REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE LA DISCIPLINA DELLA FIDA PASCOLO - Apkappa

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REGOLAMENTO COMUNALE
RECANTE LA DISCIPLINA DELLA
      FIDA PASCOLO
     (approvato con delibera di C.C. n. 22 del 21/12/2020)

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INDICE

ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE ................................................................................................................... 3
ART. 2 -DEFINIZIONI E MODELLI DI GESTIONE ................................................................................................ 3
ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A PASCOLO ...................................................................... 3
ART. 4 - CONCESSIONI DI PASCOLO .................................................................................................................. 4
ART. 5 - REQUISITI E CRITERI DI PRIORITÀ PER LA CONCESSIONE .................................................................. 4
ART. 6 -CARICO MASSIMO AMMISSIBILE ......................................................................................................... 5
ART. 7 -DETERMINAZIONE DEL CANONE ......................................................................................................... 5
ART. 8 -OBBLIGHI E CONDIZIONI DI PASCOLO ................................................................................................ 5
ART. 9 - DIVIETI ................................................................................................................................................. 6
ART. 10 -SANZIONI ............................................................................................................................................ 7
Art. 11 -PASCOLI DETERIORATI ......................................................................................................................... 7
Art. 12 -CONTROLLI ........................................................................................................................................... 8
Art. 13 -CASI NON PREVISTI NEL PRESENTE REGOLAMENTO .......................................................................... 8
ART. 14 -ENTRATA IN VIGORE .......................................................................................................................... 8

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ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del pascolo sui terreni appartenenti al Comune di
Lagonegro con soprassuolo boschivo, arbustivo ed erbaceo, nel rispetto del Regolamento approvato
dalla Regione Basilicata con deliberazione del Consiglio n. 1085 del 23.03.1999 e della altre norme
in materia, rispondendo ai prioritari interessi pubblicistici di preservazione degli habitat da
fenomeni di frammentazione, di degrado e di etrogradazione a bosco, nel rispetto della tutela
ambientale e del paesaggio, della tutela e del recupero della biodiversità agraria, del recupero delle
lavorazioni e dei prodotti agroalimentari tradizionali.

                      ART. 2 - DEFINIZIONI E MODELLI DI GESTIONE

Il PASCOLO è quella porzione di territorio in grado di fornire, permanentemente o
temporaneamente, una fonte alimentare a prevalente utilizzazione diretta da parte degli animali.
L’UBA, acronimo di “Unità di Bestiame Adulto”, è l’unità di misura standard, in uso nella U.E. per
definire il rapporto di equivalenza tra animali di diversa specie ed età, utile a definire il carico di
bestiame ammissibile per ettaro di pascolo.
Il CARICO DI BESTIAME è dipendente dalla specie allevata, tenendo conto degli indici di
conversione di seguito riportati e dalla produttività del cotico erboso:
   Specie Bovina (oltre 24 mesi)                   UBA 1,0 = ettari 1.00.00
   Specie Bovina (da 6 a 24 mesi)                   UBA 0,6 = ettari 0.60.00
   Specie Bovina (fino a 6 mesi)                   UBA 0,4 = ettari 0.40.00
   Specie Ovina (oltre 12 mesi)                     UBA 0,15 = ettari 0.15.00
   Specie Caprina (oltre 12 mesi)                   UBA 0,15 = ettari 0.15.00
   Specie Equina (oltre 24 mesi)                   UBA 1,5 = ettari 1.50.00
   Specie Equina (da 12 a 24 mesi)                 UBA 0,6 = ettari 0.60.00
   specie Equina (da 4 a 12 mesi)                   UBA 0,3 = ettari 0.30.00

           ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DESTINATE A PASCOLO

La superficie di pascolo nel Comune di Lagonegro è quella individuata nella deliberazione della
Giunta comunale n. 55 del 25 febbraio 2003 che si estende complessivamente su ha 1611.15.50,
così come ripartita nelle tipologie riportate nella tabella seguente, la quale considera anche il bosco
alto e il bosco degradato, in quanto, seppur in modo marginale, risultano in parte pascolati:
     Pascolo nudo ha 272.81.75
     Pascolo cespugliato ha 6.58.13
     Pascolo arborato ha 198.71.96
     Bosco alto ha 1130.72.33
     Bosco degradato ha 2.31.33
L’Ufficio Tecnico comunale predispone la cartografia generale, relativa ai terreni uso pascolo siti
nel territorio del Comune di Lagonegro, dalla quale sia desumibile la ricognizione delle particelle,
con indicazione della destinazione delle superfici e il relativo carico sostenibile unitario, espresso in
UBA per ettaro.
I dati di cui sopra dovranno essere sottoposti a revisione ogni tre anni per porli in accordo con
eventuali variazioni che si fossero verificate negli allevamenti zootecnici locali, nonché nella
produttività dei pascoli.

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ART. 4 - CONCESSIONI DI PASCOLO

L’esercizio del pascolo nei terreni di proprietà comunale è oggetto di concessione annuale.
L’assegnazione delle aree è disposta dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare, con atto
del Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale, in relazione alle richieste di pascolo presentate.
Possono fare richiesta di concessione fida pascolo i proprietari e/o i conduttori di aziende
zootecniche e loro aggregazioni, iscritte presso l’Azienda sanitaria competente per territorio e in
possesso di un codice aziendale.
Le domande, presentate utilizzando esclusivamente il modello (Modello A) allegato al presente
Regolamento, complete in ogni loro parte, indirizzate al Comune di Lagonegro, Ufficio Tecnico
Comunale, dovranno pervenire presso il protocollo dal 1° novembre al 30 novembre di ogni anno.
Alla domanda dovranno essere allegati:
       fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità;
       certificato di consistenza e stato sanitario dell’allevamento rilasciato dal competente servizio
        veterinario non anteriore a sei mesi da cui si evinca che i capi di bestiame siano indenni ed
        immuni da malattie infettive;
       copia del registro di stalla per l’individuazione dei contrassegni auricolari ovi-caprini e
        bovini, e per gli equini, copia del passaporto equino;
       copia del frontespizio fascicolo aziendale valido e aggiornato;
       l’elenco degli identificativi dei capi di bestiame per i quali viene richiesta la Fida pascolo
        entro i termini previsti dalla normativa vigente e, comunque prima del trasferimento degli
        animali;

A tutti i fidatari sarà consegnata, previa presentazione della ricevuta di versamento del canone
dovuto, apposita concessione che dovrà essere esibita ad ogni richiesta degli incaricati dei controlli.
La concessione indicherà le generalità del fidatario, il numero dei capi di bestiame per la quale la
fida è concessa e le eventuali prescrizioni.

         ART. 5 - REQUISITI E CRITERI DI PRIORITÀ PER LA CONCESSIONE

Le istanze verranno esaminate con precedenza per i soggetti aventi la residenza e la sede
operativa nel Comune di Lagonegro e per la quota esuberante tutti gli altri.
Per il soddisfacimento delle singole istanze, si terrà conto dei seguenti criteri, posti in ordine di
priorità:
   concessionario dell’anno precedente, se in possesso dei requisiti;
   precedenza agli imprenditori agricoli professionali/coltivatori diretti titolari di fondi confinanti
    con quello da assegnare;
   richiedente più giovane di età;
   richiedente di sesso femminile.
    A parità di condizioni, qualora le domande superino il carico massimo ammissibile delle
    superfici a disposizione, si terrà conto della data di acquisizione dell’istanza al protocollo
    comunale.

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Il periodo di affidamento è fissato dal 1° gennaio al 31 dicembre, secondo la normativa
vigente.
       L’Amministrazione, tenuto conto del carico massimo delle aree destinate al pascolo e
secondo i criteri appena sopradetti, emette, qualora ne sussistano le condizioni, il relativo
provvedimento autorizzativo conformemente al Modello “B” allegato al presente Regolamento.

                          ART. 6 -CARICO MASSIMO AMMISSIBILE

Il carico di bestiame possibile per ogni area deve tenere conto dello stato ottimale della cotica
erbosa pascolativa e non può essere inferiore ai seguenti limiti, distinti per terreni il cui soprassuolo
è:
a. Pascolo nudo = 1 UBA ogni 1,5 Ha di superficie/annua;
b. Pascolo cespugliato (pari al 30% della superficie) = 1 UBA ogni 2,5 Ha di superficie/annua;
c. Pascolo arborato (pari al 60% di superficie) o boschi a scarsa densità (pari al 30% della
superficie) = 1 UBA ogni 3 Ha di superficie/annua;
d. Bosco alto = 1 UBA ogni 3,5 Ha di superficie/annua;
e. Bosco degradato = 1 UBA ogni 2,5 Ha di superficie/annua.

                          ART. 7 -DETERMINAZIONE DEL CANONE

La Giunta comunale determina annualmente, in sede di approvazione del Bilancio di previsione, le
tariffe di concessione in fida pascolo annuale dei terreni concedibili, nella misura espressa in
€/UBA, previa condivisione con le organizzazioni professionali agricole più rappresentative a
livello provinciale.
Il canone unitario per la concessione di fida pascolo per i non residenti o per le aziende non
localizzate nel Comune di Lagonegro è maggiorato del 100%.
La metà delle entrate derivanti dalle concessioni per fida pascolo saranno utilizzate per il
miglioramento dell’ambiente agro-silvo-pastorale e per interventi di manutenzione e di
riqualificazione paesaggistica del territorio rurale.

                      ART. 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI DI PASCOLO

Il Concessionario, prima di portare il gregge e/o le mandrie al pascolo, ha l’obbligo di eseguire i
controlli veterinari necessari per gli animali condotti, nonché di effettuare tutte le misure di
profilassi suggerite dalle autorità competenti.
Il Concessionario ha l’obbligo, altresì, di comunicare all’ufficio comunale competente, qualunque
variazione del carico di bestiame, rispetto a quanto comunicato nella domanda di concessione.
Il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile mediante apposito contrassegno
auricolare, per gli ovini ed i bovini; per gli equini, mediante passaporto equino. Le matricole
auricolari e il passaporto equino, dovranno essere corrispondenti a quelle depositate presso
l’apposito ufficio comunale.
A carico dei proprietari di bestiame è stabilito l’obbligo di provvedere a quei lavori ritenuti di
“Ordinaria coltura a pascolo” come lo spargimento delle deiezioni, qualora si verificasse una
concentrazione delle stesse in alcune porzioni del pascolo, e la pulitura delle abbeverate. E’ fatto
obbligo, altresì, di provvedere, quando se ne presenti la necessità, alla manutenzione dei manufatti
esistenti anche a mezzo di piccole opere di riassetto.

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La realizzazione e/o la revisione delle chiudende dovrà essere preventivamente autorizzata
dall’Ente e dovrà rispettare tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente.
Il proprietario, o l’avente diritto, delle greggi degli ovi-caprini ha l’obbligo di immettere il bestiame
al pascolo sotto la custodia di un pastore o di un numero sufficiente di persone, che in ogni caso non
potrà essere minore di una ogni 450 capi. I cani utilizzati per la custodia di tali greggi dovranno
essere in regola con quanto previsto dalle normative e dalle leggi regionali vigenti in materia di
“Tutela degli animali e prevenzione del randagismo”.
Il Concessionario è obbligato ad adottare misure per la prevenzione degli incendi e la tutela delle
giovani specie arboree presenti nel territorio concesso in fida pascolo. Il Concessionario è
obbligato, altresì, ad adottare misure per evitare l’insorgere di fenomeni legati al sovraccarico degli
animali e tutte le situazioni di disequilibrio che possono alterare radicalmente la vegetazione ed il
suolo.
Sui terreni al di sopra di 1000 m. s.l.m., in cui è ammessa solo la fida estiva, il pascolo, con
qualsiasi specie animale, è vietato prima del 10 maggio e dopo il 10 novembre. Su terreni posti al di
sotto di 1000 m. s.l.m., ed in cui è ammessa l’utilizzazione nelle varie stagioni vegetative dell’anno,
il pascolo può esercitarsi solo con il sistema “tornato guidato”, scalarmente incominciando dalle
località più basse e fino a quelle delle zone più elevate. Il pascolo senza custodia è consentito solo
nel caso in cui i terreni siano provvisti di adeguata recinzione.
Il fidatario non potrà esercitare alcuna azione di risarcimento danni verso il Comune nel caso avesse
a subire morie di animali imputabili a malattie infettive, e ciò anche quando sia dimostrato che gli
animali hanno contratto le malattie nel fondo fidato, sia imputabili ad animali selvatici o a cani
randagi.
Il Comune di Lagonegro declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi natura provocati dal
concessionario a terzi.

                                          ART. 9 - DIVIETI

Il pascolo è vietato:
         a) sulle aree attualmente destinate a coltura agraria;
         b) nei terreni pascolativi percorsi da fuoco per almeno 1 anno dal verificarsi dell’evento e
             10 anni dall’evento nei terreni boscati (art. 7 lettera f) legge Regionale n. 13 del 22
             Febbraio 2005);
         c) sulle aree rimboschite, fino a quando il soprassuolo boschivo non sia affermato, o in
             corso di rimboschimento;
         d) a meno di 50 metri da luoghi di culto, strutture ricettive, dalle captazioni idriche e dalle
             aree sottoposte a vincoli ambientali che escludono la loro utilizzabilità per il pascolo;
         e) introdurre al pascolo un numero di capi superiore a quello consentito;
         f) introdurre gli animali in località diverse da quella concessa;
         g) asportare dai pascoli le deiezioni degli animali;
         h) fare uso di fuoco nelle aree concesse;
         i) abbacchiare ghiande, utilizzare strumenti da taglio, corde, sacchi od altro che consenta
             di danneggiare piante e/o asportare prodotti;
         j) realizzare opere che possano essere di ostacolo allo scorrimento delle acque e sbarrare
             con sistemi fissi strade e viottoli nei terreni concessi a pascolo;
         k) allestire o costruire sui terreni comunali manufatti di qualsiasi genere che possano
             alterare lo stato dei luoghi;
         l) effettuare il pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso sia pregiudizievole per la
             pubblica incolumità.
È inoltre vietato:
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   cedere a terzi la concessione di fida, salvo che ad un familiare entro il terzo grado che sia
       imprenditore agricolo, senza modifica della concessione originaria;
      avanzare richiesta di pascolo per bestiame appartenente a persone residenti fuori dal
       Comune di Lagonegro;

                                        ART. 10 -SANZIONI

Salvo i casi di responsabilità penale o civile, il Comune di Lagonegro, con atto separato adottato dal
Responsabile dell’Ufficio di Polizia Municipale, per violazioni alle prescrizioni del presente
regolamento, comminerà le seguenti sanzioni amministrative:
        Riferimento                           Sanzione minima e massima applicabile
        1) art. 9 lettera a)                          € 10,00 - 100,00/capo
        2) art. 9 lettera b)                          € 10,00 - 50,00/capo
        3) art. 9 lettera c)                          € 10,00 – 150,00/capo
        4) art. 9 lettera d)                          € 10,00 – 100,00/capo
        5) art. 9 lettera e)                          € 10,00 – 50,00/capo
        6) art. 9 lettera f)                          € 10,00 – 100,00/capo
        7) art. 9 lettera g)                          € 50,00 – 150,00
        8) art. 9 lettera h)                          € 50,00 – 500,00
        9) art. 9 lettera i)                          € 50,00 – 500,00
        10) art. 9 lettera j)                         € 50,00 – 300,00
        11) art. 9 lettera k)                         € 250,00 – 900,00
        12) art. 9 lettera l)                         € 250,00 – 900,00

Le violazioni, anche cumulative, reiterate per tre volte nell’anno solare, comportano la revoca della
concessione e l’inibizione al nuovo rilascio per il periodo di due anni.
Il Comune, inoltre, sporgerà denuncia all’Autorità giudiziaria tutte le volte in cui ravviserà gli
estremi del reato di cui all’art. 639 del c.p. (deturpamento o imbrattamento di cose altrui) o di altri
reati.
La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata, con Delibera della Giunta
comunale, ogni due anni, sulla base della variazione Istat dell’indice dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati.
È fatta salva l’autonoma competenza sanzionatoria di organi ed autorità statali, regionali e
provinciali competenti in materia.

                                Art. 11 -PASCOLI DETERIORATI

        Nel caso in cui questo ente o gli addetti alla sorveglianza dovessero riscontrare fenomeni
erosivi del suolo o smottamenti di terreni o gravi forme di danneggiamento della cotica erbosa
pascolativa, previa richiesta da inoltrare all’ Ufficio Foreste e Tutela del Territorio del Dipartimento
Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata, si potranno determinare forme limitative del
pascolo o il divieto per un periodo non inferiore a 3 anni.

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Art. 12 -CONTROLLI

         I controlli circa il rispetto delle presenti norme sono demandati agli organi di Polizia Locale,
alla Stazione Carabinieri Forestali Lagonegro, al Comando Stazione Carabinieri di Lagonegro e a
tutti coloro in possesso della qualifica di polizia giudiziaria.

             Art. 13 -CASI NON PREVISTI NEL PRESENTE REGOLAMENTO

        Per quanto non contemplato nel presente regolamento si intendono richiamate le norme
vigenti per effetto di disposizioni legislative statali, regionali, anche di natura regolamentare che
disciplinano l’uso dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio rustico agro-silvo-
pastorale e la tutela dell’ambiente.

                                 ART. 14 -ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore con la esecutività della delibera consiliare che lo approva.
Per l’anno 2021, la durata delle concessioni in essere sarà prorogata, su richiesta, dalla scadenza
attualmente prevista del 30 aprile al 31 dicembre 2021, così da consentire l’armonizzazione al
presente Regolamento. La domanda di proroga per l’anno 2021 dovrà essere presentata dal 1°
marzo al 31 marzo 2021.
Le concessioni per le quali non sarà richiesta proroga potranno essere assegnate, a chi ne faccia
istanza, per soli 8 mesi (dal 1° maggio al 31 dicembre 2021). Le eventuali nuove domande potranno
essere presentate dal 1° aprile al 15 aprile 2021.
Le eventuali successive modifiche del presente Regolamento sono adottate, approvate e pubblicate
secondo le norme previste per i Regolamenti Comunali e ogni precedente disposizione in materia si
intende abrogata.
Copia del presente Regolamento sarà trasmessa al Dipartimento regionale Politiche Agricole e
Forestali - Ufficio Foreste e Tutela del Territorio, al Parco dell’Appennino Lucano Val d’Agri
Lagonegrese, al Comando Carabinieri Forestali di Lagonegro, e al Comando VV.UU. di Lagonegro.

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MODELLO A                                                                 SPETT.LE COMUNE DI LAGONEGRO
                                                                                   UFFICIO TECNICO COMUNALE
                                                                                       PIAZZA UNITA’ D’ITALIA,1
                                                                               85042 - LAGONEGRO - POTENZA –

    Il/La sottoscritt _______________________________________
nat a _________________________il _______________ e residente in _________________________

alla via ________________________________n° ______ recapito telefonico ___________________

cod.fisc. ________________________ titolare dell’azienda __________________________________

iscritta all’anagrafe bestiame dell’azienda sanitaria - codice aziendale _____________________

sita in _________________________________________________________________________________

                                                      CHIEDE

la concessione di fida pascolo in località ____________________________________ particelle forestali n°
_____________________ per l’anno ______ , relativamente al periodo consentito dalla normativa vigente,

per il bestiame di sua proprietà di seguito distinto:

       Specie Bovina (oltre 24 mesi)                   n° capi _____________________________
       Specie Bovina (da 6 a 24 mesi)                  n° capi _____________________________
       Specie Bovina (fino a 6 mesi)                   n° capi _____________________________
       Specie Ovina (oltre 12 mesi)                    n° capi _____________________________
       Specie Caprina (oltre 12 mesi)                  n° capi _____________________________
       Specie Equina (oltre 24 mesi)                   n° capi _____________________________
       Specie Equina (da 12 a 24 mesi)                  n° capi _____________________________
       Specie Equina (da 4 a 12 mesi)                   n° capi ______________________________

il/la sottoscritt_ dichiara:

1) di aver preso visione del Regolamento per la concessione della Fida pascolo, approvato con Delibera del
Consiglio comunale n°___ del 21/12/2020 e di obbligarsi all’osservanza puntuale dello stesso;

2) di impegnarsi a versare l’intero canone annuo e a consegnare l’attestazione di avvenuto pagamento
all’atto del ritiro del provvedimento autorizzativo, pena la revoca dello stesso;

3) di essere già titolare di concessione fida pascolo nelle particelle                                 forestali
_____________________________________ per il periodo _______________________.

In allegato alla presente si trasmette la seguente documentazione:

       fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità:
       certificato di consistenza e stato sanitario dell’allevamento rilasciato dal competente servizio
        veterinario non anteriore a sei (6) mesi da cui si evinca che i capi di bestiame siano indenni ed
        immuni da malattie infettive.
       copia del registro di stalla rilasciato dall’ASP territoriale;
       elenco matricole degli animali di cui si chiede la fida (da presentare prima dell’inizio del periodo di
        fida);
       copia del fascicolo aziendale valido e aggiornato.

Con l’occasione si porgono distinti saluti.

Lagonegro, lì                                                       IN FEDE

                                                                                                     Pag. 9 a 10
COMUNE                                                 DI                LAGONEGRO
                                                                  (Provincia di Potenza)

Prot. n° ______________                                                                                              Data

P . z z a Un i t à d ’ I t a l i a , 1 – 8 5 0 4 2 - L AG O N EG R O ( P Z ) – P. I V A 0 0 2 2 9 2 2 0 7 6 9 – Te l . 0 9 73 / 4 1 3 3 0 – Fa x 0 9 7 3 / 2 1 9 3 0
e-mail ufficio.protocollo@comune.lagonegro.pz.it                                                       Pec comune.lagonegro.pz@pec.it

          AUTORIZZAZIONE FIDA PASCOLO SUL TERRITORIO COMUNALE PER L’ANNO 20

il Sig. _______________________________, titolare dell’Azienda _________________________
Codice aziendale ________________________,
in    località________________________,  In    catasto   al   foglio  _________    Partt.
______________________________.-

                                                                   IL RESPONSABILE
VISTA l’istanza del/della sig./sig.ra ___________________________________ acquisita al
protocollo di questo Ente in data ____________________, al n. ________________,
VISTA la Deliberazione di                                 Consiglio            Comunale               n.     ________,            del      ____________di
approvazione del regolamento per l’utilizzazione dei terreni comunali sottoposti a Fida
Pascolo;
VISTA la certificazione veterinaria dalla quale si evince che i capi da avviare al pascolo e
l’allevamento da cui provengono sono indenni da malattie infettive;
VISTA la ricevuta di Euro ____________, del ____________________ con il quale l’istante ha
provveduto al versamento del canone dovuto;

                                                                        AUTORIZZA
           Il/La        sig./sig.ra            _________________________________________,                                         all’      esercizio           del
pascolo sui terreni di proprietà Comunale e gestiti da questa amministrazione,
specificatamente su ha ___________________ della maggior consistenza della/e particella/e
_______________, del/dei foglio/i _____________,
           per l’anno. _________________, secondo la normativa vigente.

          Di seguito si intendono riportati integralmente gli artt. 8, 9, 10 e 12 del Regolamento per
l’utilizzazione dei terreni comunali soggetti a Fida Pascolo del Comune di Lagonegro, i quali individuano gli
obblighi e le condizioni di pascolo, i divieti, le sanzioni e gli organi preposti al controllo, a cui è assoggettato
l’affidatario.

                                                                    Il Responsabile
                                                                                                                                                   Pag. 10 a 10
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