PROJECT FINANCING - INDUSTRIA 4.0 - Avv. Gary Louis Pietrantonio-Dipartimento di Economia, Società ...

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PROJECT FINANCING - INDUSTRIA 4.0 - Avv. Gary Louis Pietrantonio-Dipartimento di Economia, Società ...
PROJECT FINANCING – INDUSTRIA 4.0

Avv. Gary Louis Pietrantonio – gary.pietrantonio@fieldfisher.com

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TRATTI DEFINITORI DEL PROJECT FINANCING

La complessa origine storica del project financing comporta una notevole difficoltà
nel fornire una definizione esaustiva in grado di evidenziare e cogliere tutti i tratti
tipici e caratterizzanti dell’istituto.o la complessa origine storica del project
financing comporta una notevole difficoltà nel fornire una definizione esaustiva in
grado di

Nel cercare di ricostruire i vari sforzi definitori dell’istituto pare doveroso
evidenziare come le prime ricostruzioni del fenomeno siano sorte all’interno del
mondo economico.iare e cogliere tutti i tratti tipici e caratterizzanti
dell’istituto

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Continua: tratti definitori

1. “il project financing è un finanziamento concesso ad una
   particolare unità economica, soggetto o gruppo, nel quale
   il finanziatore fa affidamento sui flussi di reddito di
   quell’unità come fonte di fondi per il rimborso di un
   prestito e sul patrimonio dell’unità come garanzia per lo
   stesso”
2. un’operazione di finanziamento avente ad oggetto una
   specifica iniziativa imprenditoriale il cui finanziamento è
   subordinato alla capacità della stessa di generare ricavi
   e flussi di cassa sufficienti a ripagare il debito contratto
   e remunerare il capitale di rischio investito;
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Continua tratti definitori

3.         una tecnica finanziaria costituita da un pacchetto di prodotti e
          servizi bancari e finanziari avente lo scopo di realizzare una
          nuova attività produttiva, in forma di impresa autonoma,
          attraverso opportune allocazioni dei rischi e dei corrispondenti
          rendimenti tra i soggetti a vario titolo coinvolti nell’operazione.
4.        tecnica finanziaria che da una parte consente la realizzazione di
          opere pubbliche senza oneri finanziari per la Pubblica
          amministrazione e dall’altra si sostanzia come un’operazione di
          finanziamento di una particolare attività economica idonea ad
          assicurare una fonte di utili in grado di consentire il rimborso
          del prestito e la gestione proficua dell’attività stessa; in altri
          termini, l’attività economica deve avere la capacità di
          autofinanziarsi.
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Considerazioni sul Project financing

Dalle definizioni sopra analizzate si possono rilevare i seguenti elementi
qualificanti : (1) esistenza di un progetto, in quanto il finanziamento è diretto
al progetto e non ai soggetti; (2) finanziabilità del progetto, atteso che l’opera
o il servizio cui è finalizzato deve essere in grado di produrre reddito per
coprire i costi del finanziamento e produrre utili di esercizio; (3)
concentrazione del finanziamento, nel senso che occorre creare un unico
centro di riferimento economico, in forma societaria, che utilizzi i mezzi di
finanziamento e realizzi il progetto; (4) separazione giuridica e finanziaria del
progetto da altre iniziative degli sponsor consentendo a questi ultimi di
collocare fuori dai propri bilanci sociali l’alea imprenditoriale correlata alla
realizzazione della infrastruttura pubblica; (5) esistenza di specifiche garanzie
per i finanziatori esterni.

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Infrastrutture realizabili in project financing
1. opere «calde»: appartengono a questa categoria le opere che sono in grado di
   generare flussi di reddito tali da consentire, nell’arco della vita della concessione,
   di far fronte all’indebitamento contratto per la realizzazione dell’opera e alla
   remunerazione del capitale investito senza l’erogazione di nessun contributo
   pubblico a titolo di cd. «prezzo» (ricadono in questa categoria le autostrade, i
   parcheggi ecc.);
2. opere «tiepide»: sono quelle per le quali sebbene sia prospettabile una
   redditività futura, questa non è tale da poter coprire, in un tempo ragionevole,
   l’ammontare del costo di costruzione dell’opera. Ciononostante tali opere
   producono rilevanti esternalità positive da un punto di vista della collettività (si
   pensi alla riqualificazione di aree urbane degradate). Questi elementi positivi
   giustificano l’impiego di una componente di contribuzione pubblica (cd.
   «Prezzo»)stradale, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2005.
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Continua…..

3.     opere «fredde»: sono quelle che non hanno rilevanza imprenditoriale. Sono queste le
       opere che di per sé non sono suscettibili di produrre ritorni diretti, nemmeno parziali
–      è questo il caso, ad esempio, del rifacimento di una tombinatura stradale, della
       piantumazione di un viale ecc. – oppure quelle in cui la funzione sociale è
       assolutamente predominante (i.e. carceri, scuole, ospedali) e che non consentono per
       questo l’applicazione di tariffe, o in cui il livello socialmente accettabile delle stesse
       è talmente basso da non consentire di generare flussi di cassa in grado di
       permettere il rimborso dei fondi impiegati per realizzarle. Tali opere vengono
       definite anche «a diretta utilizzazione della Pubblica amministrazione», dunque si
       tratta di opere pubbliche per le quali il soggetto privato che le realizza e le gestisce
       fornisce servizi direttamente alla Pubblica amministrazione e trae la propria
       remunerazione esclusivamente (o principalmente) da pagamenti effettuati dalla
       stessa.
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I fattori di politica economica che hanno favorito l’evolversi del Project
Financing come strumento applicativo ai lavori pubblici

Cosa intendiamo per infrastruttura?? Opere dirette a definire l’assetto civile della
collettività (sistema stradale, fognario ecc.), nonché ad incidere sulle condizioni
territoriali che rendono possibile lo sviluppo economico (porti ed aeroporti, grandi
reti di trasporto e comunicazione, grandi elettrodotti ecc.).

La fase recessiva dell’economia che ha colpito le principali economie occidentali a
partire dal 2008, infatti, ha inciso negativamente sui conti pubblici degli Stati sovrani
ad economia avanzata; ciò che, nell’ordinamento italiano, si è tradotto anche in una
forte contrazione degli investimenti pubblici in infrastrutture e servizi
                            Diminuzione della spesa in conto capitale

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I Il collegamento tra infrastrutture e crescita economica

Gli investimenti finanziari pubblici in opere infrastrutturali sono da sempre stati
considerati, in base anche ad evidenze empiriche svolte dalla scienza economica, una
«precondizione» per la crescita di un Paese o di una particolare Regione ; ad esempio
nella visione keynesiana l’intervento pubblico finalizzato alla crescita della domanda non
solo è giustificato, ma diviene una condizione essenziale per una fase di crescita
economica di lungo periodo.
Sulle orme di tali inconfutabili risultati appare evidente come la realizzazione di nuove
opere infrastrutturali possa contribuire nel breve periodo a contrastare il problema della
disoccupazione e nel lungo periodo a far riacquistare al nostro Paese un accettabile
grado di competitività.
Non vi è dubbio, infatti, che l’attuale gap dell’economia italiana rispetto ad altri Paesi
europei dipenda anche dalla qualità delle nostre infrastrutture, le quali in molti settori
chiave del sistema produttivo non sono state oggetto di rinnovamento né tantomeno
di realizzazione
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I Crisi delle finanze pubbliche….. E vincoli di spesa….

Se
L’ammontare insostenibile del debito pubblico domestico coniugato ai parametri di
bilancio imposti dall’Unione Europea, ha comportato una costante contrazione della
spesa in conto capitale che ha avuto come principale risultato quello di ridurre, in modo
sensibile, le risorse economiche e finanziarie da dedicare al settore degli investimenti
nelle infrastrutture pubbliche. Non vi è dubbio, infatti, che l’Unione Europea ha basato la
propria politica economica sul valore assoluto del principio del pareggio di bilancio e
della stabilità della finanza pubblica.
Questo insieme di norme è contenuto: (1) nel Patto di Stabilità comunitario; (2) nel
saldo non negativo di competenza imposto agli enti locali così come introdotto con la
recente Legge di Stabilità 2016; (3) nel Fiscal Compact, nonché (4) nella riforma
costituzionale del pareggio di bilancio.

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I Crisi delle finanze pubbliche….. E vincoli di spesa….

Se
Ai rigidi vincoli dispesa indicati nel quadro normativo precedente si somma anche
l’ulteriore elemento strutturale dato dalla attuale versione dell’ art. 126 del Trattato sul
Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) il quale non avalla la cd. «golden rule»
ovvero il deconsolidamento delle spese pubbliche effettuate per investimenti
produttivi. La discussione di stralciare dal rapporto debito/PIL i costi dedicati agli
investimenti pubblici produttivi è presente da anni all’interno delle istituzioni
comunitarie, e già all’epoca della firma del Trattato di Amsterdam i rappresentanti degli
Stati membri discussero aspramente su questa opportunità. Questa scelta ha comportato
nel corso degli ultimi anni ad assistere:
• ad un frequente dibattito circa lo sfruttamento della cd. Flessibilità;
• il ricorso a formule di PPP al fine di realizzare le opere infrastrutturali in modalità “off
    balance”

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Realizzazione dell’opera infrastrutturale “off balance”

Al fine di poter conteggiare off balance la realizzazione di un’opera pubblica devono
essere rispettati i parametri indicati da Eurostat nella decisione del 2004. Quest’ultima
ha infatti statuito che: (i) il partner privato si deve assumere, oltre al rischio della
costruzione, almeno uno tra i rischi di domanda e disponibilità. Eurostat precisa, al
riguardo, che il rischio di costruzione copre eventi relativi al ritardo nei tempi di
consegna, al mancato rispetto di standard del progetto, all’aumento dei costi, agli
inconvenienti di tipo tecnico e al mancato completamento dell’opera. Il rischio
disponibilità consiste nella capacità da parte del soggetto privato di erogare le
prestazioni contrattuali stabilite. Il rischio della domanda riguarda, invece, la
variabilità della domanda che non dipende dalla qualità del servizio prestato dal
concessionario della infrastruttura. Se non vengono rispettati questi parametri i costi
delle opere realizzate ricadono sui bilanci pubblici con ovvie conseguenze in termini
di impatto sul deficit. Tale decisione conferma che un contratto di PPP si distingue in
modo sostanziale dall’appalto solo se di fatto concretamente vengono traslati in
capo all’operatore privato alcuni specifici rischi imprenditoriali
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Rischio operativo traslato funzionale all” off balance

A prescindere dal fatto che l’opera sia calda, fredda o tiepida, sia la dottrina che la
giurisprudenza, comunitaria e nazionale, sono state concordi nell’affermare che
all’interno della finanza di progetto, al contrario della figura del contratto di appalto, il
rischio imprenditoriale della gestione dell’opera o del servizio ad essa correlato si
deve trasferire in capo alla Società di progetto ovvero al soggetto aggiudicatario.
Sul punto merita di osservare quanto statuito dalla Corte di Giustizia nella sentenza.
C274/2009 dove al fine di identificare i parametri per conteggiare la realizzazione di
un infrastruttura pubblica «off balance» ha affermato: “il rischio di concorrenza da
parte di altri operatori, nel rischio di uno squilibrio tra domanda e offerta di servizi,
nel rischio d’insolvenza dei soggetti che devono pagare il prezzo dei servizi forniti,
nel rischio della mancata copertura delle spese di gestione mediante le entrate o
ancora nel rischio di responsabilità di un danno legato ad una carenza del servizio”

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Il Piano Juncker: politiche ed indirizzi comunitari per il rilancio degli investimenti
infrastrutturali
 La crisi economica ha causato una forte riduzione degli investimenti destinati alla
crescita e l’attuale debole ripresa economica non è stata in grado di riportare i livelli
delle risorse dedicate alle infrastrutture a quelli raggiunti nel 2007. È dunque del tutto
evidente che nell’introdurre degli strumenti tesi a rilanciare gli investimenti e la
produttività nell’Unione Europea, si debbano considerare le specificità dell’eurozona
nonchè il fatto che la crisi abbia avuto effetti asimmetrici nelle economie dei Paesi che
ne fanno parte. Basandosi su tali premesse, nella seconda metà del 2014, la
Commissione europea presentava un insieme di misure tese a rilanciare gli
investimenti denominato «Investment Plan for Europe» (Piano Juncker).
La novità principale introdotta dal Piano Juncker consiste nell’istituzione del Fondo
Strategico Europeo per gli Investimenti (FEIS) al quale di fatto viene affidato il compito
di valutare i progetti meritevoli di finanziamento comunitario. Il FEIS si è posto
l’originario obbiettivo di realizzare interventi infrastrutturali per un controvalore
complessivo di 315 miliardi di euro nel solo biennio 2015-2017.
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Il Piano Juncker: continua…

Procedendo poi con l’esame del contenuto del Piano Juncker, si osservano un pacchetto di
misure per gli investimenti che muovono su tre linee principali: (1) far confluire risorse
finanziarie per gli investimenti nel FEIS senza che queste rientrino nel conteggio della spesa
pubblica dei singoli Paesi membri; (2) facilitare l’arrivo della liquidità presente sul mercato dei
capitali all’interno dell’economia reale, nonché (3) individuare ed istituire strumenti giuridici atti
ad eliminare le barriere agli investimenti concorrendo, in tal modo, a migliorare il tessuto
normativo comunitario relativo alla concorrenza

L’obiettivo del Piano Juncker non è quello di creare finanza ma quello di orientare la stessa
verso investimenti produttivi. A tal fine è anche stato istituito lo European Investment Advisory
Hub che oltre all’obbiettivo di aiutare i singoli paesi ad individuare i progetti bancabili ha come
fine primario quello di attrarre una parte della liquidità immessa nel mercato dal quantitative
easing verso il mercato delle infrastrutture pubbliche.

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Il Piano Juncker: ordinamento interno…

Alla luce di quanto sopra, è evidente come il successo del Piano Juncker dipenda principalmente
dall’efficacia della governance del FEIS e dal ruolo operativo che ciascuno Stato membro
assumerà attraverso le banche di promozione nazionale.
Il Legislatore domestico, conscio di questi rischi, ha inserito nella Legge di Stabilità 2016 un
nucleo di disposizioni tese a cogliere le opportunità proposte dal Piano Juncker. Sotto questa
lente va letta l’attuale definizione della Cassa depositi e prestiti (CDP) come «Istituto nazionale
di promozione».
Sarà dunque la CDP ad agire nel territorio nazionale come collettore dei capitali privati e delle
risorse messe a disposizione del FEIS individuando, inter alia, i progetti ad alto valore
socioeconomico da finanziare.
Dall’esame del Piano Juncker risulta evidente che all’interno delle istituzioni europee e dei
singoli Paesi membri sia condiviso il fatto che l’incremento degli investimenti infrastrutturali
rappresenti un fattore indispensabile per il rilancio dell’economia europea.

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Altre iniziative comunitarie tese a rilanciare gli investimenti infrastrutturali

La EIB è la principale banca “pubblica” dell’Unione Europea ed è il leader nel
finanziamento di progetti infrastrutturali secondo lo schema contrattuale del PPP.
La EIB, insieme con la Commissione Europea e gli Stati membri, ha costituito un centro
di ricerca ed advisory sul PPP, denominato European PPP Expertise Centre (EPEC), la
cui missione è quella di rafforzare la capacità del settore pubblico europeo di
organizzare operazioni di PPP per la costruzione di infrastrutture di pubblica utilità.
 Le principali attività dell’EPEC consistono nella condivisione delle best practices;
nell’assistenza ai governi/PA dei Paesi membri per il disegno di regolamentazioni ad
hoc, lo sviluppo di strumenti/forme di PPP e la fornitura di dati di mercato;
nell’accompagnamento iniziale dei soggetti pubblici per la preparazione delle
operazioni; nella pre-selezione dei progetti finanziabili dalla EIB.

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Altre iniziative comunitarie tese a rilanciare gli investimenti infrastrutturali

Con riguardo a quest’ultimo aspetto, l’EPEC pubblica un report periodico che illustra le
attività di lending svolte dall’EIB a favore di progetti di PPP avviati nei Paesi membri.
Dai dati emerge che gli importi dei finanziamenti erogati dall’EIB, nel periodo 2000-
2014, a progetti infrastrutturali realizzati con forme di PPP ammontano a complessivi
Euro 33,5 miliardi (progetti italiani incidono per il 6,5% dell’ammontare complessivo).
In particolare, i primi progetti di PPP finanziati in Italia dall’EIB risalgono al 2004-2005
e riguardano l’industria delle risorse idriche e della gestione delle acque reflue (€ 44
milioni), nonché il settore sanitario (€ 70 milioni). Nel 2008 il nostro Paese ha ricevuto
finanziamenti dall’EIB per i progetti di PPP concernenti l’aeroporto di Fiumicino
(trasporti; € 80 milioni)) e l’inceneritore di Torino (gestione rifiuti; € 273 milioni). Più
recentemente, nel 2013-2014, l’operazione di costruzione dell’autostrada BreBreMi
(2013; trasporti) ha ottenuto € 700 milioni dall’EIB e le operazioni di costruzione della
Metro 4 e dell’Anello Est di Milano (2014; trasporti) hanno beneficiato di risorse
finanziarie complessive dell’EIB pari a € 1 miliardo (€ 300 milioni e € 700 milioni
rispettivamente).
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Horizon 2020– i partenariati pubblici e privati quale strumento per favorire il processo
della digilitizzazione dell’industria

Da gennaio 2014 è entrato in vigore Horizon 2020, il nuovo programma della Commissione
europea che gestirà i finanziamenti alla ricerca e all’innovazione per i prossimi sette anni. Il
programma introduce novità sostanziali rispetto ai precedenti programmi, soprattutto per
l’approccio trasversale e integrato alle tematiche di ricerca, ma anche per la semplificazione
delle modalità di partecipazione e di gestione dei progetti. Le risorse sono ingenti, quasi 80
miliardi di euro, e i primi bandi per il biennio 2014-2015 sono già disponibili sul nuovo portale
unico predisposto ad hoc dalla Ce. Molte le opportunità per le PMI, per cui Horizon prevede
strumenti dedicati, proprio per l’importanza che questa tipologia di aziende riveste nel tessuto
imprenditoriale degli stati membri. Orientarsi nel nuovo programma e coglierne da subito le
opportunità è strategico per la crescita e la competitività delle imprese e dei centri di ricerca del
territorio. Lo scorso 5 aprile il Parlamento Europeo ha dato il suo consenso ad ulteriori 200
milioni di euro per il budget di Horizon 2020.

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Horizon 2020– i partenariati pubblici e privati quale strumento per favorire il processo
della digilitizzazione dell’industria

La maggior parte dei progetti finanziati dall’UE sono progetti di collaborazione. Le condizioni
minime che si applicano per la partecipazione alle calls di Horizon 2020 sono stabilite dal
Regolamento (EU) N. 1290/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013
e sono le seguenti:
•Almeno tre soggetti giuridici partecipano ad un’azione;
•I tre soggetti giuridici sono stabiliti in differenti Stati Membri dell’Unione o paesi associati;
•I tre soggetti giuridici sono indipendenti l’uno dall’altro.

A norma dell’articolo 8, due soggetti giuridici sono considerati indipendenti uno dall’altro
quando nessuno dei due è soggetto al controllo diretto o indiretto dell’altro o allo stesso
controllo diretto o indiretto cui è soggetto l’altro.

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La finanza di progetto all’interno dell’ordinamneto giuridico italiano:
considerazioni generali

Da uno studio recentemente effettuato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri si è acclarato che
delle molte modifiche normative intervenute nel settore degli appalti pubblici negli ultimi ann
esse non hanno avuto impatto particolare sulla finanza di progetto. “Il passaggio dalla legge
Merloni al Codice dei contratti pubblici, nonché le successive modifiche a quest’ultimo, non
hanno prodotto effetti rilevanti sulla quantità di opere giunte alla sigla del contratto d
concessione, né all’apertura dei cantieri e nemmeno hanno inciso in maniera rilevante sulla
percentuale di opere giunte alla fase di gestione.”.
In altre parole, il legislatore si è mosso, prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratt
Pubblici, nella direzione sbagliata, andando a riformare aspetti che non hanno avuto molte
conseguenze pratiche. Anzi, abbassando il grado di certezza delle norme gli operatori sono stat
fortemente disincentivati a imbarcarsi in operazioni di partenariato pubblico privato. Soprattutto
quelli stranieri. “Il recepimento della nuova direttiva 2014/23/Ue - auspica la ricerca - dovrebbe
dunque, essere l’occasione per disciplinare, in maniera lineare ed organica, l’intero istituto de
PPP ponendo particolare attenzione, oltre alla fase di progettazione e aggiudicazione (su cui i
legislatore si è dimostrato da sempre più sensibile) anche alla fase di gestione del contratto d
concessione”.
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La finanza di progetto all’interno dell’ordinamneto giuridico italiano: principale
criticità

Esiste, quindi, un’asimmetria informativa tra pubblica amministrazione e privati. I
partner privato, in sostanza, ha una conoscenza della materia migliore rispetto alla PA e
questo gli consente di valutare in maniera più accorta le operazioni da attivare
ovviamente a suo vantaggio. “Avere lo stesso standard di comunicazione e di skill - dice
l’analisi - permetterebbe non solo di realizzare operazioni eque ma, soprattutto, d
portarle a termine senza interruzioni, abbattendo i rischi legali e amministrativi legati alla
complessità del procedimento”. Quindi, serve maggiore formazione del personale, con
tecnici specializzati nella realizzazione e nel monitoraggio di opere in finanza di progetto.

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La finanza di progetto all’interno dell’ordinamneto giuridico italiano: il Codice
dei Contratti Pubblici
Attualmente l’insieme delle disposizioni riguardanti la finanza di progetto trovano
collocamento negli artt. 183, 184, 185 e 186 del Codice. Il sistema della «finanza di
progetto» delineato nel Codice, di fatto, deve leggersi come un procedimento di
carattere unitario, in cui il diritto amministrativo è intervenuto a regolare il
funzionamento di alcuni strumenti di origine privatistica operanti nel settore dei lavori
pubblici. Ne consegue che la disciplina riservata dal Codice alla finanza di progetto non
può estendersi alle operazioni private in cui il committente non è la Pubblica
amministrazione.
Nonostante il limitato perimetro di validità del summenzionato quadro normativo va,
comunque, evidenziato che le disposizioni maturate in ambito pubblicistico, a partire
dalla Legge Merloni ter, hanno avuto il merito di affrontare importanti questioni che
hanno avuto un’incidenza specifica anche all’interno di operazioni di project financing
di tipo privatistico.
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Temi aperti sulla finanza di progetto delineate dal Codice dei contratti pubblici.

• Profili operativi della Società di Progetto: difficile governance societaria;
• Garanzie rilasciate ai soggetti finanziatori: problemi di escussione delle garanzie del
  Security Package nel momento in cui il progetto non rispetta i covenants indicati nel
  contratto di finanziamento;
• Diritto di subentro ovvero sostituzione della Società di Progetto: problemi di
  evidenza pubblica;
• Limitato ruolo dei privati nella presentazione dei progetti che di fatto viene oggi
  circoscritta ai lavori non compresi nella programmazione triennale: il nuovo Codice
  elimina la figura del cd. «promotore additivo»;
• Vincolo di destinazione in caso di risoluzione del rapporto concessorio per volontà
  della PA;

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Prospettive di sviluppo della finanza di progetto.

•       Fondi infrastrutturali di tipo chiuso;
•       Sviluppo dei Project Bond e il sistema correlato delle garanzie per i progetti
        greenfield.
•       Nuove forme di garanzia introdotte dalla Legge 119 /2016 (Pegno Mobiliare
        non possessorio; Patto Marciano)

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