OBSOLESCENZA PROGRAMMATA, UNA PRATICA ORMAI AL CAPOLINEA

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OBSOLESCENZA PROGRAMMATA, UNA PRATICA ORMAI AL CAPOLINEA
GIURISPRUDENZA

              OBSOLESCENZA PROGRAMMATA,
              UNA PRATICA ORMAI AL CAPOLINEA
               TAR Lazio, sezione I, n.656/2021, decisa il 2 dicembre 2020, pubblicata il 18 gennaio 2021
               L'obsolescenza pianificata dei prodotti di consumo di massa, soprattutto elettronici e digitali,
               è un problema di crescente gravità, con serie implicazioni tanto consumeristiche quanto
               ambientali. In attesa di uno specifico intervento del legislatore, l'Autorità Garante della
               Concorrenza e del Mercato si è ritagliata un ruolo sanzionatorio di tali condotte sulla base
               giuridica del divieto di pratiche commerciali scorrette contenuto nel Codice del Consumo. Come
               già nel caso Apple, il giudice amministrativo ritiene legittima la sanzione erogata dall'AGCM
               contro la multinazionale Samsung.

          Dott. Michele LIPPIELLO, Colonnello Redattore Capo della Rassegna dell’Arma dei Carabinieri.

          Dott. Sirio ZOLEA, assegnista di ricerca (Università di Macerata) e docente a contratto (Università
          di Teramo) di Diritto privato comparato.

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Il progressivo abbandono nell’organizzazio-            società di oggi, altamente interconnessa,
ne produttiva e nei modelli di consumo di              il fenomeno e i problemi che ne derivano si
quella cieca tendenza a privilegiare la pura           sono notevolmente accresciuti.
quantità nella prospettiva di una riconver-            Proprio in quel paese vi sono stati primi
sione più prossima ad una crescita sosteni-            interventi di pubbliche autorità a tutela
bile e alla qualità dello sviluppo ha ripropo-         dei consumatori sotto la spinta delle class
sto, con forza, sia a livello interno che inter-       action avviate dagli utenti, ciò che ha con-
nazionale e comunitario in particolare, tra            sentito la diffusione di analoghe sensibilità
gli altri obiettivi, quello di riconsiderare più       anche in Europa, e in Francia in particolare
puntualmente il problema dell’obsolescen-              (legge n. 2015-992 del 17 agosto 2015; si
za programmata.                                        veda in proposito S. Zolea, “Il reato di obso-
                                                       lescenza programmata in Francia: un'anali-
Si tratta, come è noto, di una pratica non             si comparativa”, in “Rassegna dell'Arma dei
solo percepita come lesiva dei diritti dei con-        Carabinieri”, 2019, n. 1, pp. 87-102, al quale
sumatori, ma sicuramente portatrice anche              si rinvia anche, in generale, per una più am-
di effetti negativi sull’ambiente, a ragione di        pia bibliografia sull’obsolescenza pianifica-
un consumo eccessivo delle materie prime               ta).
necessarie alla produzione dei beni e delle            Non a caso dunque si sono attivate sul tema
connesse criticità per lo smaltimento dei              numerose associazioni consumeristiche e
prodotti obsoleti, tanto più gravi quanto più          ambientalistiche, portando così all’atten-
il ciclo di vita dei prodotti medesimi si ridu-        zione delle pubbliche istituzioni e dei media
ce progressivamente, facendo lievitare in              tutte le criticità di quel modus operandi poco
modo smisurato ciò che viene rifiutato.                trasparente nei confronti dei consumatori e
                                                       irriguardoso per l’ambiente, attesa la natura
Il problema investe settori diversi e in par-          inquinante degli “scarti” che così si genera-
ticolare quello dei prodotti elettronici, dei          no a tutto danno dell’ecosistema.
quali qui ci si vuole occupare, e che sono
parte rilevante di quella comune vita quo-             Non può allora che rilevarsi, e con piena sod-
tidiana che molto fa leva sulle tecnologie             disfazione, che il 25 novembre dello scorso
dell’informazione e della comunicazione,               anno il Parlamento europeo ha adottato
tanto diffuse nella società del terzo millen-          la Risoluzione (2020/2021(INI)) sul tema “
nio.                                                   Verso un mercato unico più sostenibile per
L’esigenza di pervenire ad una disciplina di           le imprese e i consumatori” nell’intento di
contenimento di certe pratiche che rispon-             incentivare modelli di produzione e consu-
dono solo agli obiettivi commerciali volti al          mo che siano compatibili con uno sviluppo
continuo e rapido rimpiazzo dei prodotti at-           sostenibile, in vista della migliore diffusione
traverso un loro invecchiamento artificioso            della cultura del riutilizzo e della riparazio-
e prematuro, scientemente programmato                  ne, e per contrastare le pratiche dei produt-
ancora prima della sua stessa distribuzione            tori più aggressivi e incuranti delle esigenze
al mercato, è ormai indifferibile.                     di una società delicata e complessa.

Infatti, il ricorso a prodotti destinati al con-       Anche dal nostro ordinamento ci si attendo-
sumo di massa per i quali si impedisce, da             no più significativi interventi sulla specifica
parte del produttore, un adeguamento fun-              materia, e al momento sono in cantiere due
zionale o una riparazione economicamente               disegni di legge focalizzati sul tema che ci
accettabile appare così frequente da poter-            occupa (DDL Castaldi, n. 615, “Modifiche al
si individuare un disegno strategico mirato            codice di cui al decreto legislativo 6 settem-
alla sostituzione indotta, forzata e anticipa-         bre 2005, n. 206, e altre disposizioni per il
ta del prodotto medesimo.                              contrasto dell'obsolescenza programmata
                                                       dei beni di consumo” e il DDL De Petris, n.
Invero l’obsolescenza programmata dei                  1512, “Disposizioni per il contrasto dell'ob-
beni di consumo di massa, soprattutto elet-            solescenza programmata dei beni di consu-
tronici, non è una questione propriamente              mo” assegnati alla X Commissione perma-
nuova: se ne discute, quantomeno negli                 nente [industria, commercio, turismo] del
USA, da ormai quasi un secolo, ma nella                Senato in sede redigente).

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                  Purtroppo altre priorità incombono ora sul Pa-      giudice amministrativo, quando le richiamate
                  ese e l’iter dei due provvedimenti ristagna da      ditte hanno inteso ricorrere avverso il provve-
                  tempo nelle sale delle Commissioni, tra una         dimento dell’AGCM presso il TAR del Lazio.
                  audizione e l’altra in attesa dei diversi pareri    Il Giudice amministrativo prima respingeva la
                  da formularsi da parte delle altre Commissioni      domanda cautelare e poi il successivo ricorso
                  convocate per specifica competenza, e tutta-        della ditta di Cupertino (TAR Lazio, Roma,
                  via sembrano esserci, intanto e quanto meno,        Sezione I, n. 5736, del 29 maggio 2020) così
                  indicazioni precise degli obiettivi, “Disposizio-   che tutte le attenzioni sulle risoluzioni del me-
                  ni per il contrasto dell'obsolescenza program-      desimo Tribunale sono state rivolte poi alle de-
                  mata dei beni di consumo” e non generici titoli     cisioni attese, di conferma o meno, per il caso
                  di tutela.                                          parallelo avviato dalla SAMSUNG.

                  In attesa dunque dell’introduzione di una spe-      Nella presente circostanza questo secondo
                  cifica disciplina e un chiaro regime sanziona-      caso appare di particolare interesse, perciò ci
                  torio, fanno scuola e minima giurisprudenza         sembra utile riassumere qui di seguito i prin-
                  due casi che hanno avuto anche una vasta eco        cipali elementi che hanno caratterizzato il
                  presso il più ampio pubblico dei consumatori,       contenzioso e i suoi esiti (TAR Lazio, sezione
                  trattati in tempi relativamente recenti, prima      I, n.656/2021, decisa il 2 dicembre 2020, pub-
                  dall’Autorità Garante della Concorrenza e del       blicata il 18 gennaio 2021).
                  Mercato, che ebbe a sanzionare, con appositi        SAMSUNG aveva impugnato di fronte al TAR
                  provvedimenti del 25 settembre 2018, le note        il provvedimento sanzionatorio adottato nei
                  aziende APPLE e SAMSUNG sulla base di una           suoi confronti dall’AGCM che l’aveva ritenuta

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                  serie di articoli del Codice del consumo dedica-    responsabile di una pratica commerciale scor-
                  ti al divieto di matrice europea (Dir. 2005/29/     retta, ingannevole, per azione e per omissione,
                  CE) di pratiche commerciali definite scorrette,     e aggressiva (artt. 20, 21, 22 e 24 del Codice del
                  avendo fornito ai loro utenti aggiornamenti         consumo, con divieto di continuare la condot-
                  che pregiudicavano significativamente il fun-       ta, con sanzione di 5 milioni di euro e pubbli-
                  zionamento e le prestazioni dei dispositivi         cazione di una dichiarazione rettificativa). Il
                  telefonici acquistati, senza consentire un age-     provvedimento aveva rilevato che l’azienda
                  vole ripristino delle vecchie modalità di uso,      aveva imposto a inconsapevoli consumatori,
                  e successivamente presi in esame anche dal          acquirenti di un dispositivo telefonico modello

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Galaxy Note 4, prodotto dalla ditta sanziona-       sistema operativo Android e del relativo ag-
ta, un aggiornamento del sistema operativo          giornamento Marshmallow. Secondo i giudici,
“Android”, detto Marshmallow, utile alle più        questo approccio è sostanzialmente inconfe-
recenti versioni degli apparati, ma suscettibi-     rente, atteso che l’aggiornamento al sistema
le di introdurre importanti riduzioni nelle pre-    operativo utilizzato dai singoli apparati è sta-
stazioni (spegnimenti e riavvii, maggior usura      to introdotto e sollecitato presso l’utenza co-
delle batterie, rallentamenti e stress di funzio-   munque senza una verifica adeguata di come il
namento) in quelli di più datata produzione.        nuovo sistema avrebbe interagito con i diversi
                                                    dispositivi destinati a riceverlo, mentre è stato
L’appesantimento e l’assorbimento di più            colpevolmente omesso di segnalare cautelati-
rilevanti risorse energetiche, richiesto al vec-    vamente eventuali malfunzionamenti, la pos-
chio modello dal nuovo sistema operativo,           sibile riduzione delle prestazioni, l’irreversibili-
creava diversi problemi di utilizzo, peraltro       tà dell’aggiornamento, per molti in condizione
nella maggior parte dei casi ormai in condi-        di scopertura dalla garanzia.
zioni di “fuori garanzia”, quando l’innovazione
non si concretizzava direttamente in guasti,        La verifica degli aspetti tecnici è apparsa quin-
costosi da riparare e suggestivi di una solleci-    di ininfluente proprio assegnando al produtto-
tazione alla sostituzione con un apparato più       re, e in via preventiva, la curatela delle efficien-
performante.                                        ze tecniche degli apparati, delle conseguenze
Va da sé che le censure rappresentate da            delle modifiche che decide di introdurre e l’o-
SAMSUNG hanno riguardato aspetti diversi,           nere sollecitare presso i clienti, nel quadro di
alcuni anche di carattere formale e procedu-        un rapporto corretto che si estende anche al
rale, come è normale che accada, ma il Tri-         post vendita e alle richieste di riparazione.
bunale Amministrativo competente, esclusi i         E ancora, si rileva facilmente in sentenza che il
vizi di forma del procedimento, affrontava il       TAR ha tenuto in debito conto le ampie e con-
tema centrale delle doglianze propriamente          gruenti argomentazioni esposte dall’AGCM,
attinenti alla pratica commerciale scorretta,       e segnatamente quelle che riguardano la fre-
individuata dall’Autorità garante e contestata      quenza e l’omogeneità dei reclami dei con-
dall’azienda, argomento sul quale qui ci si vuo-    sumatori, relativi sempre allo stesso tipo di
le soffermare.                                      guasto e uniformi per collocazione tempora-
                                                    le, e quelle relative alle istruzioni che la ditta
Il giudice adito ha osservato come la parte ri-     medesima ha diramato ai centri di assistenza
corrente, in effetti, non abbia contestato l’esi-   per fronteggiare un fenomeno che non poteva
stenza dei fenomeni lamentati dai consuma-          non essere messo in collegamento con l’im-
tori (con quel che ne consegue), bensì abbia        provvida innovazione.
voluto sostenere, quale punto di forza delle
proprie ragioni, il mancato accertamento tec-       E’ per questa ragione che il comportamento
nico della derivazione, diretta e univoca, del      concludente di SAMSUNG e l’impossibilità
pregiudizio subito dai suoi clienti acquirenti,     di riuscire a fornire spiegazioni adeguate, e il
dall’aver effettuato l’aggiornamento del siste-     mancato ravvedimento attivo e collaborativo
ma operativo. Invero, la decisione di AGCM,         per limitare il pregiudizievole download, che
come rileva il giudice di prime cure, promana       anzi veniva – senza smentita - sollecitato, così
da una pluralità di elementi, fattori e conside-    come il fatto che nessuna precisazione di con-
razioni obiettive che poco vogliono includere       troindicazioni veniva mai formulata, hanno
dell’aspetto tecnico, anzi volutamente lo tra-      fornito motivazioni chiare alle decisioni del
scurano, volgendosi piuttosto a ben definite        giudice che hanno confermato la sanzione
condotte, concretamente risultate aggressive        AGCM.
e scorrette, contrarie alla normale diligenza ri-
chiesta da parte di uno dei maggiori operatori      E’ stata giudicata altresì del tutto insufficiente
mondiali del settore, e in grado, se lo si vuole,   la pretesa di SAMSUNG di mitigare le proprie
sicuramente di offrirla.                            responsabilità per effetto dei suggerimenti
                                                    che la ditta medesima segnalava di aver rivol-
Da segnalare che, nella circostanza,                to al consumatore, contestualmente all’invito
SAMSUNG aveva anche tentato la via del              all’installazione dell’aggiornamento, di visi-
coinvolgimento del terzo, e segnatamente            tare una pagina internet per ottenere chiari-
di Google, quale fornitore in open source del       menti sulla loro sicurezza. Sostiene il giudice

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                                                                      In definitiva, questa sentenza appare impor-
                                                                      tante per la conferma che essa dà dell’orienta-
                                                                      mento già adottato in precedenza dai giudici
                                                                      amministrativi nel caso pilota della APPLE,
                                                                      che si è avuta occasione di citare in preceden-
                                                                      za.
                                                                      E mentre le due decisioni dei giudici ammini-
                                                                      strativi condividono l’impianto di fondo che va
                                                                      a confermare le scelte dell’AGCM, il ruolo di
                                                                      quella pubblica Autorità, e la legittimità delle
                                                                      declaratorie sanzionatorie in presenza di con-
                                                                      dotte di obsolescenza programmata, resta da
                                                                      osservare l’irrilevanza di alcune argomentazio-
                  che la possibilità di reperire aliunde ulteriori    ni, in parte diverse, che i due ricorrenti nei casi
                  dettagli informativi non può sanare la carenza      in questione avevano opposto e i differenti vizi
                  del messaggio promozionale che, attraverso          di forma su cui rispettivamente l’uno e l’altro
                  il suo contenuto non trasparente, risulta già       avevano tentato invano di fare leva, rispetto
                  idoneo a rivelarsi fallacemente convincente e       alle quali è emerso appunto il tema centrale
                  fuorviante.                                         dell’impianto di fondo comune alle due deci-
                  La pratica adottata da SAMSUNG può per-             sioni, che, nell’insieme, avallano e legittimano
                  tanto qualificarsi, a ragione, come aggressiva,     il ruolo che l’AGCM si è ritagliata per sanzio-
                  determinata da condotte pervicaci, persisten-       nare condotte, pienamente stigmatizzabili,
                  temente irriguardose della volontà del cliente,     di obsolescenza programmata, già sulla base
                  dei principi ispiratori della vigente normativa     della normativa del Codice del consumo sulle
                  europea relativa alle pratiche commerciali          pratiche commerciali scorrette.
                  scorrette, cioè una disciplina sempre tesa a
                  ricondurre l’attività commerciale entro i binari    In attesa che intervenga sulla materia il legisla-
                  della buona fede e della correttezza, a tutela      tore nazionale, e senza poter parlare ancora,
                  della libera concorrenza e del consumatore.         naturalmente, di un orientamento giurispru-
                  Scorrette sono dunque le pratiche contrarie         denziale consolidato, tanto più trattandosi fin
                  al comportamento diligente dovuto da ogni           qui di decisioni di primo grado, si può spera-
                  operatore professionale, e con esse quelle fal-     re che le decisioni dell’AGCM e queste prime
                  se, o idonee a falsare, in misura apprezzabile il   determinazioni del giudice amministrativo,
                  comportamento economico del consumatore             abbiano un effetto dissuasivo dall’ adottare
                  medio e indistinto che si raggiunge.                ancora, da parte di altri, comportamenti di-
                                                                      sinvolti, all’ombra di un potere contrattale più
                  Per tutti questi motivi, il giudice amministrati-   forte, che però non sempre è vincente come
                  vo ha ritenuto corretta l’applicazione da parte     si è visto, e perfino senza escludere che certe
                  dell’AGCM delle norme di cui agli artt. 20, 21,     sentenze possano avere un effetto di promo-
                  22 e 24 del Codice del Consumo, a fronte del-       zione della buona pratica.
                  la violazione, da parte dell’impresa, di regole     Sarà compito del legislatore nazionale (ed
                  di pur minima diligenza professionale, dove-        eventualmente europeo), intervenire in modo
                  rose per un operatore del settore di primaria       possibilmente definitivo ed assorbente sull’in-
                  importanza mondiale. Il TAR ha quindi repu-         tera materia, bilanciando tutti gli interessi in
                  tato comprovata la potenziale lesività della        gioco, e senza dimenticare che, se da un lato
                  condotta messa in atto, tenendo conto che           un’obsolescenza programmata è una pernicio-
                  le norme del Codice del consumo in tema di          sa “malattia” del sistema, c’è anche, mutatis
                  pratiche commerciali scorrette delineano una        mutandis, una un’obsolescenza programmata
                  fattispecie “di pericolo”, volte a prevenire le     di natura “benigna”, posta a garanzia e presi-
                  possibili distorsioni delle iniziative commer-      dio di un consumo senza rischi, entro le regole,
                  ciali già nella fase pubblicitaria, prodromica      come per esempio le cautele per l’assunzione
                  a quella negoziale, sicché non si richiede che      di un medicinale scaduto, le limitazioni all’im-
                  l’Autorità dia contezza del maturare di un pre-     piego di gomme per auto eccessivamente usu-
                  giudizio economico per i consumatori, essen-        rate, il cambio a scadenza del tubo del gas. Ma
                  do sufficiente la potenziale lesione della loro     questo, per intenderci, è tutt’altro e diverso
                  libera determinazione.                              discorso. ©

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