NUOVA IMU: TUTTE LE ESENZIONI CONFERMATE - CIRCOLARE MONOGRAFICA - MYSOLUTION
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CIRCOLARE MONOGRAFICA
TRIBUTI LOCALI
Nuova IMU: tutte le esenzioni confermate
L’abitazione principale, pertinenze e immobili assimilati, i terreni agricoli e i casi particolari
di Pasquale Pirone | 21 FEBBRAIO 2020
Per la nuova IMU, prevista dalla legge di bilancio 2020 (legge 27 dicembre 2019, n. 160), il legislatore so-
stanzialmente conferma le esenzioni già previste dalla previgente normativa. Quindi, continuano ed es-
sere esenti, ad esempio, i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP iscritti alla previdenza
agricola. Continua ad essere prevista l’esenzione per l’abitazione principale appartenente a categoria
catastale non di lusso (ad esempio, A/2) e relative pertinenze (ma sempre nel limite massimo di tre). Si
conferma l’esenzione per i fabbricati posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali, destinati esclusi-
vamente allo svolgimento di determinate attività con modalità non commerciali, mentre resta ferma
l’applicazione dell’imposta per quelli posseduti da partiti politici e fondazioni bancarie, indipendente-
mente dalla destinazione d’uso.
Premessa
IMU e TASI, dal 1° gennaio 2020, sono diventante un solo tributo, la cui denominazione resta IMU
(imposta municipale unica) con una disciplina che, tutto sommato, è identica a quella già in essere fi-
no al 2019. È il risultato, questo, dell’abrogazione, ad opera della legge di bilancio 2020 (commi da
738 a 784 dell’art. 1 (l0002019122700160ar0001ac020a) della legge 27 dicembre 2019, n. 160), della
IUC (imposta unica comunale), la quale raggruppava tre tipi di imposte locali, ossia IMU, TASI e TARI
(quest’ultima non ha ricevuto interventi modificativi). Dunque:
Imposizione locale sugli immobili
Fino al 2019 (IUC) Dal 2020
IMU; IMU;
TASI; TARI
TARI
La normativa che disciplina la nuova IMU, come anticipato, è contenuta nei commi 738-784 dell’art. 1
della legge di bilancio 2020, dove sono sostanzialmente confermati i casi di esenzione dal tributo
già previsti per la normativa precedente. Ma andiamo ad analizzarli.
L’abitazione principale e le pertinenze
Continua ad essere prevista l’esenzione da IMU per l’abitazione principale di categoria catastale non
di lusso (A2, A3, A4, A5, A6 e A7) e relative pertinenze. Per pertinenze dell’abitazione principale si in-
tendono esclusivamente quelle di categoria catastale C/2, C/6 e C/7, limitatamente ad un numero
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massimo di tre, ciascuna appartenente a categoria catastale differente. Non c’è, invece, esenzione
IMU per l’abitazione principale di categoria catastale di lusso (A/1, A/8 ed A/9) e relative pertinenze.
Approfondimenti
“Il presupposto dell’imposta è il possesso di immobili. Il possesso dell’abitazione principale o
assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto
dell’imposta, salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8
o A/9” (comma 740 dell’art. 1 della legge n. 160/2019).
Ai fini dell’imposta, per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo
familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del
nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi si-
tuati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze
in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione
principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella
misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se
iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo (lett. b del comma 741 dell’art. 1 della legge n.
160/2019).
Esempi
Ipotesi Soluzione
Contribuente possessore di un immobi- IMU dovuta come “abitazione principale”
le (sua abitazione principale) di catego- sull’A/1 e su uno dei due C/6;
ria catastale A/1 e due pertinenze, en- IMU dovuta come “secondo immobile”
trambe di categoria C/6 sull’altro C/6
Contribuente possessore di un immobi- IMU non dovuta sull’A/2 e su uno dei due C/6;
le (sua abitazione principale) di catego- IMU dovuta come “secondo immobile”
ria catastale A/2 e due pertinenze, en- sull’altro C/6
trambe di categoria C/6
Contribuente possessore di un immobi- IMU non dovuta sull’A/2 e su nessuna delle perti-
le (sua abitazione principale) di catego- nenze
ria catastale A/2 e tre pertinenze, ri-
spettivamente di categoria catastale
C/2, C/6 e C/7
Marito possessore, nel Comune di I due coniugi devono decidere quale dei due im-
Caserta, di un immobile (in cui ha mobili considerare come abitazione principale per
residenza e dimora) di categoria ca- il loro nucleo familiare. Ciò in quanto, essendo gli
tastale A/2 e tre pertinenze, rispet- immobili nello stesso Comune, trova applicazione
tivamente di categoria catastale la disposizione contenuta alla lett. b) del comma
C/2, C/6 e C/7; 741 dell’art. 1 della legge n. 160/2019
moglie possessore, nel Comune di
Caserta, di un immobile (in cui ha
residenza e dimora) di categoria ca-
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tastale A/2 e una pertinenza di ca-
tegoria catastale C/2
Marito possessore, nel Comune di Ciascuno può considerare propria abitazione prin-
Caserta, di un immobile (in cui ha cipale il rispettivo immobile e ciò in quanto essi
residenza e dimora) di categoria ca- sono situati in due Comuni differenti
tastale A/2 e tre pertinenze, rispet-
tivamente di categoria catastale
C/2, C/6 e C/7;
moglie possessore, nel Comune di
Napoli, di un immobile (in cui ha re-
sidenza e dimora) di categoria cata-
stale A/2 e una pertinenza di cate-
goria catastale C/2
Computo del possesso
Ricorda
Resta fermo che l’IMU è dovuta in base alla percentuale di possesso ed ai giorni di posses-
so.
Si computa per intero il mese in cui il possesso si è protratto per più di 15 giorni. Il giorno di trasfe-
rimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta
interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A cia-
scuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria (comma 761 dell’art. 1 del-
la legge n. 160/2019). Nel liquidare il tributo, occorre tenere presente la fattispecie che si configura
per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni previste dalla normativa.
Esempio
Se l’immobile è divenuto per il proprietario abitazione principale nel corso dell’anno, quando
si liquida l’IMU occorre considerare il fabbricato come “abitazione principale” per i mesi in cui
si verifica tale circostanza e consideralo, invece, come secondo immobile per i restanti mesi.
Soggetti passivi
I soggetti passivi dell’imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali:
il proprietario
ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
Quindi, se su un immobile c’è usufrutto, tenuto al pagamento del tributo è l’usufruttuario e non an-
che il nudo proprietario.
È soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedi-
mento del giudice, che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
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Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.
Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria,
il soggetto passivo è il locatario, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di
un’autonoma obbligazione tributaria e nell’applicazione dell’imposta si tiene conto degli elementi
soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle
esenzioni o agevolazioni (comma 743 dell’art. 1 della legge n. 160/2019).
Le assimilazioni ad abitazione principale
Sono, altresì, considerate abitazioni principali e, quindi, soggiaccio allo stesso trattamento di cui al pa-
ragrafo precedente, alcune fattispecie individuate espressamente dal legislatore. Per la nuova IMU
sono confermate le assimilazioni previste anche dalla normativa previgente. Nel dettaglio, si
tratta di quelle elencate alla lett. c) del comma 741 dell’art. 1 della legge n. 160/2019, ossia:
le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abita-
zione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a stu-
denti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro
delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008,
adibiti ad abitazione principale;
la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del
giudice, che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in
capo al genitore affidatario stesso;
un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare,
posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle
Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze
di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal perso-
nale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della
dimora abituale e della residenza anagrafica;
su decisione del singolo Comune, l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acqui-
siscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condi-
zione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione
può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
I terreni agricoli
Sono, altresì, confermate le esenzioni già previste dalla previgente normativa per i terreni agricoli.
Anche la nuova IMU, dunque, non è dovuta per i terreni agricoli:
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali;
ubicati nei Comuni delle isole minori;
a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
ricadenti in aree montane o di collina.
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Approfondimenti
“Sono esenti dall’imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui
all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, com-
prese le società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del
2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre
2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusuca-
pibile;
d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 di-
cembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze
n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n.
141 del 18 giugno 1993” (comma 758 dell’art. 1 della legge n. 160/2019).
Non sono, invece, esenti le aree fabbricabili. Anche in questa ipotesi continua a prevedersi che il
terreno avente le caratteristiche edificatorie sarà esente IMU solo laddove sia posseduto e condotto
dal coltivatore diretto o IAP iscritto alla previdenza agricola (lett. d del comma 741 dell’art. 1 della leg-
ge n. 160/2019).
Attenzione
Ai fini dell’esenzione dei terreni agricoli di coltivatori diretti e IAP, è necessario che vi sia
congiuntamente possesso e conduzione. Quindi, non c’è esenzione, ad esempio, nel caso di
terreno ceduto in affitto ad un coltivatore diretto, il quale lo conduce, salvo che non si rientri
in altra casistica di cui al citato comma 758 dell’art. 1 della legge di bilancio. Laddove un terre-
no sia posseduto in comproprietà, ma condotto solo da taluni comproprietari, l’esenzione si
applica limitatamente a questi ultimi, in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi di pos-
sesso.
Per i terreni ubicati nei Comuni di cui alla circolare MEF n. 9/249 del 1993, occorre distinguere a se-
conda che il Comune indicato sia contraddistinto dalla sigla PD (parzialmente delimitato) oppure
no. In dettaglio:
se non c’è nessuna sigla, allora tutti i terreni ubicati in quel Comune sono esenti IMU;
se c’è la sigla PD, allora l’esenzione riguarda solo quei terreni situati in quelle zone del Comune
per le quali è fissata l’esenzione (a tale proposito, occorre fare riferimento all’Ufficio tributi del
Comune stesso).
Se il terreno ricadente nei Comuni di cui alla menzionata circolare ha le caratteristiche edificatorie,
l’esenzione non scatta, salvo che lo stesso sia posseduto e condotto da coltivatore diretto o IAP iscrit-
to alla previdenza agricola. Inoltre, se nel frattempo fosse avvenuta fusione tra Comuni indicati nella
circolare, ai fini delle regole da seguire per l’applicazione dell’esenzione, occorre fare riferimento ai
chiarimenti forniti nella circolare del Dipartimento delle finanze 14 luglio 2016, n. 4/DF.
Si tratta di chiarimenti che erano in essere con la previgente disciplina IMU, ma che dovrebbero tro-
vare conferma anche con la nuova IMU.
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Altri casi di esenzione
Il comma 759 dell’art. 1 della legge di bilancio 2020 stabilisce, infine, l’esenzione dalla nuova IMU, limi-
tatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, per una serie di
fattispecie identiche a quelle presenti nel precedente regime. Ad esempio, è confermata
l’esenzione per gli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali, destinati esclusivamen-
te allo svolgimento di determinate attività con modalità non commerciali e si mantiene ferma
l’applicazione dell’imposta ai partiti politici e alle fondazioni bancarie, per gli immobili da essi pos-
seduti, indipendentemente dalla destinazione d’uso.
Approfondimenti
“Sono esenti dall’imposta, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni
prescritte:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio
territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, da-
gli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5-bis del decreto del Presiden-
te della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le dispo-
sizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra
la Santa Sede e l’Italia, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio
1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è pre-
vista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali
resi esecutivi in Italia;
g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento
con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, al-
tresì, le disposizioni di cui all’articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, converti-
to, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200” (comma 759 dell’art. 1
della legge n. 160/2019).
Aliquote
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale, è stabilita un’aliquota IMU dello 0,1 per cento e i Comu-
ni possono ridurla fino all’azzeramento (comma 750).
È poi stabilito che, fino all’anno 2021, l’aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa
costruttrice alla vendita (cd. beni merce) è pari allo 0,1 per cento. I Comuni possono aumentarla fino
allo 0,25 per cento o diminuirla fino all’azzeramento. In sostanza, si ripropongono le previgenti ali-
quote TASI per tali immobili. A decorrere dal 1° gennaio 2022, invece, i predetti fabbricati saranno
esenti dall’IMU (comma 751).
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Tabella di riepilogo
Di seguito si riporta una tabella di riepilogo dei casi di esenzione previsti per la nuova IMU, sulla base
delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2020.
Fattispecie Regola
Abitazione principale (categorie catastali A2, A3, A4, A5, A6 e A7) Esente
e relative pertinenze (nel limite massimo di tre, ciascuna appar-
tenente a categorie catastali C/2, C/6 e C/7)
Assimilazione ad abitazione principale (categorie catastali A2, Esente
A3, A4, A5, A6 e A7) e relative pertinenze (nel limite massimo di
tre, ciascuna appartenente a categorie catastali C/2, C/6 e C/7)
Terreno agricolo posseduto e condotto da coltivatori diretti o Esente
IAP iscritti alla previdenza agricola
Terreno fabbricabile posseduto e condotto da coltivatore diretto Esente
o IAP iscritto alla previdenza agricola
Terreno agricolo ubicato nei Comuni delle isole minori, di cui Esente
all’Allegato A, annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448
Terreni agricoli ad immutabile destinazione agrosilvo-pastorale Esenti
a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile
Terreno ricadente in aree montane o di collina delimitate, indi- Esenzione per tutti i
viduate dalla circolare del Ministero delle finanze 14 giugno terreni di quei Comu-
1993, n. 9/249 ni non contrassegnati
da alcuna sigla;
esenzione non per
tutti i terreni di quei
Comuni contrasse-
gnati dalla sigla PD
Fabbricati rurali strumentali I Comuni possono azzera-
re l’aliquota
Immobili merce Fino al 2021, i Comuni
possono azzerare
l’aliquota;
esenzione dal 2022
Immobili posseduti dallo Stato, dai Comuni, nonché immobili Esenti
posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province,
dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del
Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti
istituzionali
Fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9 Esenti
Fabbricati destinati ad uso culturale (biblioteche, teatri, ecc.) Esenti
Fabbricati destinati all’esercizio del culto (chiese, casa parroc- Esenti
chiale, ecc.)
Fabbricati di proprietà della Santa Sede Esenti
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Fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni in- Esenti
ternazionali, per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale
sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi
esecutivi in Italia
Immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lett. i) del Esenti
comma 1 dell’art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e desti-
nati esclusivamente allo svolgimento con modalità non com-
merciali delle attività previste nella medesima lettera i). Si tratta,
ad esempio, di immobili posseduti quindi di immobili posseduti
da enti pubblici e privati diversi dalle società (scuole statali, ecc.)
Riferimenti normativi
Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 738-784;
Circolare del Dipartimento delle finanze 14 luglio 2016, n. 4/DF;
Circolare del Ministero delle finanze 14 giugno 1993, n. 9/249.
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