LEGGE DI BILANCIO 2022 - LE NORME DI INTERESSE DEGLI UFFICI FINANZIARI DEGLI ENTI LOCALI
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VINCENZO GIANNOTTI LEGGE DI BILANCIO 2022 LE NORME DI INTERESSE DEGLI UFFICI FINANZIARI DEGLI ENTI LOCALI Tabelle e note di commento alle norme di interesse dei servizi finanziari degli enti locali
VINCENZO GIANNOTTI LEGGE DI BILANCIO 2022 LE NORME DI INTERESSE DEGLI UFFICI FINANZIARI DEGLI ENTI LOCALI Tabelle e note di commento alle norme di interesse dei servizi finanziari degli enti locali
VINCENZO GIANNOTTI Dirigente del settore gestione risorse umane e finanziarie di Comune capoluogo di Provincia, dottore commercialista e revisore enti locali, autore di libri e di numerose pubblicazioni, direttore del servizio www.bilancioecontabilita.it. Isbn: 978.88.916.xxxx.x © Copyright 2022 by Maggioli S.p.A. Maggioli Editore è un marchio di Maggioli S.p.A. Azienda con sistema di gestione qualità certificato ISO 9001:2015 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) • Via del Carpino, 8 Tel. 0541/628111 • Fax 0541/622595 www.maggiolieditore.it e-mail: clienti.editore@maggioli.it Diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi. L’Autore e l’Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relativi alla elaborazione dei testi normativi e per l’eventuale modifica e/o variazione degli schemi e della modulistica allegata. L’Autore, pur garantendo la massima affidabilità dell’opera, non risponde di danni derivanti dall’uso dei dati e delle notizie ivi contenuti. L’Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.
Indice Norme riferite al personale................................................................................................................ 4 Norme di interesse degli Uffici finanziari........................................................................................... 13
È stata pubblicata, in Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, la legge 30 dicembre 2021 n. 234 avente ad oggetto “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”. Qui di seguito un quadro di sintesi inserito in una tabella che ha introdotto per l’anno 2022 alcune rilevanti norme di interesse per gli enti locali, riguardanti sia il personale sia le norme finanziarie, nei seguenti articoli con relative note di commento. • Norme riferite al personale: • Dal comma 2 al comma 4 riguardanti le modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche; • Commi 87 e 88 sulle disposizioni integrative di pensione anticipata; • Comma 91 che contiene una modifica della normativa sull’APE sociale; • Comma 94 sulla proroga dei benefici pensionistici “opzione donna”; • Comma 562 che riguardano le norme sulle assunzioni flessibili delle Province e Città Metropolitane; • Commi 604-605-606 sul trattamento accessorio dei dipendenti pubblici; • Commi 609-610-611-612 sulle misure di applicazione dei rinnovi contrattuali 2019-2021, sull’ordinamento professionale e formazione; • Commi 734-735 sulle ulteriori misure per le assunzioni di assistenti sociali; • Comma 995 sulla proroga dei contratti di consulenza. Art. 1 Riferimento Testo Nota Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui Vengono apportate modifiche sia agli scaglioni, al decreto del Presidente della Repubblica 22 sia alle aliquote Irpef. Dal 01/01/2022 le aliquote dicembre 1986, n. 917, sono apportate le se- Irpef sono le seguenti: guenti modificazioni: a) all’articolo 11, il comma a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; 1 è sostituito dal seguente: «1. L’imposta lorda è b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per determinata applicando al reddito complessivo, cento; Modifiche al sistema di tassazione delle persone fisiche al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: cento; a) fino a 15.000 euro, 23 per cento; d) oltre 50.000 euro, 43 per cento. b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 25 per A differenza del precedente regime, dal cento; 01/01/2022: c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per viene ampliata la prima soglia di reddito cui si cento; applica la detrazione, da 8.000 a 15.000 euro. d) oltre 50.000 euro, 43 per cento »; Per tali redditi rimane ferma la misura di 1.880 Comma 2 b) all’articolo 13: euro della detrazione; 1) al comma 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite - con riferimento alla seconda soglia di reddito, dalle seguenti: che passa da 15.000 a 28.000 euro, la misura « a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non su- della detrazione base passa da 978 a 1.910 euro. pera 15.000 euro. L’ammontare della detrazione Viene conseguentemente modificata la modalità effettivamente spettante non può essere inferiore a di calcolo della quota ulteriore della predetta de- 690 euro. Per i rapporti di lavoro a tempo determi- trazione, stabilendo: nato, l’ammontare della detrazione effettivamente o l’aumento del valore iniziale da 902 a 1.190 spettante non può essere inferiore a 1.380 euro; euro; b) 1.910 euro, aumentata del prodotto tra 1.190 o l’adeguamento dei valori utilizzati nel prodotto, euro e l’importo corrispondente al rapporto tra ai fini della determinazione della quota aggiunti- 28.000 euro, diminuito del reddito complessi- va di detrazione. Pertanto tale quota ulteriore è vo, e 13.000 euro, se l’ammontare del reddito pari a 1.190 euro per un reddito pari a 15.000 complessivo è superiore a 15.000 euro ma non euro e decresce, all’aumentare del reddito, fino a 28.000 euro; ad annullarsi raggiunti i 28.000 euro; segue
VINCENZO GIANNOTTI – LEGGE DI BILANCIO 2022. TABELLE E NOTE DI COMMENTO 5 Art. 1 Riferimento Testo Nota c) 1.910 euro, se il reddito complessivo è supe- - la terza e ultima soglia di reddito per cui spetta riore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro; la la detrazione è ridotta da 55.000 a 50.000 euro. detrazione spetta per la parte corrispondente al La detrazione base, per tali redditi, passa da 978 rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito a 1.910 euro. Essa ammonta a 1.910 euro per del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 redditi pari a 28.000 euro e decresce fino ad an- euro »; nullarsi alla soglia dei 50.000 euro; 2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: - si prevede un aumento di 65 euro della detra- « 1.1. La detrazione spettante ai sensi del comma zione applicabile, specificamente, alla fascia di 1 è aumentata di un importo pari a 65 euro, se reddito tra 25.000 e 35.000 euro. il reddito complessivo è superiore a 25.000 euro In merito al bonus 100 euro viene da un lato ma non a 35.000 euro »; previsto la riduzione da 28.000 euro a 15.000 3) al comma 3, le lettere a), b) e c) sono sostituite euro il reddito complessivo oltre il quale non è dalle seguenti: più dovuto il bonus e, dall’altro lato, la norma « a) 1.955 euro, se il reddito complessivo non su- riconosce comunque il trattamento integrativo, pera 8.500 euro. L’ammontare della detrazione se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 effettivamente spettante non può essere inferiore e 28.000 euro, ma in presenza di una specifica a 713 euro; condizione: la somma di un insieme di detrazioni b) 700 euro, aumentata del prodotto fra 1.255 individuate dalla norma medesima (per carichi di euro e l’importo corrispondente al rapporto fra famiglia, per redditi da lavoro dipendente, assi- 28.000 euro, diminuito del reddito complessi- milati e da pensione, per mutui agrari e immobi- vo, e 19.500 euro, se l’ammontare del reddito liari per acquisto della prima casa limitatamen- complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a te agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti 28.000 euro; o mutui contratti fino al 31 dicembre 2021, per c) 700 euro, se il reddito complessivo è supe- erogazioni liberali, per spese sanitarie nei limiti riore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La previsti dall’articolo 15 del TUIR, per le rate per detrazione spetta per la parte corrispondente al interventi di recupero del patrimonio edilizio e di rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito riqualificazione energetica degli edifici e da altre del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 disposizioni normative, per spese sostenute fino euro »; al 31 dicembre 2021) deve essere di ammon- 4) dopo il comma 3 è inserito il seguente: tare superiore all’imposta lorda. Il trattamento « 3-bis. La detrazione spettante ai sensi del com- integrativo è riconosciuto per un ammontare, co- ma 3 è aumentata di un importo pari a 50 euro, munque non superiore a 1.200 euro, determinato se il reddito complessivo è superiore a 25.000 in misura pari alla differenza tra la somma delle euro ma non a 29.000 euro »; detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda. 5) al comma 5, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti: « a) 1.265 euro, se il reddito complessivo non su- pera 5.500 euro; b) 500 euro, aumentata del prodotto fra 765 euro e l’importo corrispondente al rapporto fra 28.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 22.500 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 5.500 euro ma non a 28.000 euro; b-bis) 500 euro, se il reddito complessivo è su- periore a 28.000 euro ma non a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 50.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 22.000 euro »; 6) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: « 5-ter. La detrazione spettante ai sensi del com- ma 5 è aumentata di un importo pari a 50 euro, se il reddito complessivo è superiore a 11.000 euro ma non a 17.000 euro » segue
6 VINCENZO GIANNOTTI – LEGGE DI BILANCIO 2022. TABELLE E NOTE DI COMMENTO Art. 1 Riferimento Testo Nota Al decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, converti- to, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1: 1) al comma 1, le parole: « 28.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 15.000 euro » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il trattamen- to integrativo è riconosciuto anche se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 28.000 euro, a condizione che la somma delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle detrazioni di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e comma 1-ter, dello stesso testo unico, limitatamente agli oneri sostenuti in dipendenza di prestiti o mutui Comma 3 contratti fino al 31 dicembre 2021, e delle rate relative alle detrazioni di cui agli articoli 15, com- ma 1, lettera c), e 16-bis del citato testo unico nonché di quelle relative alle detrazioni previste da altre disposizioni normative, per spese soste- nute fino al 31 dicembre 2021, sia di ammontare superiore all’imposta lorda. Nel caso in cui ricor- rano le condizioni previste dal secondo periodo, il trattamento integrativo è riconosciuto per un am- montare, comunque non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle detrazioni ivi elencate e l’imposta lorda »; 2) al comma 3, secondo periodo, le parole: «, tenendo conto dell’eventuale diritto all’ulteriore detrazione di cui all’articolo 2 » sono soppresse; b) l’articolo 2 è abrogato In relazione agli effetti finanziari conseguenti Per le regioni a statuto speciale e delle province all’avvio della riforma fiscale, allo scopo di con- autonome di Trento e di Bolzano la norma ha pre- correre all’adeguamento dei bilanci delle regioni visto che gli importi spettanti a ciascuna autono- a statuto speciale e delle province autonome di mia saranno definiti con un decreto del ministro Trento e di Bolzano è previsto, per gli anni 2022- dell’economia e delle finanze entro il 31 marzo 2024, un trasferimento a titolo di compensazione 2022, sulla base dell’istruttoria di un tavolo tec- della riduzione del gettito riguardante la compar- nico coordinato dal MEF Dipartimento finanze e tecipazione IRPEF derivante dai commi 2 e 3. Gli Dipartimento Ragioneria dello Stato con la par- Comma 4 importi spettanti a ciascuna autonomia speciale tecipazione di rappresentanti di ciascuna auto- sono stabiliti, entro il 31 marzo 2022, con decreto nomia speciale del Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base dell’istruttoria operata da un apposito tavolo tecnico, coordinato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze e Di- partimento della Ragioneria generale dello Stato, con la partecipazione di rappresentanti di ciascu- na autonomia speciale segue
VINCENZO GIANNOTTI – LEGGE DI BILANCIO 2022. TABELLE E NOTE DI COMMENTO 7 Art. 1 Riferimento Testo Nota Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, converti- Si prevede il trattamento di pensione anticipata to, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, per i soggetti che nel corso del 2022 raggiunga- n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni: no i requisiti di età anagrafica pari a 64 anni e di a) all’articolo 14, comma 1, sono aggiunti, in anzianità contributiva pari a 38 anni (cosiddetta fine, i seguenti periodi: « I requisiti di età ana- “quota 102”). grafica e di anzianità contributiva di cui al primo La disposizione integra la disciplina del tratta- Disposizioni integrative del trattamento di pensione anticipata periodo del presente comma sono determinati in mento di pensione anticipata, modificando, in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità particolare, l’art. 14 del dl 4/2019, che già disci- contributiva per i soggetti che maturano i mede- plina il diritto alla pensione anticipata al raggiun- simi requisiti nell’anno 2022. Il diritto conseguito gimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni entro il 31 dicembre 2022 può essere esercitato e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni anche successivamente alla predetta data, ferme (c.d.«quota 100») la cui applicazione è prevista restando le disposizioni del presente articolo »; in via sperimentale per il triennio 2019-2021 b) all’articolo 14, commi 2, 3 e 6, lettera d), le pa- (fermo restando che il diritto conseguito entro role: « quota 100 » sono sostituite dalle seguenti: il 31 dicembre 2021 può essere esercitato an- Comma 87 « di cui al comma 1 »; che successivamente alla predetta data). Anche c) all’articolo 14, comma 7, al primo periodo, le in questo caso, come per quota 100, il requisito parole: « quota 100 » sono sostituite dalle se- di età anagrafica non è adeguato agli incrementi guenti: « di cui al comma 1 » e, al secondo pe- alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del de- riodo, le parole: « In sede di prima applicazione, creto-legge 31 maggio 2010, n. 78. entro il 28 febbraio 2019, » sono sostituite dalle Infine, si consente l’estensione al nuovo istituto seguenti: « In alle medesime disposizioni dettate per “quota sede di applicazione per l’anno 2022, entro il 28 100” (comma 87, lett. b, c), d) ed e)) febbraio 2022, »; d) all’articolo 22, comma 1, le parole: « quota 100 di cui al presente decreto entro il 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all’articolo 14, comma 1, »; e) all’articolo 23, comma 1, le parole: « quota 100 ai sensi dell’articolo 14 » sono sostituite dalle se- guenti: « di cui all’articolo 14, comma 1 ». L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, Viene soppressa l'autorizzazione di spesa di cui comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicem- 145, è soppressa. bre 2018, n. 145, con una dotazione pari a 3.968 milioni di euro per l'anno 2019, a 8.336 milioni di Comma 88 euro per l'anno 2020, a 8.684 milioni di euro per l'anno 2021, a 8.153 milioni di euro per l'anno 2022, a 6.999 milioni di euro per l'anno 2023 e a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. All’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicem- Modifica la disciplina dell'APE sociale prorogan- bre 2016, n. 232, all’alinea, le parole: « 31 di- do, in particolare, l'applicazione sperimentale Modifica della normativa cembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'istituto a tutto il 2022. sull’APE sociale 31 dicembre 2022 » e alla lettera a), le parole: « da almeno tre mesi » sono soppresse Comma 91 segue
8 VINCENZO GIANNOTTI – LEGGE DI BILANCIO 2022. TABELLE E NOTE DI COMMENTO Art. 1 Riferimento Testo Nota All’articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio Proroga, per l’anno 2022, il trattamento pen- Opzione donna 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla sionistico anticipato “opzione donna” in favore legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le pa- delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2021 role: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle abbiano maturato un'anzianità contributiva Comma 94 seguenti: « 31 dicembre 2021 » e, al comma pari o superiore a trentacinque anni e un'età 3, le parole: « entro il 28 febbraio 2021 » sono pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici sostituite dalle seguenti: « entro il 28 febbraio dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici au- 2022 » tonome. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. È stata abrogata la normativa in base alla qua- 205, il comma 847 è abrogato. le le province delle regioni a statuto ordinario All’articolo 33, comma 1-ter, del decreto legge 30 possono avvalersi di personale con rapporto di aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazio- lavoro flessibile nel limite del 25 per cento della ni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il secon- spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno do periodo è soppresso. La spesa di personale 2009 nonché la disposizione del secondo perio- effettuata dalle province e dalle città metropoli- do dell’art. 33, comma 1-ter del D.L. n. 34/2019, tane per le assunzioni a tempo determinato ne- secondo cui le province possono avvalersi di per- cessarie per l’attuazione dei progetti previsti nel sonale a tempo determinato nel limite del 50 per PNRR, e sostenuta a valere sulle maggiori risorse cento della spesa sostenuta per le stesse finalità finanziarie derivanti dall’applicazione del primo nell'anno 2009. periodo, non rileva ai fini dell’articolo 33, comma La spesa di personale effettuata dalle Province 1-bis, del citato decreto legge 30 aprile 2019, n. e dalle Città Metropolitane per le assunzioni a 34, e dell’articolo 1, commi 557 e 562, della leg- tempo determinato per l’attuazione dei progetti ge 27 dicembre 2006, n. 296. Le predette assun- previsti nel PNRR, a valere sulle maggiori risorse zioni sono subordinate all’asseverazione da parte finanziarie derivanti dall'applicazione delle sud- Province e delle città metropolitane dell’organo di revisione del rispetto pluriennale dette abrogazioni: dell’equilibrio di bilancio a) non rilevi ai fini del valore soglia di cui all’art. 33, comma 1-bis del dl 34/2019, per le assun- zioni di personale a tempo indeterminato (che, ,in riferimento ad una spesa complessiva per Comma 562 tutto il personale dipendente, al lordo degli one- ri riflessi a carico dell'amministrazione, non può essere superiore alla percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle en- trate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo credi- ti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione); b) non rilevi ai fini del concorso delle autono- mie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, di cui all’art. 1, commi 557 e 562 della, l.296/2006, nella riduzione del- le spese di personale, con riferimento sia agli enti sottoposti al patto di stabilità interno che agli enti non sottoposti a tale patto (i quali non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008). Le assunzioni effettuate per le finalità del PNRR sono comunque subordinate all'asseve- razione, da parte dell'organo di revisione con- tabile, del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio. segue
VINCENZO GIANNOTTI – LEGGE DI BILANCIO 2022. TABELLE E NOTE DI COMMENTO 9 Art. 1 Riferimento Testo Nota Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’ar- Per tutto il personale pubblico, ivi compresi i di- ticolo 3, comma 2, del decreto- legge 9 giugno rigenti, la norma da attuazione a quanto previsto 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla dall’art. 3, comma 2, del DL n. 80/2021, ossia legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate che le risorse destinate ai trattamenti accessori ai trattamenti accessori del personale dipendente possano essere incrementate, rispetto a quelle dalle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma destinate a tali finalità nel 2021, con modalità e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva na- possono essere incrementate, rispetto a quelle de- zionale relativa al triennio 2019-2021 o dai prov- stinate a tali finalità nel 2021, con modalità e crite- vedimenti di determinazione o autorizzazione dei ri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale medesimi trattamenti, di una misura percentuale relativa al triennio 2019-2021 o dai provvedimenti del monte salari 2018. La percentuale di incre- di determinazione o autorizzazione dei medesimi mento è stata fissata per un importo pari allo trattamenti, di una misura percentuale del monte 0,22% del monte salari 2018. salari 2018 da determinare, per le amministrazio- Si ricorda come per gli enti locali, al pari di altre Comma 604 ni statali, nei limiti di una spesa complessiva di amministrazioni non statali, le risorse dovranno Disposizioni in materia di trattamento accessorio dei dipendenti pubblici 110,6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022, essere quantificate e stanziate a valere sui ri- al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali spettivi bilanci. e dell’imposta regionale sulle attività produttive, mediante l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze di un ap- posito fondo con una dotazione di pari importo e, per le restanti amministrazioni, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministra- zioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore ai sensi dell’articolo 47, comma 2, del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Al fine di attuare quanto disposto dal comma 604, E’ prevista l’istituzione di un fondo di 52,18 Mi- la somma di 52,18 milioni di euro del fondo ivi pre- lioni di euro a partire dall’anno 2022 per essere visto è ripartita annualmente, a decorrere dall’an- destinata, in via prioritaria all’incremento delle no 2022, con decreto del Presidente del Consiglio risorse finanziarie destinate agli istituti contrat- dei ministri, su proposta dei Ministri per la pub- tuali aventi natura di trattamento economico blica amministrazione e dell’economia e delle fi- accessorio del personale non dirigente delle nanze, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa e Forze di polizia e delle Forze armate, introdotti della giustizia, nell’ambito della ripartizione indica- a decorrere dal biennio contrattuale 2019-2021 ta nell’allegato 8 annesso alla presente legge, per e, in subordine, all’incremento delle risorse per essere destinata, in via prioritaria, all’incremento la corresponsione delle ore di lavoro straordina- Comma 605 delle risorse finanziarie destinate agli istituti con- rio. Le risorse residue, di cui al presente comma, trattuali aventi natura di trattamento economi- sono destinate all’incremento delle disponibilità co accessorio del personale non dirigente delle dei fondi per l’efficienza dei servizi istituzionali. Forze di polizia e delle Forze armate, introdotti a decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021 e, in subordine, all’incremento delle risorse per la corresponsione delle ore di lavoro straordinario. Le risorse residue di cui al presente comma sono de- stinate all’incremento delle disponibilità dei fondi per l’efficienza dei servizi istituzionali. Al fine di attuare quanto disposto dal comma 604, La norma prevede che il fondo per il migliora- il fondo per il miglioramento dell’offerta formati- mento dell’offerta formativa è incrementato di Comma 606 va è incrementato di 89,4 milioni di euro annui a 89,4 milioni annui a decorrere dal 2022 per il decorrere dall’anno 2022 per il personale docente personale docente. segue
10 VINCENZO GIANNOTTI – LEGGE DI BILANCIO 2022. TABELLE E NOTE DI COMMENTO Art. 1 Riferimento Testo Nota Per il triennio 2022-2024 gli oneri posti a carico La disposizione normativa prevede 310 milioni di del bilancio statale per la contrattazione collettiva euro per il 2022 e in 500 milioni di euro annui a nazionale in applicazione dell’articolo 48, comma decorrere dal 2023, gli oneri posti a carico del 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, bilancio statale per la contrattazione collettiva e per i miglioramenti economici del personale nazionale e per i miglioramenti economici del statale in regime di diritto pubblico sono deter- personale statale in regime di diritto pubblico. minati in 310 milioni di euro per l’anno 2022 e in In attesa della sottoscrizione definitiva dei con- 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno tratti nazionali si dà luogo all’erogazione dell'an- 2023. A valere sui predetti importi si dà luogo, ticipazione dell'indennità di vacanza contrattuale nelle more della definizione dei citati contratti nella misura percentuale, rispetto agli stipendi collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti tabellari, dello 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al negoziali relativi al personale in regime di diritto 30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento a decorrere pubblico, in deroga alle procedure previste dal- dal 1° luglio 2022. Tali importi concorrono a co- Misure in materia di applicazione dei rinnovi contrattuali le disposizioni vigenti in materia, all’erogazione stituire l’importo complessivo massimo destinato Comma 609 dell’anticipazione di cui all’articolo 47-bis, com- al rinnovo dei contratti del pubblico impiego. ma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022. Tali im- porti, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell’imposta regionale sulle attivi- tà produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l’importo complessivo massimo di cui all’articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 di- cembre 2009, n. 196 Per il personale dipendente da amministrazioni, Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’ammini- istituzioni ed enti pubblici diversi dall’ammini- strazione statale, gli oneri per i rinnovi contrat- strazione statale, gli oneri per i rinnovi contrat- tuali per il triennio 2022-2024, da destinare alla tuali per il triennio 2022-2024 viene determinato medesima finalità e da determinare sulla base sulla base dei medesimi summenzionati criteri, dei medesimi criteri di cui al comma 609, nonché nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei Comma 610 quelli derivanti dalla corresponsione dei migliora- miglioramenti economici dei professori e dei ri- menti economici al personale di cui all’articolo 3, cercatori universitari sono posti a carico dei ri- comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, spettivi bilanci n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, dello stesso decreto legislativo Le disposizioni di cui al comma 610 si applicano Anche per il personale convenzionato con il Ser- anche al personale convenzionato con il Servizio vizio sanitario nazionale si applicano le disposi- Comma 611 sanitario nazionale zioni del comma precedente (criteri e inserimen- to dei costi a carico dei propri bilanci) Le risorse di cui all’articolo 1, comma 436, della L’ammontare delle risorse destinate, ad integra- legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all’articolo 1, zione di quelle già stanziate dalla legislazione comma 959, della legge 30 dicembre 2020, n. vigente per i rinnovi contrattuali del pubblico im- Comma 612 178, sono integrate, a decorrere dal 2022, della piego per il triennio 2019-2021, alla definizione somma di 95 milioni di euro comprensiva de- dei nuovi ordinamenti professionali sono state gli oneri riflessi a carico dell’amministrazione e indicata per un importo pari a 95 milioni di euro segue
VINCENZO GIANNOTTI – LEGGE DI BILANCIO 2022. TABELLE E NOTE DI COMMENTO 11 Art. 1 Riferimento Testo Nota dell’IRAP, al fine di definire, nell’ambito della con- al lordo degli oneri riflessi e dell’IRAP, precisando trattazione collettiva nazionale relativa al triennio che il limite di spesa non potrà superare la misu- 2019-2021 del personale non dirigente di cui ra dello 0,55% del monte salari 2018. all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo Per gli enti non statali alle predette finalità si 30 marzo 2001, n. 165, i nuovi ordinamenti pro- provvede mediante integrazione, a carico dei fessionali del personale appartenente alle ammi- rispettivi bilanci, delle risorse relative ai CCNL nistrazioni statali destinatario delle disposizioni 2019-2021, secondo gli indirizzi impartiti dai re- contrattuali relative al triennio 2016-2018 che lativi Comitati di settore. hanno previsto l’istituzione delle commissioni Ordinamento professionale paritetiche sui sistemi di classificazione profes- sionale nel limite di una spesa complessiva non superiore allo 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corri- spondente personale dipendente da amministra- zioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’am- ministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a ca- rico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021 definite ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del ci- tato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell’articolo 47, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, nei limiti del- la medesima percentuale del monte salari 2018 di cui al primo periodo Al fine di conseguire l’obiettivo di una piena for- È stato istituito un fondo per la formazione di- Fondo per la formazione dei mazione digitale, ecologica e amministrativa dei gitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti dipendenti pubblici dipendenti della pubblica amministrazione, è isti- della pubblica amministrazione con una dotazio- tuito nello stato di previsione del Ministero dell’e- ne iniziale di 50 milioni di euro annui a decorrere conomia e delle finanze, per il successivo trasfe- dal 2022. Comma 613 rimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo per la formazione con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022 All’articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies), Sono modificati gli attuali criteri di riparto delle Ulteriori misure in favore del rafforza- della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al secondo risorse fra le regioni a statuto ordinario in pro- periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: porzione del rispettivo coefficiente di riparto del mento degli assistenti sociali « , anche in osservanza del livello essenziale del- fabbisogno standard calcolato per la funzione le prestazioni definito dall’articolo 1, comma 797, "Servizi sociali" e approvato dalla Commissione alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in tecnica per i fabbisogni standard e nel futuro, in modo che venga gradualmente raggiunto entro il modo che venga gradualmente raggiunto entro Comma 734 2026, alla luce dell’istruttoria condotta dalla pre- il 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla detta Commissione, l’obiettivo di servizio di un Commissione tecnica per i fabbisogni standard, rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servi- l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti zi sociali territoriali e popolazione residente pari sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e a 1 a 6.500». popolazione residente pari a 1-a 6.500. segue
12 VINCENZO GIANNOTTI – LEGGE DI BILANCIO 2022. TABELLE E NOTE DI COMMENTO Art. 1 Riferimento Testo Nota All’articolo 1, comma 801, della legge 30 dicem- Lo sviluppo dei servizi sociali comunali svolti in bre 2020, n. 178, dopo le parole: « comma 797 forma singola o associata dai comuni delle RSO » sono inserite le seguenti: « e al comma 792 » nonché le assunzioni di assistenti sociali negli e dopo le parole: « comma 799 » sono inserite le ambiti territoriali e nei comuni siano a valere Comma 735 seguenti: « e al comma 792 » sulle risorse del Fondo povertà e all’esclusione sociale (Fondo povertà) per una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall’an- no 2021 e sulle quote incrementali del Fondo di solidarietà comunale destinate ai servizi sociali. Le pubbliche amministrazioni coinvolte a vario ti- Viene consentito alle PA, coinvolte a vario tito- tolo nelle attività di coordinamento, gestione, at- lo nelle attività di coordinamento, gestione, at- tuazione, monitoraggio e controllo del Piano na- tuazione, monitoraggio e controllo del PNRR, zionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell’ambito nell'ambito della propria autonomia, di prorogare della propria autonomia, possono prorogare, per per una sola volta i contratti di consulenza e col- una sola volta, i contratti di consulenza e collabo- laborazione con soggetti fisici esterni alla pubbli- razione, di cui all’articolo 7, comma 6, del decre- ca amministrazione, fino al 31 dicembre 2026, to legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all’articolo nei limiti delle risorse finanziarie già destinate 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto per tali attività nei propri bilancio. legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con soggetti Con riguardo alle attività di consulenza e collabo- fisici esterni alla pubblica amministrazione fino razione che le pubbliche amministrazioni, nell’am- al 31 dicembre 2026, nei limiti delle risorse fi- bito della propria autonomia, stipulano con sogget- nanziarie già destinate per tali attività nei propri ti esterni alla pubblica amministrazione, si ricorda bilanci, sulla base della legislazione vigente che l'articolo 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 75/2017, consen- Proroga di contratti di consulenza e collaborazione te alle amministrazioni pubbliche, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, di conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazio- ne anche universitaria, in presenza di determinati presupposti di legittimità: a) che l'oggetto della Comma 995 prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e de- terminati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) che l'amministrazione deve avere preliminarmen- te accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) che la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è con- sentita, in via eccezionale, al solo fine di comple- tare il progetto e per ritardi non imputabili al colla- boratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico. Inol- tre, devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione. Inoltre, l'articolo 110, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000 prevede la possibilità che, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il rego- lamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali preveda collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
VINCENZO GIANNOTTI – LEGGE DI BILANCIO 2022. TABELLE E NOTE DI COMMENTO 13 • Norme di interesse degli Uffici finanziari: • Commi 5-6-7 sul differimento dei termini per, Regioni, province autonome e comuni per adeguare le pro- prie addizionali alle modifiche delle aliquote apportate dal legislatore; • Comma 24 sull’estensione dell’esenzione anche a tutto il 2022 dell’imposta di bollo sui certificati anagrafici; • Comma 68 a partire dall’anno 2022 viene adeguato il tetto retributivo a carico delle finanze pubbliche; • Commi 405 e 406 prevede un finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manuten- zione straordinaria ed adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità stradale; • Commi 407-408-409-410-411-412-413-414 che dispone finanziamenti specifici per la messa in sicurezza delle strade; • Comma 415 prevede un aumento dei contributi per gli enti locali per le spese di progettazione; • Commi 418 e 419 sul rifinanziamento delle Aree interne e sui criteri di ripartizione; • Commi da 534 a 542 sulla rigenerazione urbana dei comuni; • Commi 561 e 562 sui Fondi perequativi, finanziamento e sviluppo delle funzioni fondamentali delle pro- vince e delle città metropolitane; • Comma 563 incremento del FSC per funzioni sociali; • Comma 564 Incremento dotazione del FSC per potenziamento sociale, asili nido e trasporto disabili; • Commi 565 e 566 Rifinanziamento del fondo cui all’art. 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ed estensione ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna; • Commi da 567 a 580 Ripiano disavanzo comuni sede di capoluogo di città metropolitana; • Commi 581 e 582 Incremento risorse comuni fino a 5.000 abitanti in difficoltà economiche; • Commi da 583 a 587 Disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali; • Commi 597 a 602 Rinegoziazione anticipazioni di liquidità Enti territoriali; • Commi 706 e 707 Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; • Commi 873 e 874 Rifinanziamento Fondo demolizione opere abusive; • Commi 992-993-994 Rimodulazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale non ancora approvati. Art. 1 Oggetto Testo Nota di commento commi Al fine di garantire la coerenza della disciplina Il differimento dei termini è riferito alle Regioni Differimento di termini in materia di addizionali IRPEF dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito al fine di garantire la coerenza della disciplina delle persone fisiche con la nuova articolazione dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito degli scaglioni dell’imposta sul reddito delle per- delle persone fisiche con la nuova articolazione sone fisiche stabilita dal comma 2 del presente degli scaglioni stabilita dal comma 2. Pertanto, 5 articolo, il termine di cui all’articolo 50, comma il termine entro il quale le regioni sono tenute a 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 di- pubblicare l’eventuale maggiorazione dell’aliquo- cembre 1997, n. 446, limitatamente alle aliquote ta di compartecipazione dell'addizionale regiona- applicabili per l’anno di imposta 2022, è differito le è stato fissato al 31 marzo 2022. Ciascuna re- al 31 marzo 2022 gione, con proprio provvedimento, da pubblicare Le regioni e le province autonome di Trento e di nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 dicembre Bolzano, entro il 13 maggio 2022, provvedono alla dell'anno precedente a quello in cui l'addizionale trasmissione dei dati rilevanti per la determinazio- si riferisce, può maggiorare l’aliquota da quella ne dell’addizionale regionale all’imposta sul red- base pari allo 0,9 fino all'1,4 per cento. 6 dito delle persone fisiche prevista dall’articolo 50, Le regioni e le province autonome di Trento e di comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 15 Bolzano entro il 13 maggio 2022 provvedono alla dicembre 1997, n. 446, ai fini della pubblicazione trasmissione dei dati rilevanti per la determina- sul sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, zione dell’addizionale regionale all’imposta sul del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 reddito delle persone fisiche. segue
14 VINCENZO GIANNOTTI – LEGGE DI BILANCIO 2022. TABELLE E NOTE DI COMMENTO Art. 1 Oggetto Testo Nota di commento commi Entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza Anche i Comuni, entro il 31 marzo 2022, o, in successiva, entro il termine di approvazione del caso di scadenza successiva, entro il termine di bilancio di previsione, i comuni per l’anno 2022 approvazione del bilancio di previsione, per l’an- modificano gli scaglioni e le aliquote dell’addi- no 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote zionale comunale all’imposta sul reddito delle dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova delle persone fisiche al fine di conformarsi alla articolazione prevista per l’imposta sul reddito nuova articolazione prevista per l’imposta sul delle persone fisiche. reddito delle persone fisiche. 7 La modifica si è resa necessaria in quanto, l’art.14, del D. Lgs. n. 23 del 2011 prevede che, le delibere di variazione dell'addizionale comu- nale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pub- blicazione sul sito informatico www.finanze.it, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. All’articolo 62, comma 3, quinto periodo, del co- Si estende all’anno 2022 l’esenzione dell’impo- certificazioni digitali Esenzione bollo su dice dell’amministrazione digitale, di cui al de- sta di bollo e dei diritti di segreteria per i certifi- creto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: cati anagrafici rilasciati in modalità telematica, in 24 « limitatamente all’anno 2021 » sono sostituite precedenza prevista per il solo 2021 dalle seguenti: «limitatamente agli anni 2021 e 2022». A decorrere dall’anno 2022, per il personale di A decorrere dall'anno 2022, per chiunque rice- cui all’articolo 1, comma 471, della legge 27 di- va a carico delle finanze pubbliche retribuzioni cembre 2013, n. 147, il limite retributivo di cui o emolumenti comunque denominati in ragione all’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 di rapporti di lavoro subordinato o autonomo aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazio- intercorrenti con le autorità amministrative indi- Norme concernenti il tetto retributivo ni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è rideter- pendenti, con gli enti pubblici economici e con minato sulla base della percentuale stabilita ai le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, sensi dell’articolo 24, comma 2, della legge 23 comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dicembre 1998, n. 448, in relazione agli incre- ivi incluso il personale di diritto pubblico di cui menti medi conseguiti nell’anno precedente dalle all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, il categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati, limite retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, 68 come calcolati dall’ISTAT ai sensi del comma 1 del decreto legge n. 66 del 2014 (pari a 240.000 del medesimo articolo 24. annui al lordo dei contributi previdenziali ed as- sistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipen- dente), è rideterminato sulla base della percen- tuale stabilita ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge n. 448 del 1998 (pari all'1,71 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2020), in rela- zione agli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati come calcolati dall'Istat ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 24 segue
VINCENZO GIANNOTTI – LEGGE DI BILANCIO 2022. TABELLE E NOTE DI COMMENTO 15 Art. 1 Oggetto Testo Nota di commento commi Per il finanziamento degli interventi relativi a E’ stato previsto un finanziamento degli interven- programmi straordinari di manutenzione straor- ti relativi a programmi straordinari di manuten- dinaria e adeguamento funzionale e resilienza zione straordinaria ed adeguamento funzionale e ai cambiamenti climatici della viabilità stradale, resilienza ai cambiamenti climatici della viabilità anche con riferimento a varianti di percorso, di stradale, anche con riferimento a varianti di per- competenza di regioni, province e città metro- corso, di competenza di regioni, province e città politane, è autorizzata la spesa di 100 milioni metropolitane. Per tale finalità, viene autorizzata 405 di euro per l’anno 2022, 150 milioni di euro per la spesa complessiva di 3,35 miliardi di euro ri- l’anno 2023, 200 milioni di euro per ciascuno de- partita nelle seguenti quote annuali: 1) 100 milio- gli anni 2024 e 2025, 300 milioni di euro per cia- ni di euro per l’anno 2022; 2) 150 milioni di euro scuno degli anni dal 2026 al 2030 e 200 milioni per il 2023; 3) 200 milioni di euro per ciascuno di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036 degli anni 2024 e 2025; 4) 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030; 5) 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e del- Entro il 28 febbraio 2022, un decreto ministe- Infrastrutture stradali la mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro riale (adottato dal Ministro delle infrastrutture e dell’economia e delle finanze, da emanare entro della mobilità sostenibili, di concerto con il Mini- il 28 febbraio 2022, previa intesa in sede di Con- stro dell’economia e delle finanze, previa intesa ferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto in sede di Conferenza unificata) sarà finalizzato legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti alla definizione: a) dei criteri e delle modalità per i criteri e le modalità per l’assegnazione delle ri- l'assegnazione delle risorse in questione, anche sorse di cui al comma 405, anche sulla base della sulla base della consistenza della rete viaria e consistenza della rete viaria e della vulnerabilità della vulnerabilità rispetto a fenomeni antropici, rispetto a fenomeni antropici, quali traffico ed inci- quali traffico ed incidentalità, e naturali, quali si- dentalità, e naturali, quali eventi sismici e dissesto sma e dissesto idrogeologico; b) delle modalità di 406 idrogeologico; con il medesimo decreto sono al- approvazione dei piani predisposti dalle regioni, tresì definite le modalità di approvazione dei piani province e città metropolitane, di monitoraggio predisposti dalle regioni, province e città metro- degli interventi; c) delle procedure di revoca delle politane, di monitoraggio degli interventi, ai sensi risorse in caso di mancato rispetto del cronopro- del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, gramma procedurale o di mancata alimentazione nonché le procedure di revoca delle risorse in caso dei sistemi di monitoraggio; d) dei criteri generali di mancato rispetto del crono programma proce- per adeguare la progettazione e l’esecuzione di durale o di mancata alimentazione dei sistemi di tali opere ai principi ambientali comunitari. monitoraggio. Con lo stesso decreto sono inoltre definiti i criteri generali per adeguare la proget- tazione e l’esecuzione di tali opere ai princìpi am- bientali dell’Unione europea Per gli anni 2022 e 2023, sono assegnati ai co- Si prevede l’assegnazione per gli anni 2022 e muni contributi per investimenti finalizzati alla 2023, di contributi ai comuni, nel limite comples- manutenzione straordinaria delle strade comu- sivo di 200 milioni di euro per l’anno 2022 e 100 nali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano, nel li- milioni di euro per l’anno 2023, per investimenti mite complessivo di 200 milioni di euro per l’an- finalizzati alla manutenzione straordinaria delle 407 no 2022 e 100 milioni di euro per l’anno 2023. I strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo contributi di cui al periodo precedente per l’anno urbano purché si tratti di lavori che non siano già 2022 sono assegnati, entro il 15 gennaio 2022, integralmente finanziati da altri soggetti e che con decreto del Ministero dell’interno, ai comuni siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella se- con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abi- conda e terza annualità del bilancio di previsione tanti nella misura di 10.000 euro ciascuno, 2021-2023. segue
16 VINCENZO GIANNOTTI – LEGGE DI BILANCIO 2022. TABELLE E NOTE DI COMMENTO Art. 1 Oggetto Testo Nota di commento commi ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abi- I contributi in questione sono assegnati ai comu- tanti nella misura di 25.000 euro ciascuno, ai co- ni con decreto del Ministero dell'interno, entro il muni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti 15 gennaio 2022, sulla base della popolazione nella misura di 60.000 euro ciascuno, ai comuni residente al 31 dicembre 2019 post censimen- con popolazione tra 20.001 e 50.000 abitanti nella to. I contributi per l'anno 2023 sono assegnati ai misura di 125.000 euro ciascuno, ai comuni con comuni con il richiamato decreto del Ministero popolazione tra 50.001 e 100.000 abitanti nella dell'interno in misura pari alla metà del contribu- misura di 160.000 euro ciascuno, ai comuni con to assegnato per l'anno 2022 popolazione tra 100.001 e 250.000 abitanti nella misura di 230.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti nella mi- sura di 350.000 euro ciascuno. I contributi di cui al primo periodo per l’anno 2023 sono assegnati ai comuni con il decreto di cui al periodo precedente in misura pari alla metà del contributo assegnato per l’anno 2022. La popolazione di riferimento, ai fini del riparto di cui al secondo periodo, è la po- polazione residente al 31 dicembre 2019 risultante dal censimento, disponibile al seguente indirizzo: http://demo.istat.it/bil/index-.php?anno=2019&lin- gua=ita. Entro il 30 gennaio 2022, il Ministero dell’interno dà comunicazione a ciascun comune dell’importo del contributo ad esso spettante. Messa in sicurezza strade Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 407 può finanziare uno o più interventi di manutenzione straordinaria delle strade comu- nali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano, a con- 408 dizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda e terza an- nualità del bilancio di previsione 2021-2023 Il comune beneficiario del contributo di cui al Entro il 30 gennaio 2022, il Ministero dell'inter- comma 407 è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei no dovrà dare comunicazione a ciascun comune lavori entro il 30 luglio 2022 per i contributi rela- dell'importo del contributo ad esso spettante con tivi all’anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per i il quale finanziare uno o più interventi di manu- 409 contributi relativi all’anno 2023 tenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano purché i lavori vengano avviati entro il 30 luglio 2022 per i con- tributi relativi all'anno 2022 ed entro i130 luglio 2023 per i contributi relativi all'anno 2023 I contributi di cui al comma 407 sono erogati I contributi vengano erogati dal Ministero dell'inter- dal Ministero dell’interno agli enti beneficiari, no ai comuni beneficiari per l'80 per cento - pre- per l’80 per cento previa verifica dell’avvenuto via verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei inizio dell’esecuzione dei lavori attraverso il si- lavori attraverso il sistema di monitoraggio BDAP- stema di monitoraggio di cui al comma 412 e per MOP di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, il restante 20 per cento previa trasmissione al n. 229, classificando le opere sotto la voce «Con- Ministero dell’interno del certificato di collaudo tributo piccoli investimenti legge di bilancio 2022» 410 o del certificato di regolare esecuzione rilasciato - e per il restante 20 per cento previa trasmissione dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 al Ministero dell'interno del certificato di collaudo del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto o del certificato di regolare esecuzione rilasciato legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I relativi pas- dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 102 del saggi amministrativi sono altresì rilevati tramite codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, il sistema di monitoraggio di cui al comma 412. n. 50. I relativi passaggi amministrativi sono altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio segue
VINCENZO GIANNOTTI – LEGGE DI BILANCIO 2022. TABELLE E NOTE DI COMMENTO 17 Art. 1 Oggetto Testo Nota di commento commi Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio Si prevede che, con decreto del Ministero dell'in- dell’esecuzione dei lavori di cui al comma 409 terno, possa essere revocato, in tutto o in parte, il o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo, entro il 30 settembre 2022 per l'anno contributo è revocato, in tutto o in parte, entro 2022 ed entro il 30 settembre 2023 per l'anno 411 il 30 settembre 2022 per i contributi relativi 2023, nel caso in cui il comune beneficiario non all’anno 2022 ed entro il 30 settembre 2023 per rispetti il predetto termine di inizio di esecuzio- i contributi relativi all’anno 2023, con decreti del ne dei lavori o in caso di parziale utilizzo dello Ministero dell’interno. stesso. Il monitoraggio degli investimenti finalizzati alla Il controllo a campione sulle opere pubbliche og- manutenzione straordinaria delle strade comu- getto del richiamato contributo è effettuato dal nali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano di cui Ministero dell'interno, in collaborazione con il Mi- ai commi da 407 a 411 è effettuato dai comu- nistero delle infrastrutture e dei trasporti ni beneficiari attraverso il sistema previsto dal 412 decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce « Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2022 ». Non trova applicazione l’articolo 158 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 267. Il Ministero dell’interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità so- 413 stenibili, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 407 a 411. I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, E’ previsto un obbligo da parte dei Comuni di ren- l’importo assegnato e la finalizzazione del con- dere note la fonte di finanziamento, l'importo e la tributo assegnato nel proprio sito internet, nella finalizzazione del contributo assegnato nel pro- sezione «Amministrazione trasparente» di cui al prio sito internet, nella sezione "Amministrazione 414 decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sotto- trasparente" sezione Opere pubbliche. Il sindaco è tenuto a comunicare tali informazioni al consiglio comu- nale nella prima seduta utile. segue
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