In attesa degli organizzatori, Il webinar inizierà fra poco

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In attesa degli organizzatori, Il webinar inizierà fra poco
In attesa degli organizzatori,
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In attesa degli organizzatori, Il webinar inizierà fra poco
Moderatore

                          Leonardo Mosca

                          Project Executive

                          China IPR SME Helpdesk

                          leonardo.mosca@china-iprhelpdesk.eu

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               European Commission documents is regulated by
              Decision 2011/833/EU OJ L 330, 14.12.2011, p.39.
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Pannello di interazione

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Relatori

  Anna Sangiorgi                   Fiammetta Pantò                     Elio De Tullio
Responsabile dei servizi di   Responsabile assistenza alle startup     Esperto Legale
Enterprise Europe Network        Coordinatore RIS Hub Sicilia
  European IP Helpdesk                                               De Tullio & Partners
                                          EIT Health
      Ambassador
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Agenda

                                        Agenda                                                              Speaker

15:00 – 15:05                  Introduzione al webinar                                                  Leonardo Mosca

15:05 – 15:10      Presentazione delle attività del Consorzio Arca                              Anna Sangiorgi & Fiammetta Pantò

                   Pianificazione delle Esportazioni in Cina e SEA:
15:10 – 15:40                                                                                             Elio De Tullio
                  protezione di brand, design e segreti commerciali

                Introduzione ai servizi del China e South-East Asia IPR
15:40 – 15:45                                                                                           Leonardo Mosca
                                    SME Helpdesk

15:45 – 16:00                           Q&A

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Introduzione ai servizi e
attività del Consorzio Arca

Anna Sangiorgi, asangiorgi@consorzioarca.it

Fiammetta Pantò,    fpanto@consorzioarca.it
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Il Consorzio ARCA e la rete EIT Health

EIT Health è un organismo indipendente dell'UE
istituito nel 2008 per promuovere l'innovazione e
l'imprenditorialità in tutta Europa, una Community di
conoscenza e innovazione (KIC) creata dall'Istituto
Europeo per l'Innovazione e la Tecnologia (EIT).

La struttura dell'EIT Health si estende in tutta l'Europa: la sede principale
è a Monaco, mentre altri sei centri di co-locazione si trovano a Londra,
Stoccolma, Barcellona, Parigi, Mannheim, Heidelberg e Rotterdam.
Sono anche parte della rete EIT Health sei paesi europei che appartengono
ad un unico cluster, denominato InnoStars, formato da Croazia, Ungheria,
Polonia, Portogallo, Italia e Galles.

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Il CONSORZIO ARCA svolge attività in qualità di RIS Hub per i progetti
EIT Health, operando sul territorio nazionale per coinvolgere nei
programmi di sostegno e accelerazione le iniziative imprenditoriali più
meritevoli.

EIT   Health   infatti   sostiene     economicamente                                   i   migliori   talenti
imprenditoriali e i migliori ricercatori in Europa per favorire lo sviluppo
e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi nel settore
salute.

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Il CONSORZIO ARCA è partner di Enterprise Europe
Network – EEN la rete che aiuta le imprese a
innovare e crescere su scala internazionale.
È la più grande rete di supporto al mondo per le piccole
e medie imprese e le start up con ambizioni
internazionali.

EEN è:
•   operativa dal 2008 grazie alla Commissione Europea
•   cofinanziata nell'ambito del programma dell'Unione
    europea per la competitività delle PMI (COSME)
•   offre un sistema integrato di servizi per aiutare le
    aziende ad individuare nuovi partner commerciali,
    produttivi e tecnologici all’estero
•   sostiene l’innovazione e il trasferimento tecnologico
    e promuove la partecipazione delle PMI a
    Horizon 2020

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Il ruolo del Consorzio ARCA:
gli esperti di Enterprise Europe Network presso il
Consorzio Arca valutano quali servizi sono più adatti alla
specifica fase di sviluppo dell’attività dell’azienda.

•    consapevolezza dell'innovazione – entry level
•    sviluppo delle capacità di innovazione - servizi one to
     one
•    gestione dell'innovazione, per pianificare e gestire le
     proprie attività e ad allineare la propria strategia con
     altri processi aziendali - livello più elevato

    Tra i servizi one to one:
    supporto sui diritti di proprietà intellettuale

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Ambasciatori
• Schema di cooperazione con
  la rete Enterprise Europe
  (EEN): 50 ambasciatori - 29
  paesi
• Sviluppare le capacità di PI
  tra le PMI europee
• Scambio e feedback degli
  ambasciatori sui bisogni
  delle PMI
• Eventi di sensibilizzazione e
  formazione locali
Pianificazione delle
Esportazioni in Cina e SEA
protezione di brand, design e trade
secrets

Elio De Tullio
Questionario

  Avete registrato il vostro marchio in Cina
  e/o Sud-Est Asiatico?

  ❑ Sì, in entrambe le regioni;
  ❑ Sì, in Cina;
  ❑ Sì, in SEA;
  ❑ No, solo in Italia

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Esperto di PI

                                  Nome         Elio De Tullio
                                 Studio        De Tullio & Partners
                                  Luogo        Roma
                                  E-mail       edt@detulliopartners.com

Elio de Tullio è un avvocato e consulente marchi abilitato in Italia e specializzato in
proprietà intellettuale. Dopo dieci anni di esperienza nel campo della proprietà
intellettuale, nel 2005 fonda lo studio legale De Tullio & Partners, con sede a Roma,
Bari, Treviso e New York. Si occupa di pianificazione strategica delle protezioni,
operazioni di valutazione di asset immateriali, assistenza e rappresentanza nei
giudizi amministrativi e giurisdizionali a livello nazionale ed internazionale, con
particolare attenzione alle PMI e ai mercati della Cina e Sud Est Asiatico.

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Informazioni
  generali
La protezione della PI in Cina: alcune informazioni generali

 •   In linea generale, solo le privative registrate sono protette (con l’eccezione della
     tutela, in alcuni casi, dei marchi di fatto).

 •   La Cina adotta un sistema «first-to-file»

 •   Per presentare una domanda di registrazione per i diritti PI in Cina, qualsiasi
     cittadino straniero o azienda estera deve affidarsi, prima di tutto, ad un agente
     dell’UE. Questo agente si metterà in contatto con un agente locale cinese, dal
     momento che una domanda di registrazione cinese non può essere presentata
     direttamente da un soggetto straniero.

 N.B. Le regole di seguito esposte non sono in vigore a Hong Kong, Macao e Taiwan

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Autorità in carica per la registrazione dei diritti PI
    dopo la riforma del 2018

•    Con la recente riforma del 2018 è stata creata un’unica Autorità per la gestione di
     brevetti, marchi e IG.

•    La vecchia Autorità competente per i soli brevetti (State Intellectual Property Office –
     SIPO) è stata trasformata nella nuova Autorità China National Intellectual Property
     Administration (CNIPA).

•    Oltre ai brevetti, ai modelli di utilità e ai design, il CNIPA gestisce ora anche i marchi
     (precedentemente di competenza dello State Administration of Industry and
     Commerce - SAIC) e le Indicazioni Geografiche (precedentemente di competenza della
     General Administration for Quality Supervision, Inspection and Quarantine - AQSIQ).

•    Pertanto, le procedure di registrazione e tutela dei suddetti diritti vengono gestite
     direttamente dal CNIPA.

•    Il copyright continua ad essere, invece, di competenza della National Copyright
     Administration of China (NCAC), autorizzato dal Copyright Protection Centre of
     China (CPCC).

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Accordi internazionali e priorità internazionale

•    La Cina è parte del Sistema Internazionale di Madrid gestito da WIPO e, quindi, un
     marchio nazionale può essere esteso in Cina tramite una domanda di marchio
     internazionale.

•    Non è membro dell’Accordo Internazionale dell’AJA in materia di Design
     Industriale.

•    La Cina è, inoltre, paese firmatario della Convenzione di Parigi per la Protezione della
     Proprietà Industriale del 1883.

•    Pertanto, il titolare di una domanda di registrazione di un diritto PI (depositata in uno
     degli Stati Membri della Convenzione) può avvalersi di un periodo di priorità pari a sei
     mesi (per design e marchi) o un anno (per brevetti e modelli di utilità) dal deposito della
     domanda nel Paese di origine per estendere la protezione del primo deposito in Cina
     tramite un deposito nazionale in tale Paese.

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Cosa sono i
 marchi?
Che cosa è il marchio?

  Il marchio è un segno che permette di distinguere ed identificare i prodotti e
  servizi di un’impresa rispetto a quelli delle altre imprese.

  Si possono registrare tutti i nuovi segni, in particolare i disegni, le parole,
  compresi i nomi di persona, le cifre, i suoni, le lettere, la forma del prodotto o
  della confezione dello stesso, le combinazioni o le tonalità cromatiche (purché
  siano in grado di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di
  un’altra).

  La sua tutela ha una durata pari a dieci anni dalla data del deposito, ed è
  rinnovabile indefinitamente per ulteriori periodi di dieci anni.
Marchi in Cina
Caso studio: Michael Jordan

✓   Dagli anni Ottanta, ovvero da quando l’NBA ha iniziato ad essere conosciuta anche, in
    Cina ci si riferisce a Jordan chiamandolo Qiaodan, scritto 乔丹.

✓   La società Qiaodan, produttrice di scarpe sportive aveva depositato nel 2007 il segno
    “乔丹” (ovvero la traslitterazione del cognome Jordan) per la classe 28 in relazione ad
    articoli sportivi, piscine, pattini roller e decorazioni. Nel corso degli anni la Qiaodan ha
    sviluppato circa un centinaio di marchi diversi utilizzando il nome di Jordan, sia in
    caratteri cinesi che latini.

✓   La causa, iniziata nel 2012, era stata intentata da Michael Jordan contro la Qiaodan
    Sports, azienda di abbigliamento sportivo con sede nella regione del Fujian, che aveva
    sviluppato un business sullo sfruttamento del nome di Jordan in caratteri cinesi, oltre
    che del suo storico numero da giocatore (23), e di un logo simile a quello della Air
    Jordan.

✓   Nel dicembre 2016 la Suprema Corte del Popolo della Repubblica Popolare Cinese ha
    stabilito che i diritti del nome di Michael Jordan, anche se scritti in caratteri cinesi (乔
    丹), sono di titolarità dell’ex giocatore di basket statunitense, e non possono essere
    usati liberamente nel territorio cinese.

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Caso studio: Michael Jordan

✓ La decisione della Suprema Corte ha ribaltato la sentenza del Tribunale di Shanghai,
  che aveva stabilito che l’uso del termine Qiaodan era troppo comune per poter
  essere registrato e monopolizzato unicamente da Michael Jordan.

✓ La Corte ha suddiviso la sua analisi e motivato la sua decisione sulla base di due
  argomenti: da un lato, la tutela dei diritti della personalità e, dall’altro, la
  conclusione che un business basato ab origine su un diritto acquisito in mala
  fede non è meritevole di tutela (male captum bene retentum).

✓ Sotto il profilo dei diritti della personalità, la Corte ha stabilito che il diritto al nome
  (che include anche lo pseudonimo) rientra tra quei diritti che meritano tutela
  prioritaria rispetto al successivo deposito di un marchio.

✓ Affinché possa accedere a tale livello di tutela, il nome deve aver acquisito un certo
  grado di popolarità rispetto al pubblico rilevante e deve essere stato
  conosciuto e utilizzato dallo stesso per un consistente lasso di tempo. Nel caso di
  specie, le prove avevano dimostrato l’uso estensivo da parte dei media e del
  pubblico del segno 乔丹 proprio per individuare il famoso cestista americano.

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Il marchio in Cina

✓ In Cina, in generale, i diritti PI sono protetti solo a seguito della
  registrazione e nel periodo che intercorre tra il deposito della
  domanda e la data della registrazione non sono tutelati.

✓ Tuttavia, dal 1 maggio 2014, in determinati casi, può essere
  riconosciuta una tutela come marchio di fatto al marchio non
  registrato di cui si dimostri la notorietà durante il suo utilizzo pur
  non essendo registrato o se si dimostra che il marchio contestato è
  stato depositato in malafede.

✓ Sebbene non sia espressamente richiesto dalla legge, è consigliabile
  fornire all’ufficio in sede di deposito una traslitterazione in
  caratteri cinesi del marchio. Allo stesso tempo, è consigliabile
  effettuare il deposito del marchio anche in caratteri cinesi.

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Il marchio in Cina

✓       La protezione del marchio dura 10 anni dalla data della registrazione, e può
        essere rinnovata ogni dieci anni indefinitamente

✓       Dal 1 maggio 2014:

    •     Si possono registrare marchi sonori

    •     È possibile depositare una domanda multi-classe

    •     La domanda di registrazione può essere inoltrata all’Ufficio in via elettronica

    •     Sono stati fissati dei termini specifici per diverse procedure: non più di 9 mesi
          per l’esame della domanda di marchio, procedura di annullamento di un marchio
          registrato (in caso di violazioni di legge), cancellazione e relativo appello; non
          più di 12 mesi per i procedimenti di opposizione, appello nelle opposizioni e
          annullamento di un marchio registrato (in caso di conflitto con marchi anteriori).

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I marchi depositati in mala fede: le novità della
Riforma del 2019

Il 23 Aprile 2019 il Comitato Permanente del Congresso Nazionale Popolare
Cinese («全国人民代表大会常务委员会») ha approvato gli emendamenti alla Legge
Cinese sui Marchi.

Dal 1 Novembre 2019 gli emendamenti (che prevedono la modifica di 6
articoli della Legge sui Marchi) acquisiranno piena efficacia e consentiranno
un più tonico contrasto al fenomeno dello «squatting» ed in generale alle
violazioni al diritto sui marchi. Il legislatore ha realizzato in particolare un focus
sul «deposito in mala fede dei marchi per uno scopo diverso dall’uso».

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                                      Decision 2011/833/EU OJ L 330, 14.12.2011, p.39.
Analisi degli articoli emendati dalla Riforma 2019

 •   Art. 4 comma 1 → Rigetto della domanda di marchio per depositi in mala fede e/o
     scopo diverso dall’uso;

 •   Art. 19 comma 3→ l’Ufficio Marchi Cinese potrà applicare delle misure proattive
     durante la procedura d’esame del marchio se sa (o avrebbe dovuto sapere) che
     il deposito è stato realizzato in mala fede (è misura di contrasto ex ante);

 •   Artt. 33 e 44→ Chiunque, entro tre mesi dalla data della comunicazione di avvenuta
     registrazione del marchio costituente una violazione, può fare opposizione
     all’Ufficio Marchi Cinese (è misura di contrasto ex post);

 •   Art. 63 comma 1, 3 e 4→ Inasprimento della sanzioni (l'importo del danno può
     essere fino a cinque volte l'importo calcolato su base normale e l'importo legale del
     danno può essere fino a cinque milioni di Yuan cinese, attualmente il calcolo è su
     base tre e il danno risarcibile è fissato ad una massimo di tre milioni) e distruzione
     dei beni contraffatti senza corresponsione di alcuna compensazione per il
     violatore. In aggiunta, non è più possibile reimmettere il bene contraffatto nel
     mercato dopo la rimozione del marchio contraffatto (la legge attuale lo
     consente);

 •   Art. 68→Introduzione di sanzioni penali

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Peculiarità locali: Cina

•    Principio “first to file” → Pepsi Cola Case (Blue Storm)

•    Procedimenti: più semplici ma lenti (da 6 a 18 mesi)

•    Necessità di affidarsi a un consulente di PI in Italia o UE che coordini le
     attività. Nel caso di necessità di deposito di un marchio locale, costui si
     relazionerà con un consulente o avvocato cinese

•    Obbligo di utilizzo: 3 anni dalla concessione

•    Una volta registrato il marchio deve riportare i seguenti simboli: “®” or

•    Non è possibile azionare il marchio, né ottenere un controllo doganale,
     senza la titolarità di un marchio registrato

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L’importanza della
      protezione in caratteri
      locali

  “female horse fastened with wax“
       “bite the wax tadpole”

“to permit mouth to be able to rejoice”
Marchi in SEA
Peculiarità locali : South-East Asia
• Vietnam, Indonesia, Singapore, Cambodia, Philippines: è possibile
  proteggere i 3D trade marks
• Malaysia: non è possibile proteggere non-conventional trade marks (sound,
  taste, smell)
• Vietnam e Laos: non è possibile proteggere marchi sonori, olfattivi
• Tailandia, Indonesia: non è possibile proteggere marchi sonori
• Singapore : è possibile proteggere marchi sonori, ma non olfattivi o di
  gusto
• Philippines : non è possibile proteggere marchi di colore, con qualche
  eccezione
• Philippines, Brunei, Cambodia, Laos, Thailand, Vietnam, Indonesia:
  hanno tutti un sistema multi-classe, tranne la Malesia

• ASEAN TMView
     • Free of charge online tool
     • Database with information of more than 2M trade marks registered in ASEAN
       (trade mark denomination, applicant, type, graphic representation, legal status,
       list of products / services, class codes, etc.)

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Peculiarità locali : South-East Asia

• “FIRST TO FILE principle”
     • Myanmar: Non esiste un registro marchi, anche se nel 2019 è stata approvata la riforma
     • Singapore: E’ possibile proteggere marchi soltanto utilizzati attraverso passing-off e Non-
       Contractual Liability Law. Sempre consigliabile la registrazione.
     • Vietnam: Scarsa consapevolezza della proprietà intellettuale. Decisioni dei Tribunali spesso non
       coerenti o allineate
     • Indonesia: Difficoltà di attivare controlli doganali ed enforcement giudiziale. La raccolta prove è
       fondamentale

INTERNATIONAL REGISTRATION
• PRIORITY PRINCIPLE:
     •   Paris Convention: ASEAN countries except Myanmar
     •   Period: 6 months from the application date in one of the MS to apply for registration in any
         other MS

• INTERNATIONAL TRADE MARK SYSTEM (WIPO)
     •   Madrid Protocol: Requirements of the AEC –ASEAN countries except Myanmar

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Local particularities: South-East Asia
• “TRADEMARK HIJACKING”:
     • Bad faith trade mark registration very often
     • “Resale” of the trade mark to the legitime owner for abusive price

• LOCAL NAME OF THE TRADE MARK:
     •   Language issue –> translation
     •   Roman characters’ regitration does no protect againts use/registration of signs in local language
     •   Risk of choice by consumers of name in local language with similar meaning or sound
     •   Risk of registration by a third party of the name used in the local market for the product

    Recommendations:
• Find out what local-language trade marks to use and if they are available
• Research on the translation of the original trade mark and registration of
  both

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Cybersquatting
Focus: la recente legge sull’e-commerce del 31.08.2018

 •   Ai sensi dell’art. 27 della nuova legge cinese sull’e-commerce, le piattaforme di commercio
     elettronico devono richiedere agli operatori che vendono beni o servizi sulla piattaforma
     di fornire informazioni veritiere sulla propria identità, indicando indirizzo e licenza
     amministrativa, ecc., nonché devono conservare un registro e verificare regolarmente
     tali informazioni.

 •   Se un titolare di diritti di proprietà intellettuale ritiene che la sua PI sia stata violata,
     può notificare ad un operatore di piattaforma di e-commerce di adottare le misure
     necessarie, ad esempio per eliminare, bloccare, disconnettere o terminare le relative
     transazioni e servizi. Tale avviso deve contenere la prova prima facie della violazione. La
     piattaforma di e-commerce, dopo aver ricevuto tale notifica, adotta le misure
     necessarie in modo tempestivo e trasmette l’avviso agli operatori sulla piattaforma; in
     mancanza di ciò, sarà responsabile in solido per ulteriori danni insieme agli operatori sulla
     piattaforma (art. 42).

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Focus: la recente legge sull’e-commerce del 31.08.2018

  •   L’operatore interessato, dopo aver ricevuto la comunicazione, può
      presentare una dichiarazione di non violazione al gestore della piattaforma
      di e-commerce. Tale dichiarazione deve contenere la prova prima facie della non
      violazione.

  •   La piattaforma di e-commerce, dopo aver ricevuto la suddetta dichiarazione,
      trasmette la dichiarazione al titolare del diritto di proprietà intellettuale e
      comunicandogli che può sporgere denuncia presso le autorità competenti o adire il
      tribunale Cinese.

  •   Il gestore della piattaforma di commercio elettronico interrompe
      tempestivamente le misure adottate contro l’operatore se non ha ricevuto la
      comunicazione che il titolare del diritto ha presentato un reclamo o ha iniziato
      una causa entro 15 giorni dalla trasmissione della dichiarazione al titolare del diritto
      (art. 43).

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La protezione dei DPI
del gruppo Alibaba

Alibaba è costantemente impegnata ad aiutare i commercianti a
sfruttare tutte le potenzialità di internet per coinvolgere i propri clienti
nel commercio legale promuovendo il rispetto e la protezione dei diritti
di proprietà intellettuale:
Nel 2016 ha istituito la Piattaforma per la protezione della proprietà
intellettuale      (IPP      PLATFORM)        disponibile      all’indirizzo
http://ipp.alibabagroup.com/. Così i titolari dei diritti possono aprire
un account unico sulla IPP ed inviare le richieste di rimozione valide
per tutte le piattaforme di e-commerce del gruppo:

  Tramite la IPP i titolari dei diritti possono monitorare e gestire le proprie richieste di rimozione in
  ciascuna delle sette piattaforme. Nell’agosto del 2017 Alibaba ha lanciato Express IPP, sevizio che
  ha ottimizzato la velocità di elaborazione delle richieste di rimozione:
  • Nel 2018, il 96% delle richieste legittime di rimozione inviate tramite la IPP durante i giorni
      feriali sono state processate nel giro di 24h.
Design Patent in
     Cina
Il disegno industriale in Cina: oggetto della protezione

I diritti derivanti dal brevetto sono azionabili a partire dalla data di
pubblicazione del brevetto nella Gazzetta.

✓   Tipologie di brevetto (art. 2 Legge Brevetti):

    • Brevetto per disegno ornamentale: disegni originali riguardanti la forma, il
      motivo o le combinazioni degli stessi, o le combinazioni di colori e forme che
      abbiano carattere individuale e possibili di applicazione industriale; la
      protezione non copre le parti funzionali di un prodotto.

    • Durata: 10 anni dalla data del deposito (condizionato al pagamento delle
      annualità)

    • Il CNIPA effettua solamente un esame preliminare formale per la verifica dei
      requisiti procedurali della domanda trasmessa; l’eventuale esame nel merito
      sarà svolto in caso di processo di invalidazione

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Il disegno industriale in Cina: oggetto della protezione

                           https://www.china-
                           iprhelpdesk.eu/sites/all/docs/publications/China_IPR_SME_Helpdesk-
                           Design_Patent_Guide.pdf

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Design Patent in
      SEA
SEA / Period of protection

https://www.southeastasia-
iprhelpdesk.eu/sites/default/files/publications/industrial_designs_protection_in_south-
east_asia.pdf

                                                                  © European Union, 2020. Reuse is authorised provided
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SEA / Chi può registrare il design

 https://www.southeastasia-
 iprhelpdesk.eu/sites/default/files/publications/indus
 trial_designs_protection_in_south-east_asia.pdf

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Casi studio
SHAPE MARKS: PRACTICAL CASE

Singapore Application No. : T01/14770J

Applicant : Société Des Produits Nestlé S.A.
                                                                              Caso studio 1: Design in
Date of application : 15 July 2001
                                                                              SINGAPORE
Mark : 3D shape of packaging of the goods

Class 30: Coffee and coffee mixtures.

Objection: Devoid of distinctive character.

Decision: The mark is not acceptable as it is quite unlikely that the mark will be

recognized as a trade source. The packaging is one that the target sector of the public

will see as signifying certain functionalities, for example, as a container for holding

the coffee mixture, and not as an indication of its origin. There is no distinctive

character in the packaging. The public is likely to recognize the applicant’s house

mark, rather than the container as the trade mark. The Registrar took into consideration

the fact that similar containers with a peel-off cover have been in use in the market

for other products such as dairy creams, fruit jellies, instant noodles and ice-creams.

https://www.ipos.gov.sg/Portals/0/about%20IP/trademark%20resources/Work%20Manual-Shape%20Marks%20Chapter.pdf
Caso studio 2: FRAPAP

✓ «FRAPAP» è un marchio registrato di titolarità di una società francese (FRAPAP) per
  prodotti «carta da disegno»; il marchio è stato registrato in Cina in caratteri latini;

✓ In un momento successivo e dopo aver avviato il business in Cina, la società decise di
  registrare la traslitterazione cinese dello stesso marchio;

✓ L’Ufficio marchi cinese respinse la domanda di registrazione a causa dell’esistenza di
  un marchio anteriore identico.

✓ FRAPAP decideva, quindi, di condurre un’indagine sulla società titolare del marchio
  anteriore cinese. Tale società era specializzata in elettronica ed apparentemente non
  interessata al settore della carta da disegno; questa azienda era situata a Shenzhen, lo
  stesso luogo in cui la società di distribuzione di prodotti fabbricati dal maggiore
  concorrente di FRAPAP aveva sede legale; inoltre, entrambe le società avevano lo
  stesso Direttore Generale.

✓ A seguito di investigazioni, FRAPAP è riuscita a raccogliere prove per sostenere la
  connessione esistente tra le due società e il loro comportamento volto ad impedire a
  FRAPAP di utilizzare il proprio marchio in caratteri cinesi.

✓ Pertanto, la FRAPAP ha proposto con successo un’azione di cancellazione contro il marchio
  anteriore depositato in mala fede, ottenendo così il diritto di registrare il proprio marchio
  in caratteri cinesi.

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                            regulated by Decision 2011/833/EU OJ L 330, 14.12.2011, p.39.
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Caso studio 3: marchio per «filati» in classe 23                                                         1/2

   ✓ La società X ha presentato una domanda di registrazione di un marchio in
     classe 23 per «filati tessili».

   ✓ La società Y (opponente) ha presentato opposizione contro la suddetta
     domanda; aveva già registrato lo stesso marchio nella classe 22 per «fibre
     tessili» in data anteriore al deposito della domanda opposta.

   ✓ Il titolare del marchio opposto è un concorrente dell’opponente in relazione ai
     prodotti della classe 22.

   ✓ Tuttavia, il titolare X del marchio opposto non produce né vende filati tessili
     ricompresi in classe 23, mentre l’opponente Y svolge anche questa attività
     commerciale. Pertanto, la Società X non era in buona fede o aveva una reale
     intenzione di registrare il marchio nella Classe 23.

   ✓ A causa dell’utilizzo da molti anni del marchio in Cina per i prodotti «fibre tessili»
     inclusi nella Classe 22, il marchio della Società Y ha ottenuto notorietà in Cina.

Fonte: Mr. Jonas Shi, China IPwell International Law Firm

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Caso studio 3: marchio per «filati» in classe 23                                                          2/2

 ✓ Considerando la notorietà del marchio dell’opponente Y in classe 22 e lo stretto
   collegamento esistente tra i «prodotti in fibra tessile» compresi nella
   classe 22 e «filati tessili» compresi nella classe 23, i consumatori cinesi
   potrebbero indotti in confusione circa la fonte commerciale dei prodotti se il
   marchio opposto venisse registrato ed utilizzato.

 ✓ Pertanto, l’Ufficio cinese ha accolto l’opposizione e il marchio opposto è
   stato rigettato.

 ✓ Punti chiave del caso:
    ▪ Dimostrazione della notorietà del marchio dell’opponente in Classe 22;
    ▪ Dimostrazione del collegamento tra «fibre tessili» in classe 22 e «filati tessili»
      compresi in classe 23;
    ▪ Dimostrazione della concorrenza tra le due società, in particolare provare
      l’assenza di buona fede o reale intenzione nella registrazione del marchio nella
      classe 23.

Fonte: Mr. Jonas Shi, China IPwell International Law Firm

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Raccomandazioni per tutela dei diritti PI in Cina e SEA

•   Proteggere i diritti PI prima di entrare sui mercati di Cina e SEA

•   Svolgere le opportune ricerche di anteriorità per identità e similitudine

•   Verificare la proteggibilità intrinseca dei diritti PI

•   Proteggere la versione cinese (traslitterazione) del marchio in caratteri occidentali

•   Creare un archivio di tutti i materiali rilevanti, raccogliendo tutta la documentazione
    inerente all’utilizzo e lo sfruttamento del diritto PI in Cina e i certificati originali

•   Monitorare il mercato e le attività dei concorrenti e svolgere investigazioni sui partner
    commerciali

•   Attivare un servizio di sorveglianza

•   Monitorare le Gazzette dei diritti PI e le azioni legali dei concorrenti e dei terzi

•   Monitorare il web e gli eventuali utilizzi illegittimi (chat e e-commerce)

•   Verificare l’adeguatezza dei contratti sottoscritti con partner esteri

•   Utilizzare il Sistema di Madrid cum grano salis (Myanmar non ne fa parte)

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Domande

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