IL RESPONSABILE DEL BENESSERE ANIMALE NELL'UNIONE EUROPEA

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IL RESPONSABILE DEL BENESSERE ANIMALE NELL'UNIONE EUROPEA
IL RESPONSABILE DEL BENESSERE
  ANIMALE NELL’UNIONE EUROPEA

          Salute e
          consumatori
IL RESPONSABILE DEL BENESSERE ANIMALE NELL'UNIONE EUROPEA
2

1. INTRODUZIONE

Il nuovo regolamento dell’Unione europea sul benessere de-
gli animali applicabile ai macelli (regolamento 1099/2009)
stabilisce che i gestori di macelli designino una persona spe-
cialmente qualificata come responsabile della tutela del
benessere animale, per garantire che le procedure relative
al benessere degli animali siano correttamente comprese e
attuate.

La designazione del responsabile della tutela del benessere
animale non è tuttavia obbligatoria per i piccoli macelli (si
vedano le pagine 25).
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3

Il gestore di un macello è giuridicamente responsabile per il
rispetto delle regole dell’UE, mentre il responsabile della tu-
tela del benessere animale è responsabile, a livello tecnico,
di fare applicare questo obbligo nella pratica.

Il responsabile della tutela del benessere animale è quindi
una persona essenziale per garantire che le attività effet-
tuate in un macello siano conformi alle norme dell’UE in
materia di benessere degli animali.

Le sue responsabilità sono chiaramente definite nella legi-
slazione dell’UE1. La persona incaricata che si assume tali
responsabilità deve essere specialmente qualifi cata e
formalmente designata a tale scopo.

           1
               In particolare all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1099/2009
                  del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione
                                             degli animali durante l’abbattimento
               (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 303/1 del 18.11.2009)
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Il presente manuale costituisce una guida suddivisa in varie
fasi sui compiti del responsabile della tutela del benessere
animale nell’Unione europea.

2. PRESENTAZIONE DELLA FUNZIONE E DEI
   COMPITI

Le autorità competenti sono responsabili per i controlli uf-
ficiali relativi all’attuazione delle norme sul benessere degli
animali da parte dei gestori di macelli.

Nell’insieme, il responsabile della tutela del benessere
animale opera come punto di contatto con le autorità
competenti per conto del gestore, fornisce orientamenti
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al personale che lavora nella catena di abbattimento e
garantisce che gli orientamenti siano messi in pratica.

Benché il suo ruolo sia principalmente operativo, il respon-
sabile della tutela del benessere animale è anche la per-
sona in posizione migliore per consigliare il gestore del
macello nel settore degli investimenti destinati al rinnovo
delle attrezzature. Alcune norme dell’UE concernenti la co-
struzione, la configurazione e le attrezzature non sono im-
mediatamente applicabili ai macelli esistenti ed entreranno
in vigore solo a decorrere dal dicembre 2019: è opportuno
sin d’ora preparare la messa in conformità del macello per
tale scadenza.

La preparazione richiede una perizia specifica e l’elabora-
zione di procedure operative standard per il macello per
il quale il responsabile della tutela del benessere animale
assume la responsabilità. Il responsabile della tutela del be-
nessere animale deve inoltre garantire l’applicazione efficace
di procedure operative standard e deve tenere un registro
accurato delle misure adottate.

Il responsabile della tutela del benessere animale deve di-
sporre di un’autorità e di competenze tecniche sufficienti,
in particolare di un’approfondita conoscenza delle norme
pertinenti dell’UE, per fornire orientamenti necessari al
personale direttamente coinvolto nelle operazioni di abbat-
timento (si veda la pag. 6).
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Alcune procedure operative standard sono esplicitamente richieste
dalla legislazione vigente. Esse riguardano:
• i parametri essenziali per metodi di stordimento
    (si veda la pag 9);
• la verifica dell’efficacia dello stordimento (si veda la pag 16);
• la manutenzione e l’utilizzazione del materiale di
    immobilizzazione e di stordimento (si veda la pag. 19).

Altre procedure operative standard sono necessarie per ga-
rantire la conformità con la legislazione (si veda la pag. 22).

Il responsabile della tutela del benessere animale deve ga-
rantire che il personale interessato conosca e comprenda
bene le procedure operative standard (si veda la pag. 22).

Infine, il responsabile della tutela del benessere animale deve
mantenere un registro delle misure adottate nel quadro della
sua missione, per garantire la messa in pratica e il rispetto
delle procedure operative standard (si veda la pag. 24).

3. QUALITÀ E QUALIFICHE DEL RESPONSABILE
   DELLA TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE

Il responsabile della tutela del benessere animale dovrebbe
essere in possesso delle competenze tecniche e dell’autorità
sufficiente per fornire i necessari orientamenti al personale
direttamente coinvolto nelle operazioni di abbattimento.
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Il responsabile della tutela del benessere animale deve es-
sere titolare di un certifi cato di competenza rilasciato per
l’insieme delle operazioni realizzate nel macello di cui è
responsabile.

I certificati di competenza sono rilasciati dalle autorità degli Stati
membri, dopo aver superato con successo esami indipendenti su temi
importanti per le pertinenti categorie di animali e corrispondenti alle
operazioni di cui si tratta. Tali operazioni possono comprendere:

•   la presa a carico degli animali e le cure impartite prima della
    loro immobilizzazione;
•   l’ immobilizzazione degli animali in vista dello stordimento e
    dell’abbattimento;
•   lo stordimento degli animali, la valutazione dell’efficacia dello
    stordimento;
•   la sospensione o il sollevamento di animali vivi;
•   il dissanguamento di animali vivi;
•   l’abbattimento;
•   i metodi sostitutivi per lo stordimento e/o l’abbattimento.

Il responsabile della tutela del benessere animale deve
essere in grado di esigere che tutto il personale svolga i
suoi compiti conformemente alle norme dell’UE in materia
di benessere animale e alle specifi che procedure operative
standard stabilite per ciascun macello.
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Il responsabile deve garantire che le operazioni siano effettuate da
persone in possesso di un adeguato livello di competenza, senza
causare agli animali dolore, ansia o sofferenza evitabili e che, ove
necessario, le persone seguano corsi di formazione riconosciuti e
approvati dalle autorità nazionali designate.

Il responsabile della tutela del benessere animale deve
inoltre essere in grado di esigere che siano adottate azio-
ni correttive per garantire il rispetto delle norme dell’UE e
delle specifi che procedure operative standard.

Il responsabile della tutela del benessere animale deve per-
tanto essere debitamente incaricato dal gestore del macello
per potere esercitare l’autorità necessaria al compimento
delle sue mansioni. Dovrebbe rendere conto direttamente al
gestore del macello.

I gestori designano per ciascun macello un responsabile
della tutela del benessere animale che li aiuta a garantire
il rispetto delle norme dell’UE applicabili in materia di be-
nessere degli animali.

Il responsabile della tutela del benessere animale rende
conto al gestore su tutte le questioni relative al benessere
degli animali, in particolare se essi devono adottare una de-
cisione in materia di gestione.
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4. PARAMETRI ESSENZIALI PER
   LO STORDIMENTO

Il responsabile della tutela del benessere animale deve ave-
re familiarità con tutti gli aspetti importanti dei parametri di
stordimento2 per le specie e le operazioni nel macello di cui è
responsabile.

La normativa stabilisce i requisiti per quanto riguarda lo
stordimento, ma alcuni parametri (i “parametri essenziali”)
devono essere definiti dal gestore. Spetta al responsabile
della tutela del benessere animale definire questi parametri
essenziali e garantire che essi siano attuati.

               2
                   Si veda l’allegato 1 del regolamento per l’elenco completo
                             dei metodi di stordimento e le relative specifiche
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10

Per il dispositivo a proiettile captivo penetrante i para-
metri da defi nire e sorvegliare sono i seguenti: posizione
e direzione dello sparo, velocità appropriata, lunghezza
d’uscita e diametro del proiettile (in funzione delle dimen-
sioni dell’animale e della specie), intervallo massimo stor-
dimento/dissanguamento/abbattimento.

     Per i metodi elettrici di stordimento è opportuno
     stabilire i parametri essenziali.

Per l’elettronarcosi con applicazione di corrente limitata-
mente alla testa, i parametri da definire e sorvegliare sono
i seguenti: corrente minima (A o mA) secondo la categoria di
animale, tensione minima (V), frequenza massima (Hz), tem-
po minimo di esposizione, intervallo massimo stordimento/
11

dissanguamento/abbattimento, frequenza della calibratura
del dispositivo, ottimizzazione del fl usso di corrente, pre-
venzione delle scariche elettriche prima dello stordimento,
posizione e superficie di contatto degli elettrodi.

Per l’elettronarcosi con applicazione di corrente a testa
e corpo, i parametri da definire e sorvegliare sono i seguenti:
corrente minima (A o mA) secondo la specie, tensione minima
(V), frequenza massima (Hz), tempo minimo di esposizione,
frequenza della calibratura del dispositivo, ottimizzazione
del fl usso di corrente, prevenzione delle scariche elettriche
prima dello stordimento, posizione e superfi cie di contatto
degli elettrodi, intervallo massimo stordimento/dissan-
guamento in caso di semplice stordimento o semplici
stordimenti.
12

Per lo stordimento elettrico mediante bagno d’acqua, i
parametri da definire e sorvegliare sono i seguenti: corrente
minima (A o mA), tensione minima (V), frequenza massima
(Hz) secondo la specie, tempo minimo di esposizione, frequen-
za della calibratura del dispositivo, prevenzione delle scari-
che elettriche prima dello stordimento, riduzione per quanto
possibile al minimo della sofferenza durante la sospensione,
ottimizzazione del flusso di corrente, durata massima della
sospensione ai ganci prima del bagno d’acqua, tempo minimo
di esposizione per ciascun animale, immersione dei volatili fino
alla base delle ali, intervallo massimo stordimento/dissangua-
mento/abbattimento per una frequenza superiore a 50 Hz.

     Per i metodi di esposizione a gas, è opportuno
     stabilire i parametri essenziali.

Per il biossido di carbonio ad altra concentrazione, i para-
metri da definire e sorvegliare sono i seguenti: concentrazione
di biossido di carbonio, durata dell’esposizione, intervallo
13

massimo stordimento/dissanguamento in caso di semplice
stordimento, qualità del gas, temperatura del gas.

Per il biossido di carbonio in due fasi, i parametri da definire
e sorvegliare sono i seguenti: concentrazione di biossido di
carbonio, durata dell’esposizione, qualità del gas, tempe-
ratura del gas.

Per il biossido di carbonio associato a gas inerti, i parametri
da definire e sorvegliare sono i seguenti: concentrazione di
biossido di carbonio, durata dell’esposizione, intervallo mas-
simo stordimento/dissanguamento/abbattimento in caso di
semplice stordimento, qualità del gas, temperatura del gas,
concentrazione di ossigeno.

Per i gas inerti, i parametri da definire e sorvegliare sono i
seguenti: concentrazione di ossigeno, durata dell’esposizione,
qualità del gas, intervallo massimo stordimento/dissan-
guamento/abbattimento in caso di semplice stordimento,
temperatura del gas.
14

     PROMEMORIA PER LO STORDIMENTO

                                            stordimento meccanico
  posizione e direzione dello sparo

  velocità appropriata

  intervallo massimo stordimento/dissanguamento/
   abbattimento
 + Più
  dispositivi a proiettile captivo        lunghezza d’uscita e
   penetrante                              diametro del proiettile

                                                 stordimento elettrico
  corrente minima (A o mA)

  tensione minima (V)

  frequenza massima (Hz)

  tempo minimo di esposizione

  intervallo massimo stordimento/dissanguamento/
   abbattimento
  frequenza della calibratura del dispositivo

  ottimizzazione del fl usso di corrente

  prevenzione delle scariche elettriche prima dello stordimento

 + Più
  elettronarcosi con applicazione         posizione e
   di corrente limitatamente alla          superfi cie di contatto
   testa o alla testa e al corpo           degli elettrodi
15

 bagni d’acqua                      riduzione al minimo
                                     della sofferenza
                                     durante la sospensione
                                     durata massima della so-
                                     spensione ai ganci prima
                                     del bagno d’acqua
                                     immersione dei volatili
                                     fi no alla base delle ali

                      stordimento mediante esposizione a gas
 concentrazione del gas

 durata dell’esposizione

 temperatura del gas

+ Più
 biossido di carbonio ad altra      qualità del gas
  concentrazione
                                     intervallo massimo
                                     stordimento/dissangua-
                                     mento/abbattimento
 biossido di carbonio in due fasi   qualità del gas

 biossido di carbonio associato     qualità del gas
  a gas inerti
                                     intervallo massimo
                                     stordimento/dissangua-
                                     mento/abbattimento
                                     concentrazione di
                                     ossigeno
 gas inerti                         qualità del gas

                                     intervallo massimo
                                     stordimento/dissangua-
                                     mento/abbattimento
                                     concentrazione di
                                     ossigeno
16

5. CONTROLLO DELLO STORDIMENTO

Gli animali non devono presentare segno di coscienza o
sensibilità tra la fine del procedimento di stordimento e la
morte.

L’applicazione di una procedura di stordimento richiede alcu-
ne condizioni tecniche e, tenuto conto della loro complessità,
i risultati ottenuti non sono sempre soddisfacenti. È pertan-
to essenziale verificare regolarmente che lo stordimento
sia effettivo e durevole, senza ripresa di coscienza, sino al
decesso dell’animale.

Il responsabile della tutela del benessere animale è tenuto
a garantire che tale requisito sia rispettato. Deve pertanto
a tale scopo iniziare col mettere a punto una procedura di
controllo, effettuare controlli regolari e indicare le proce-
dure operative standard e le misure che dovrebbero essere
adottate se i controlli dimostrano che il requisito non è
rispettato.

I controlli devono essere effettuati su un campione rappre-
sentativo di animali a una frequenza designata in funzione
del risultato dei controlli precedenti e di qualunque fattore
suscettibile di influenzare l’efficacia del processo di stordi-
mento – come ad esempio modifiche a livello dei tipi di ani-
mali abbattuti o di dimensioni di questi animali, o modifiche
nell’organizzazione di lavoro del personale.
17

Quando risulta da tali controlli che l’animale non è stato
correttamente stordito, è opportuno applicare immediata-
mente le misure appropriate secondo quanto indicato nelle
corrispondenti procedure operative standard.

Quando gli animali sono abbattuti senza previo stordi-
mento (se ciò è debitamente autorizzato dalle disposizioni
nazionali), sono necessari controlli sistematici per garantire
che gli animali non presentano alcun segno di coscienza o di
sensibilità prima di essere liberati dal sistema di immobi-
lizzazione e di subire la preparazione o la scottatura.
18

Il controllo deve garantire risultati che presentano un ele-
vato livello di affidabilità. Le procedure operative standard
devono richiedere i seguenti elementi:

•    il nome delle persone incaricate della procedura di controllo;
•    gli indicatori destinati a rilevare i segni d’incoscienza e
     coscienza o sensibilità degli animali;
•    gli indicatori destinati a rilevare l’assenza di segni di vita negli
     animali macellati senza stordimento;
•    i criteri per determinare se i risultati mostrati dagli indicatori
     sono soddisfacenti;
•    le circostanze e/o il momento in cui devono essere eseguiti i
     controlli;
•    il numero di animali per ogni campione da esaminare durante
     i controlli;
•    le procedure opportune al fine di garantire che nell’eventualità
     di mancato rispetto dei criteri specificati, vi sia una revisione
     delle operazioni di stordimento o abbattimento al fine di
     individuare le cause all’origine delle carenze e le modifiche
     che è necessario apportare a tali operazioni.

Una procedura di controllo specifica deve essere messa a
punto per ciascuna linea di macellazione.
19

6. MANUTENZIONE E UTILIZZAZIONE
   DEL MATERIALE

Il responsabile della tutela del benessere animale deve veri-
ficare che il materiale di immobilizzazione e di stordimento
è utilizzato correttamente in modo da garantire condizioni
ottimali di benessere degli animali.

I fabbricanti delle attrezzature di immobilizzazione e di
stordimento devono fornire istruzioni adeguate per l’uti-
lizzazione e la manutenzione di tali attrezzature, prenden-
do in considerazione le specie, le categorie, le quantità e/o
i pesi degli animali per i quali sono previste le attrezzature.
Il responsabile della tutela del benessere animale deve per-
tanto assicurarsi che tali istruzioni siano conosciute e utilizza-
te in modo opportuno dal personale interessato del macello.

Il responsabile della tutela del benessere animale può inoltre
completare e/o adattare le consegne del fabbricante in modo
da consentire i migliori risultati possibili con questo tipo di
attrezzature nel contesto del macello di cui è responsabile.
20

7. RISPETTO DELLE BUONE PRASSI

La legislazione dell’UE prevede regole operative per il ma-
neggiamento e l’immobilizzazione degli animali nei macelli.

Il responsabile della tutela del benessere animale deve
garantire che tutti i requisiti operativi siano presi in
considerazione in modo opportuno dalle procedure
operative standard del macello.

In particolare, il responsabile della tutela del benessere ani-
male deve assicurarsi che le condizioni di benessere di ogni
partita di animali siano valutate sistematicamente al fine
di definire le priorità.

Il responsabile della tutela del benessere animale deve:
• determinare quali animali hanno specifiche esigenze di benessere
     (in particolare gli animali non svezzati, gli animali in
     lattazione, le femmine che abbiano partorito durante il
     trasporto o gli animali consegnati in contenitori), e
• decidere le corrispondenti misure da adottare (macellazione im-
     mediata, in particolare nel caso di animali che non sono in grado
     di camminare, che devono essere abbattuti sul posto; ovvero,
     quando non è possibile la macellazione immediata, disposizioni
     relative alla mungitura, all’allattamento o all’abbeveramento).
21

Il responsabile della tutela del benessere animale è inoltre
tenuto a controllare a intervalli regolari lo stato generale
e lo stato di salute degli animali presenti nelle strutture di
stabulazione.

Inoltre, il responsabile della tutela del benessere animale
deve stabilire procedure operative standard comprendenti
le procedure operative del macello che possono avere un
impatto sul benessere degli animali.

Esse devono coprire l’arrivo, la movimentazione e il maneggiamento
degli animali, compresi i seguenti elementi:
* lo scarico rapido e la successiva macellazione senza indebito
  ritardo, ma senza che sia necessario far defluire rapidamente
  gli animali dai recinti di sosta;
* disposizioni relative alla stabulazione, all’alimentazione e alle
  lettiere, e indicazione dell’ora di arrivo a livello di ciascun recinto
  di sosta;
* preparazione e disponibilità dei recinti di isolamento in vista della
  loro immediata utilizzazione per animali che hanno bisogno di
  cure specifiche;
* qualità e movimentazione dei contenitori nei quali gli animali
  sono trasportati;
* indicazioni sui comportamenti vietati (enumerazione delle azioni
  suscettibili di causare dolore o sofferenza o di presentare un rischio
  di lesioni) e autorizzati (indicando chiaramente le condizioni e i
  limiti corrispondenti);
* metodologia e pratica di stordimento, macellazione e maneggiamento.
22

8. VERIFICA DEL FATTO CHE LE REGOLE SONO
   CONOSCIUTE E COMPRESE

Il responsabile della tutela del benessere animale deve
garantire che le procedure operative standard siano ben
conosciute e comprese dal personale interessato, in funzio-
ne delle mansioni che svolge nel macello.

Ciò richiede lo sviluppo di una strategia di comunicazione e
di istruzione da usare all’interno dell’impianto.

A tale scopo, possono risultare utili per illustrare le cose da
fare o da non fare materiali come manifesti, elenchi di
procedure, immagini o fotografie.

Il responsabile della tutela del benessere animale deve cre-
are o procurarsi materiale adeguato di questo tipo e deve
garantire inoltre che sia utilizzata la giusta lingua.
23

Inoltre, la legislazione dell’UE stabilisce che il personale che
prende a carico gli animali sia titolare di un certificato di
competenza relativo alle mansioni effettuate. Se il certifi-
cato può essere emesso solo da un organismo ufficiale, il
responsabile della tutela del benessere animale può dal
canto suo contribuire all’istruzione del personale fornendo
spiegazioni e informazioni complementari necessarie per
ottenere il certificato.

Il responsabile della tutela del benessere animale è inoltre
incaricato di controllare che il personale sia in possesso
delle conoscenze e competenze appropriate in rapporto
alle mansioni da svolgere e deve, ove necessario, adottare
misure volte a mantenere il livello delle competenze.
24

9. TENUTA DI REGISTRI

Il responsabile della tutela del benessere animale deve
mantenere un registro delle misure adottate nel quadro del-
la sua missione, per garantire l’attuazione e il rispetto delle
procedure operative standard.

Tali registri comprendono le misure che egli ha adottato
per migliorare il benessere degli animali del macello in cui
esercita le sue funzioni.

Il registro deve essere tenuto per almeno un anno e messo a
disposizione dell’autorità competente, su sua richiesta.
25

10. TUTTI I MACELLI SONO OBBLIGATI A
    DESIGNARE UN RESPONSABILE DELLA
    TUTELA DEL BENESSERE ANIMALE?

Un responsabile della tutela del benessere animale non
è obbligatorio per tutti i macelli che macellano meno di
1.000 unità di bestiame di grandi dimensioni (mammiferi) o
150.000 uccelli o conigli all’anno. Tuttavia, gli obblighi rela-
tivi alle loro mansioni, così come sopra descritti, rimangono
applicabili e devono essere rispettati dai gestori dei macelli.

Una “unità di bestiame” è un’unità di misura standard che
permette di stabilire confronti tra le diverse categorie di
bestiame:

•   bovini adulti 3 ed equini: 1 unità di bestiame;
•   altri bovini: 0,5 unità di bestiame;
•   suini aventi un peso superiore a 100 kg di peso vivo:
    0,2 unità di bestiame;
•   altri suini: 0,15 unità di bestiame;
•   ovini e caprini: 0,1 unità di bestiame;
•   agnelli, capretti e suinetti aventi un peso inferiore a 15 kg:
    0,05 unità di bestiame.

         3
             Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007,
               recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni
                  specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM).
26

11. ELENCO DI CONTROLLO FINALE 
    CONCERNENTE L’ATTIVITÀ LAVORATIVA
    E LA PERSONA

              Elenco di controllo concernente l’attività lavorativa
  Avete definito procedure operative standard per il macello di
   cui siete responsabili, integrando le procedure operative che
   possono avere un impatto sul benessere degli animali?
  Vi siete assicurati che le procedure operative standard siano
   conosciute e comprese dal personale interessato?
  Avete elaborato una strategia di comunicazione sulle regole e
   procedure operative standard all'interno del macello?
  La vostra strategia di comunicazione permette al personale del
   macello di comprendere facilmente le informazioni?
  Avete messo a punto procedure operative standard specifiche
   per verificare che gli animali non presentano segni di coscienza
   o di sensibilità durante il periodo compreso tra la fine del pro-
   cesso di stordimento e la morte?
  Le vostre procedure operative standard precisano le misure da
   adottare quando i controlli rivelano che un animale non è stato
   stordito correttamente?
  Potete garantire che queste procedure operative standard sono
   effettivamente rispettate?
  Potete fare in modo che siano effettuate azioni correttive
   necessarie per garantire il rispetto delle norme dell'UE e delle
   procedure operative standard specifiche?
  Avete verificato che il materiale d'immobilizzazione e stordi-
   mento è utilizzato in modo corretto?
  Vi siete assicurati che il materiale è correttamente sottoposto a
   manutenzione e pulitura?
  Avete messo a punto un metodo di controllo dell'efficacia del
   materiale di stordimento al fine di adottare eventualmente le
   necessarie misure di calibratura?
27

              Elenco di controllo concernente l’attività lavorativa

 Avete messo a punto una procedura di controllo specifica per
  ciascuna catena di macellazione?
 Valutate sistematicamente le condizioni di benessere per cia-
  scuna partita di animali, al loro arrivo, al fine di stabilire le prio-
  rità di trattamento?
 Controllate regolarmente lo stato generale e lo stato di salute
  degli animali presenti negli impianti di stabulazione?
 Tenete un registro preciso delle misure adottate?

 Fate in modo di mantenere un registro per almeno un anno
  e di metterlo a disposizione dell'autorità competente, su sua
  richiesta?

                                          Elenco di controllo personale
 Siete titolari di un certificato di competenza per tutte le opera-
  zioni che effettuate nel macello di cui siete responsabile?
 Avete una conoscenza approfondita delle regole vigenti
  dell'UE?
 Il gestore del macello vi ha attribuito l'autorità sufficiente per
  esigere che il personale effettui i suoi compiti conformemente
  alle norme dell'UE in materia di benessere degli animali in ge-
  nerale e alle procedure operative standard che avete stabilito?
 Conoscete tutti gli aspetti importanti dei parametri di stordi-
  mento per il bestiame e le operazioni realizzate nel macello di
  cui siete responsabile?
 Avete un'adeguata conoscenza delle istruzioni relative al
  materiale utilizzato nel macello di cui siete responsabile?
ND-30-12-784-IT-C
Diritti d’autore: Unione europea, 2012
Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.     doi:10.2772/73184

Direzione generale per la salute e i consumatori
Commissione europea, B-1049 Bruxelles
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/index_it.htm
Né la Commissione europea né alcuna persona che
agisca per suo conto è responsabile dell’uso che
dovesse essere fatto delle informazioni contenute nel
presente documento.
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