Il processo civile e la Costituzione - BARBARA POLISENO - Uniba

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Il processo civile e la Costituzione - BARBARA POLISENO - Uniba
Il processo civile e la
     Costituzione

    BARBARA POLISENO
Il processo civile e la Costituzione - BARBARA POLISENO - Uniba
Fase di passaggio: scuola/università

Sensazione di smarrimento: il giovane non conosce le proprie
  inclinazioni (o le proprie vocazioni)

Si passa da un sistema in cui c’è un controllo quotidiano sullo studio
  da parte del docente ad un sistema in cui si valuta solo
  l’apprendimento finale, ma non conta come ci si è arrivati
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I pro e contra di una scelta
 Questa sensazione di smarrimento nella scelta dello studio del diritto è per un
  verso maggiore e per altro verso minore di quanto accada in altri percorsi
  universitari

 Minore perché gli studi giuridici hanno una loro coerenza interna ed una loro
  compattezza difficilmente replicabile: lo studio del diritto nelle sue
  sfaccettature (storiche, filosofiche, positive); in una sola parola è la funzione
  sociale del diritto che accomuna l’intero percorso di studi

 Maggiore perché gli studi giuridici sono, solitamente, in linea di discontinuità
  con quelli compiuti nella scuola secondaria

 Lo studente di chimica solitamente ha già familiarizzato con i concetti della
  chimica
 Lo studente di giurisprudenza solitamente non ha idea di cosa sia il diritto
  prima di iscriversi
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Apre molte strade ma lascia in mezzo ad una
                  strada?

 La laurea in giurisprudenza dà sbocco ad una serie di
 professioni: avvocato, magistrato, notaio, dirigente di
 organizzazioni     pubbliche     e    private     (anche
 internazionali), docenti di scuola superiore, consulente
 del lavoro

 In altre facoltà non accade lo stesso: chi sceglie
 veterinaria vuole fare il veterinario, chi sceglie
 odontoiatria…
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Diritto: una materia senza materia?...

 Il diritto non appartiene al “mondo dei segni sensibili”: i
  fenomeni giuridici esistono soltanto nella mente di chi li
  pensa: un diritto soggettivo non potrà mai afferrarsi tra le
  mani, una servitù prediale non la vedremo mai passeggiare,
  una ipoteca non si arrampica su una casa
 Il diritto non è altro che la trasformazione di parole
  contenute in alcuni testi (la legge) in parole di altri testi (le
  sentenze): gli istituti giuridici prendono forma, non
  attraverso l’osservazione (es. la gravità), ma attraverso la
  qualificazione giuridica
 Ex facto oritur ius: la redazione di un documento cartaceo
  può trasformarsi a certe condizioni in contratto di locazione
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…una materia concreta!
 Nonostante la sua astrattezza, non deve sfuggire che il diritto si occupa di
  vicende molto concrete: dove c’è una comunità, lì c’è il diritto

 Solo che il diritto non si limita ad osservare un fenomeno ed inscriverlo
  in una determinata legge scientifica, ma parte dal fatto storico per
  conformarlo ad una determinata norma. Il diritto non osserva, ma
  trasforma: es. incidente stradale

 Per Carnelutti: “Avviene nel corso della storia come nel corso di un
  fiume: senza il diritto la storia seguirebbe il suo alveo naturale; il
  diritto somiglia ad un sistema di argini, di dighe, di chiuse, mediante il
  quale si accelera, si orienta, o persino si arresta il fluire delle acque”

 Il diritto non serve a descrivere (come avviene per le leggi scientifiche)
  ma a prescrivere, ad orientare i comportamenti umani
Studiare diritto

     IMPARARE

     STUDIARE

    CONOSCERE
Vocazione o inclinazione?
 In alcuni campi di interesse è necessaria una innata predisposizione:
  l’orecchio per la musica, la mano per la pittura

 Nelle materie legate all’apprendimento intellettuale, come il diritto, si
  suole ritenere non necessaria una vocazione innata, ma

 È comunque necessario interrogarsi sulle proprie inclinazioni

 1) di conoscenza: storia, filosofia, scienze umane

 2) di attitudini: chi ha terrore del sangue non può fare il chirurgo; chi
  non ha passione per i fenomeni sociali, per le vicende politiche
  istituzionali, per l’organizzazione del potere socio-economico potrebbe
  avere qualche difficoltà in più a studiare il diritto
Il processo e la sua funzione strumentale

  In ogni ordinamento esiste una normativa primaria
  che disciplina il comportamento dei cittadini:
  l’insieme di poteri, doveri facoltà chiamato diritto
  sostanziale: es. del creditore ad ottenere una somma
  di danaro in base ad un contratto
                                    CREDITORE

                        DEBITORE              ORDINAMENTO

Il rapporto non è bilaterale (ordinamento – titolare dell’obbligo), ma trilaterale
Il processo e la sua funzione strumentale

 In caso di inadempimento della normativa primaria,
  entra in gioco quel complesso di norme processuali –
  diritto processuale - diretto a garantire che la norma
  sostanziale venga attuata anche in caso di mancata
  cooperazione spontanea da parte di chi vi è tenuto
 Ecco perché il processo viene definito come
  strumentale rispetto alla norma sostanziale, nel
  senso che non potrebbe esistere senza un diritto
  sostanziale
 Il processo come strumento riparatore delle
  diseguaglianze
Indispensabilità del diritto processuale

 Nel nostro ordinamento esiste il divieto di autotutela
  privata: per l’art. 392 c.p. “Chiunque, al fine di
  esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al
  giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé
  medesimo, mediante violenza sulle cose, è punito, a
  querela della persona offesa” (v. anche l’art. 393
  c.p.)
 Se la parte non può farsi giustizia da sé (con la forza),
  anche il diritto sostanziale, per essere attuato, ha
  bisogno del diritto processuale
Indispensabilità del diritto processuale

 Se non esistesse il processo, il diritto sostanziale
  sarebbe semplicemente declamato, rimarrebbe
  lettera morta se, proprio nel momento più delicato,
  non vi fosse possibilità di farlo rispettare
 Si pensi al diritto di associazione, alla reintegra del
  lavoratore, al diritto dei figli all’istruzione da parte
  dei genitori ecc.: un ordinamento che, pur
  prevedendo questi diritti, non ne assicurasse
  l’attuazione in caso di inadempimento non potrebbe
  dirsi pienamente giuridico, ma basato sulla forza.
Ubi societas ibi ius e Processo
                     E’ il processo lo
                     strumento deputato
                     a far valere le
                     proprie ragioni e a
                     ripristinare giustizia
                     e convivenza civile

         I conflitti che sorgono tra i membri
         appartenenti alla medesima Comunità/Stato
         Democratico non si risolvono con l’uso della
         forza “fai da te”.
L’art. 24 della Costituzione

 Una delle norme principali sulla giurisdizione presenti nella
  Costituzione: dopo l’art. 3 Cost., che cristallizza il principio
  rafforzato di uguaglianza sostanziale a fronte della
  uguaglianza formale di tutti i cittadini, è quella più
  frequentemente fatta oggetto di giudizi di rimessione alla
  Consulta
 Può essere idealmente scomposta in 4 distinte proposizioni:
   diritto di azione

   diritto di difesa

   patrocinio dei non abbienti

   riparazione degli errori giudiziari
“Tutti possono agire…”

 Il primo comma dell’art. 24 Cost. recita “TUTTI possono
  agire per la tutela dei propri diritti e interessi
  legittimi”
 Dal punto di vista soggettivo, l’espressione “tutti” si
  contrappone a cittadini: mentre alcuni diritti vengono
  riconosciuti solo a chi è legato alla nazione da un vincolo di
  cittadinanza (art. 16,17,18), la tutela giurisdizionale è
  riconosciuta a chiunque per il solo fatto di essere soggetto
  di diritto
 Sarebbe incostituzionale una qualsiasi norma che negasse
  l’accesso alla tutela giurisdizionale agli stranieri clandestini,
  non muniti di permesso di soggiorno (o gli negasse la
  libertà religiosa ex art. 19)
“…per la tutela dei propri diritti e interessi
                   legittimi”

 Dal punto di vista oggettivo, la norma impedisce al
 legislatore ordinario di creare situazioni soggettive
 aventi rilevanza giuridica (diritto soggettivo o interesse
 legittimo) sul piano sostanziale e poi negare alle stesse
 tutela dal punto di vista processuale

 La norma ha una sua forte matrice storica, dovuta al
 fatto che nel periodo precedente alla Costituzione
 spesso il legislatore aveva negato la tutela di fronte a
 taluni atti della P.a.
Quale tutela?

 Ci si deve chiedere se il Costituente abbia voluto garantire una
  qualsiasi tutela o una tutela strettamente giurisdizionale (il
  processo)

 Autodichia (giurisdizione domestica)
farsi giustizia da sé
  vale per gli organi Costituzionali (Presidenza della Repubblica,
Parlamento, Corte costituzionale) e comporta, ad esempio, per i
dipendenti di questi organi l’impossibilità di rivolgersi ad un
giudice e la necessità di chiedere tutela al proprio datore di
lavoro (fatta salva la tutela giurisdizionale per i rapporti
giuridici con i terzi).
 Es.: bibliotecario della Camera o eletti del Parlamento: v. art.
  66 Cost.
Quale tutela?

                      Giurisdizione condizionata

  Ipotesi in cui il legislatore non impedisce completamente l’accesso alla
  giurisdizione ma lo rinvia all’esperimento di una attività preliminare al
  giudizio, come condizione di procedibilità del giudizio stesso: tentativi
  obbligatori di conciliazione o mediazione obbligatoria

La corte ritiene legittima questa scelta del legislatore fin tanto che non si
  frappongono al diritto di azione ostacoli eccessivi e purché il
  condizionamento sia funzionale ad un miglior funzionamento della
  giurisdizione.
Una tutela effettiva

  Il processo deve assicurare tendenzialmente a chi ha ragione tutto quello
  e proprio quello che aveva diritto di ottenere alla stregua del
  diritto sostanziale

  Il principio di effettività della tutela impone di contemperare il primo
  comma dell’art. 24 con il secondo comma (la difesa è diritto
  inviolabile): la necessità di una tutela effettiva può far sì che il diritto di
  difesa venga, almeno temporaneamente, compresso o limitato
Es.: provvedimenti cautelari inaudita altera parte

(nelle linee di Governo, il ministro Cartabia segnala oggi la necessità di riportare il
  processo italiano a un modello di efficienza e competitività, così da consentire
  anche una rinnovata fiducia dei cittadini nell’amministrazione della giustizia)
Il giudice naturale
 L’art. 25 Cost., concepito per il processo penale, ma valido anche per
  quello civile, dispone che “nessuno può essere distolto dal giudice
  naturale precostituito per legge”

 I criteri atti ad individuare il giudice devono essere previsti nella legge (v.
  le regole di giurisdizione e competenze previste nel codice di procedura
  civile)

 Una volta incardinata la causa dinanzi a quel giudice, non gli può più
  essere sottratta con forme più o meno esplicite di avocazione (gli
  eventuali mutamenti della legge o dello stato di fatto successivi alla
  proposizione della domanda sono solitamente irrilevanti)

 Il principio ha una limitata valenza pratica perché si riferisce al Giudice
  = ufficio giudiziario e non al Giudice = persona fisica e dunque non
  impedisce al capo dell’ufficio di provvedere alla concreta individuazione
  del magistrato competente
I principi costituzionali sulla magistratura

 Il Titolo IV della Costituzione è rubricato “La Magistratura” e contiene
  una serie di norme sui giudici (ordinari e speciali) e sulla giurisdizione

 Secondo l’art. 101 Cost. “la giustizia è amministrata in nome del
  popolo”. L’affermazione si collega all’esercizio di sovranità affidato
  nelle mani del popolo dall’art. 1, comma 2, Cost.
 Secondo l’art. 101, comma 2, “i giudici sono soggetti soltanto alla
  legge”

 I giudici devono amministrare nec spe nec metu, nel senso che non
  soffrono alcuna soggezione rispetto agli altri poteri dello Stato che non
  sia giustificata dall’osservanza della legge: tutti gli atti contra ius
  possono essere disapplicati          principio di separazione dei poteri
  Montesquieu e art. 104, comma 1°, Cost.
I giudici: ordinari, straordinari, speciali

  L’art. 102, comma 2°, Cost. dispone seccamente che “non possono
  essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali”

Il giudice straordinario è quello costituito post factum, a seguito del
   verificarsi dei fatti costitutivi di un diritto (o dopo un reato): viola il
   principio di precostituzione naturale del giudice in base alla legge ed è
   istituzionalmente pericoloso perché tende ad identificarsi con l’organo
   o il potere che lo ha istituito

Il giudice speciale è quello costituito prima del fatto (si differenzia da
   quello straordinario), ma ha una definizione ricavabile in negativo: tutti
   i giudici che non sono ordinari perché non istituiti e regolati dalle
   norme sull’ordinamento giudiziario (v. art. 101 co. 1 Cost.)
Il giudice amministrativo

 Una particolare species di giudice speciale è il giudice amministrativo
  che, secondo l’art. 103 Cost., ha giurisdizione per la tutela nei confronti
  della pubblica amministrazione degli interessi legittimi.
 Gli interessi legittimi sono posizioni soggettive (secondo alcuni meno
  importanti del diritto soggettivo) correlate all’esercizio di poteri
  autoritativi della P.a. (concorso pubblico) e la cui tutela si realizza
  attraverso l’impugnazione del provvedimento amministrativo
  illegittimo
 Gli organi di giurisdizione amministrativa (Consiglio di Stato, T.a.r.)
  hanno, in realtà, anche ed in “particolare materie indicate dalla legge”
  una giurisdizione estesa anche ai diritti soggettivi: questa prassi prende
  il nome di giurisdizione esclusiva (edilizia e urbanistica, pubblici
  servizi). Es.: se un soggetto vuole chiedere il pagamento di una somma
  di danaro per il servizio pubblico espletato, sebbene faccia valere un
  diritto, deve rivolgersi al g.amm.
Le sezioni specializzate

 Lo stesso art. 102 Cost. consente tuttavia l’istituzione di
  sezioni specializzate presso gli organi giudiziari ordinari
  che si occupino di “determinate materie”, anche con la
  partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura
 Es.: sezioni specializzate agrarie presso i tribunali ordinari:
  formate da membri togati (giudici) e da esperti estranei alla
  magistratura: il giudice non può essere onnisciente
 Le sezioni specializzate non sono a sé stanti, ma hanno sede
  e fanno parte di uffici giudiziari (tribunale, corte di appello)
  destinati ad esaminare anche materie ordinarie, non
  “specializzate”
La giustizia privata

Come non può essere negata, per l’istruzione, la scuola
privata, per le cure mediche, la clinica privata, così:
Ciascuno deve essere libero di scegliere di affidare a privati
la definizione delle controversie

E’ vietato l’arbitrato obbligatorio, così come non può essere
imposta la scuola privata o la clinica privata
È possibile solo per alcune controversie (diritti disponibili) e
non può avere ad oggetto la realizzazione coattiva dei diritti,
che implica l’uso della forza, riservata al potere pubblico
I principi del Giusto processo:
             art. 111 Cost.

Espressione recepita dalla Costituzione dalla esperienza
           anglosassone (due process of law)
               con la legge n. 26 del 1999

Il giudice deve essere terzo e imparziale
I principi del Giusto processo: art. 111
                     Cost.

Obiettivi essenziali e «altissimi»
1° comma: …«Regolato dalla legge»
 L’art. 111 Cost., modificato nel 1999 con l’introduzione di alcuni
   commi di rilevanza essenzialmente processualpenalistica, statuisce
   che la giurisdizione si attua mediante “il giusto processo regolato
   dalla legge”

   Predeterminazione delle forme e dei termini

   “Regolato dalla legge”: seppur da non intendersi in senso
    assoluto, il principio comporta che non deve farsi ricorso illimitato ai
    poteri discrezionali ed officiosi del giudice che altrimenti
    trasmoderebbero in arbitrio (il giudice deve essere guidato dalla
    legge: v. art. 101, 2° co., Cost.)
Il diritto di difesa e il principio del
                      contraddittorio
 Art. 24, 2° co., Cost. “La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e
  grado del procedimento”
 Art. 111, 2° co., Cost. “Ogni processo si svolge nel contraddittorio
  tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale”
 Art. 101 c.p.c. “Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non
  può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale
  è proposta non è stata regolarmente citata e non è
  comparsa”
 È la teorizzazione del dialogo per giungere alla verità: il processo è una sequenza ordinata di
  atti e provvedimenti, per cui al potere di una parte deve corrispondere sempre, a pena di
  illegittimità costituzionale, il potere simmetrico della controparte di smentire, confutare o
  provare il contrario di quanto affermato dalla controparte
 Ovviamente, la verità è sempre quella formale (che emerge dagli atti del processo), ma non è
  opera magica del giudice del suo “imperscrutabile e soggettivo convincimento” bensì del
  principio “iuxta alligata et probata”, assumendo su di sé la logica dialettica della
  controversia (Capograssi)
Forme del contraddittorio
 Il principio deve realizzarsi tanto nei confronti delle parti, quanto nei
  confronti del giudice, quando questi decida sulla base di una questione
  rilevata d’ufficio        non può esistere la c.d. sentenza a sorpresa

 Processi a cognizione piena: quelli in cui le parti possono contribuire
  alla ricerca della verità, con ogni mezzo previsto dal legislatore
 Processi a cognizione sommaria: non prevedono una trattazione piena
  ed esauriente della controversia. O perché alcune questioni vengono
  (provvisoriamente) escluse dalla trattazione; o perché l’istruttoria (cioè
  la raccolta delle prove) è effettuata in modo atipico o deformalizzato
             il diritto processuale è un diritto «diseguale»
 corsie preferenziali per alcuni diritti o per la semplicità delle cause
 La tutela sommaria rimane costituzionalmente ammessa fin tanto che
  consente alle parti il ricorso alla cognizione piena, con un
  provvedimento idoneo a sostituirsi a quello reso in fase sommaria
La ragionevole durata del processo

 Secondo l’art. 111 comma 2° la legge deve assicurare la ragionevole
  durata del processo
 «Il processo è giusto se è breve» (Cartabia)
 Art. 6, par. 1, Convenzione europea diritti dell’Uomo: “1. Ogni persona
  ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed
  entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e
  imparziale, costituito per legge, il quale deciderà sia delle
  controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile, sia della
  fondatezza di ogni accusa penale che le venga rivolta”

 Legge 24 marzo 2001, n. 89: Art. 2. Diritto all'equa riparazione Chi ha
  subìto un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione
  della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
  fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il
  profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6,
  paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione
Durata ed effettività della tutela

 Il principio rappresenta una declinazione necessaria del diritto di azione
  sancito dall’art. 24 Cost., giacché una giustizia ritardata potrebbe
  equivalere ad una giustizia negata (si pensi all’impresa che chieda il
  soddisfacimento di un suo credito che, se insoddisfatto, potrebbe condurre
  al fallimento)
 Necessità del legislatore di operare, non solo sul piano strettamente
  processuale (evitando che le parti e il giudice possano procrastinare la
  decisione) ma anche sul piano strutturale-organizzativo, con
  l’ampliamento dell’organico dei magistrati o con misure di court and case
  management
 Le classifiche europee diffuse dalla Cepej (agenzia internazionale di monitoraggio) degli
  ultimi anni dicono che l’Italia è al terzultimo posto in Europa per
  lunghezza dei processi, con una durata media di 608 giorni per il solo
  primo grado (meglio solo di Cipro e Malta; primo è il Lussemburgo con
  una durata media di 53 gg.!)
Come migliorare il sistema giustizia?
Il ministro risponde:
«Appare prioritaria l’azione riorganizzativa della macchina giudiziaria e
amministrativa – che rientra nei compiti che la Costituzione, all’art. 110,
affida esplicitamente al Ministro della giustizia – e che i progetti presentati
nell’ambito del Recovery Plan consentono di declinare i tre principali ambiti
di intervento:
1) il primo, riguarda la valorizzazione del personale e delle risorse umane;
2) il secondo, mira al potenziamento delle infrastrutture digitali con la
     revisione e diffusione dei sistemi telematici di gestione delle attività
     processuali e di trasmissione di atti e provvedimenti;
3) il terzo, destina un significativo ammontare di risorse all’edilizia
     giudiziaria e all’architettura penitenziaria».
Ufficio del processo
Esperienze virtuose
ADR Alternative dispute resolutions
Obbligo di motivazione

 Per l’art. 111, comma 6°, Cost. “tutti i provvedimenti giurisdizionali
  devono essere motivati”
 Il principio risponde alla massima di esperienza secondo cui se il giudice
  deve rendere conto del suo ragionamento: 1) più difficilmente potrà
  ignorare le argomentazioni difensive 2) una sentenza che contiene le
  ragioni del decidere è statisticamente più meditata
 Funzione extraprocessuale: la motivazione funge da specchio di
  garanzia che consente alla collettività di verificare l’operato dei giudice
  nella stesura della sentenza, atto pubblico
 Funzione endoprocessuale: serve a rendere concretamente spendibili i
  diritti di azione e difesa, in fase di impugnazione, consentendo alle parti
  del giudizio la verifica della correttezza dell’operato del giudice e la
  presenza di eventuali vizi (es. il giudice ha erroneamente valutato
  attendibile un testimone miope che deponeva su un incidente stradale
  verificatosi a 100 m. di distanza)
Obbligo di motivazione

 In realtà, l’obbligo di motivazione non si estende a tutti i
  provvedimenti indiscriminatamente, ma:

 Alle sentenze: v. anche l’art. 132 c.p.c. (concisa esposizione
  delle ragioni di fatto e di diritto della decisione); e in minor
  misura alle ordinanze

 Ai provvedimenti diversi dalle sentenze (ordinanze,
  decreti) a patto che abbiano natura sostanziale di sentenza,
  cioè siano definitivi ed in grado di incidere su diritti cioè
  decisori
La garanzia del ricorso per cassazione

 L’art. 111, 7° co., Cost. prevede che contro le sentenze (e
  tutti i provvedimenti sulla libertà personale) pronunciati
  dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali è sempre
  ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge

          a) Sistemi di
          common law

          b) Sistemi di
          civil law
La nomofilachia

     Per l’art. 65 ord. Giud. La Corte di cassazione assicura “l’esatta osservanza e
       l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo
       nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni”

     Il giudice di merito può discostarsi dall’orientamento della
       Corte?
 Autorevolezza della Corte: anche in assenza di vincolo del precedente
  giudiziario, esso dovrebbe imporsi imperio rationis e non ratione
  imperii
 Possibilità del soccombente di impugnare dinanzi alla Corte la sentenza
  dissenziente e di farla “cassare”
 Il termine sentenza va interpretato non in senso formale, ma
  sostanziale, estendendo la garanzia anche agli altri provvedimenti
  purché idonei al giudicato (definitivi e inoppugnabili) e in grado di
  decidere su diritti (decisori)
Il processo come giuoco dialettico

 “Il processo non è soltanto una serie di atti che devono
 susseguirsi in un certo ordine stabilito dalla legge (ordo
 procedendi) ma è anche, nel compimento di questi atti, un
 ordinato alternarsi di più persone, ciascuna delle quali in
 questa serie di atti deve parlare e agire al momento giusto,
 non prima e non dopo, allo stesso modo che nel recitare un
 dramma ogni attore deve saper entrare a tempo per la sua
 battuta, o in una partita a scacchi debbono i giuocatori
 regolarmente alternarsi nel muovere i pezzi”
Dialogo e deontologia

 “Per questo l’avvocatura è un’arte, nella quale la conoscenza
  scolastica delle leggi serve a ben poco, se non è accompagnata
  dall’intuito psicologico che serve a conoscere gli uomini, e i molteplici
  espedienti e manovre coi quali essi cercano di piegare le leggi ai loro
  scopi pratici. Invano si spera che i codici di procedura, anche i meglio
  studiati in teoria, servano davvero alla giustizia se non sono sostenuti
  nella loro applicazione pratica da quella lealtà e correttezza del
  giuoco, da quel fair play, le cui regole non scritte sono affidate alla
  coscienza e sensibilità degli ordini forensi”
Anche il giudice, oltre ad applicare la legge, deve avere «buon senso»
A Los Angeles davanti al giudice che esamina coloro che vogliono diventare
cittadini degli Stati Uniti venne anche un oste italiano.
Si era preparato seriamente ma a disagio per la sua ignoranza della nuova
lingua, durante l’esame alla domanda: che cosa dice l’ottavo emendamento?
rispose esitando:
1492.
Poiché la legge prescrive al richiedente la conoscenza della lingua nazionale, fu
respinto. Ritornato dopo tre mesi trascorsi in ulteriori studi ma ancora a disagio
per l’ignoranza della nuova lingua, gli posero la domanda: chi fu il generale che
vinse la guerra civile? La sua risposta
fu: 1492 (con voce alta e cordiale). Mandato via di nuovo e ritornato una terza
volta, alla terza domanda: quanti anni dura in carica il presidente?
rispose di nuovo: 1492. Orbene il giudice, che aveva simpatia per l’uomo, capì
che non poteva imparare la nuova lingua, si informò sul modo
come viveva e venne a sapere: con un duro lavoro. E allora
alla quarta seduta il giudice gli pose la domanda:
Quando fu scoperta l’America? e in base alla risposta esatta,
1492, l’uomo ottenne la cittadinanza. (Brecht, New York, anni ‘40 - Un giudice
democratico)
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