Corrispettivi telematici per i carburanti: scadenze e adempimento - My Solution

Pagina creata da Domenico Poli
 
CONTINUA A LEGGERE
CIRCOLARE MONOGRAFICA

ADEMPIMENTI

Corrispettivi telematici per i carburanti:
scadenze e adempimento
Le regole tecniche di memorizzazione e trasmissione: i termini, il tracciato unico e le sanzioni
di Stefano Setti | 27 GENNAIO 2021

 In linea generale, dal 1° gennaio 2021, per tutti soggetti che effettuano cessioni di benzina e gasolio de-
 stinati a essere utilizzati come carburanti per motori (quindi, senza limiti di volume), scatta l’obbligo di
 memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Con il presente contributo, ripercorriamo le
 caratteristiche del “nuovo” adempimento, analizzandone i termini, il tracciato unico e le sanzioni.

La disciplina dell’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione
telematica
In merito ai corrispettivi relativi alla cessione di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati co-
me carburanti per motori, la circolare 21 febbraio 2020, n. 3/E, conformemente a quanto previsto dal
Provv. 28 maggio 2018, n. 106701, adottato congiuntamente dal Direttore dell’Agenzia delle entrate e
dal Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei Monopoli, ha ricordato che l’obbligo della trasmissione
sussiste già dal 1° luglio 2018 per i distributori ad elevata automazione, mentre, con successivi
provvedimenti, dovevano, poi, essere definiti i termini di avvio graduale per la restante platea di di-
stributori stradali, secondo modalità analoghe a quelle già previste per i distributori automatici.
Si ricorda, poi, che con il Provvedimento del 22 aprile 2020 (modificando ulteriormente il citato Prov-
vedimento del 28 maggio 2018), adottato congiuntamente dall’Agenzia delle Dogane e dall’Agenzia
delle Entrate, è stato eliminato il termine di invio previsto dal 1° gennaio 2020 per gli impianti con so-
glia di 3 milioni di litri (in scadenza il 30 aprile 2020) e prevista una nuova scadenza al 1° settembre
2020 con riferimento agli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio,
destinati a essere utilizzati come carburanti per motore, per una quantità superiore a 1,5 milioni di
litri. Nessuna modifica, invece, per l’obbligo generalizzato dal 1° gennaio 2021.
In base a tale Provvedimento, di seguito si riportano le scadenze:
   la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica delle informazioni dei dati dei corri-
     spettivi derivanti da cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti
     per motori sono obbligatorie a partire dal 1° settembre 2020 con riferimento agli impianti
     che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio, destinati a essere utiliz-
     zati come carburanti per motori, per una quantità superiore a 1,5 milioni di litri;
   per gli altri soggetti che non rientrano nelle casistiche precedentemente descritte, il termine
     ultimo di avvio dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corri-
     spettivi è il 1° gennaio 2021.

                                                                                                         1
     MySolution | Circolare Monografica | 27 gennaio 2021
Corrispettivi telematici per i carburanti: scadenze e adempimento

          Attenzione
          In considerazione dei termini di liquidazione periodica IVA dei distributori di carburante, il
          Provv. 30 dicembre 2019 prevede la possibilità di ridurre la frequenza di trasmissione dei
          dati dei corrispettivi da mensile a trimestrale per i soggetti che effettuano la liquidazione
          periodica IVA trimestralmente, prevedendo che, per tali soggetti, la trasmissione delle in-
          formazioni può essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di
          riferimento.

           Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi deri-
           vanti da cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per
           motori: le date da ricordare
           Dal 1° luglio    Distributori ad elevata automazione
           2018
           Dal 1° set-      Impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio,
           tembre 2020      destinati a essere utilizzati come carburanti per motori, per una quantità su-
                            periore a 1,5 milioni di litri

Relativamente alle cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per mo-
tori si deve tenere presente che:
   esse vanno documentate con fattura, se effettuate a favore di soggetti passivi d’imposta e,
     ovviamente, sempre, qualora gli stessi richiedano tale documento di spesa;
   qualora effettuate nei confronti di consumatori finali (fermo restando che memorizzazione
     elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi possono sempre avvenire su base volon-
     taria):
     a.    gli esercenti degli impianti di distribuzione ad alta automazione hanno l’obbligo di certifi-
           care i corrispettivi relativi al rifornimento di benzina o gasolio tramite memorizzazione elet-
           tronica ed invio telematico nei tempi e modi fissati dal citato Provv. 28 maggio 2018;
     b.    gli esercenti gli altri impianti ricadono nell’obbligo a partire dal 1° settembre 2020 con ri-
           ferimento agli impianti che, nel 2018, hanno erogato complessivamente benzina e gasolio,
           destinati a essere utilizzati come carburanti per motori, per una quantità superiore a 1,5 mi-
           lioni di litri, fermo restando che, dal 1° gennaio 2021, l’obbligo ha portata generale;
     c.    qualora la cessione abbia ad oggetto altra tipologia di carburante per autotrazione,
           l’obbligo di certificazione – da applicare secondo le regole generali dell’art. 2, comma 1, del
           D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 – viene meno, stante l’art. 1 del D.M. 10 maggio 2019, che
           esclude tali regole nei casi dell’art. 2, comma 1, del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696;
     d.    l’indicazione fornita sub c) (applicazione delle regole generali e delle relative eccezioni) ri-
           guarda anche le operazioni diverse dalle cessioni di carburanti per autotrazione, con
           due specificazioni, ossia che:
              se esse sono effettuate dagli stessi soggetti che erogano i carburanti, vale la prescri-
                zione dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015, ma anche l’eccezione dell’art. 1 del
                D.M. 10 maggio 2019, più volte richiamata, come integrata dal successivo art. 2 del me-
                desimo decreto, così che memorizzazione e invio dei corrispettivi saranno necessari
                solo qualora i relativi ricavi o compensi siano superiori all’1 per cento del volume
                d’affari dell’anno precedente;

                                                                                                                       2
     MySolution | Circolare Monografica | 27 gennaio 2021
Corrispettivi telematici per i carburanti: scadenze e adempimento

           se le operazioni avvengono tramite distributori automatici (art. 2, comma 2, del D.Lgs.
             n. 127/2015), l’invio è sempre obbligatorio.

        Attenzione
Qualora il distributore di carburante venda anche altri beni, diversi da carburanti (si pensi, ad
esempio, alle catene da neve, ai profumatori per auto, ecc.), saranno applicabili i chiarimenti forniti
dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 3/E del 2020. Infatti, con tale documento di prassi, era
stato chiarito che, in tale ipotesi, valgono le regole generali previste dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n.
127/2015. Conseguentemente, l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corri-
spettivi per tali operazioni decorre dal 1° gennaio 2020.

Si deve, infatti, tenere presente che, così come previsto dal D.M. 10 maggio 2019 (novellato ad opera
del successivo D.M. 23 dicembre 2019):
“In fase di prima applicazione, gli esercenti impianti di distribuzione di carburante sono esonerati
dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di
cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 127 del 2015, per le operazioni di cui all’art. 22 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, diverse dalle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad
essere utilizzati come carburanti per motori, i cui ricavi o compensi non sono superiori all’uno per cento
del volume d’affari dell’anno precedente, che continuano ad essere documentate mediante il rilascio
della ricevuta fiscale di cui all’art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui
alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l’osservanza delle relative discipline”.

Profili operativi e “tracciato record” di trasmissione
Con il Provv. 30 dicembre 2019, è stato rilasciato il ”nuovo” tracciato unico, valido per le cessioni di
carburanti e come registro di carico e scarico.
L’invio dei corrispettivi in esame può essere effettuato direttamente, ovvero tramite un soggetto
delegato, utilizzando i servizi resi disponibili dall’Agenzia delle dogane (Portale unico dogane – PUD),
per i quali è necessario l’accreditamento, utilizzando le credenziali SPID di livello 2 o CNS (Carta na-
zionale dei servizi). Nel dettaglio, si deve accedere al Portale unico dell’Agenzia www.adm.gov.it ed ef-
fettuare l’autenticazione alla pagina di login disponibile nella sezione “Area riservata → Accesso per
utenti esterni con credenziali → SPID/CNS”.
Dopo essersi autenticati, seguendo le procedure del Modello autorizzativo unico (MAU), si nomina un
gestore (l’utente può anche autonominarsi gestore, in particolare nel caso di ditte individuali) perso-
na fisica (pf) all’interno della sezione “mio profilo”; il gestore provvede, quindi, a chiedere per se stesso
e/o per altri soggetti pf l’autorizzazione/abilitazione a utilizzare il servizio web application per l’invio
dei dati dei corrispettivi, selezionando il seguente profilo “dlr_distributori”.

        Attenzione
        Sempre all’interno dell’applicazione si potrà decidere se delegare un soggetto terzo all’invio
        dei corrispettivi telematici.

Nel tracciato vanno comunicate le seguenti informazioni:

                                                                                                                       3
     MySolution | Circolare Monografica | 27 gennaio 2021
Corrispettivi telematici per i carburanti: scadenze e adempimento

   dati identificativi del soggetto obbligato (gestore), dell’impianto di distribuzione e del marchio;
   dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina e gasolio (operazioni effettuate
     dalle 00: 00: 00 alle 23: 59: 59) della data indicata;
   eventuale periodo di inattività dell’impianto (da comunicare entro il giorno antecedente l’inizio);
   dal 19 maggio 2020, devono essere indicati (“in ambiente reale”) anche i dati giornalieri relativi
     al registro di carico e scarico delle quantità di carburante (potevano essere trasmessi “in
     ambiente di prova” dal 19 marzo 2020).

        Attenzione
        Tra le “novità” del tracciato si segnala il fatto che l’invio dei corrispettivi va effettuato al
        lordo anche dei corrispettivi certificati mediante fattura. Inoltre, con il tracciato unico po-
        tranno essere trasmessi anche i corrispettivi relativi alle cessioni di GPL e gas metano (te-
        nendo presente che per tali cessioni non vi è comunque alcun obbligo di trasmissione telema-
        tica; si tratta, quindi, di trasmissione in via facoltativa). Si deve tenere presente che, così come
        previsto dal tracciato, vanno indicati sia gli imponibili, che l’IVA afferente.

Nuove sanzioni a seguito della legge di Bilancio 2021
La legge di bilancio 2021 (cfr. art. 1, commi 1109-1115, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), con ef-
fetto 1° gennaio 2021, ha stabilito un regime sanzionatorio ad hoc in merito alla memorizzazio-
ne/trasmissione telematica dei corrispettivi. Infatti, a seguito della citata legge di bilancio 2021, il si-
stema sanzionatorio riservato ai corrispettivi telematici è ora (rispetto al regime sanzionatorio previ-
sto fino al 31 dicembre 2020) compiutamente disciplinato ad opera degli artt. 6 e 11 del D.Lgs. 18 di-
cembre 1997, n. 471 (invece, come descritto in precedenza, fino al 31 dicembre 2020, per le sanzioni
in tema di corrispettivi telematici, veniva fatto un semplice rinvio, nell’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015,
all’art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997).

        Attenzione
        Sembra ragionevole ritenere che le nuove sanzioni, per il favor rei, siano applicabili anche
        per errori commessi prima del 1° gennaio 2021. Infatti, secondo quanto previsto dalla sen-
        tenza della Corte di cassazione 14 aprile 2017, n. 9670, il favor rei non viene meno in presenza
        di una disposizione normativa di mera decorrenza (sul punto si auspica una conferma mini-
        steriale).

Nel dettaglio, con la legge di bilancio 2021, è stato stabilito che:
   le irregolarità relative alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (per meglio
     dire omissione, tardività, infedeltà, incompletezza) sono sanzionate, ai sensi dell’art. 6, com-
     ma 2-bis, del D.Lgs. n. 471/1997, in misura pari al 90 per cento dell’imposta relativa all’importo
     non memorizzato o non trasmesso.

                                                                                                                       4
     MySolution | Circolare Monografica | 27 gennaio 2021
Corrispettivi telematici per i carburanti: scadenze e adempimento

        Attenzione
        La sanzione è applicabile per ciascuna violazione, quindi, per ogni memorizzazio-
        ne/trasmissione, tenendo presente che la sanzione non può essere inferiore ad euro 500
        (art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997).

Nei casi in cui la violazione riguardi sia la memorizzazione, che la trasmissione di una sola operazio-
ne, sarà applicabile un’unica sanzione.
Medesima sanzione è applicabile anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli
strumenti di trasmissione (ad esempio, registratori telematici di cassa). Inoltre, qualora non siano
constatate omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manuten-
zione o l’omessa verificazione periodica degli strumenti di trasmissione è punita con sanzione
amministrativa da euro 250 a euro 2.000;
   in caso di omessa o tardiva trasmissione dei corrispettivi giornalieri oppure per incomple-
     ta/infedele trasmissione, è applicabile una sanzione in misura fissa, pari a 100 euro per tra-
     smissione (e non per operazione), qualora l’omissione non abbia inciso sulla corretta liqui-
     dazione IVA;

        Attenzione
        In tale caso, non opera, però, l’art. 12 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in tema di cumulo
        giuridico; di conseguenza, le diverse sanzioni vanno sommate materialmente (si veda art. 11,
        comma 2-quinquies, del D.Lgs. n. 471/1997).

   le sanzioni accessorie (sospensione dell’attività di cui all’art. 12, comma 2, del D.Lgs. n.
     471/1997) sono applicabili anche nelle ipotesi di violazioni consistenti nella mancata o non tem-
     pestiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi, ovvero nella memorizzazione o trasmis-
     sione dei corrispettivi con dati incompleti o non veritieri.

        Attenzione
        Sarà, comunque, possibile utilizzare lo strumento del ravvedimento operoso. Si deve tenere
        presente che, in caso di applicazione del ravvedimento operoso ex art. 13 del D.Lgs. n.
        472/1997, ciascuna violazione dovrà essere considerata (sul punto si vedano: C.M. 17
        maggio 2000, n. 98/E, par. 9.2.4 e circolare 21 giugno 2011, n. 28/E, par. 2.15).

La sanzione andrà versata utilizzando il modello F24, con codice tributo “8904” (Sanzione pecunia-
ria IVA).

        Riferimenti normativi
   Provv. 22 aprile 2020, n. 171426;
   Legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi 1109-1115;
   Provv. 30 dicembre 2019;

                                                                                                                       5
     MySolution | Circolare Monografica | 27 gennaio 2021
Corrispettivi telematici per i carburanti: scadenze e adempimento

   Agenzia delle dogane e dei Monopoli, Determinazione 21 marzo 2019, n. 724;
   Provv. 28 maggio 2018, n. 106701;
   D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, art. 2;
   Nota 13 marzo 2020, n. 81575 – “Telematizzazione del Registro di carico e scarico ai sensi della
     Determinazione direttoriale prot. n. 724 del 21 marzo 2019. Istruzioni Operative. Estensione in
     ambiente di addestramento/validazione e in ambiente di esercizio”;
   Circolare 21 febbraio 2020, n. 3/E;
   Cass., sent. 14 aprile 2017, n. 9670.

                                                                                                                       6
     MySolution | Circolare Monografica | 27 gennaio 2021
Puoi anche leggere