Comunedi SASSARI - Comune di Sassari

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Comune di S A S S A R I

                            Ordinanza n. 37 del 15/05/2021

                          Proponente    Direzione Generale

Oggetto:
MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA
DA VIRUS SARS-COV 2 – ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DEL DECRETO-
LEGGE 22 APRILE 2021 N.52 E DELL'ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE
ORDINANZA 14 MAGGIO 2021 “ULTERIORI MISURE URGENTI IN MATERIA DI
CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-
19 NELLE REGIONI SARDEGNA E SICILIA” PUBBLICATA NELLA GAZZETTA
UFFICIALE N.115 DEL 15 MAGGIO 2021.

                                        IL SINDACO
VISTO il Decreto Legge 22 aprile 2021 n.52 “Misure urgenti per la graduale ripresa delle
attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell’epidemia da Covid-19” pubblicato sulla G.U. serie generale n.96 del 22-4-2021;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 “Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge
23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti
sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”
pubblicato sulla GU Serie Generale n. 52 del 02.03.2021 – Suppl. Ordinario n.17;
TENUTO CONTO del contenuto dell’Ordinanza del Ministro della salute del 14 maggio
2021 “Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria nelle regioni
Sicilia e Sardegna”;
TENUTO CONTO del Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44 pubblicato sulla G.U. n.79 del 1
aprile 2021 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici”;
RITENUTO dover supportare le azioni di contrasto alla diffusione del virus Sars-Cov 2 ai
fini della tutela della salute pubblica;
RICHIAMATO il decreto-legge 25 marzo 2020 n.19, convertito, con modificazioni nella
legge 22 maggio 2020, n.35;

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VISTE le ordinanze adottate dal Presidente della Giunta della Regione Autonoma della
Sardegna;
VISTO il Decreto Legge 13 marzo 2021 n.30 “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione
da COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o
in quarantena”;
RAVVISATA la necessità di ricorrere al potere contingibile ed urgente, allo scopo di
contrastare la diffusione dell’emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di
contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;
VISTO l’art. 32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità
sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute
pubblica;
VISTA la legge 689/1981;
RICHIAMATO il D.Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco,
e in particolare l'art. 50 del suddetto decreto;
Per le motivazioni espresse, fermo restando l’obbligo di applicazione di quanto sancito dal
DPCM del 2 Marzo 2021,
                                          ORDINA
Ai sensi dell'Ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021 “Ulteriori misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle
Regioni Sardegna e Sicilia” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.115 del 15 maggio 2021
secondo cui: “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2,
fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2
marzo 2021, nelle regioni Sardegna e Sicilia cessano di avere efficacia le misure di cui alle
ordinanze del Ministro della salute 30 aprile 2021 e 7 maggio 2021 e si applicano le
misure di cui alla c.d. «zona gialla», nei termini di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n.
52, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione” -
Da lunedì 17 maggio 2021 fino a lunedì 31 maggio 2021, fatte salve eventuali
determinazioni in deroga; nel territorio comunale trovano applicazione le sotto elencate
misure:
1)     Dalle ore 22,00 alle ore 05,00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente
gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità
ovvero per motivi di salute. E’ in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte
della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per
esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per
svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;
Dalle ore 22,00 alle ore 5,00 anche all’interno del proprio Comune si deve essere sempre
in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti. Sarà possibile
attestare la legittimità dello spostamento anche mediante autodichiarazione, che potrà
essere resa su moduli prestampati;
Dalle ore 5,00 alle ore 22,00 non è necessario motivare gli spostamenti all’interno del
proprio Comune.
In ambito regionale dalle ore 05,00 alle ore 22,00 è consentito lo spostamento verso i
comuni della zona gialla senza doverne giustificare il motivo;

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In ambito regionale è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata,
una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti e nel limite di quattro
persone ulteriori rispetto a quelle già ivi conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone
esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti
conviventi;
Dalle ore 05,00 alle ore 22,00 sono consentite le attività dei servizi di ristorazione, svolte
da qualsiasi esercizio (bar, ristoranti e altre attività di ristorazione), con consumo al tavolo
esclusivamente all'aperto, anche a cena;
Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, fatto salvo
che siano tutti conviventi;
L’ingresso e la permanenza nei locali da parte dei clienti sono consentiti per l’uso dei
servizi igienici e per effettuare il pagamento del conto ove non fosse possibile effettuarlo
all’esterno, o per acquistare prodotti per asporto, per il tempo strettamente necessario a
tali attività e sempre nel rispetto delle misure anti contagio.
Tutti i suddetti locali devono restare chiusi al pubblico dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del
giorno successivo.
Il gestore deve assicurare che i clienti seduti ai tavoli all‘esterno del locale, mantengano
tra loro il distanziamento interpersonale di non meno di un metro tra i clienti seduti allo
stesso tavolo, se non abitualmente conviventi, e nei confronti dei clienti seduti nei tavoli
circostanti e che tutti indossino i dispositivi di protezione delle vie respiratorie ad eccezione
del momento in cui consumano alimenti o bevande;
È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi
commerciali, di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di
persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e
delle linee guida vigenti; al fine di contenere il rischio di diffusione del contagio e poter
garantire un adeguato distanziamento interpersonale, per quanto riguarda le attività di
ristorazione, compresi bar, pub, ristoranti pasticcerie e gelaterie, lo stesso cartello deve
riportare, inoltre, il numero massimo di clienti ammessi contemporaneamente nel
perimetro della superficie di suolo pubblico concessa per la somministrazione di alimenti e
bevande; nel caso specifico, il numero massimo dei clienti ammessi contemporaneamente
nella suddetta superficie esterna deve corrispondere al numero di posti a sedere
consentiti, ovvero massimo quattro posti per ogni tavolo, fatta eccezione per i conviventi;
Le attività di somministrazione di alimenti e bevande delle associazioni ricomprese tra gli
enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
117 (circoli ricreativi, culturali e sociali) che dispongono di spazi all’aperto quali cortili,
terrazze, ecc., sono consentite con consumo al tavolo nei suddetti spazi all’aperto, nel
rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente per le
attività economiche aventi il medesimo o analogo oggetto e secondo modalità tali da
evitare qualsiasi forma di assembramento, anche occasionale, o qualsiasi forma di
aggregazione per le finalità proprie dei predetti enti;
Sul suolo pubblico concesso all'esercente è altresì vietata la permanenza in piedi dei
clienti, sia mentre consumano bevande o alimenti sia che siano in attesa che si renda
disponibile un tavolo;

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Le sopra citate prescrizioni si estendono anche alle aree private esterne alle mura del
pubblico esercizio sulle quali l'esercente è autorizzato a svolgere attività di
somministrazione di alimenti e bevande, nonchè agli spazi all’aperto delle associazioni
ricomprese tra gli enti del Terzo settore in cui è organizzato il consumo al tavolo;
Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.
Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture
ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
Non potranno utilizzarsi menù in formato cartaceo; qualora non possano essere utilizzate
modalità di consultazione online, come i QR-code, potranno essere messi a disposizione
della clientela menu in stampa plastificata o rivestiti da contenitori di plastica che dovranno
essere sanificati dopo l'uso;
Dalle ore 05,00 alle ore 22,00 è consentita anche la vendita con asporto di cibi e bevande
con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze del locale. La consegna a
domicilio è consentita senza restrizioni nel rispetto delle norme sul confezionamento e
sulla consegna dei prodotti;
È vietato il consumo sia in forma itinerante che statica di vino, birra, altri alcolici e
superalcolici e di alimenti dalle ore 18,00 alle ore 05,00 del giorno successivo, sette giorni
su sette, in tutto il territorio comunale su aree pubbliche e private aperte ad uso pubblico.
Si intende per consumo di bevande il possesso di una delle suddette bevande a cui sia
stato rimosso il dispositivo di chiusura del contenitore (tappo, linguetta della lattina, etc.),
ovvero in bicchiere. Il consumo delle sopra citate bevande, ovvero di alimenti, perpetrato
da quattro o più persone riunite in gruppo determina, in aggiunta alla suddetta condotta
illecita, la violazione della prescrizione che impone il divieto di assembramento (fatta
eccezione per le persone conviventi);
Con specifico riferimento all'obbligo per gli esercenti nei locali adibiti alla ristorazione, quali
ristoranti, trattorie, pizzerie, self-service e ogni altra attività autorizzata alla ristorazione, di
annotare in un registro il nominativo e il numero di cellulare dei clienti, sia di coloro che
hanno prenotato che dei clienti occasionali, elenchi che dovranno essere tenuti a
disposizione degli organi di vigilanza per 14 giorni, si osserva che il suddetto obbligo si
considera adempiuto con l'annotazione dei dati anagrafici e del numero di telefono di un
cliente per ogni gruppo di avventori, il quale all’occorrenza possa fornire tutte le
informazioni utili per l’identificazione dei commensali ai fini del tracciamento delle
presenze.
Con riferimento agli assembramenti provocati dai clienti di un esercizio pubblico, di
un’attività di ristorazione, di una qualsivoglia attività commerciale, ovvero dall'utenza di
uffici pubblici e privati, il legale rappresentante delle suddette attività è obbligato in solido
con l'autore dell'illecito;
Nei pubblici esercizi, nelle attività che erogano servizi alla persona, negli uffici pubblici e
privati e nelle attività commerciali è fatto divieto di mettere a disposizione della clientela
riviste ad uso promiscuo;
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque a condizione che sia assicurato,
oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo
dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario
all'acquisto dei beni;

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Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno
dei centri commerciali e dei mercati, delle gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre
strutture ad essi assimilabili, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari,
lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici,
tabacchi, edicole e librerie.
Le attività afferenti i servizi alla persona sono consentite nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli/linee guida in coerenza con i criteri di cui all’allegato 10 del DPCM 2 marzo
2021;
Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche,
live-club (locali di musica dal vivo nei quali non è comunque consentita l’attività di ballo) e
in altri locali o spazi anche all'aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere
preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di
almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il
personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella
massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere
superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per
ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi
dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020. Restano sospesi gli spettacoli
aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle suddette condizioni.
Restano sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali
assimilati.
Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui
all’art. 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio è assicurato dal lunedì al venerdì
nel rispetto delle misure anti contagio; il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato a
condizione che l’ingresso sia stato prenotato con almeno un giorno di anticipo e sempre
con modalità di fruizione contingentata nel rispetto delle misure anti-Covid.
Alle stesse condizioni sono aperte al pubblico le mostre;
È consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di
contatto nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri
-Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla
base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.
È comunque interdetto l'uso di spogliatoi.
Le attività delle palestre sono sospese fino al 31 maggio 2021;
Sono consentite le attività di piscine all’aperto in conformità a protocolli e linee guida
adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello Sport, sentita la
Federazione Medico Sportiva italiana (FMSI) sulla base di criteri definiti dal Comitato
Tecnico Scientifico.
Restano consentite le attività di palestre, piscine, centri nastatori, centri benessere e
centri termali per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza
per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e
non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di
rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP.
Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica e a
condizione che siano osservate le distanze interpersonali e le altre misure anti contagio;

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Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti a
cerimonie civili e religiose;
Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri eventi analoghi;
Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si
svolgono con modalità a distanza;
Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida
vigenti e in assenza di pubblico;
Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza,
salvo la sussistenza di motivate ragioni. E’ fortemente raccomandato svolgere anche le
riunioni private in modalità a distanza;
È consentito svolgere attività motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi
pubblici, nel rispetto delle norme di distanziamento e senza alcun assembramento.
L’attività sportiva di base, anche amatoriale, individuale, di squadra e di contatto, può
essere svolta nei parchi pubblici e privati, nelle aree attrezzate all’aperto, negli spazi
all’aperto di centri e circoli sportivi, pubblici e privati: è in ogni caso interdetto l’uso degli
spogliatoi;
Fino al 31 maggio 2021 non è possibile svolgere le suddette attività in spazi al chiuso di
circoli sportivi, pubblici e privati;
2. Nel territorio comunale trovano applicazione le sottoelencate misure di contenimento di
cui al DPCM 2 marzo 2021, ai protocolli e alle linee guida ad esso allegati e le ulteriori
prescrizioni contenute nel presente provvedimento:
a) È fatto obbligo sull’intero territorio comunale di indossare le mascherine quali protezione
delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi
all'aperto ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze
di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone
non conviventi.
In particolare, è fatto obbligo di indossare la mascherina protettiva delle vie respiratorie
quando si cammina lungo strade o piazze dell’ambito urbano frequentate da altri utenti in
quanto nella suddetta circostanza non vi è alcuna certezza di preservare in modo
continuativo la condizione di isolamento rispetto alle persone non conviventi;
Le mascherine dovranno essere indossate anche all'interno di parchi, aree di svago,
giardini pubblici;
Le mascherine di protezione delle vie respiratorie dovranno essere costantemente tenute
con se anche se ci si sposta in aree periferiche, esterne al centro urbano, ed esibite agli
organi di vigilanza su specifica richiesta di questi ultimi.
Sono esclusi dall'obbligo di indossare i suddetti dispositivi i bambini di età inferiore ai sei
anni e le persone affette da disabilità e patologie incompatibili con l’uso continuativo della
mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;
La mascherina deve essere indossata correttamente, ovvero deve coprire dal mento al di
sopra del naso: indossare irregolarmente la mascherina, come ad esempio tenerla sotto il
mento equivale a non indossarla e configura inottemperanza alle prescrizioni imposte per
contenere il diffondersi dell'emergenza epidemiologica;

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È fatto assoluto divieto di togliere o spostare, dalla posizione di corretta protezione del
naso e della bocca, la mascherina per fumare in area pubblica, ancorché in spazi aperti, in
presenza di terze persone;
b) Resta inteso che è vietata qualsivoglia forma di assembramento, anche se si utilizza un
dispositivo di protezione delle vie respiratorie, e che deve essere costantemente
assicurata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e di almeno due
metri se si pratica attività sportiva; durante la pratica sportiva all'aperto non vige l'obbligo
di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie ma dovranno essere osservate
integralmente le altre prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
È vietato svolgere attività fisica sportiva, anche amatoriale (jogging, footing) senza la
mascherina in luoghi in cui siano presenti concentrazioni di persone o luoghi o strade
pubbliche percorse e frequentate regolarmente da altri utenti.
c) È vietato sostare o trattenersi su marciapiedi, slarghi, piazze, scalinate ed in ogni altro
spazio pubblico in gruppi superiori alle quattro persone, se non abitualmente conviventi,
ancorché muniti di mascherina regolarmente posizionata, al fine di non imporre anche a
tutti gli altri passanti di dover rischiare l’esposizione a possibili concentrazioni di aerosol
respiratorio potenzialmente infettivo.
d) In caso di accertato determinarsi di assembramenti di persone su strade e piazze
nell’ambito urbano, tali da rappresentare un rischio per la salute della comunità, la Polizia
Locale dovrà disporre la chiusura al pubblico delle suddette aree, per tutta la giornata o in
determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso alle abitazioni
private e agli esercizi commerciali (compatibilmente, per questi ultimi, con le capacità di
accoglienza di clienti);
e) È possibile raggiungere le seconde case, anche se ubicate in un altro comune (solo a
coloro che possano comprovare di avere titolo per recarsi nel suddetto immobile); la casa
di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare
convivente con l'avente titolo, e vi si può recare unitamente tale nucleo;
f)      Coloro che si spostano a bordo di veicoli privati dovranno osservare le stesse
prescrizioni previste per il trasporto non di linea, ovvero la presenza del solo conducente
nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore
fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. Le
suddette prescrizioni non si applicano alle persone conviventi;
g)    A bordo di motoveicoli potrà viaggiare il solo conducente, fatta eccezione per un
eventuale passeggero convivente (qualora il codice della strada consenta il trasporto di un
passeggero);
h) L’accompagnamento dei defunti al cimitero cittadino dovrà ugualmente avvenire per
gruppi non superiori alle quattro persone, se non abitualmente conviventi, affinché possa
essere garantito un distanziamento tra gruppi tale da non determinare forme di
assembramento e di contatti reciproci altamente esposti al rischio di diffusione del
contagio.
In caso di inottemperanza alle prescrizioni contenute nella presente ordinanza sindacale
seguirà l’applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall’art.4 del Decreto-legge
25 marzo 2020 n.19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35, anche
in combinato disposto con l’art.2 del D.L. 16 maggio 2020 n.33 convertito con
modificazioni con legge 14 luglio 2020 n.74 e le eventuali sanzioni ulteriori disposte con la
presente ordinanza;

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Con specifico riferimento alle violazioni commesse da pubblici esercizi e attività
commerciali trovano applicazione, in aggiunta alle suddette sanzioni, le sottoelencate
sanzioni accessorie:
    •    per la prima violazione di una o più delle prescrizioni imposte dalle ordinanze
         sindacali in corso di validità la chiusura dell'attività per 5 giorni;
    •    per la seconda violazione, la chiusura dell'attività per dieci giorni a cui si aggiunge
         con riferimento alle attività di ristorazione la revoca dell'estensione delle nuove
         concessioni o dell'ampliamento delle superfici già concesse fino al 30 Giugno 2021
         ai sensi della presente ordinanza sindacale nell'ambito delle misure di sostegno agli
         esercenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 in deroga al
         Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico con dehors e altre attrezzature
         temporanee e amovibili approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 31
         del 15/05/2018;
    •    per la terza violazione la chiusura dell'attività per quindici giorni;
    •    dalla quarta violazione e per le successive violazioni si applica per ciascuna
         suddetta condotta illecita la sanzione accessoria della chiusura dell'attività per
         trenta giorni.
La presente ordinanza assume efficacia con decorrenza 17 maggio 2021 fino al 31
maggio 2021, fatte salve eventuali differenti determinazioni in deroga; per quanto non
espressamente disciplinato trovano applicazione le prescrizioni di cui al D.L. 22 aprile
2021 n.52, al D.L. 1 aprile 2021 n.44 e le misure di cui al DPCM 2 marzo 2021;
Cessa l’efficacia dell’ordinanza n. 30/2021.
Demanda alla Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della
presente ordinanza.
Il presente provvedimento è affisso all’Albo Pretorio del Comune di Sassari e ne è data
pubblicità a mezzo stampa e attraverso il sito internet istituzionale dell’Ente.
Ai sensi dell'art 3 della Legge n.241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il
ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.
La presente ordinanza è notificata tramite pec a:
- Prefettura, Ufficio territoriale del Governo,Sassari;
- Carabinieri Sassari (Comando Provinciale e Stazione);
- Polizia di Stato - Sassari;
- Guardia di Finanza - Sassari;
- ATS Sardegna Sassari, Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
- Servizio Ispettorato Dipartimentale delle Foreste – Sassari;
- Settore Polizia Municipale, SEDE;
- Settore Attvità Produttive E.P.;
- Settore Ambiente;

Sassari, 15 maggio 2021                                                    IL SINDACO
                                                                  Prof. Gian Vittorio Campus
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa.

                                                                                                                      Pagina 8 di 8
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