Capitolo 4 - LE MISURE DI PROTEZIONE CONTRO LA BSE

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CAPITOLO 4 ________________________________________________________ MISURE DI PROTEZIONE

Capitolo 4 - LE MISURE DI PROTEZIONE CONTRO LA BSE
          Nelle seguenti pagine verranno presi in esame i metodi di lotta impiegati da alcuni
Paesi europei ed extra europei nei confronti della BSE. Nel paragrafo relativo alla situazione
italiana è riportata tutta la normativa di riferimento, nazionale e comunitaria, suddivisa per
argomenti.
         Per quasi tutti i Paesi considerati è stato possibile riportare con una certa precisione
la cronologia dei provvedimenti adottati, a partire dalla comparsa del primo caso.
         I dati sono stati estrapolati dai siti internet ufficiali dei Ministeri competenti delle
diverse nazioni ed in alcuni casi hanno permesso un’attenta valutazione dell’efficacia delle
misure messe in atto. Oltre alla nota situazione del Regno Unito, sono degne d’interesse le
misure di protezione della Svizzera, che, coinvolta già nei primi periodi dalla crisi BSE, ha
svolto il ruolo di “pioniere” nell’adozione di una serie di provvedimenti che hanno portato
alla messa a punto del piano di sorveglianza attiva, basato sui test rapidi applicati alle
categorie di bovini a rischio (non solo sui capi con sintomi nervosi).
         Il piano è stato adottato dalla Svizzera a partire dal gennaio 1999. I risultati ottenuti
hanno convinto la Comunità Europea a rendere obbligatoria, a partire dal 1/1/01, la
sorveglianza attiva negli Stati Membri e l’applicazione dei test rapidi.
         Nella tabella della pagina seguente, vengono riportati in sintesi i provvedimenti
principali adottati dalle diverse nazioni e le relative date.
          Per quanto riguarda la Spagna e il Portogallo è stato possibile riportare solo alcuni
provvedimenti in quanto nei siti ufficiali le informazioni disponibili sono insufficienti e poco
aggiornate, ad eccezione dei risultati dei test effettuati dall’inizio del piano di sorveglianza
attiva (riportati con precisione).
         Inoltre, un breve accenno alla situazione di due Paesi extraeuropei quali USA e
Canada, permette una valutazione delle misure di protezione adottate in nazioni considerate a
basso rischio BSE.
       Il paragrafo finale è dedicato alle Decisioni adottate dell’Unione Europea che
vengono riportate in ordine cronologico e corredate di breve commento.

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                          BSE - CRONOLOGIA DELLE MISURE DI LOTTA

                                                                                                          PORTOGALLO
                                                                          GERMANIA
                                                              SVIZZERA
                           EUROPEA

                                                                                                                        IRLANDA
                                                                                     FRANCIA

                                                                                                SPAGNA
                            UNIONE

                                                   ITALIA
                                        UK
1° caso BSE                   _       1/9/85                 1/7/90 21/2/92
1° caso BSE                                     16/1/01                              1/2/91 22/11/00 1990               1/89
confermato                    _       1/6/87                 2/11/90 14/1/94
Obbligo notifica
malattia                   6/3/90    21/6/88    10/5/91      1/6/90       1990 12/6/90                                 1989
Divieto importazione
da U.K. di bovini e
loro prodotti
                                        _
parziale                  28/7/89               28/7/89       6/90       1/3/90 15/3/90                  10/4/90       1990
Divieto importazione
da U.K. di bovini e                     _
loro prodotti totale      27/3/96               27/3/96                  30/3/96 1/3/96
Identificazione e
rintracciabilità dei
bovini                     8/6/90    14/10/90   29/6/96                  1/1/98                9/98        7/99
Abbattimento e
distruzione dei bovini
sospetti di malattia       9/4/90     8/8/88     4/8/97      1/12/90 6/12/00 2/9/97                                    1989
Programma di
sorveglianza attiva
con test rapidi           29/11/00               1/1/01      1/1/99                  8/6/00    1/1/01

                         DIVIETI CONCERNENTI L’ALIMENTAZIONE ANIMALE

Uso di farine di carne
di ruminanti in
alimentazione per            _
ruminanti                            18/7/88    15/9/94                              24/7/90             1/6/94        1990
Uso di farine di carne
di mammifero in
alimentazione
                                                                                                                          _
ruminanti                 27/6/94    2/11/94    2/10/98 1/12/90 8/8/94 20/12/94                          28/7/94
Uso di farine di carne
di mammifero in
alimentazione animali        _
da reddito                           1/8/96                  1/1/01      1/1/01      1/1/01                            1/1/01
Uso degli SBO
nell'alimentazione
animale e distruzione                            12/96
degli stessi              4/12/00    24/9/90    (parziale)               1/1/01 28/6/96                                1/1/01
Uso delle farine di
pesce per i ruminanti     4/12/00                            1/1/01                  18/7/96                           1/1/01

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Provvedimenti legislativi in Italia
1. Premessa

         Risalgono al 1991 i primi provvedimenti adottati in Italia nei confronti della BSE;
l’Ordinanza Ministeriale 10/5/91 dispone, infatti, che la BSE e la scrapie siano soggette a
notifica obbligatoria, aggiungendole all’elenco dell’art.1 del Regolamento di Polizia
Veterinaria.
        Nel 1994 viene emanata l’Ordinanza 28/7/94 che vieta la somministrazione ai
ruminanti di proteine derivate da tessuti di ruminanti. Si tratta del primo di una lunga serie di
provvedimenti, concernenti l’alimentazione animale, adottati per contrastare la diffusione
della malattia che sono dettagliatamente analizzati nel capitolo 5.
          Il primo piano nazionale di sorveglianza viene promulgato solo nel 2000, con
l’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 7/1/00 che recepisce con ritardo le disposizioni
della Decisione CE 98/272 del 23/4/98.
         Nel giugno del 2000 viene emanata la Decisione CE 2000/374 che rafforza la
sorveglianza epidemiologica della BSE mediante l’introduzione di un programma di
monitoraggio basato sull’esecuzione dei test rapidi su animali appartenenti a definite categorie
di rischio. Il piano nazionale, obbligatorio a partire dal 1/1/01, viene preceduto dai progetti
pilota della Regione Piemonte (condotto con il CEA) e della Regione Lombardia che
introducono per la prima volta in Italia i test rapidi.
         Dal 1/1/01 inizia il piano di sorveglianza attiva su tutto il territorio italiano, il 16/1/01
viene diagnosticato il primo caso.
          Nelle pagine seguenti verranno prese in esame le diverse misure di lotta adottate in
Italia a partire dai primi provvedimenti con specifico riferimento alla normativa nazionale e
comunitaria dalla quale prendono origine.

             Recepimento delle norme comunitarie nell’ordinamento nazionale

                                                                       NORMATIVA ITALIANA
CONTENUTO DELLA NORMA                        DECISIONI CE
                                                                         DI RIFERIMENTO
 Misure di protezione nei confronti     Decisione 94/381      O.M. 28/7/94 modificata da
      della BSE e divieto di        del 27/6/94 modificata da       O.M. 16/7/99
  somministrazione di proteine          Decisione 99/129
      derivate da mammiferi                del 29/1/99
     Controlli a campione per la             Decisione 98/272                  O.M.7/1/2000
         sorveglianza BSE                      del 23/4/98
      Destinazione degli SRM                Decisione 2000/418                 O.M. 29/9/00
                                               del 29/6/00

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2. Misure di sorveglianza e di eradicazione

2.1. Obbligo di notifica
•   Ordinanza Ministeriale 10 Maggio 1991 dispone che BSE e scrapie siano soggette a notifica
    obbligatoria, aggiungendole all’elenco di cui all’articolo 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria.
•   Telegramma n. 600.8/24461/AG.74/1941 del 24 Giugno dispone che durante l’attività di
    risanamento vengano rilevati e segnalati al Ministero i bovini presenti introdotti dal Regno Unito o
    appartenenti a razze inglesi e i loro discendenti.

2.2. Sorveglianza attiva e passiva
          Il primo provvedimento finalizzato alla sorveglianza epidemiologica della BSE in
Italia è del 1991, quando viene istituito il Centro per lo studio e le ricerche sulle encefalopatie
degli animali e neuropatologie comparate presso l’Istituto Zooprofilattico di Torino.
        Tuttavia nei primi anni 90 il Centro si limita ad esaminare unicamente i cervelli di
alcuni animali sospetti perché deceduti in seguito a sintomatologia nervosa. Nel 1994 gli
esami istologici eseguiti consentono di diagnosticare la BSE in due animali importati dal
Regno Unito in Sicilia.
           Il 29/1/1997 viene emanato il Decreto Ministeriale relativo alle misure integrative
per la sorveglianza permanente delle encefalopatie spongiformi animali. Viene istituita presso
il Centro di Referenza l’Unità Nazionale Operativa di Intervento con il compito di coordinare
le attività di sorveglianza delle TSE e di raccogliere i dati epidemiologici.
         Nel 1999 vengono esaminati solo 137 cervelli, 100 in meno rispetto quanto atteso in
base alla Decisione 272/98/CE del 23/7/98.
         Nel 2000 viene istituito con D.M. 7/1/00 (in vigore dal 11/3/00) il primo piano di
sorveglianza nazionale. Il Decreto definisce le modalità di intervento in caso di sospetto BSE
e prevede che ogni Regione organizzi un programma annuale di campionamento. E’ ancora
previsto il sistema di sorveglianza passiva basata sulla segnalazione dei casi sospetti (con
sintomatologia neurologica) e sul monitoraggio a campione di animali provenienti da Paesi in
cui la malattia è presente. In particolare vengono individuate le seguenti categorie di animali
da sottoporre a campionamento:
         ! bovini riproduttori introdotti da Paesi terzi o da Paesi U.E. superiori ai 20 mesi;
         ! bovini riproduttori nazionali nati prima del 1994;
         ! bovini riproduttori che hanno avuto accesso ai mangimi contenenti farine di
           carne.
         Considerata l’insufficienza dei sistemi basati sulla sorveglianza passiva e gli
importanti risultati ottenuti dalla Svizzera (vedi paragrafo dedicato), la Commissione Europea
modifica l’approccio della Decisione 98/272/CE con la Decisione 2000/374/CE del 5/6/00 che
prevede l’impiego dei test rapidi su definite categorie di animali a rischio a partire dal 1/1/01.
          Sulla base delle nuove disposizioni comunitarie, nel luglio 2000 la Regione Piemonte
avvia il progetto pilota che prevede l’uso del test rapido per la diagnosi di BSE su encefali di
animali morti in stalla e macellati d’urgenza. Vengono esaminati 362 encefali e tutti risultano
negativi.
         Il 1/1/01 inizia il piano di sorveglianza attiva in Italia; vengono sottoposti a test
rapido le seguenti categorie di bovini:

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             ! bovini con sintomatologia riferibile al sistema nervoso centrale di età superiore ai
               20 mesi;
             ! bovini regolarmente macellati superiori ai 30 mesi;
             ! bovini morti o macellati d’urgenza superiori ai 30 mesi;
             ! bovini che hanno avuto accesso ai mangimi contenenti farine di carne superiori ai
               30 mesi.
         Il Decreto Ministeriale 19/1/01 stabilisce il nuovo piano di sorveglianza e prevede
una serie di modifiche rispetto al D.M. 7/1/00, riportate in tabella.

          DISPOSIZIONI D.M. 07.01.2000                       DISPOSIZIONI AGGIORNATE DAL D.M. 19.01.2001
Art. 11 D.M. 07.01.2000: modalità operative da Viene predisposta l’emanazione di un provvedimento di
adottare nel corso del periodo clinico di osservazione di abbattimento o di macellazione d’urgenza, per motivi di
un bovino con sintomatologia nervosa. Non viene benessere animale
considerata la possibilità di abbattere il capo per
motivi di benessere animale.
Art. 14 D.M. 07.01.2000: sospetto di animale con             Viene stabilito l’obbligo di denuncia ai sensi del DPR
sintomatologia clinica compatibile con la BSE, di età        320/54 e l’invio di formale comunicazione di sospetto
superiore ai 20 mesi, rilevato presso uno stabilimento       anche al DANSPV.
di macellazione.                                             Non è prevista, in questo caso, l’osservazione clinica del
Non comporta obbligo di denuncia ai sensi del DPR            capo con sintomatologia nervosa.
320/54, né obbligo di comunicazione al DANSPV.
Art. 16 D.M. 07.01.2000, comma 1: la morte in                Art. 16 D.M. 07.01.2000, comma 1: abrogato.
azienda di bovini riproduttori di età superiore ai 20        Risulta pertanto che i bovini al di sotto dei 30 mesi
mesi avvenuta per cause non accertate comporta               reperiti morti vengono avviati all’incenerimento, senza
l’effettuazione di esami diagnostici per BSE.                essere sottoposti al test per la BSE. Gli encefali di tutti i
                                                             capi morti al di sopra dei 30 mesi di età devono invece
                                                             essere inviati alla diagnosi.
All. 3 (art. 9, comma 1): criteri per il campionamento       All. 1 (art. 2, comma 1): criteri del programma di
negli allevamenti bovini a rischio (animali scelti in vita   sorveglianza annuale della BSE sui tutti i capi di età
su tre categorie)                                            superiore a 30 mesi che siano
     - bovini riproduttori introdotti da Paesi Terzi o            - sottoposti a macellazione d’urgenza
          da Paesi U.E. di età superiore ai 20 mesi               - sottoposti a macellazione differita
     - bovini riproduttori nati prima del 1994                    - sottoposti a macellazione normale
     - bovini riproduttori che hanno avuto accesso                - morti in allevamento o durante il trasporto
          mangimi contenenti farine di carne                      - appartenenti alla classificazione regionale R3,
                                                                      animali che hanno avuto accesso a mangimi
                                                                      contenenti farine di carne
All. 4 (art. 9, comma 2): scheda accompagnamento             All. 2 (art. 2, comma 1): nuova scheda accompagnamento
campioni                                                     campioni
                          Definizione: animale con sintomi clinici compatibili con la BSE
un animale della specie bovina o bufalina di età             un animale della specie bovina o bufalina di età superiore ai
superiore ai 20 mesi, con segni comportamentali e            20 mesi, con segni comportamentali o neurologici per i
neurologici di origine centrale, per i quali non sia         quali non sia possibile escludere la diagnosi per BSE sulla
possibile escludere la diagnosi della malattia               base della risposta alla terapia o degli esami di laboratorio

         Per completezza, si veda l’elenco delle norme emanate (nazionali e comunitarie) di
seguito riportate.

         •     Decreto del Ministro della Sanità del 3 agosto 1991 - Istituisce quale Centro per lo
               studio e le ricerche sulle encefalopatie degli animali e neuropatologie comparate l’Istituto
               Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta di Torino.

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       •   Decreto del Ministro della Sanità del 2 novembre 1991 - Istituisce quale Centro di
           referenza nazionale del Centro operativo veterinario di epidemiologia, programmazione ed
           informazione l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G.
           Caporale”, in Teramo.
       •   Decisione 92/290/CEE del 14 maggio 1992, recante misure di protezione contro
           l’encefalopatia spongiforme bovina (BSE) nel Regno Unito.

       •   Decreto 29 Gennaio 1997: "Misure integrative per la sorveglianza permanente delle
           encefalopatie spongiformi degli animali". Dispone l'attivazione presso il centro di
           referenza nazionale di un'unità nazionale operativa di intervento per le TSE. Analoga unità
           con valenza locale in numero di almeno una per regione deve essere attivata presso gli
           istituti zooprofilattici.
       •   Raccomandazione 98/477/CE del 22 luglio 1998 di sollecitazione agli Stati membri ad
           inviare un dossier contenente dati ed informazioni utili alla valutazione della situazione
           epidemiologica della BSE.
       •   Decreto Ministeriale 7 Gennaio 2000 (in vigore a partire dall’11 Marzo 2000).

               !   Definisce un animale con sintomi clinici compatibili con la BSE il bovino o
                   bufalino di età superiore a 20 mesi con sintomi comportamentali o neurologici di
                   origine centrale che non escludono la diagnosi di malattia. Per animale affetto si
                   intende quello per il quale il Centro di referenza ha confermato la diagnosi. Inoltre
                   obbliga espressamente chiunque riscontri la presenza di bovini o di bufalini con
                   sintomi clinici compatibili con la BSE alla segnalazione al servizio veterinario
                   competente.
               !   Istituisce il sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della BSE,
                   finalizzato alla valutazione della situazione epidemiologica e dei fattori di rischio,
                   alla tempestività della diagnosi nei casi di malattia con sintomatologia riferibile a
                   BSE e all’efficienza della gestione delle positività.
               !   Del sistema fanno parte i detentori degli animali, gli organi di sanità pubblica
                   veterinaria, i veterinari aziendali, i mangimifici, gli stabilimenti di trasformazione
                   dei rifiuti di origine animale destinati all’alimentazione animale, i titolari degli
                   impianti di macellazione e la banca dati informatizzata.
               !   Dispone che il servizio veterinario delle A.S.L. effettui almeno due volte l’anno,
                   anche nell’ambito di ingressi per l’espletamento di altre attività programmate, un
                   controllo negli allevamenti nei quali esista almeno un bovino da riproduzione,
                   mediante un esame clinico, preliminare su tutti i bovini e approfondito su
                   eventuali animali sospetti, la verifica del registro aziendale e in particolare degli
                   animali registrati deceduti, la raccolta di informazioni sulla tipologia e
                   provenienza dei mangimi utilizzati.
               !   In caso di segnalazione e conferma di bovini con sintomi clinici compatibili, il
                   veterinario ufficiale dispone l’isolamento e il vincolo dei capi in questione ed
                   effettua un censimento degli animali presenti. Gli animali sospetti devono essere
                   mantenuti sotto osservazione clinica per un periodo di 15 giorni. In caso di
                   decesso durante detto periodo il capo deve essere sottoposto a campionamento per
                   la diagnosi di BSE e altre malattie neurologiche.
               !   Se la sintomatologia neurologica regredisce o qualora sia stata fatta una diagnosi
                   eziologica diversa, in seguito a visita collegiale del servizio veterinario e
                   dell’Istituto Zooprofilattico, vengono revocate le misure; se invece al termine del
                   periodo di osservazione non è possibile escludere la diagnosi di BSE, i capi
                   sospetti devono essere abbattuti con prelievo ai fini diagnostici, mentre sono posti
                   sotto sequestro tutti i bovini dell’allevamento.

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                    MEDICINA VETERINARIA PREVENTIVA – Speciale 2001
CAPITOLO 4 ________________________________________________________ MISURE DI PROTEZIONE

               !   Prevede che il Ministero della Sanità, d’intesa con Regioni e Province Autonome,
                   istituisca un programma annuale di campionamento.
               !   Dispone che regioni e province autonome organizzino piani annuali di formazione
                   e di aggiornamento per i veterinari ufficiali, nonché campagne di educazione
                   sanitaria per gli allevatori.
               !   Viene previsto anche il campionamento diagnostico dei bovini di età superiore a
                   venti mesi morti in allevamento e per i quali non è stata accertata la causa del
                   decesso.

       •   Decisione 2000/374/CE del 5 giugno 2000 che modifica la decisione 98/272/CE relativa
           alla sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili. Si rafforza
           la sorveglianza epidemiologica della BSE mediante introduzione di un programma di
           monitoraggio a partire dal 1 gennaio 2001 basato sui test rapidi post mortem su un
           campionario mirato di animali ed in particolare i morti in stalla, i macellati d’urgenza e gli
           animali con sintomatologia a rischio BSE.
       •   Decreto Legge 21 Novembre 2000, n.335 - Potenzia il sistema di sorveglianza delle
           encefalopatie spongiformi, prevedendo finanziamenti per attuare tra l’altro il test rapido
           per tutti i capi macellati di età superiore a ventiquattro mesi (limite poi portato a 30 mesi
           in fase di recepimento per adeguamento alla decisione europea) e il rafforzamento dei
           controlli della movimentazione degli animali. (Legge di conversione 19/1/01 n. 3). L’età
           della diagnosi obbligatoria per i capi regolarmente macellati viene nuovamente portata a
           24 mesi con Decreto Legge 4/9/01.
       •   Decisione 2000/764/CE del 29 novembre 2000 sui test bovini per accertare la presenza di
           encefalopatia spongiforme bovina e recante modifica della decisione 98/272/CE relativa
           alla sorveglianza epidemiologica delle encefalopatie spongiformi trasmissibili.
           Dispone, a decorrere dal 1 gennaio 2001, l’estensione dei test rapidi per la BSE a tutti i
           bovini sopra i 30 mesi di età e Rettifica della Decisione 2000/764/CE – art. 1 par. 3: “…a
           decorrere, al più tardi, dal 1 luglio 2001”.
       •   Decisione 2001/8/CE del 29 dicembre 2000 che modifica la Decisione 200/764/CE sui
           test bovini per accertare la presenza di encefalopatia spongiforme bovina e che aggiorna
           l’allegato IV alla Decisione 98/272/CE relativa alla sorveglianza epidemiologica delle
           encefalopatie spongiformi trasmissibili (modalità d’effettuazione dei test BSE e bollo
           sanitario.
       •   Decreto Ministeriale 19 Gennaio 2001 - Modifica il Decreto Ministeriale 7 gennaio 2000
           (si veda la tabella illustrativa) e stabilisce il nuovo piano annuale di sorveglianza, che
           prevede l’effettuazione obbligatoria del test su tutti i bovini superiori ai 30 mesi di età
           sottoposti alla macellazione ordinaria, differita e speciale d’urgenza, morti in allevamento
           o durante il trasporto o che hanno avuto accesso a mangimi contenenti farine di carne. Per
           effetto della Decisione 2000/374/CE del 5/6/00 l’età diagnostica è ridotta a 24 mesi per i
           capi morti in stalla e macellati d’urgenza dal 1/7/01. La stessa età viene fissata per gli
           animali che hanno consumato farine di carne con D.M. 6/8/01 e per i capi regolarmente
           macellati con Decreto Legge 4/9/01.
       •   Legge 19 gennaio 2001, n. 3: “Conversione in legge, con modificazione, del Decreto
           Legge 21 novembre 2000, n° 335, recante misure per il potenziamento della sorveglianza
           epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina”. Modifica l’età per i test
           obbligatori sui bovini portandola oltre i 30 mesi.
       •    Decreto del Ministro della Sanità del 19 febbraio 2001 - Contiene modifiche alle
           disposizioni del D.M. 19 gennaio 2001 sulla sorveglianza BSE. Prevede l’effettuazione dei
           test rapidi obbligatori su tutti i bovini di oltre 30 mesi morti in allevamento o durante il
           trasporto.

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                    MEDICINA VETERINARIA PREVENTIVA – Speciale 2001
CAPITOLO 4 ________________________________________________________ MISURE DI PROTEZIONE

2.3. Misure di identificazione e rintracciabilità
          Sono provvedimenti che hanno motivazioni generali nel settore della prevenzione
veterinaria ma che, in particolare per l’identificazione della discendenza e la rintracciabilità ed
etichettatura delle carni fanno spesso riferimento al problema BSE.

       •   Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996 n. 317, modificato dai
           Regolamenti 820/97/CE del 21/7/97, 1760/2000/CE del 17/7/00 e dal D.P.R. 19 Ottobre
           2000 n. 437.
           Stabilisce le norme relative all’identificazione dei bovini e alla registrazione dei
           movimenti, nascite e decessi degli stessi.
           Elementi del sistema sono definiti le marche auricolari, i passaporti, i registri aziendali e la
           banca dati informatizzata. Responsabili del funzionamento sono i detentori degli animali, i
           titolari degli stabilimenti di macellazione, i produttori e fornitori di marche auricolari, le
           autorità sanitarie veterinarie.
       •   Decreto Legislativo del 22 maggio 1999, n°196 - Dà attuazione alla Direttiva 97/12/CE
           che modifica e aggiorna la Direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in
           materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ed al sistema
           d’identificazione e registrazione.
       •   Decreto del Presidente Repubblica 19/10/00, n. 437: “Regolamento recante modalità
           per l’identificazione e la registrazione dei bovini”. Definisce nel dettaglio le operazioni
           di registrazione dei bovini presso il Servizio veterinario territorialmente competente,
           stabilendo gli obblighi del detentore degli animali (applicazione delle marche auricolari,
           comunicazione dei dati anagrafici e dei movimenti al S.V.) ed i compiti delle ASL,
           rappresentati dal rilascio dei passaporti e dalla gestione della banca dati automatizzata in
           cui sono registrate tutte le informazioni riguardanti aziende, allevamenti e capi della specie
           bovina presenti sul territorio di competenza.

2.4. Abbattimento
         I provvedimenti relativi all’abbattimento degli animali infetti da BSE prevedevano
inizialmente (1997) l’abbattimento dei soggetti infetti e dei sospetti di contaminazione.
Successivamente, con l’evolversi delle conoscenze relative alla diffusione della malattia, le
norme prevedono l’estensione del provvedimento a tutti i bovini presenti nell’azienda, a quelli
nati da bovine infette nei due anni precedenti l’insorgenza dei sintomi clinici e a quelli che
hanno condiviso gli stessi fattori di rischio.
        Le ultime disposizioni comunitarie relative alle categorie di bovini da sottoporre ad
abbattimento in caso di conferma di positività sono riportate nell’allegato 7 del Regolamento
999/2001/CE modificato dal Regolamento 1326/01/CE e prevedono:

           !   abbattimento di tutti gli altri ruminanti presenti nell’azienda dell’animale
               infetto;
           !   se il bovino infetto è di sesso femminile: distruzione di embrioni, ovuli o
               progenie nata nei due anni precedenti e successivi al manifestarsi clinico della
               malattia
           !   abbattimento di tutti gli animali appartenenti alla coorte dell’animale infetto. Si
               intende come coorte di nascita l’insieme di animali comprendente:
                    #   i bovini nati nei 12 mesi precedenti o successivi alla nascita di un
                        bovino malato, nella mandria in cui detto bovino malato è nato, o

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CAPITOLO 4 ________________________________________________________ MISURE DI PROTEZIONE

                    #   allevati in qualsiasi momento nel corso dei primi 12 mesi di vita con un
                        bovino malato, o
                    #   che abbiano potuto consumare l’alimento potenzialmente contaminato
                        che il bovino malato ha consumato nel corso dei primi 12 mesi di vita.

         Tuttavia il Regolamento lascia una certa discrezionalità allo Stato Membro
interessato che può decidere di non abbattere e distruggere tutti i bovini dell’azienda in cui è
stato confermato un caso di positività, a seconda della situazione epidemiologica e della
rintracciabilità degli animali in quell’azienda. Con la Legge 305 del 25/7/01 l’Italia ha
ammesso questa possibilità. Si riporta di seguito l’elenco delle relative norme anche nel
proprio ordinamento.

       •    Decreto 4 Agosto 1997: "Misure integrative per la profilassi dell'encefalopatia
           spongiforme dei bovini". Stabilisce, in caso di sospetto BSE, l'obbligo dell'abbattimento
           e della distruzione degli animali sospetti di infezione che presentano sintomatologia
           nervosa riferibile alla malattia e, dopo la conferma diagnostica, di quelli sospetti di
           contaminazione, dietro corresponsione di indennità di abbattimento.
       •    Decreto Ministeriale 7 Gennaio 2000 - Stabilisce che se l’esame diagnostico risulta
           positivo con successiva conferma del centro di referenza, si proceda all’abbattimento con
           indennizzo e alla distruzione di tutti i capi presenti nell’azienda infetta, alla ricerca con
           successivo abbattimento e distruzione di tutti gli animali nati dalle bovine risultate infette
           nei due anni precedenti l’insorgenza dei sintomi clinici, all’individuazione con successivo
           abbattimento degli animali coetanei dei capi infetti che abbiano condiviso gli stessi fattori
           di rischio alimentari nell’allevamento di nascita o nel quale l’animale infetto è stato
           detenuto nei primi 6 mesi di vita.
           E’ prevista la deroga all’abbattimento totale, limitando lo stesso agli animali che hanno
           condiviso gli stessi fattori di rischio di quelli risultati infetti e sottoponendo l’azienda ad
           una specifica attività di sorveglianza.
           Le stesse misure sono previste in caso di positività a seguito di sospetto elevato al macello
           in un soggetto di età superiore a venti mesi.

       •    Regolamento 999/01/CE del 22/5/01, 1248/01/CE e 1326/01/CE del 29/6/01. Con tale
           normativa vengono stabilite le misure di attuazione per l’eradicazione della BSE che
           prevedono l’abbattimento dei bovini infetti e la distruzione degli embrioni, degli ovuli e
           della progenie nata nei due anni precedenti e successivi al manifestarsi clinico della
           malattia.
           L’abbattimento è previsto anche per la coorte di nascita del bovino malato ogni qualvolta si
           manifesti un caso indigeno di BSE.
           Risulta opzionale l’uccisione dell’intero effettivo dell’azienda infetta, qualora la situazione
           epidemiologica locale complessiva lo consenta.

       •    Decreto Legge 25/5/01 n. 199 (coordinato con Legge di conversione del 25/7/01 n. 305).
           Ribadisce che in caso di conferma di positività non si procede all’abbattimento ed alla
           distruzione di tutti i bovini dell’azienda.

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3. Divieti di importazione di bovini e loro prodotti
          I primi provvedimenti in assoluto adottati in Italia nei confronti della BSE risalgono
al 1989 e sono relativi a divieti di importazione di bovini e prodotti derivati dal Regno Unito.
Nel luglio di quell’anno, infatti, un telegramma del Direttore Generale dei Servizi Veterinari
comunica che, con Decisione CE, è stato stabilito il divieto di spedire dal Regno Unito verso
gli Stati Membri bovini nati prima del 18/7/88 o nati da femmine sospette o infette. Qualche
mese più tardi, nel novembre dello stesso anno, viene vietata anche l’importazione di farine di
carne o ossa (e mangimi contenenti tali prodotti) ottenute da ruminanti provenienti dal Regno
Unito e Irlanda.
          Nel 1996 vengono emanati i divieti di importazione di bovini e derivati dalla
Svizzera, che proprio nel 1995 faceva registrare il picco di casi positivi e vengono prese una
serie di misure restrittive nei confronti di Francia, Portogallo e Irlanda.

•   Telegramma DGSV 600.3/343/29/6770. Comunica che con Decisione 89/469/1989 del 28
    Luglio 1989 è stato stabilito il divieto di spedire dal Regno Unito verso gli altri Stati Membri
    bovini nati prima del 18 Luglio 1988 o nati da femmine sospette o infette. Qualche mese dopo la
    Decisione 90/200/CEE del 9/4/90 vieta al Regno Unito di inviare negli altri Stati Membri
    cervello, midollo spinale, timo, tonsille, milza, intestini provenienti da bovini di età superiore ai 6
    mesi al momento della macellazione. Con una successiva Decisione 90/261 dell’8 Giugno 1990 è
    stabilita la possibilità di introdurre solo capi di età inferiore a sei mesi purché identificati da un
    marchio speciale e macellati entro il compimento del sesto mese. La Decisione 94/474/CE del
    27/7/94 abroga le Decisioni 89/469 e 90/200e introduce restrizioni per il Regno Unito circa l’invio
    di animali vivi della specie bovina e loro prodotti ed impone la distruzione di materiale specifico a
    rischio.
•   Decisione 96/239 del 27 Marzo 1996 Decisione 96/239/CE. Rappresenta, di fatto, l’embargo
    totale nei confronti di bovini e prodotti derivati provenienti dal Regno Unito. Prevede le misure
    d’emergenza in materia di protezione contro l’encefalopatia spongiforme bovina: vieta la
    spedizione dal Regno Unito verso altri Stati membri e Paesi terzi, in particolare, di sperma bovino
    e di alcuni altri prodotti ottenuti da bovini macellati nel Regno Unito e che possono entrare nella
    catena alimentare animale o umana, nonché di materiali destinati ad essere utilizzati in prodotti
    medici, farmaceutici o cosmetici e istituisce l’embargo totale nei confronti dei bovini e loro
    prodotti provenienti dal Regno Unito.
•   Decisione 96/362/CE – Decisione della Commissione dell’11 giugno 1996 di modifica della
    Decisione 96/239/CE.
•   Telegramma 600.3/VET/340/2/1992 del 23 Marzo 1996. Stabilisce il divieto di introduzione dal
    Regno Unito di bovini vivi e loro prodotti. Un successivo provvedimento dispone che il 10% degli
    animali di tutte le partite provenienti dal regno Unito prima di tale data e avviate alla macellazione
    siano sottoposti a prelievo del tronco encefalico ai fini diagnostici.
•   Telegramma n. 600.3/340/2/4796 del 12.07.1996. Vieta l'introduzione dalla Svizzera di farine di
    carne e di ossa derivate da mammiferi e destinate all'alimentazione zootecnica
•   Ordinanza n. 600.3/VET/340/2/7511 del 31.10.1996. Dispone il divieto di importazione in Italia
    di bovini, di seme e embrioni bovini, carni (eccetto le carni fresche disossate) e pelli dalla
    Svizzera. Dispone anche il divieto di importazione delle farine di origine animale.
•   Telegramma n. 600.3/VET/340/2/8920 del 24.12.1996.

                !    Prevede che l'introduzione di bovini e ovini da Francia, Portogallo e Irlanda possa
                     avvenire solo per gli animali nati e allevati in allevamenti nei quali non sono stati
                     riscontrati casi di TSE negli ultimi 6 anni.
                !    Dispone il vincolo sanitario degli animali nell'azienda di destinazione.
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                !    Vitelli e agnelli nati da femmine importate dai Paesi suddetti devono restare in
                     vincolo nell'azienda fino alla macellazione.
                !    Cervello, midollo spinale, milza, tonsille, timo e intestino dei bovini di età
                     superiore a sei mesi, nonché testa, midollo spinale e milza degli ovini di età
                     superiore all'anno devono essere rimossi all'atto della macellazione e distrutti.
                !    Divieto di introduzione di detti organi dai Paesi suddetti, mentre le carni devono
                     essere stati ottenute da soggetti provenienti da allevamenti senza casi di TSE negli
                     ultimi sei anni.
(Il provvedimento discende anche dalla decisione francese di inserire nel piano nazionale di controllo
della BSE la prescrizione di distruzione degli organi a rischio degli animali macellati, decisione non
adottata dall'UE, che si è espressa con voto contrario all'estensione delle stesse misure a tutti i Paesi
membri).

•   Ordinanza 25 Febbraio 1997 recante modificazioni all'Ordinanza 24.12.1996 riguardante
    misure di protezione nei confronti delle TSE.

                !    Sostituisce la precedente per le sole importazioni dalla Francia.
                !    Il certificato sanitario di scorta per i bovini introdotti dalla Francia deve certificare
                     che gli animali sono nati dopo il 31 luglio 1997 e che sono nati e stati allevati in
                     aziende senza casi di BSE negli ultimi 6 anni.
                !    I bovini sono sottoposti a vincolo sanitario nell'azienda di destinazione e per
                     qualunque movimento autorizzato.
                !    Gli ovi-caprini introdotti devono avere un'età inferiore a 12 mesi, posti sotto
                     vincolo sanitario e macellati prima del raggiungimento di tale età.
                !    Alla macellazione devono essere distrutti gli organi a rischio dei bovini di età
                     superiore a sei mesi e degli ovi-caprini di età superiore all'anno nati o provenienti
                     dalla Francia. Non più previsto per i bovini il sequestro e la distruzione di milza,
                     tonsille, timo e intestino.
                !    Per gli animali morti è prevista la distruzione dell'intera carcassa.
                !    Per le carni bovine e ovi-caprine sono previsti gli stessi obblighi di certificazione.
                !    Vietata l'introduzione dalla Francia degli organi a rischio bovini e ovi-caprini.

•   Telegramma Ministeriale 600.3/340/AG/2170 del 21.03.1997. Dispone il divieto di introduzione
    in Italia dalla Repubblica d'Irlanda di farine di carne o di ossa ottenute da bovini o ovi-caprini e di
    prodotti contenenti le stesse. (Provvedimento adottato in seguito al provvedimento irlandese di
    divieto di produzione e di alimentazione degli animali di qualsiasi specie con farine di carne o ossa
    ottenute da materiale a rischio di bovini e ovi-caprini).
•   Decisione 98/256/CE del 16 marzo 1998 che stabilisce misure di emergenza in materia di
    protezione contro l’encefalopatia spongiforme bovina, modifica la Decisione 94/474/CE e abroga
    la Decisione 96/239/CE. Rafforzamento di controlli e prima modifica dell’embargo nei confronti
    del Regno Unito, nell’ambito del Programma per l’Esportazione da Allevamenti Certificati
    (ECHS) dell’Irlanda del Nord. Possibilità di esportare carne disossata ottenuta da animali di età
    compresa tra 6 e 80 mesi nati nell’Irlanda del Nord, identificabili durante tutta la loro vita e lì
    macellati, appartenenti a mandrie nelle quali per almeno 8 anni non siano stai presenti, transitati o
    usciti bovini con casi confermati o sospetti di encefalopatia spongiforme bovina.
•   Decisione 98/272/CE del 23 aprile 1998 che istituisce un sistema di sorveglianza epidemiologica
    delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e recante modifica della Decisione 94/474/CE.

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•   Decisione 98/653 del 18 novembre 1998 relativa al divieto di importazione di bovini dal
    Portogallo. Vieta inoltre di introdurre dal Portogallo farine di carne e di ossa ottenute da
    mammiferi, nonché mangimi ottenuti da tali prodotti.
•   Decisione 99/517/CE del 28 luglio 1999 – Modifica della Decisione 98/653/CE del 18 novembre
    1998, contiene disposizioni per la movimentazione di farine di carne e ossa o di mangimi ottenuti
    da tali prodotti, di origine portoghese, ai fini del loro incenerimento
•   Decreto Ministeriale 29 Settembre 2000 vieta l’introduzione da altri Paesi comunitari e
    l’importazione del materiale specifico a rischio.
•   Decreto Ministeriale 17 Novembre 2000 Prevede il divieto di introduzione dalla Francia dei
    bovini di età superiore a diciotto mesi, ovuli ed embrioni. Il provvedimento è stato revocato l’11
    gennaio 2001.
•   Decisione 2001/270/CE del 29 marzo 2001 che modifica la Decisione 2000/418/CE per quanto
    riguarda le importazioni da Paesi terzi.
•   Decisione 2001/376/CE del 18 aprile 2001 concernente determinate misure rese necessarie
    dall’insorgere di casi di encefalopatia spongiforme bovina in Portogallo e intese ad attuare un
    regime d’esportazione su base cronologica.
•   Decisione 2001/384/CE del 3 maggio 2001 che modifica la Decisione 2000/418/CE riguardo alle
    importazioni dal Brasile e da Singapore.

4. Misure per il controllo dell’alimentazione animale

4.1. Alimentazione e controllo della produzione di mangimi

Si riportano qui di seguito i divieti per l’alimentazione animale ed i provvedimenti relativi
agli scambi internazionali per la cui analisi dettagliata si rimanda al capitolo 5.

4. 1.2. Divieti per l’alimentazione animale
•   Decisione 91/516/CEE – Stabilisce l’elenco degli ingredienti vietati nella produzione di
    alimenti composti per animali.
•   Decisione 94/381/CE del 27 giugno 1994 concernente misure di protezione per quanto riguarda
    l’encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteina derivata da
    mammiferi e che impone agli Stati membri di vietare la somministrazione ai ruminanti di proteine
    derivate da tessuti di mammiferi.
•   Ordinanza 28.07.1994;: “ Misure di protezione per quanto riguarda l’encefalopatia spongiforme
    bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteine derivate da mammiferi. Contenuto della
    norma: viene fissato il divieto di somministrazione di proteine derivate da mammiferi, però con
    deroga per la somministrazione ai ruminanti di proteine da mammifero non ruminante.
•   Decisione 95/60/CE del 6 marzo 1995 di modifica della Decisione 94/381/CE.
•   Ordinanza 30.03.1995;: “Misure di protezione per quanto riguarda l’encefalopatia spongiforme
    bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteine derivate da mammiferi”.Contenuto della
    norma: il divieto di somministrare proteine ottenute da mammiferi non si applica ai seguenti
    prodotti: latte, gelatine, aminoacidi ottenuti da taluni prodotti, fosfato bicalcico e plasma essiccato.
•   Ordinanza 19.08.1996;: “Ulteriore modifica dell’ordinanza 30.03.1995, modifica dell’ordinanza
    28.07.1994 “. Contenuto della norma: gli aminoacidi e i peptidi utilizzati per l’alimentazione dei
    ruminanti devono essere sottoposti a un adeguato trattamento.

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•   Ordinanza 30.04.1997;: ”Misure di protezione per quanto riguarda la BSE e la somministrazione,
    con la dieta, di proteine derivate da mammiferi”. Contenuto della norma: viene fissato il divieto di
    somministrare ai ruminanti mangimi contenenti proteine derivate da tessuti animali.
•   Decreto del Ministero per le politiche agricole del 16.10.1997; oggetto:”modifiche all’allegato
    III della legge 15.02.1963, n° 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei
    mangimi “.Contenuto della norma: viene stabilito l’obbligo della segnalazione sull’etichetta dei
    mangimi semplici, costituiti da proteine derivate da tessuti di mammiferi, di riportare la seguente
    indicazione: vietata la somministrazione di questi mangimi ai ruminanti”.
•   Decisione 99/129/CE del 29 gennaio 1999 che modifica per la seconda volta la decisione n°
    94/381/CE concernente misure di protezione per quanto riguarda l’encefalopatia spongiforme
    bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteina derivata da mammiferi.
•   Ordinanza 16.07.1999;: “Modifica dell’ordinanza 28.07.1994 “.Contenuto della norma: viene
    abrogata l’Ordinanza 30.04.1997 e dunque ristabilito il divieto di somministrazione ai ruminanti di
    mangimi contenenti proteine derivate da tessuti di mammiferi.
•   Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 30 settembre 1999- G.U. n° 118
    del 23 maggio 2000- “Orientamenti per l’identificazione al microscopio e la stima dei costituenti di
    origine animale nell’ambito dei controllo ufficiale degli alimenti per animali- supplemento n.14”.
•   Il Decreto Ministeriale 7.1.00 e successive modificazioni “Sistema nazionale di sorveglianza
    epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina”, nel capitolo riguardante i mangimi ha
    come obiettivo l’istituzione di un’anagrafe nazionale degli impianti di produzione e distribuzione
    degli alimenti per animali prevedendo l’ispezione degli impianti di produzione mangimi ogni
    cinque mesi. Nel caso di riscontro di positività per proteine derivanti da tessuti di mammiferi
    prevede il rintraccio di tutti gli allevamenti in cui è stato impiegato il mangime positivo.
•   Ordinanza 17.11.2000 “Modificazione dell’ordinanza 28.07.1994”. Contenuto della norma: viene
    fatto divieto di somministrazione agli erbivori mangimi contenenti proteine derivate da tessuti
    animali, nonché di somministrazione a tutte le specie animali alimenti contenenti i rifiuti di origine
    animale di cui all’art. 3, comma 1 del Decreto Legislativo n° 508/92 (animali morti).
•   Decisione 2000/766/CE del 4 dicembre 2000 relativa a talune misure di protezione nei confronti
    delle encefalopatie spongiformi trasmissibili e la somministrazione di proteine animali
    nell’alimentazione degli animali. Dispone il blocco in tutta l’U.E., fino al 30 giugno 2001,
    dell’utilizzo delle farine di carne e simili nell’alimentazione di tutti gli animali da reddito ad
    eccezione delle farine di pesce per i non ruminanti.
•   Decisione 2001/2/CE del 27 dicembre 2000 recante modifica della Decisione 2000/418/CE che
    vieta l’impiego di determinati sottoprodotti di origine animale dei mangimi per animali.
•   Decisione 2001/9/CE del 29 dicembre 2000 in merito a misure di controllo necessarie per
    l’attuazione della Decisione 2000/766/CE del Consiglio concernente certe misure di protezione
    relative alle encefalopatie spongiformi trasmissibili ed alla somministrazione di proteine animali.
    Disposizioni aggiuntive in merito ad alcune categorie di farine animali (di pesce, farine idrolizzate,
    ecc.) e loro import-export.
•   Decisione 2001/25/CE del 27 dicembre 2000 che vieta l’impiego di determinati sottoprodotti di
    origine animale dei mangimi per animali.
•   Decisione 2001/165/CE del 27 febbraio 2001 che modifica la Decisione 2001/9/CE.

4.1.2. Provvedimenti relativi agli scambi internazionali di alimenti per animali
    •   Telegramma del Min. San. Prot. N° 600.3/340/2.IMP/8603 del novembre 1989; oggetto:
        “divieto d’importazione di farine di carne e ossa e mangimi contenenti tali prodotti ottenuti da

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        ruminanti provenienti da Regno Unito e Irlanda da destinare all’alimentazione di bovini,
        caprini e ovini”.
        Contenuto della norma: a garanzia del rispetto di quanto contenuto nell’oggetto del
        telegramma si richiede che i certificati sanitari di scorta ai mangimi riportino la dicitura: “ i
        prodotti di cui al presente certificato non sono stati fabbricati con farine di carne ed ossa
        provenienti da bovini, ovini e caprini”.
   •    Telegramma Min. San. Prot. 600.3/340/2/2244 del 30.03.1996; oggetto: “ misure di
        protezione nei confronti della BSE - Regno Unito.”
        Contenuto della norma: estensione del divieto di introduzione dal Regno Unito di farine di
        carne o di ossa ottenute da tutti i mammiferi (non solo dai ruminanti).
   •    Telegramma Min. San. Prot. N° 600.3/340/2/4796 del luglio 1996; oggetto:” divieto di
        introdurre in Italia, provenienti dalla Svizzera, farine di carne e di ossa derivate da mammiferi
        e destinate all’alimentazione zootecnica “.
        Contenuto della nota: il divieto di introduzione in Italia viene esteso alle farine di carne
        destinate ad uso zootecnico provenienti dalla Svizzera ; tale divieto era già stato applicato ai
        bovini ed ai prodotti da essi ottenuti.
   •    Telegramma Min. San. Prot. N° 600.3/340/AG/2170 del marzo 1997; oggetto:”divieto di
        introduzione dalla Repubblica d’Irlanda di farine di carne o di ossa ottenute da bovini, ovini e
        caprini”.
        Contenuto della norma: divieto di introduzione in Italia dei sopraesposti materiali, anche se
        solo in transito.
   •    Nota del Min. San. Prot. N° 600.3.4/340/AG/2603 del 16.04.1997; oggetto: “ farine di carni
        irlandesi- revoca misure restrittive “.
        Contenuto della norma: viene revocato il divieto di introdurre in Italia farine di carne o di ossa
        e di prodotti contenenti tali materiali ottenuti da bovini, caprini e ovini, in provenienza dalla
        Repubblica d’Irlanda.
    •   Decreto Legislativo del 17 agosto 1999, n° 360 - G.U. n° 246 del 19 ottobre 1999-
        “Attuazione delle direttive 96/24/CE, 96/25/CE, 98/67/CE e 98/87/CE, nonché dell’articolo 19
        della direttiva 95/25/CE, relative alla circolazione di materie prime per mangimi”.

4.2. Eliminazione, trasformazione e immissione sul mercato di rifiuti di origine animale
          Tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90 la Comunità Europea ha
regolamentato la trasformazione dei materiali a rischio di origine animale provenienti da
allevamenti e da industrie alimentari ai fini della produzione di alimenti ad uso zootecnico e
di prodotti tecnico destinati all’industria (cosmesi, lubrificanti, combustibili, fertilizzanti
ecc.). Il presupposto fondamentale per il recupero di questi particolari rifiuti animali era
quello del trattamento termico, eventualmente associato a solventi per l’estrazione del grasso,
che assicurasse l’eliminazione dei microrganismi patogeni. Il controllo sanitario era
sostanzialmente rivolto ad accertare al termine del processo di trasformazione l’assenza di
spore di clostridi (come indicatore dell’efficacia dei trattamenti) e l’assenza di salmonelle
(corretto immagazzinamento delle farine di carne e controllo della ricontaminazione dei
materiali dopo il trattamento termico).
         Soltanto dopo la metà degli anni ’90 si introduce l’obbligatorietà di trattamento a
pressione delle farine di carne ottenute da materiali ad alto rischio, successivamente estesa
anche al sego bovino.
         Con le misure riguardanti l’obbligo di distruzione dei materiali a rischio specifico per
BSE (SRM) l’obbligo di trattamento a pressione ha contribuito efficacemente a minimizzare il
rischio di presenza dell’agente infettante nelle farine animali destinate ad uso zootecnico. Le
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ricerche svolte a livello internazionale hanno infatti dimostrato che il trattamento termico a
pressione è in grado di ridurre in modo significativo l’eventuale infettività dei rifiuti animali
rendendo trascurabile il rischio di diffusione della BSE.
          Con l’emanazione delle disposizioni riguardanti la distruzione dei materiali specifici
a rischio BSE (SRM) la maggior parte delle industrie di trasformazione dei rifiuti è stata
indotta a passare da industria di trasformazione ad industria che offre servizi di smaltimento
rifiuti con onere totalmente a carico dei produttori di rifiuti. Le conseguenze di questo brusco
passaggio, ancora evidenti, sono alla base di forti tensioni tra i produttori di rifiuti animali,
che non sono disponibili ad accollarsi totalmente l’onere dello smaltimento, e le imprese di
trasformazione che non solo non ricavano più alcun utile dalla vendita delle farine animali ma
sostengono costi elevati per l’incenerimento delle stesse.

   •   Direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie
       per l’eliminazione, la trasformazione e l’immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e
       la protezione dagli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di
       pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE, modificata da ultimo dall’atto di adesione
       dell’Austria, della Finlandia e della Svezia, ha istituito il principio in base al quale tutti i rifiuti
       di origine animale, indipendentemente dalla provenienza, possono essere utilizzati per la
       produzione di alimenti per animali dopo essere stati sottoposti ad un trattamento adeguato.
   •   Decisione della Commissione 92/562/CE del 17 novembre 1992, relativa all’approvazione
       dei sistemi alternativi di trattamento termico per la trasformazione dei materiali a rischio.
   •   Decreto Legislativo 14 Dicembre 1992 n. 508: "Attuazione della direttiva
       90/667/CEE, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e
       l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti
       patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica
       la direttiva 90/425/CEE”. Il provvedimento identifica i rifiuti di origine animale ad alto
       e a basso rischio, stabilendone i procedimenti di raccolta, trattamento, trasformazione e
       distruzione atti a distruggere gli agenti patogeni eventualmente presenti, per evitare la
       trasmissione attraverso i mangimi.
   •   Decisione 94/382/CE del 27 giugno 1994, sull’ammissione di sistemi alternativi di
       trattamento termico per la trasformazione di rifiuti di origine animale derivanti da
       ruminanti, ai fini dell’inattivazione degli agenti dell’encefalopatia spongiforme.
   •   Decisione 96/449/CE del 18 luglio 1996 relativa alle condizioni di lavorazione di rifiuti
       provenienti da mammiferi nell’intento di neutralizzare gli agenti dell’encefalopatia
       spongiforme: 133 °, 3 Bar e 20 minuti - ora sostituita dalla 1999/534 che introduce condizione
       di lavorazione per il sego.
   •   Ordinanza 19 Agosto 1996: "Ulteriore modificazione dell'Ordinanza Ministeriale 28
       luglio 1994 concernente: misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia
       spongiforme bovina e la somministrazione con la dieta di proteine derivate da mammiferi
       e ulteriori disposizioni sulle materie prime impiegate per la produzione di gelatine
       destinate ad uso alimentare umano". Dispone i parametri di trattamento per la produzione di
       aminoacidi e peptidi da pelli e carnicci e vieta la produzione di gelatine con parti di bovini
       provenienti dal Regno Unito.
   •   Decisione della Commissione 97/735/CE del 21 ottobre 1997, relativa alle misure di
       protezione per quanto concerne gli scambi di alcuni rifiuti animali di mammiferi.
   •   Decreto Legislativo del 13 aprile 1999, n°123 - Attuazione della Direttiva 95/69/CE che fissa
       le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed
       intermediari operanti nel settore dell’alimentazione animale.

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    •   Decisione 1999/534/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, relativa alle misure applicabili al
        trattamento di taluni rifiuti di origine animale per la protezione dalle EST, che modifica la
        decisione 97/735/CE della Commissione stabilisce che, a decorrere dal 1 aprile 1997, tutti i
        rifiuti animali di mammiferi devono essere trasformati nel rispetto dei parametri minimi di
        133°C, 20 minuti, 3 Bar, che sono considerati i più efficaci ai fini dell’inattivazione degli
        agenti della scrapie e della BSE.
    •   Decreto 7 Gennaio 2000 istituisce l’anagrafe nazionale degli stabilimenti di trasformazione
        dei rifiuti di origine animale destinati al consumo animale. I titolari di detti impianti devono
        comunicare al Ministero della Sanità la provenienza dei rifiuti animali trattati, distinta per
        specie, la quantità di farine di carne prodotte annualmente, l’esistenza o meno di linee separate
        per la produzione e lo stoccaggio delle farine con tessuti di mammiferi e non.
        I Servizi veterinari delle A.S.L. effettuano gli atti di vigilanza previsti dall’articolo 10 del
        D.L.vo 508/92.

5. Misure per la salvaguardia del consumatore

5.1. Misure concernenti il materiale specifico a rischio
          L’adozione da parte dell’UE o dei singoli Paesi di misure di polizia veterinaria via
via più restrittive sia negli scambi intracomunitari sia nel commercio nazionale di bovini vivi
o macellati (es. Francia) ha rapidamente imposto un’armonizzazione comunitaria dei divieti
posti a salvaguardia dei consumatori.
         La misura più efficace nei confronti dei consumatori è rappresentata
dall’eliminazione e distruzione degli organi ove può aver sede il prione nelle varie fasi di
sviluppo della malattia, tenuto conto, quindi, dell’età degli animali.
       Il comitato tecnico scientifico della Commissione CE ha redatto un elenco di organi,
anche non destinati abitualmente al consumo, potenzialmente pericolosi per la salute dei
consumatori, da escludere dall’alimentazione umana ed animale.
          Dapprima le misure restrittive hanno imposto la distruzione dei più importanti organi
a rischio (testa e midollo spinale) appartenenti a bovini da macello di età superiore all’anno
provenienti da Paesi ove era segnalato almeno un caso di BSE autoctono ma, a partire dalla
seconda metà del 2000, le misure sono state estese a tutti i bovini da macello e a nuovi organi
quali l’intestino e la colonna vertebrale.
          Queste misure hanno oggettivamente contribuito a salvaguardare in modo efficace la
salute pubblica e a ridare fiducia ai consumatori di carne ma hanno imposto la necessità di
ristrutturare complessivamente il settore della trasformazione dei rifiuti animali per ritrovare
un nuovo equilibrio tra esigenze sanitarie, ambientali e produttive.
         Ancora oggi lo smaltimento dei materiali a rischio specifico rappresenta un vero
problema e l’assenza di soluzioni alternative al vecchio sistema ha finora prodotto un
impressionante accumulo di farine animali pretrattate ed immagazzinate in attesa di essere
incenerite o utilizzate nei cementifici.

•   Decisione 97/534/CE del 30 luglio 1997 relativa al divieto di impiego dei materiali a rischio.

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