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Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 113 — PROPOSTA DI LEGGE d’iniziativa del deputato MORASSUT Princìpi generali in materia di rigenerazione urbana nonché di perequazione, compensazione e incentivazioni urbanistiche Presentata il 23 marzo 2018 ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il governo del perduto solide basi legislative costringendo territorio rappresenta un tema urgente e in molti casi la giustizia amministrativa ormai non rinviabile per un sano ed equi- nazionale – e talora europea – a interve- librato sviluppo del nostro Paese. nire per ricondurre in un campo di cer- L’uso delle risorse naturali – a partire tezza normativa o addirittura di legittimità dal suolo – è sempre più al centro delle l’operato di numerose amministrazioni pub- attenzioni dell’opinione pubblica e della bliche e di operatori privati. sensibilità dei cittadini e rappresenta per il La legge fondamentale di livello nazio- sistema economico-imprenditoriale e per le nale di governo del territorio – la legge amministrazioni pubbliche un fattore de- n. 1150 del 1942 – ha subìto nel tempo, cisivo e prioritario per favorire la crescita comprensibilmente, integrazioni e modifi- sociale, civile e produttiva dell’intera na- che tese ad aggiornarne la funzionalità e zione. l’efficacia in relazione ai mutamenti inter- Occorre prendere atto che, per la com- venuti in ragione dello sviluppo economico plessità dell’argomento e per una serie di e sociale del Paese. È dunque una legge implicazioni politiche, storiche, culturali e molto datata che merita una profonda re- istituzionali, la legislazione urbanistica ita- visione e di cui si propone in una rapida liana appare oggi caratterizzata da troppi prospettiva il superamento e che rimane, elementi contraddittori, da un’eccessiva far- tuttavia, ancor oggi il punto di riferimento raginosità e da incertezze di competenze e essenziale della normativa urbanistica. Si di attribuzioni. tratta evidentemente di una condizione cu- Anche per questo, negli ultimi anni, il riosa ed anomala allo stesso tempo. Infatti, governo del territorio ha progressivamente pur essendo stata per molti anni una legge
Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 113 di grande modernità anche rispetto al pa- forma del governo del territorio operando norama legislativo europeo, a distanza di nelle Commissioni competenti, al Senato oltre settanta anni essa fa oggi dell’Italia il della Repubblica e alla Camera dei depu- fanalino di coda tra i Paesi più avanzati in tati, per un definitivo superamento della questo campo. legge n. 1150 del 1942. Tale tentativo non è L’anomalia è poi costituita dal fatto che, stato però coronato da successo. in assenza di una riforma organica di li- In questo quadro il Partito democratico vello nazionale, pur tentata senza successo intende affrontare, con la presente propo- negli anni sessanta e mai conclusa, molte sta di legge, alcuni punti essenziali che regioni hanno agito legislativamente nel rappresentino un’anticipazione funzionale proprio ambito territoriale per introdurre che con pochi e definiti articoli consenta di rilevanti novità e nuovi princìpi generali aprire uno scenario nuovo attraverso il accompagnati da innovativi strumenti ope- quale offrire alle innovazioni introdotte nel rativi. Tale spinta delle regioni si è ulte- tempo a livello nazionale e regionale un’a- riormente rafforzata a seguito della ri- deguata copertura legislativa nazionale. E forma del titolo V della parte seconda della puntare, in una seconda fase, ad una più Costituzione con la quale – tra l’altro – è completa operazione di riforma. stato sancito il carattere « concorrente » Questo intendimento è reso chiaro dal- della materia urbanistica e più in generale l’articolo 1 della presente proposta di legge del governo del territorio fra lo Stato e le che indica le « finalità », individuando negli regioni. È dunque quanto mai attuale e strumenti della pianificazione locale e negli urgente la necessità di completare il per- istituti della perequazione, della compen- corso di riforma complessiva della legisla- sazione e nelle incentivazioni urbanistiche zione nazionale. Si può affermare, infatti, il contenuto fondamentale del testo. che l’intero e complesso campo delle tra- La necessità di superare lo strumento sformazioni territoriali e in particolare delle centrale del piano regolatore generale (PRG) aree urbane appare caratterizzato da un previsto dalla legge n. 1150 del 1942 è panorama legislativo confuso ed esposto a esplicitata all’articolo 2 che, raccogliendo insidiosi squilibri tra diverse aree del Paese in forma sintetica e di principio quanto già – in virtù dei diversi indirizzi assunti dalle sperimentato e legiferato in molte regioni, regioni e dalla staticità legislativa di alcune intende affrontare il cuore della riforma di esse – che possono nel tempo contri- urbanistica nazionale ormai non rinviabile. buire non poco a metterne in discussione la Il PRG ha rappresentato, infatti, per stessa unità territoriale. lunghi decenni lo strumento urbanistico Negli ultimi decenni – in particolare generale a disposizione dei comuni per negli anni novanta – la legislazione ita- indirizzare la crescita e l’espansione ur- liana, senza intervenire direttamente sulla bane nel territorio agricolo, conforman- legge fondamentale, ha favorito l’adozione done in maniera prescrittiva sia i diritti di piani e di programmi complessi e inte- edificatori privati – con le relative desti- grati che, pur rappresentando significative nazioni d’uso suddivise in zone omogenee novità operative recepite in diverse leggi – sia le aree a destinazione pubblica sot- regionali, hanno reso ulteriormente artico- toposte a vincoli ablativi attraverso lo stru- lata l’intera materia che ormai necessita, in mento espropriativo. tutta evidenza, di essere ricondotta ragio- Nel tempo – e sempre più vigorosa- nevolmente in un quadro ordinario, con- mente negli ultimi decenni – due fattori sentendo alle amministrazioni locali – in hanno imposto il superamento di questo particolare ai comuni – di operare in co- modello: l’integrazione economica e finan- erenza piena con il principio costituzionale ziaria tra diverse aree geografiche transna- di buon andamento dell’amministrazione. zionali e la conseguente velocità delle esi- Il Parlamento, com’è noto, ha cercato genze di trasformazione urbana e territo- nel corso delle più recenti legislature di riale, nonché il prevalere sempre più evi- affrontare il problema di un’organica ri- dente della necessità di trasformare,
Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 113 riqualificare e ristrutturare i tessuti edilizi nistiche relativamente ad aree di trasfor- esistenti anziché ampliare all’infinito i pe- mazione anche non contigue. rimetri urbani consumando ulteriore suolo. Tali strumenti operativi, ormai larga- Il modello rigidamente prescrittivo del mente e da tempo applicati in Europa e in classico PRG si è rivelato non più adatto ad diverse regioni italiane, consentono di in- affrontare e a governare tali novità, mentre tervenire più credibilmente nella riqualifi- si è imposta l’esigenza di strumenti flessi- cazione e nella ristrutturazione dei tessuti bili più adeguati a garantire una reale esistenti e degradati fino anche a rendere pianificazione del dinamismo urbano e me- finalmente possibili in forma ordinaria e tropolitano. non sporadica operazioni di sostituzione Al tempo stesso la modalità operativa edilizia e, in alternativa all’esproprio co- fondamentale prevista dal PRG dell’espro- munque sempre esercitabile, di favorire la prio per garantire le necessarie dotazioni costituzione gratuita di un demanio di aree territoriali pubbliche per le infrastrutture, pubbliche o di una riserva immobiliare per i servizi e le opere pubbliche si è rivelata i comuni e per le altre amministrazioni inefficace per le amministrazioni locali a locali, per fare politiche urbane pubbliche, causa dei costi enormi determinati da nu- realizzare servizi pubblici generali e locali, merose sentenze della giustizia amministra- infrastrutture, opere pubbliche ed edilizia tiva e della giurisprudenza italiana ed eu- residenziale pubblica e sociale. Quest’ul- ropea, che ha prodotto per l’acquisizione di timo aspetto rappresenta, infatti, una vera tali aree valori quasi di mercato, trasfor- emergenza nazionale. L’Italia è ormai, an- che a causa dei ritardi nella riforma urba- mando di fatto l’esproprio in « compraven- nistica, il Paese europeo con la percentuale dita ». più bassa di produzione di edilizia residen- Peraltro, stante il quadro normativo e ziale pubblica rispetto al totale annuo: circa giurisprudenziale attuale, mentre le aree il 2 per cento. Molto dipende dalla diffi- con destinazioni pubbliche sono soggette a coltà ormai cronica per molti comuni di una durata temporale definita di cinque reperire suoli trasformabili in modo gra- anni, le aree destinate a trasformazione tuito e senza espandere le periferie urbane edilizia privata conservano di fatto, sine al fine di abbattere i costi finali della die, il diritto edificatorio attribuito dal PRG. produzione edilizia destinata alle fasce più In questo modo si è consolidato nel tempo svantaggiate e di non creare nuovi ambiti uno squilibrio tra « città pubblica » e « città urbani isolati e distanti dai tessuti conso- privata » che rischia di produrre scompensi lidati e almeno parzialmente urbanizzati. nello sviluppo e nel governo del territorio e L’articolo 5 intende offrire alle regioni anche evidenti ingiustizie sociali. un quadro di riferimento e una copertura Il superamento del PRG, attraverso l’in- legislativa nazionale per quanto riguarda la troduzione dei tre livelli di pianificazione possibilità di regolare l’uso della perequa- illustrati all’articolo 2, consente invece di zione, della compensazione e delle incen- definire in modo flessibile e non confor- tivazioni urbanistiche in modo vantaggioso mativo gli indirizzi di pianificazione strut- per le amministrazioni pubbliche, stabi- turale del territorio affidando la fase at- lendo un criterio di comprovato vantaggio tuativa a un piano operativo con durata pubblico nell’applicazione di tali strumenti: pari al mandato del sindaco – cinque anni cessione di aree, contributi straordinari e – e attribuendo così pari durata e oppor- cessione di quote di edilizia libera residen- tunità alle destinazioni pubbliche e a quelle ziale a fini sociali. di valorizzazione privata. L’articolo 6, infine, definisce indirizzi Gli articoli 3 e 4 regolano e normano, in utili per favorire l’utilizzo della procedura forma di indirizzo e nel rispetto del prin- del concorso internazionale di architettura cipio concorrente sancito dalla Costitu- per le trasformazioni sia urbanistiche che zione, gli strumenti della perequazione, della edilizie nella convinzione che la qualità compensazione e delle incentivazioni urba- architettonica e tecnologica rappresenti un
Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 113 fattore essenziale e non eludibile per lo più rinviabile e un’esigenza prioritaria per sviluppo urbano e metropolitano e per ac- indirizzare lo sviluppo del territorio nazio- crescere la competitività internazionale dei nale e per dare alle città italiane – da territori e che contribuisca in modo deci- sempre motore della crescita civile, sociale sivo a instaurare un rapporto organico e ed economica – strumenti operativi mo- virtuoso con l’ambiente e con il paesaggio. derni in grado di garantire la conserva- Una legge leggera, snella, rispettosa del dettato costituzionale e in grado di dare zione e la valorizzazione del proprio pa- alle regioni un primo quadro di riferimento trimonio storico, archeologico e monumen- nazionale in materia di governo del terri- tale, coniugandole con una capacità di mo- torio costituisce, dunque, una necessità non dernizzazione e di sviluppo economico.
Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 113 PROPOSTA DI LEGGE __ ART. 1. (Finalità). 1. Nelle more dell’adozione di una nor- mativa quadro in materia di governo del territorio, la presente legge, nel rispetto dell’articolo 117, terzo comma, della Costi- tuzione, detta princìpi fondamentali che rivestono carattere di particolare impor- tanza e urgenza al fine di garantire l’effi- cacia delle leggi regionali in materia di governo del territorio e la piena e completa applicazione degli istituti di perequazione, di compensazione e di incentivazioni urba- nistiche. ART. 2. (Strumenti di pianificazione locale). 1. Le leggi regionali, nel disciplinare gli strumenti della pianificazione locale, co- munale o intercomunale prevedono: a) una componente strutturale rela- tiva all’intero territorio comunale o inter- comunale; b) una componente operativa relativa alle trasformazioni urbanistiche di rilievo; c) una componente regolamentare re- lativa ai sistemi insediativi esistenti, alle zone agricole e alle zone non soggette a trasformazione urbanistica. 2. Le componenti operativa e regola- mentare della pianificazione possono es- sere oggetto di uno solo o di distinti stru- menti di pianificazione. 3. Nella componente strutturale della pianificazione: a) sono recepiti i vincoli ricognitivi previsti da leggi e da piani di settore e possono essere individuati altri valori ter- ritoriali meritevoli di tutela, eventualmente proponibili agli enti competenti per il ri-
Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 113 conoscimento di ulteriori vincoli ricogni- tivi; b) sono indicate le scelte di assetto del territorio e di tutela dell’ambiente, nonché le principali trasformazioni urbanistiche e le necessarie dotazioni infrastrutturali, per- seguendo l’obiettivo del contenimento del- l’uso del suolo non urbanizzato, della ri- qualificazione del patrimonio edilizio esi- stente e del rinnovo urbano, nonché le scelte fondamentali relative al sistema in- sediativo e infrastrutture da tutelare e da valorizzare; c) sono indicati i carichi insediativi minimi e massimi da rispettare in sede di pianificazione operativa; d) sono indicate le regole generali della perequazione, della compensazione e delle incentivazioni urbanistiche di cui all’arti- colo 3 e le relative modalità di applica- zione. 4. Le previsioni e i contenuti della com- ponente strutturale della pianificazione non hanno efficacia conformativa della pro- prietà e degli altri diritti reali e fini edifi- catori e non determinano alcuna condi- zione di edificabilità anche ai fini fiscali. 5. La componente operativa della pia- nificazione, relativa alle trasformazioni ur- banistiche: a) approfondisce e sviluppa le scelte fondamentali della componente struttu- rale; b) individua, in coerenza con quanto indicato nella componente strutturale, le aree e gli interventi di trasformazione del territorio da promuovere nell’arco tempo- rale determinato dal comune che, comun- que, non deve risultare superiore a cinque anni, equivalenti al mandato istituzionale del sindaco; trascorso tale termine, qualora non sia stata stipulata almeno la conven- zione relativa all’intervento di trasforma- zione, le conformazioni edificatorie e gli eventuali vincoli ablativi perdono ogni ef- ficacia; c) individua, anche in relazione alle scelte relative alla programmazione plu-
Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 113 riennale delle opere pubbliche, gli inter- venti occorrenti al fine di promuovere le necessarie dotazioni territoriali di opere e di servizi e imposta i vincoli, anche ablativi, conseguenti a tale individuazione. 6. La componente regolamentare della pianificazione relativa ai sistemi insediativi esistenti disciplina i tessuti urbani esistenti e gli interventi, anche di completamento, in essi ammissibili, nonché le aree agricole da conservare e le altre aree considerate dalla componente strutturale non interessate da trasformazioni urbanistiche; le relative pre- visioni hanno efficacia conformativa ai fini edificatori fino a nuove diverse conforma- zioni. ART. 3. (Perequazione, compensazione e incentiva- zioni urbanistiche). 1. La perequazione urbanistica trova applicazione in sede di attuazione delle previsioni della pianificazione operativa re- lativa alle aree di trasformazione, anche non contigue, per le quali è previsto il ricorso a piani o a programmi urbanistici esecutivi al fine di garantire un’equa ripar- tizione tra tutti i proprietari interessati all’edificabilità oggetto di conformazione e dei costi e degli oneri derivanti da affron- tare per la sua utilizzazione, nonché per garantire l’effettivo e comprovato raggiun- gimento di obiettivi di interesse pubblico anche attraverso la cessione gratuita al comune di aree e di opere occorrenti per le dotazioni territoriali. 2. I proprietari delle aree di trasforma- zione sono chiamati ad associarsi, nelle forme previste dal vigente ordinamento ci- vile, per proporre ai comuni i progetti dei piani e dei programmi urbanistici esecutivi di cui al comma 1 e per dare a essi attua- zione dopo la loro approvazione. A tale fine è sufficiente l’adesione dei proprietari che rappresentano la maggioranza assoluta del valore degli immobili compresi nell’area di trasformazione calcolato in base all’impo- nibile catastale. In seguito alla presenta- zione, da parte dei proprietari, di proposte
Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 113 dei piani e dei programmi urbanistici at- tuativi e prescrittivi, il comune, assegnando un termine di sessanta giorni, invita i pro- prietari non associati a comunicare la loro adesione. In caso di infruttuoso decorso del suddetto termine il procedimento relativo al piano o al programma urbanistico è comunque attuato e dopo la sua conclu- sione, in caso di approvazione, i proprietari non associati sono invitati dal comune a dare la loro adesione entro il termine di quaranta giorni. In caso di infruttuoso de- corso anche di tale termine i proprietari associati, in seguito alla stipulazione della convenzione relativa al piano o al pro- gramma urbanistico, hanno titolo a conse- guire mediante espropriazione la proprietà degli immobili dei proprietari non aderenti al programma. 3. I comuni possono prevedere, ai fini dell’attuazione delle previsioni relative alla realizzazione di attrezzature e di servizi pubblici, il ricorso a forme di compensa- zione, quali l’attribuzione alle aree assog- gettate a vincoli ablativi di edificabilità su- scettibile di trasferimento in ambiti edifi- cabili previa cessione delle aree stesse al- l’amministrazione. Ulteriori forme di compensazione e l’attribuzione di premia- lità con il trasferimento di edificabilità pos- sono essere previste per incentivare inter- venti di riqualificazione urbana, di rinnovo urbano e di edilizia sociale, nonché per risolvere problemi derivanti da precedenti scelte di pianificazione. ART. 4. (Perequazione territoriale). 1. Nell’ambito degli strumenti di go- verno e di programmazione del territorio di competenza dei diversi enti possono es- sere previsti meccanismi di perequazione territoriale al fine di attuare interventi di interesse sovracomunale volti a conseguire il coordinato assetto dei territori, avendo cura di garantire un’equa ripartizione tra le diverse comunità interessate dei vantaggi e degli svantaggi che tali interventi com- portano. 2. Le leggi regionali disciplinano la pe- requazione territoriale garantendo, per gli
Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 113 ambiti di trasformazione individuati di ri- levanza intercomunale, la ripartizione tra i comuni interessati degli oneri e dei contri- buti dovuti e del gettito della fiscalità co- munale in misura differenziata in ragione degli impatti ambientali e delle diverse im- plicazioni per i bilanci comunali. ART. 5. (Legislazione regionale). 1. Le regioni dettano disposizioni rela- tive alla perequazione e alla compensa- zione urbanistiche nel rispetto delle dispo- sizioni della presente legge, ferma restando la possibilità di esproprio in attuazione dei vincoli ablativi confermati o istituiti dalla pianificazione. 2. Le regioni disciplinano, altresì, le forme di pubblicità alle quali sono soggetti i tra- sferimenti di previsioni edificatorie di cui alla presente legge. 3. Le leggi regionali, in applicazione del principio di cui all’articolo 42 della Costi- tuzione che attribuisce funzione sociale alla proprietà, prevedono la possibilità per i comuni di ottenere in sede di attuazione dei loro piani urbanistici, dai proprietari delle aree di trasformazione interessate da previsioni conformative a fini edificatori, contributi all’elevazione delle dotazioni di servizi pubblici maggiori di quelli ordina- riamente prescritti, contributi monetari per oneri di urbanizzazione e per realizzazione di opere pubbliche primarie e secondarie anche in misura maggiore di quanto stabi- lito dalle specifiche deliberazioni degli enti competenti, nonché contributi, anche in forma di cessione gratuita di aree o di porzioni concordate di edilizia libera rea- lizzata, alla soluzione dei problemi di edi- lizia residenziale pubblica. 4. Le leggi regionali indirizzano i co- muni facenti parte del territorio di riferi- mento affinché gli strumenti perequativi e compensativi e le altre modalità di incen- tivazione urbanistica siano esercitati garan- tendo alle amministrazioni il consegui- mento di valori immobiliari o patrimoniali in opere o in immobili commisurato e adeguato ai valori attribuiti ai proprietari
Atti Parlamentari — 10 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 113 delle aree di trasformazione interessate da previsioni conformative e attivate con stru- menti urbanistici esecutivi. A questo fine le regioni operano per dotarsi di strumenti in grado di fornire ai comuni adeguati sup- porti tecnico-estimativi per la valutazione delle operazioni immobiliari. 5. Le leggi regionali favoriscono l’aggre- gazione della piccola proprietà immobi- liare in consorzi unitari al fine di agevolare interventi di recupero urbanistico e di so- stituzione edilizia nelle aree urbane degra- date o soggette a rischio dal punto di vista della stabilità edilizia o altrimenti prive delle dotazioni minime di standard urba- nistici per il verde e per i servizi. ART. 6. (Incentivazione della qualità architettonica). 1. Al fine di garantire un elevato livello delle prestazioni architettoniche e tecnolo- giche delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie e in particolare dell’inserimento paesaggistico e ambientale degli edifici, le regioni possono prevedere incentivazioni urbanistiche, volumetriche o di superficie, in presenza di iniziative private condotte attraverso la procedura del concorso inter- nazionale di architettura, d’intesa con gli ordini professionali territorialmente com- petenti. L’entità delle incentivazioni è sta- bilita dai comuni nel rispetto della piani- ficazione urbanistica strutturale.
Stampato su carta riciclata ecologica *18PDL0002010* *18PDL0002010*
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