Consiglio Nazionale dei Geologi

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Consiglio Nazionale dei Geologi
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        25 e 26 aprile 2019
Consiglio Nazionale dei Geologi
Quotidiano   Data     25-04-2019
                                        Pagina   23
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Ordine Nazionale Geologi
Consiglio Nazionale dei Geologi
Rassegna del: 26/04/19
VENERDÌ DI REPUBBLICA     Edizione del:26/04/19
Consiglio Nazionale dei Geologi
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VENERDÌ DI REPUBBLICA     Edizione del:26/04/19
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RESTO DEL CARLINO REGGIO EMILIA     Edizione del:26/04/19
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Rassegna del: 25/04/19
SICILIA     Edizione del:25/04/19
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TIRRENO LUCCA     Edizione del:25/04/19
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LA STAMPA                                                                                                                      Dat"        26-04-2019

NOVARA-VCO                                                                                                                        Pagin"
                                                                                                                                  Foglio
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           VERBANIA

                                                                              .•
           LUCA GEMELLI

      Lago Maggiore
  dalla secca alla piena                         F
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Gazzetta del Sud
                                                                                                                                                                                  Dat"            25-04-2019
                                                                                                                                                                                  Pagin"          26
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L'evento "#pescasub.. µtnstk Jree" organinatodornenfcadi fronteal1a8oa tfobold a Ganzini

Puli1·e il n1a1·e da plastica e 1·ifiuti
Ci pensa110 i pescato1·i subacqttei
L'appassionato Pietro Lanzafa111e: ••Noi difendian10 l'an1biente»
Ellutt.tta R«Mlle

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26 Apr 2019

Il sismabonus per le grandi operazioni di
valorizzazione immobiliare si estende ad
altri 5mila Comuni
Giuseppe Latour

Il sismabonus dedicato alle grandi operazioni di valorizzazione immobiliare si estende da circa
700 ad altri 5mila Comuni, inglobando diverse città nelle quali questo tipo di interventi è molto
frequente, come Roma o Milano.
È l’effetto di una norma del decreto crescita che estende le agevolazioni per la messa in
sicurezza, dedicate ai costruttori e agli acquirenti dei loro immobili, dalle sole zone sismiche a
rischio elevato fino a quelle a rischio intermedio, in base alla classificazione di pericolo di
Palazzo Chigi.
La novità del decreto appena passato in Consiglio dei ministri interviene su un’agevolazione
varata dalla manovra correttiva del 2017, a maggio di quell’anno. Il suo obiettivo era rendere più
efficace il sismabonus nelle grandi operazioni di valorizzazione immobiliare. In base a quella
norma, nelle zone ad elevato rischio sismico (zone 1) le imprese possono effettuare la messa in
sicurezza degli edifici mediante demolizione e ricostruzione, «allo scopo di ridurne il rischio
sismico», anche con variazioni volumetriche. Questi investimenti possono, poi, essere
impacchettati e rivenduti, con uno sconto fiscale incorporato.
Entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, infatti, i costruttori possono vendere gli
immobili e cedere le relative detrazioni di imposta agli acquirenti. Gli sconti sono molto
rilevanti: in caso di salto di una classe di rischio (misurata in base alle linee guida del Mit) lo
sconto è del 75%, mentre per il doppio salto si arriva all’85% «del prezzo della singola unità
immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita».
Quindi, seguendo uno schema particolare, l’agevolazione non è agganciata all’importo degli
interventi effettuati ma al prezzo di vendita.
L’importo massimo della spesa è pari a 96mila euro per unità immobiliare. In caso di sconto
massimo per il doppio salto di classe (85%), calcoli alla mano, si potranno incassare oltre 81mila
euro per appartamento.
Questa agevolazione, però, nella sua versione originaria aveva un difetto di fondo: era limitata
alle sole zone 1, quelle a rischio sismico più elevato. Si tratta di circa 700 Comuni in tutto il
paese, spesso concentrati in aree nelle quali questo tipo di valorizzazioni sono meno frequenti.
Ora il Governo fa un passo in avanti e allarga il perimetro della misura anche alle zone 2 e 3,
quelle nei quali i terremoti sono meno probabili, ma comunque possibili.
Nella sostanza, vuol dire che ai 700 Comuni già coperti da questa versione del sismabonus se ne
aggiungono circa 5mila. Al di là dei numeri, però, pesa un dato: in questo pacchetto ci sono aree
nelle quali lo strumento delle grandi valorizzazioni immobiliari oggi viene usato con più
frequenza. È il caso di Roma o di Milano.

                   P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved
26 Apr 2019

Speciale Sblocca-cantieri, dall'esercizio
provvisorio ai concordati: tutte le novità
sulle crisi d'impresa
Luca Leone e Paola Conio

Le disposizioni anticipatorie del nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza
Nel decreto "Sblocca cantieri" vengono anticipate alcune norme della riforma organica delle
procedure di gestione delle situazioni di crisi e d'insolvenza, adottata con D.Lgs. 14/2019 del 14
febbraio 2019.
Le modifiche apportate da quest'ultimo provvedimento al Codice dei Contratti pubblici,
necessarie per chiarire le disposizioni dello stesso e coordinarle con la nuova Legge sulla crisi di
impresa, sarebbero difatti entrate in vigore soltanto 18 mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, quindi il 15 agosto 2020.
Lo sblocca cantieri, quindi, intervenendo sull'art. 110 del Codice contratti e sull'art. 104 e 186-bis
della Legge Fallimentare consente di applicare anticipatamente le disposizioni correttive. Le
nuove norme introdotte dal decreto pubblicato il 19 aprile in Gazzetta ufficiale verranno, poi,
automaticamente sostituite da quelle del Codice della crisi di impresa e d'insolvenza al
momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo provvedimento.

Le imprese fallite in regime di esercizio provvisorio
Con l'anticipazione delle disposizioni del D.Lgs 14/2019 viene fortemente ridimensionata la
possibilità delle imprese in stato di fallimento, il cui curatore sia stato autorizzato all'esercizio
provvisorio, di continuare ad operare nel settore dei contratti pubblici.
Difatti, se da un lato viene confermata la possibilità – ove evidentemente la stessa risulti
funzionale a garantire gli obiettivi della procedura liquidatoria – che il curatore autorizzato
all'esercizio provvisorio continui, con l'autorizzazione del giudice delegato, ad eseguire i
contratti pubblici che l'impresa fallita aveva già stipulato prima del fallimento, viene cancellata
la possibilità, fortemente criticata, di consentire al curatore anche la partecipazione a nuove
procedure di gara.

Le imprese che hanno presentato domanda di concordato "in bianco"
L'attuale formulazione dell'art. 110 del Codice Contratti prevede che l'impresa che ha presentato
domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, ovvero il c.d. concordato prenotativo, con riserva o "in bianco", possa eseguire i contratti
già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato.
Per quanto, invece, concerne l'ipotesi di partecipazione alla gara, in assenza di disposizioni
coordinate, chiare e puntuali, gli orientamenti giurisprudenziali avevano fatto registrare
posizioni non univoche.

Ad esempio, il Tribunale di Roma (Decr., 20/10/2017) aveva ritenuto che l'autorizzazione a
partecipare a procedure di affidamento di appalti pubblici, ai sensi dell'art. 186 bis, comma 4, l.
fall., non potesse essere concessa all'impresa che abbia proposto la sola domanda di concordato
preventivo con ricorso cd. in bianco, trovando applicazione, l'anzidetta disposizione, nel caso di
deposito di domanda di concordato corredata da proposta, piano e documentazione di rito e nel
periodo intercorrente tra il deposito medesimo e la ammissione alla procedura della
proponente. Di contro, il Tribunale di Bolzano (09/01/2018), aveva affermato che qualora il
ricorso in bianco fosse accompagnato da un'adeguata disclosure sulle linee guida del piano
sarebbe stata possibile la partecipazione a nuove procedure di affidamento, previa
autorizzazione del Tribunale, acquisito il parere favorevole del Commissario giudiziale se
nominato sulla convenienza per il ceto creditorio della partecipazione alla procedura pubblica. Il
TAR Piemonte (sent. n. 260/2019 DEL 7/3/2019) aveva affermato che le ragioni del soggetto che
ha solo formulato istanza di concordato in bianco vengono prese in considerazione dalla sola
legge fallimentare nella unilaterale prospettiva della procedura concordataria, alle cui esigenze
non deve necessariamente piegarsi la procedura di evidenza pubblica per l'affidamento dei
contratti.

Il Consiglio di Stato, dal canto suo, per ben due volte ha rimesso alla Corte di Giustizia Europea
la questione della compatibilità con il diritto eurounitario dell'esclusione dalla procedura di gara
pubblica dell'impresa che abbia presentato domanda di concordato in bianco considerando
come "procedimento in corso" la mera istanza e quale causa di esclusione dalla procedura
d'appalto pubblico la confessione del debitore di trovarsi in stato di insolvenza insita nella
presentazione dell'istanza di concordato preventivo "in bianco" (CDS Ordinanza n. 686/2018 e
2737/2015).

Il comma 4 dell'art. 110, così come riformulato dallo "sbocca cantieri" prevede che l'art. 186-bis,
ovvero la disposizione della L. Fall. sul concordato con continuità aziendale che disciplina la
possibilità di partecipazione alle gare successivamente al deposito del ricorso da parte
dell'impresa, si applichi anche all'ipotesi di domanda di concordato "in bianco".
Quindi è espressamente chiarito dalla norma che l'operatore economico che abbia presentato
domanda di concordato in bianco o con riserva possa partecipare alle gare per l'affidamento dei
contratti pubblici purché autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario
giudiziale, se nominato, o in alternativa dal tribunale. In questo caso, tuttavia, sarà sempre
necessario avvalersi dei requisiti di un altro soggetto, Anche se la disposizione su questo
specifico punto non è esplicita, il riferimento dovrebbe essere all'ipotesi dell'avvalimento c.d.
"rinforzato" ai sensi del successivo comma 6 del medesimo art. 110, di cui si dirà in appresso.

Il concordato preventivo c.d. "liquidatorio"
Con l'anticipazione delle norme del D.Lgs. 14/2019 sembrerebbe assistersi allo scolorimento
della differenza tra concordato liquidatorio e concordato con continuità aziendale ai fini delle
procedure di evidenza pubblica per l'affidamento di contratti.
Prima dello sblocca cantieri, ai sensi del combinato disposto della legge fallimentare (in
particolare l'art. 186-bis) e del Codice Contratti, le disposizioni che consentivano la
partecipazione alle gare di appalto in deroga alle previsioni dell'art. 80 comma 5 del D.Lgs.
50/2016 erano sempre specificamente riferite all'ipotesi del concordato con continuità
aziendale, mentre in relazione al concordato con cessione dei beni o c.d. liquidatorio era
contemplata unicamente la possibilità delle imprese che vi erano state ammesse di proseguire
nell'esecuzione dei contratti già stipulati, previa autorizzazione del giudice delegato.

Con le modifiche dello sblocca cantieri, invece, non sembrerebbe più sussistere alcuna
differenza tra le due tipologie di concordato in relazione alle procedure di gara pubblica.
Difatti, da un lato, con la modifica al comma 4 dell'art. 186-bis, viene previsto che la
partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici da parte di imprese che hanno
depositato "la domanda di cui all'art. 161 L.F." ovvero la domanda di ammissione al concordato
preventivo non necessariamente con continuità aziendale, deve essere autorizzata dal tribunale,
e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale
ove già nominato; dall'altro, il comma 5 dell'art. 110 del codice contratti viene modificato
prevedendo che "l'impresa ammessa al concordato preventivo" tout-court (anziché "l'impresa
ammessa al concordato con continuità aziendale") non necessita dell'avvalimento di requisiti di
altro soggetto. Infine, anche all'art. 80 comma 5 lett. b) scompare il riferimento alla continuità
aziendale e resta solo quello al concordato preventivo in generale.

In effetti, anche dalla riforma della materia fallimentare non viene più esclusa l'ipotesi di
partecipazione a nuove gare delle imprese in concordato liquidatorio, atteso che le disposizioni
riformate fanno riferimento all'impresa al "concordato" e non più alla finalità della continuità
aziendale, benché quest'ultima costituisca l'ipotesi che il legislatore della riforma vorrebbe
divenisse prevalente , rispetto a quella meramente liquidatoria, possibile con il nuovo D.Lgs.
14/2019 solo nel caso si garantisca l'apporto di nuova finanza.

L'avvalimento "rinforzato"
L'avvalimento rinforzato si differenzia dall'istituto di derivazione comunitaria normato dall'art.
89 del Codice Contratti in quanto l'ausiliario deve in questo caso essere dotato di tutti i requisiti
richiesti per la partecipazione alla procedura e deve obbligarsi a subentrare all'impresa ausiliata
in caso di default di quest'ultima dopo la stipulazione del contratto o in corso di esecuzione delle
prestazioni.
La disposizione del sesto comma dell'art. 110 del Codice (già comma 5), dedicata al c.d.
"avvalimento rinforzato", viene modificata nel tentativo di superare le molte perplessità che
erano state sollevate con riferimento al vecchio testo.
Al di fuori dei casi di avvalimento rinforzato "obbligatorio" (partecipazione alla gara di impresa
che ha presentato domanda di concordato in bianco nel periodo antecedente il deposito del
decreto di ammissione, come previsto ai sensi del comma 4 del nuovo art. 110), continua ad
essere demandata ad ANAC dal nuovo comma sesto dell'art. 110 la scelta di subordinare
all'individuazione dell'ausiliario la possibilità di partecipazione alle gare per le imprese che già si
trovino in regime di concordato e che, dunque, secondo la previsione del precedente comma 5
non necessiterebbero di norma dell'avvalimento. Tale necessità sarà, difatti, legata alla
mancanza di requisiti aggiuntivi che l'ANAC stessa dovrà individuare con proprie linee guida.

Scompaiono, dunque, i riferimenti alla consultazione, da parte dell'ANAC, del giudice delegato e
al caso dell'impresa non più in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei
versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, certamente sganciando la valutazione
dell'ANAC dai casi concreti e collegandola a fattispecie astratte.
L'avvalimento rinforzato continua ad essere, altresì, previsto dal comma 5 dell'art. 186-bis il
quale statuisce che l'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a
procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:
a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma,
lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del
contratto;
b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità
finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto,
il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a
disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a
subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la
stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare
esecuzione all'appalto.

Tale previsione – mantenuta inalterata - deve, a questo punto, essere coordinata, da un lato, con
la previsione del nuovo comma 5 dell'art. 110 del Codice che stabilisce che l'impresa ammessa al
concordato preventivo non necessita dei requisiti di altro soggetto e, dall'altro, con la
disposizione del riformulato comma 4 dell'art. 186-bis, che lo sblocca cantieri ha modificato
prevedendo che successivamente al deposito della domanda di ammissione al concordato, la
partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal
tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario
giudiziale ove gia' nominato.
Sembrerebbe dunque che l'ammissione alle procedure di gara dell'impresa già in concordato
possa, invece, avvenire a prescindere dall'autorizzazione ove venga presentata la
documentazione prevista dal sopra citato comma 5 dell'art. 186-bis e fornito l'avvalimento
rinforzato. Tale interpretazione è, peraltro, quella prospettata dall'AIR della proposta di Linee
guida ANAC (non approvata) ai sensi del vecchio art. 110.

Posizione dell'impresa in concordato all'interno del raggruppamento
Come noto, un tema particolarmente dibattuto è stato finora quello della possibilità per
l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale di rivestire o meno all'interno del
raggruppamento il ruolo di mandataria.
Il comma 6 dell'art. 186-bis L.F. lo esclude espressamente stabilendo che l'impresa in concordato
possa concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta
la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano
assoggettate ad una procedura concorsuale.
Tuttavia, essendo la previsione ora citata antecedente all'approvazione del Codice contratti e del
relativo correttivo, i quali non solo non facevano minimamente riferimento alla posizione che
tali imprese avrebbero potuto rivestire nei raggruppamenti ma, addirittura consentivano
all'impresa fallita assoggettata al regime di esercizio provvisorio di partecipare alle gare senza
limitazione alcuna e, quindi, anche come mandataria, taluni commentatori avevano ritenuto che
la citata disposizione della legge fallimentare fosse stata implicitamente abrogata dalla norma
speciale per le procedure di gara pubblica costituita appunto dall'art. 110 del codice.

Tale orientamento era sposato anche dall'ANAC nella citata proposta di Linee guida,
argomentando nell'AIR che, da un lato, una diversa interpretazione avrebbe determinato una
ingiustificabile ed illogica disparità di trattamento tra l'impresa fallita in regime di esercizio
provvisorio e l'impresa ammessa al concordato e, dall'altro, che il silenzio del legislatore del
codice contratti avrebbe dovuto essere interpretato alla stregua del criterio "ubi lex voluit dixit,
ubi nolit tacuit" ovvero, se la norma non ha detto nulla a riguardo vuol dire che non intendeva
precludere l'assunzione di tale ruolo. L'orientamento era anche seguito da parte della
giurisprudenza (es. TAR Toscana Firenze, sent. n. 491/2019 del 3 aprile 2019)

Altri giudici, tuttavia, non avevamo mostrato di condividere tale impostazione e avevano invece
ribadito che l'assunzione del ruolo di mandataria del raggruppamento – anche ove vi fosse stata
l'autorizzazione del giudice – era preclusa dalla normativa vigente (e segnatamente da non
abrogato comma 6 dell'art. 186-bis L.F.) e pertanto il raggruppamento che concorresse con
un'impresa in concordato in posizione di mandataria andava comunque escluso (cfr. ad es. TAR
Piemonte sent. n. 260/2019 del 7 marzo 2019).
Con lo sblocca cantieri vengono fugati i dubbi, sia perché è stata eliminata la possibilità per il
curatore dell'impresa fallita in esercizio provvisorio di partecipare in qualsiasi forma alle gare,
sia perché il comma 6 dell'art. 186-bis non è stato abrogato, come sarebbe stato logico attendersi
se il legislatore rendere palese la teorizzata abrogazione implicita, sia perché l'art. 80 comma 5
lett. b) è stato modificato facendo salvo non solo quanto previsto dall'art. 110 del codice ma
anche dall'art. 186-bis.
Quindi, la partecipazione dell'impresa in concordato in posizione di mandataria è esclusa.
Peraltro anche l'art. 95 del D.Lgs. 14/2019 in materia di crisi di impresa conferma l'impossibilità
di assumere tale posizione.

Entrata in vigore
Trattandosi di un decreto-legge, le disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione. Tuttavia occorrerà attendere la legge di conversione – da adottarsi entro il
termine perentorio di 60 gg. – per verificare se le disposizioni ora commentate resteranno
stabili. Considerato, tuttavia, che le stesse in sostanza anticipano quanto sarà previsto a partire
dall'entrata in vigore della già approvata riforma della crisi di impresa e dell'insolvenza sarebbe
lecito attendersi che le norme in questione siano confermate dalla legge di conversione. Le
stesse sono poi destinate all'automatica sostituzione con quelle del nuovo codice della crisi di
impresa a partire dalla data di entrata in vigore di queste ultime.

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26 Apr 2019

Speciale Sblocca-cantieri/2. Intervento:
«Grande risultato l'addio al massimo ribasso
puro»
Edoardo Bianchi *

Nel Dl Sblocca cantieri recentemente approvato vi è un provvedimento contenuto negli articoli
36 e 97 che di fatto manda in pensione il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso "puro"
(inteso, cioè, come criterio affidamento al ribasso più elevato in assenza di meccanismi
automatici di esclusione delle offerte anomale).
Ecco alcune considerazioni non in termini di diritto formale quanto in termini di diritto
sostanziale esaminando brevemente cosa avverrà in concreto per i bandi di gara interessati
dallo sblocca cantieri per il tema specifico.

Di fatto per la gare di appalto fino alla soglia comunitaria (circa 5,5 milioni euro) le stazioni
appaltanti, verificata l'assenza del cosiddetto interesse transfrontaliero, debbono utilizzare un
criterio automatico di aggiudicazione che non si presti a manipolazioni e che consenta una
rapida individuazione della impresa aggiudicataria.
Permane poi, comunque, per le stazioni appaltanti la possibilità di utilizzare il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa (Oepv) ricorrendo a idonea motivazione.

Nel precedente Codice 50 per le gare sotto soglia comunitaria la stazione appaltante poteva
optare tra tre diversi sistemi di aggiudicazione: massimo ribasso, Oepv, massimo ribasso con
esclusione automatica delle offerte anomale.
Dopo tanti anni, per la prima volta, si è avuto il coraggio di espungere dai sacri testi che
regolano il mercato delle opere pubbliche l'iniquo sistema del massimo ribasso "puro".

Certo, a giudizio di Ance si poteva fare meglio e di più in sede di riscrittura dell'articolo 97 che,
oggi, non garantisce in maniera assoluta un effettivo contenimento dei ribassi e la piena
imprevedibilità degli stessi.
Rimane, però, che il criterio del massimo ribasso sparisce e questo è un grande risultato.
È indubbio, peraltro, che permangano elementi di forte criticità.
Assolutamente non condivisibile è la previsione che innalza dal 30% al 50% l'incidenza
dell'elemento prezzo nella Oepv.
Questo favorisce logiche da massimo ribasso in un contesto di gara dove la miglioria progettuale
dovrebbe farla da regina.

In un contesto generale in cui l'operare della pubblica amministrazione, per varie ragioni, è nei
fatti ispirato alla logica del blocco della firma tornerà a farla da padrone, nel caso di utilizzo del
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'elemento prezzo che determinerà
effettivamente chi sarà l'aggiudicatario del singolo appalto.
Ance ha sempre creduto che un sano confronto concorrenziale, in presenza di lavori che
presentino situazioni di complessità tecnologica, possa avvenire attraverso l'utilizzo della oepv
che meglio garantisce e premia la professionalità ed il know how della impresa.
Proprio per questo registriamo con preoccupazione non solo la lentezza con cui il Bim sta
affermandosi nelle procedure di gara ma anche lo stallo con cui la razionalizzazione ed
accorpamento delle stazioni appaltanti procede a cui deve aggiungersi l'ulteriore slittamento
della operatività dell'albo dei commissari gara istituito presso l'Anac.

Gli aspetti sopra ricordati costituiscono tre pilastri essenziali ed irrinunciabili su cui deve
fondare, a giudizio di Ance, una procedura di gara che possa effettivamente premiare l'offerta
migliore e più idonea ad eseguire i lavori oggetto di appalto.
In sede di conversione dello sblocca cantieri auspichiamo possano registrarsi dei miglioramenti
su questo tema, come su altri, al fine di consentire un effettivo utilizzo delle risorse disponibili
nel rispetto dei principi di economicità e trasparenza al fine di ridurre e rendere certi i tempi di
aggiudicazione e realizzazione delle opere pubbliche.

* Vicepresidente Ance

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25 Apr 2019

Sblocca cantieri, irregolarità fiscali non
definitive: per l'Ance effetto devastante sulle
imprese
Giuseppe Latour

Un intervento «paradossale», che rischia di avere un «effetto devastante» su imprese già
stremate. Un «accanimento» da denunciare con forza, per chiedere che la norma venga
stralciata, in fase di conversione del decreto sblocca cantieri (Dl 32/2019). Non conta che la
richiesta di inserirla nel Codice appalti sia arrivata da Bruxelles: in questo caso bisogna «fare
muro», a tutela degli appalti pubblici in Italia.
La durezza delle parole utilizzate dal presidente dell’Ance (l’associazione dei costruttori italiani),
Gabriele Buia, restituisce in modo efficace il grado di preoccupazione che in questi giorni sta
scuotendo le nostre imprese. Sotto esame c’è la norma che il decreto sblocca cantieri ha inserito,
a partire dal 19 aprile scorso, nel nostro sistema di contratti pubblici: le amministrazioni
potranno escludere dalle gare quelle imprese alle quali siano state contestate violazioni
tributarie e contributive anche non definitivamente accertate.
Le vecchie regole
Finora, in base alle indicazioni del Codice appalti, ci si limitava a una definizione più restrittiva.
Le irregolarità fiscali dovevano essere «gravi e definitivamente accertate»: quindi, oggetto di
accertamenti non più impugnabili o di sentenze di condanna passate in giudicato. Nel caso in
cui - spiega l’Ance in una nota - «l’operatore avesse impugnato l’atto d’accertamento e la
questione fosse ancora pendente dinnanzi al giudice tributario, non poteva operare alcuna
causa di esclusione legata ad eventuali irregolarità fiscali».
Cosa cambia
Ora si cambia. Il decreto sblocca cantieri, infatti, aggiunge qualche riga all’articolo 80,
integrando le vecchie regole. E prevedendo la possibilità (non l’obbligo) per la stazione
appaltante di escludere un concorrente, qualora sia in grado di dimostrare adeguatamente
l’esistenza di violazioni tributarie e contributive, anche se non definitivamente accertate, sopra
la soglia di rilevanza di 5mila euro. La novità, che - va detto - per come è scritta si presta a
interpretazioni, comporta un effetto tremendo: in caso di accertamento, l’unica possibilità per
l’operatore di non essere escluso dalla procedura di gara «sarà - dicono ancora dall’Ance - il
pagamento integrale (o della prima rata, in caso di rateizzazione) della cartella di pagamento,
prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione».
Norma paradossale
Un terremoto, nato dalla richiesta della Commissione europea di adeguarci alle direttive
comunitarie in materia di appalti, che Gabriele Buia commenta così: «Un intervento di questo
tipo è paradossale, tenuto conto che le nostre amministrazioni sono le prime a non rispettare le
norme comunitarie in materia di tempi di pagamento».
Con l’applicazione pratica di queste regole, il rischio per il presidente Ance è «di avere un effetto
devastante». Perché «molto spesso si fanno accertamenti nei confronti delle imprese che poi si
rivelano infondati».
In questo modo, quindi, saranno esclusi molti operatori economici di fatto fiscalmente regolari,
esponendoli a una penalizzazione eccessiva e del tutto sproporzionata rispetto ad una
violazione che, spesso, viene poi riconosciuta come inesistente. Sanzionare queste situazioni
con l’esclusione dalle gare è sproporzionato.
Rischio incostituzionalità
Tanto che ieri l’Associazione italiana dottori commercialisti (Aidc) è intervenuta sul tema e ha
parlato di «palese incostituzionalità della norma per lesione del diritto alla difesa». Spiegando:
«È del tutto evidente che non può essere considerato debitore un soggetto per il quale una data
pretesa impositiva non sia stata ancora definitivamente accertata».
Anche per l’Ance la normativa comunitaria deve essere «coordinata ed inserita» nel contesto
dell’ordinamento tributario italiano che, in linea generale, «dà rilevanza all’atto accertativo,
quale mezzo di prova certo dell’illecito tributario, solo quando lo stesso assume carattere
definitivo». Prima di questo momento, l’accertamento è considerato comunque un atto
provvisorio e sanabile.
Le soluzioni
Il rimedio, secondo Buia, a questo punto è una drastica inversione di marcia, in sede di
conversione del provvedimento: «Denunceremo con forza al legislatore questa situazione di
accanimento. Per noi è necessario lo stralcio della norma». Poco conta che la richiesta arrivi da
Bruxelles: «Il Governo dovrebbe fare muro, a tutela delle imprese». L’alternativa, molto meno
allettante, è una revisione radicale della formulazione attuale. Che passi, ad esempio,
dall’aumento del tetto al di sopra del quale far scattare l’esclusione dalle gare: «Da 5mila si
dovrebbe passare ad almeno 50mila euro», conclude il presidente Ance.

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25 Apr 2019

Prevenzione incendi, in Gazzetta il decreto
che rende obbligatorio il ricorso alle norme
prestazionali del 2015
Mariagrazia Barletta

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del ministero dell'Interno (Dm 12 aprile) che va
a modificare il campo di applicazione del cosiddetto Codice di prevenzione incendi (Dm 3 agosto
2015), rendendo le norme prestazionali, in esso contenute, cogenti per 42 delle 80 attività
soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi.
Significa che dal 4 ottobre 2019 (il Dm 12 aprile entra in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione
in Gazzetta) la normativa prestazionale, che ha fatto ingresso per la prima volta nel campo della
prevenzione incendi nel 2015, da facoltativa diventa obbligatoria per gran parte delle cosiddette
attività «soggette e non normate», ossia inserite nell'elenco delle attività soggette a controllo da
parte dei Vigili del Fuoco (l'elenco è allegato al Dpr 151 del 2011) e prive di regola tecnica
verticale.

Più nel dettaglio, si tratta prevalentemente di fabbriche, officine, depositi, impianti di diverso
tipo per i quali attualmente valgono soprattutto i cosiddetti «criteri tecnici di prevenzione
incendi».Come anticipato in un articolo del 22 febbraio scorso, il decreto ha preso forma
velocemente con la nuova direzione del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, affidata dal primo
dicembre 2018 a Fabio Dattilo.

Nonostante dal 4 ottobre la normativa del Codice costituirà, in molti casi, l'unica via percorribile
per costruire una strategia antincendio, per alcune attività comprese nel campo di applicazione
del Dm 3 agosto 2015 resterà comunque la possibilità di scegliere se applicare le norme
prestazionali o le tradizionali regole tecniche prescrittive. Questo doppio binario resterà in piedi
ancora per gli alberghi con più di 25 posti letto, per le scuole con oltre 100 persone presenti
(fanno eccezione gli asili nido per i quali il Codice non si applica), per le aziende e gli uffici con
oltre 300 persone presenti e per le autorimesse con superficie coperta superiore a 300 mq. Per
l'attività numero 69 del Dpr 151 del 2011 c'è da fare una distinzione: le norme del Codice restano
facoltative per gli esercizi commerciali dove sia prevista la vendita e l'esposizione di beni (con
superficie superiore a 400 mq), ma diventano obbligatorie per le fiere e i quartieri fieristici
(finora esclusi dal Codice).

Oltre alle esposizioni fieristiche, per effetto del nuovo decreto il campo di applicazione del Dm 3
agosto 2015 viene allargato ad altre nove attività, si tratta di: edifici e complessi edilizi a uso
terziario o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale o impiantistica (attività numero
73); stabilimenti dove si impiegano sostanze instabili; industrie e impianti dove si utilizzano
nitrati di ammonio, di metalli alcalini, nitrato di piombo e perossidi inorganici; stabilimenti che
utilizzano sostanze soggette all'accensione spontanea, industrie che producono acqua
ossigenata; stabilimenti che detengono o impiegano fosforo; impianti per la macinazione e la
raffinazione dello zolfo; fabbriche di fiammiferi e stabilimenti e impianti che detengono
magnesio o leghe ad alto tenore di magnesio (attività dalla numero 19 alla 26).

Ben presto entreranno nella sfera d'azione del Codice anche gli edifici sottoposti a tutela ai sensi
del Codice dei beni cultuali e del paesaggio, che ospitano al loro interno gallerie, musei, archivi e
biblioteche. La relativa regola tecnica verticale ha ormai preso forma, si attendono l'approdo a
Bruxelles per le verifiche di rito e poi la pubblicazione in «Gazzetta ufficiale» (si veda l'articolo
pubblicato su Edilizia e Territorio lo scorso 2 aprile).

Con il Dm 12 aprile 2019 viene stabilito che le norme del Codice si applicano alle attività di nuova
realizzazione. Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attività che risulteranno
esistenti al 4 ottobre, le norme del Codice si applicheranno a condizione che le misure
antincendio riguardanti la parte di attività non interessata dall'intervento siano compatibili con i
cambiamenti da realizzare. In caso contrario, l'intervento di modifica o di ampliamento dovrà
seguire le norme prescrittive e i «criteri tecnici di prevenzione incendi» oppure si potrà fare
affidamento sulle norme prestazionali del Codice purché, però, queste siano estese all'intera
attività e non solo alla parte oggetto di modifica o di ampliamento. Per quelle attività che al 4
ottobre risulteranno in regola con gli adempimenti previsti dal Dpr 151 del 2011 (verifica dei
progetti se richiesta, Scia antincendio e controlli di prevenzione incendi) non sussiste l'obbligo
di adeguarsi alle novità introdotte dal Dm 12 aprile 2019.

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25 Apr 2019

Danni da maltempo, in Sardegna e Sicilia
due bandi delle Regioni per 25,5 milioni
Alessandro Lerbini

Sicilia e Sardegna mandano in gara due opere per il ripristino di infrastrutture danneggiate dal
maltempo. Al via due bandi per un importo complessivo di 25,5 milioni.
A Capoterra, l'amministrazione regionale sarda appalta la sistemazione idraulica del Rio San
Girolamo - Masone Ollastu e gli interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate
nelle località Poggio dei Pini ed altre frazioni (dagli attraversamenti della Ss 195 verso monte -
lotto San Gerolamo). L'importo dell'appalto è pari a 7.671.232 euro, di cui a base d'asta 7.476.345
euro (7.324.054 euro per lavori e 152.290 euro per i servizi di bonifica da ordigni bellici) e
194.886 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario, nel triennio successivo
alla stipulazione del contratto iniziale, il lotto Masone Ollastu dal valore di 2.824.050 euro, di cui
88.281 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, in considerazione del carattere
analogo dei lavori.
Il cantiere avrà una durata di 540 giorni. Le offerte dovranno pervenire entro l'11 giugno.

Vai ai bandi della piattaforma Sardegnacat
La Regione Siciliana appalta i lavori e le opere necessarie per la messa in sicurezza di un tratto
dell'autostrada A18 Messina-Catania che, in corrispondenza del chilometro 32+700, a seguito
degli eventi meteorologici di notevole portata e prolungati nel tempo verificatisi nell'ottobre
2015, è stato interessato da un grave dissesto geomorfologico.
Il bando ha un valore di 14.947.250 euro.
Il progetto esecutivo prevede, tra l'altro, la realizzazione di una doppia galleria su entrambi le
careggiate dell'autostrada e la costruzione al di sopra delle gallerie di un rilevato del tipo «terre
armate» con funzione di piede stabilizzante del versante dissestato. Le opere avranno una
durata di 825 giorni. Le offerte dovranno pervenire entro il 14 giugno.

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Codice di prevenzione incendi: Modificato da un
nuovo decreto del Ministero dell’Interno
26/04/2019

Sulla Gazzetta ufficiale n. 95 del 23 aprile 2019 è stato pubblicato il Decreto del
Ministero dell’Interno 12 aprile 2019 recante “Modifiche al decreto 3 agosto
2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi
dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.
Con il decreto in argomento vengono introdotte con decorrenza 21 ottobre
2019 (centoottanta giorni dalla pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta
ufficiale) importanti modifiche al Decreto del Ministero dell’Interno 3 agosto
2015.

Sull’argomento è già intervenuto il CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) con
la circolare n. 361 del 13 marzo 2019 avente ad oggetto “Attività del CCTS:
approvazione modifiche al D.M. 03.08.2015 con eliminazione del doppio binario
per le ex attività non normate”.
Le modifiche introdotte dal DM 12/04/2019 al DM 03/08/2015 (Codice di
prevenzione incendi) prevedono l'eliminazione del cosiddetto “doppio binario”
per la progettazione antincendio delle attività soggette al controllo da parte dei
Vigili del Fuoco”. Con il nuovo decreto vengono, poi, introdotti due elementi:

   1. l'ampliamento del campo di applicazione (vengono inserite alcune
      nuove attività dell'allegato I al DPR 151/2011);
   2. l'obbligatorietà dell'utilizzo del Codice per la progettazione delle attività
      tradizionalmente "non normate'', in sostituzione dei "criteri tecnici di
      prevenzione incendi".

1. L'ampliamento del campo di applicazione

Il campo dì applicazione del DM 3/8/2015 e s.m.i. viene ampliato con
l'introduzione dì alcune attività (da 19 a 26, 69, 72 e 73 dell'allegato I al DPR
151/2011. Si sottolineano in particolare:

      l'introduzione dell'attività 69: l'emanazione della RTV8 ha fornito le
       disposizioni per i locali adibiti ad esposizione e vendita, limitando a questi
       l'applicazione del Codice. L'introduzione dell'attività 69 nel campo dì
       applicazione indica l'applicabilità del Codice (RTO) alle esposizioni
       fieristiche, prima escluse;
      l'introduzione dell'attività 72, legata all'emananda RTV edifici destinati a
       musei, gallerie, biblioteche ecc.;
      l'introduzione dell'attività 73.

2. L' obbligatorietà dell'utilizzo del Codice per la progettazione delle attività
tradizionalmente "non normate'', in sostituzione dci "criteri tecnici di
prevenzione incendi".

Il decreto di modifica interviene sulla modalità dì applicazione del codice,
prima facoltativa, rendendolo cogente in alcune situazioni:

      il Codice si applica obbligatoriam ente a tutte le attività incluse nel campo
       di applicazione e non dotate dì RTV "di nuova realizzazione";
      il Codice si applica agli interventi dì modifica di attività esistenti, a
       condizione che le misure dì sicurezza antincendio esistenti nella parte di
       attività non interessata dall'intervento siano compatibili con gli interventi
       da realizzare;
   per gli interventi di modifica non rientranti nel caso b), rimane la
       possibilità dì continuare ad applicare i criteri generali dì prevenzione
       incendi, fatta salva la possibilità di applicare il codice all'intera attività;
      il Codice può essere dì riferimento per le attività non soggette (sia per
       quelle al di sotto delle soglie dell'allegato I, sia per quelle non ricadenti
       nell'allegato I);
      per le attività dotate dì RTV rimane la possibilità di scegliere tra la regola
       tecnica tradizionale e il Codice.

Le modalità di applicazione indicate vengono sintetizzate nella tabella
seguente.

Saranno ben 42 le attività soggette, comprese nell'Allegato 1 del DPR 151/2011 ,
per le quali la Regola Tecnica Orizzontale (RTO) del Codice diventerà l'unico
riferimento progettuale; saranno per ora escluse da tale obbligo le RTV attuali
(uffici, autorimesse, scuole, alberghi, attività commerciali) e future per le quali
l'uso del Codice resterà un'opzione volontaria, in alternativa alle vecchie regole
tecniche prescrittive.

In allegato il Decreto del Ministero dell’Interno 12 aprile 2019 unitamente
al Decreto del Ministero dell’Interno 4 agosto 2015 coordinato sino al DM
12/4/2019.

                                               A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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Documenti Allegati
Decreto 12 aprile 2019
Decreto 3 agosto 2019 coordinato
Codice dei contratti e Sblocca Cantieri: buon
lavoro Presidente Cantone!
26/04/2019

Basta leggere attentamente il testo del Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n.
50/2016 coordinato con tutti i provvedimenenti successivi e, quindi, anche con
il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 per capire che per l’ANAC si prospetta
tanto lavoro a cui l’alacre e puntuale Presidente Cantone, siamo certi, non vorrà
sottrarsi.

Certo a caldo le Sue dichiarazioni lasciavano intendere che con l’entrata in
vigore del decreto legge l’ANAC si sarebbe fermata anche con l’aggiornamento
delle linee guida in corso ma siamo certi che si tratta soltanto di un’intenzione
che non è supportata né dalla norma né, tantomeno, dalla sensibilità e
puntualità che gli riconosciamo. Spieghiamo, qui di seguito, le ragioni che, a
nostro avviso, ci spingono a credere che il lavoro del Presidente Cantone e
dell’ANAC continuerà ancora per lo meno sino a quando il Governo non
cambierà, se mai lo cambierà, un decreto-legge che crediamo faccia acqua da
più parti.
Il testo del comma 2 dell’articolo 213 del Codice dei contratti non è stato
sottoposto ad alcuna modifica, integrazione o abrogazione e, quindi, è, a
tutt’oggi in vigore; ciò val quanto dire non soltanto che l’ANAC potrà
predisporre linee guida , bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri
strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati ma, anche, che
è legittimata e, forse, anche, obbligata ad aggiornare tutti quei provvedimenti
che sono stati emanati in riferimento al citato comma 2 dell’art. 213 in
riferimento alle nuove indicazioni dettate dal decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32.

Ci riferiamo alle:

      linee guida n. 1 relative agli Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi
       attinenti all’architettura e all’ingegneria aggiornate al d.lgs. n. 56 del
       19/4/2017;
      linee guida n. 2 relative all'Offerta economicamente più vantaggiosa;
      linee guida n. 8 relative al Ricorso a procedure negoziate senza previa
       pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti
       infungibili.
      linee guida n. 10 relative all'Affidamento del servizio di vigilanza privata;
      linee guida n. 12 recanti Affidamento dei servizi legali;
      linee guida n. 13 recanti La disciplina delle clausole sociali;
      linee guida n. 14 recanti Indicazioni sulle consultazioni preliminari di
       mercato.

Ai precedenti provvedimenti si aggiungono, poi, quelli puntualmente previsti
nell’articolato del Codice che non vengono minimamente citati nell’articolo 216,
comma 27-octies e che, quindi, sembra che non rientrino nel Regolamento
unico definito nel primo periodo del citato comma 27-octies; si tratta:

      delle linee guida n. 5 recanti Criteri di scelta dei commissari di gara e di
       iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti
       delle commissioni giudicatrici;
      delle linee guida n. 6 recanti Indicazione dei mezzi di prova adeguati e
       delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che
       possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze
       di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice», aggiornate al
       d.lgs. 56 del 19/4/2017;
   delle linee guida n. 7 recanti Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle
      amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano
      mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house
      previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016;
     delle linee guida n. 11 recanti Indicazioni per la verifica del rispetto del
      limite di cui all’articolo 177, comma 1, del codice, da parte dei soggetti
      pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o
      forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice non
      affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di
      gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell’Unione europea;
     della delibera Anac 18 luglio 2018, n. 648 contenente, come disposto
      all’art. 78, comma 1 del Codice istruzioni operative per l’iscrizione all’Albo
      nazionale obbligatorio dei commissari di gara e per l’estrazione dei
      commissari;
     della delibera ANAC 1 febbraio 2019, n. 48, contenente, come disposto
      all’art. 209, comma 13 del Codice con cui vengono disciplinate le modalità
      informatiche e telematiche deposito del lodo presso la Camera arbitrale;
     della delibera Anac 9 gennaio 2019, n. 10, contenente, come disposto
      all’art. 211 del Codice, il Regolamento per il rilascio dei pareri di
      precontenzioso;
     della delibera ANAC 1 marzo 2018, n. 264, contenente, come disposto
      dall’art. 213, comma 8 del Codice, il Provvedimento ANAC per far
      confluire i dati sugli appalti nella Banca dati unica gestita dall'Autorità;
     della delibera ANAC 6 giugno 2018, contenente, come disposto dall’art.
      213, comma 10 del Codice il “Regolamento per la gestione del Casellario
      Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi
      dell’art. 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”

Diversa la posizione, invece, dei seguenti provvedimenti dell’ANAC che, pur
essendo, ancora oggi, in vigore lo saranno a tempo sino a 180 giorni
dall’entrata in vigore del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32; si tratta:

     delle linee guida n. 3, di cui all’articolo 31, comma 5 del Codice dei
      contratti, recanti recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico
      del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;
     delle linee guida n. 4, di cui all’articolo 36, comma 7 del Codice dei
      contratti, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato
      e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.

In pratica, dunque, dei molteplici provvedimenti emanati in questi 3 anni
dall’ANAC gli unici che, in questo momento, risentiranno del decreto.legge 18
aprile 2019, n. 32 saranno soltanto le linee guida nn. 3 e 4 che, comunque,
restano efficaci sino all’entrata in vigore di un “Regolamento unico” che
abbiamo battezzato in un precedente articolo un “non Regolamento non unico”
per i motivi che nell’articolo stesso abbiamo enunciato (leggi articolo).

A nostro avviso, in questo momento, dunque, nessuna limitazione all’operato
dell’ANAC che potrà continuare, ai sensi dell’articolo 216, comma 27-octies, il
proprio lavoro aggiornando, ove ritenuto opportuno, i provvedimenti in vigore
alle nuove norme dettate dal d.l. 32/2019 o emanando i provvedimenti che alla
data di entrata in vigore erano in itinere.

Buon lavoro Presidente Cantone!

                                                                  A cura di arch. Paolo Oreto

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Documenti Allegati
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32
Decreto Legislativo 18 aprile 2019, n. 50 aggiornato al 18 aprile 2019
Testo a fronte Codice dei contrattI/#sbloccacantieri
Sblocca Cantieri e Codice dei contratti: il punto
di vista di una Stazione Appaltante
26/04/2019

Con la pubblicazione in Gazzetta del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32 (c.d. Sblocca Cantieri) è “quasi” terminata la fase 1 di revisione dell’apparato
normativo che regola i lavori pubblici in Italia. Quasi perché, pur essendo
immediatamente in vigore le modifiche al D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei
contratti), dobbiamo attendere la conversione in legge entro il 17 giugno 2019
(60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del D.L. n. 32/2019) per avere il
quadro definitivo di questa prima fase.

Alla fase uno seguirà poi la definizione della legge delega con la quale il
Governo avrà la possibilità di modificare ulteriormente i contenuti del Codice se
non addirittura riscriverlo. Nel frattempo, dopo aver sentito il Presidente
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) Raffaele Cantone e
il Vicepresidente del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC (CNAPPC) e
Coordinatore del Tavolo “Lavori Pubblici” della Rete delle Professioni
Tecniche, Rino La Mendola, ho avuto il piacere di raccogliere il punto di vista di
una grossa stazione appaltante, intervistando l’ing. Raffaele Zurlo,
Amministratore di parte italiana di BBT SE - Galleria di Base del Brennero che
opera da 33 anni nel settore delle infrastrutture pubbliche, di cui da 16 in veste
di costruttore e 17 come committente pubblico.

Di seguito le mie domande unitamente alle risposte dell’ing. Zurlo.

1. Partiamo dall'inizio, dalla sua entrata in vigore, il D.Lgs. n. 50/2016 ha
necessitato di parecchie modifiche, ultima delle quali quelle dello Sblocca
Cantieri che ne stanno rivoluzionando la filosofia stessa. Arrivati a questo,
come giudica la riforma del 2016?

La riforma del 2016 ha introdotto alcune innovazioni interessanti, prima fra
tutte la “qualificazione degli enti appaltanti”.
Iniziativa che mi ha fatto particolarmente piacere e mi ha lasciato ben sperare,
almeno nei primi mesi successivi all’entrata in vigore del decreto. Purtroppo,
dopo tre anni, sino ad oggi, ben poco è stato fatto in questo senso.
Incresciosamente.
Il Ministero delle Infrastrutture, l’ANAC e chiunque altri ne abbia titolo,
dovrebbero immediatamente dar seguito a quest’ottimo proponimento. Ed
estenderlo dalle gare d’appalto alla capacità di elaborare progetti, alla capacità
di gestire gli appalti di costruzione, alla capacità di svolgere le importantissime
funzioni di direzione dei lavori, ecc.
Così come chiediamo alle imprese di costruzioni di “qualificarsi” per la
partecipazione alle gare d’appalto e per l’esecuzione dei lavori pubblici, la
stessa selezione e certificazione deve farsi in capo a tutti gli enti pubblici che
hanno la velleità di gestire direttamente denaro pubblico per la realizzazione di
un qualsiasi tipo di progetto pubblico, infrastrutturale e non.
Analogamente, reputo necessaria la istituzione di un albo dei commissari di
gara, cui attingere i nominativi per la costituzione delle Commissioni di Gara, il
cui ruolo è di particolare importanza nell’espletamento delle procedure di
attribuzione degli appalti, specie se detti appalti sono affidati secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Nella riforma del 2016 non colgo altri elementi positivi.
Soprattutto non intravvedo alcun vantaggio derivante dalla introduzione delle
“soft laws”.
Al contrario, nel 2016, mi sarei limitato ad un intervento di “manutenzione
ordinaria” sull’allora vigente “Codice De Lise”, prestando la dovuta attenzione ai
suggerimenti ed alle richieste provenienti dagli operatori del settore.
Purtroppo, nel 2016 come in altre circostanze, la nuova norma fu redatta da
soggetti che mai l’avrebbero applicata nella pratica di tutti i giorni.
2. Lo Sblocca Cantieri, se confermato dal Parlamento in sede di conversione in
legge, riunirà le linee guida ANAC vincolanti in un unico “mini regolamento”,
mentre nulla dice sui decreti che a distanza di 3 anni si attendono per
completare la riforma. Il rischio è di continuare ad avere un sistema normativo
incompleto. Come pensa si possa risolvere questa problematica?

Bisognerebbe chiederlo a coloro che hanno, oggi, ritenuto di imboccare questo
percorso. Spero che costoro si siano già posti il problema ed abbiano concepito
per esso una ragionevole soluzione. Dobbiamo essere ottimisti a questo
proposito.
3. Si parla tanto di appalto integrato. Che idea si è fatto sull'argomento?

L’idea che mi son fatto deriva dalle esperienze che ho vissuto nei 33 anni in cui
ho lavorato nel settore delle infrastrutture pubbliche, in Italia ed all’estero.
Molto significativa, in questo senso, è stata l’esperienza “transfrontaliera” che
ho vissuto nella realizzazione della galleria di base del Brennero.
L’appalto integrato è un ottimo strumento che può essere felicemente
impiegato nella realizzazione di progetti infrastrutturali particolarmente
impegnativi, in particolare laddove il successo del progetto è fortemente legato
alla scelta del metodo costruttivo ed all’organizzazione logistica dei cantieri. In
queste materie, l’apporto del know-how da parte delle imprese di costruzioni
più qualificate, sin dalla fase di gara, non può che giovare al successo del
progetto.
L’esperienza vissuta al Brennero ed altrove dimostra che, se la gara per
l’affidamento di un appalto integrato viene esperita sulla base di un progetto,
anche definitivo, sviluppato dalla Committenza, che sia ragionevolmente ben
elaborato e certamente fattibile, l’introduzione, sin dalla fase di gara, di varianti
ben studiate dalle imprese realizzatrici non potrà che giovare alla migliore
realizzazione del progetto.
Se al progetto a base d’asta, ben studiato da parte della committenza, si fa
seguito con una gara ben esperita secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa e quindi con una severa due diligence del
progetto elaborato dall’impresa aggiudicataria dell’appalto, anche I costi ed I
tempi di realizzazione saranno sotto controllo e nelle previsioni.
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