SPECIALE FINANZIARIA 2006

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SPECIALE FINANZIARIA 2006
E’ stata approvata con la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, pubblicata sul supplemento ordinario n. 211 alla G.U. n.
302 del 29 dicembre 2005, la Manovra finanziaria per l’anno 2006, che contiene ancor più degli altri anni
numerosissime disposizioni che interessano gli Enti Locali.
Preso atto del fatto che la Finanziaria 2006 è composta come lo scorso anno da un solo articolo e da ben 612 commi, per
agevolare la pronta lettura delle norme e del relativo commento abbiamo pensato anche quest’anno di “rubricare” ciascun
comma indicando l’oggetto trattato.

Commi 9-12 (Contenimento della spesa)
Regioni, Province autonome e Enti Locali sono esclusi dalle disposizioni dei commi 9, 10 e 11 riguardanti la
spesa annua per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti esterni alla Pubblica amministrazione, che non
deve essere superiore nel 2006 al 50% di quella sostenuta nel 2004. Stessa limitazione per le spese per relazioni
pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e spese di rappresentanza. Taglio identico alle spese per le auto blu
(manutenzione, noleggio e spese di esercizio delle autovetture).
Commi 22-23 (Acquisti di beni e servizi e immobili nella P.A.)
Le Regioni, le Province autonome e gli Enti Locali non sono soggetti alle limitazioni sull’acquisto di beni e
servizi. La norma prevede che le Amministrazioni pubbliche, con esclusione di quelle sopra citate, hanno
l’obbligo, a decorrere dal 1° marzo 2006, di aderire alle convenzioni Consip o di utilizzare i relativi parametri di
prezzo-qualità ridotti del 20%, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili, se dal
monitoraggio delle spese per beni e servizi emerge un andamento in grado di pregiudicare il raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica. E’ nullo il contratto stipulato in violazione di tali regole e ne risponde
personalmente il dipendente che lo ha sottoscritto.
Limitazioni anche all’acquisto di immobili (sono ancora escluse le Regioni, le Province autonome e gli Enti
Locali), in quanto dal 2006 possono essere acquistati per un importo non superiore alla spesa media per
operazioni similari compiute nel triennio precedente.
Comma 24 (Trasferimenti erariali)
La disposizione ha previsto una riduzione dei trasferimenti erariali a qualsiasi titolo spettanti agli Enti territoriali
soggetti al Patto di stabilità interno, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano,
in misura pari alla differenza tra la spesa sostenuta nel 2006 per l’acquisto da terzi di immobili e la spesa media
sostenuta nel precedente quinquennio per la stessa finalità.
Commi 25-26 (Eccezioni all’acquisto di immobili e comunicazione trimestrale)
Le norme sull’acquisto degli immobili non si applicano all’acquisto di immobili da destinare a ospedali, ospizi,
scuole e asili.
Ai fini del monitoraggio di tale spesa, le Amministrazioni dovranno trasmettere una comunicazione con le
informazioni trimestrali su acquisti e vendite di immobili per esigenze di attività istituzionali o finalità abitative al
Mef – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro 30 giorni dalla fine del trimestre di riferimento.
La comunicazione dovrà essere inviata anche all’Agenzia del Territorio, incaricata di verificare la congruità dei
valori degli immobili acquisiti.
Commi 35-40 (Contabilità speciali e conti correnti di tesoreria non movimentati)
I commi citati, che dispongono limitazioni ai pagamenti effettuati dai soggetti titolari di contabilità speciali aperte
presso le sezioni di tesoreria statale ai sensi degli artt. 585 e seguenti del regolamento di cui al Rd. n. 827/24, si
ritiene non si applichino agli Enti Locali.
Comma 42 (Iva 10% su energia elettrica impianti idrici)
E’ stata estesa l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 10%, ai sensi del n. 103) della Tabella A, parte III,
allegata al Dpr. n. 633/72, anche alla ”energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo
delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione”, con la precisazione che l’efficacia di tale norma è
subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell’art. 88, paragrafo 3,
del Trattato istitutivo della Comunità europea.
Comma 51 (Semplificazione procedure amministrative per stipula convenzioni per trasferimento su
supporto informatico degli invii di corrispondenza da e per pubbliche amministrazioni)
Con l’obiettivo di semplificare le proprie procedure amministrative, le Pubbliche Amministrazioni (Enti Locali
compresi) sono invitate a stipulare, nell’ambito delle risorse a disposizione e comunque senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato, apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati per il trasferimento su
supporto informatico degli invii di corrispondenza da e per le Pubbliche Amministrazioni.
Per far ciò sono utilizzati beni e servizi informatici e telematici che assicurino l’integrità del messaggio nella fase
di trasmissione informatica attraverso la certificazione tramite firma digitale o altri strumenti tecnologici che
garantiscano l’integrità legale del contenuto, la marca temporale e l’identità dell’Ente certificatore che presidia il
processo.
Inoltre, il concessionario del servizio postale universale ha facoltà di dematerializzare, nel rispetto delle vigenti
regole tecniche, anche i documenti cartacei attestanti i pagamenti in conto corrente, all’uopo individuando i
dirigenti preposti alla certificazione di conformità del documento informatico riproduttivo del documento
originale cartaceo.
Le copie su supporto cartaceo, generate mediante l’impiego di mezzi informatici, hanno valore legale sostitutivo
del documento originale da cui sono tratte, a condizione che la conformità all’originale sia assicurata da pubblico
ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
Commi 54-60 e 63-64 (Tagli ai costi della politica)
Sono ridotte del 10%, rispetto all’ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005:
a)        le indennità di funzione dei Sindaci, dei Presidenti delle Province e delle Regioni, delle Comunità
     montane, dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, dei componenti degli organi esecutivi
     e degli uffici di presidenza degli enti citati;
b)        le indennità e i gettoni di presenza dei consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle
     Comunità montane;
c)        le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione agli organi collegiali dei soggetti di cui alle
     lettere a) e b) per la carica rivestita.
Per inciso, il comma 55 si applica solo ai sottosegretari di Stato, così come il comma 53.
Non si applicano, invece, alle Regioni, alle Province autonome e agli Enti Locali, le disposizioni relative al divieto
di aumento nel prossimo triennio degli incarichi di consulenza da stipulare da parte delle Pubbliche
amministrazioni di cui al comma 2 dell’art. 1 del Dlgs. n. 165/01 (commi 56 e 57), delle indennità, compensi,
gettoni, retribuzioni o altre utilità corrisposte ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli
di amministrazione e organi collegiali presenti nelle P.A. (commi 58 e 59) ed al servizio consultivo ed ispettivo
tributario (comma 60).
Le economie di spesa derivanti dall’applicazione di tali norme affluiscono al Fondo nazionale per le politiche
sociali di cui all’art. 59, comma 44, della Legge n. 449/97.
Comma 61 (Relazione sui tagli ai costi della politica)
Entro il 30 novembre 2006, le Pubbliche Amministrazioni, di cui al comma 2 dell’art. 1 del Dlgs. n. 165/01 (Enti
Locali compresi, almeno per gli adempimenti di cui ai commi 54 e 55) e sottoposti alle norme di cui ai commi da
54 a 60, dovranno redigere una relazione da inviare al Mef sulla riduzione del costo della politica.
Commi 65-71 (Autofinanziamento Autorità di vigilanza)
Tali disposizioni hanno stabilito che dal 2007 la Consob (Commissione nazionale per le società e la borsa),
l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Commissione di
vigilanza sui fondi pensione dovranno disciplinarsi in modo tale da garantire la copertura del bilancio non
finanziata dallo Stato, istituendo propri contributi.
Le Autorità dovranno, con proprie deliberazioni, stabilire le entità, i termini e le modalità di versamento dei
contributi nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge.
Tali deliberazioni dovranno essere sottoposte al Presidente del Consiglio dei Ministri per l’approvazione entro
venti giorni dal ricevimento, decorso il quale senza che siano state formulate osservazioni le deliberazioni
adottate dalle Autority diverranno esecutive.
In sede di prima applicazione per il 2006, per quanto riguarda l’Autorità per i servizi di pubblica utilità, l’entità
della contribuzione a carico dei soggetti esercenti tali servizi, operanti nel settore delle comunicazioni [ex art. 2,
comma 38, lett. b), Legge n. 481/95], è fissata in misura pari all’1,5 per mille dei ricavi risultanti dall’ultimo
bilancio approvato.
Per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere
adottate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti
dal bilancio approvato precedentemente all’adozione della delibera.
Il comma 67 ha riconosciuto espressamente all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ai fini della copertura
dei costi relativi al proprio funzionamento, autonomia organizzativa e finanziaria.
L’Autority dovrà determinare annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici
e privati sottoposti alla sua vigilanza (tra cui, di conseguenza, gli Enti Locali in qualità di stazioni appaltanti),
nonché le relative modalità di riscossione, ivi compreso l’obbligo di versamento del contributo da parte degli
operatori economici quale condizione di ammissibilità dell’offerta nell’ambito delle procedure finalizzate alla
realizzazione di opere pubbliche.
In sede di prima applicazione, il totale dei contributi versati non potrà comunque superare lo 0,25% del valore
complessivo del mercato di competenza.
L’Autorità potrà, inoltre, individuare quali servizi saranno erogabili a titolo oneroso, secondo tariffe determinate
sulla base del costo effettivo dei servizi stessi.
Tali contributi e tariffe saranno predeterminati e pubblici.
In via transitoria per il 2006, nelle more dell’attivazione di tali modalità di finanziamento, le risorse per il
funzionamento dell’Autority saranno integrate, a titolo di anticipazione, con il contributo di 3,5 milioni di Euro,
che il predetto organismo provvederà a versare all’entrata del bilancio dello Stato entro il 31 dicembre 2006.
Infine, tale disposizione ha previsto che, con apposito Dpcm., saranno attribuite alla stessa Autorità funzioni di
sorveglianza sulla sicurezza ferroviaria.
Il comma 68 ha stabilito che:
- il finanziamento della Commissione per la vigilanza sui fondi pensione potrà essere completamente integrato
     mediante il versamento da parte dei fondi pensione, abrogando il limite del 50% contenuto nell’art. 13,
     comma 3, della Legge n. 335/95;
- la copertura degli oneri di finanziamento della Consob non avvenga più attraverso l’intervento del Ministero
     dell’Economia e delle Finanze, abrogando quanto previsto dall’art. 40, comma 2, della Legge n. 724/94;
- al finanziamento dell’Autorità per i servizi di pubblica utilità non parteciperanno più i soggetti esercenti i
     servizi stessi, abrogando l’art. 2, comma 38, lett. b), e il comma 39, della Legge n. 481/95.
Il comma 69 ha aggiunto il comma 7-bis, della Legge n. 287/90 (Legge Antitrust), prevedendo che “l’Autorità, ai
fini della copertura dei costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione, determina annualmente le contribuzioni dovute
dalle imprese tenute all’obbligo di comunicazione. A tal fine, l’Autorità adotta criteri di parametrazione dei contributi commisurati
ai costi complessivi relativi all’attività di controllo delle concentrazioni, tenuto conto della rilevanza economica dell’operazione sulla
base del valore della transazione interessata e comunque in misura non superiore all’1,2% del valore stesso, stabilendo soglie minime
e massime della contribuzione”.
Il comma 70, modificando l’art. 32, comma 2-bis, della Legge Merloni, in materia di definizione delle controversie
ha stabilito che, al momento del deposito del lodo arbitrale, dovrà essere corrisposta, a cura degli arbitri, una
somma pari all’1 per mille (e non più diecimila) del valore della relativa controversia.
Gli importi dei corrispettivi dovuti alla Camera arbitrale per la decisione di tali controversie dovranno essere
versati direttamente all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.
Comma 78 (Interventi infrastrutturali)
Con tale disposizione è stato autorizzato, a far data dal 2007, un contributo annuale di 200 milioni di Euro per
quindici anni per interventi infrastrutturali.
In particolare, sono stati autorizzati, tra gli altri, i seguenti finanziamenti:
a)         interventi di realizzazione del programma nazionale nel settore idrico (tra cui quelli dell’Ente irriguo
     Umbro-Toscano, del Consorzio Ovest Sesia Baraggia, del sistema Canale Cavour Vercellese), anche se
     limitatamente al 25% delle risorse disponibili;
b)         il potenziamento del passante di Mestre e dei collegamenti dello stesso con i capoluoghi di provincia
     interessati in una misura non inferiore all’1% delle risorse disponibili;
c)         realizzazione delle opere del sistema pedemontano lombardo, tangenziali di Como e di Varese;
d)         completamento del sistema accessibilità Valcamonica, strada statale 42 – del Tonale e della Mendola;
e)         realizzazione delle opere del sistema di accessibilità della Valtellina, per un importo pari a 13 milioni di
     Euro annui per quindici anni;
f)         consolidamento, manutenzione straordinaria e potenziamento delle opere e delle infrastrutture portuali
     di competenza di Autorità portuali di recente istituzione (30 giugno 2003), per un importo pari a 10 milioni
     di Euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008;
Comma 88 (Dichiarazione sostitutiva per interventi su immobili di Ferrovie dello Stato Spa)
In materia di ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, tale norma ha aggiunto il comma 6-ter all’art. 1
del Dl. n. 351/01, convertito in Legge n. 410/01, prevedendo in primo luogo che gli immobili appartenenti a
Ferrovie dello Stato Spa ed alle società dalla stessa integralmente controllate, direttamente o indirettamente, si
presumono costruiti in conformità alla legge vigente al momento della loro edificazione.
Entro il 31 dicembre 2008 tali società potranno inviare al Comune ove è situato l’immobile una dichiarazione
sostitutiva della concessione “che tenga luogo di quella attestante la regolarità urbanistica ed edilizia mancante, in continuità
d’uso, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti”, allegando:
a)        una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del Dpr. n. 445/00 (Testo unico
     in materia di documentazione amministrativa), corredata dalla documentazione fotografica, nella quale risulti
     la descrizione delle opere per le quali si rende la dichiarazione;
b)        quando l’opera supera i 450 metri cubi, una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e
     una certificazione redatta da un tecnico abilitato all’esercizio della professione attestante l’idoneità statica
     delle opere eseguite (tale certificazione non è necessaria qualora l’opera sia stata in precedenza collaudata,
     salvo espressa richiesta motivata da parte del Sindaco del Comune interessato);
c)        la denuncia al Catasto dell’immobile e la documentazione relativa all’attribuzione della rendita catastale e
     del relativo frazionamento;
d)        l’attestazione del versamento di una somma pari al 10% di quella che sarebbe stata dovuta in base
     all’Allegato 1 del Dl. n. 269/03 (convertito con Legge n. 326/03), per le opere di ristrutturazione edilizia (ex
     art. 3 comma 1, lett. d), Dpr. n. 380/01).
A tale dichiarazione è attribuita la stessa efficacia della concessione in sanatoria, salvo che, entro sessanta giorni
dalla presentazione, il Comune non verifiche l’esistenza di un’irregolarità non sanabile, ai sensi delle norme in
materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, e lo notifichi all’interessato.
In nessun caso la dichiarazione sostitutiva potrà regolarizzare gli abusi non sanabili.
Infine, è riconosciuta anche ai soggetti che acquistino i suddetti immobili da Ferrovie dello Stato Spa e dalle
società dalla stessa integralmente controllate, direttamente o indirettamente, la possibilità di presentare la sopra
richiamata dichiarazione sostitutiva, ma la somma che dovrà essere corrisposta è pari al triplo di quella richiesta a
Ferrovie dello Stato Spa.
Comma 100 (Calamità naturali)
La Protezione civile è autorizzata ad erogare contributi quindicennali per interventi e opere di ricostruzione nei
territori colpiti da calamità naturali dove sia intervenuta, negli ultimi dieci anni, o intervenga, la dichiarazione
dello stato di emergenza. Sono stanziati contributi a favore della Regione Puglia per il completamento delle opere
di ricostruzione dei Comuni del Subappennino Dauno, a favore del Molise, delle Marche, dell’Umbria e della
Provincia di Brescia per interventi nelle zone colpite da terremoto, all’Agenzia interregionale per il fiume Po per
la realizzazione di opere di completamento del sistema arginale maestro e dei sistemi difensivi dei nodi idraulici
del Po.
Comma 101 (Campionati mondiali di ciclismo del 2008)
A decorre dall’anno 2006 e per quindici anni è finanziata una spesa di 2 milioni di Euro annui a favore degli Enti
Locali organizzatori dei campionati mondiali di ciclismo del 2008 che si terranno a Varese, per l’organizzazione e
l’adeguamento degli impianti e delle attrezzature.
Commi 115-127 (Proroga di agevolazioni fiscali)
In materia di accise (comma 115), dal 1° gennaio al 31 dicembre 2006 viene prevista l’applicazione delle
disposizioni sulla riduzione delle aliquote relative a emulsioni stabilizzate, gas metano per combustioni per uso
industriale, gasolio e gpl in zone montane, teleriscaldamento con biomasse o energia geotermica, gas metano per
usi civili, gpl e gasolio impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di Comuni ricadenti nella zona
climatica E, gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della Provincia di Trieste e dei Comuni della
Provincia di Udine e gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra.
In ambito agricolo (comma 117), viene prevista la proroga a tutto l’anno 2006 dei benefici fiscali per la tutela e la
salvaguardia dei boschi, ai sensi dell’art. 19, comma 3, della Legge n. 289/02 (Finanziaria 2003), nonché la
proroga anche all’anno 2005 (comma 118) dell’aliquota agevolata dell’1,9% per l’Irap e la previsione
dell’innalzamento della stessa al 3,75% dal 1° gennaio 2006, a seguito della modifica dell’art. 45, comma 1, del
Dlgs. n. 446/97.
In materia di Irpef (comma 123) è stato confermato anche per l’anno 2006 il limite di Euro 3.615,20 di non
concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria,
di cui all’art. 51, comma 2, lett. a), del Tuir (Dpr. n. 917/86, come modificato dal Dlgs. n. 344/03).
Anche in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2006 i contribuenti potranno avvalersi della c.d.
“clausola di salvaguardia” (comma 124), nel caso in cui le norme vigenti al 31 dicembre 2002 (antecedenti il
primo modulo di riforma, introdotto dall’art. 2 della Legge n. 289/02), ovvero quelle in vigore al 31 dicembre
2004 si rivelassero più favorevoli.
Prorogate inoltre fino al 31 dicembre 2006 (comma 121) le agevolazioni tributarie in materia di recupero del
patrimonio edilizio, relative:
-          alla possibilità di detrarre dall’Irpef il 41% (non più il 36%) delle spese sostenute nell’anno 2006 per
      interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione
      edilizia sulle parti condominiali, nonché per interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
      conservativo e ristrutturazione edilizia sulla singola unità immobiliare abitativa, di cui all’art. 2, comma 5,
      della Legge n. 289/02 (Finanziaria 2003);
-          agli sgravi per lavori di restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia eseguiti da imprese
      di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, purché provvedano alla successiva
      alienazione o assegnazione entro il 30 giugno 2007.
Da evidenziare che, rispetto alla versione iniziale del Ddl. Finanziaria 2006, non è stata confermata la proroga di
un anno della riduzione dell’aliquota Iva al 10% sugli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, fatturate dal 1° gennaio 2006.
Viene di nuovo prorogata al 31 dicembre 2006 (comma 125) l’indetraibilità dell’Iva su vetture e ciclomotori, ai
sensi dell’art. 30, comma 4, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), con abbassamento però della percentuale
di indetraibilità dal 90% all’85% e conseguente innalzamento dal 10% al 15% della base imponibile su cui
applicare l’Iva nel caso di cessione di veicoli per i quali è stata considerata indetraibile all’85% l’Imposta al
momento dell’acquisto.
Infine, viene ancora prorogato fino al 31 dicembre 2006 (comma 127) il regime di esenzione da Imposta di
registro, ipotecaria e catastale degli atti relativi al riordino delle Ipab in aziende di servizi o in persone giuridiche
di diritto privato, di cui all’art. 4, comma 4, del Dlgs. n. 207/01.
Comma 128 (Imposta sugli spettacoli sulla pubblicità negli impianti sportivi)
Con tale norma viene fornita l’interpretazione autentica del comma 11-bis dell’art. 90 della Legge n. 289/02
(Finanziaria 2003), introdotto dal comma 470 dell’art. 1 della Legge n. 311/04 (Finanziaria 2005), precisando che
“la pubblicità, in qualunque modo realizzata dai soggetti di cui al comma 1 del medesimo art. 90 [associazioni sportive
dilettantistiche e società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro] rivolta all’interno
degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti, è esente
dall’Imposta sulla pubblicità di cui al capo I del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507”.
Comma 133 (Esenzione Ici per immobili di Enti non commerciali)
Viene integrato il comma 2-bis dell’art. 7 del Dl. n. 203/05, contenente la “Manovra correttiva 2005”, introdotto
dalla Legge di conversione n. 248/05 (vedi Entilocalinews n. 47 del 7 dicembre 2005), in materia di disciplina della
nuova esenzione Ici di cui all’art. 7 del Dlgs. n. 504/92.
Ricordiamo che il comma 2-bis ha disposto che l’esenzione da Ici, applicabile agli immobili utilizzati da Enti
pubblici e privati diversi da società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o
principale l’esercizio di attività commerciali, può essere applicata anche agli immobili destinati esclusivamente allo
svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, a
prescindere dalla loro eventuale natura commerciale.
Con il comma 133 della Finanziaria 2006 viene precisato che, “con riferimento ad eventuali pagamenti effettuati prima
della data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto [3 dicembre 2005] non si fa comunque luogo a
rimborsi e restituzioni d’Imposta”.
Comma 134 (Proroga dell’obbligo del passaggio dalla Tarsu alla Tia)
Viene ulteriormente esteso all’anno 2006 il termine, previsto dall’art. 11, comma 1, lett. a), del Dpr. n. 158/99,
entro il quale i Comuni che nel 1999 hanno conseguito un grado di copertura dei costi del servizio di nettezza
urbana superiore all’85%, hanno l’obbligo di passare dalla Tarsu alla Tariffa di gestione del ciclo dei rifiuti urbani
(Tia).
Tale proroga si è resa necessaria in attesa della emanazione dei Decreti attuativi della Legge n. 308/04 (Legge
delega ambientale) i quali comprendono, come noto, la riscrittura del Dlgs. n. 22/97 (c.d. Decreto “Ronchi”).
Comma 137 (Versamento o rimborso saldo Irpef e Addizionali)
Tale comma, di interesse sia per i contribuenti che per i sostituti d’imposta, ha previsto che, “a decorrere dal 1º
gennaio 2006, in sede di dichiarazione dei redditi e riferito alla singola Imposta o Addizionale, non si esegue il versamento del debito
o il rimborso del credito d’imposta se l’importo risultante della Dichiarazione non supera il limite di 12 Euro. La disposizione si
applica anche alle Dichiarazioni eseguite con il Modello ‘730’. Se la Dichiarazione Modello ‘730’ viene comunque presentata non è
dovuto, ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto dell’imposta, alcun compenso a carico del bilancio dello Stato”.
Comma 138 (Applicazione del Patto di stabilità)
Il Patto di stabilità interno, per gli anni 2006-2008, si applica a Regioni, Province autonome, Province, Comuni
con popolazione superiore a 3.000 abitanti e Comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti,
mentre è confermata l’esclusione dall’applicazione del Patto, per il solo anno 2006, dei Comuni con popolazione
pari o inferiore a 5.000 abitanti.
Comma 139 (Patto di stabilità per le Regioni)
Definito il vincolo all’incremento delle spese correnti delle Regioni nel 2006, che “non può essere superiore al
corrispondente ammontare di spese correnti dell’anno 2004 diminuito del 3,8 per cento” (per il 2007 e 2008, le spese correnti
sono pari a quelle dell’anno precedente aumentate dello 0,4% e del 2,5).
Il complesso delle spese in conto capitale “non può essere superiore, per l’anno 2006, al corrispondente ammontare di spese
in conto capitale dell’anno 2004 aumentato del 4,8 per cento e, per il 2007 e 2008, al complesso delle spese in conto capitale
dell’anno precedente aumentato del 4 per cento”.
Comma 140 (Patto di stabilità per gli Enti Locali relativamente alle spese correnti)
Il comma definisce i vincoli all’incremento delle spese degli Enti Locali.
In particolare, il complesso delle spese correnti per l’anno 2006, con esclusione di quelle di carattere sociale, non
può essere superiore al corrispondente ammontare di spese correnti dell’anno 2004, diminuito del 6,5%, per i
cosiddetti “Enti virtuosi” (cioè gli Enti che nel triennio 2002-2004 hanno registrato una spesa corrente media
pro-capite inferiore a quella media pro-capite della classe demografica di appartenenza, appositamente indicata), e
diminuito dell’8% per i restanti Enti Locali.
Per le Comunità montane la riduzione è del 6,5%.
La spesa media triennale è individuata tenendo conto della media dei pagamenti delle spese correnti, in conto
competenza e in conto residui, mentre per l’individuazione della classe demografica si deve tener conto della
popolazione residente in ciascun anno calcolata secondo le norme dell’art. 156 del Tuel. Il comma individua le
Province e i Comuni suddividendoli per classi demografiche e spesa media pro capite.
Per l’anno 2007, per tutti gli Enti Locali si applicherà una diminuzione dello 0,3% rispetto al 2006 e, per il 2008,
un incremento dell’1,9% rispetto al 2007.
Comma 141 (Patto di stabilità per gli Enti Locali relativamente alle spese in conto capitale)
Per tutti gli Enti Locali di cui al comma 138, il complesso delle spese in conto capitale nel 2006 non potrà essere
superiore al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell’anno 2004, aumentato dell’8,1%.
Per gli anni 2007 e 2008, si applicherà un incremento del 4% al complesso delle corrispondenti spese in conto
capitale dell’anno precedente.
Comma 142 (Modalità di calcolo del Patto di stabilità per le spese correnti)
Dalle spese correnti, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, sono escluse dai vincoli del Patto:
a)         le spese di personale;
b)         le spese per la sanità, per le sole Regioni;
c)         le spese per trasferimenti destinati alle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
      consolidato e individuate dall’Istat nell’elenco annualmente pubblicato ai sensi dell’art. 1, comma 5, della
      Legge n. 311/04 (Finanziaria 2005). In tale elenco sono ricompresi anche gli Enti Locali;
d)         le spese di carattere sociale per gli Enti Locali, quali risultano dalla classificazione per funzioni prevista
      dal regolamento di cui al Dpr. 194/96;
e)         le spese per interessi passivi;
f)         le spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelle
      sostenute dai Comuni per completare l’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei
      Ministri per dichiarazione di stato di emergenza;
g)         le spese per oneri derivanti da sentenze che originino debiti fuori bilancio;
h)         le spese derivanti dall’esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle Regioni ed esercitate dagli
      Enti Locali a partire dal 1° gennaio 2005.
Comma 143 (Modalità di calcolo del Patto di stabilità per le spese in conto capitale)
Dalle spese in conto capitale, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, sono escluse dai vincoli
del Patto:
a)         le spese per trasferimenti in conto capitale destinati alle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto
      economico consolidato e individuate dall’Istat nell’elenco annualmente pubblicato ai sensi dell’art. 1, comma
      5, della legge n. 311/04 (Finanziaria 2005). In tale elenco sono ricompresi anche gli Enti Locali;
b)         le spese derivanti da concessioni di crediti, in quanto quelle derivanti dall’acquisizione di partecipazioni
      azionarie e di altre attività finanziarie e dai conferimenti di capitale non sono state esonerate a differenza
      dello scorso anno.
c)        le spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelle
     sostenute dai Comuni per completare l’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei
     Ministri per dichiarazione di stato di emergenza;
d)        le spese derivanti dall’esercizio di funzioni trasferite o delegate da parte delle Regioni ed esercitate dagli
     Enti Locali a partire dal 1° gennaio 2005.
Comma 144, 145 e 146 (Possibilità di superamento dei limiti)
Le Regioni e gli Enti Locali possono effettuare spese di investimento, in eccedenza rispetto ai vincoli stabiliti dai
commi 139 e 141, nei soli limiti derivanti da:
a)        (comma 144) corrispondenti riduzioni di spesa corrente aggiuntive rispetto a quelle stabilite dai commi
     139 e 140;
b)        (comma 145) maggiori proventi derivanti da soggetti diversi dalle Pubbliche amministrazioni per
     erogazioni a titolo gratuito e liberalità;
c)        (comma 146) quote di partecipazione all’azione di contrasto all’evasione fiscale di cui art. 1 del Dl. n.
     203/05 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 248/05.
Comma 147 (Altre spese da detrarre per il calcolo dell’anno 2006)
Solo per l’anno 2006, il complesso delle spese in conto capitale si calcola al netto delle spese di identica natura,
relative ad interventi cofinanziati dalla Ue, comprendendovi anche le quote di parte nazionale.
Comma 148 (Regioni a statuto speciale e Province autonome)
Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome concordano entro il 31 marzo 2006 con il Mef il livello
delle spese correnti e in conto capitale e i loro pagamenti per il triennio 2006-2008. Il mancato accordo prevede
l’applicazione della disciplina del Patto di stabilità anche nei confronti degli Enti Locali di tali territori.
Entro il 31 marzo 2006 e per le finalità di cui ai commi da 138 a 150, le Regioni a statuto speciale e le Province
autonome dovranno provvedere per gli Enti Locali dei loro territori. Se ciò non avverrà, i suddetti Enti Locali
saranno soggetti alle disposizioni previste per gli altri Enti Locali.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano potranno “estendere le regole del Patto di stabilità interno nei
confronti degli enti ed organismi strumentali”.
Comma 149 (Enti di nuova istituzione)
Per gli Enti di nuova istituzione nel corso del 2006 o negli anni successivi, le regole del Patto saranno efficaci
“dall’anno in cui è disponibile la base di calcolo su cui applicare dette regole”.
Comma 150 (Applicazione di norme precedenti)
Sono state confermate le disposizioni dei commi 30, 31, 32, 33, 34, 35, e 37 dell’art. 1 della Legge n. 311/04
(Finanziaria 2005) relativamente al monitoraggio del Patto, ridefinendo solo il “perimetro” degli Enti soggetti con
esclusione dei soli Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti.
Richiamiamo di seguito, comma per comma, le disposizioni rimaste immutate:
-         comma 30 (Monitoraggio del Patto per Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti): viene
   previsto che “le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni con popolazione superiore a
   30.000 (ora 20.000) abitanti e le Comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti trasmettono trimestralmente
   al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - entro trenta giorni dalla fine
   del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il Patto di stabilità interno nel sito
   www.pattostabilita.rgs.tesoro.it, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa”, attraverso un
   prospetto e con le modalità definite con Decreto interministeriale, sentiti la Conferenza unificata Stato-Città-
   Autonomie locali e l’Istat;
-         comma 31 (Trasmissione della previsione di cassa): alle Province e ai Comuni con popolazione superiore a
   5.000 abitanti è richiesta la predisposizione “entro il mese di febbraio di una previsione di cassa cumulata e articolata per
   trimestri del complesso delle spese come definite dal comma 24 coerente con l’obiettivo annuale”, da inviare, rispettivamente, al
   Mef per Province e Comuni sopra i 30.000 tramite sito web, invece alle Ragionerie provinciali dello Stato per i
   comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 30.000 abitanti.
   I Comuni tra i 3.000 e 5.000 abitanti e le Comunità montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti
   erano obbligate ad elaborare, “entro il mese di marzo, una previsione di cassa semestrale alla cui verifica e comunicazione
   alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio provvede il revisore dei conti dell'Ente”.
   In realtà, come accaduto per il 2005 a seguito delle modifiche introdotte alle regole del Patto dalla Legge n.
   88/05, l’esclusione per il 2006 dei Comuni tra 3.000 e 5.000 abitanti e per il triennio delle Comunità montane
   sino a 50.000 abitanti, fa ritenere che il comma 31 dell’art. 1 della Legge n. 311/04 si applichi solo alle
   Comunità montane con popolazione superiore ai 50.000 abitanti.
   A proposito del Collegio dei revisori dei conti è stato confermato nella sostanza quanto già indicato nel
   comma 17, dell’art. 29, della Legge n. 289/02, ovvero che l’Organo “verifica, entro il mese successivo al trimestre di
   riferimento, il rispetto dell’obiettivo trimestrale e la sua coerenza con l’obiettivo annuale e, in caso di inadempienza, ne dà
comunicazione, sia all'Ente che al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per le province e i comuni con popolazione superiore
    a 30.000 abitanti attraverso il predetto sistema web, e alle Ragionerie provinciali dello Stato competenti per territorio per i
    comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 30.000 abitanti.”
    In caso di mancato rispetto dell'obiettivo trimestrale, o semestrale, gli Enti Locali interessati “sono tenuti nel
    trimestre, o semestre, successivo a riassorbire lo scostamento registrato intervenendo sui pagamenti, computati ai sensi del comma
    24, nella misura necessaria a garantire il rientro delle spese nei limiti stabiliti.”;
-          comma 32 (Compiti dei Revisori ai fini della rendicontazione del Patto): ai sensi dell’art. 234 del Tuel
    (Dlgs. n. 267/00), il Collegio dei revisori verifica il rispetto degli obiettivi annuali del Patto, sia in termini di
    competenza che di cassa, dandone comunicazione al Ministero dell’Interno, con apposito modello, in caso di
    “mancato rispetto”;
-          comma 33 e 34 (Sanzioni per mancato rispetto del Patto): il presente comma dispone che gli Enti che non
    rispetteranno nel 2006 gli obiettivi del Patto non potranno procedere nell’anno successivo:
      a) ad “effettuare spese per acquisto di beni e servizi in misura superiore alla corrispondente spesa dell'ultimo anno in cui si è
           accertato il rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno, ovvero, ove l’Ente sia risultato sempre inadempiente, in
           misura superiore a quella del penultimo anno precedente ridotta del 10%”;
      b) ad assumere personale a qualsiasi titolo;
      c) a ricorrere all’indebitamento per gli investimenti.
-          comma 35 (Attestazione per assunzione di mutui): dal 2006 la richiesta di assunzione di mutui e prestiti
      deve essere accompagnata da una attestazione dalla quale risulti il rispetto degli obiettivi del patto per l’anno
      precedente, in mancanza della quale l’istituto erogatore del mutuo non può procedere al finanziamento;
-          comma 37 (Comunicazione del monitoraggio alle Associazioni): come del resto indicato anche al comma
      17, dell’art. 29, della Finanziaria 2003, tutte le citate comunicazioni devono essere inviate anche ad Anci, Upi
      ed Uncem, ai sensi del presente comma (sebbene per il 2005 le stesse abbiano “autorizzato” gli Enti
      interessati a non adempiere);
Commi 151-154 (Sostituzione e proroga di norme precedenti)
Il trattamento economico comunque corrisposto sotto qualsiasi forma ai componenti delle Autorità indipendenti
e ai componenti degli organismi i cui trattamenti sono equiparati o riferiti a quelli dei componenti delle Autorità
indipendenti, già iscritti all’atto della nomina ad Enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie, costituisce base
contributiva e pensionabile a decorrere dal 15 gennaio 2006 (comma 1, art. 39, della Legge n. 488/99).
Sono prorogate anche per il 2006 le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale (1%) e comunale
(6,5%) al gettito dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al comma 8 dell’art. 31 della Legge n.
289/02.
I trasferimenti erariali per il 2006 sono determinati in base alle disposizioni del comma 63 dell’art. 1 della Legge
n. 311/04 che richiama le norme dell’art. 31, comma 1, primo periodo, della Legge n. 289/02 (Finanziaria 2003),
che rimanda a disposizioni contenute nelle precedenti Leggi Finanziarie.
Sono confermate nello stesso importo per l’anno 2006 le statuizioni del comma 64 dell’art. 1 della Legge n.
311/04, che prevedeva un incremento di risorse pari a 340 milioni di Euro, derivante dal reintegro, anche se in
forma ridotta, della riduzione dei trasferimenti erariali conseguente alla cessazione dell’efficacia delle disposizioni
di cui all’art. 24, comma 9, della Legge n. 448/01. Tale somma verrà attribuita, rispettivamente, per 260 milioni di
Euro a favore degli Enti Locali per confermare i contributi di cui all’art. 3, commi 27, 35 secondo periodo, 36 e
141, della Legge n. 350/03 (Finanziaria 2004), e per 80 milioni di Euro a favore dei Comuni di cui all’art. 9,
comma 3, del Dlgs. n. 244/97.
Commi 155 (Proroga del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2006)
Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2006 da parte degli Enti Locali è prorogato direttamente
al 31 marzo 2006, in deroga a quanto previsto dall’art. 151 del Tuel (utilizzo di apposito Dm.).
Comma 156 (Controllo sull’approvazione del bilancio)
Si dispone l’applicazione, anche per l’anno 2006, delle disposizioni dell’art. 1, commi 2 e 3, del Dl. n. 80/04,
convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 140/04, in merito alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.
Viene esteso dunque anche all’esercizio 2006 quanto stabilito in materia di procedura sostitutiva nei casi di
mancata approvazione del bilancio e di mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio finanziario, dall’art. 1
del Dl. n. 13/02.
Commi 157-160 (Consip)
I commi citati dettano disposizioni “per assicurare il coordinamento della finanza pubblica”, affinché anche gli Enti
Locali rispettino, in ordine, gli obblighi comunitari della Repubblica, il Patto di stabilità interno, contengano e
razionalizzino la spesa pubblica e adottino le migliori condizioni per l’acquisto di beni e servizi rispettando i
principi della concorrenza.
Si configurano come “centrali di committenza” le aggregazioni di Enti, promosse ai fini di elaborare strategie comuni
di acquisti come disposto dall’art. 59 della Legge n. 388/00, a cui possono rivolgersi gli Enti regionali e locali per
avere consulenza sui parametri di qualità-prezzo sulle convenzioni stipulate e sugli acquisti effettuati.
Gli Enti regionali o locali avranno comunque la facoltà di aderire alle convenzioni Consip o effettuare acquisti
autonomamente, rispettando però “i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di
convenzionamento”, come disposto dal comma 3 dell’art. 26 della Legge n. 488/99.
Gli Enti Locali potranno richiedere alla Consip “supporto e consulenza per le esigenze di approvvigionamento di beni e
servizi”, come stabilito dal comma 172 dell’art. 3 della Legge n. 350/03.
Comma 161 (Codifica degli incassi e dei pagamenti)
Le Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, fra cui gli Enti Locali, devono
codificare gli incassi e i pagamenti e i dati di competenza economica secondo una codifica uniforme su tutto il
territorio nazionale.
Comma 162 (Fondo nazionale per la montagna)
E’ autorizzata la spesa di 20 milioni di Euro per il 2006 per il finanziamento del Fondo nazionale per la
montagna
Comma 163 (Regime tributario sulle obbligazioni emesse dagli Enti Locali)
Viene sostituito il comma 2 dell’art. 1 del Dlgs. n. 239/96, disponendo che ai proventi dei titoli obbligazionari
emessi dagli Enti Locali si applica il regime tributario previsto dall’art. 2 del suddetto Decreto. L’imposta spetterà
così agli Enti che emettono le obbligazioni, nella sua totalità (e non più per il 50%) e verrà loro versata come
previsto dal Dgls. n. 241/97.
Comma 164 (Conto economico)
Le disposizioni dell’art. 229 (Conto economico) del Tuel (Dlgs. n. 267/00l) non si applicano ai Comuni con
popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
Comma 165 (Sospensione aumenti Addizionale Irpef e aliquote Irap)
Viene confermata fino al 31 dicembre 2006 la sospensione degli aumenti delle Addizionali Irpef e delle
maggiorazioni dell’aliquota Irap, di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), della Legge n. 289/02 (Finanziaria 2003), e
all’art. 2, comma 21, della Legge n. 350/03 (Finanziaria 2004).
Commi 166-169 (Corte dei Conti)
Il Collegio dei revisori dei conti degli Enti Locali deve trasmettere alla Corte dei Conti – Sezione regionale di
controllo, una relazione sul bilancio di previsione dell’esercizio di competenza e sul rendiconto dello stesso
esercizio.
Per la stesura della relazione dovranno essere seguiti “criteri e linee guida” definite dalla stessa Corte e dovrà essere
dato conto del Patto di stabilità interno, dell’osservanza delle norme dell’art. 119 della Costituzione relative al
ricorso all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento e di possibili violazioni finanziarie e contabili,
non corrette dall’Amministrazione una volta segnalate dall’Organo di revisione.
All’accertamento da parte della Corte dei Conti delle sopra citate irregolarità conseguirà una “specifica pronuncia” e
la vigilanza della stessa anche sulle misure correttive adottate dall’Amministrazione e sul rispetto dei vincoli e
limitazioni in caso di mancato conseguimento degli obiettivi.
La Corte dei Conti può avvalersi di dieci esperti esterni per l’esercizio delle proprie funzioni di controllo e del
personale degli Enti Locali fino ad un massimo di cinquanta unità.
Comma 171 (Esiti del controllo della Corte dei Conti)
Nella stesura del bilancio di previsione si tiene conto dei risultati del controllo della Corte dei Conti, indicando
nelle note introduttive alla spesa “le misure adottate a seguito delle valutazioni della Corte dei Conti”.
Comma 173 (Trasmissione di atti alla Corte dei Conti)
L’esclusione dalle norme dei commi 9, 10, 56 e 57 delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti Locali
esonera i sopra citati Enti dalla trasmissione alla Corte dei Conti degli atti che superano l’importo di 5.000 Euro
relativi a consulenze, relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza.
Comma 174 (Tutela dei crediti erariali)
I crediti erariali sono più efficacemente tutelati applicando tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore
previste dal Codice civile, comprendendo i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale.
Comma 175 (Reclutamento di personale da parte della Corte dei Conti)
La Corte dei Conti è autorizzata ad espletare apposito concorso pubblico su base regionale “per assicurare il corretto
svolgimento delle funzioni di cui ai commi da 166 a 174”, al fine di reclutare non più di cinquanta unità di personale
amministrativo a tempo indeterminato dell’area C laureato da destinare alle Sezioni regionali di controllo.
Commi 176-182 (Adeguamento risorse contrattuali biennio 2004-2005)
Ai sensi del comma 178, i maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2004-2005 derivanti
dall’attuazione del protocollo di intesa Governo-Sindacati 27 maggio 2005 sono posti a carico del bilancio dello
Stato per 220 milioni di Euro a decorrere dall’anno 2006, esclusi i dipendenti delle Regioni a statuto speciale,
delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché degli Enti Locali ricadenti nel territorio delle Regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, mentre il comma 179
prevede che il relativo riparto delle risorse avvenga, dopo la sottoscrizione dei rispettivi contratti collettivi
nazionali di lavoro, “sulla base delle modalità e dei criteri che saranno definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente Legge,con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro per la Funzione
pubblica”.
Al finanziamento degli oneri contrattuali di tale biennio concorrono le economie di spesa di personale riferibili
all’anno 2005 come individuate dal citato art. 1, comma 91, della Finanziaria 2005, come disposto dal successivo
comma 202.
Commi 183-187 (Risorse rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007)
Al comma 186 è introdotta la conferma della disposizione, valida anche per gli Enti Locali, prevista per lo
scorso anno all’art. 1, comma 91, della Finanziaria 2005, secondo la quale “gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali
per il biennio 2006-2007, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all’art. 3,
comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma
2, del medesimo Decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall’art. 47, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i Comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri
previsti per il personale delle Amministrazioni dello Stato di cui al comma 1”.
Il comma 187 non si applica invece agli Enti Locali.
Commi 189-197 (Interventi in materia di risorse destinate alla contrattazione integrativa e di lavoro
straordinario)
Si ritiene che le disposizioni contenute nei commi da 189 a 197 non si applichino agli Enti Locali.
Commi 198-206 (Concorso delle Regioni e degli Enti Locali al contenimento degli oneri di personale)
Le norme in commento contengono le limitazioni numeriche e di spesa da applicare al personale di tutti gli Enti
Locali così come definiti all’art. 2, commi 1 e 2, del Tuel, da ritenere aggiuntive rispetto a quanto già previsto per
gli anni 2006 e seguenti dall’art. 1, comma 98 (economie annue di spesa a seguito del Dpcm., il cui accordo è
stato sottoscritto ma il cui testo non è stato pubblicato in G.U.) e comma 107 (riallocazione nei propri bilanci
delle citate economie di spesa), della Legge n. 311/04.
Per il 2006 è quindi previsto che le Amministrazioni regionali e gli Enti Locali “concorrono alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
delle Amministrazioni e dell’Irap, non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell’anno
2004 diminuito dell’1%”.
Per determinare la base imponibile su cui applicare la riduzione dell’1% si devono considerare le spese lorde
sostenute nel 2004, non solo per il personale dipendente a tempo indeterminato, bensì anche per “il personale a
tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di
lavoro flessibile o con convenzioni”, dalle quali vanno invece escluse, ai sensi del comma 199, rispettivamente:
-          per l’anno 2004, le spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi
    nazionali di lavoro;
-          per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, le spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali
    di lavoro intervenuti successivamente all’anno 2004,
mentre non è stato confermato l’esonero, previsto nella versione del Ddl. Finanziaria approvata dal Governo lo
scorso 29 settembre, delle spese per assunzioni di personale a tempo indeterminato autorizzate ai sensi dell’art.
1, commi 98 e 107, della Finanziaria 2005.
In altre parole, si confermano le disposizioni del comma 98 e si fissa un plafond massimo di spesa per il
successivo triennio costituito dalla spesa 2004 per i contratti sopra citati ridotta dell’1%, esclusa ovviamente
quella sostenuta nel 2004 per arretrati e quella afferente i rinnovi contrattuali successivi al 2004.
Per poter applicare le riduzioni sopra citate il comma 200 invita gli Enti Locali a fare riferimento a quanto
stabilito “per la contrattazione integrativa e i limiti all’utilizzo di personale a tempo determinato, nonché alle altre specifiche misure
in materia di personale”, utilizzandole come regole di principio.
Inoltre, il comma 201 introduce un invito alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali, da
adottare ai sensi dell’art. 82, comma 11, del Tuel (“le indennità di funzione e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del
comma 8, possono essere incrementati o diminuiti con delibera di Giunta e di consiglio per i rispettivi componenti. Nel caso di
incremento la spesa complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese
correnti, fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal decreto di cui al comma 8. Sono esclusi dalla possibilità di
incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario“) e delle altre disposizioni normative vigenti.
Il comma 204 dispone l’applicazione del sistema di monitoraggio di cui all’art. 1, comma 30, della Finanziaria
2005 per la verifica del rispetto degli adempimenti previsti dai commi in commento a carico delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, delle Province, dei Comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti e delle Comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, mentre per tutti gli altri Enti
destinatari della norma (ovvero tutti gli altri Enti Locali non coinvolti dal sistema di monitoraggio prima citato) la
verifica viene lasciata ad apposita certificazione, “sottoscritta dall’Organo di revisione contabile, da inviarsi al Ministero
dell’Economia e delle Finanze, entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario di riferimento”.
Infine, viene riproposto al comma 205 quanto sancito dal citato comma 107, dell’art. 1, della Legge n. 311/04,
ovvero che “per le Regioni e le Autonomie locali le economie derivanti dall’attuazione del presente articolo restano acquisite ai
bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi”, mentre il comma 206 attribuisce ai commi appena
commentati legittimità costituzionale in quanto principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica,
al fine di evitare eventuali ricorsi.
Commi 207-223 (Disposizioni varie per il contenimento degli oneri di personale)
I commi da 207 a 223 contengono una serie di disposizioni che interessano solo in parte il personale degli Enti
Locali, e più nel dettaglio:
-          al comma 207, l’interpretazione autentica dell’art. 18, comma 1, della Legge “Merloni” - dove si prevede
    la possibilità di ripartire una quota percentuale dell’importo posto a base di gara tra il responsabile unico del
    progetto e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del
    collaudo, nonché tra i loro collaboratori – secondo la quale “tale quota percentuale è comprensiva anche degli oneri
    previdenziali e assistenziali a carico dell’Amministrazione”;
-          al comma 208, che le somme per compensi professionali comunque dovuti al personale dell’avvocatura
    interna delle Amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali “sono da considerare
    comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro”;
-          ai commi 210 e 211, che per la determinazione dell’equo indennizzo spettante per la perdita dell’integrità
    fisica riconosciuta dipendente da causa di servizio “si considera l’importo dello stipendio tabellare in godimento alla data
    di presentazione della domanda, con esclusione di tutte le altre voci retributive anche aventi carattere fisso e continuativo”, ma
    solo per le domande presentate successivamente al 1° gennaio 2006;
-          al comma 211, la proroga alla validità per il periodo 2006-2008 del divieto di rivalutazione di indennità e
    compensi disposta dall’art. 36, della Legge n. 289/02 (“Finanziaria 2003”), così come interpretato dall’art. 3,
    comma 73, della Legge n. 350/03 (“Finanziaria 2004”);
-          al comma 214, le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Dlgs. n. n. 165/01, quindi
    Enti Locali compresi, non citati nel comma 213, “adottano anche in deroga alle specifiche disposizioni di legge e
    contrattuali, le conseguenti determinazioni sulla base dei rispettivi ordinamenti nel rispetto della propria autonomia
    organizzativa”, in merito alle abrogazioni ed alle riduzioni delle indennità di trasferta, facendo salve al comma
    215 “tutte le indennità collegate a specifiche posizioni d’impiego o servizio o comunque rapportate all’indennità di trasferta,
    comprese quelle di cui alla Legge 29 marzo 2001, n. 86, all’art. 13 della Legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall’art. 6
    della Legge 19 febbraio 1981, n. 27, e dall’art. 2 della Legge 4 maggio 1998, n. 133”, che “restano stabilite nelle misure
    spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge”;
-          al comma 220 vengono abrogati gli artt. da 42 a 47 del capo III del Dpr. n. 686/57, la Legge n. 1140/57,
    la Legge n. 1116/62, i relativi Decreti applicativi, ed è riformulato al comma 219 l’art. 8, comma 68, del Dpr.
    n. 3/57 sulle spese per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, mentre al comma 221 sono
    “contestualmente soppresse tutte le disposizioni che, comunque, pongono le spese di cura a carico dell’Amministrazione, contenute
    nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali”.
Commi 216-217 (Rimborsi spese viaggi aerei nel limite della classe economica)
Sempre nell’ottica di ridurre la spesa pubblica, il comma 216 dispone che al personale (compreso la dirigenza di
cui all’art. 12, comma 5, della Legge n. 836/73) appartenente alle Amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del
Dlgs. n. 165/01 (Enti Locali compresi) che si reca in missione o viaggio di servizio all’estero, il rimborso delle
spese di viaggio in aereo spetta nel limite delle spese per la classe economica, mentre il comma 217 abroga l’art. 3,
comma 2, del Rd. n. 941/26 per eliminare la possibilità di aumentare del 30% l’indennità di missione per i viaggi
all’estero dei componenti delle delegazioni italiane presso commissioni, Enti o comitati internazionali.
Comma 218 (Inquadramento personale Ata)
Con norma interpretativa dell’art. 8, comma 2, della Legge n. 124/99, il personale degli Enti Locali trasferito nei
ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (Ata) statale è stato inquadrato, “nelle qualifiche funzionali e
nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all’atto del
trasferimento, con l’attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in
godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità,
ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli Enti Locali, vigenti alla data
dell’inquadramento”.
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