COMUNE DI BORE REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEGLI APPARTAMENTI PROTETTI PER ANZIANI INTITOLATI A DON RENZO SALVI

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COMUNE DI BORE

              PROVINCIA DI PARMA

           REGOLAMENTO PER LA
GESTIONE DEGLI APPARTAMENTI
           PROTETTI PER ANZIANI
 INTITOLATI A DON RENZO SALVI

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 18 maggio 2011
Indice
Articolo 1: Oggetto
Articolo 2 : Requisiti per l’accesso
Articolo 3 : Struttura degli appartamenti
Articolo 4: Percorso di accesso e presentazione domanda
Articolo 5: Requisiti per l’ammissione e assegnazione del punteggio
Articolo 6: Assegnazione degli alloggi
Articolo 7: Convocazione utenti
Articolo 8: Durata della concessione, canone di concessione alloggio e servizi minimi
garantiti
Articolo 9: Norme comportamentali
Articolo 10: Manutenzioni
Articolo 11: Cauzione
Articolo 12: Tutela della salute e dell’igiene
Articolo 13: Decadenza e revoca del contratto
Articolo 14: Norme finali
Articolo 1: Oggetto
Il presente regolamento disciplina la gestione degli appartamenti protetti per anziani, siti nell’ex
Colonia Leoni di Bore, intitolati a “Don Renzo Salvi”.
Gli appartamenti protetti non rispondono a situazioni con elevati bisogni sanitari che prevedono
interventi di alta intensità sanitaria e l’impiego continuativo di apparecchiature medicali complesse.

                                    Articolo 2 : Requisiti per l’accesso
Gli appartamenti sono destinati alle persone in possesso dei seguenti requisiti:
- persone anziane, singole, in coppia o singolo con badante assunta con regolare contratto,
autosufficienti o con limitata autonomia comunque non configurata come non autosufficienza, e che
pertanto sono bisognose di bassa protezione socio-sanitaria.
Rientrano nella categoria anche persone in situazioni di fragilità sociale che necessitano di superare
situazioni di disagio quale la solitudine, l’isolamento ecc.
- età non inferiore a 60 anni o compimento dei sessanta anni di età nell’anno di presentazione della
domanda.
- residenza nel Comune di Bore
- residenza in altri comuni, in subordine, verificata la disponibilità di appartamenti non occupati.
Gli alloggi sono concessi in uso. E’ vietata la sub concessione totale o parziale, anche a titolo
gratuito.

                             Articolo 3 : Struttura degli appartamenti
Gli appartamenti in numero di otto per un numero massimo di 10 ospiti, oltre all’alloggio per il
custode, sono così strutturati:
piano terra
un trilocale destinato al custode ed eventuali familiari (tot. 3 persone)
piano primo
1 monolocale destinato ad un utente
1 bilocale destinato a 2 utenti
3 bilocali destinati ad un utente
piano secondo
2 bilocali destinati ad un utente
1 bilocale destinato a due utenti
Ciascun appartamento è indipendente ed è composto da:
monolocale: cucina-soggiorno-camera (in un unico vano), bagno, disimpegno/ingresso
bilocale (1 utente): cucina-soggiorno (in un unico vano), antibagno, bagno, camera singola
bilocale (2 utenti): cucina-soggiorno (in un unico vano), zona notte, bagno e camera doppia.
In tutti gli appartamenti gli arredi delle cucine e i bagni sono adeguati alle normative in materia di
superamento delle barriere architettoniche.
È presente inoltre il sistema di rilevamento dei fumi, mentre non si rende necessario quello per il
gas in quanto le piastre dei fornelli sono elettriche.
Il riscaldamento è centralizzato ed alimentato da centrale termica posta all’esterno dell’edificio; in
ciascun appartamento è presente un termostato ambiente.
Le parti comuni dell’edificio sono androne di ingresso posto a quota strada, vano scale e corridoi di
disimpegno da piano terra a piano secondo.
Ai fini delle strutture si precisa che quelle in ferro sono trattate con idonei materiali intumescenti,
così come gli elementi strutturali dei solai in legno.
Lo stabile è servito da un ascensore interno che collega i vari piani.
La palazzina è dotata di un accesso indipendente da via Roma e si affaccia a sud-est su un’area
cortilizia verde di uso pubblico di proprietà comunale.
Gli appartamenti sono arredati con mobili in classe di resistenza al fuoco E1 a bassa emissione di
formaldeide, che garantiscono sicurezza ed aiutano l’utente a sentire l’ambiente come domestico e
accogliente. È consentito, previa valutazione dell’Ufficio tecnico comunale, l’inserimento di arredi
o suppellettili ritenuti familiari ed indispensabili per la persona ospitata i quali dovranno essere
obbligatoriamente conformi alle normative vigenti

                     Articolo 4: Percorso di accesso e presentazione domanda
La domanda, su apposito modulo predisposto dagli uffici comunali, deve essere presentata al
protocollo del Comune il quale provvederà a trasmetterla all’Assistente sociale Responsabile del
Caso che ha la funzione di:
- esaminare la domanda e fornire le indicazioni sul servizio e sulle procedure,
- valutare la situazione di bisogno in collaborazione con il medico curante, sui casi di dubbia
interpretazione rispetto al requisito della autosufficienza potrà attivare l’unità di valutazione
geriatrica
- attivarsi per l’ingresso dell’utente nell’appartamento
In caso di utente non residente l’Assistente sociale si relazionerà anche con i servizi del Comune di
appartenenza che fornirà tutte le notizie utili.

               Articolo 5: Requisiti per l’ammissione e assegnazione del punteggio
Per l’ammissione in graduatoria è necessario:
1 Risiedere nel Comune di Bore da almeno sei mesi e mantenervi la residenza (in caso di
disponibilità degli appartamenti concorreranno a formare una ulteriore graduatoria anche le
domande presentate da persone residenti in altri comuni)
2 Essere autosufficiente o parzialmente autosufficiente al momento della presentazione della
domanda e conservare tale stato fino al momento dell’assegnazione.
3 compiere i sessanta anni di età entro l’anno di presentazione della domanda. Il requisito dell’età
non è richiesto per la badante regolarmente assunta o per il coniuge o per il convivente more uxorio
(in ogni caso l’altro componente familiare non deve avere un’età inferiore a 50 anni).
Per l’assegnazione dei posti in graduatoria saranno valutate congiuntamente dall’Assistente sociale,
dall’Ufficio tecnico e dal segretario comunale le seguenti condizioni:
· Assenza di rete familiare o parentale o impossibilità della stessa a prestare assistenza per motivi di
malattia, disabilità, lontananza - 4 punti
· Condizione abitativa caratterizzata da disagio strutturale dell’edificio non modificabile (es.
alloggio inadeguato ai fini del superamento delle barriere architettoniche o ai requisiti igienico
sanitari) - 3 punti
· Condizioni di fragilità personale con necessità di favorire i contatti sociali - 3 punti
· Condizioni di isolamento e lontananza dell’abitazione dai servizi essenziali - 2 punti
· Condizioni economiche disagiate - 2 punti
· Nessuna abitazione di proprietà - 1 punti
Verranno stilate due graduatorie (residenti nel comune di Bore e non residenti)
Si attingerà alla graduatoria dei non residenti solo nel caso in cui, dopo aver esaurito la graduatoria
dei residenti, risultino ancora appartamenti non assegnati.
A parità di punteggio, per ogni graduatoria, verrà data priorità all’ordine cronologico-numerico di
presentazione al protocollo.
I punteggi sono riferiti al titolare della domanda.

                                Articolo 6: Assegnazione degli alloggi
L’assegnazione degli alloggi sarà effettuata sulla base della graduatoria finale tenendo conto delle
esigenze valutate dall’Assistente sociale nell’attribuzione dei punteggi.

                                   Articolo 7: Convocazione utenti
I richiedenti potranno visionare gli appartamenti e una volta stabilite le graduatorie verranno
convocati dall’Assistente sociale. Ogni richiedente potrà rifiutare una sola volta l’assegnazione per
gravi e documentati motivi; in tal caso verrà rimesso in graduatoria all’ultimo posto, previa
valutazione dell’Assistente Sociale
In caso non sussistano gravi e documentati motivi il richiedente verrà automaticamente escluso
dalla graduatoria.

               Articolo 8: Durata della concessione, canone di concessione alloggio
                                       e servizi minimi garantiti
L’utente dovrà sottoscrivere, unitamente al contratto di concessione, anche un verbale di
constatazione dello stato dell’unità immobiliare oggetto di concessione, presentandosi il giorno
stabilito presso la sede comunale.
In caso di mancata presentazione la domanda verrà automaticamente eliminata dalla graduatoria,
salvo gravi e documentati motivi da presentare con atto scritto e valutati dall’Assistente sociale.
Le spese per i bolli e la registrazione di tale contratto saranno a carico dell’utente.
L’utente dovrà occupare l’alloggio entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto pena la
decadenza dall’assegnazione. La durata del contratto sarà valutata unitamente all’Assistente sociale
sulla base delle valutazioni effettuate in sede di graduatoria in relazione alle esigenze della persona.
Sono fatte salve le cause di revoca previste dall’articolo 13 del presente regolamento e l’eventuale
aggravamento con condizioni di non autosufficienza della persona.
Il canone mensile di concessione alloggio, comprensivo della quota economica per l’erogazione dei
servizi minimi, da determinarsi con atto della giunta comunale, include:
- uso dell’alloggio
- servizio di portierato
- servizio di chiamate di emergenze 24 ore su 24
- attivazione dei vari servizi domiciliari ADI , SAD, ecc.. secondo quanto previsto da eventuali PAI
- pulizia spazi comuni
- manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile
Il pagamento dovrà avvenire con scadenza mensile anticipata entro la prima settimana di ogni mese.
Con oneri completamente a carico dell’utente, su sua richiesta potranno essere attivati i seguenti
servizi:
- fornitura pasti
- servizio lavanderia
- pulizia dell’appartamento
- servizi di cura alla persona (parrucchiere, pedicure..).
Articolo 9: Norme comportamentali
Gli utenti devono tenere un comportamento adeguato alla vita comunitaria, nella stretta osservanza
delle norme in materia di ordine pubblico. In particolare all’interno dell’alloggio è proibito
introdurre sostanze stupefacenti, armi proprie e improprie.
Gli utenti sono tenuti a mantenere l’alloggio nelle condizioni igienico-sanitarie in cui è stato
consegnato.
E’ fatto divieto esplicito di:
-introdurre materiale infiammabile e usare fornelli a combustibile,
-gettare oggetti dalle finestre,
-fare abuso di alcol,
-giocare d’azzardo,
-introdurre animali senza il consenso scritto del Comune,
-danneggiare mobilia e attrezzature dell’Amministrazione Comunale,
-lasciare oggetti fuori dall’alloggio,
-produrre rumori molesti,
-apportare modifiche strutturali e murarie all’alloggio.
- ospitare persone non autorizzate dall’Amministrazione Comunale
L’utente è tenuto inoltre a:
- Notificare le assenze
- Tenere un comportamento corretto
- Osservare le norme del presente regolamento
Eventuali spese derivanti dalla violazione di quanto sopra indicato saranno addebitate agli utenti,
comprese quelle derivanti dai danni dovuti al cattivo uso di quanto in dotazione sia come alloggio
sia come struttura in genere. Il custode interviene qualora il comportamento dell’utente risulti
scorretto o pericoloso, assumendo eventuali iniziative urgenti e improcrastinabili e relazionando
sulle circostanze l’Ufficio Servizi Sociali del Comune per l’adozione di eventuali provvedimenti di
revoca del contratto.

                                         Articolo 10: Manutenzioni
La manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, degli arredi e degli impianti compete
all’Amministrazione Comunale.
                                           Articolo 11: Cauzione
L’utente deve versare, secondo le modalità stabilite dal contratto di concessione, un deposito
cauzionale, pari almeno a due mensilità, oltre ad una quota forfettaria che sarà utilizzato per la
copertura delle spese per danni e/o lavori che si rendessero necessari in conseguenza dell’incuria
degli ospiti nella gestione dell’alloggio o degli spazi comuni.
Il versamento della cauzione deve avvenire contestualmente alla sottoscrizione del contratto. Il
comune può chiedere il reintegro del deposito cauzionale nel caso in cui sia stato utilizzato per i
motivi sopra precisati. Il deposito cauzionale viene restituito all’utente o ai suoi eredi al momento
della risoluzione o scadenza del contratto e solo dopo il definitivo allontanamento dell’utente
dall’alloggio, ed in seguito a verifica in contraddittorio dello stato dell’appartamento.

                             Articolo 12: Tutela della salute e dell’igiene
Gli utenti , per l’assistenza sanitaria si rivolgeranno ai di fiducia e ai presidi sanitari territoriali. Gli
utenti devono attenersi, a livello di igiene personale e di pulizia dei locali, al rispetto del presente
regolamento e delle norme sanitarie previste nel contesto di vita comunitaria.

                            Articolo 13: Decadenza e revoca del contratto
La morte dell’utente determina la decadenza dal contratto. L’alloggio non potrà essere concesso in
uso ad eventuali eredi, se non già conviventi nell’alloggio ed aventi i requisiti di cui all’articolo 2.
Resta salva la possibilità di riassegnare un alloggio di capienza adeguata. La decadenza è
automatica e non necessita di alcun atto da parte dell’Amministrazione Comunale.
Sono motivo di revoca del contratto:
- l’abbandono dell’alloggio,
- gravi violazioni alle norme comportamentali,
- il venir meno dei requisiti prescritti per la concessione dell’alloggio
- la morosità per due mensilità consecutive,
- il mancato reintegro del deposito cauzionale.
- aggravamento delle condizioni che comportino una condizione di non autosufficienza previa
valutazione del servizio di assistenza sociale per una diversa sistemazione
Le segnalazioni in merito alle sopra elencate circostanze vengono trasmesse al Comune che
valuterà l’eventuale risoluzione del contratto.
Qualora l’utente intenda risolvere anticipatamente il contratto per motivi diversi dal passaggio dalla
condizione di autosufficienza a condizione di non autosufficienza, dovrà dare un preavviso di
almeno due mesi, altrimenti sarà tenuto al pagamento del canone relativo a due mesi che il Comune,
se non corrisposto, potrà trattenere dalla cauzione depositata.

                                       Articolo 14: Norme finali
Il presente regolamento ha carattere sperimentale, pertanto potrà essere soggetto a modifiche che
terranno conto delle esigenze di gestione della struttura.
L’utente non residente che desideri portare la residenza nel Comune di Bore dovrà occupare in
modo continuativo ed ininterrotto l’alloggio per almeno due anni. Solamente allo scadere del
secondo anno potrà presentare domanda per ottenere la residenza.
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme di legge in
materia.
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