REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI

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ORDINE DEGLI PSICOLOGI

                      REGOLAMENTO INTERNO
                      PER IL FUNZIONAMENTO
  DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI

Approvato nella seduta di Consiglio del 20 novembre 2020 con deliberazione n. 58
  modificato nella seduta di Consiglio del 28 gennaio 2022 e del 24 giugno 2022
Art. 1 - Definizioni e termini
Con il presente Atto, il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi emana il Regolamento Interno, destinato al
proprio funzionamento.
Ai fini del presente Regolamento, si intende per:
Legge istitutiva, la Legge n. 56 del 18 febbraio 1989 e ss.mm.ii;
Albo, l’Albo degli Psicologi;
Consiglio Nazionale o CNOP, il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi;
Consiglio Territoriale, il Consiglio Regionale o Provinciale dell’Ordine degli Psicologi;
Presidente, il Presidente del CNOP;
Vice Presidente, il Vice Presidente del CNOP;
Segretario, il Segretario del CNOP;
Tesoriere, il Tesoriere del CNOP;
Consigliere, il Consigliere del CNOP;
Esecutivo, l’organo collegiale composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Tesoriere e dal Segretario del CNOP;
Direttore, il Dirigente con l’incarico di Direttore dell’Ente o il Direttore f.f.;
Uffici, l’insieme degli Uffici Amministrativi del CNOP;
Seduta, l'adunanza dei Consiglieri del CNOP convocata ai sensi della Legge e del presente Regolamento;
O.d.g., l’Ordine del Giorno delle sedute del CNOP;
Referente, il Referente di Commissione, di Gruppo di Lavoro, di Tavolo Tecnico.
I termini previsti dal presente Regolamento, qualora coincidenti con un giorno festivo, si intendono prorogati al
giorno seguente non festivo.

Art. 2 - Della elezione delle cariche
Il funzionamento del Consiglio Nazionale è disciplinato dall’art. 28 della Legge Istitutiva e dall’art. 3 del D.P.R.
221/2005, nonché dalle norme del presente Regolamento.
La durata del mandato del Consiglio e le limitazioni alla rieleggibilità dei Consiglieri sono stabiliti dalla Legge
istitutiva.
Il Consiglio, nella sua seduta di insediamento, provvede alla elezione del Presidente, del Vice Presidente, del
Segretario e del Tesoriere.
La seduta è valida se è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica ed è presieduta dal Consigliere più anziano
per età. Svolge le funzioni di Segretario della seduta il Consigliere più giovane per età.
Per l'elezione delle cariche si procede a votazioni separate.
Il Segretario della seduta provvede a predisporre e consegnare, unitamente ad una penna di identico colore, le
schede di voto con i nominativi dei Consiglieri. Sul frontespizio della scheda - che reca il timbro dell'Ordine con la
sigla del Presidente della seduta - sono riportate, in ragione delle cariche da eleggere, le seguenti diciture: “Elezione
del Presidente”, “Elezione del Vice Presidente”, “Elezione del Segretario”, “Elezione del Tesoriere”.
La prima elezione è quella del Presidente e successivamente, nell'ordine, si svolgono quella del Vice Presidente,
quella del Segretario e quella del Tesoriere. Per procedere alla votazione successiva è necessaria la proclamazione
dell'eletto di quella precedente.
Tutte le operazioni di spoglio sono effettuate dal Presidente e dal Segretario della seduta.
Per le elezioni, nelle prime tre votazioni è necessario il voto favorevole della metà più uno dei Consiglieri in carica;
per le altre votazioni è richiesta la maggioranza dei voti validi dei Consiglieri in carica. In tali ultime votazioni ai fini
del computo del quorum deliberativo non si calcolano le schede bianche, i voti nulli e le astensioni.

Regolamento Interno per il Funzionamento del Consiglio Nazionale dell’Ordine
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Qualora la prima seduta sia dichiarata deserta per la mancanza del numero legale, spetta al Consigliere più anziano
per età tra i presenti darne immediata comunicazione al Ministro della Salute.

Art. 3 - Del Consiglio Nazionale
ll Consiglio Nazionale è composto dai Presidenti dei Consigli regionali e provinciali, limitatamente alle province di
Trento e Bolzano, e da un rappresentante della Sezione B dell’albo.
Il Consiglio esercita le seguenti attribuzioni:
           a)     emana il regolamento interno, destinato al funzionamento dell'ordine;
           b) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'ordine, cura il patrimonio mobiliare e
              immobiliare dell'ordine e provvede alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;
           c)     predispone ed aggiorna il codice deontologico, vincolante per tutti gli iscritti, e lo sottopone
                  all'approvazione per referendum agli stessi;
           d) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione relativamente alle questioni di
              rilevanza nazionale;
           e) designa, a richiesta, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale, ove
              sono richiesti;
           f)     esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria iniziativa, anche sulla qualificazione di
                  istituzioni non pubbliche per la formazione professionale;
           g)     determina i contributi annuali da corrispondere dagli iscritti nell'albo, nonché le tasse per il rilascio dei
                  certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse debbono essere contenuti nei
                  limiti necessari per coprire le spese per una regolare gestione dell'Odine
Il Consiglio è convocato, in presenza o da remoto, dal Presidente, almeno una volta ogni sei mesi e, comunque,
ogni volta che se ne presenti la necessità o quando sia chiesto da almeno un terzo dei Consiglieri.
Il Consiglio è regolarmente costituito se è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica e il quorum deve essere
raggiunto non oltre sessanta minuti dall'ora di convocazione.
I singoli Consiglieri, nella loro qualità di Presidenti dei Consigli Territoriali, possono essere sostituiti a tutti gli
effetti, in caso di impedimento, dai rispettivi Vice Presidenti.
Il quorum deve essere mantenuto nel corso della seduta. Qualora un Consigliere ne chieda la verifica, il Presidente,
ove ne constati la carenza, può sospendere la seduta per non oltre trenta minuti. Ove il quorum non venga
raggiunto, la seduta è conclusa.
Nell’ultima riunione dell’anno solare, ferme restando le possibili modifiche, il Presidente, sentito l’Esecutivo,
comunica al Consiglio, il calendario delle riunioni dell’anno successivo.

Art. 4 - Convocazione su richiesta dei Consiglieri
La richiesta di convocazione da parte dei Consiglieri indica gli argomenti da porre all’Ordine del giorno. Il
Presidente fissa la seduta, ai sensi del successivo art. 5 che in ogni caso deve essere tenuta entro quarantacinque
giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima

Art. 5 - Formalità della convocazione del Consiglio
Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno 10 giorni prima di quello fissato per la seduta.
L'avviso di convocazione contiene l’indicazione del giorno e dell'orario della seduta nonché la sede, la forma (se in
presenza o da remoto), l'O.d.G. e, nel caso di collegamenti da remoto, il link alla piattaforma digitale.
L’avviso di convocazione è spedito tramite PEC e, di prassi, mediante e-mail ordinaria.
Il fascicolo con quanto di utilità ai fini della discussione dell’O.d.G. è depositato presso gli Uffici almeno sei giorni
prima della data di seduta ed è trasmesso ai Consiglieri entro le novantasei ore immediatamente precedenti la
seduta.

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L’O.d.G. può essere modificato entro 7 giorni prima del Consiglio, oppure, all'unanimità dei Consiglieri in carica
all’inizio della seduta o, solo in caso di improrogabile urgenza, dal Presidente fino al giorno prima della seduta, con
contemporanea comunicazione straordinaria via PEC a tutti i Consiglieri.
Il Presidente, sentito l’Esecutivo, può convocare il Consiglio in deroga ai termini di cui al presente articolo per
motivi comprovati di necessità ed urgenza.

Art. 6 - Delle sedute
Il Presidente, sentito l’Esecutivo, determina il luogo e la forma (se in presenza o da remoto) di svolgimento delle
sedute.
Nel caso di convocazione del Consiglio in presenza, la partecipazione in modalità telematica di uno o più componenti
del Consiglio è permessa, previo vaglio del Presidente, esclusivamente per documentati motivi di salute. Qualora sia
il Presidente a dover partecipare alla riunione in modalità telematica, il vaglio di cui al precedente periodo è
effettuato dal Vice-Presidente.

Le sedute sono presiedute nell'ordine: dal Presidente ovvero, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente
ovvero, in mancanza di entrambi, dal Consigliere più anziano per età.
Alle sedute del Consiglio partecipa, di norma, il Direttore con funzione consultiva.
Su proposta di un terzo dei Consiglieri presenti ovvero del Presidente, il Consiglio può modificare la successione dei
punti in discussione dell’O.d.G. Prima di procedere alla votazione, il Presidente concede la parola a uno dei
Consiglieri che si dichiari a favore e a uno dei Consiglieri che si dichiari contrario.
Il Presidente, o un suo delegato, introduce gli argomenti all’O.d.G..
I Consiglieri comunicano al Segretario, che ne prende nota in ordine cronologico, l'intenzione di intervenire nella
discussione, nonché presentano gli emendamenti alla proposta di deliberazione.
Il Presidente dà la parola a ciascun Consigliere per non più di cinque minuti e per non più di due volte sullo stesso
punto all'O.d.G., salvo diversa disposizione dello stesso Presidente.
Il Presidente ha facoltà di richiamare alla brevità il Consigliere che ecceda i tempi fissati se non precedentemente
accordati.
Ciascun Consigliere può chiedere al Presidente la parola per fare osservazioni sulle relazioni presentate e può
esercitare il diritto di proporre questioni pregiudiziali, sospensive, e mozioni d’ordine:
           a)     La “questione pregiudiziale” si pone quando si ritiene che un dato argomento non debba essere discusso
                  e/o votato prima che venga discusso e/o votato altro argomento preliminare;
           b) La “questione sospensiva” si pone quando si ritiene di sospendere e rinviare ad altra seduta o ad altro
              momento della seduta la discussione e/o la votazione dell’argomento;
           c)     La “mozione d’ordine” si pone quando si intende richiamare l’osservanza della Legge, del Regolamento,
                  della procedura dei lavori.
Al termine della discussione, il Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione formulata in modo chiaro e
preciso, nonché gli eventuali emendamenti.
Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti validi dei Consiglieri presenti. Il Presidente vota per ultimo e in
caso di parità prevale il suo voto.

Art. 7 – Del verbale
Il verbale è sottoscritto dal Segretario e dal Presidente ed è trasmesso in copia ai Consiglieri con la convocazione e
l’O.d.G. della seduta immediatamente successiva.
L'approvazione del verbale è posta al primo punto dell’O.d.G..
Il verbale è redatto in forma sintetica e contiene:

           a. Il nominativo dei presenti e degli assenti;
           b. Il luogo, la data e l’ora d’inizio della seduta;
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c. La sintesi della discussione e l'esito della votazione in ordine alle deliberazioni, con l'indicazione dei
                  favorevoli, contrari e astenuti;

           d. Le dichiarazioni richieste dai Consiglieri in sintesi.

Art. 8 – Delle deliberazioni
Le deliberazioni, con la firma, anche digitale, del Presidente e del Segretario, ad eccezione delle deliberazioni della
seduta di insediamento che hanno effetto dalla seduta successiva, sono immediatamente esecutive; sono numerate
progressivamente per ogni anno e conservate in idoneo supporto informatico, che garantisca la sicurezza e la
riferibilità dei dati.
Le deliberazioni recano l’indicazione, ove esistenti, degli atti istruttori redatti dagli Uffici e dal Direttore e di tutti
quelli ulteriori che siano presupposti e connessi alla deliberazione, nell’ottica di perseguire una corretta articolazione
tra il livello tecnico-amministrativo ed il livello politico-istituzionale dell’Ente.

Art. 9 – Organizzazione interna
Al fine di assicurare un più efficace ed efficiente esercizio delle funzioni stabilite all'art. 28, comma 6, della Legge
istitutiva e ferme restando le competenze descritte nel Regolamento concernente l’organizzazione degli Uffici e delle
funzioni del personale del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, volte a perseguire una corretta
articolazione tra il livello tecnico-amministrativo ed il livello politico-istituzionale dell’Ente, il Consiglio costituisce
Commissioni composte da Consiglieri con compiti istruttori, ai sensi dell’art. 10 del presente Regolamento, ed
eventualmente anche da esperti esterni.
Il Consiglio può inoltre:
           a. Costituire Gruppi di Lavoro composti da Consiglieri e/o esperti, con compiti di studio e, in via
                  straordinaria, anche istruttori, ai sensi dell’art. 12 del presente Regolamento;

           b. Costituire Commissioni paritetiche con altri Enti/Istituzioni, ovvero “Tavoli tecnici”
           c. Attivare Consulte con la partecipazione di soggetti della Comunità professionale ed aventi scopo
                  consultivo e di supporto all’azione del Cnop e degli stessi soggetti (es. Consulta delle Società Scientifiche).
                  Le Consulte sono coordinate dal Presidente o da un membro del Consiglio e composte dai rappresentanti
                  dei soggetti partecipanti. Sono regolate da apposita delibera adottata dal Consiglio.

           d. Istituire Comitati tecnici tra i quali è istituito il Comitato Pari Opportunità
           e. Assegnare incarichi specifici, ai sensi dell’art. 13 del presente Regolamento
Qualunque incarico viene assegnato attraverso votazioni a scrutinio segreto o, con l’accordo unanime dei Consiglieri,
con voto palese.

Art. 10 - Commissioni
Le Commissioni svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta per il Consiglio. Hanno il compito di
riferire su singole materie individuate secondo le attribuzioni istituzionali del Consiglio.
Ciascuna Commissione è composta da tre Consiglieri; può avvalersi di esperti esterni nel numero massimo di tre, e
viene nominata dal Consiglio che ne individua anche il referente.
La Commissione svolge la sua funzione per tutta la Consigliatura.
Il referente ed i Consiglieri nominati dal Consiglio durano in carica per l’intera Consigliatura.
Gli esperti esterni durano in carica fin quando è richiesta la loro consulenza. Su proposta del referente, il Consiglio
può nominare altri esperti in sostituzione.
La Commissione è convocata dal Presidente, sentito il referente. Il giorno e l’ora d’inizio della riunione di
Commissione, che può svolgersi anche da remoto, sono preventivamente definiti.
La Commissione opera se è presente almeno la maggioranza dei componenti nominati.

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Al fine di garantire la piena funzionalità dei lavori delle Commissioni del Cnop, l’assenza ingiustificata per tre sedute
consecutive da parte di un membro delle predette Commissioni è causa di decadenza automatica dall’incarico. La
Commissione di appartenenza, tramite il proprio referente, comunica l’intervenuta causa di decadenza automatica al
Presidente del Cnop, che ne informa l’interessato. Nella seduta consiliare immediatamente successiva alle
comunicazioni di cui al periodo precedente, il Cnop prende atto della decadenza e provvede alla sostituzione del
soggetto decaduto. Nelle more della sostituzione, la Commissione continua ad operare, nel rispetto delle
disposizioni del presente articolo.

Della riunione è redatto verbale in forma sintetica, ma sufficiente a comprendere il lavoro istruttorio svolto; il
verbale deve contenere le motivazioni della proposta che sarà sottoposta a eventuale determinazione consiliare.
Di norma è prevista la corresponsione di un gettone di presenza per ogni partecipazione alle riunioni, il cui numero
massimo ed i cui importi sono stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio.
Le riunioni in presenza o in modalità mista non possono, di norma, essere superiori a n. 2 per anno solare.

Per ciascuna Commissione è individuato un referente con le seguenti attribuzioni:
    1. E' responsabile della corretta conduzione dei processi di gestione della Commissione.
    2. Organizza e cura, a inizio di ogni anno solare, il cronoprogramma dei lavori della Commissione, strutturato su
    base almeno trimestrale, fissando degli obiettivi di risultato.
    3. E' responsabile della verifica della coerenza tra gli obiettivi, nel suo complesso, ed i risultati, e qualora ci siano
    scostamenti si fa carico, se possibile, di intervenire sui processi di lavoro in raccordo con l’Esecutivo e la struttura
    amministrativa dell’Ente; in alternativa di rimodulare gli obiettivi.
    4. E’ responsabile della circolarità delle informazioni con gli altri Organi del Consiglio per materie di competenza e
    di rilevanza trasversale.
    5. Promuove, periodicamente la discussione dei risultati dell’attività svolta al fine di identificare criticità e relative
    azioni di miglioramento.
    Sono costituite le seguenti Commissioni che, in ogni caso, possono essere modificate e/o ampliate dal Consiglio
    con deliberazione:
           a. Commissione Deontologia ed Osservatorio Permanente sul Codice Deontologico.
                  Organizzazione e ambiti di competenza sono meglio definiti nel successivo articolo 11 del presente
                  Regolamento.

           b. Commissione Giuridico - Istituzionale.
                  Ambito di competenza:
                  -      Raccogliere ed analizzare le criticità normative e regolamentari della professione di psicologo.
                  -      Proporre una revisione della normativa elettorale e tracciare linee guida in merito alle procedure
                         elettorali.
                  -      Proporre e revisionare i Regolamenti vigenti.
                  -      Valutare l’impatto delle modifiche normative sull’attività ordinistica e il sistema gestionale.
                  -      Proporre lo sviluppo di network, servizi ed economie di scale sovra regionali.
           c. Commissione Relazione con i cittadini, Promozione dei valori e della professione
                       Ambito di competenza:
                  -      Individuare e proporre al Consiglio attività di promozione della professione psicologica, in particolar
                         modo riferite a nuovi ambiti e contesti applicativi quali il territorio, l’affiancamento al medico di base
                         e le agenzie educative.
                  -      Valutare e proporre al Consiglio le richieste di Patrocinio.
                  -      Individuare le linee di azione per la difesa dei diritti psicologici dei cittadini.
                  -      Individuare i temi per la Giornata Nazionale della Psicologia.

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-    Individuare le modalità di sviluppo di ambiti Emergenti.
                    -    Psicologia e Minoranze linguistiche.
                    -    Monitorare la professione nei media.
           d. Atti Tipici e Tutela dei Cittadini e della professione
                        Ambito di competenza:
                    -    Attività di studio, ricerca e confronto al fine di definire gli atti tipici della professione di psicologo
                         nelle sue diverse declinazioni.
                    -    Monitorare lo stato dell’arte della professione psicologica, con particolare attenzione ai nuovi ambiti
                         applicativi e agli aspetti economici.
                    -    Definire e proporre le azioni di tutela della professione.
           e. Commissione Formazione Continua
                    Ambito di competenza:
                -        Attività sulla formazione continua.
                -        Monitoraggio e proposte di aggiornamento della normativa.
                -        Proposte su pacchetti formativi e gestione del sistema.

Art.11 – Commissione Deontologica ed Osservatorio Permanente sul Codice Deontologico
Ai sensi dell’art. 41 del Codice Deontologico è istituito presso la Commissione Deontologia l'Osservatorio
permanente sul Codice Deontologico, con il compito di raccogliere la giurisprudenza in materia deontologica dei
Consigli regionali e provinciali dell’Ordine e ogni altro materiale utile a formulare eventuali proposte della
Commissione al Consiglio Nazionale dell’Ordine, anche ai fini della revisione periodica del Codice Deontologico.

Il numero dei componenti è così determinato: quattro Consiglieri interni al CNOP e cinque esperti esterni nella
materia, fra cui preferibilmente un magistrato ed un avvocato, nominati dal Consiglio. L’insieme dei componenti
costituisce la Commissione Deontologia mentre gli esperti esterni svolgono le funzioni specificamente attribuite
all’Osservatorio.

Si riunisce almeno quattro volte ogni anno, anche da remoto, e il tempo di permanenza in carica è par alla durata del
Consiglio. L’Osservatorio è un organismo permanente i cui componenti si rinnovano ad ogni consigliatura.

Di norma è prevista la corresponsione di un gettone di presenza per ogni partecipazione alle riunioni, il cui numero
massimo ed i cui importi sono stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio.
Gli ambiti di competenza sono:
     -        Analizzare e monitorare le criticità segnalate dai Consigli Territoriali, relative all'applicazione del Codice
              Deontologico.
     -        Fornire linee guida sull'interpretazione e applicazione del Codice Deontologico.
     -        Elaborare proposte ai fini della revisione del Codice Deontologico.
     -        Raccogliere la giurisprudenza in materia deontologica dei Consigli Territoriali e ogni altro materiale utile a
              formulare eventuali proposte al Consiglio Nazionale dell'Ordine, anche ai fini della revisione periodica del
              Codice Deontologico (art. 41 del Codice Deontologico).
     -        Raccordarsi con i referenti delle Commissioni Deontologiche territoriali tramite costanti scambi reciproci via
              e-mail ed almeno un incontro all’anno, le cui spese sono a carico dei rispettivi Consigli Territoriali, con
              eccezione delle regioni con meno di 2500 iscritti al 31dicembre di ogni anno.
     -        Realizzare, nel server del Consiglio Nazionale, un database di rilevazione dei dati dei procedimenti
              disciplinari, al fine di individuare le aree di attività oggetto di problematiche, esposti, procedimenti e
              provvedimenti disciplinari. Il responsabile della documentazione raccolta e prodotta dall’Osservatorio è un
              dipendente di ruolo degli Uffici del Consiglio Nazionale dell’Ordine.

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Art. 12 - Gruppi di Lavoro
Il Consiglio, per particolari e specifiche questioni, può costituire Gruppi di Lavoro con iscritti all'Ordine o esperti del
settore, coordinati da uno di essi.
I Gruppi sono tenuti a svolgere i compiti loro affidati sulla base dei criteri, nei termini e con le modalità stabiliti dal
Consiglio con apposita delibera. La loro istituzione è finalizzata alla trattazione di determinati e delineati
contesti/ambiti professionali.
Di norma è prevista la corresponsione di un gettone di presenza per ogni partecipazione alle riunioni, il cui numero
massimo ed i cui importi sono stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio.
Le riunioni in presenza o in modalità mista non possono, di norma, essere superiori a n. 2 per anno solare.

I Gruppi di Lavoro vengono costituiti dal Consiglio, che nomina i componenti ed il referente, e definisce la
progettualità, la durata e le modalità di verifica dei risultati conseguiti.
Ciascun Gruppo di Lavoro è composto da tre Consiglieri, di cui un referente, e da esperti esterni nel numero
massimo di quattro.
Per ciascun Gruppo di Lavoro è individuato un referente con le seguenti attribuzioni:
       1. E' responsabile della corretta conduzione dei processi di gestione del Gruppo di Lavoro.
       2. Organizza e cura, a inizio di ogni anno solare, il cronoprogramma dei lavori del Gruppo di Lavoro, strutturato
          su base almeno trimestrale, fissando degli obiettivi di risultato.
       3. E' responsabile della verifica della coerenza tra gli obiettivi, nel suo complesso, ed i risultati, e qualora ci
          siano scostamenti si fa carico, se possibile, di intervenire sui processi di lavoro in raccordo con l’Esecutivo e
          la struttura amministrativa dell’Ente; in alternativa di rimodulare gli obiettivi.
       4. E’ responsabile della circolarità delle informazioni con gli altri Organi del Consiglio per materie di
          competenza e di rilevanza trasversale.
       5. Promuove periodicamente la discussione dei risultati dell’attività svolta al fine di identificare criticità e
          relative azioni di miglioramento.
Il Referente ed i Consiglieri nominati dal Consiglio durano in carica fin quando il Gruppo di Lavoro svolge l’attività per
cui è stato costituito.
Gli esperti esterni durano in carica fin quando è richiesta la loro consulenza. Su proposta del referente, il Consiglio
può nominare altri esperti in sostituzione.
Il Gruppo di Lavoro è convocato dal Presidente, sentito il referente. Il giorno e l’ora d’inizio della riunione del Gruppo
di Lavoro, che può svolgersi anche da remoto, sono preventivamente definiti.
Al fine di garantire la piena funzionalità dei lavori dei Gruppi di Lavoro del Cnop, l’assenza ingiustificata per tre
sedute consecutive da parte di un membro dei predetti Gruppi di Lavoro è causa di decadenza automatica
dall’incarico. Il Gruppo di Lavoro di appartenenza, tramite il proprio referente, comunica l’intervenuta causa di
decadenza automatica al Presidente del Cnop, che ne informa l’interessato. Nella seduta consiliare immediatamente
successiva alle comunicazioni di cui al periodo precedente, il Cnop prende atto della decadenza e provvede alla
sostituzione del soggetto decaduto. Nelle more della sostituzione, il Gruppo di lavoro continua ad operare, nel
rispetto delle disposizioni del presente articolo.

Un Gruppo di Lavoro ha obiettivi operativi all’interno del piano programmatico che il Consiglio si è dato. In tale ottica
i Gruppi di Lavoro sono a supporto dei lavori del Consiglio.
Per tutti i Gruppi è prevista la:
    1.     Elaborazione di progetti (finalità, obiettivi, metodi, risorse e tempi di realizzazione) da sottoporre
           all’approvazione del Consiglio.
    2.     Presentazione all’approvazione del Consiglio di qualsiasi iniziativa e/o presa di posizione rivolta a interlocutori
           altri dal Consiglio stesso.
    3.     Rendicontazione, almeno annuale, al Consiglio sullo stato dei lavori.
    4.     Partecipazione, anche in rappresentanza del Consiglio, su delega del Presidente o del Consiglio, ad eventuali

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Commissioni, Comitati etc. istituiti presso Enti esterni e per cui siano necessarie competenze tecnico
           scientifiche specifiche.
I Gruppi devono svolgere funzione di “esperto” nel proprio ambito applicativo e devono:
    a.       Fornire al Consiglio riflessioni e argomentazioni per pareri, Tavoli istituzionali e media.
    b.       Monitorare le leggi nazionali e regionali che riguardino, nello specifico, il tema di cui si occupano e, se del
             caso, proporre emendamenti.
    c.       Proporre iniziative per lo sviluppo in quel settore applicativo.
Di norma è prevista la corresponsione di un gettone di presenza per ogni partecipazione alle riunioni, il cui numero
massimo ed i cui importi sono stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio.

Art. 13 - Incarichi specifici
Il CNOP può attribuire Incarichi Specifici su ambiti di particolare rilevanza per la professione, anche all’interno di Enti
ed Istituzioni che ne facciano richiesta.
Gli incarichi hanno finalità, progetto operativo e durata definiti dal Consiglio nell'atto di assegnazione dell'incarico.
L’incaricato, al termine dell’incarico, avrà cura di depositare apposita relazione conclusiva.
Laddove non erogato dalla Istituzione richiedente, il Consiglio corrisponderà un gettone di presenza il cui importo è
stabilito con apposita deliberazione del Consiglio.
Qualora l’incarico sia attribuito ad un Consigliere è prevista la corresponsione di un compenso forfettario il cui
importo è stabilito con apposita deliberazione del Consiglio.

Art. 14 – Tavoli tecnici
Il Consiglio può istituire Tavoli tecnici per l’approfondimento di singole tematiche specifiche.
Finalità dei Tavoli tecnici è il lavoro congiunto con altri soggetti della professione e la interlocuzione con altri
Enti/Istituzioni.
I Tavoli tecnici sono composti da soggetti esperti sui temi specifici, il cui numero è stabilito con apposita delibera, tra
i quali viene individuato un referente, e svolgono i propri lavori in stretto coordinamento con il Presidente, il quale li
convoca, sentito il referente.
E’ istituito il Tavolo tecnico “Università”, del quale è referente un Consigliere nominato dal Cnop.
I Componenti sono 7, dei quali 3, tra cui il referente, nominati dal CNOP e 4 designati dal mondo universitario (AIP e
CPA), tranne diversa determinazione del Consiglio.
Di norma è prevista la corresponsione di un gettone di presenza per ogni partecipazione alle riunioni, il cui numero
massimo ed i cui importi sono stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio.

Art. 15 - Il Presidente
Al Presidente spetta la rappresentanza dell’Ordine; esercita le attribuzioni conferitegli dalla Legge nonché da altre
norme e dal Consiglio nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.
Il Presidente, con l'ausilio del Segretario, cura la predisposizione degli atti necessari per l’esame degli argomenti
posti all’O.d.G. e vigilanza sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio.
Il Presidente può, in caso di urgenza e necessità, adottare atti di competenza del Consiglio, tra cui individuare e
nominare degli esperti in settori di rilevanza della professione ai sensi dell’art.13 del presente regolamento, qualora
se ne ravvisi la necessità, da sottoporre a ratifica nel primo Consiglio utile, nel rispetto di quanto previsto dal vigente
“Regolamento per l’amministrazione e la contabilità”.
Può essere prevista la corresponsione di un compenso forfettario il cui importo è stabilito con apposita deliberazione
del Consiglio.

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Art. 16 - Vice Presidente
Il Vicepresidente ha funzioni vicarie del Presidente.
Spetta al Vice Presidente sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento ovvero su delega di quest'ultimo.

Art.17 - Segretario
Spetta al Segretario coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art.15; in particolare redige i
verbali delle riunioni del Consiglio delle quali constata l’esistenza del numero legale, riportando a verbale il nome dei
Consiglieri presenti e assenti, distinguendo gli assenti in giustificati o ingiustificati; è responsabile della custodia dei
verbali e dei libri delle deliberazioni, nonché degli archivi del Consiglio.
Si raccorda con il Direttore e con gli Uffici, in coerenza con le normative vigenti, al fine di seguire l’esecuzione agli
atti approvati dal Consiglio e alla conseguente linea politica.
In caso di assenza del Segretario la sua funzione viene svolta dal Consigliere più giovane che non ricopre altre cariche
nel Consiglio.

Art. 18 - Tesoriere
Spetta al Tesoriere la vigilanza sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio in materia di spese ed entrate, la
tenuta delle scritture contabili nonché la predisposizione dei bilanci e delle relative relazioni.
Provvede agli adempimenti e alla verifica della riscossione delle entrate relative ai contributi degli Ordini Territoriali.
Cura la tenuta dei registri contabili e di ogni altra scrittura contabile che il Consiglio ritiene opportuno istituire.
Su richiesta del Consiglio, relaziona sulle disponibilità economiche dell’Ordine.
Le attribuzioni del Tesoriere sono inoltre integrate da quanto previsto dal “Regolamento per l’amministrazione e la
contabilità”.

Art. 19 – Esecutivo
Il Presidente, unitamente al Vice Presidente, al Segretario ed al Tesoriere, costituiscono l’Esecutivo, al quale ufficio
collegiale il Consiglio Nazionale può demandare specifiche funzioni.
L’Esecutivo coordina i lavori delle Commissioni, dei Gruppi di Lavoro, dei Tavoli Tecnici, così come costituiti dal
Consiglio, e degli Incarichi affidati dallo stesso.
Il Presidente presiede e dirige l’attività dell’Esecutivo.

Art. 20 - Consiglieri
I Consiglieri rappresentano gli psicologi iscritti all’Albo ed esercitano le loro funzioni nell’interesse pubblico e della
intera categoria professionale, e nel rispetto del Codice deontologico degli Psicologi italiani.
L’attività dei Consiglieri è un servizio prestato a favore di tutti gli psicologi, tenuto conto del loro ruolo nella società.
È un dovere dei Consiglieri essere informati al fine della partecipazione proficua alle attività del Consiglio e al fine di
garantirne il migliore funzionamento.
Essi contribuiscono allo svolgimento delle funzioni proprie del Consiglio, così come previste dalla Legge e dal
presente Regolamento.
I Consiglieri esercitano, inoltre, le funzioni attribuite a ciascuno dal Consiglio, in particolare all'interno delle
Commissioni, dei Gruppi di Lavoro, dei Tavoli Tecnici, in esecuzione di incarichi di Consiglio, così come definiti dal
presente Regolamento ed in ogni altra ipotesi di mandato specificatamente conferito dal Consiglio.
Nell’esercizio delle loro funzioni i Consiglieri si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi della categoria
professionale e si astengono dal porre in essere atti e comportamenti in situazioni di conflitto di interessi.

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Il Consigliere non utilizza il proprio ruolo e le informazioni riservate di cui viene a conoscenza nel corso del mandato
consiliare per assicurare a sé o ad altri indebiti vantaggi, né in modo da arrecare nocumento all’immagine sociale
della professione.
ll Consigliere che ha, per sé o per conto di terzi, un interesse in conflitto con quello dell’Ordine deve dichiararlo e
astenersi dall'esercitare il voto.
Il Consigliere è responsabile della circolarità delle informazioni amministrative tra il proprio Ordine territoriale e il
Consiglio Nazionale.
Il Consigliere è tenuto ad agire in modo informato.
Il Consigliere comunica periodicamente al proprio Consiglio le principali iniziative deliberate/assunte dal Consiglio
Nazionale.
Il Consigliere si fa promotore presso il Consiglio Nazionale di iniziative deliberate/assunte dal proprio Ordine
territoriale che possano essere di particolare rilevanza e utilità per l’intera comunità professionale.

Art. 21 – Indennità e Gettoni di presenza
E’ prevista la corresponsione di indennità e gettoni di presenza i cui importi massimi e criteri di attribuzione sono
stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio.

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