REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO COMUNALE DI

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REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO COMUNALE DI
                    PROTEZIONE CIVILE

ART. 1- ISTITUZIONE DEL SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

E’ istituito il servizio comunale di protezione civile al fine di tutelare l’integrità della vita,
l’ambiente, gli insediamenti e i beni dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità
naturali, catastrofi e altri eventi calamitosi.
Il presente regolamento disciplina l’organizzazione del servizio.

ART. 2- TIPOLOGIA DI EVENTI

Ai fini dell’attività di protezione civile, gli eventi si distinguono in:
a) eventi naturali o connessi all’attività dell’uomo cui si può far fronte con interventi attuabili
in via ordinaria dalle strutture del servizio comunale di protezione civile;
b) eventi naturali o connessi all’attività dell’uomo che per loro natura ed estensione
richiedono l’intervento ordinario e coordinato di più enti o amministrazioni competenti;
c) calamità naturali, catastrofi, o altri eventi, che per intensità ed estensione vanno
fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

ART. 3- ATTIVITA’ E COMPITI DI PROTEZIONE CIVILE

Sono attività di protezione civile:
a) la PREVISIONE, che consiste nelle attività dirette allo studio e alla determinazione delle
cause degli eventi che comportano rischio; nell’identificazione dei rischi e
nell’individuazione delle zone del territorio soggette a tali rischi;
b) la PREVENZIONE, che consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la
possibilità che si verifichino danni a causa degli eventi di cui all’art. 2;
c) il SOCCORSO, che consiste nell’attuazione degli interventi diretti ad assicurare ogni
forma di prima assistenza alla popolazione colpita dagli eventi di cui all’art. 2;
d) il SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA, che consiste nell’attuazione, anche
coordinata, degli interventi necessari ed indifferibili, volti a rimuovere gli ostacoli alla
ripresa delle normali condizioni di vita.

ART. 4- COMPETENZE

Il Sindaco è autorità comunale di protezione civile.
Al verificarsi dell’emergenza nell’ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la
direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni
colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto
e al Presidente della Giunta Regionale.
Quando la calamità naturale o l’evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a
disposizione del Comune, il Sindaco chiede al Prefetto l’intervento di altre forze e strutture.
Per svolgere i compiti attribuitegli dalla legge e dal presente regolamento in materia di
protezione civile, il Sindaco si avvale di un organo tecnico denominato Commissione

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comunale di protezione civile, o di una struttura operativa denominata Ufficio comunale di
protezione civile.
Si avvale, inoltre, della collaborazione delle associazioni di volontariato e dei cittadini.

ART. 5- COMMISSIONE COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE- COMPOSIZIONE,
COMPETENZE, FUNZIONAMENTO

La Commissione comunale di protezione civile è nominata dal Sindaco ed è così
composta:
• Sindaco, che la presiede;
• Segretario comunale;
• Responsabile dell’ufficio tecnico comunale;
• Responsabile dell’ufficio comunale di protezione civile;
• Responsabile dell’ufficio di polizia municipale;
• Assistente sociale;
• Un rappresentante delle associazioni di volontariato presenti o operanti nel territorio
   comunale designato dalle stesse;
• Responsabile del Gruppo Meccanizzato del Corpo Forestale dello Stato di Volpago del
   Montello;
• Rappresentante della stazione dei Vigili del Fuoco di Montebelluna, designato dal
   Comando;
• Rappresentante del dipartimento di prevenzione dell’Ulss n. 8, designato dall’Ulss.
Il Sindaco può integrare la Commissione con tecnici esperti in specifiche materie aventi
attinenza con l’attività di protezione civile.
Ciascun membro della Commissione all’atto della nomina designa una persona,
competente in materia, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
La Commissione ha funzione propositiva e consultiva nelle materie, iniziative ed attività di
protezione civile (compresa la salvaguardia dell’ambiente).
In particolare essa:
assiste il Sindaco al verificarsi di una emergenza nell’ambito del territorio comunale;
promuove il costante aggiornamento del piano comunale di protezione civile, nonché tutte
le attività finalizzate a renderlo noto alla popolazione e agli enti ed organizzazioni coinvolti
nella sua attuazione;
esamina e valuta i dati forniti dalle istituzioni e dagli organi preposti alla vigilanza degli
eventi previsti dal presente regolamento;
promuove attività di formazione e di addestramento del personale da impiegarsi in attività
di protezione civile;
promuove iniziative volte a divulgare informazioni sul concetto di protezione civile e sulle
relative attività e finalità, nonché sulle modalità di prevenzione dei rischi e sui
comportamenti da tenere nell’eventualità che essi si verifichino;
suggerisce interventi finalizzati alla prevenzione dei rischi individuati nel piano di
protezione civile comunale;
esprime parere sulle attività da affidare alle associazioni di volontariato;
esprime parere consultivo sui piani urbanistici generali e sulle iniziative volte alla
salvaguardia dell’ambiente.
La Commissione è convocata dal Presidente almeno una volta ogni sei mesi mediante
avviso scritto da recapitare almeno tre giorni prima. In caso di emergenza si prescinde da
qualsiasi formalità e termine per la convocazione.
Il Sindaco è tenuto a convocare la Commissione entro dieci giorni qualora ne faccia
richiesta motivata almeno 1/3 dei componenti.
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La commissione si intende validamente riunita con la presenza di almeno la metà dei
componenti; le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti, in caso di parità di voti
prevale il voto del Presidente. Funge da segretario della Commissione un dipendente del
Comune incaricato dal Sindaco.
Nelle situazioni di necessità ed urgenza, la Commissione si intende validamente riunita
con la presenza di almeno 1/3 dei componenti.

ART. 6-UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE- COMPETENZE

Presso l’ufficio tecnico comunale ha sede l’ufficio comunale di protezione civile, quale
struttura operativa. Il responsabile dell’ufficio è nominato dal Sindaco.
L’ufficio comunale di protezione civile provvede a:
a) dare attuazione alle direttive impartite dal Sindaco, o da organi superiori, in materia di
protezione civile;
b) raccogliere i dati e le notizie utili ai fini dell’attività di protezione civile in generale,
informandone il Sindaco;
c) predisporre l’aggiornamento del piano comunale di protezione civile;
d) organizzare l’attività di simulazione, di formazione, di soccorso;
e) divulgare tra la popolazione le norme di comportamento da tenere in caso di
emergenza;
f) promuovere l’acquisto di mezzi e di attrezzature necessari per l’attività di protezione
civile, provvedendo a custodirli e a mantenerli in stato di efficienza;
g) coordinare l’attività del personale impiegato in attività di protezione civile al verificarsi
dell’emergenza e fino a quando cessa;
h) eseguire sopralluoghi sui luoghi colpiti dagli eventi di cui all’art. 2, redigendo brevi ma
esaurienti rapporti sull’entità dei danni subiti;
i) raccogliere i dati e le notizie provenienti dalle zone interessate dall’evento, curandone la
trasmissione agli organi competenti.

ART. 7- VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

Le associazioni di volontariato di protezione civile, definite all’art. 1 del d.p.r. n.
613/21.9.1994 e aventi sede od operanti nel territorio comunale, che desiderano essere
impiegate in attività di protezione civile ne fanno richiesta scritta al Sindaco.
Nella domanda devono precisare:
• l’elenco dei volontari aderenti;
• la specializzazione della organizzazione, la specializzazione individuale, il grado di
   responsabilità;
• la dotazione di mezzi e di attrezzature di intervento, delle risorse logistiche, di
   comunicazione e sanitarie;
• la capacità ed i tempi di mobilitazione;
• la iscrizione nei registri di volontariato di cui all’art. 6 della legge n. 266/11.8.1991.
Il Sindaco entro 30 giorni dalla domanda, previo parere favorevole vincolante della
Commissione comunale di protezione civile sulla idoneità della associazione dal punto di
vista della affidabilità e capacità operativa, decide sulla iscrizione dell’associazione
nell’apposito elenco delle associazioni di volontariato di protezione civile da allegarsi al
piano comunale di protezione civile.

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Il piano specifica i compiti assegnati alle associazioni di volontariato iscritte nell’elenco,
tenuti presenti i rischi da affrontare, la natura e la tipologia delle attività svolte dalle
associazioni stesse.
Le associazioni di volontariato iscritte nell’elenco,su richiesta del Sindaco,al verificarsi di
una emergenza sono tenute a prestare collaborazione. Sono tenute altresì a partecipare
alla attività di formazione e di prevenzione organizzata dall’Amministrazione comunale.
Ad esse è garantita la copertura assicurativa prevista dall’art. 4 della legge n.
266/11.8.1991 fino a cancellazione dall’elenco, che può avvenire anche su richiesta delle
stese associazioni e spettano inoltre i benefici e i rimborsi di cui agli artt. 10 e 11 del d.p.r.
n. 613/21.9.1994, nell’ambito della disponibilità di bilancio e delle attività autorizzate dal
Sindaco.
Il Sindaco dispone la cancellazione dall’elenco delle associazioni di volontariato che
contravvengano alle finalità per cui sono state costituite, o che dimostrino incompetenza,
irresponsabilità, inaffidabilità.
I volontari membri delle associazioni di volontariato devono portare, durante le attività di
protezione civile, in modo ben visibile, un distintivo di riconoscimento munito di fotografia
formato tessera e con indicato il nome ed il cognome e l’associazione di appartenenza.
Durante tali attività, essi sono considerati a tutti gli effetti incaricati di pubblico servizio.

ART. 8- ATTIVITA’ DI FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE
ADDETTO ALLA PROTEZIONE CIVILE

Al fine di ottenere i migliori risultati nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso
previste dal presente regolamento, il Sindaco, tramite l’ufficio comunale di protezione
civile, organizza corsi di formazione ed addestramento del personale da impiegarsi nelle
suddette attività, compresi i volontari delle associazioni di protezione civile.
A titolo esemplificativo i corsi riguarderanno:
• interventi di pronto soccorso alla persona;
• tecniche di contenimento e spegnimento degli incendi boschivi;
• tecniche di evacuazione degli edifici;
• antinfortunistica;
• attrezzature e mezzi di soccorso;
• addestramento;
• tecniche di coordinamento e comunicazione.
I corsi saranno tenuti da personale qualificato: a tal fine si chiederà la collaborazione dei
Vigili del Fuoco, della Croce Rossa, del Corpo Forestale dello Stato.

ART. 9- SEGNALAZIONE-ALLERTAMENTO-ALLESTIMENTO SALA OPERATIVA

Al verificarsi di un evento di cui all’art. 2, il Sindaco attiva immediatamente la sala
operativa dell’ufficio comunale di protezione civile e, se del caso, informa immediatamente
il Prefetto ed il Presidente della Giunta Regionale o si mette a loro disposizione.
Nel contempo, il Sindaco allerta il personale individuato nel piano comunale di protezione
civile-che ha l’obbligo della reperibilità- e le associazioni di volontariato di protezione civile.
Il responsabile dell’ ufficio comunale di protezione civile provvede a convocare il suddetto
personale e ne stabilisce gli eventuali turni di presenza. Se necessario provvede ad
informare con mezzi più idonei la popolazione del rischio.

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Il responsabile dell’ufficio comunale di protezione civile annota in un apposito “diario” tutte
le disposizioni date e tutte le operazioni effettuate a partire dal momento della
dichiarazione dello stato di allerta.
Il responsabile dell’ufficio comunale di protezione civile coordina, sotto la direzione del
Sindaco, gli interventi e vigila sulla loro attuazione. Inoltre, cura le comunicazioni tra la
sala operativa e gli organi competenti e la popolazione.
Chiunque abbia notizia dell’insorgere di eventi comportanti rischio per la popolazione o per
il territorio del Comune ne dà immediato avviso al Sindaco, o all’ufficio comunale di
protezione civile, o all’ufficio di polizia municipale, che provvedono immediatamente ad
avvisare il Sindaco.
In caso di assenza, impedimento, irreperibilità del Sindaco e del Vicesindaco, assume
provvisoriamente la direzione ed il coordinamento delle operazioni di soccorso e di
assistenza il responsabile dell’ ufficio di protezione civile.
L’ufficio comunale di protezione civile, entro 6 mesi dalla esecutività del presente
regolamento, predispone, sentita la Commissione comunale di protezione civile che
esprime parere vincolante, un manuale operativo ad uso dei soggetti tenuti ad intervenire
al verificarsi di una emergenza in ambito del territorio comunale. Predispone altresì un
manuale di comportamento ad uso della cittadinanza colpita da un evento di cui all’art. 2.

ART.10- ATTIVITA’ EDUCATIVA ALLA PROTEZIONE CIVILE

Il Sindaco, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, promuove le iniziative tendenti a
sensibilizzare la popolazione scolastica locale sulle problematiche e sulla attività di
protezione civile.
Si attiva inoltre affinché presso ogni istituto scolastico locale venga individuato un
incaricato di protezione civile, che impartisca agli occupanti l’edificio le più immediate
istruzioni necessarie al verificarsi di una situazione di emergenza (evacuazione,
protezione, etc.).

ART.11- PROGRAMMAZIONE

Il sindaco avvalendosi della collaborazione della Commissione comunale di protezione
civile, dell’ufficio comunale di protezione civile e delle associazioni di volontariato,
presenta annualmente al Consiglio comunale, contestualmente alla presentazione del
bilancio di previsione, il programma delle attività, delle iniziative, degli acquisti finalizzati
alla protezione civile, con la relativa previsione di spesa.

ART.12- RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme vigenti in
materia.

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