QUARANTENA VOLONTARIA E QUARANTENA FIDUCIARIA: LA DISCIPLINA AI TEMPI DEL COVID-19 - MYSOLUTION

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CIRCOLARE MONOGRAFICA

EMERGENZA CORONAVIRUS

Quarantena volontaria e quarantena
fiduciaria: la disciplina ai tempi del Covid-19
Come comportarsi nei confronti di un dipendente che rientra da un Paese straniero a rischio o teme
di essere entrato in contatto con un soggetto infetto
di Francesco Geria – LaborTre Studio Associato | 24 LUGLIO 2020

 I molteplici interventi normativi che si sono susseguiti nei mesi scorsi per far fronte all’emergenza Covid-
 19, in tutti gli ambiti in cui la diffusione del virus ha avuto ripercussioni, hanno cercato di dettare regole
 anche per quanto attiene ai comportamenti sociali e alla sfera lavorativa.
 Con l’approssimarsi del periodo feriale, dunque, di fondamentale importanza risulta l’analisi dei com-
 portamenti da adottare, da parte del datore di lavoro e del personale dipendente, una volta che, con-
 cluse le proprie ferie, ci si appresti alla ripresa del servizio.
 Chiarito, infatti, che qualora un lavoratore contragga il virus sul luogo di lavoro, il suo stato sia equipa-
 rato a quello dell’infortunio, come comportarsi nei confronti di un dipendente che rientra da un Paese
 straniero a rischio o teme di essere entrato in contatto con un soggetto infetto?
 Con il presente intervento cercheremo di rispondere ad alcuni di questi quesiti, avendo cura di distin-
 guere tra quarantena obbligatoria, volontaria ed assenza per paura di contagio.

La definizione di quarantena secondo il Ministero della salute
Come evidenziato in premessa, la violenta diffusione del contagio derivante dalla diffusione del virus
Covid-19 ha posto nuovi interrogativi nella gestione delle assenze dei lavoratori.
Prima di addentrarci nell’analisi di cosa s’intenda e, di conseguenza, come ci si debba comportare
dinnanzi alle situazioni di quarantena obbligatoria, volontaria ed assenza per paura del contagio, ri-
teniamo utile fare chiarezza sulle misure adottate dal Ministero della Salute che forniscono i primi
chiarimenti terminologici sul tema. Nel dettaglio, a causa di un sospetto contagio da Covid-19, po-
tranno verificarsi le seguenti situazioni:
   la quarantena: un periodo di isolamento e di osservazione di durata variabile che viene richiesta
     per persone che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive.
Per il nuovo coronavirus la misura della quarantena è stata fissata a 14 giorni.
La quarantena è usata per tenere lontano dagli altri coloro che potrebbero essere stati esposti ad un
agente infettivo.
   L’isolamento fiduciario: viene utilizzato per separare le persone affette da una malattia conta-
     giosa confermata da quelle che non sono infette.

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Quarantena volontaria e quarantena fiduciaria: la disciplina ai tempi del Covid-19

   La sorveglianza attiva: è una misura durante la quale l’operatore di sanità pubblica provvede a
     contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglian-
     za.

Lo stato di quarantena obbligatoria
L’assenza del lavoratore per quarantena obbligatoria, disposta dai presidi sanitari, si verifica qualora
un soggetto sia posto in osservazione a causa del manifestarsi di sintomi riconducibili al Coro-
navirus. Questa ipotesi, come sottolineato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro in un Appro-
fondimento del 24 febbraio 2020, può comportare l’assenza dal luogo di lavoro da parte del lavorato-
re interessato.
In tal caso, dunque, ci si dovrà rivolgere al CCNL applicato in azienda per la definizione delle modalità
di gestione dell’evento che, comunque, risulta assimilabile a tutti i casi di ricovero per altre patolo-
gie o interventi.
È evidente, infatti, che il lavoratore che non può essere presente sul luogo di lavoro in conseguenza
dell’applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva, perché ritenuto dall’autorità
sanitaria (o comunque pubblica) ricompreso fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi
confermati di malattia infettiva diffusa, è da considerarsi sottoposto a trattamento sanitario e, per-
tanto, la sua assenza dovrà essere disciplinata secondo le previsioni, di legge e contrattuali, che ri-
guardano l’assenza per malattia, con le conseguenti tutele per la salute e la garanzia del posto di la-
voro.

        Attenzione
        Sul punto, segnaliamo che resta comunque l’obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamen-
        to fiduciario per tutte le persone fisiche che facciano ingresso in Italia da Stati o Paesi esteri
        diversi da quelli facenti parte dell’Unione Europea, Stati parte dell’accordo di Schengen, Regno
        Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San
        Marino e Stato della Città del Vaticano ovvero che vi abbiano soggiornato nei 14 giorni ante-
        riori all’ingresso in Italia.
        È necessario altresì verificare anche le disposizioni eventualmente attuate dalle singole Re-
        gioni.

Ne deriva che, qualora un lavoratore rientri in Italia dopo un periodo trascorso in un Paese c.d. a ri-
schio, dovrà astenersi per 14 giorni dal riprendere il proprio lavoro e porsi in stato di quarantena che,
in tal caso, sarà equiparato al trattamento economico corrispondente alla malattia.

La quarantena volontaria: definizione
Per quanto attiene, invece, al caso della quarantena volontaria, essa si verifica nel caso di soggetti
che scelgono autonomamente di isolarsi pur non avendo sintomi palesi di contagio.

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        Ricorda
        Tra le misure di contenimento previste dal governo, infatti, come ricordato dalla Fondazione
        Studi Consulenti del Lavoro, rientra l’obbligo da parte degli individui che hanno fatto in-
        gresso in Italia da zona a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione
        mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione
        dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorità sani-
        taria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorve-
        glianza attiva.

La decisione di adottare, nelle more della decisione dell’autorità pubblica, un comportamento di qua-
rantena “volontaria”, fondata sui predetti presupposti (o anche in ragione del contatto con soggetti
ricadenti nelle condizioni previste), nei limiti dell’attesa della decisione circa la misura concreta da
adottare da parte dell’autorità pubblica, può rappresentare comunque un comportamento di og-
gettiva prudenza, rispondente alle prescrizioni della normativa d’urgenza, e disciplinato conseguen-
temente come per le astensioni dalla prestazione lavorativa obbligate dal provvedimento amministra-
tivo.

L’equiparazione dello stato di malattia alla quarantena
Alla luce di quanto sopra, con le previsioni di cui all’articolo 26 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura
Italia) e all’articolo 83 del D.L. 18 maggio 2020, n. 34 (cd. D.L. Rilancio) sono stati forniti chiarimenti
quanto al trattamento economico dei soggetti posti in quarantena.
Nel dettaglio, il periodo trascorso in quarantena:
   con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dovu-
     to a COVID-19;
   in applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto con-
     tatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree, ubicate al di
     fuori del territorio italiano;
   per divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte
     alla misura della quarantena perché risultate positive al virus;
dai lavoratori dipendenti del settore privato, è equiparato a malattia, ai fini del trattamento econo-
mico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

        Approfondimenti
        Fino al 31 luglio:
        - ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con
        connotazione di gravità;
        - ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, atte-
        stante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie on-
        cologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita;
        il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero.

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In tal caso, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che
ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con
sorveglianza attiva.

        Attenzione
        Sono considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell’entrata in vigore della pre-
        sente disposizione, da parte dell’operatore di sanità pubblica.

Gli oneri a carico del datore di lavoro e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele sono posti a
carico dello Stato.

        Attenzione
        Qualora, invece, il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto
        dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedi-
        mento da parte dell’operatore di sanità pubblica.

L’assenza dal lavoro per paura da contagio
Un cenno, infine, all’assenza autodeterminata da parte di lavoratori che ritengono il fenomeno
dell’epidemia sufficiente di per sé a giustificare l’assenza dal lavoro, pur non sussistendo provvedi-
menti di Pubbliche Autorità che impediscano la libera circolazione.
Sul punto, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro sottolinea come un’assenza determinata dal
semplice ”timore” di essere contagiati, senza che ricorra alcuno dei requisiti riconducibili alle fatti-
specie previste, non consente dunque di riconoscere la giustificazione della decisione e la legittimità
del rifiuto della prestazione. In tal caso, pertanto, si realizza l’assenza ingiustificata dal luogo di lavoro,
situazione da cui possono scaturire provvedimenti disciplinari che possono portare anche al licen-
ziamento.
Riassumendo:
         Situazione                                                     Trattamento economico
         Quarantena obbligatoria                                        Malattia
         Soggetto immunodepresso/Malato oncologico                      Ricovero ospedaliero
         Quarantena volontaria                                          Malattia
         Assenza dal lavoro per paura contagio                          Ferie/Permessi/Permessi non retribuiti

        Riferimenti normativi
   D.L. 17 marzo 2020, n. 18
   D.L. 19 maggio 2020, n. 34
   D.L. 16 giugno 2020, n. 52

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Quarantena volontaria e quarantena fiduciaria: la disciplina ai tempi del Covid-19

   Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Approfondimento 24 febbraio 2020

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