PROMOZIONE E ANTICORRUZIONE - Istituto Guglielmo Tagliacarne - Roma, 13 Aprile 2015 Avv. Annalisa Messina

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PROMOZIONE E ANTICORRUZIONE

Istituto Guglielmo Tagliacarne - Roma, 13 Aprile 2015

                                            Avv. Annalisa Messina
INDICE

Premessa: la legge anticorruzione a tre anni
 dall’entrata in vigore.
Le aree «critiche», esposte maggiormente al
 fenomeno della corruzione individuate dalla legge
 anticorruzione.
L’area promozione della CCIAA e le aree a rischio.
Il rapporto tra la legge n. 190/2012 ed il T.U. n.
 33/2013.
Il rapporto tra normativa anticorruzione e
 trasparenza e l’art. 12 della l. n. 241/1990 e s.m.i.
In diritto penale:
La nozione di corruzione penalistica è ricollegabile al reato degli
infedeli.
La corruzione è un reato che consiste nell'accordo fra un pubblico
funzionario e un privato, in forza del quale il primo accetta dal
secondo, per un atto relativo all'esercizio delle sue attribuzioni, un
compenso che non gli è dovuto.
Corruzione propria e impropria rispettivamente in artt. 318 e 319 c.p.

In diritto amministrativo:
Cfr. anche il Piano Nazionale Anticorruzione, 11/09/2013 – ANAC:
nozione ampia comprensiva cioè «delle varie situazioni in cui, nel corso
dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto
del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati».
OGGI abbiamo una nozione di corruzione in senso lato quale
abuso da parte del soggetto del potere a lui affidato al fine di
ottenere vantaggi privati.
Nozione giuridicamente rilevante.

Nozione molto ampia e diversa da quella penalistica, trattandosi
di condotte che non sempre espongono a sanzioni penali.

Ad una più ampia nozione corrisponde una più ampia ed
articolata strategia di lotta alla corruzione.
La Legge n. 190/2012 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»segue al
Rapporto della "Commissione per lo studio e l'elaborazione di proposte in
tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nella pubblica
amministrazione", istituita il 23 dicembre 2011 dal Ministro della Funzione
Pubblica.
La Commissione ha analizzato il complesso fenomeno della corruzione nella
P.A. risalendo a due distinte cause:
 una economica: le scelte sottese al pagamento o all’accettazione di
   tangenti sono il risultato di un calcolo razionale, compiuto tenendo conto
   dei costi (tra cui la probabilità di essere scoperti e la severità della sanzioni
   previste) e dei vantaggi attesi, confrontati con il costo delle alternative
   disponibili,
 una socio­-culturale: il diffondersi dei fenomeni corruttivi è meno
   probabile in quei contesti nei quali più elevati sono gli standard morali, il
   senso civico, lo “spirito di corpo” e il senso dello Stato dei funzionari.
Il livello di corruzione dipende da fattori diversi, di natura
differente:

 presenza di posizioni monopolistiche di rendita,

 esercizio di poteri discrezionali,

 mancanza di trasparenza e/o di responsabilizzazione.
«Rottura» con il passato: la legge n. 190 segue una logica di politica
integrata, volta al rafforzamento dei rimedi di tipo repressivo ed alla
contestuale introduzione di strumenti di prevenzione idonei ad incidere
in modo razionale, organico e determinato sulle occasioni della
corruzione e sui fattori che ne favoriscono la diffusione.

La legge è costituita da due soli articoli: art. 1 con ben 83 commi e art. 2
clausola di invarianza della spesa.

L’art. 1 va a sua volta suddiviso in due parti distinte:
1. la prima - commi da 1 a 74 - introduce misure finalizzate alla lotta
     alla corruzione – MISURE PREVENTIVE;
2. la seconda - commi da 75 a 83 - novella con modifiche e
     integrazioni le fattispecie di reato contro la PA contenute nel Codice
     penale e nelle leggi complementari – MISURE REPRESSIVE.
Delle 6 deleghe attribuite al Governo dalla legge n. 190, solo tre sono state esercitate:
1. D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
    pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
    amministrazioni”;
2. D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
    incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo
    pubblico”;
3. D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di
    incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a
    sentenze definitive di condanna per delitti non colposi”.

Il Governo non ha esercitato la delega a emanare, nei termini di 6 mesi, 4 mesi e 1 anno
dall’entrata in vigore della legge, tre decreti legislativi:
1. disciplina organica degli illeciti, e relative sanzioni disciplinari, per il superamento dei
    termini di definizione dei procedimenti amministrativi (comma 48);
2. individuazione di incarichi (ulteriori a quelli di cui al comma 66) che comportano
    l’obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo dei magistrati e avvocati dello
    Stato (comma 67);
3. disposizioni integrative o correttive del decreto legislativo stesso (comma 74).
Il 1 Aprile 2015 il Senato ha approvato il disegno di legge Grasso (o
anticorruzione) Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso
in bilancio e riciclaggio approvato con il nuovo titolo "Disposizioni in
materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di
tipo mafioso e di falso in bilancio" con 165 sì, 74 no e 13 astenuti.
Ora il testo passerà alla Camera.
La prima parte del provvedimento inasprisce le pene principali e accessorie
per i reati contro la pubblica amministrazione (corruzione, indebita
induzione, peculato). Sono previsti altresì obblighi di riparazione
pecuniaria, attenuanti in caso di collaborazione utile alle indagini, scambi di
informazioni tra Giudice amministrativo, Pubblico ministero e Autorità
anticorruzione.
La seconda parte del provvedimento riguarda i delitti di falsa
comunicazione sociale. Su proposta del Governo, la Commissione giustizia
ha modificato gli articoli 2621 e 2622 del Codice civile, distinguendo le false
comunicazioni sociali delle società quotate, da fatti di lieve entità che
tengono conto della natura e delle dimensioni delle società e prevedono la
non punibilità per fatti di particolare tenuità.
Il ddl approvato contiene in particolare:

 Falso in bilancio: torna ad essere reato senza alcuna eccezione: nella
  nuova formulazione le pene per le «false comunicazioni sociali»
  prevedono da 1 a 5 anni di reclusione per società non quotate e pene
  fino a 8 anni per le società quotate; è prevista una riduzione di pena per
  le non quotate in caso di fatti di lieve entità;

 Reati di corruzione: aumentano le pene per i reati di peculato, induzione
  indebita; concussione e corruzione saranno rispettivamente punite con
  la reclusione da 6 a 12 anni (art. 317 del C. p.), e fino a 6 anni; per la
  corruzione per esercizio della funzione il minimo di pena passa da 5 a 6
  anni;
 Il ricorso al patteggiamento e alla condizionale nei processi per i delitti
  contro la pubblica amministrazione sarà possibile solo nel caso in cui ci
  sia stata la restituzione integrale del “maltolto”.

La norma stabilisce infatti che la possibilità del patteggiamento per i reati
«è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del
reato».
Ad ogni modo, per i reati contro la pubblica amministrazione, in caso di
condanna, il funzionario corrotto dovrà versare allo Stato una somma pari
alla “mazzetta” ricevuta (art. 4 riparazione pecuniaria);
 Informazione sull’esercizio dell’azione penale per i fatti di corruzione dal
  PM al Presidente ANAC.

 Il giudice amministrativo nei procedimenti in materia di appalti
  trasmette alla Commissione ogni informazione o notizia rilevante
  emersa in corso di giudizio che, anche in esito a una sommaria
  valutazione, ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le regole
  della trasparenza;

 Associazioni di tipo mafioso, anche straniere: il 416 bis inasprisce le
  pene fino ad un massimo di 26 anni;

 Modifiche alle disposizioni sanzionatorie sulla responsabilità
  amministrativa degli enti in relazione ai reati societari – d.lgs. 231/2001.
In particolare il comma 15 dell’art. 1

Principio     fondamentale                 TRASPARENZA          DELL’ATTIVITA’
AMMINISTRATIVA che costituisce livello essenziale delle prestazioni
concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera
m) , della Costituzione.

La trasparenza è garantita attraverso la PUBBLICAZIONE, sui siti web
istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni
riguardanti i procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile
accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto
delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di
protezione dei dati personali.

Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono
pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi
unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi
erogati ai cittadini.
Le aree «critiche»   previste   dalla   legge
anticorruzione
COMMI DA 5 A 13
L'organo di indirizzo politico su proposta del Responsabile della Prevenzione
della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il Piano Triennale di
Prevenzione della corruzione, da cui emerga:
 la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di
   corruzione,
 l'indicazione degli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo
   rischio.
La Circolare della Funzione Pubblica 25 gennaio 2013 n. 1 ha dettato specifiche indicazioni sulla
procedura di nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione, sulle caratteristiche, le
modalità organizzative adottabili, ecc..
In particolare: il Piano nazionale per la prevenzione della corruzione, predisposto dal
Dipartimento della Funzione Pubblica e sottoposto all'approvazione della CIVIT (ora ANAC),
contiene anche alcune indicazioni per l’elaborazione dei Piani Triennali di Prevenzione da parte
delle Amministrazioni.
PER LE CCIAA ha cruciale importanza, come noto, non solo il Piano nazionale
ma anche le Linee guida e la mappatura dei processi maggiormente a rischio
predisposti da Unioncamere Nazionale.
Il comma 16 dell’art. 1 individua le seguenti macro aree amministrative
maggiormente esposte al fenomeno della corruzione (con particolare
riferimento dice testualmente il comma in esame):
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi,
  anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del
  Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
  finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque
  genere a persone ed enti pubblici e privati;
d) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e
  progressioni di carriera di cui all’art. 24 del D. Lgs. n. 150 del 2009.
L’area promozione e le aree «critiche»
L’Area Promozione (spesso Promozione economica e anche
Internazionalizzazione o Sviluppo del territorio) ha la mission
istituzionale di garantire le funzioni di supporto e promozione
alla nascita e allo sviluppo delle imprese del territorio.
Alla luce della diversa articolazione degli uffici del sistema
camerale, si può certamente affermare che l’Area promozione ha
la funzione di orientare e supportare il vertice camerale negli
interventi per lo sviluppo economico locale, anche attraverso
l’analisi economica e l’integrazione con le azioni degli interlocutori
pubblici ed associativi.
L’Area quindi: organizza fiere e mostre in tutti i settori di attività
economica ed eventi di carattere istituzionale; offre sostegno alle
imprese attraverso la concessione di contributi e agevolazioni per
l’accesso al credito.
Quali interventi promozionali di medio-lungo periodo, si occupa,
ad esempio, dei procedimenti relativi alle partecipazioni
societarie, nonché dei rapporti con le Aziende speciali e con le
strutture del sistema.
Indubbiamente le principali attività di riferimento sono
costituite dalla:
1. gestione ed erogazione dei contributi della Camera
   destinati al finanziamento di progetti proposti da
   soggetti terzi;
2. gestione delle attività amministrative e delle azioni
   promozionali per la valorizzazione del patrimonio
   imprenditoriale/economico della Provincia;
3. partecipazione a progetti di sviluppo locale di
   concerto con gli altri enti locali, Università, centri di
   ricerca, associazioni di categoria.
Alla luce di siffatte (principali) funzioni affidate, gli Uffici
dell’Area sono tenuti a svolgere fondamentalmente
l’attività di monitoraggio relativamente alle procedure
di concessione di contributi a imprese, enti e
associazioni per le attività promozionali in Italia e
all’estero e per la partecipazione a manifestazioni
fieristiche in Italia e all’estero.
L’art. 12 della l. n. 241/1990 e s.m.i.

Capo III - Partecipazione al procedimento amministrativo (artt. 7-
13)
Articolo 12 (Provvedimenti attributivi di vantaggi economici)

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili
   finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque
   genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate
   alla predeterminazione da parte delle amministrazioni
   procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti,
   dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse
   devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al
   comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli
   interventi di cui al medesimo comma 1.
L’art. 12 della l. n. 241/1990 e s.m.i.

I 3 distinti doveri della PA:
1. PREDETERMINARE criteri e modalità;
2. RISPETTARE I LIMITI PRESTABILITI;
3. INDICARE IN MOTIVAZIONE l’avvenuta osservanza di
    detti limiti precostituiti.
L’art. 12 della l. n. 241/1990 e s.m.i.

L’art. 12 NON ha portata generale in quanto si riferisce
alle EROGAZIONI SENZA CORRISPETTIVO, in coerenza
con l’esigenza di giustizia redistributiva specie
nell’ipotesi di un numero elevato di domande in
presenza di scarsità di offerta, che deve assicurare agli
esclusio di comprendere le ragioni della PA ed anche al
Giudice in caso di ricorso giurisdizionale.
In ogni caso, anche ove non sussista scarsità di risorse e
non esista realmente concorrenza tra gli aspiranti,
occorre comunque evitare il rischio di comportamenti
collusivi fra PA e privati in danno della finanza pubblica
(Corso-Teresi, 1991).

Art 12 → garanzia di certezza per gli amministrati →
trasparenza dei processi decisionali → loro prevedibilità
L’art. 12 della l. n. 241/1990 e s.m.i.

AMBITO OGGETTIVO: assenza di una causa di diritto
privato e collegabili al perseguimenti dei c.d. compiti di
benessere dell’amministrazione (Sandulli).
Valutazione discrezionale della PA sempre collegata alla
previsione di legge posta anche a tutela del legittimo
affidamento del destinatario.

AMBITO SOGGETTIVO: provvedimenti attributivi di
vantaggi economici per tutti, ee. pubblici compresi,
secondo il suggerimento del Consiglio di Stato (Parere
n. 7/1987) volto ad evitare che il carattere di
«pubblico» possa comportare un regime differenziato
nell’erogazione degli ausili finanziari.
L’art. 12 della l. n. 241/1990 e s.m.i.

L’obbligo di predeterminare i criteri corrisponde ai
principi di efficacia ed economicità.
Secondo il Consiglio di Stato si tratta di una regola volta
alla trasparenza che «si atteggia a principio generale in
forza del quale l’attività di erogazione dell’Ammin. Deve
in ogni caso rispondere a referenti oggettivi e quindi
definiti precedentemente al singolo provvedimento,
nonché pubblici» (AG Cons. St., 28 settembre 1995).

Art. 12 → tecnica di razionalizzazione della
discrezionalità → non si comprime cioè la
discrezionalità né nella valutazione di an e quantum né
la modalità di erogazione del contributo ec.
Il rapporto tra la legge n. 190/2012 ed il T.U. n.
33/2013
Con il successivo D. Lgs. n. 33 del 14/3/2013, in vigore dal 20/04/2013 è stato previsto
il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle PA nel rispetto di principi e criteri direttivi:
a) ricognizione e coordinamento delle disposizioni che prevedono obblighi di
pubblicità a carico delle amministrazioni pubbliche;
b) previsione di forme di pubblicità sia in ordine all'uso delle risorse
pubbliche sia in ordine allo svolgimento e ai risultati delle funzioni
amministrative;
c) precisazione degli obblighi di pubblicità di dati relativi ai titolari di incarichi politici,
di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello
statale, regionale e locale;
d) pubblicazione nei siti web istituzionali, di informazioni relative ai titolari degli
incarichi dirigenziali sia con riferimento a quelli che comportano funzioni di
amministrazione e gestione, sia con riferimento agli incarichi di responsabilità degli
uffici di diretta collaborazione;
e) definizione di categorie di informazioni che le amministrazioni
devono pubblicare e delle modalità di elaborazione dei relativi formati;
f) obbligo di pubblicare tutti gli atti, i documenti e le informazioni anche in
formato elettronico elaborabile e in formati di dati aperti.
Obblighi relativi ai dati sull’attività amministrativa

Art. 23: i provvedimenti ampliativi (autorizzazioni,
concessioni, affidamento di lavori, personale, accordi con
privati e con altre P.A.).

L’obbligo riguarda gli elenchi dei provvedimenti adottati.

Problemi attuativi di tipo quantitativo in primo luogo.
Obblighi relativi ai dati sull’attività amministrativa

Il comma 2 dell’art. 23 prevede che per ciascuno di tali
provvedimenti siano pubblicati:
1. il contenuto;
2. l'oggetto;
3. l’eventuale spesa prevista;
4. gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo
relativo al procedimento.

La pubblicazione deve avvenire in forma di scheda sintetica,
“prodotta automaticamente in sede di formazione del documento
che contiene l'atto”.
Obblighi relativi ai dati sull’attività amministrativa

Art. 24: dati relativi all’attività amministrativa
Carattere particolarmente accurato degli adempimenti e
scelta della pubblicazione sintetica.
Provvedimenti di concessione benefici:
 - pubblicazione preventiva (criteri e modalità)
 - pubblicazione successiva (risultati e beneficiari)
come condizione di efficacia degli atti.
Art. 26 Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubbl. e privati

 Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono
 determinati, ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 241/1990 e
 s.m.i., i criteri e le modalità, cui le amministrazioni stesse
 devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi,
 sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi
 economici di qualunque genere a persone /enti pubblici e privati.

 Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione
 delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle
 imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere
 a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille
 euro.
Art. 26 Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubbl. e privati
  La pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia dei
  provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo
  complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo
  beneficiario.
  La pubblicità ha efficacia COSTITUTIVA essendo la condizione perché si
  producano gli effetti del provvedimento adottato.

  La sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d’ufficio dagli organi
  dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e
  contabile per l’indebita concessione o attribuzione del beneficio
  economico.

  La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d’ufficio dagli
  organi di controllo è altresì rilevabile
   dal destinatario della prevista concessione o attribuzione
   e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del
     danno da ritardo da parte dell’amministrazione.
Art. 26 Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti
pubbl. e privati

È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone
fisiche destinatarie dei provvedimenti di concessione, qualora da
tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di
salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli
interessati.
Art.    27     Obblighi   di   pubblicazione   dell'elenco   dei
soggetti beneficiari

   L’art. 27 costituisce un completamento di quanto
   previsto all’art. 26, prevedendo l’obbligo di
   pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari: tutti i
   dati ad essi relativi sono pubblicati nella sezione
   “Amministrazione trasparente” secondo modalità di
   facile consultazione e in formato tabellare aperto che ne
   consenta il riutilizzo ex art. 7 del TU n. 33.
INTERVENTI DELL’ANAC

1. Analisi delibera ANAC n. 59/2013 in tema di pubblicazione degli atti di
   concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi
   economici a persone fisiche ed enti pubbl. e privati
2. Analisi del Parere 08/2015 ANAC
3. ORIENTAMENTI ANTICORRUZIONE/TRASPARENZA
Altre previsioni rilevanti della legge n. 190
Commi 32-35 dell’art. 1

Le amministrazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare
nei propri siti web istituzionali:
 la struttura proponente;
 l'oggetto del bando;
 l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
 l'aggiudicatario;
 l'importo di aggiudicazione;
 i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
    l'importo delle somme liquidate.
Cfr. Avcp - Delibera del 22-5-2013 n. 26, «Prime indicazioni
sull’assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni
all'Autorità, ai sensi dell'art. 1, comma 32, Legge n. 190/2012», in G.U.
10 giugno 2013, n. 134.
Sono previste sanzioni in caso di mancata o incompleta pubblicazione
delle informazioni.
Altre previsioni rilevanti della legge n. 190

Comma 47 dell’art. 1

All’articolo 11 (Accordi integrativi o sostitutivi del
provvedimento) della legge n. 241/1990, al comma 2,
è aggiunto il seguente periodo:
«Gli accordi di cui al presente articolo devono essere
motivati ai sensi dell’articolo 3».
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