PERMESSI E CONGEDI LEGGE 104/92 - Compendio

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PERMESSI E CONGEDI LEGGE 104/92 - Compendio
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PERMESSI E CONGEDI
   LEGGE 104/92

               Compendio

CISL SCUOLA SEGRETERIA NAZIONALE
A cura dell’Ufficio Legislativo/Sindacale   Aprile 2013
PERMESSI E CONGEDI LEGGE 104/92 - Compendio
La legge 4 novembre 2010, n. 183 (cosiddetta Collegato lavoro)
                introduce, all’art. 24, significative modifiche alla disciplina dei
                permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di
                gravità previsti dall’art. 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
                La nuova norma ha mantenuto la disciplina dei requisiti di
                riconoscimento dello stato di handicap, che, in base al comma 3
                dell’art. 3 della Legge 104, si configura come handicap in situazione
                di gravità e viene riconosciuto quando "la minorazione, singola o
                plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in
                modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente,
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                continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione".
                È invece intervenuta sull’individuazione degli aventi diritto ai
                permessi retribuiti stabilendo espressamente che il diritto alla
                fruizione dei permessi non può essere riconosciuto a più di un
                lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con
                handicap in situazione di gravità.
                Di conseguenza, il diritto a fruire dei benefici previsti, in caso di
Norme           necessità di prestare assistenza nei confronti di persone in situazione
                di handicap grave, viene riconosciuto ad un solo lavoratore
                dipendente. Con tale norma si rafforza il concetto per cui i permessi
                possono essere accordati ad un unico lavoratore per l’assistenza
                alla stessa persona.
                Soltanto i genitori, anche adottivi, hanno la possibilità di fruire
                alternativamente dei tre giorni di permesso in deroga a tale norma.
                La stessa poi, dispone, all’art. 23, la delega al Governo per l’adozione
                di disposizioni in materia di congedi, aspettative e permessi, fruibili
                dai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati.
                Con il Decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 119 si ridefiniscono i
                criteri e le modalità per la fruizione dei congedi, delle aspettative e
                dei permessi, al fine di garantirne l’applicazione certa ed uniforme
                della disciplina e la razionalizzazione e semplificazione dei documenti
                da presentare, con particolare riferimento alle persone con handicap
                in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5
                febbraio 1992, n. 104.

   CISL SCUOLA SEGRETERIA NAZIONALE
   A cura dell’Ufficio Legislativo/Sindacale                                Aprile 2013
Il lavoratore dipendente disabile in situazione di gravità ha diritto a
                        permessi retribuiti nella misura di 2 ore giornaliere, oppure, di 3
                        giorni di permesso mensile a prescindere dall’orario della giornata. I
                        permessi sono senza limiti: le ore di permesso retribuito vanno,
                        infatti, intese per ogni giornata lavorativa del mese. Le due modalità
                        di fruizione sono alternative.
                        Nell’arco del mese, il lavoratore disabile in situazione di gravità potrà
                        chiedere le due ore di permesso giornaliero retribuito oppure, in
                        alternativa, i tre giorni di permesso mensile.
                        In alcuni contratti collettivi le clausole prevedono la possibilità di
                        fruire, frazionandole ad ore, le tre giornate intere di permesso,
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                        fissando allo scopo un contingente massimo di 18 ore. Il CCNL 2007
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                        La modalità di fruizione dei permessi mensili deve essere
                        programmata in anticipo al fine di consentire al servizio del personale
                        il calcolo dei giorni o delle ore spettanti e accordabili, fermo restando
                        che improcrastinabili esigenze del lavoratore con disabilità non
                        possono che prevalere sulle esigenze dell’organizzazione
   Il lavoratore        dell’istituzione scolastica.
  con disabilità        In regime di part-time orizzontale, i permessi non vanno
                        riproporzionati.
                        Per il personale in servizio con contratto part-time verticale, i
 Legge 104/92           permessi vengono computati in analogia al personale a tempo pieno.
Art. 33 comma 6         Ovviamente tali permessi saranno connessi al periodo in cui il
                        lavoratore presta la sua attività di servizio.
                        Ricordiamo infatti che il CCNL scuola del 29.11.2007 all’art. 58
                        “Rapporto di lavoro a tempo parziale”, al comma 8, ha disposto che:
                        …“Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal presente
                        contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e
                        della peculiarità del suo svolgimento, si applicano, in quanto
                        compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il
                        rapporto a tempo pieno”.
                        Questo in considerazione del fatto che l’art. 33 della Legge 104
                        prevede esplicitamente, a tutela del soggetto diversamente abile e
                        senza fare distinzione tra categorie di lavoratori, il diritto a tre giorni
                        di permesso mensile.
                        È inoltre esclusa qualunque riduzione del trattamento accessorio sia
                        con riferimento ai permessi orari che a quelli giornalieri.

                        Circolare della Funzione Pubblica n. 8 del 5 settembre 2008,
                        paragrafo 2.2

La sede di servizio     La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità ha
                        diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio
  Legge 104/92          domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo
 Art. 33 comma 6        consenso.

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Cumulabilità
                        Il lavoratore disabile che fruisce dei permessi per se stesso, può
   dei permessi
                        cumulare il godimento dei tre giorni di permesso mensile per
  del lavoratore        assistere un proprio familiare con handicap grave, nei cui confronti
  con disabilità        sia stato individuato quale “referente unico”, senza che debba essere
                        acquisito alcun parere medico legale sulla capacità del lavoratore di
                        soddisfare le necessità assistenziali del familiare anch’esso in
 D.L.vo 119/2011        condizione di gravità.
      Art. 6
                        La fruizione delle ferie non incide sul godimento dei permessi e            4
                        pertanto non è previsto un proporzionamento degli stessi permessi in
                        base ai giorni di ferie fruiti nel medesimo mese poiché i due istituti
Ferie del lavoratore    hanno natura e carattere totalmente diversi e non interferiscono tra
   con disabilità       di loro.

                        Interpello Ministero Lavoro e politiche sociali n. 21/2011

                        Rispetto alla platea dei potenziali beneficiari, l’individuazione del
                        soggetto a cui fa capo l’attività di assistenza con carattere di unicità,
                        esclusività e continuità, deve avvenire anche tenendo conto delle
                        norme che regolamentano gli obblighi di assistenza nell’ambito dei
                        rapporti di coniugio e parentela (vedi Codice Civile artt. 143 e 433).
                        Fermo restando che il primo legittimato a beneficiare della fruizione
                        dei permessi è il coniuge (laddove sia presente), la novità più
                        rilevante è rappresentata dalla limitazione del riconoscimento ad un
                        solo lavoratore dipendente entro il secondo grado di parentela o
                        affinità per ciascun disabile. In presenza di più persone in situazione
                        di gravità non è preclusa la possibilità per lo stesso lavoratore, di
 Referente unico        assistere più persone.
 per l’assistenza       Beneficiari entro il secondo grado di parentela o affinità:
                        I parenti:
                        - Genitori,
 Legge 183/2010         - nonni,
     Art. 24            - fratelli, sorelle,
                        - nipoti (figli dei figli),
                        gli affini:
                        - suocero,
                        - nuora,
                        - genero,
                        - cognati.
                        I genitori, anche adottivi, hanno la possibilità di fruire
                        alternativamente dei tre giorni di permesso.
                        I permessi spettano al genitore lavoratore anche quando l’altro
                        genitore non svolge attività lavorativa.

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Nel caso in cui i genitori o il coniuge siano
                      - deceduti,
                      - mancanti,
                      - abbiano raggiunto il limite di età anagrafica di 65 anni,
                      - siano stati colpiti da patologie invalidanti,
                      la disposizione prevede di allargare la cerchia dei famigliari legittimati
                      a fruire dei permessi ad un solo lavoratore dipendente appartenente
                      al terzo grado di parentela o affinità.
                      Beneficiari entro il terzo grado di parentela o affinità:
                      I parenti:
                      - bisnonni,
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                      - zii,
                      - nipoti,(figli di fratelli o sorelle),
                      - pronipoti in linea retta,
                      gli affini:
                      - zii acquisiti,
Referente unico
                      - nipoti acquisiti.
per l’assistenza      Oltre alle situazioni di assenza naturale e giuridica in senso stretto
                      (decesso, celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto),
                      vengono riconosciute anche le situazioni che abbiano carattere certo
Legge 183/2010
                      e stabile, quali il divorzio, la separazione legale e l’abbandono,
    Art. 24           risultanti da documentazione dell’autorità giudiziaria o di altra
                      pubblica autorità.
                      Nell’ipotesi in cui il portatore di handicap assuma il domicilio per un
                      determinato arco temporale presso la residenza di diversi parenti
                      entro il secondo grado, poiché dal dettato normativo non emerge
                      più l’esplicito richiamo all’esclusività dell’assistenza, è possibile che
                      più soggetti possano fruire dei permessi in questione.
                      In tal caso, sarà necessario che ciascun avente diritto presenti di volta
                      in volta l’istanza per ottenere il riconoscimento dei permessi al fine di
                      prestare legittimamente la dovuta assistenza dichiarando la
                      temporaneità dell’assistenza.

                      Circolare della Funzione Pubblica n. 13 del 6 dicembre 2010
                      Interpello Ministero Lavoro e politiche sociali n. 24/2011
                      Interpello Ministero Lavoro e politiche sociali n. 32/2011

         CISL SCUOLA SEGRETERIA NAZIONALE
         A cura dell’Ufficio Legislativo/Sindacale                                 Aprile 2013
I genitori, anche adottivi, hanno la possibilità di fruire
                         alternativamente dei tre giorni di permesso per l’assistenza.
                         Pertanto, fermo restando il limite complessivo dei tre giorni mensili, i
                         permessi possono essere utilizzati dal lavoratore padre o dalla
                         lavoratrice madre per l’assistenza al medesimo figlio in situazione di
                         handicap grave, anche se di età inferiore ai tre anni.
     Alternanza          Tale facoltà si aggiunge ai riposi, ai permessi e ai congedi previsti dal
                         D.L.vo n. 151/2001 sulla tutela della maternità.
  nell’assistenza
                         La fruizione dei permessi e del congedo biennale nell’arco del mese,
dei disabili da parte    non può essere cumulata con le due ore di riposo giornaliero per
    dei genitori         allattamento, con il prolungamento del congedo parentale e con il
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                         congedo biennale e viceversa. Questi riposi e permessi potranno
                         essere cumulati, nell’arco del mese, esclusivamente con il congedo
                         parentale e ordinario e con il congedo per malattia del figlio.

                         Circolare della Funzione Pubblica n. 13 del 6 dicembre 2010

                         Per il riconoscimento dei permessi, la persona in situazione di
                         handicap grave non deve essere ricoverata a tempo pieno. Per
                         ricovero a tempo pieno si intende il ricovero per le intere 24 ore, in
                         strutture ospedaliere o comunque in strutture pubbliche o private
                         che assicurano assistenza sanitaria, ad eccezione delle seguenti
                         circostanze:
                         - interruzione del ricovero per necessità del disabile di recarsi
                              fuori dalla struttura per effettuare visite o terapie;
                         - ricovero a tempo pieno di un disabile in coma vigile e/o stato
                              terminale;
    Presupposti
                         - ricovero a tempo pieno di minore per il quale risulti
        per il                documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza
  riconoscimento              da parte di un genitore o di un famigliare.
    dei permessi
                         Le situazioni sopra descritte dovranno risultare da idonea
  per l’assistenza       documentazione medica che l’amministrazione è tenuta a valutare.

                         ! I permessi possono essere concessi nel caso di interruzione del
                         ricovero per necessità del disabile di effettuare visite specialistiche
                         o terapie da effettuarsi all’esterno della casa di riposo ovvero
                         presso strutture adeguate all’assistenza sanitaria o riabilitativa.

                         Ministero Lavoro e Politiche Sociali Interpello n. 13/2009
                         Circolare della Funzione Pubblica n. 8 del 5 settembre 2008

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            A cura dell’Ufficio Legislativo/Sindacale                                Aprile 2013
In base al nuovo periodo aggiunto al comma 3 dell'art. 33 della legge
                       n. 104 del 1992, "Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei
                       confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione
                       che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado
                       oppure entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della
     Cumulo            persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65
  dei permessi         anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o
                       siano deceduti o mancanti.". Tale disposizione contempla la
 per l’assistenza
                       fattispecie in cui lo stesso lavoratore intenda cumulare i permessi per
  a più persone        assistere più disabili. La norma va intesa nel senso che il cumulo di
  in situazione        più permessi in capo allo stesso lavoratore è ammissibile solo a
                                                                                                 7
                       condizione che il famigliare da assistere sia il coniuge o un parente o
    di h. grave
                       un affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora
                       entrambi i genitori o il coniuge della persona in situazione di
D.L.vo n. 119/2011     handicap grave abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da
                       patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti e il cumulo delle
       Art. 6
                       agevolazioni sarà consentito al massimo per l'assistenza nell'ambito
                       del secondo grado di parentela o affinità.

                       Circolare Funzione Pubblica n. 1/2012

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In relazione alle cosiddette “patologie invalidanti”, in mancanza di
                    una loro definizione legislativa il riferimento per la loro
                    individuazione è il Decreto interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000,
                    Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’art. 4 della legge
                    8 marzo 2000, n. 53” del Ministero della salute, che ha disciplinato le
                    ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui
                    all’art. 4 comma 2, della L. 53 del 2000. In particolare, si tratta delle:
                    “1) patologie acute e croniche che determinano temporanea o
                    permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse
                    le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica,
                    infettiva,      dismetabolica,       post-traumatica,         neurologica,
                                                                                                  8
                    neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere
                    evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; 2) patologie acute o
                    croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti
                    monitoraggi clinici, amato chimici e strumentali; 3) patologie acute o
 Patologie          croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel
invalidanti         trattamento sanitario”.
                    Pertanto, nel caso in cui il coniuge, o i parenti e affini entro il secondo
                    grado di parentela della persona in situazione di handicap grave,
                    siano affetti dalle patologie rientranti in tale elenco, l’assistenza
                    potrà essere prestata anche da parenti e affini entro il terzo grado. Ai
                    fini del riconoscimento del beneficio dei permessi, dette situazioni
                    dovranno essere tutte ampiamente documentate.

                    !! Esclusivamente ai fini del congedo, in assenza di patologie
                    invalidanti, l’età avanzata del titolare del diritto, non costituisce un
                    requisito sufficiente per legittimare il godimento del congedo stesso
                    da parte degli altri soggetti titolati.

                    Circolare della Funzione Pubblica n. 13 del 6 dicembre 2010
                    Ministero Lavoro e Politiche Sociali Interpello n. 43/2012

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Il lavoratore dipendente ha l’obbligo di presentare apposita istanza
                      corredata da idonea documentazione. Nel dettaglio:
                      -    verbale della commissione medica dal quale risulti l’accertamento
                           della situazione di handicap grave. In merito alla documentazione che
                           il soggetto beneficiario dei permessi ai sensi dell'art. 33 comma 3 della
                           Legge 104/92 è tenuto a presentare il Dipartimento della Funzione
                           Pubblica, con il Parere UANAS del 13 luglio 2007, ha chiarito che il
                           contenuto del verbale attestante lo stato di handicap grave, redatto
                           dalla Commissione medica è comprovabile anche mediante
                           dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 47 del D.P.R. 445/2000.
                           Pertanto, i soggetti interessati potranno avvalersi di tale modalità
                           semplificata;
                                                                                                          9
                      -    eventuale certificato medico dal quale risulti la patologia invalidante di
                           cui all’art. 33, comma 3, della legge 104;
                      -    certificato medico di non ricovero a tempo pieno del soggetto in
                           situazione di handicap grave;
                      -    dichiarazione sottoscritta di responsabilità e consapevolezza dalla
                           quale risulti che il dipendente presta assistenza nei confronti del
                           disabile, ovvero:
                      -    dichiarazione sottoscritta di responsabilità e consapevolezza dalla
                           quale risulti che il dipendente necessita delle agevolazioni per le
Certificazioni             necessità dovute alla propria situazione di handicap;
                      -    dichiarazione sottoscritta di responsabilità e consapevolezza nella
                           quale il lavoratore, che assiste un soggetto in situazione di gravità,
                           conferma il proprio impegno, morale oltre che giuridico, a prestare
                           effettivamente la propria opera di assistenza;
                      -    dichiarazione sottoscritta di responsabilità e consapevolezza circa
                           l’onere per l’amministrazione e l’impegno di spesa pubblica che lo
                           Stato e la collettività sopportano solo per l’effettiva tutela dei disabili;
                      -    dichiarazione di impegno a comunicare tempestivamente eventuali
                           variazioni della situazione di fatto e di diritto causanti il venir meno
                           delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei benefici.
                      Alla luce della nuova normativa, non risulta che altri soggetti debbano
                      manifestare con apposite dichiarazioni sostitutive la rinuncia
                      all’assistenza al disabile in situazione di handicap grave.
                      È pertanto sufficiente che venga acquisita la dichiarazione del disabile che
                      intende essere assistito dal suddetto lavoratore nonché la dichiarazione
                      che nessun altro familiare beneficia dei permessi per la stessa persona
                      disabile.

                      Circolare della Funzione Pubblica n. 13 del 6 dicembre 2010
                      Parere UANAS del 13 luglio 2007

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Per la fruizione dei permessi, l’interessato dovrà comunicare al
                      dirigente scolastico le assenze dal servizio con congruo anticipo e, nei
                      limiti del possibile, con programma mensile, al fine di consentire la
                      migliore organizzazione dell’attività amministrativa, fermo restando
                      che improcrastinabili esigenze di assistenza e quindi di tutela del
Programmazione
                      disabile,    non     possono      che     prevalere   sulle    esigenze
  dei permessi        dell’organizzazione dell’istituzione scolastica.

                      Circolare della Funzione Pubblica n. 13 del 6 dicembre 2010
                      Ministero lavoro e Politiche Sociali Interpello n. 31/2010
                                                                                                  10
                      Il lavoratore ha l’obbligo di dichiarare il venir meno delle condizioni
                      richieste per la legittima fruizione dei benefici.

                      Il datore di lavoro si avvale dei competenti organi di controllo della
                      pubblica amministrazione per l’accertamento della sussistenza delle
                      condizioni richieste per la fruizione dei benefici previsti dall’art. 33.
   Controlli          Sarà possibile avviare il procedimento disciplinare a carico del
                      lavoratore, laddove lo stesso abbia omesso di dichiarare il venir
                      meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei benefici,
                      con decadenza del diritto agli stessi.

                      Circolare della Funzione Pubblica n. 13 del 6 dicembre 2010

                      Il lavoratore che usufruisce dei permessi e che risiede in comune
   Residenza          situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a
 dell’assistito       quello di residenza del lavoratore, ha l’obbligo di attestare, con
   e obbligo          titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento
                      del luogo di residenza dell’assistito. Ciò comporta che per distanze
di attestazione       fino a 150 km. non sarà dovuta alcuna attestazione.

D.L.vo 119/2011
     Art. 6

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Il lavoratore, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di
                           lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non
                           può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
                           Pertanto il lavoratore può chiedere solo ed esclusivamente il
La sede di servizio        trasferimento verso il domicilio della persona da assistere. La
                           norma è stata già anticipata, per quanto ci riguarda, dal CCNI
                           sulla mobilità che, in riferimento alla precedenza per
 Legge 183/2010            “assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità, ovvero
     Art. 24               assistenza del figlio unico al genitore con disabilità” prescrive e
                           limita tale beneficio ai trasferimenti nell’ambito e per la
                                                                                                 11
                           provincia che comprende il comune ove risulti domiciliato il
                           soggetto disabile.

                           Il Ministero del lavoro esclude la possibilità di fruire dei
                           permessi i tutori o gli amministratori di sostegno di persone con
      Tutori               handicap in situazione di gravità anche se dimostrino di
e amministratori           assistere con sistematicità ed adeguatezza la persona disabile.
   di sostegno
                           Ministero Lavoro e Politiche Sociali Interpello n. 41/2009

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L’art. 42 del D.L.vo n. 151/2001 viene modificato in toto dal
                            D.L.vo 119/2011. Nel rispetto delle disposizioni dettate dalla
                            legge 183/2010, sono ridefiniti i criteri che disciplinano il
                            congedo, i soggetti legittimati alla fruizione del congedo, le
                            modalità di fruizione, la durata e il trattamento economico
                            spettante.
                            Il congedo può essere accordato ad un unico lavoratore
                            dipendente (referente unico) per l’assistenza alla stessa
                            persona con handicap in situazione di gravità. Può essere fruito
                            in modo continuativo o frazionato e non può superare,
                            nell’arco della vita lavorativa, la durata complessiva di due
                                                                                                  12
                            anni indipendentemente dal numero dei familiari assistiti.
                            Il diritto a fruire del congedo straordinario spetta:
                            - ai due genitori, anche adottivi, per i quali non corre obbligo
                                  di convivenza. Possono fruirne in maniera alternativa ma
                                  non cumulativa. I genitori possono usufruire dei tre giorni
                                  di permesso, del riposo giornaliero di due ore, del
                                  prolungamento del congedo parentale anche in maniera
                                  cumulata con il congedo straordinario nell’arco dello stesso
 Congedo biennale                 mese mentre è precluso il cumulo dei benefici nello stesso
                                  giorno;
                            - al coniuge convivente del soggetto con handicap;
  D.L.vo 119/2011           - a uno dei figli conviventi, in caso di mancanza o in presenza
        Art. 4                    di patologie invalidanti del padre e della madre, anche
(dal 5 al 5 quinquies)            adottivi;
                            - a uno dei fratelli o sorelle conviventi, in caso di mancanza,
                                  decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli
                                  conviventi.
                                   ! L’età avanzata del coniuge convivente non costituisce un
                                   requisito sufficiente per legittimare il godimento del
                                   congedo da parte di altri soggetti titolati .

                            Il dipendente che assiste una persona in situazione di handicap
                            grave diversa dal figlio, nell’ambito dello stesso mese può
                            fruire, sia del congedo biennale che dei permessi.
                            Nel caso di fruizione nello stesso mese del congedo, dei
                            permessi, di ferie, di aspettative o di altre tipologie di assenze,
                            non è previsto il riproporzionamento dei permessi e del
                            congedo.

                            Ministero Lavoro e politiche sociali Interpello n. 24/2012
                            Ministero Lavoro e politiche sociali Interpello n. 43/2012
                            Circolare Funzione Pubblica n. 1/2012

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La richiesta di fruizione deve essere presentata al datore di
                            lavoro, che concede il congedo entro 60 giorni dalla richiesta a
                            condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a
                            tempo pieno. Il congedo può essere fruito anche se la
                            persona da assistere è ricoverata a tempo pieno, qualora lo
                            richiedano i sanitari della struttura.
                            Fermo restando il limite dei due anni, per i lavoratori con part-
                            time verticale la durata del congedo straordinario per
 Congedo biennale           l’assistenza a figli e familiari con grave disabilità va conteggiata
                            in misura proporzionata al numero delle giornate di lavoro
                            prestate nell’anno.
  D.L.vo 119/2011           Occorre, inoltre, specificare che tale modalità applicativa
                                                                                                   13
        Art. 4              continua a verificarsi sino a quando il dipendente fruisce del
(dal 5 al 5 quinquies)      part-time verticale. Nel caso, poi, che il dipendente dovesse
                            decidere di ritornare a tempo pieno, il periodo di congedo già
                            fruito andrà nuovamente riproporzionato sulla base delle
                            giornate lavorative a tempo pieno.

                            Circolare Funzione Pubblica n. 1/2012
                            Dipartimento della Funzione Pubblica nota prot. n. 0036667 del
                            12 settembre 2012

          CISL SCUOLA SEGRETERIA NAZIONALE
          A cura dell’Ufficio Legislativo/Sindacale                                Aprile 2013
Durante il periodo di congedo il lavoratore ha diritto a percepire una
                         indennità corrispondente all’ultima retribuzione ma con riferimento
                         esclusivamente alle voci fisse e continuative del trattamento.
                         L'indennità di cui trattasi deve corrispondere a quella percepita quale
                         ultima retribuzione ai sensi dell'art. 42, comma 5-ter, del D.L.vo
                         151/2001 che espressamente prevede: "Durante il periodo di
                         congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità
                         corrispondente all'ultima retribuzione".
                         A ribadire il concetto, la recente circolare della Funzione Pubblica, la n.
                         1 del 2012, alla lettera d) rubricata "Il trattamento spettante durante
                         il congedo", specifica che "l'indennità è corrisposta nella misura
                         dell'ultima retribuzione percepita e cioè quella dell'ultimo mese di
                                                                                                         14
                         lavoro che precede il congedo".
                         La norma rinvia a quanto previsto dall’art. 23 del D.L.vo 151/2001
                         “Calcolo dell’indennità” laddove la locuzione "retribuzione media globale
                         giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed
                         immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il
                         congedo di maternità" non può che essere interpretata in modo
                         coerente con quanto previsto dal resto delle norme e quindi inserirsi in
                         un ragionamento ormai plausibilmente accreditato. Non ci sono dubbi,
                         pertanto, che per "ultimo mese di lavoro" non possa che intendersi
 Trattamento             l'ultimo mese lavorato, in quanto ogni differente interpretazione,
                         riferita al mese immediatamente antecedente il congedo, non solo
  economico              contraddirebbe quanto disposto dal legislatore, ma di fatto, andrebbe
 del congedo             anche oltre ciò che le parole esprimono.
                         Il periodo massimo di due anni è coperto da contribuzione
   biennale              figurativa fino ad un importo annuale massimo, che attualmente
                         ammonta a € 45.471,78, rivalutato annualmente in base all’indice
                         ISTAT. L’importo si intende al lordo della contribuzione, con
D.L.vo 119/2011          riferimento alla quota a carico dell’ente datore di lavoro e a quella a
  Art. 4 (5ter)          carico del lavoratore.
                         Il congedo è valutabile per intero ai fini del solo trattamento di quiescenza
                         con versamento contributivo da parte dell’Ente datore di lavoro.
                         Il periodo non è utile ai fini della maturazione delle ferie, della
                         tredicesima e del TFS/TFR.
                         Per quanto riguarda il calcolo dell’anzianità ai fini della
                         ricostruzione di carriera, a nostro avviso, il congedo è valido a tal
                         fine. Riteniamo che non vi sia ragione per sostenere una
                         interpretazione restrittiva come quella proposta nella nota prot. n.
                         2285 del 15 gennaio 2023 del Dipartimento Funzione Pubblica da noi
                         contestata. Infatti, considerando che il comma 5 quinquies
                         espressamente elenca i casi di esclusione dal computo del congedo,
                         risulta chiaro che l’unico aspetto non disciplinato dall’art. 42 è quello
                         relativo alla modalità di fruizione del congedo stesso, e che, solo per
                         tale aspetto, sarà necessario il rinvio all’art. 4, comma 2, della L.
                         53/2000 ai sensi del quale il congedo può essere fruito in modo
                         “continuativo o frazionato”.

                         Circolare Funzione Pubblica n. 1/2012
                         Circolare INPS 59/2012
                         Nota DFP n. 2285/2013

       CISL SCUOLA SEGRETERIA NAZIONALE
       A cura dell’Ufficio Legislativo/Sindacale                                       Aprile 2013
Il diritto al congedo biennale è subordinato per tutti i soggetti
                         legittimati, tranne che per i genitori, alla sussistenza della
                         convivenza. Il requisito è provato con autodichiarazione ai sensi
                         della Legge 445/2000 dalle quali risulta la concomitanza della
                         residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione
                         ai sensi della DPR 223/1989 art. 4. Il requisito si intende
    Concetto
                         soddisfatto anche nel caso in cui la dimora abituale del
 di convivenza           referente unico e dell’assistito siano nello stesso stabile
                         (appartamenti distinti nell’ambito dello stesso numero civico).Il
                         requisito si intende altresì soddisfatto nei casi in cui sia
Legge 183/2010
                         attestata con dichiarazione sostitutiva, la dimora temporanea
    Art. 24                                                                                  15
                         (diversa dalla dimora abituale/residenza del dipendente e del
                         disabile), ossia l’iscrizione nello schedario della popolazione
                         temporanea di cui all’art. 32 DPR 223/1989.

                         Circolare Funzione Pubblica n. 1/2012

                         Il congedo biennale rientra nell’ambito dei due anni di congedo
                         riconosciuto ai sensi dell’art. 4 comma 2 della legge 8 marzo
                         2000 n. 53 a ciascun lavoratore dipendente per gravi e
                         documentati motivi familiari. Pertanto, eventuali periodi già
                         fruiti per congedo per gravi e documentati motivi familiari
                         devono essere decurtati dal periodo relativo al congedo
                         biennale per l’assistenza all’handicap.
                         Utilizzati i due anni, ad esempio, per il congedo ex art. 42, il
   Computo               dipendente avrà esaurito anche il limite individuale per "gravi e
  dei periodi            documentati motivi familiari"ex art. 5 legge 53/2000. Al
                         contrario, un lavoratore o una lavoratrice che nel tempo avesse
                         fruito, ad es., di un anno e quattro mesi di permessi non
                         retribuiti "per gravi e documentati motivi familiari", il congedo
                         potrà essere riconosciuto ma solo nel limite di ulteriori otto
                         mesi.

                         Circolare Funzione Pubblica n. 1/2012

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       A cura dell’Ufficio Legislativo/Sindacale                              Aprile 2013
Il diritto alla fruizione del congedo nel medesimo periodo in cui
                            il disabile assistito svolga attività lavorativa non può essere
                            escluso a priori. Infatti l’assistenza può consistere in attività
                            collaterali ed ausiliarie al concreto svolgimento dell’attività
                            lavorativa da parte del disabile, quali l’accompagnamento da e
                            verso il luogo di lavoro, attività di assistenza che non richieda
   Configurabilità          necessariamente la presenza del disabile ma che risulti di
    del congedo             supporto per il medesimo (ad esempio prenotazione e ritiro
                            esami clinici ecc.).
     in presenza            Non si esclude, inoltre, che qualora il lavoratore che assiste il
di attività lavorativa      disabile abbia necessità di assentarsi per svolgere l’attività per
                                                                                                  16
del disabile assistito      conto del disabile, nella quale non è necessaria la sua presenza,
                            il primo possa fruire dei permessi anche nelle giornate in cui la
                            persona disabile assistita si rechi regolarmente al lavoro.

                            Funzione pubblica nota n. 44274 del 5/11/2012
                            Ministero lavoro e politiche sociali Interpello n. 30/2010

                            Il congedo è fruibile anche in modo frazionato a giorni interi, ma
                            non ad ore. Nel caso di articolazione dell'orario su cinque giorni,
                            affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni
                            festivi, le domeniche e i sabati è necessario che si verifichi
                            l'effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo
                            richiesto. Tuttavia, laddove un periodo di congedo venga
                            seguito, dopo un’interruzione festiva, da altra tipologia di
Fruizione frazionata e      assenza (ferie, malattia o altro) la ripresa del servizio da parte
  ripresa di servizio       del lavoratore non è dovuta. Di conseguenza, in caso di
                            fruizione del congedo dal lunedì al venerdì (ipotesi di settimana
                            corta) il sabato e la domenica antecedenti la ripresa del lavoro
                            non sono conteggiati laddove il lavoratore si assenti per altra
                            causa.

                            Circolare Funzione Pubblica n. 1/2012

                            Nell’ipotesi in cui il lavoratore dipendente, nel corso del mese,
                            fruisca di altre tipologie di assenza, quali ad esempio assenza
                            per malattia, maternità, ecc. non è possibile legittimare un
                            riproporzionamento del diritto ai permessi, in quanto tali
                            assenze giustificate sono riconosciute per legge come diritti
                            spettanti al lavoratore. Al contrario, nell’ipotesi in cui il
Riproporzionamento
                            dipendente presenti istanza per la prima volta nel corso del
 giorni di permesso         mese (ad esempio nel giorno 19), è possibile prevedere un
                            riproporzionamento dei tre giorni mensili di permesso spettanti
                            in base alla prestazione lavorativa effettivamente svolta.

                            Ministero lavoro e politiche sociali Interpello n. 24/2012

          CISL SCUOLA SEGRETERIA NAZIONALE
          A cura dell’Ufficio Legislativo/Sindacale                                Aprile 2013
Il CCNL scuola del 29.11.2007 all’art. 58 “Rapporto di lavoro a
                          tempo parziale”, al comma 8, ha disposto che:
                          …“nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal
                          presente contratto, tenendo conto della ridotta durata della
                          prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, si
                          applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e
                          contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno”.
                          Questo in considerazione del fatto che l’art. 33 della Legge 104
                          prevede esplicitamente, a tutela del soggetto diversamente
                          abile e senza fare distinzione tra categorie di lavoratori, il diritto
                          a tre giorni di permesso mensile.
                                                                                                   17
                          Quindi anche i tre giorni di permesso ex art. 33 legge 104, di cui
                          beneficia il personale in servizio con contratto part-time
                          verticale, vengono computati in analogia a quanto previsto per
                          il personale a tempo pieno.
                          Ovviamente tali permessi saranno connessi al periodo in cui il
                          lavoratore presta la sua attività di servizio, sottraendo i
                          periodi in cui non è prevista l'attività lavorativa, considerato
                          che in tale ipotesi la prestazione e la retribuzione del
                          dipendente sono entrambe proporzionate alla percentuale di
                          part-time.
Rapporto di lavoro
    part-time             Anche per la durata del congedo straordinario dei due anni del
                          personale beneficiario della legge 104/92, il calcolo andrà
                          effettuato sulla base delle giornate lavorative del dipendente
                          per tutto il periodo in cui il lavoratore presta la sua attività in
                          regime di part-time verticale.
                          Le festività, le domeniche e le giornate del sabato (nel caso di
                          articolazione dell’orario su 5 giorni settimanali) ricadenti nel
                          periodo non lavorativo devono essere escluse dal conteggio,
                          con eccezione di quelle immediatamente antecedenti e
                          seguenti il periodo, se al termine dello stesso non si verifica la
                          ripresa del servizio ovvero se il dipendente ha chiesto la
                          fruizione del congedo in maniera continuativa.

                          Nel caso di ritorno a tempo pieno, il periodo di congedo già
                          fruito andrà detratto dal complessivo periodo biennale, per
                          conoscere il periodo di congedo residuo, ancora fruibile da
                          parte del lavoratore.

                          Circolare Funzione Pubblica n. 1/2012
                          Ministero lavoro e politiche sociali Interpello n. 24/2012

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NORME DI RIFERIMENTO

LEGGE 4 novembre 2010, n. 183
Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di
congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di
incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché
misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di
controversie di lavoro. (10G0209)

Art. 23 - Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e          18
permessi

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa vigente in materia di
congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai lavoratori dipendenti di datori
di lavoro pubblici o privati, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti in materia, apportando
le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e
per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle
disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
c) riordino delle tipologie di permessi, tenuto conto del loro contenuto e della loro diretta
correlazione a posizioni giuridiche costituzionalmente tutelate;
d) ridefinizione dei presupposti oggettivi e precisazione dei requisiti soggettivi, nonché
razionalizzazione e semplificazione dei criteri e delle modalità per la fruizione dei congedi, delle
aspettative e dei permessi di cui al presente articolo, al fine di garantire l'applicazione certa ed
uniforme della relativa disciplina;
e) razionalizzazione e semplificazione dei documenti da presentare, con particolare riferimento
alle persone con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, o affette da patologie di tipo neuro-degenerativo o oncologico.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e previo parere della Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, che si esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi;
decorso tale termine, il Governo può comunque procedere. Successivamente, gli schemi sono
trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari,
che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione; decorso tale termine, i decreti legislativi
possono essere comunque emanati. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare
di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per
l'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, quest'ultimo è prorogato di due mesi.

3. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui al presente articolo non deve
comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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Art. 24 - Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap
in situazione di gravità

1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore
dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità,
coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o
il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque
anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti,
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ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione
figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di
un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di
gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è
riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente";
b) al comma 5, le parole da: "Il genitore" fino a: "handicappato" sono sostituite dalle seguenti: "Il
lavoratore di cui al comma 3" e le parole:
"al proprio domicilio" sono sostituite dalle seguenti: "al domicilio della persona da assistere";
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità
disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il
datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la
legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

2. All'articolo 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità,di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Successivamente al compimento del terzo anno di età del bambino con handicap in
situazione di gravità, il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche
adottivi, che possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del
mese";
b) il comma 3 è abrogato.

3. All'articolo 20, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole da: "nonché" fino a: "non
convivente" sono soppresse.

4. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica:
a) i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi di cui all'articolo 33, commi 2 e
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, ivi compresi i nominativi dei
lavoratori padri e delle lavoratrici madri, specificando se i permessi sono fruiti dal lavoratore con
handicap in situazione di gravità, dal lavoratore o dalla lavoratrice per assistenza al proprio figlio,
per assistenza al coniuge o per assistenza a parenti o affini;

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b) in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per assistenza a persona con handicap in situazione
di gravità, il nominativo di quest'ultima, l'eventuale rapporto di dipendenza da un'amministrazione
pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell'assistito;
c) il rapporto di coniugio, il rapporto di maternità o paternità o il grado di parentela o affinità
intercorrente tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita;
d) per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre, la specificazione dell'età
maggiore o minore di tre anni del figlio;
e) il contingente complessivo di giorni e ore di permesso fruiti da ciascun lavoratore nel corso
dell'anno precedente e per ciascun mese.

5. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce e cura,
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con gli ordinari stanziamenti di bilancio, una banca di dati informatica costituita secondo quanto
previsto dall'articolo 22, commi 6 e 7, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in cui confluiscono le comunicazioni di cui al comma
4 del presente articolo, che sono fornite da ciascuna amministrazione per via telematica entro il 31
marzo di ciascun anno, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal predetto codice di cui al
decreto legislativo n. 196 del 2003.

6. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica è autorizzata al
trattamento dei dati personali e sensibili di cui al comma 4, la cui conservazione non può
comunque avere durata superiore a ventiquattro mesi. Ai fini della comunicazione dei dati di cui al
comma 4, le amministrazioni pubbliche sono autorizzate al trattamento dei relativi dati personali e
sensibili e provvedono alla conservazione dei dati per un periodo non superiore a trenta giorni
dalla loro comunicazione, decorsi i quali, salve specifiche esigenze amministrativo-contabili, ne
curano la cancellazione. Le operazioni rilevanti consistono nella raccolta, conservazione,
elaborazione dei dati in forma elettronica e no, nonché nella comunicazione alle amministrazioni
interessate. Sono inoltre consentite la pubblicazione e la divulgazione dei dati e delle elaborazioni
esclusivamente in forma anonima. Le attività di cui ai commi 4 e 5, finalizzate al monitoraggio e
alla verifica sulla legittima fruizione dei permessi, sono di rilevante interesse pubblico. Rimangono
fermi gli obblighi previsti dal secondo comma dell'articolo 6 della legge 26 maggio 1970, n. 381,
dall'ottavo comma dell'articolo 11 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e dal quarto comma
dell'articolo 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concernenti l'invio degli elenchi delle persone
sottoposte ad accertamenti sanitari, contenenti soltanto il nome, il cognome e l'indirizzo,
rispettivamente all'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, all'Unione italiana dei
ciechi e degli ipovedenti e all'Associazione nazionale dei mutilati e invalidi civili.

DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2011, n. 119
Attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante delega al
Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e
permessi. (11G0162)

Art. 4 - Modifiche all'articolo 42, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di congedo
per assistenza di soggetto portatore di handicap grave

1. All'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti
modificazioni:

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a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il diritto a fruire dei permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e successive modificazioni, è riconosciuto, in alternativa alle misure di cui al comma 1, ad
entrambi i genitori, anche adottivi, del bambino con handicap in situazione di gravità, che
possono fruirne alternativamente, anche in maniera continuativa nell'ambito del mese.»;
b) il comma 5 è sostituito dai seguenti:
«5. Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui
al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta.
In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha
diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in
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presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del
congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie
invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi.

5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni
per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è
accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che,
in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed
i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere
riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso
figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori,
anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non
può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33,
comma 1, del presente decreto.

5-ter. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità
corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del
trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la
contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06
annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere
dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste
per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella
denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi
previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di
lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di
maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1
del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1980, n. 33.

5-quater. I soggetti che usufruiscono dei congedi di cui al comma 5 per un periodo continuativo
non superiore a sei mesi hanno diritto ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al
numero dei giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco di tempo
lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione figurativa.

5-quinquies. Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della
tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto. Per quanto non espressamente

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previsto dai commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater si applicano le disposizioni dell'articolo 4, comma 2,
della legge 8 marzo 2000, n. 53.».

Art. 6 - Modifiche all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di assistenza a
soggetti portatori di handicap grave

1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di
handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo
grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in
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situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da
patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.».
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in
situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150
chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra
documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.».

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate

Art. 3 - Soggetti aventi diritto

1. è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale,
stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione
lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura
e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia
delle terapie riabilitative.

3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età,
in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale
nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le
situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi
pubblici.

4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi
stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle
condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

Art. 33 - Agevolazioni

1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151.

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2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori di lavoro di usufruire, in
alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di
permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore
dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge,
parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge
della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età
oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a
fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in
maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore
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dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per
l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad
entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. ((Il dipendente ha
diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a
condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il
secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità
abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano
deceduti o mancanti.))

((3-bis. Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in
situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150
chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra
documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito.))

4. Ai permessi di cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti all'articolo 7 della citata
legge n. 1204 del 1971, si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 7
della legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre
1977, n. 903.

5. Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al
domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra
sede.

6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire alternativamente
dei permessi di cui ai commi 2 e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina
al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il suo consenso.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano anche agli affidatari di persone
handicappate in situazione di gravità. (11)

7-bis. Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità
disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il
datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la
legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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