OPUSCOLO INFORMATIVO INVALIDITÀ CIVILE HANDICAP DISABILITÀ

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OPUSCOLO
INFORMATIVO
    INVALIDITÀ CIVILE
       HANDICAP
       DISABILITÀ

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PRESENTAZIONE
Il presente opuscolo è rivolto ai cittadini che intendono
presentare domanda di riconoscimento dell’invalidità
civile, handicap o disabilità (capacità lavorativa
residua) e/o che, ottenuti tali riconoscimenti, intendano
usufruire delle prestazioni e dei benefici che ne
derivano. È rivolto anche agli operatori sanitari e sociali
che accompagnano il cittadino nei percorsi assistenziali.

L’obiettivo dell’opuscolo è quello è di fornire una guida
al cittadino e ai professionisti per presentare una
domanda di valutazione coerente con gli obiettivi di
cura, in relazione alle specifiche necessità assistenziali e
sociali.
Rappresenta un primo ri-orientamento verso il percorso
più efficace, se l’accertamento dell’invalidità civile,
handicap e disabilità, non è la procedura corretta
rispetto ai bisogni.

Questa pubblicazione fornisce, inoltre, informazioni
sull’iter da seguire per presentare la domanda di
accertamento e gli indirizzi dei servizi ai quali richiedere
i benefici e le prestazioni che derivano dai
riconoscimenti acquisiti.

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INDICE
INVALDITÀ CIVILE
Cos’è ………………………………………………………. p. 4
Cosa non è ……………………………………………….. p. 6
Percentuali di invalidità e benefici …………….…….. p. 7
Come e dove richiedere protesi, ortesi e ausili ……. p.11

IL COLLOCAMENTO MIRATO
Cos’è ………………………………………………………. p. 13

HANDICAP
Cos’è ………………………………………………………. p. 17
Contrassegno di parcheggio …………………………. p. 21
Requisiti sanitari per benefici fiscali …………………. p. 24

COME PRESENTARE DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DI
INVALIDITÀ CIVILE, HANDICAP E DISABILITÀ AI SENSI
DELLA L 68/99
……………………………………………………...                           p. 25

INDIRIZZI UTILI
………………………………………………………                              p. 29

3
INVALIDITÀ CIVILE

Cos’è

L’invalidità civile 1 è uno status che certifica la
difficoltà a svolgere alcune funzioni tipiche della
vita quotidiana o di relazione per patologie
accertate e documentate di carattere fisico,
psichico, intellettivo, della vista o dell’udito
(minorazioni o menomazioni a seconda che siano
congenite o acquisite).
Per gli aventi diritto di età compresa tra 18 anni e
66 anni e 7 mesi 2, l’invalidità civile è collegata alla
capacità del soggetto di svolgere un’attività
lavorativa.
Per i minori di 18 anni e per gli anziani l’invalidità
civile non fa riferimento alla riduzione della
capacità lavorativa, bensì alle “difficoltà persistenti
a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro
età”.
L’invalidità civile viene accertata da una
Commissione Medica attiva in ogni Distretto
sociosanitario     dell’Azienda      Sanitaria.     La
Commissione Medica redige un verbale che indica
una percentuale di invalidità civile il cui calcolo si

1   Legge 30 marzo 1971, n. 118.
2Questo termine è suscettibile di variazione in relazione alla revisione periodica
dell’età pensionabile da parte del Governo.
                                                                                     4
basa sulle indicazioni di tabelle ministeriali. 3 Se la
riduzione della capacità lavorativa è inferiore a 1/3
il soggetto è dichiarato “non invalido”.
La tutela della persona invalida, garantita dalla
Costituzione, si esprime attraverso benefici di
carattere economico e non economico di natura
socio-assistenziale. Questi benefici sono collegati al
grado percentuale di invalidità civile riconosciuto.

Il minore che presenta difficoltà persistenti a
svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età
oppure un deficit uditivo, mediamente superiore a
60 Db nell’orecchio migliore, viene riconosciuto
minore invalido. In presenza dei requisiti scolastici
previsti o della frequenza di cure riabilitative, il
minore invalido ha diritto a una indennità di
frequenza (assegno mensile).

Il verbale di invalidità civile (notificato direttamente
dall’INPS) costituisce il documento valido per
ottenere i benefici previsti dalla legge.

Condizioni particolari di invalidità sono la sordità e
la cecità, valutate su specifica domanda da parte

3 Decreto Ministeriale - Ministero della Sanità - 5 febbraio 1992:"Approvazione della
nuova tabella indicativa delle percentuali d'invalidità per le minorazioni e malattie
invalidanti."(G. U. del 26 febbraio 1992, n. 47, S.O.), modificato con D.M. 14 giugno
1994 (G.U. del 1°luglio 1994)

5
di commissioni dedicate in quanto integrate dallo
specialista otoiatra o oculista. La commissione
SORDI si occupa esclusivamente delle sordità pre-
linguali, ovvero insorte prima dell’acquisizione del
linguaggio (un tempo definite sordomutismo),
mentre CIECO è per definizione il soggetto che non
vede più di 1/20 nell’occhio migliore. Le altre
condizioni di ipoacusia o ipovisione sono di
pertinenza della commissione INVALIDI vera e
propria.

Cosa non è

Non corrisponde all’assegno ordinario di invalidità o
alla pensione di inabilità che vengono erogate
dall’INPS (ai sensi della Legge 222/84) ai lavoratori in
regola con i contributi versati (almeno 5 anni di cui
tre nell’ultimo quinquennio) qualora il lavoratore per
malattia invalidante abbia ricevuto una riduzione
della capacità lavorativa a meno di un terzo o in
misura totale (100%). Tali benefici si ottengono a
domanda e l’avvio della procedura è dato dalla
compilazione telematica da parte del curante del
modello SS3.

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PERCENTUALE DI
                                                 BENEFICI
      INVALIDITA’
                     • Benefici per i quali è prevista la qualifica di invalido civile,
         33%           senza ulteriore specificazione.

                     • Fornitura gratuita delle protesi, ortesi e ausili previsti dal
                       nomenclatore-tariffario in rapporto alle singole menomazioni
         34%
                       accertate. L’erogazione di questi ausili viene assicurata
                       dall’Azienda per i Servizi Sanitari.
                     • Costituisce il requisito minimo per poter richiedere il
                       riconoscimento di Disabilità ai sensi della L. 68/99 che ha la
                       finalità di promuovere l’inserimento e l’integrazione
                       lavorativa.
                     • Per effettuare l’iscrizione alle Liste speciali di Collocamento
         46%           Mirato, l’interessato deve essere disoccupato e deve
                       presentare all’Ufficio per l’Impiego la “Relazione conclusiva”
                       della Commissione medica integrata, istituita ai sensi della L.
                       68/99. La relazione contiene la definizione delle effettive
                       capacità lavorative del disabile e l’indicazione di eventuali
                       limitazioni.
7
A partire da una percentuale di invalidità civile superiore al
      50% è possibile fruire ogni anno di 30 giorni - anche non
51%
      continuativi - di congedo retribuito per effettuare cure
      connesse al proprio stato invalidante.
      • Esenzione dal ticket per le prestazioni di diagnostica
        strumentale, di laboratorio e per altre prestazioni;
      • Esenzione dalle tasse e dei contributi universitari se il
        riconoscimento di invalidità è pari o superiore al 66% ed è
        accompagnato dal riconoscimento di handicap;
      • Titoli di viaggio agevolati per i servizi di trasporto pubblico
        locale su strada (è previsto un limite massimo di reddito
67%
        imponibile). Questa agevolazione è prevista anche per i
        minori con riconoscimento di indennità di frequenza o di
        indennità di accompagnamento.

      Per maggiori informazioni si veda:
      http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-
      lavori-pubblici/infrastrutture-logistica-trasporti/FOGLIA103/#id5
      • A partire dal 75% l’invalido civile può richiedere per ogni anno
75%     di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di
        contribuzione figurativa, fino a un massimo di cinque anni di
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contribuzione figurativa, utile ai fini del diritto alla pensione e
             all’anzianità contributiva. I contributi figurativi si applicano
             solo agli anni lavorati in quanto invalidi civili con percentuale
             superiore al 74%.
           • L'interessato in età lavorativa al quale è stata riconosciuta
             una percentuale di invalidità civile compresa tra il 74% e il
             99%     assume la qualifica di invalido parziale e può aver
             accesso all’assegno di invalidità. Si tratta di un beneficio a
             carattere assistenziale previsto per le persone che non
             svolgono attività lavorativa e che prevede requisiti di reddito,
             la dichiarazione sostitutiva di non prestare attività lavorativa o
             in alternativa la dichiarazione di non collocabilità al lavoro o
             la frequenza scolastica. E’ incompatibile con qualsiasi altra
             pensione diretta di invalidità. Al raggiungimento dell’età
             pensionistica, la pensione viene trasformata in assegno
             sociale.
           • Con questo grado di invalidità civile la persona in età
             lavorativa assume la qualifica di invalido totale e in presenza
    100%     dei requisiti previsti può aver diritto alla pensione di inabilità.
             La pensione di inabilità non presenta incompatibilità con
             l’erogazione di altri trattamenti pensionistici diretti né con lo
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svolgimento di una attività lavorativa. Al raggiungimento
                        dell’età pensionistica, la pensione viene trasformata in
                        pensione sociale.
                      • Indipendentemente dalla loro età, gli invalidi totali che sono
                        riconosciuti anche non autosufficienti perché non
                        deambulanti o perché impossibilitati a compiere gli atti
                        quotidiani della vita senza l'aiuto permanente di un
   Indennità di
                        accompagnatore, hanno diritto a benefici maggiori, il più
accompagnamento
                        importante dei quali è l'indennità di accompagnamento.
                        Questo beneficio è indipendente dal reddito e dall’età
                        dell’interessato.
                      • Il cieco assoluto percepisce un’indennità maggiorata.
                      • Se il minore presenta difficoltà persistenti nello svolgere i
                        compiti le funzioni tipiche della sua età o un deficit uditivo
Benefici per minori
                        superiore a 60 Db nell’orecchio migliore, egli viene
     invalidi
                        riconosciuto minore invalido e, se presenta i requisiti scolastici
                        o riabilitativi previsti, ha diritto ad una indennità di frequenza.

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Come e dove richiedere protesi, ortesi e ausili

La prescrizione di protesi ed ausili viene, di norma,
effettuata da un medico specialista e la fornitura è
soggetta ad autorizzazione da parte delle Aziende
Sanitarie, che, in alcuni casi, possono anche fornire il
dispositivo direttamente, mentre in altri casi vi
provvede uno dei fornitori iscritti nell’elenco
regionale, liberamente scelto dall’assistito: in ogni
caso devono essere rispettati i tempi massimi di
consegna (a pag.185 del DM 332/99). Per maggiori
informazioni rivolgersi all’Ufficio Assistenza Protesica
del proprio distretto.

Per ottenere gratuitamente ausili per l’incontinenza
è necessario che questa patologia sia indicata nel
verbale di invalidità civile oppure in un certificato
redatto da un medico specialista operante in un
Servizio sanitario pubblico o convenzionato. In
presenza di questo requisito è sufficiente che la
persona interessata o un suo rappresentante si
rivolga all’Ufficio Protesica del suo Distretto con il
verbale di invalidità civile o con il certificato di cui
sopra.

Per ottenere un contributo del Sistema Sanitario
Regionale per l’acquisto delle protesi acustiche è
necessario che il verbale di invalidità civile
dell’interessato riporti la diagnosi di “ipoacusia
bilaterale” e che il grado di sordità corrisponda ad
una menomazione superiore al 33%. L’interessato in
possesso di questi requisiti può fare domanda di
protesi acustiche rivolgendosi all’Ufficio protesica

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del Distretto di competenza, portandovi il verbale di
invalidità civile e l’audiogramma effettuato presso
una struttura pubblica.

           Uffici di assistenza protesica
Tolmezzo        Via Carnia Libera ’44, 29
                 Tel 0433 488834
                Orario: Lunedì e mercoledì
                         11.00 – 13.00
                         Giovedì
                         14.30 – 16.30
Gemona          Piazza Rodolone, 2
                 Tel. 0432 989391
                Orario: Martedì
                        13.00 – 15.00
                         Mercoledì e giovedì
                         10.00 – 12.00
San Daniele     Viale Trento e Trieste, 33
del Friuli      Tel. 0432 949582 / 0432 949578
                Orario: Martedì
                        13.30 – 15.00
                         Mercoledì e venerdì
                        10.00 – 12.00
Codroipo        Viale F. Duodo, 82
                Tel. 0432 900172
                Orario: da Lunedì a venerdì
                         8.30 – 10.30
                         Martedì anche
                         14.00 – 16.00

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IL COLLOCAMENTO MIRATO

Cos’è

“Per collocamento mirato dei disabili si intende
quella serie di strumenti tecnici e di supporto che
permettono di valutare adeguatamente le persone
con disabilità nelle loro capacità lavorative e di
inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di posti di
lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni
dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti
e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di
lavoro e di relazione.” 4

La percentuale del 46% di invalidità civile costituisce
il requisito minimo per poter presentare domanda di
riconoscimento di Disabilità ai sensi della L. 68/99
quale avvio del percorso che consente al Disabile di
iscriversi alle Liste di collocamento mirato.

La valutazione delle capacità lavorative della
persona è di competenza della Commissione
medico-legale dell’Azienda sanitaria integrata con
la presenza di un operatore sociale e da un medico
esperto. 5
L’aspetto innovativo della legge 68/99 è che, la
Commissione, anziché valutare le compromissioni
che limitano l’inserimento lavorativo della persona,
evidenzia le capacità e le potenzialità che

4   L. 68/1999 art. 2
5    L. 104/1992 art. 4
13
consentono al Disabile di essere produttivo in un
contesto lavorativo.
La Commissione Medico integrata può valutare
l’invalidità civile e le capacità lavorative residue
nella stessa visita, quindi è possibile presentare la
domanda di valutazione contemporanea delle due
istanze.
La Commissione di accertamento rilascia un verbale
che riporta la valutazione sulla collocabilità del
lavoratore e una relazione conclusiva contenente
indicazioni sulle mansioni che la persona con
disabilità è idonea a svolgere. La Commissione può
anche inserire nella relazione la necessità di un
intervento con servizi e strumenti di mediazione. La
valutazione delle capacità lavorative e l’accesso al
lavoro o a percorsi di inserimento mirato sono
compatibili con un riconoscimento di invalidità
totale (100%) o di invalidità totale con Indennità di
accompagnamento.

L’iscrizione alle liste di collocamento mirato viene
effettuata presso il Centro per l’impiego di
competenza territoriale. Per iscriversi a questo
elenco è necessario presentare il verbale di
invalidità civile, il verbale di riconoscimento di
disabilità ai sensi della L. 68/99 e della relazione
conclusiva       con l’indicazione delle capacità
lavorative del richiedente.
Gli uffici del collocamento mirato, in base alle
esigenze dei datori di lavoro, individuando i
candidati in base alle competenze professionali, al
tipo di disabilità e le caratteristiche personali, al fine
di realizzare una positiva integrazione lavorativa. La

                                                       14
nostra Regione ha attivato anche un servizio
specifico (Servizio di Integrazione Lavorativa) che
promuove l’inclusione lavorativa di persone con
disabilità complessa attraverso la costruzione di
percorsi individuali e personalizzati.

Le tipologie di lavoratori che possono iscriversi alle
liste di collocamento mirato, e che prendono il
nome di categorie protette, sono le seguenti:
      persone in età lavorativa affette da
       minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali ed i
       portatori di handicap intellettivo con invalidità
       superiore al 45%;
      invalidi del lavoro, con un grado di invalidità,
       accertato dall’Inail, superiore al 33%;
      ciechi assoluti o persone con un residuo visivo
       non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi;
      sordomuti: persone colpite da sordità sin dalla
       nascita o prima dell’apprendimento della
       parola;
      persone che percepiscono l’assegno di
       invalidità, per accertamento da parte
       dell’Inps di una riduzione permanente a meno
       di 1/3 della capacità lavorativa;
      invalidi di guerra, o invalidi civili di guerra e gli
       invalidi per servizio con minorazioni ascritte
       dalla 1° all’8° categoria.

La normativa prevede l’obbligo per i datori pubblici
e privati di avere alle loro dipendenze lavoratori
appartenenti alle categorie protette in misura
proporzionale al totale dei dipendenti:

15
a) sette per cento dei lavoratori occupati, se
       occupano più di 50 dipendenti;
   b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50
       dipendenti;
   c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35
       dipendenti.
Gli iscritti agli elenchi del collocamento mirato
possono inoltre partecipare a tutti i concorsi
pubblici, beneficiando di un tempo extra per lo
svolgimento della prova concorsuale. Chi ha una
percentuale di invalidità superiore all’80% non è
tenuto a svolgere l’eventuale prova preselettiva
prevista dal bando di concorso. 6

                Riferimenti dei Centri per l’Impiego
Tolmezzo                 Via Matteotti, 19
                         Tel. 0432 207800
                         Mail: cpi.tolmezzo@regione.fvg.it
                         Orario: da lunedì a venerdì 9.00 – 13.00
Gemona                   Via Santa Lucia, 25
                         Tel. 0432 207702
                         Mail: cpi.gemona@regione.fvg.it
                         Orario: da lunedì a venerdì 9.00 – 13.00
San Daniele              Via Udine, 2
del Friuli               Tel. 0432 207704
                         Mail: cpi.sandaniele@regione.fvg.it
                         Orario: da lunedì a venerdì 9.00 – 13.00
Codroipo                 Via Balilla, 4
                         Tel. 0432 207850
                         Mail: cpi.codroipo@regione.fvg.it
                         Orario: da lunedì a venerdì 9.00 – 13.00

6   Art. 20, comma 2 bis, L. n. 104/1992.
                                                                    16
HANDICAP

Cos’è

Il riconoscimento dell’handicap, ai sensi della Legge
104/1992, si basa su criteri medico-sociali e viene
valutato     dalla   Commissione      Medica       per
l’accertamento dell’invalidità, Integrata dalla
presenza di un operatore sociale e di un medico
specialista esperto.

L'handicap esprime una situazione di svantaggio
sociale o di emarginazione dovuta a una
minorazione fisica, psichica o sensoriale, che limita o
impedisce l’adempimento di un ruolo sociale
considerato normale in relazione all’età, al genere,
al contesto socio-culturale della persona 7 e il suo
riconoscimento dà diritto ad agevolazioni che si
differenziano in base al grado di gravità così come
descritti nell’art. 3 della legge:

      •   la legge 104/1992 all’articolo 3 comma 1
          descrive      la   situazione    di  “persona
          handicappata” come “colui che presenta
          una minorazione fisica, psichica o sensoriale,
          stabilizzata o progressiva, che causa difficoltà
          di apprendimento, di relazione o di
          integrazione lavorativa e tale da determinare
          un processo di svantaggio sociale o di
          emarginazione".

7   OMS
17
Agevolazioni associate al riconoscimento di
Handicap Articolo 3, Comma 1 L.104/1992

    Maggior punteggio per le domande ATER
    Detrazioni fiscali per familiari a carico
    Detrazioni fiscali per spese mediche e di
     assistenza
    Agevolazioni acquisto autoveicolo proprio
    Insegnante di sostegno

   •   la legge 104/1992 all’articolo 3 comma 3
       definisce la connotazione di handicap grave
       "qualora la minorazione, singola o plurima,
       abbia ridotto l'autonomia personale,
       correlata all'età, in modo da rendere
       necessario un intervento assistenziale
       permanente, continuativo e globale nella
       sfera individuale o in quella di relazione".

Agevolazioni associate al riconoscimento          di
Handicap Articolo 3, Comma 3 L. 104/1992

    Detrazioni fiscali per spese mediche e di
     assistenza
    Agevolazioni su veicoli e ausili
    Agevolazioni tariffarie comunali (IMU, TARI,
     Utenze…)
    Ricalcolo ISEE
    Accesso alle graduatorie per contributi
     regionali FAP (Fondo Autonomia Possibile)
     Servizio Sociale
                                                  18
 Insegnante di sostegno
      Agevolazioni lavorative:
      Rispetto alla distanza della sede di lavoro
       dall’abitazione
      Rispetto agli orari di lavoro
      Tre giorni di permesso mensili anche
       frazionabili in ore, oppure permessi orari
       retribuiti rapportati all'orario giornaliero di
       lavoro 8

Permessi retribuiti a genitori di minori con Handicap
grave

FASCIA 0-3 ANNI
Entro i primi tre anni di vita del bambino con
riconoscimento di Handicap grave: la madre
lavoratrice, o – in alternativa – il padre lavoratore,
genitori anche di figli adottivi o affidatari, ha diritto
in alternativa a:
    • Tre giorni di permesso mensili, anche
       frazionabili in ore.
    • Permessi orari retribuiti rapportati all’orario
       giornaliero di lavoro: 2 ore al giorno in caso di
       orario lavorativo pari o superiore a 6 ore, 1 ora
       al giorno in caso di orario lavorativo inferiore a
       6 ore.
    • Al prolungamento del congedo parentale
       con diritto per tutto il periodo ad un’indennità
       pari al 30% della retribuzione.

8La materia dei permessi retribuiti è disciplinata dalle seguenti normative:
Legge 104/1992 art. 33 - D.lgs 151/2001 artt. 33 e 42, come modificati dalla L.
183/2010 e dal D.lgs. 119/2011
19
FASCIA 3-12 ANNI
Tra i tre e i dodici anni di vita del bambino con
riconoscimento di Handicap grave i genitori
biologici o adottivi o affidatari non hanno più diritto
al permesso orario. A loro spettano in alternativa:
    • Tre giorni di permesso mensili, anche
       frazionabili in ore
    • Il prolungamento del congedo parentale
I genitori adottivi possono fruire del prolungamento
del congedo parentale per un periodo fino a tre
anni, comprensivo del periodo di congedo
parentale ordinario, nei primi dodici anni decorrenti
dalla data di ingresso in famiglia del minore
riconosciuto disabile in situazione di gravità,
indipendentemente dall’età del bambino all’atto
dell’adozione o affidamento e comunque non oltre
il compimento della maggiore età del bambino.

DAI 12 ANNI
Ai genitori biologici di figli disabili in situazione di
gravità oltre i dodici anni di età e ai genitori adottivi
o affidatari di figli disabili in situazione di gravità oltre
i dodici anni all’ingresso in famiglia del minore
spettano:
   • Tre giorni di permesso mensili, anche
       frazionabili in ore

                                                          20
Permessi lavorativi per chi assiste un familiare adulto
con riconoscimento di handicap grave

Ai genitori, al coniuge, alla parte dell’unione civile,
al convivente di fatto (art. 1, commi 36 e 37, legge
76/2016), ai parenti e agli affini che assistono la
persona disabile in situazione di gravità (che non sia
ricoverata in istituto) spettano:
    • tre giorni di permesso mensile, anche
      frazionabili in ore.
    • Possibilità per il familiare convivente9 di
      chiedere sino a due anni, anche non
      continuativi,      di aspettativa retribuita dal
      lavoro dipendente

Contrassegno di parcheggio

Il contrassegno di parcheggio per disabile 9 è un
tagliando rilasciato dal Sindaco del Comune di
residenza e autorizza i veicoli a servizi della persone
disabili a circolare in zone a traffico limitato e a
parcheggiare negli spazi riservati.
Per ottenere il contrassegno per il parcheggio non è
indispensabile avere un riconoscimento di invalidità
civile o di handicap: il certificato medico necessario
viene rilasciato dall’ambulatorio di sanità pubblica
o medicina legale dell’AAS. In occasione della visita
di invalidità civile, in ogni caso, viene regolarmente

9Art. 188 del Codice della Strada; art. 381 del regolamento di esecuzione e di
attuazione del C.d.S. e successive modifiche; art. 381 del DPR 16 dicembre
1992 n. 495 (modificato dal ultimo dal Decreto del Presidente delle Repubblica
30 luglio 2012, n. 151); DPR 503/1996 art. 12 comma 3; art. 4, legge 4 aprile 2012,
n. 35
21
segnalato sul verbale il diritto a tale beneficio a
mente dell’art. 381 del DPR 495/92.

La persona in possesso di un verbale di invalidità
civile, di handicap, di cecità o di sordità può
richiedere il contrassegno in Comune portandovi il
verbale di invalidità civile se questo contiene la
seguente dicitura:
    • Invalido con capacità di deambulazione
       sensibilmente ridotta 10
       Tale    indicazione    deve      essere anche
       segnalata per i non vedenti (ciechi, ciechi
       parziali e ipovedenti gravi), ovvero per le
       persone che hanno una visione non superiore
       ad 1/10 nell’occhio migliore. 11

La persona interessata al contrassegno, che non è
in possesso di un verbale emesso da una
Commissione medico legale può richiedere il
contrassegno in Comune, previo certificato medico
rilasciato dall’Ufficio medico legale della propria
Azienda Sanitaria che attesti una capacità di
deambulazione impedita o sensibilmente ridotta
oppure di situazione di non vedente.

Il certificato ha validità di 5 anni e il rinnovo avviene
con la presentazione del certificato del medico
curante che confermi il persistere delle condizioni
sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.

10 Articolo 381, decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495
11
   Art.4 della Legge 4 aprile 2012, n. 35
                                                                           22
N.B. Il contrassegno può essere rilasciato dal
Comune anche a persone che momentaneamente
si ritrovano in condizioni di invalidità temporanea a
causa di un infortunio o altro e prevede la
consegna di 2 marche da bollo da € 16,00 oltre al
certificato medico-legale rilasciato dall’AAS previo
appuntamento. Nel caso di autorizzazione rilasciata
a tempo determinato la certificazione medica deve
specificare il presumibile periodo di durata della
invalidità. Trascorso questo periodo per un
eventuale rinnovo è necessario richiedere ulteriore
certificazione all’Ufficio medico-legale dell’Azienda
sanitaria locale.

Come richiedere la visita all’ufficio medico-legale se non
     si dispone dell’indicazione sul verbale di invalidità
Dove andare            Centri Territoriali di salute di Tarvisio,
                       Ampezzo, Paluzza e Ovaro;
                       Ospedale e Distretto sanitario di San
                       Daniele del Friuli, Distretti sanitari di
                       Gemona del Friuli, Tolmezzo,
                       Codroipo.
Documentazione Documento di identità in corso di
richiesta              validità.
                       Documentazione sanitaria, relativa
                       alla patologia o invalidità,
                       comprovante l’impossibilità o la
                       sensibile riduzione della
                       deambulazione.
Prenotazione           Telefonando al numero 0434 223522
                       (CUP regionale) ai seguenti orari: da
                       lunedì a venerdì: 7:30-18:00, il sabato:
                       8:00-12:00, oppure rivolgendosi allo
                       sportello CUP

23
Requisiti sanitari per benefici fiscali
 (Vedasi anche le Linee Guida delle Agevolazioni fiscali per i Disabili
                   dell’Agenzia delle Entrate del 2017)

Menomazioni e riferimenti normativi contenuti nei
verbali di Invalidità Civile, Handicap, Disabilità
 Menomazioni Invalido con grave limitazione
 motorie            della capacità di deambulazione
                    o affetto da pluriamputazioni (art.
                    30, comma 7 della legge
                    388/2000).
 Menomazioni Affetto da handicap psichico o
 psichiche o        mentale di gravità tale da avere
 mentali            determinato il riconoscimento
                    dell’indennità di
                    accompagnamento (art. 30,
                    comma 7 della legge 388/2000).
 Menomazioni Soggetto non vedente ai fini delle
 sensoriali         agevolazioni       fiscali    previste
                    dall’art. 50 della legge 342/2000
                    (art. 1 comma 2 della legge
                    68/99) e art. 6 L.488/1999:
                    cieco,     cieco       parziale    ed
                    ipovedente grave.
                    Soggetto sordo ai fini delle
                    agevolazioni fiscali ex L.342/2000
                    e L.488/1999.
In tutti i recenti verbali prodotti dalle Commissioni
vengono indicate le situazioni che la legge tutela con gli
sgravi fiscali previsti dalla normativa vigente; per i verbali
antecedenti è possibile richiedere un CERTIFICATO
INTEGRATIVO tramite l’Ufficio Invalidi.
                                                                     24
COME   PRESENTARE     DOMANDA       DI
ACCERTAMENTO DI INVALIDITÀ CIVILE,
HANDICAP E DISABILITÀ AI SENSI DELLA L.
68/99
La richiesta di riconoscimento di invalidità civile, di
handicap e/o di disabilità ai sensi della L. 68/99 va
presentata dall'interessato o da chi lo rappresenta
legalmente (genitore, tutore, curatore), all’INPS
territorialmente competente, seguendo i passaggi di
seguito elencati.

1. La certificazione del medico curante.
Per prima cosa, il richiedente deve rivolgersi al medico
curante (medico certificatore) per il rilascio del
certificato introduttivo. Si tratta di un documento che
riporta i dati anagrafici dell’interessato e le patologie
invalidanti da cui egli è affetto con l’indicazione
obbligatoria dei codici nosologici internazionali (ICD-9).
Il certificato viene redatto su supporto informatico
inviato telematicamente all’INPS. Il medico stampa una
copia del certificato e la consegna all’interessato
assieme a una ricevuta che riporta il numero del
certificato che permetterà di abbinarlo alla domanda.
La domanda va inoltrata entro 90 giorni dalla data del
certificato. Dopo questo termine il certificato scade.

25
2. Presentazione della domanda abbinata al certificato
medico.
Il richiedente può inoltrare direttamente la domanda,
se è in possesso di un proprio codice PIN rilasciato
dall’INPS.
In alternativa, l’interessato può rivolgersi gratuitamente
a un Patronato per la compilazione e l’inoltro della
domanda all’INPS, portando con sé la ricevuta con il
numero del certificato medico.
Si può trattare di una sola domanda (invalidità civile) o
più domande (I.C., L.104, L.68), in base a quanto ha
chiesto il medico nel certificato e soprattutto a quanto
propone il soggetto richiedente.
Le domande cadono automaticamente nelle agende
informatiche predisposte dall’ASL per le visite (che
avvengono indicativamente entro 3 mesi dalla
domanda).

3. Convocazione a visita in Commissione medica.
Il richiedente viene convocato a visita con lettera
raccomandata che viene inviata al recapito indicato
sulla domanda. A questa lettera segue (o precede) un
SMS inviato al numero telefonico indicato sulla
domanda.
Se l’invalido è affetto da patologia oncologica, la visita
viene fissata entro breve (circa 15 giorni dalla
presentazione della domanda).
Nel caso in cui il richiedente sia impossibilitato a
presentarsi alla visita per gravi condizioni di salute, è
possibile richiedere una visita a domicilio tramite il
medico curante che redige telematicamente un
certificato    integrativo  di    intrasportabilità  (tale

                                                       26
procedura può ovviamente essere attivata da subito
attraverso il certificato introduttivo).

Il richiedente viene invitato telefonicamente dalla
Segreteria dell’ Ufficio Invalidi del Distretto Sanitario a
far recapitare circa una settimana prima della visita
copia degli accertamenti più recenti emessi da medici
appartenenti a strutture pubbliche o convenzionate ed
eventuali relazioni di supporto per la valutazione delle
capacità lavorative residue e delle condizioni di
svantaggio sociale o emarginazione rilasciata da
operatori      sociali   o   sociosanitari     pubblici   o
convenzionati.
Alla visita il richiedente deve portare con sé la carta
d’identità in corso di validità e può essere
accompagnato da un familiare, un operatore di
riferimento e/o da un medico di fiducia.

4. La visita in Commissione medica.
L’accertamento sanitario viene effettuato dalla
Commissione medica dell’Azienda Sanitaria, che viene
integrata dalla presenza di un operatore sociale e un
medico specialista per le valutazioni relative
all’Handicap (L. 104/1992) e alla Disabilità (L. 68/1999).

La commissione redige il verbale di visita e lo invia in
forma telematica all’INPS       che ha il compito di
verificarlo e può validarlo oppure disporre nuovi
accertamenti, anche tramite visita diretta dell’invalido.
Una volta convalidato dall’INPS il verbale definitivo
viene     inviato all’interessato  a     mezzo      posta
raccomandata (indicativamente due mesi dopo la
visita).
27
5. Il risultato e la revisione.
Se la Commissione medica ritiene che le minorazioni
possano essere suscettibili di modificazioni nel tempo,
indica nel verbale il termine alla scadenza del quale
l’invalido dovrà essere sottoposto ad una nuova visita
di revisione. La revisione/verifica può essere disposta sia
per l'invalidità civile sia per l'handicap, eccetto che nei
casi di esonero. L'esonero da revisioni/verifiche viene
concesso soltanto in presenza di patologie (gravi e
stabilizzate) che sono state individuate con il Decreto
Ministeriale del 2 agosto 2007.

La visita di revisione è di competenza dell’INPS e viene
attivata automaticamente alla data di scadenza
indicata sul verbale con la convocazione a visita
tramite lettera raccomandata inviata dall’Istituto. In
tale occasione l’Istituto può mantenere o ridurre la
percentuale di invalidità precedente, ma anche
aumentarla in caso di aggravamento (art. 25 Legge
104/2014).
In caso di necessità di visita domiciliare per la revisione
è necessario seguire tempestivamente le indicazioni
contenute nella lettera di convocazione, non far
redigere il modello integrativo dal curante che è valido
solo per attivare le visite domiciliari da parte delle
commissioni ASL.

                                                        28
INDIRIZZI UTILI

                              Uffici Invalidi
Tolmezzo                Info: 0433-488205 e 338-6489949 ore 9-12
                        Sportello: via Morgagni 18,Ospedale I°
                        piano; aperto lunedì ore 9.00 – 12.00
Gemona del F.           Info: 0432-989340 e 338-6489949 ore 9-12
                        Sportello: piazza Rodolone 2 (POS) ingresso
                        Ambulatori; aperto giovedì ore 9.00-12.00
San Daniele del F.      Info: 0432-949541 Lu-Me-Ve ore 9-12
                        Sportello: via Trento Trieste n. 33,Distretto
                        sanitario (Palazzina Rosa) piano Terra;
                        aperto mercoledì ore 9.00-12.00
Codroipo                Info: 0432-909174 da Lun. a Ven. ore 9-12
Distretto Sanitario     Sportello: Viale Duodo 82 Distretto sanitario
                        p.Terra; aperto lunedì ore 10.00-12.00

                      Servizi Sociali dei Comuni
Tolmezzo                 via Carnia Libera 1944, 29       3° Piano
                         0433 488841
                         Orario: apertura al pubblico presso Punti
                         Salute
                         Orario consultabile su http://www.aas3.sanita.fvg.it
Gemona del F.            Piazzetta Baldissera, 2          1° Piano
                         0432 989536
                         Orario: apertura al pubblico presso Comuni
                         Orario consultabile su http://www.aas3.sanita.fvg.it
San Daniele del F.       Via Trento Trieste n. 33, (Palazzina Rosa) 1°
                         Piano
                         0432 949550 - 0432 949562
                         Orario: aperto pubblico presso Comuni
                         Orario consultabile su http://www.aas3.sanita.fvg.it
Codroipo                 Piazza Giuseppe Garibaldi, 67
                         0432 824670
                         Orario consultabile su http://www.comune.codroipo.ud.it

29
Anagrafi sanitarie
Tolmezzo             Via Carnia Libera 1944, 29 0433 488858
                     Piano Terra (vicino alle Poste)
                     0433 488858
                     Orario: dal lunedì al venerdì 08.30-12.00
                             giovedì anche         14.00-16.00

Gemona del F.        piazza Rodolone, 2 POS         0432 989351
                     Ingresso Degenze
                     Terzo Piano – scala C
                     Orario: dal lunedì al venerdì 08.30-12.00
                                 giovedì anche 14.00-16.00
San Daniele del F.   Viale Trento e Trieste, 2,     0432 949276
                     Fronte Ospedale
                     Orario: dal lunedì al venerdì 08.30-13.00
                                 martedì anche     14.00-17.00

Codroipo             Viale Duodo, 82                 0432 909165
                     Secondo Piano
                     Orario: dal lunedì al venerdì   08.30-12.30
                             martedì anche           14.00-17.00

L’anagrafe sanitaria è l’ufficio del Distretto Sanitario ove
si può effettuare la scelta del medico e far registrare sul
sistema informatico variazioni anagrafiche ed esenzioni
per patologia o per invalidità.

                                                             30
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