Monthly Roundup | Giu'21 - Osservatorio Wealth Management

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Monthly Roundup   | Giu‘21
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MONTHLY ROUNDUP

                                                            Giugno 2021

          I principali aggiornamenti in materia di Wealth Management del mese di Giugno 2021

                                                  PRINCIPALI AGGIORNAMENTI

                                                                    che,       ordinariamente,      scontano    difficoltà
                                                                    nell’accedere al canale bancario.

                                                                    Tali misure agevolative si introducono a pieno
                                                                    titolo nel novero delle disposizioni tramite le quali
                                                                    si intende “pilotare” il risparmio privato verso gli
                                                                    operatori dell’economia reale offrendo, quale
                                                                    contrappeso ed incentivo, un trattamento fiscale

Esenzione da tassazione per                       plusvalenze       di favore.

realizzate o re-investite in partecipazioni in                      Entrando in medias res, l’irrilevanza ai fini IRPEF
Start Up e PMI innovative – art. 14 Decreto                         delle plusvalenze derivanti dalla cessione di
Legge 25 maggio 2021 n. 73                                          partecipazioni qualificate e non qualificate in Start
                                                                    – Up e PMI Innovative è subordinata al rispetto
Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (“Decreto Sostegni-
                                                                    delle condizioni e dei presupposti previsti dai
bis”), all’art. 14 introduce nell’ordinamento, in via
                                                                    commi primo e secondo dell’art. 14 del Decreto
temporanea      e       al     ricorrere    di        determinate
                                                                    Sostegni – bis.
condizioni,    due           ipotesi   di    esenzione         da
imposizione per le plusvalenze realizzate da                        Nello specifico, le partecipazioni devono essere:
persone       fisiche         mediante           cessione      di
                                                                           •   acquisite mediante sottoscrizione del
partecipazioni.
                                                                               capitale;
Mentre la prima esenzione ricorre in relazione alla                        •   acquisite durante un periodo di tempo
cessione di partecipazioni detenute in Start – Up                              che va dal 1° giungo 2021 al 31 dicembre
e PMI Innovative, la seconda riguarda anche                                    2025;
società diverse da quest’ultime, tuttavia la                               •   detenute per almeno 3 anni.
detassazione        è        riconosciuta        in     caso   di
                                                                    Al     fine   dell’esenzione,    in   relazione   agli
reinvestimento del capital gain, entro l’anno, in
                                                                    investimenti in Start – Up, si prevede che siano
Start – Up e PMI Innovative. Evidentemente il
                                                                    agevolati gli investimenti di cui agli articoli 29 e
legislatore muove dall’intento di agevolare,
                                                                    29-bis del Decreto Legge n. 179 del 2012 mentre,
tramite canali alternativi di finanziamento, la
                                                                    per quanto concerne la sottoscrizione di capitale
dotazione patrimoniale di realtà imprenditoriali
                                                                    sociale in PMI Innovative viene fatto espresso
riferimento agli investimenti di cui all’articolo 4,          Di fianco alle ipotesi di esenzione da imposta per
commi 9 e 9-bis, del Decreto Legge n. 3 del 2015,             le   plusvalenze          derivanti     dalla    cessione        di
che, a sua volta, richiama le disposizioni in                 partecipazioni in Start – Up e PMI Innovative, l’art.
materia di Start – Up. Da ciò si evince che le                14, terzo comma, Decreto Sostegni – bis,
plusvalenze di cui alla novella normativa sono                introduce una sorta di grace period annuale, entro
quelle     realizzate     tramite   la    cessione    delle   il quale le plusvalenze derivanti dalla cessione di
medesime partecipazioni la cui acquisizione da                partecipazioni al capitale in società di cui agli
diritto alla detrazione in sede di sottoscrizione             articoli 5, escluse le società semplici e gli enti ad
iniziale, ovvero, ex art. 3 Decreto del Ministero             esse equiparati, e 73, comma 1, lettere a) e d),
dell’Economia e delle Finanze del 7 maggio 2019,              TUIR, non sono soggette ad imposta se e nella
le partecipazioni rinvenienti da:                             misura in cui siano reinvestite in Start – Up e PMI
                                                              Innovative.
    •      conferimenti in denaro iscritti alla voce
           del capitale sociale e della riserva da            Detto altrimenti, il legislatore ha inteso esentare
           sovrapprezzo delle azioni o quote delle            da imposta le plusvalenze derivanti dalla cessione
           start-up innovative, delle PMI innovative          di partecipazioni in società residenti e non
           ammissibili;                                       residenti (anche quotate) nel caso in cui, entro un
    •      conferimenti in denaro a seguito della             anno       dall’intervenuto       evento         di     liquidità,
           conversione di obbligazioni convertibili           l’investitore “converta” il differenziale positivo
           in azioni o quote di nuova emissione;              ottenuto in partecipazioni in Start – Up o PMI
    •      compensazione dei crediti in sede di               Innovative tramite la sottoscrizione del capitale
           sottoscrizione di aumenti del capitale.            sociale.

Inoltre, il riferimento alle disposizioni relative alla       In breve, come si evince dalla relazione illustrativa
detrazione in sede di sottoscrizione iniziale del             all’art.   14     del      Decreto       Sostegni         –    bis,
capitale di Start – Up e PMI Innovative induce a              l’agevolazione        è     subordinata         alle    seguenti
ritenere     tale   agevolazione         cumulabile    con    condizioni:
l’esenzione da imposizione delle plusvalenze in
                                                                   •     le azioni o quote di partecipazione in
discorso.
                                                                         società commerciali residenti e non
Da ultimo, si ritiene che ragioni sistematiche                           residenti devono essere state acquisite
impongano di limitare l’esenzione in commento                            mediante la sottoscrizione di capitale
alle partecipazioni in Start – Up e PMI Innovative                       sociale;
detenute direttamente dalla persona fisica con                     •     le plusvalenze realizzate devono essere
esclusione, pertanto, dall’ambito applicativo della                      reinvestite in start up innovative o in PMI
norma agevolativa delle cessioni di partecipazioni                       innovative, mediante la sottoscrizione di
in OICR che investano prevalentemente in tali                            capitale sociale;
realtà     societarie.     Quest’ultima      conclusione           •     il reinvestimento deve avvenire entro un
risulterebbe        giustificata    dal      fatto     che               anno         dalla         realizzazione           della
all’investimento “indiretto” in Start – Up e PMI                         plusvalenza.
Innovative tramite OICR è già dedicata la
                                                              Si noti, inoltre, come la norma faccia espresso
disciplina incentivante dei Piani Individuali di
                                                              riferimento al reinvestimento della “plusvalenza”;
Risparmio (PIR).
                                                              dovrebbe quindi ritenersi che – al fine di
                                                              beneficiare       dell’esenzione         –   sia       sufficiente
reinvestire quella porzione di corrispettivo che si
configura, ai sensi del TUIR, quale differenza tra il
prezzo     incassato    e      il     costo        fiscalmente
riconosciuto. Ci si potrebbe chiedere, peraltro, se
l’inciso “nella misura in cui (..) siano reinvestite” sia
interpretabile nel senso di rendere esente pro-
quota     una     plusvalenza           reinvestita        solo
parzialmente. Dette interpretazioni appaiono
fondate se poste in relazione con quanto                           Commento alla sentenza delle Sezioni Unite
affermato     dall’Agenzia          delle     entrate      nella   della Cassazione n. 11421 del 2021 – Polizza
Circolare N.15/E, del 10 aprile 2009, avente ad                    vita ed eredi legittimi
oggetto l’esenzione delle plusvalenze da “Start –
                                                                   L’intervento delle Sezioni Unite, con la sentenza
Up” disciplinate dall’art. 3 D.L 25 giugno 2008, n.
                                                                   in commento, ha posto fine ad un acceso
112. La lettera di quest’ultima disciplina è
                                                                   contrasto giurisprudenziale.
largamente sovrapponibile a quella in commento.
Si noti, in particolare, che nella citata circolare                In particolare, è stato chiarito in che modo
veniva    enunciato      che         “se      il   costo    del    debbano essere individuati i beneficiari di una
reinvestimento     è   inferiore           alla    plusvalenza     assicurazione vita, nel caso in cui la designazione
realizzata l’esenzione spetta nei limiti del costo                 del disponente si limiti ad un generico “eredi
della nuova partecipazione e la differenza sarà                    legittimi”, e quale sia la natura giuridica,
assoggettata ad imposizione”.                                      successoria o negoziale, del diritto acquisito dai
                                                                   beneficiari medesimi.
In definitiva, sembra di poter affermarsi la
simmetricità della ratio degli enunciati incentivi                 Prima di esaminare il percorso logico-giuridico
rispetto a quella che informa la disciplina dei cd.                seguito dalla Suprema Corte, è bene ricostruire i
PIR Alternativi che prevede, a determinate                         fatti di causa.
condizioni, la non imponibilità dei redditi di                     La vicenda trae origine dalla stipula di quattro
capitale e delle plusvalenze rinvenienti da                        polizze vita che individuavano quali beneficiari gli
strumenti finanziari emessi, tra gli altri, da Start –             eredi legittimi dello stipulante.
Up e PMI Innovative.
                                                                   Alla morte di quest’ultimo, la compagnia di
La canalizzazione del risparmio privato verso                      assicurazione aveva ripartito l’indennizzo per
realtà    imprenditoriali           emergenti         dall’alto    teste, quindi, in cinque quote uguali per quanti
contenuto tecnologico e innovativo sembra,                         erano gli eredi legittimi del disponente (un
pertanto, assurgere – ancor di più rispetto al                     fratello e quattro nipoti figli della sorella,
passato – a volano del rilancio e ad interesse                     premorta allo stipulante).
collettivo, il cui perseguimento viene attuato
                                                                   Il   fratello     dello     stipulante    contestava     la
tramite lo strumento dell’agevolazione fiscale.
                                                                   ripartizione         dell’indennizzo     compiuta     dalla
Si ricorda, infine, che l’operatività del regime in                compagnia di assicurazione, tuttavia, la domanda
commento è subordinata all’autorizzazione della                    veniva rigettata dai giudici di primo grado con
Commissione europea, richiesta a cura del                          ordinanza ex art. 702 ter c.p.c.
Ministero dello Sviluppo Economico.                                In   sede       di     appello,   invece,    in     riforma
                                                                   dell’ordinanza,         i   giudici    decidevano      che
                          ***
l’indennizzo andasse diviso in due quote uguali,           allora questi ha inteso riferirsi anche alle modalità
di cui una destinata al fratello superstite dello          di   ripartizione     dello     stesso,        in   misura
stipulante e l’altra da ripartire tra i quattro nipoti     proporzionale alle quote ereditarie a ciascuno
subentrati alla madre per rappresentazione ex art.         spettanti per legge o per testamento.
467 c.c.                                                   La giurisprudenza più recente ha mostrato un
                                                           andamento ondivago, aderendo ora all’uno o
Per l’effetto, la compagnia di assicurazione veniva
                                                           all’altro orientamento, con conseguenze pratiche
condannata a versare la maggior somma in favore
                                                           tutt’altro che irrilevanti:
del fratello dello stipulante.
                                                                •   nel   primo     caso    l’indennizzo        andrà
La Suprema Corte, investita dal ricorso proposto
                                                                    ripartito in parti uguali tra tutti gli eredi, i
dalla compagnia di assicurazione e rilevato il
                                                                    quali altro non sono che creditori di una
contrasto giurisprudenziale sul punto, rimetteva
                                                                    prestazione                           contrattuale
la decisione alle Sezioni Unite.
                                                                    soggettivamente complessa;
Come anticipato, il contrasto giurisprudenziale                 •   nel secondo caso invece l’indennizzo
riguardava l’individuazione dei beneficiari e la                    andrà ripartito in proporzione alle quote
misura dell’indennizzo da liquidare in loro favore,                 ereditarie, in quanto l’espressione erede
per il caso in cui la polizza prevedesse un generico                non implicherebbe solo un riferimento
riferimento ai legittimi eredi.                                     alla qualità, acquisita in forza della
L’orientamento più risalente è stato inaugurato                     successione,           ma         evocherebbe
con la sentenza n. 9388 del 1994, in forza della                    automaticamente anche il valore e la

quale      il   beneficiario      della    prestazione              misura della posizione ereditaria, in base

dell’assicuratore è titolare di un diritto autonomo                 alla fonte volontaria o legale.

che trova fondamento nel contratto, come d’altra           Le   Sezioni    Unite,    ricostruito     il    panorama
parte previsto dall’art. 1920 co. 3 c.c.                   giurisprudenziale, individuano la questione di

I beneficiari-eredi, pertanto, devono essere               diritto sulla quale sono chiamate a decidere.

individuati     nel   rispetto    delle   regole   sulla   Chiarito, infatti, che entrambi gli orientamenti
delazione ereditaria (testamentaria o legittima in         giurisprudenziali condividono la natura iure
base alle indicazioni dello stipulante), le loro           proprio (e non iure successionis) del diritto del
quote, tuttavia, si presumono uguali, fatta salva la       beneficiario, trovando esso la propria fonte nel
previsione di uno specifico criterio di ripartizione       contratto, il punto controverso è: la sussistenza o
all’interno del contratto.                                 meno di un criterio immanente di interpretazione
In altri termini, dal momento che la fonte del             presuntiva, secondo cui la designazione, quali

diritto del beneficiario è contrattuale non può            beneficiari, degli eredi dello stipulante comporti
trovare applicazione la disciplina codicistica in          un rinvio alla disciplina relativa alle quote di
tema di ripartizione in quote dell’asse ereditario.        ripartizione dell’eredità secondo le regole della
                                                           successione legittima o testamentaria.
Dal 2015, con la sentenza n. 19210, la Cassazione
ha assunto una posizione contrastante con il               Gli Ermellini, quindi, passano all’esame della

primo orientamento, sostenendo che se lo                   struttura del contratto di assicurazione sulla vita

stipulante abbia ritenuto di indicare i beneficiari        in favore di terzo ed affermano che, ai sensi

in coloro che risulteranno avere la qualità di eredi       dell’art. 1920 co. 3 c.c., il beneficiario acquista il

al momento della corresponsione dell’indennizzo,           proprio diritto ai vantaggi dell’assicurazione con
la designazione, tuttavia, trattandosi di un                        Da quanto sopra deriva che, in presenza di una
negozio inter vivos con effetti post mortem, la                     pluralità di eredi, si presume che l’indennizzo
morte dell’assicurato determina il momento in cui                   debba essere ripartito in parti uguali tra tutti
la prestazione deve essere eseguita.                                coloro che rivestano la suddetta qualità, fatta
                                                                    salva la libertà dello stipulante di indicare un
Alla luce di quanto sopra, la designazione risulta
                                                                    differente criterio di ripartizione.
essere un elemento essenziale del contratto, la cui
mancanza determinerebbe, alla morte dello                           Nel caso in cui lo stipulante, dopo aver designato
stipulante, la ricaduta della somma assicurata nel                  quali beneficiari del contratto i propri eredi
patrimonio del de cuius e la sua successiva                         legittimi, dovesse fare testamento, ciò non
devoluzione      agli   eredi,     questa            volta   iure   equivarrebbe         a    nuova       designazione,     dal
successionis.                                                       momento che la disposizione mortis causa opera
                                                                    su un piano diverso rispetto alle attribuzioni inter
In altre parole, solo la designazione consente la
                                                                    vivos, salvo il caso in cui il testatore/stipulante
fuoriuscita della somma assicurata dal patrimonio
                                                                    abbia manifestato una inequivoca volontà in tal
dello stipulante con acquisto iure proprio, in capo
                                                                    senso.
al   beneficiario,      del      diritto        ai     vantaggi
dell’assicurazione.                                                 In sostanza, anche in presenza di un testamento,
                                                                    l’assicuratore dovrebbe comunque attenersi al
Dalla designazione, pertanto, il suddetto diritto
                                                                    contratto eseguendo la prestazione nei confronti
entra a far parte del patrimonio del beneficiario
                                                                    di coloro che risultino eredi legittimi dello
con la conseguenza che, nel caso in cui questi
                                                                    stipulante      al   momento          dell’apertura   della
dovesse premorire allo stipulante, il diritto
                                                                    successione.
sarebbe trasmesso iure successionis agli eredi del
beneficiario stesso, in proporzione alle rispettive                 Le Sezioni Unite, affermati i principi di diritto volti
quote ereditarie.                                                   alla risoluzione del contrasto giurisprudenziale,
                                                                    passano       alla   decisione       del    caso   concreto
D’altra parte, il contratto in esame rientra nella
                                                                    sottoposto alla loro attenzione.
categoria dei contratti in favore di terzo e ad esso
è applicabile il disposto di cui all’art. 1412, co. 2               In particolare, si tratta di stabilire se i quattro
c.c.: “la prestazione deve essere eseguita a favore                 nipoti dello stipulante abbiano acquisito i
degli eredi del terzo se questi premuore allo                       vantaggi       del       contratto     in     forza   della
stipulante, purché il beneficio non sia stato                       designazione, e quindi iure proprio, ovvero li
revocato o lo stipulante non abbia disposto                         abbiamo ereditati dalla madre premorta allo
diversamente.”                                                      stipulante.

Le Sezioni Unite concludono che il richiamo da                      Sul punto i Giudici chiariscono che quando la
parte dello stipulante alla qualifica di eredi, in                  designazione rinvia per relationem alla qualità di
sede di designazione, ha il solo fine di                            eredi, i beneficiari non sono individuati sino
determinare per relationem i beneficiari del                        all’apertura della successione dello stipulante,
contratto di assicurazione e, pertanto, stante la                   momento in cui acquistano i diritti conseguenti
natura inter vivos del diritto di credito loro                      alla designazione.
attribuito, è esclusa l’operatività delle regole sulla
                                                                    Nel caso di specie, all’apertura della successione,
comunione        ereditaria       e        la        ripartizione
                                                                    gli unici eredi dello stipulante erano il fratello
dell’indennizzo in ragione delle rispettive quote.
                                                                    superstite e i quattro nipoti.
Questi ultimi, dunque, non sono subentrati alla           sarebbe stato diviso in due quote uguali e non per
madre per rappresentazione, essendo la stessa             teste.
già deceduta nel momento in cui la designazione
                                                          Affinché una pianificazione patrimoniale sia il più
è divenuta attuale (ovvero con l’apertura della
                                                          possibile aderente alle richieste e alle esigenze
successione dello stipulante).
                                                          del cliente, è necessario un controllo delle
I nipoti dello stipulante hanno acquistato iure           sopravvenienze e, pertanto, uno sforzo di
proprio i diritti di credito derivanti dal contratto di   precisione in più da parte del professionista, il
assicurazione, pertanto, l’indennizzo deve essere         quale in futuro difficilmente potrà prescindere
ripartito per teste ed in cinque parti uguali quanti      dalla sentenza in commento.
sono gli eredi legittimi dello stipulante.

Queste le argomentazioni in forza delle quali le                                  ***
Sezioni Unite cassano con rinvio la sentenza
impugnata.

La pronuncia appena esaminata consente di
svolgere alcune considerazioni di più ampio
respiro, dal momento che i principi ivi esposti
sono applicabili anche ad altri strumenti di
pianificazione, in primis al trust.

È molto frequente, infatti, che nelle pianificazioni
patrimoniali si indichino, quali beneficiari degli
strumenti di pianificazione, in modo generico gli         Regime impositivo del trasferimento di un
eredi legittimi.                                          fabbricato estero – commento a Agenzia delle

Si tratta, tuttavia, di un rinvio che non tiene conto     Entrate, risposta a interpello 18 maggio 2021,

delle   implicazioni   giuridiche     e   patrimoniali    n. 350

connesse alle sopravvenienze (ad esempio la               L’Agenzia delle Entrate, con la risposta in
morte del beneficiario prima dello stipulante), con       commento, analizza il regime fiscale applicabile al
il rischio concreto che la ricchezza sia spostata in      trasferimento di talune porzioni immobiliari di un
modo divergente rispetto alle effettive volontà           fabbricato sito in Svizzera a una società di capitali
del cliente della cui pianificazione si tratta.           di diritto elvetico.

A ben vedere, tornando al caso concreto                   Il caso di specie trae origine dall’istanza proposta
affrontato dalle Sezioni Unite, se solo lo                da due contribuenti, fratello e sorella, fiscalmente
stipulante avesse indicato nominativamente i              residenti in Italia e aventi doppia cittadinanza –
propri fratelli quali beneficiari dell’assicurazione      italiana e svizzera. Gli istanti nel 2016 ricevono
la ripartizione delle quote sarebbe avvenuta in un        dalla madre per atto di donazione[1] alcune
modo totalmente differente.                               quote immobiliari di un fabbricato cielo-terra sito

Nel dettaglio, la sorella avrebbe acquistato il           in Zurigo.

diritto di credito immediatamente e lo avrebbe            Essi risultano, quindi, comproprietari pro indiviso
quindi trasmesso iure hereditatis ai propri figli,        delle porzioni di fabbricato, nonché “quotisti
alla morte dello stipulante quindi l’indennizzo           interni” di una società semplice svizzera che ha la
sola       funzione      di     consentire     il    godimento             •      in caso di qualificazione del reddito
collettivo       dell’immobile        in     argomento.          In               prodotto dal trasferimento come reddito
particolare, poiché tutti i coeredi hanno iniziato a                              di capitale ex 47, co. 7, del T.U.I.R., i
gestire l’immobile senza procedere alla divisione                                 contribuenti siano tenuti a regolarizzare i
o al frazionamento dello stesso, tale circostanza                                 pagamenti già effettuati a titolo di IVIE,
ha comportato “la venuta in essere implicita di                                   correggendo il codice tributo con quello
una società semplice” che non può essere titolare                                 IVAFE, e se risultino applicabili sanzioni.
di diritti di proprietà su beni immobili e non ha
                                                                      L’Agenzia           delle            Entrate        evidenzia
neppure facoltà di iscrivere a proprio nome una
                                                                      preliminarmente che i soggetti istanti risultano i
proprietà immobiliare nei registri fondiari. Inoltre,
                                                                      diretti titolari dei beni in comunione e, per tale
gli    istanti    precisano        che     per      effetto     del
                                                                      ragione,       il   trasferimento          della    proprietà
trasferimento           delle    predette        porzioni       del
                                                                      dell’immobile alla società di capitali svizzera viene
fabbricato la società semplice di diritto svizzero si
                                                                      posto in essere dagli stessi – nella loro qualità di
sarebbe estinta.
                                                                      comproprietari – e non, invece, dalla società
                                                                      semplice residente in Svizzera, di cui questi ultimi
Alla luce di quanto sopra evidenziato, dunque, i
                                                                      risultano quotisti interni.
due contribuenti chiedono all’Amministrazione
finanziaria se:                                                       Per tale ragione, nonostante l’operazione in
                                                                      oggetto comporti l’estinzione della società
       •    la     plusvalenza             conseguente           al
                                                                      semplice di diritto svizzero, a parere dell’Agenzia
            trasferimento delle porzioni di fabbricato
                                                                      non può prodursi in capo ai soggetti residenti un
            in parola a una società di capitali di diritto
                                                                      reddito di capitale ai sensi dell’art. 47, co. 7, del
            svizzero si qualifichi come reddito diverso
                                                                      T.U.I.R.,    in     quanto       i    medesimi       risultano
            (plusvalenza immobiliare), a cui risulta
                                                                      comproprietari        pro    indiviso       del    fabbricato.
            applicabile il regime di esenzione per
                                                                      Occorre, perciò, fare riferimento alla disciplina sui
            possesso          ultraquinquennale        ai     sensi
                                                                      redditi diversi, nella quale rientrano le plusvalenze
            dell’articolo 67, comma 1, lettera b) del
                                                                      immobiliari         realizzate        da    soggetti     non
            Testo unico delle imposte sui redditi di
                                                                      imprenditori.
            cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
            (“U.I.R.”) o se, viceversa, tale reddito si               Ai sensi dell’art. 67, co. 1, lett. b), del T.U.I.R., il
            qualifichi come reddito di capitale ex art.               trasferimento a titolo oneroso di beni immobili
            47, co. 7, del T.U.I.R., in ragione del fatto             produce un reddito diverso imponibile, qualora i)
            che gli stessi risultano “soci” della società             la vendita avvenga entro cinque anni dalla
            semplice di diritto svizzero[2];                          costruzione o dall’acquisto dei medesimi; e ii) il
       •    le azioni eventualmente ricevute in                       corrispettivo percepito superi il costo storico di
            cambio da parte della società di capitali                 acquisto o di costruzione. In caso di cessione a
            svizzera      debbano          avere      un      costo   titolo oneroso di immobili ricevuti per donazione,
            fiscalmente riconosciuto pari al valore di                poi, il predetto periodo di cinque anni decorre
            mercato        delle    porzioni        immobiliari       dalla data di acquisto da parte del donante. Tale
            trasferite e se tale valore di mercato sia                previsione di imponibilità trova applicazione
            quello determinato dalle autorità fiscali                 anche qualora la cessione abbia a oggetto beni
            svizzere,     oppure      il     valore     normale       immobili situati all’estero di proprietà di una
            determinato ai sensi dell’art. 9, co. 2, del              persona fisica residente in Italia[3].
            T.U.I.R.;
Il periodo di cinque anni tra la data di acquisto o                                                         trasferimento di un fabbricato estero segue le
costruzione dell’immobile e la data di vendita                                                              stesse regole del trasferimento di un fabbricato
dello stesso è stato previsto dalla disposizione per                                                        situato in Italia, con applicazione della disciplina
far sì che vengano assoggettati a imposizione                                                               relativa ai redditi diversi derivanti da plusvalenza
solamente i proventi derivanti dalla cessione di                                                            immobiliare.
fabbricati con evidenti finalità speculative.

Per questo motivo, l’Agenzia delle Entrate
                                                                                                                                                            ***
risponde al primo quesito sottolineando che, nel
caso in esame, le porzioni dell’immobile sono in
possesso dei contribuenti da più di cinque anni
(tenuto                   conto                 anche                   del             possesso
ultraquinquennale riferibile al soggetto donante)
e che, dunque, non si verifica il presupposto
impositivo in relazione all’eventuale plusvalenza
realizzata.

Con riguardo al secondo quesito, relativo al costo
fiscalmente riconosciuto delle azioni della società
di capitali di diritto svizzero eventualmente                                                               Applicabile la presunzione ex art. 2, comma 2-
ricevute per effetto del trasferimento, l’Agenzia                                                           bis, TUIR anche nel caso di trasferimento
osserva che il predetto costo è pari al valore                                                              “mediato” della residenza verso un paese
normale dei beni conferiti, determinato ex art. 9,                                                          black – list
co. 2, del T.U.I.R.[14].
                                                                                                            Nel caso in cui un cittadino italiano muova la
Infine, viene rilevato che il quesito riguardante                                                           propria residenza fiscale verso un paese non black
l’IVAFE è assorbito in virtù della qualificazione del                                                       – list e, successivamente, la trasferisca, senza
reddito prodotto come reddito diverso, anziché                                                              “transitare” dall’Italia, verso un paese black – list
come reddito di capitale.                                                                                   troverà in ogni caso applicazione la presunzione

In conclusione, l’Agenzia delle Entrate, seguendo                                                           di cui all’art. 2, comma 2-bis del TUIR. È quanto

il      dato            letterale               delle           disposizioni                    sopra       statuito dalla Suprema Corte nell’ambito della

richiamate, arriva ad affermare che per un                                                                  Ord., 25 maggio 2021, n. 14240.

soggetto residente il regime impositivo del

1] In questa sede, è appena il caso di ricordare che in generale l’acquisto di immobili in Svizzera         di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società ed enti (…)”

da parte di soggetti esteri è regolato dalla Legge federale elvetica del 16 dicembre 1983                   per la parte eccedente il prezzo pagato per l’acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote

sull’acquisto di fondi da parte di persone residenti all’estero (“LAFE”). I cittadini degli Stati membri    annullate.

dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo che intendono acquistare un immobile in

Svizzera sono, dunque, sottoposti a una previa procedura di autorizzazione da parte dell’autorità           [3] L’Agenzia delle Entrate, nella risposta in commento, richiama sul punto la propria risoluzione

cantonale competente. Questa è necessaria anche qualora l’immobile sia già di proprietà di una              del 21 giugno 2017, n. 143/E.

persona residente all’estero e non è neppure determinante che l’acquisto si perfezioni tramite

contratto di compravendita, poiché rientra nella nozione di “acquisto” in oggetto anche il diritto          [4] In base alla disposizione de qua, “[i]n caso di conferimenti o di apporti in società o altri enti si

di superficie, l’usufrutto, la donazione e, più genericamente, il trasferimento di tutti i diritti che      considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti. Se le azioni o i

procurano all’acquirente una posizione analoga a quella del proprietario di un fondo. Tuttavia, nel         titoli ricevuti sono negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e il conferimento o l’apporto

caso sub specie i due soggetti non sono stati sottoposti alla procedura di autorizzazione LAFE              è proporzionale, il corrispettivo non può essere inferiore al valore normale determinato a norma

perché in possesso della doppia nazionalità (e pertanto, non considerati stranieri ai fini della legge      del successivo comma 4, lettera a)”.

in questione).

[2] A mente dell’art. 47, co. 7, del T.U.I.R., infatti, si qualificano come utili da partecipazione “[l]e

somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di esclusione, di riscatto, e
La fattispecie dedotta in giudizio                           La pronuncia

La Corte di Cassazione con l’Ord., 25 maggio                 Tra i numerosi motivi di ricorso, per quanto di
2021, n. 14240 si è espressa in ordine all’ambito            interesse,      il   contribuente      denunziava    “la
applicativo della presunzione di cui all’art. 2,             violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22
comma 2-bis del TUIR, ai sensi del quale sono                dicembre 1986, art. 2, comma 2 bis, in parametro
considerati fiscalmente residenti nello Stato, salva         all’art. 360 c.p.c., n. 3” invocando “la violazione del
la possibilità di fornire prova contraria, “i cittadini      D.P.R. citato, art. 2, comma 2 bis, per aver[lo]
italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione         erroneamente la CTR applicato alla fattispecie
residente e trasferiti in Stati o territori diversi da       concreta, integrante l’emigrazione da uno Stato
quelli individuati con decreto del Ministero                 estero (diverso dall’Italia) verso un altro Stato
dell’economia e delle finanze”. Come noto, mercé             estero e, segnatamente, dall’Argentina, non a
la presunzione de qua il legislatore non introduce           fiscalità privilegiata, verso la Svizzera”. In accordo
un nuovo ed ulteriore criterio territoriale di               con le argomentazioni del contribuente e della
individuazione       della   residenza      ma,    bensì,    sua difesa, infatti, la presunzione recata dalla
l’inversione dell’onere probatorio concernente il            norma     invocata         potrebbe   trovare   concreta
trasferimento di residenza, addossando così al               applicazione sono nei casi di diretta immigrazione
contribuente le conseguenze fiscali derivanti                dall’Italia verso un Paese a fiscalità privilegiata di
dall’impossibilità di provare l’effettivo e fattuale         talché, nel caso di specie, sarebbe spettato
trasferimento della residenza fiscale.                       all’Amministrazione finanziaria fornire la prova
Nello specifico il contribuente, cittadino italiano          della residenza fiscale del contribuente in Italia. In
nato    in   Argentina,      era    stato    cancellato      altri termini, secondo l’iter logico–argomentativo
dall’anagrafe tributaria nel 1977 dopo aver fatto            fatto proprio dal contribuente, la presunzione di
rientro nel paese natio. Successivamente, nel                mantenimento della residenza fiscale in Italia
1987, lo stesso si era trasferito dall’Argentina alla        sarebbe applicabile solo nel caso in cui il paese di
Svizzera senza transitare dall’Italia.                       “decollo” sia, appunto, l’Italia. Diversamente, la
                                                             presunzione          non     troverebbe    applicazione
Secondo      quanto     emerso      da   una      verifica
                                                             allorquando il trasferimento verso un Paese a
dell’Amministrazione finanziaria, il contribuente
                                                             fiscalità privilegiata (paese di “atterraggio”)
avrebbe omesso di dichiarare redditi nell’anno di
                                                             dovesse avvenire partendo da uno Stato non
imposta 2004 e, pertanto, veniva raggiunto da un
                                                             black – list.
avviso di accertamento per ripresa a tassazione di
redditi per euro 311.608,00, con conseguente                 Tale impostazione viene recisamente smentita
maggiore     Irpef     per   euro    39.188,00      oltre    dalla Suprema Corta nell’ambito della pronuncia
addizionali regionale e comunali, interessi e                in commento.
sanzioni.
                                                             In   accordo         con     l’impianto   motivazionale
Impugnato l’atto impositivo il contribuente                  enunciato dai Giudici di legittimità, infatti,
vedeva dapprima accolte le proprie ragioni dal               l’assunto del contribuente – in ossequio al quale
Giudice di prime cure e, successivamente, in                 la presunzione ex art. 2, comma 2-bis, TUIR, non
appello, riformata la sentenza di primo grado in             troverebbe applicazione “in caso di emigrazione
favore dell’Amministrazione finanziaria. All’esito           da uno Stato estero (diverso dall’Italia) verso un
della soccombenza in grado di appello, in                    altro Stato estero e, segnatamente, dall’Argentina,
contribuente adiva il Giudice di legittimità per             non a fiscalità privilegiata, verso la Svizzera” – non
vedere accolte le proprie ragioni.                           troverebbe riscontro nel dettato normativo. In
questo      senso,   argomenta            la    Corte,    la         fiscalità privilegiata sia avvenuto da uno Stato
disposizione, individuando in soggetti passivi di                    non black – list diverso dall’Italia.
imposta, sarebbe formulata in termini meramente                      In altri termini, il regime probatorio recato dall’art.
soggettivi e, pertanto, la delimitazione del                         2, comma 2-bis del TUIR trova applicazione tanto
perimetro      applicativo        della        presunzione           nel caso di trasferimenti di residenza “diretti”
prescinderebbe da dati di carattere oggettivo                        dall’Italia verso un Paese black – list tanto quanto
come,    ad    esempio,      le    caratteristiche       del         in ipotesi di trasferimenti “mediati” o “indiretti” di
trasferimento.                                                       residenza di cittadini italiani da uno Stato non
                                                                     black – list (diverso dall’Italia) verso Paesi a
Nello specifico, dunque, ai fini dell’applicazione
                                                                     fiscalità privilegiata e ciò anche nel caso in cui il
della presunzione di residenza, sarebbe irrilevante
                                                                     cittadino non sia, medio tempore, transitato nel
il fatto che il trasferimento verso un Paese a
                                                                     territorio dello Stato.

                                                               ***

                      Per maggiori informazioni e approfondimenti, potete contattare:

                                             Dott. Giuseppe Violetta
                                   Responsabile Osservatorio Wealth Management
                                        (Giuseppe.Violetta@MorriRossetti.it)

                          Morri Rossetti                                     Osservatorio WM
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