MINISTERO DELLA DIFESA - REGGIMENTO NIZZA CAVALLERIA

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MINISTERO DELLA DIFESA
                         REGGIMENTO NIZZA CAVALLERIA 1°

                            Via Bornago, 300 - 28043 Bellinzago Novarese

 OGGETTO: Condizioni Tecniche per l’affidamento in concessione del servizio barberia per
          uomo e parrucchiere donna in favore di tutto i1 personale in servizio presso la
          Caserma “V. Babini”.

 1. PREMESSA
    Il presente documento descrive le attività e le modalità di gestione ed erogazione del
    servizio di barberia e parrucchiere uomo/donna, presso la caserma Babini, in regime di
    concessione ex art. 164 del D. Lgs. 50/2016.
    Il valore economico complessivo stimato della concessione ammonta ad € 86.250,00 così
    come determinati ad esito di apposita stima economica ex art. 167 del D.lgs 50/2016 i cui
    elementi di dettaglio sono riportati in Annesso A.

 2. OGGETTO ED ESECUZIONE DELL’APPALTO
    a. L'attività professionale di acconciatore, esercitata in forma di impresa ai sensi delle
       norme vigenti, comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare,
       mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici
       complementari, che non implicano prestazioni di carattere medico, curativo o sanitario,
       nonché il taglio e i1 trattamento estetico della barba, e ogni altro servizio inerente o
       complementare. Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi sopra indicati,
       possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.
       L'esercizio dell'attività di acconciatore e soggetto a segnalazione certificata di inizio di
       attività ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo
       sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
       con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. I trattamenti e i servizi anzidetti
       possono essere svolti anche con l'applicazione dei prodotti.
    b. La concessione del servizio di acconciatore concerne, in particolare, le seguenti
       prestazioni:
       per uomo:
        - taglio dei capelli;
        - taglio dei capelli comprensivo di shampoo;
        - shampoo;
        - taglio barba a rasoio.
       Per il Personale in servizio il taglio dei capelli e della barba va effettuato nel rispetto
       del “decoro e contegno del militare” di cui all’art. 721' del D.Lgs 66/2010.
       per donna:
        - taglio di capelli;
        - piega;
        - tintura;
        - permanente;
           -   acconciatura.

1 Art. 721Dignita' e decoro del militare
 L’aspetto esteriore del militare deve essere decoroso, come richiede la dignità della stia condizione e deve
comunque essere tale da consentire il cori-etto tiso dei capi di equipaggiamento previsti.
c. E’ data, altresì, facoltà a1 concessionario, previa preventiva autorizzazione da parte della
       Direzione di Intendenza, di fornire altri servizi, diversi rispetto a quelli sopra indicati al
       punto “b”. I listini dei prezzi dovranno essere esposti in modo ben visibile ne1 locale
       adibito all’attività professionale. E’ di tutta evidenza come 1’economicità dell’attività
       posta in essere dipende esclusivamente dalle capacità professionali del concessionario e
       dai prezzi richiesti. Non sarà ammessa la revisione dei prezzi di aggiudicazione per il
       primo anno di gestione. Dal secondo anno e su esplicita richiesta dell’impresa, i prezzi
       potranno essere rivalutati sulla base degli indici ISTAT rilevati su base nazionale nello
       specifico settore di consumo.
    d. Così come chiarito da1l’Agenzia delle Entrate con Circolare 3E del 21 febbraio 2020, le
       prestazioni effettuate in caserme da barbieri, parrucchieri, estetisti, in base a convenzioni
       stipulate con Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. r), del D.P.R.
       696/96, continuano ad essere esonerate dall’obbligo del rilascio della ricevuta o dello
       scontrino fiscale e sono inoltre temporaneamente non assoggettate al1’obbligo di
       memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati
       relativi ai corrispettivi giornalieri. Resta inteso che in caso di modifica del predetto
       quadro normativo, l’Affidatario dovrà accollarsi gli oneri di installazione del registratore
       di cassa elettronico, senza nulla pretendere dall’Amministrazione appaltante né potrà
       richiedere una rivisitazione dei prezzi;
    e. Per l’esecuzione del servizio, l’Ente appaltante mette a disposizione dell’Affidatario
       apposito locale adibito a sala barberia, della superficie di mq. 20, ubicato al piano terra
       all’interno della caserma (come da planimetria in Annesso B). La fruizione del
       suddetto locale e subordinata all’Atto di concessione che l’Agenzia del Demanio
       rilascerà all’Aggiudicatario, previo pagamento del canone annuo a titolo di concessione
       del suolo demaniale.
    f. Per i1 servizio in oggetto l’Ente appaltante metterà a disposizione, nel suddetto locale,
       alcune attrezzature (mobile, poltrone, sterilizzatore etc), riportate in Annesso C, che
       saranno concesse in comodato d’uso gratuito al1’Affidatario; lo stesso resta responsabile
       in proprio della buona manutenzione e conservazione del locale e dei materiali di
       proprietà dell’Amministrazione;
    g. Fermo restando quanto sopra, risulta onere del concessionario arredare il locale a proprie
       cure e spese, al fine di renderlo idoneo ad esercitare il servizio di barberia.

3. BACINO DI UTENZA
   Il bacino di utenza e costituito dal personale in servizio presso la Caserma Babini per circa
   1100 pax. Sarà concesso, inoltre, l’utilizzo di tale servizio anche ad altro personale del1’A.D.
   (in servizio o in quiescenza) ed ai loro familiari, fatte salve le prioritarie esigenze del
   personale della Caserma Babini.
   Detto bacino di utenza e puramente indicativo e non costituisce vincolo per il presente
   appalto, tenuto conto che trattasi di servizi “a domanda individuale” e pertanto con carattere
   aleatorio e non vincolante. Infatti, si precisa che l’utilizzo del servizio parrucchiere per uomo
   e donna e facoltativo da parte dell’utenza, e pertanto la Ditta, ne1 corso del periodo
   contrattuale, e successivo, nulla avrà a pretendere poiché non e possibile avanzare alcuna
   richiesta, indennizzo e/o risarcimento, o pretesa, né richiedere modifiche del contratto per
   eventuale mancata partecipazione degli utenti stessi.

4. INIZIO, DURATA ED ORARI DEL SERVIZIO
   Il servizio ha durata di 60 mesi decorrenti dalla data di consegna dei locali, successiva alla
   stipula del contratto.
   All’inizio dell’attività dovrà essere redatto apposito “verbale di consegna” dei locali, degli
   impianti e delle attrezzature, sottoscritto dal Titolare e/o rappresentante legale della
Ditta/Società appaltatrice, e dal Responsabile dell’Esecuzione Contrattuale/Direttore
    dell’esecuzione del contratto designati da1l’Amministrazione appaltante . ex artt. 101 e 159
    (comma 3) del D.Lgs 50/2016.
    Alla scadenza dell’appalto, la Ditta dovrà provvedere a riconsegnare quanto ricevuto in
    affidamento, e risultante dal predetto verbale, in condizioni di perfetta efficienza e
    funzionalità, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all’uso.
    L’affidatario si impegna a garantire settimanalmente 22 ore di apertura del servizio così
    distribuite :
     - 6 (sei ) ore martedi, dalle ore 09:00 alle ore 15:00;
     - 6 (sei ) ore mercoledi, dalle ore 09:00 alle ore 15:00;
     - 6 (sei ) ore giovedi, dalle ore 09:00 alle ore 15:00;
     - 4 (quattro) ore venerdi, dalle ore 08:00 alle ore 12,00.
    Nel caso di festività ricorrenti nei suddetti giorni, la quota parte di ore di apertura non va
    considerata ai fini del monte ore prestazionale settimanale.
    In sede di offerta l’Operatore economico dovrà specificare per ciascun giorno della
    settimana, l’orario di inizio e termine del servizio nel rispetto del numero di ore di apertura
    indicato per ciascuna giornata. In fase esecutiva, i predetti orari di svolgimento del servizio
    potranno essere successivamente modificati previo accordo tra le parti. Resta inteso che
    variazioni in aumento del monte ore complessivo di apertura settimanale comportano anche
    la rideterminazione degli oneri di concessione di cui al successivo punto 9, lettera “1”.
    Il servizio dovrà essere svolto con continuità nei periodi stabiliti, fatta salva la facoltà
    dell’Amministrazione di prevedere sospensioni temporanee per motivi di pubblico interesse
    o per altre motivate esigenze, come ad esempio: l’eventuale necessita di eseguire indifferibili
    lavori di adeguamento o di straordinaria manutenzione dei locali e/o impianti.
    Tali eventuali sospensioni saranno comunicate a1 concessionario col preavviso di almeno 10
    (dieci) giorni.
    Su proposta dell’Affidatario, valutate le circostanze e le motivazioni addotte, potrà essere
    concesso un periodo di sospensione del servizio la cui durata sarà di volta in volta stabilita.
    In ogni caso l’impresa rimarrà tenuta alla corresponsione del canone annuo e al pagamento
    degli oneri.
    I periodi di sospensione del servizio per ferie saranno, di volta in volta, concordati, previa
    richiesta formale dell’impresa al Responsabile per l’Esecuzione, e sottoposti
    a11’approvazione del Comandante.

5. REQUISITI TECNICI
   Il concessionario dovrà essere in possesso dell’abilitazione professionale prevista dall’art.3
   della Legge 174/2005, nonché aver svolto l’esercizio dell’attività di barberia, da almeno tre
   anni, in periodo antecedente alla data del 1° giugno 2017.
   Ove la/le persone preposte alla materiale esecuzione delle prestazioni professionali siano
   dipendenti del concessionario, questi dovranno essere in possesso dell’abilitazione
   professionale prevista dall’art. 3 della Legge 174/2005, nonché aver svolto l’esercizio
   dell’attività di barberia, da almeno tre anni, in periodo antecedente alla data del 1° giugno
   2017.
   E’ ammessa la presenza di un apprendista o di un dipendente privo dei requisiti anzidetti,
   solo ove contestuale alla presenza del concessionario o di dipendente in possesso dei
   requisiti di cui al periodo precedente.

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
   L’appalto verrà aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo, sussistendo le condizioni di
   cui al1’art. 95, comma 4, lett. b) (servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui
   condizioni sono definite da1 mercato) e c) (servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
   di
cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole
   contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo), del D. Lgs. n. 50/2016, mediante
   l’offerta di percentuale unica di ribasso sui prezzi a base d’asta di ciascuna prestazione
   riportata nella tabella che segue.
   a) Taglio + lavaggio capelli personale maschile                         € 13,00 (dodici/00);
   b) Taglio capelli personale maschile                                    € 11,00 (dieci/00);
   c) Rasatura barba/taglio barba                                          € 6,00 (cinque/00);
   d) Taglio + lavaggio + piega capelli personale                         € 23,00 (venti/00);
       femminile
   e) Lavaggio + piega capelli personale femminile                         C 12,00 (dodici/00);
   f) Taglio capelli personale femminile                                   € 13,00 (tredici/00);

  I prezzi di aggiudicazione, derivanti dallo sconto percentuale da applicare al listino prezzi
  posto a base di gara, saranno in decimali di euro arrotondati per eccesso se l’unita in centesimi
  da 5 a 9, o per difetto se l’unita in centesimi va da 1 a 4, come da esempio indicato di seguito:
      Prezzo finale di aggiudicazione pari ad € 9,57 sarà arrotondato ad € 9,60;
      Prezzo finale di aggiudicazione pari ad € 9,54 sarà arrotondato ad € 9,50.

7. TUTELA DEI LAVORATORI
  L’aggiudicatario dovrà osservare la vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni
  su1 lavoro, igiene dei luoghi di lavoro, assicurazioni contro gli infortuni su1 lavoro, previdenze
  arie per la disoccupazione involontaria, invalidità, vecchiaia, tubercolosi ed altre malattie
  professionali ed epidemiologiche, nonché tutte le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità
  per i servizi di pulizia ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire per la tutela
  materiale dei lavoratori e 1’assunzione obbligatoria dei disabili.
  Sono applicabili, ove previste, le disposizioni in tema di “subentro in rapporti di concessione”
  (cosiddetto passaggio di cantiere) dal CCNL di categoria vigente al momento della stipula del
  contratto.
  L’aggiudicatario si impegna altresì a praticare, verso i dipendenti lavoratori, condizioni normative
  e retributive conformi a quanto previsto dal CCNL di categoria vigente al momento della stipula
  del contratto.
  La Stazione Appaltante, nel corso dell’esecuzione del servizio, potrà richiedere al competente
  Ispettorato del lavoro accertamenti relativi alla correttezza retributiva e contributiva della Ditta.

8. ONERI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
  La Ditta appaltatrice dovrà assumere a proprio carico la gestione dei servizi sopra esposti,
  assumendo i seguenti oneri:
  a. Assicurare con carattere di continuità i1 servizio parrucchiere per uomo e donna
      nei locali e agli orari specificati al precedente punto 2;
  b. Accettare, sottostare e far rispettare dai propri dipendenti o incaricati le norme di
      sicurezza adottate dall’A.D. per garantire la tutela delle infrastrutture ed aree
      militari;
  C. Impiegare personale specializzato, in possesso della relativa qualifica di parrucchiere per uomo
      / donna, secondo i criteri e ie vigenti normative che disciplinano lo specifico settore, per la
      sede in cui deve essere svolto il servizio. L’assunzione dei lavoratori e subordinata al
      gradimento del Comandante dell’Ente ove e ubicata la sala parrucchiere;
  d. Fornirsi, a proprie cure e spese, degli attrezzi da lavoro, del materiale di consumo, dei
      disinfettanti e della biancheria e a provvedere alla lavatura e stiratura della stessa;
  e II concessionario e tenuto all’utilizzo monouso di lamette da barba;
  f E’ vietato 1’uso del piumacciolo per cospargere di talco la pelle del collo rasata, a tal fine
      devono utilizzarsi polverizzatori a secco o batufoli di cotone monouso;
Utilizzare, per la prevenzione di malattie infettive di qualsiasi natura, lamette e/o rasoi
    monouso ed eventuali dispositivi di protezione laddove previsto dalla normativa in vigore (ad
    esempio mascherine di protezione, guanti, ecc.);
h. La pulizia ordinaria dei locali avuti in concessione (compreso eventuale deposito, servizio
    igienico, spogliatoio, ecc.), nonché degli impianti, delle apparecchiature, degli arredi e di tutte
    le attrezzature fisse e mobili. A tal fine la Ditta e tenuta a presentare, entro 15 giorni
    da1l’inizio del servizio, un dettagliato piano di sanificazione comprensivo delle relative
    tabelle tecnico- merceologiche dei detersivi e dei disinfettanti che intende impiegare. Tutti i
    prodotti usati dovranno essere supportati da schede tecniche di sicurezza ed essere non tossici
    e biodegradabili. I detersivi e gli altri prodotti di sanificazione dovranno essere sempre
    conversati in locali appositi ed in armadi chiusi ed essere contenuti nelle confezioni originali
    con relativa etichetta. Resta inteso, comunque, che ad ogni riapertura del locale ove effettuare
    il servizio deve essere perfettamente pulito per il successivo utilizzo da parte degli utenti;
i. L’operatore in attività nel locale barberia e tenuto ad indossare un camice di colore chiaro,
    provvisto di cartellino identificativo completo di indicazione delle generalità del lavorante e
    dell’impresa concessionaria;
    La manutenzione ordinaria dei locali occupati, delle attrezzature, degli arredi e di quanto altro
    necessario all’espletamento del servizio. Sono da considerare manutenzione ordinaria tutti gli
    interventi e i materiali di consumo occorrenti al funzionamento, alla conduzione ed al1’igiene
    dei locali avuti in concessione;
k Il pagamento della tassa di occupazione dei locali in concessione (canone mensile di
    concessione) direttamente all’Agenzia del Demanio della Regione Piemonte mediante la
    stipula di apposito atto negoziale. A titolo meramente indicativo si rappresenta che la spesa
    sostenuta dal precedente concessionario ammontava ad Euro 1478,03. La Ditta
    aggiudicataria dovrà fornire copia alla Stazione Appaltante della scrittura privata stipulata con
    l’Agenzia del Demanio;
1. Il pagamento dei consumi di acqua, riscaldamento e smaltimento rifiuti, determinati, con
    cadenza semestrale, da1 Comando alla Sede della Caserma Babini ne1 seguente modo:
   - Energia elettrica: e installato un contatore dedicato da intestate all’aggiudicatario
        mediante subentro ovvero ex novo con oneri a completo carico del1’aggiudicatario. La
        stima dei consumi di energia elettrica e di circa 400 € ogni 12 mesi;
   - Acqua: importo forfettario, pari a 10,00 euro ogni 12 mesi ;
   - Riscaldamento: importo forfettario pari a 150,00 euro ogni 12 mesi;
   - Smaltimento rifiuti: importo forfettario pari a 130,00 euro ogni 12 mesi.
   A ricezione della comunicazione semestrale da parte del Comando alla Sede degli oneri di cui
   sopra, la ditta si impegna al versamento dei previsti importi al1’ufficio cassa della Direzione
   di Intendenza del Comando Brigata Alpina Taurinense o mediante bonifico su apposito conto
   corrente che verrà fornito in sede di stipula;
m. Le spese relative a rotture o danni imputabili all’impresa appaltatrice. In tal caso, rilevato i1
   guasto o il danno ed accertate in contraddittorio con il Responsabile de1l’esecuzione
   Contrattuale nominato dall’Amministrazione appaltante, la Ditta dovrà provvedere alla
   riparazione o sostituzione a proprie spese, ricorrendo a tecnici qualificati ovvero autorizzare la
   riparazione con addebito a proprio carico del relativo costo;
n. Rilasciare, a copertura dei danni eventualmente cagionati, apposita polizza assicurativa per
   Responsabilità Civile verso Terzi con adeguato massimale;
o. Rilasciare apposita polizza assicurativa contro incendi e furti di adeguato massimale.
p. In caso di accertata incuria della Ditta nell’adempiere a quanto sopra, l’A.D. si riserva la
   facoltà di procedere direttamente alla manutenzione ordinaria addebitandone la spesa alla
   Ditta stessa. II verificarsi ripetuto di tale incurie può essere causa di risoluzione immediata del
   rapporto negoziale;
q. Al di fuori dell’ordinaria manutenzione, la Ditta non potrà eseguire alcun tipo di intervento
senza il preventivo benestare della Stazione Appaltante;
      Tutti gli oneri fiscali, imposte e tasse inerenti all’attività oggetto del presente appalto e quelli
      derivanti dall’esecuzione della stessa, sono esclusivamente a carico della Ditta.
  S. Per gli eventuali arredi ed attrezzature che, esercizio durante o alla scadenza del rapporto
      negoziale, dovessero risultare mancanti o danneggiati, la Ditta appaltatrice si impegna ad
      accettarne l’addebito a prezzo di carico amministrativo.
  t. La Ditta si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi fiscali per l’esercizio delle attività
      commerciali e d’impresa, nonché agli obblighi retributivi, previdenziali, assicurativi e sociali
      previsti dalle leggi in vigore per l’impiego del personale dipendente che dovrà anche essere in
      regola con le norme igienico-sanitarie vigenti.
  u. L’Amministrazione Appaltante non risponderà in alcun modo di eventuali inadempienze
     assicurative, previdenziali e fiscali riscontrate a carico della Ditta appaltatrice, significando
     che potrà effettuare dei controlli per verificare l’adempimento di detti obblighi e segnalare
     alle competenti autorità le inadempienze, ed eventualmente rescindere 1’atto negoziale;
  V. La Ditta dovrà esporre in modo ben visibile i1 listino prezzi autorizzato dalla Stazione
     Appaltante;
  W. La Ditta appaltatrice si impegna per la durata contrattuale a non mutare la destinazione d’uso
     dei locali, e ad utilizzare gli stessi facendo rispettare l’assoluto divieto di fumo all’interno di
     questi;
  X. Il concessionario dovrà trasmettere alla Direzione di Intendenza, su base annuale, entro 90
     (novanta) giorni dalla data di decorrenza di ciascuna annualità, pena l’applicazione delle
     penali, un report in formato elettronico contenente almeno le seguenti informazioni:
     - numero di tagli effettuati nel periodo, totali e per tipologia di servizio;
     - incasso realizzato nel periodo, totale e per tipologia di servizio.

9. RISERVATEZZA
   E’ fatto divieto alla Ditta di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche o di
   qualsiasi altro genere ovvero di divulgare con qualsiasi mezzo notizie o dati di cui sia venuta a
   conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con la Stazione Appaltante.
  La Ditta e altresì tenuta ad adottare, ne1l’ambito della sua organizzazione, le necessarie cautele
  affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato dai propri collaboratori, dipendenti
  e prestatori d’opera, nonché dai terzi estranei alla ditta stessa.

10.PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI
   LAVORO, DUVRI, SCIA.
   a. E fatto obbligo al concessionario di osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento
      vigenti in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.
   b. L’inosservanza delle leggi in materia di lavoro, di sicurezza e di tutela dell’ambiente di cui
      al presente punto, determineranno, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.
   c. Il concessionario sarà direttamente responsabile per infortuni o danni arrecati,
      nell’esecuzione degli obblighi assunti con il contratto, sia al personale posto alle sue
      dipendenze, ai suoi fornitori o collaboratori in genere che per lo svolgimento del proprio
      lavoro si trovano nella sede sia a persone e/o cose dell’Amministrazione Difesa o a terzi, per
      fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori.
   d. Il concessionario si impegna a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione Difesa da tutte
      le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle disposizioni normative vigenti
      in materia di salute, sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro.
   e. Il concessionario sarà tenuto:
      1) all’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e in particolare a quanto disposto
          da11’art. 15 (“Misure generali di tutela”), da1l’art. 28 (“Oggetto della valutazione dei
rischi”) e da11’art. 77 (“Obblighi del datore di lavoro”); per quanto riguarda la
          valutazione dei rischi, il concessionario dovrà compiere una congrua valutazione dei
          rischi per la sicurezza e la salute degli operatori, dei dipendenti dell’Amministrazione
          Difesa e degli eventuali utenti presenti nella sede, entro 30 (trenta) giorni dalla data di
          sottoscrizione del verbale di consegna, pena l’applicazione delle penalità di cui a1l’art.
          11, e redigere la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute di cui
          a1l'art. 28, c. 2, lett. a), del D.Lgs. 81/2008, definendo le misure di prevenzione e di
          protezione e i dispositivi di protezione individuale, nonché il programma delle misure
          ritenute opportune per garantire il miglioramento, nel tempo, di adeguati livelli di
          sicurezza;
       2) a comunicare, al momento della stipula del contratto, i1 nominativo del Responsabile del
          Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 81/2008;
       3) al rispetto degli obblighi di cui a1 D.Lgs. 81/2008, fornendo tutta la documentazione
          necessaria alla valutazione dei rischi di interferenza ed in particolare sui rischi che il
          proprio personale potrà determinare a carico de1 personale dell’Amministrazione Difesa
          e/ o di altri soggetti presenti nelle sedi del Comando della Brigata Alpina Taurinense. Tali
          informazioni saranno utilizzate ai fini della valutazione congiunta del rischio, da
          realizzare ai sensi della normativa vigente;
       4) a predisporre e far affiggere, a propria cura e spese, presso gli spazi di erogazione del
          servizio, gli eventuali necessari cartelli e segnaletica nel rispetto delle principali norme di
          prevenzione, protezione e antinfortunistica;
       5) a fornire all’Amministrazione Difesa, ai sensi dell'art. 95, c. 10, del D.Lgs. 50/2016, lo
          schema dei costi, a proprio carico, relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro,
          afferenti all’esercizio del1’attività da svolgersi in riferimento alla concessione di cui al
          presente Capitolato Tecnico; resta infatti immutato 1’obbligo per la stessa di elaborare i1
          proprio documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie
          per eliminare o ridurre al minimo i rischi;
       6) all'osservanza e all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie
          ed infortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale
          dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative, avendo cura di osservare ie
          norme di prevenzione vigenti e di adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire
          l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
       7) ad effettuare presso gli uffici comunali competenti la “Segnalazione Certificata di Inizio
          Attività” (SCIA) dandone comunicazione al Comando alla Sede ed alla Direzione di
          Intendenza.

11. PENALI
    a. L’irrego1arità nell’esecuzione del servizio ovvero il mancato rispetto o la violazione di
       qualunque disposizione contenuta nel presente capitolato tecnico, o il compimento da parte
       del concessionario o dei suoi collaboratori/dipendenti, di azioni e/o atti che abbiano
       compromesso, compromettano o tali da compromettere il servizio o nuocere alla
       convenienza del luogo, comporteranno l'applicazione di sanzioni adeguate all’importanza e
       alla gravita dell’inadempienza ovvero del1’infrazione, non esclusa la revoca della
       concessione.
    b. Ogni inadempienza ovvero infrazione rispetto agli obblighi contrattuali sarà specificamente
       contestata al concessionario a mezzo PEC da parte del Responsabile
       del1’Esecuzione/Direttore per l’Esecuzione Contrattuale dell’Ente ove sia avvenuta
       l’infrazione/inadempienza. Entro 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla data della
       contestazione, il concessionario potrà presentare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni.
       Decorso i1 suddetto termine l'Amministrazione Difesa, qualora non riceva giustificazioni
       oppure, avendole ricevute, non le ritenga valide, applicherà le penali previste, o comunque
       adotterà le determinazioni ritenute più opportune, dandone comunicazione al
       concessionario.
c. L’importo delle penali, compresa la rifusione di spese e/o danni, sarà addebitato
   direttamente a1 concessionario e non potrà superare, complessivamente, il 10% (dieci
   percento) del valore della concessione, pena la facoltà di procedere alla risoluzione
   contrattuale.
d. Nel caso in cui non siano rispettate le condizioni contrattuali, saranno applicate le penalità
   previste dal1’art. 113 bis, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ovvero ie penali dovute
   per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per
   mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale sino ad un massimo del 10%.
e. Nella seguente tabella sono riportate ulteriori penali riferite a specifiche inadempienze:

        N        IPOTESI INADEMPIMENTO SANZIONATO                                       VALORE DELLA PENALE
                                   CON PENALE
                Ritardo nel pagamento del canone demaniale rispet-           1%» del valore mensile del Lotto per ogni giorno na-
         1      to al termine fissato dalla competente Agenzia del           turale e consecutivo di ritardo rispetto alla data con-
                Demanio                                                      cordata.
                Ritardo nell'avvio formale del servizio rispetto al          0,8%« del valore mensile del contratto per ogni giorno
                termine convenuto.                                           naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla data
        2                                                                    concordata.
                Mancata effettuazione degli interventi di manuten-           0,8s» del valore mensile del contratto per ogni giorno
        3       zione ordinaria entro i termini fissati dal Piano delle      naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla data
                Manutenzioni Ordinarie.                                      concordata.
                Ritardo nella rimozione delle proprie apparecchia-           1%o del valore mensile del contratto per ogni giorno
                ture e nei necessari ripristini, a scadenza del con-         naturale e consecutivo di ritardo rispetto alla data
        4       tratto, risoluzione o recesso ovvero in qualsiasi mo-        concordata
                mento l’Amministrazione Difesa lo richieda, entro
                i
                termini stabiliti.
                Ritardo nella presa in consegna dei locali e delle at-       0,8%« del valore mensile del contratto per ogni giorno
                trezzature con firma del verbale in contraddittorio,         naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini
        5                                                                    concordati.
                indipendentemente da1l’erogazione del servizio
                Mancata presentazione, net tempi stabiliti, della re-        0,5%» del valore mensile del contratto per ogni giorno
                lazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza        naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini
         6      e la salute di cui all’art. 28, c. 2, lett. a), del D.Lgs.   stabiliti.
                81/2008
                Inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/
                o di regolamento e/o contrattuali, in tema di igiene,
        7       sanità e sicurezza, tali da compromettere la qualità,        1,0%» del valore mensile del contratto
                la regolarità e la continuità del servizio.

L’app1icazione delle penali di cui al presente articolo non preclude la risoluzione contrattuale e
il diritto dell’Amministrazione Difesa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori
danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il concessionario
dal1’adempimento dell’obbligazione contrattuale per la quale si è reso inadempiente.

                                                                 IL RESPONSABILE
                                                           PER LA PROGETTAZIONE
                                                        Magg. c. (li.) Gianvincenzo GIANCONTIERI
Annesso A
                 STIMA DEL VALORE ECONOMICO DELLA CONCESSIONE

II valore della concessione de quo ai fini di cui agli artt. 35 e 167 del D.lgs 50/2016, viene stimato
sulla base dei seguenti presupposti di calcolo mediati dal “Modello di controllo parrucchieri e
barbieri” (ATECOFIN 2004) de1l’Agenzia delle Entrate' :
    a. Monte ore apertura della barberia nell’arco di un anno:
         - Giorni dell’anno: 365
         - Domeniche e Lunedi: 104
         - Festivita: 16
         - Ferie: 10
         - Malattia: 5
         - Totale giorni non lavorati: 135
         - Totale giorni lavorati: 230
         - Nr addetti ipotizzato: 1
         - Quantita media giornaliera di ore di apertura della barberia: 5
         - Ore di apertura della barberia in un anno 230 x 5 = 1.150
    b. Nr potenziale di tagli effettuabili nell’arco di un anno:
         - tempi di inattività dovuti a pause, assenze momentanee, ecc. (cosiddetti “tempi morti
             di lavorazione”): 40% del tempo di apertura(fonte Agenzia delle Entrate);
         - ore effettivamente lavorate: 60% di 1.150= 690
         - Tempo medio per effettuare un taglio: 30’ (ipotizzato taglio uomo)
         - Nr tagli effettuabili: 690x2= 1.380

   c. Costo medio stimato del taglio:
      - Margine/Stipendio annuo per i lavoratori assunti 1° livello (fonte CCNL barbieri,
         parrucchieri ed acconciatori dal 1° giugno 2016 al 2020)
         70% di euro 18.135:                                              euro 12694,5
      - Concessione locali Agenzia del demanio:                           euro 1478,03;
      - Energia elettrica (importo ipotizzato):                           euro 400;
      - Acqua:                                                            euro 10;
      - Smaltimento rifiuti:                                              euro 130;

       -   Costo medio del taglio: euro 12,50 euro

   d. Valore della concessione per 60 mesi:
      - 12,50 euro*1380: euro 86.250 ,00
       Il predetto importo e coerente e congruo in relazione ai dati forniti dal precedente
      concessionario

                                                                 IL RESPONSABILE
                                                           PER LA PROGETTAZIONE
                                                   Magg. c. (li.) Gianvincenzo GIANCONTIERI
Annesso C

                          Materiali in uso presso la sala “Barberia”

O Poltrona con lavabo, lavaggio capelli: nr. 2

O Scrivania: nr 1

O Tavolinetti bassi: nr 2

O Sedie: nr 6

O Vetrinetta: nr 1

O Mobiletti in legno con ante: nr 4

O Mobiletti con cassetti: nr 2

O Televisore 14 pollici: nr 1

O Porta abiti in ferro: nr 1

O Cestino porta rifiuti in plastica: nr 1

O Tavolo: nr 1
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