Manuale esplicativo sull'uso del Green Pass per tutte le attività

Pagina creata da Matilde Nava
 
CONTINUA A LEGGERE
Manuale esplicativo sull'uso del Green Pass per tutte le attività
S.r.l.

                  Manuale esplicativo
                 sull’uso del Green Pass
                   per tutte le attività

                 In base alle recenti disposizioni
         e al DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127

In base alle disposizioni nazionali in vigore per il contenimento della diffusione dell’epidemia
da Covid-19, in tema di Certificazione verde, sono state pubblicate delle FAQ sul sito
istituzionale del Governo al seguente link.
Manuale esplicativo sull'uso del Green Pass per tutte le attività
S.r.l.

                                      www.studiopitagora.net

Sommario

1. La Certificazione Verde: cos’è							       3
2. Lavoro Pubblico										                   4
3. Lavoro Privato										                    5
4. Servizi e Attività										                6
5. Settore scolastico e universitario							   7
6. Obbligo vaccinale nelle RSA							          8
A. Modalità operative per la verifica
B. Delega formale del soggetto incaricato
Manuale esplicativo sull'uso del Green Pass per tutte le attività
1
           La Certificazione                                                               S.r.l.

           Verde: cos’è                                               www.studiopitagora.net

La Certificazione verde, anche detta              prevista per la seconda dose (nel caso
green pass, è stata introdotta con il             di vaccino a doppia dose). Dopodiché, la
DL n. 52/2021, inizialmente per una               durata del certificato sarà pari a 12 mesi.
serie di attività legate agli spostamenti
internazionali, successivamente per altre         Per chi è guarito dal Covid, il Green Pass
attività e, infine, per l’accesso in ambienti     ha una durata pari a 6 mesi dall’avvenuta
pubblici e privati.                               negativizzazione. Per coloro che si
                                                  sottopongono a vaccinazione, dopo la
Si tratta di una certificazione in formato        guarigione, dovranno effettuare una sola
digitale e stampabile, emessa dalla               dose di vaccino. Il green pass sarà valido
piattaforma nazionale del Ministero della         subito dopo la prima somministrazione.
Salute, che contiene un QR Code per               Inoltre, per chiunque contragga il virus
verificarne autenticità e validità.               14 giorni dopo la somministrazione della
La persona che è stata vaccinata contro           prima dose, il green pass avrà una validità
il Covid-19 o che ha ottenuto un risultato        fino a 12 mesi, a decorrere dall’avvenuta
negativo al test molecolare/antigenico            guarigione.
o, ancora, è guarita da Covid-19, può
ottenere la Certificazione verde.                 La durata del green pass dopo
Il periodo di validità varia in base al tipo di   l’effettuazione di un test molecolare è
certificazione rilasciata, secondo quanto         di 72 ore, mentre per i test antigenici la
previsto all’art. 9, DL 52/2021.                  durata viene fissata in 48 ore. Il costo
                                                  dei tamponi sarà pari a zero per chi non
Il green pass è valido a decorrere                può sottoporsi a vaccinazione, 8 euro per i
dal quindicesimo giorno dalla prima               minorenni e 15 euro per i maggiorenni, fino
somministrazione, fino alla data                  al 31 dicembre 2021.

                                                                                                    3
Manuale esplicativo sull'uso del Green Pass per tutte le attività
Lavoro
  2                                                                                        S.r.l.

          Pubblico                                                   www.studiopitagora.net

Dal 15 Ottobre 2021 sino al 31 Dicembre         prioritariamente che tali controlli siano
2021, termine della cessazione dello            effettuati al momento dell’accesso ai luoghi
stato di emergenza, il personale delle          di lavoro, e individuare, con atto formale
amministrazioni pubbliche e delle Autorità      (vedi allegato B), i soggetti incaricati
amministrative indipendenti è obbligato         dell’accertamento del possesso della
a possedere ed esibire, su richiesta, la        certificazione verde COVID-19.
Certificazione verde COVID-19 per
svolgere l’attività lavorativa.                 Chiunque non risulti in possesso della
                                                certificazione Verde COVID-19 al momento
Le disposizioni si applicano a tutti i          dell’ingresso del luogo di lavoro, sarà
soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la   considerato assente ingiustificato sino
propria attività lavorativa, di formazione o    alla presenza della certificazione e
volontariato presso le amministrazioni.         comunque non oltre il 31 Dicembre 2021,
                                                senza conseguenze disciplinari e con
I datori di lavoro sono tenuti a verificare     diritto alla conservazione del rapporto di
il rispetto delle disposizioni in termini di    lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata,
green pass. Entro il 15 Ottobre dovranno        non sarà tuttavia dovuta la retribuzione,
definire le modalità operative per tali         né altro tipo di compenso.
verifiche, anche a campione, prevedendo

                                                                                                    4
Manuale esplicativo sull'uso del Green Pass per tutte le attività
Lavoro
  3                                                                                        S.r.l.

          Privato                                                    www.studiopitagora.net

Dal 15 Ottobre 2021 al 31 Dicembre 2021,       possesso della Certificazione verde.
termine della cessazione dello stato di        Nel caso in cui i lavoratori comunichino
emergenza, chiunque svolga un attività         di non essere in possesso di tale
lavorativa in ambito privato è obbligato,      certificazione, o qualora ne risultino privi al
ai fini dell’accesso nei luoghi di lavoro,     momento dell’accesso nei luoghi di lavoro,
a possedere ed esibire su richiesta la         saranno considerati assenti ingiustificati
Certificazione verde COVID-19.                 sino alla presentazione della predetta
                                               certificazione e comunque non oltre il
L’obbligo per l’accesso ai luoghi di           31 Dicembre 2021, senza conseguenze
lavoro si applica a tutti i soggetti che       disciplinari e con diritto alla conservazione
svolgono, a qualsiasi titolo, la propria       del rapporto di lavoro. Per i giorni di
attività lavorativa o di formazione o di       assenza ingiustificata non sarà tuttavia
volontariato, anche su base di contratti       dovuta la retribuzione, né altro tipo di
esterni.                                       compenso.

I datori di lavoro sono tenuti a verificare    Per le aziende con meno di 15 dipendenti,
il rispetto delle disposizioni in termini di   dopo il quinto giorno di assenza
green pass. Entro il 15 Ottobre dovranno       ingiustificata, il datore di lavoro può
definire le modalità operative per tali        sospendere il lavoratore per la durata
verifiche, anche a campione, prevedendo        corrispondente a quella del contratto
prioritariamente che tali controlli siano      di lavoro stipulato per la sostituzione,
effettuati al momento dell’accesso ai          comunque per un periodo non superiore
luoghi di lavoro, e individuare, con atto      a dieci giorni, rinnovabili per una sola
formale con atto formale (vedi allegato B),    volta, e non oltre il predetto termine del 31
i soggetti incaricati dell’accertamento del    Dicembre 2021.

                                                                                                    5
Manuale esplicativo sull'uso del Green Pass per tutte le attività
4
          Servizi e                                                                             S.r.l.

          Attività                                                       www.studiopitagora.net

Il DL 23 luglio 2021, n. 105, all’art. 3 e            svolgimento di attività riabilitative o
ss. mm., prevede che in zona bianca è                 terapeutiche), parchi tematici e di
consentito l’accesso ai soggetti muniti               divertimento;
di green pass ai seguenti servizi e attività:     7. centri culturali, centri sociali e ricreativi,
                                                      limitatamente alle attività al chiuso e
1. servizi di ristorazione svolti da qualsiasi        con esclusione dei centri educativi per
   esercizio per il consumo al tavolo e               l’infanzia, compresi i centri estivi, e le
   al chiuso, ad eccezione dei servizi                relative attività di ristorazione;
   di ristorazione all’interno di alberghi        8. feste conseguenti alle cerimonie civili o
   e di altre strutture ricettive riservati           religiose;
   esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;      9. attività di sale gioco, sale scommesse,
2. spettacoli aperti al pubblico, eventi e            sale bingo e casinò;
   competizioni sportivi;                         10. concorsi pubblici.
3. musei, altri istituti e luoghi della cultura
   e mostre;                                      La norma non esegue una distinzione tra
4. piscine, centri natatori, palestre,            il soggetto che deve usufruire del servizio
   sport di squadra, centri benessere,            e colui che ne deve prestare l’attività
   anche all’interno di strutture ricettive,      lavorativa in qualsiasi forma, bensì indica
   limitatamente alle attività al chiuso;         che tutti coloro che fanno accesso in
5. sagre e fiere, convegni e congressi;           determinati ambienti siano obbligati a
6. centri termali (salvo che per gli              possedere il green pass. Pertanto, anche
   accessi necessari all’erogazione               i lavoratori di ditte esterne, che accedono
   delle prestazioni rientranti nei livelli       nei suddetti locali, sono sottoposti a tale
   essenziali di assistenza e allo                obbligo.

                                                                                                         6
Manuale esplicativo sull'uso del Green Pass per tutte le attività
5
          Settore scolastico                                                              S.r.l.

          e universitario                                           www.studiopitagora.net

Per il settore scolastico e universitario la   dicembre 2021 l’obbligo di possesso del
norma di riferimento è il DL 21 settembre      green pass per chiunque acceda alle
2021, n. 127, che stabilisce l’obbligo di      strutture delle istituzioni universitarie,
esibizione del green pass, valido per          scolastiche, educative e formative.
tutto il personale scolastico del sistema      Pertanto, anche i lavoratori di ditte esterne
nazionale di istruzione e universitario,       che devono accedere in locali di proprietà
nonché per gli studenti universitari.          di istituti scolastici e universitari come
                                               sopra decritti, saranno tenuti ad esibire
Con il DL 10 settembre 2021, n. 122,           il green pass prima di accedere nella
l’obbligo è stato esteso al personale          struttura.
dei servizi educativi per l’infanzia, dei
centri provinciali per l’educazione degli      Le verifiche del rispetto delle prescrizioni
adulti, dei sistemi regionali di Istruzione    sono in capo ai dirigenti scolastici e ai
e Formazione Professionale (IeFP), dei         responsabili delle istituzioni scolastiche.
sistemi regionali che realizzano percorsi di
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore      Tuttavia, qualora si tratti di lavoratori
(IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori      esterni, la verifica va effettuata anche dai
(ITS).                                         rispettivi datori di lavoro, con le modalità
                                               indicate dal Decreto del Presidente del
La norma estende inoltre fino al 31            Consiglio dei ministri.

                                                                                                   7
Manuale esplicativo sull'uso del Green Pass per tutte le attività
6
           Obbligo vaccinale                                                                 S.r.l.

           nelle RSA                                                    www.studiopitagora.net

Con il DL 10 settembre 2021, n. 11, viene          autisti che a qualsiasi titolo si recano
esteso quanto già previsto per il personale        per svolgere la propria attività (es. di
sanitario di cui all’art. 4, comma 1, del          ritiro o consegna dei capi) all’interno dei
DL 44/2021. A partire dal 10 ottobre               locali, sono tenuti a rispettare l’obbligo
2021 fino al 31 dicembre 2021, termine             vaccinale.
di cessazione dello stato di emergenza,
l’obbligo vaccinale è esteso «a tutti i            Oltre ai responsabili delle strutture,
soggetti anche esterni che svolgono, a             anche i datori di lavoro dei soggetti
qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa   che a qualunque titolo svolgono attività
nelle strutture di cui all’articolo 1-bis»         lavorativa sulla base di contratti esterni,
(DL 44/2021), ovvero nelle strutture di            dovranno assicurare il rispetto
ospitalità e di lungodegenza, residenze            dell’obbligo vaccinale per i propri
sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture      lavoratori. Per tale finalità, essi potranno
riabilitative e strutture residenziali per         verificare l’adempimento dell’obbligo
anziani, anche non autosufficienti, e              acquisendo le informazioni necessarie
comunque in tutte le strutture residenziali        secondo le modalità definite con decreto
di cui all’art. 44 del DPCM del 12 gennaio         del Presidente del Consiglio dei ministri,
2017, e in quelle socio-assistenziali.             adottato di concerto con il Ministro della
                                                   salute, sentito il Garante per la protezione
Coloro che operano all’interno delle               dei dati personali.
strutture sopra elencate, nonché gli

                                                                                                      8
A
            Modalità operative                                                                                       S.r.l.

            per la verifica                                                                www.studiopitagora.net

Come controllare il Green Pass?

VerificaC19 è l’app ufficiale del Governo                         1. Il soggetto che deve verificare la
italiano, che consente agli operatori                                certificazione chiede all’utente di
incaricati di verificare la validità delle                           mostrare il QR code del suo certificato
Certificazioni verdi COVID-19 e degli EU                             (sia sul cellulare che in formato
Digital COVID Certificate, attraverso la                             cartaceo);
lettura del relativo codice QR. Sviluppata
e rilasciata nel pieno rispetto della                             2. Aprendo l’App, premere su
protezione dei dati personali dell’utente e                          “SCANSIONA IL QR CODE” e
della normativa vigente, l’app VerificaC19                           inquadrare il QR Code tramite la
è disponibile per Android su Play Store e                            fotocamera del dispositivo. Una volta
per iOS sull’App Store. Una volta installata,                        verificato e decodificato il contenuto
è pronta per essere utilizzata.                                      informativo della Certificazione, l’app
                                                                     mostrerà le informazioni principali in
                                                                     essa contenute, quali nome, cognome
                                                                     e data di nascita dell’intestatario del
                                                                     certificato e validità del certificato;

                                                                  3. Il soggetto incaricato procede alla
                                                                     verifica della corrispondenza dei dati
                                                                     anagrafici dell’intestatario mostrati
                                                                     dall’app e quelli di un documento di
                                                                     identità mostrato dall’interessato.

                                                                  Qualora, anche a seguito di altri tentativi
                                                                  di scansione, la Certificazione risultasse
                                                                  non valida o qualora non ci fosse riscontro
                                                                  tra quest’ultima e documento di identità, la
                                                                  persona non potrà entrare.

                                                                  Le verifiche dovranno infine essere
                                                                  effettuate quotidianamente in due modalità:

                                                                           Tutto il personale
                                                                           A campione

Per problemi tecnici con l’App Verifica C19, è possibile contattare il numero verde 800 91 24 91, attivo tutti i giorni
dalle ore 8 alle ore 20.
Delega formale
  B       del soggetto                                                                             S.r.l.

                                                                             www.studiopitagora.net
          incaricato

Delega per la verifica delle
certificazioni verdi COVID-19

Il sottoscritto Datore di lavoro

                                             DELEGA

il Sig.      la Sig.ra

a verificare che tutti i lavoratori e/o esterni che usufruiscano del servizio mensa e/o degli
ambienti dove richiesto siano in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni normative
vigenti. In particolare, il soggetto delegato alla verifica, ai sensi dell’articolo 13 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, dopo aver letto la seguente procedura:
• Scaricare l’applicazione “VerificaC19” su un dispositivo mobile. Tale applicazione consente di
   verificare la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una connessione internet
   (offline), garantendo inoltre l’assenza di informazioni personali memorizzate sul dispositivo;
• Richiedere ai partecipanti, prima di accedere all’area, di mostrare il QR Code del proprio
   certificato verde COVID-19, in formato digitale oppure cartaceo, ed esibire il proprio
   documento di riconoscimento;
• Verificare la validità del certificato e la corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel
   documento con quelli visualizzati dall’applicazione;
• Se certificato risulta valido, la persona può entrare altrimenti verrà fatto un altro tentativo
   dopodiché la persona non accede all’area di interesse.

                         lì
Luogo                         Data

Firma titolare                                          Firma delegato
Puoi anche leggere