Legge fallimentare Edizione Ottobre 2013

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CODICI

Legge fallimentare
    Edizione Ottobre 2013

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1                                                 R.D. 16 marzo 1942, n. 267                                                  Art. 1

R.D. 16 marzo 1942, n. 267                                         quali la liquidazione coatta amministrativa può es-
Disciplina del fallimento, del concordato pre-                     sere disposta e l'autorità competente a disporla.
ventivo, dell'amministrazione controllata e                        Le imprese soggette a liquidazione coatta ammini-
della liquidazione coatta amministrativa                           strativa non sono soggette al fallimento, salvo che
G.U. 6 aprile 1942, n. 81.                                         la legge diversamente disponga.
                                                                   Nel caso in cui la legge ammette la procedura di
          Titolo I - Disposizioni generali                         liquidazione coatta amministrativa e quella di fal-
                                                                   limento si osservano le disposizioni dell'art. 196.
Art. 1. Imprese soggette al fallimento e al con-                   Art. 3. Liquidazione coatta amministrativa, con-
cordato preventivo - Sono soggetti alle disposi-
                                                                   cordato preventivo e amministrazione controlla-
zioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli
                                                                   ta - Se la legge non dispone diversamente, le im-
imprenditori che esercitano una attività commer-
                                                                   prese soggette a liquidazione coatta amministrati-
ciale, esclusi gli enti pubblici.
                                                                   va possono essere ammesse alla procedura di
Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e
                                                                   concordato preventivo e di amministrazione con-
sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al
                                                                   trollata, osservate per le imprese escluse dal falli-
primo comma, i quali dimostrino il possesso con-
                                                                   mento le norme del settimo comma dell'art. 195
giunto dei seguenti requisiti:
                                                                   (…) (1).
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data
                                                                   (1) Il comma che recitava: “Le imprese esercenti il credito non
di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio              sono soggette all'amministrazione controllata prevista da
dell'attività se di durata inferiore, un attivo patri-             questa legge.” è stato abrogato dall'art. 2, D.Lgs. 9 gennaio
moniale di ammontare complessivo annuo non                         2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stes-
superiore ad euro trecentomila;                                    so decreto. Il comma 2 dell'art. 147 dello medesimo decreto
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei                 legislativo ha disposto che tutti i riferimenti all'amministra-
                                                                   zione controllata contenuti nel presente decreto siano sop-
tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'i-               pressi.
stanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di
durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare                    Art. 4. Rinvio a leggi speciali - (…) (1).
complessivo annuo non superiore ad euro due-                       (1) L’articolo che recitava: “L'agente di cambio è soggetto al
centomila;                                                         fallimento nei casi stabiliti dalle leggi speciali.
                                                                   Sono salve le disposizioni delle leggi speciali circa la dichiara-
c) avere un ammontare di debiti anche non scadu-
                                                                   zione di fallimento del contribuente per debito d'imposta.” è
ti non superiore ad euro cinquecentomila.                          stato abrogato dall'art. 3, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la
I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo               decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto.
comma possono essere aggiornati ogni tre anni
con decreto del Ministro della giustizia, sulla base                              Titolo II - Del fallimento
della media delle variazioni degli indici ISTAT dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed im-                    Capo I - Della dichiarazione di fallimento
piegati intervenute nel periodo di riferimento (1).
                                                                   Art. 5. Stato d'insolvenza - L'imprenditore che si
(1) Articolo prima modificato dall'articolo unico, L. 20 ottobre
                                                                   trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito.
1952, n. 1375, e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 9 gen-
naio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello    Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempi-
stesso decreto e dall’art. 1, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169,    menti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che
con la decorrenza ed i limiti previsti dall’art. 22 del medesimo   il debitore non è più in grado di soddisfare rego-
decreto. Precedentemente la Corte costituzionale, con sen-         larmente le proprie obbligazioni.
tenza 13-22 dicembre 1989, n. 570 (Gazz. Uff. 27 dicembre
1989, n. 52 - Serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità    Art. 6. Iniziativa per la dichiarazione di fallimen-
costituzionale del secondo comma del presente articolo, così       to - Il fallimento è dichiarato su ricorso del debito-
come modificato dall'articolo unico, L. 20 ottobre 1952, n.        re, di uno o più creditori o su richiesta del pubbli-
1375, nella parte in cui prevedeva che «quando è mancato
l'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, sono
                                                                   co ministero.
considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti        Nel ricorso di cui al primo comma l'istante può in-
un'attività commerciale nella cui azienda risulta investito un     dicare il recapito telefax o l'indirizzo di posta elet-
capitale non superiore a lire novecentomila».                      tronica presso cui dichiara di voler ricevere le co-
Art. 2. Liquidazione coatta amministrativa e fal-                  municazioni e gli avvisi previsti dalla presente leg-
limento - La legge determina le imprese soggette                   ge (1).
a liquidazione coatta amministrativa, i casi per le
Art. 7                                            R.D. 16 marzo 1942, n. 267                                                    2

(1) Articolo così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 9 gennaio 2006,   mediata trasmissione degli atti a quello compe-
n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso de-    tente. Allo stesso modo provvede il tribunale che
creto.
                                                                   dichiara la propria incompetenza (1).
Art. 7. Iniziativa del pubblico ministero - Il pub-                Il tribunale dichiarato competente, entro venti
blico ministero presenta la richiesta di cui al primo              giorni dal ricevimento degli atti, se non richiede
comma dell'articolo 6:                                             d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi
1) quando l'insolvenza risulta nel corso di un pro-                dell'articolo 45 del codice di procedura civile, di-
cedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irrepe-                 spone la prosecuzione della procedura fallimenta-
ribilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla                re, provvedendo alla nomina del giudice delegato
chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento,                e del curatore.
dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta                 Restano salvi gli effetti degli atti precedentemente
dell'attivo da parte dell'imprenditore;                            compiuti.
2) quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione                  Qualora l'incompetenza sia dichiarata all'esito del
proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel                   giudizio di cui all'articolo 18, l'appello, per le que-
corso di un procedimento civile (1).                               stioni diverse dalla competenza, è riassunto, a
(1) Articolo così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 9 gennaio 2006,   norma dell'articolo 50 del codice di procedura civi-
n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso de-    le, dinanzi alla corte di appello competente.
creto.                                                             Nei giudizi promossi ai sensi dell'articolo 24 dinan-
Art. 8. Stato d'insolvenza risultante             in giudizio      zi al tribunale dichiarato incompetente, il giudice
              1
civile - (…) ( ).                                                  assegna alle parti un termine per la riassunzione
                                                                   della causa davanti al giudice competente ai sensi
(1) L’articolo che recitava: ”Se nel corso di un giudizio civile
risulta l'insolvenza di un imprenditore che sia parte nel giudi-   dell'articolo 50 del codice di procedura civile e or-
zio, il giudice ne riferisce al tribunale competente per la di-    dina la cancellazione della causa dal ruolo (2).
chiarazione del fallimento” è stato abrogato dall'art. 6,          (1) Comma così modificato dal comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 12
D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata            settembre 2007, n. 169, con la decorrenza ed i limiti previsti
nell'art. 153 dello stesso decreto.                                dall’art. 22 dello stesso decreto.
                                                                   (2) Articolo aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5,
Art. 9.     Competenza - Il fallimento è dichiarato                con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto.
dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la
sede principale dell'impresa.                                      Art. 9-ter.     Conflitto positivo di competenza -
Il trasferimento della sede intervenuto nell'anno                  Quando il fallimento è stato dichiarato da più tri-
antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la di-               bunali, il procedimento prosegue avanti al tribuna-
chiarazione di fallimento non rileva ai fini della                 le competente che si è pronunciato per primo.
competenza (1).                                                    Il tribunale che si è pronunciato successivamente,
L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale               se non richiede d'ufficio il regolamento di compe-
dell'impresa, può essere dichiarato fallito nella                  tenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di proce-
Repubblica italiana anche se è stata pronunciata                   dura civile, dispone la trasmissione degli atti al tri-
dichiarazione di fallimento all'estero (1).                        bunale che si è pronunziato per primo. Si applica
Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la                l'articolo 9-bis, in quanto compatibile (1).
normativa dell'Unione europea (1).                                 (1) Articolo aggiunto dall'art. 8, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5,
Il trasferimento della sede dell'impresa all'estero                con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto.
non esclude la sussistenza della giurisdizione ita-                Art. 10.     Fallimento dell'imprenditore che ha
liana, se è avvenuto dopo il deposito del ricorso di               cessato l'esercizio dell'impresa - Gli imprenditori
cui all'articolo 6 o la presentazione della richiesta              individuali e collettivi possono essere dichiarati
di cui all'articolo 7 (1).                                         falliti entro un anno dalla cancellazione dal regi-
(1) Gli attuali commi secondo, terzo, quarto e quinto così so-     stro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata
stituiscono gli originari commi secondo e terzo ai sensi di
                                                                   anteriormente alla medesima o entro l'anno suc-
quanto disposto dall'art. 7, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con
la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto.         cessivo.
                                                                   In caso di impresa individuale o di cancellazione di
Art. 9-bis. Disposizioni in materia di incompe-                    ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la
tenza - Il provvedimento che dichiara l'incompe-                   facoltà per il creditore o per il pubblico ministero
tenza è trasmesso in copia al tribunale dichiarato                 di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione
incompetente, il quale dispone con decreto l'im-
3                                                     R.D. 16 marzo 1942, n. 267                                                Art. 11

dell'attività da cui decorre il termine del primo                       za del titolo protestato, la somma dovuta ed i motivi del rifiu-
comma (1) (2).                                                          to di pagamento.
                                                                        Eguale obbligo hanno i procuratori del registro per i rifiuti di
(1) Comma così modificato dal comma 2 dell’art. 2, D.Lgs. 12            pagamento fatti in conformità della legge cambiaria.” è sta-
settembre 2007, n. 169, con la decorrenza ed i limiti previsti          to abrogato dall'art. 11, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la
dall’art. 22 dello stesso decreto.                                      decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto.
(2) Articolo così sostituito dall'art. 9, D.Lgs. 9 gennaio 2006,
n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso de-         Art. 14. Obbligo dell'imprenditore che chiede il
creto. Precedentemente la Corte costituzionale, con sentenza            proprio fallimento - L'imprenditore che chiede il
11-21 luglio 2000, n. 319 (Gazz. Uff. 26 luglio 2000, n. 31 -
Serie speciale), aveva dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità co-
                                                                        proprio fallimento deve depositare presso la can-
stituzionale del presente articolo, nella parte in cui non pre-         celleria del tribunale le scritture contabili e fiscali
vedeva che il termine di un anno dalla cessazione dell'eserci-          obbligatorie concernenti i tre esercizi precedenti
zio dell'impresa collettiva per la dichiarazione di fallimento          ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa
della società decorresse dalla cancellazione della società              ha avuto una minore durata. Deve inoltre deposi-
stessa dal registro delle imprese.
                                                                        tare uno stato particolareggiato ed estimativo del-
Art. 11. Fallimento dell'imprenditore defunto -                         le sue attività, l'elenco nominativo dei creditori e
L'imprenditore defunto può essere dichiarato falli-                     l'indicazione dei rispettivi crediti, l'indicazione dei
to quando ricorrono le condizioni stabilite nell'ar-                    ricavi lordi per ciascuno degli ultimi tre esercizi,
ticolo precedente.                                                      l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti
L'erede può chiedere il fallimento del defunto,                         reali e personali su cose in suo possesso e l'indica-
purché l'eredità non sia già confusa con il suo pa-                     zione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il
trimonio; l'erede che chiede il fallimento del de-                      diritto (1) (2).
funto non e soggetto agli obblighi di deposito di                       (1) Comma così modificato dal comma 3 dell’art. 2, D.Lgs. 12
cui agli articoli 14 e 16, secondo comma, n. 3) (1).                    settembre 2007, n. 169, con la decorrenza ed i limiti previsti
Con la dichiarazione di fallimento cessano di dirit-                    dall’art. 22 dello stesso decreto.
                                                                        (2) Articolo così sostituito dall'art. 12, D.Lgs. 9 gennaio 2006,
to gli effetti della separazione dei beni ottenuta
                                                                        n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso de-
dai creditori del defunto a norma del codice civile.                    creto.
(1) Comma così sostituito dall'art. 10, D.Lgs. 9 gennaio 2006,
n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso de-         Art. 15.     Procedimento per la dichiarazione di
creto.                                                                  fallimento - Il procedimento per la dichiarazione
                                                                        di fallimento si svolge dinanzi al tribunale in com-
Art. 12.    Morte del fallito - Se l'imprenditore
                                                                        posizione collegiale con le modalità dei procedi-
muore dopo la dichiarazione di fallimento, la pro-
                                                                        menti in camera di consiglio.
cedura prosegue nei confronti degli eredi, anche
                                                                        Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce
se hanno accettato con beneficio d'inventario.
                                                                        al ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il fal-
Se ci sono più eredi, la procedura prosegue in con-
                                                                        limento; nel procedimento interviene il pubblico
fronto di quello che è designato come rappresen-
                                                                        ministero che ha assunto l'iniziativa per la dichia-
tante. In mancanza di accordo nella designazione
                                                                        razione di fallimento.
del rappresentante entro quindici giorni dalla
                                                                        Il decreto di convocazione è sottoscritto dal presi-
morte del fallito, la designazione è fatta dal giudi-
                                                                        dente del tribunale o dal giudice relatore se vi è
ce delegato.
                                                                        delega alla trattazione del procedimento ai sensi
Nel caso previsto dall'art. 528 del c.c., la procedu-
                                                                        del sesto comma. Il ricorso e il decreto devono es-
ra prosegue in confronto del curatore dell'eredità
                                                                        sere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo
giacente e nel caso previsto dall'art. 641 del c.c.
                                                                        di posta elettronica certificata del debitore risul-
nei confronti dell'amministratore nominato a
                                                                        tante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice
norma dell'art. 642 dello stesso codice.
                                                                        nazionale degli indirizzi di posta elettronica certifi-
Art. 13. Obbligo di trasmissione dell'elenco dei                        cata delle imprese e dei professionisti. L'esito della
protesti - (…) (1).                                                     comunicazione è trasmesso, con modalità auto-
(1) L’articolo che recitava: “I pubblici ufficiali abilitati a levare   matica, all'indirizzo di posta elettronica certificata
protesti cambiari devono trasmettere ogni quindici giorni al            del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la
presidente del tribunale, nella cui giurisdizione esercitano le
                                                                        notificazione non risulta possibile o non ha esito
loro funzioni, un elenco dei protesti per mancato pagamento
levati nei quindici giorni precedenti. L'elenco deve indicare la        positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ri-
data di ciascun protesto, il cognome, il nome e il domicilio            corso e del decreto si esegue esclusivamente di
della persona alla quale fu fatto e del richiedente, la scaden-         persona a norma dell'articolo 107, primo comma,
Art. 16                                            R.D. 16 marzo 1942, n. 267                                                      4

del decreto del Presidente della Repubblica 15 di-                  2007, n. 169, con la decorrenza ed i limiti previsti dall’art. 22
cembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante                     del medesimo decreto. Precedentemente la Corte costituzio-
                                                                    nale, con sentenza n. 141 del 2-16 luglio 1970 (Gazz. Uff. 22
dal registro delle imprese. Quando la notificazione                 luglio 1970, n. 184) aveva dichiarato l'illegittimità costituzio-
non può essere compiuta con queste modalità, si                     nale del presente articolo nella parte in cui esso non preve-
esegue con il deposito dell'atto nella casa comu-                   deva l'obbligo del tribunale di disporre la comparizione
nale della sede che risulta iscritta nel registro delle             dell'imprenditore in camera di consiglio per l'esercizio del di-
                                                                    ritto di difesa nei limiti compatibili con la natura di tale pro-
imprese e si perfeziona nel momento del deposito                    cedimento.
stesso. L'udienza è fissata non oltre quarantacin-                  (2) Il comma che recitava: "Il decreto di convocazione è sot-
que giorni dal deposito del ricorso e tra la data                   toscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se
della comunicazione o notificazione e quella                        vi è delega alla trattazione del procedimento ai sensi del se-
dell'udienza deve intercorrere un termine non in-                   sto comma. Tra la data della notificazione, a cura di parte,
                                                                    del decreto di convocazione e del ricorso e quella dell'udienza
feriore a quindici giorni. (2)                                      deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni."
Il decreto contiene l'indicazione che il procedi-                   è stato così sostituito dall’art. 17, D.L. 18 ottobre 2012, n.
mento è volto all'accertamento dei presupposti                      179, convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221.
per la dichiarazione di fallimento e fissa un termi-
                                                                    Art. 16. Sentenza dichiarativa di fallimento - Il
ne non inferiore a sette giorni prima dell'udienza
                                                                    tribunale dichiara il fallimento con sentenza, con
per la presentazione di memorie e il deposito di
                                                                    la quale:
documenti e relazioni tecniche. In ogni caso, il tri-
                                                                    1) nomina il giudice delegato per la procedura;
bunale dispone che l'imprenditore depositi i bilan-
                                                                    2) nomina il curatore;
ci relativi agli ultimi tre esercizi, nonché una situa-
                                                                    3) ordina al fallito il deposito dei bilanci e delle
zione patrimoniale, economica e finanziaria ag-
                                                                    scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché
giornata; può richiedere eventuali informazioni
                                                                    dell'elenco dei creditori, entro tre giorni, se non è
urgenti.
                                                                    stato ancora eseguito a norma dell'articolo 14;
I termini di cui al terzo e quarto comma possono
                                                                    4) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza
essere abbreviati dal presidente del tribunale, con
                                                                    in cui si procederà all'esame dello stato passivo,
decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni
                                                                    entro il termine perentorio di non oltre centoventi
di urgenza. In tali casi, il presidente del tribunale
                                                                    giorni dal deposito della sentenza, ovvero centot-
può disporre che il ricorso e il decreto di fissazione
                                                                    tanta giorni in caso di particolare complessità della
dell'udienza siano portati a conoscenza delle parti
                                                                    procedura;
con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità
                                                                    5) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti
non indispensabile alla conoscibilità degli stessi.
                                                                    reali o personali su cose in possesso del fallito, il
Il tribunale può delegare al giudice relatore l'audi-
                                                                    termine perentorio di trenta giorni prima dell'a-
zione delle parti. In tal caso, il giudice delegato
                                                                    dunanza di cui al numero 4 per la presentazione in
provvede all'ammissione ed all'espletamento dei
                                                                    cancelleria delle domande di insinuazione.
mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'uf-
                                                                    La sentenza produce i suoi effetti dalla data della
ficio.
                                                                    pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo
Le parti possono nominare consulenti tecnici.
                                                                    comma, del codice di procedura civile. Gli effetti
Il tribunale, ad istanza di parte, può emettere i
                                                                    nei riguardi dei terzi si producono dalla data di
provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del
                                                                    iscrizione della sentenza nel registro delle imprese
patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedi-
                                                                    ai sensi dell'articolo 17, secondo comma (1).
mento, che hanno efficacia limitata alla durata del
                                                                    (1) Articolo prima modificato dall'art. 14, D.Lgs. 9 gennaio
procedimento e vengono confermati o revocati
                                                                    2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stes-
dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero                   so decreto e poi così sostituito dal comma 5 dell’art. 2, D.Lgs.
revocati con il decreto che rigetta l'istanza.                      12 settembre 2007, n. 169, con la decorrenza ed i limiti previ-
Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se                 sti dall’art. 22 del medesimo decreto. Vedi, anche, l'art. 95,
l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risul-                  D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270.
tanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è                 Art. 17.   Comunicazione e pubblicazione della
complessivamente inferiore a euro trentamila. Ta-                   sentenza dichiarativa di fallimento - Entro il gior-
le importo è periodicamente aggiornato con le                       no successivo al deposito in cancelleria, la senten-
modalità di cui al terzo comma dell'articolo 1 (1).                 za che dichiara il fallimento è notificata, su richie-
(1) Articolo così sostituito prima dall'art. 13, D.Lgs. 9 gennaio   sta del cancelliere, ai sensi dell'articolo 137 del
2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stes-    codice di procedura civile al debitore, eventual-
so decreto e poi dal comma 4 dell’art. 2, D.Lgs. 12 settembre
5                                                 R.D. 16 marzo 1942, n. 267                                               Art. 18

mente presso il domicilio eletto nel corso del pro-                Il presidente, nei cinque giorni successivi al depo-
cedimento previsto dall'articolo 15, ed è comuni-                  sito del ricorso, designa il relatore, e fissa con de-
cata per estratto, ai sensi dell'articolo 136 del co-              creto l'udienza di comparizione entro sessanta
dice di procedura civile, al pubblico ministero, al                giorni dal deposito del ricorso.
curatore ed al richiedente il fallimento. L'estratto               Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione
deve contenere il nome del debitore, il nome del                   dell'udienza, deve essere notificato, a cura del re-
curatore, il dispositivo e la data del deposito della              clamante, al curatore e alle altre parti entro dieci
sentenza (1).                                                      giorni dalla comunicazione del decreto.
La sentenza è altresì annotata presso l'ufficio del                Tra la data della notificazione e quella dell'udienza
registro delle imprese ove l'imprenditore ha la se-                deve intercorrere un termine non minore di trenta
de legale e, se questa differisce dalla sede effetti-              giorni. Le parti resistenti devono costituirsi alme-
va, anche presso quello corrispondente al luogo                    no dieci giorni prima della udienza, eleggendo il
ove la procedura è stata aperta.                                   domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'ap-
A tale fine, il cancelliere, entro il termine di cui al            pello.
primo comma, trasmette, anche per via telemati-                    La costituzione si effettua mediante il deposito in
ca, l'estratto della sentenza all'ufficio del registro             cancelleria di una memoria contenente l'esposi-
delle imprese indicato nel comma precedente (2).                   zione delle difese in fatto e in diritto, nonchè l'in-
(1) Comma così modificato dal comma 6 dell’art. 2, D.Lgs. 12       dicazione dei mezzi di prova e dei documenti pro-
settembre 2007, n. 169, con la decorrenza ed i limiti previsti     dotti.
dall’art. 22 dello stesso decreto.                                 L'intervento di qualunque interessato non può
(2) Il presente articolo, già modificato dall'art. 52 del testo
                                                                   avere luogo oltre il termine stabilito per la costitu-
unico di cui al D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con la decor-
renza indicata nell'art. 55 dello stesso decreto, è stato da ul-   zione delle parti resistenti con le modalità per
timo così sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5,    queste previste.
con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto      All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, an-
legislativo n. 5 del 2005. Vedi, anche, il comma 10 dell'art. 4-   che d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti
bis, D.L. 23 dicembre 2003, n. 347, come sostituito dall'art. 3,
D.L. 3 maggio 2004, n. 119.
                                                                   i mezzi di prova che ritiene necessari, eventual-
                                                                   mente delegando un suo componente.
Art. 18.     Reclamo - Contro la sentenza che di-                  La corte provvede sul ricorso con sentenza.
chiara il fallimento può essere proposto reclamo                   La sentenza che revoca il fallimento è notificata, a
dal debitore e da qualunque interessato con ricor-                 cura della cancelleria, al curatore, al creditore che
so da depositarsi nella cancelleria della corte                    ha chiesto il fallimento e al debitore, se non re-
d'appello nel termine perentorio di trenta giorni.                 clamante, e deve essere pubblicata a norma
Il ricorso deve contenere:                                         dell'articolo 17.
1) l'indicazione della corte d'appello competente;                 La sentenza che rigetta il reclamo è notificata al
2) le generalità dell'impugnante e l'elezione del                  reclamante a cura della cancelleria.
domicilio nel comune in cui ha sede la corte d'ap-                 Il termine per proporre il ricorso per cassazione è
pello;                                                             di trenta giorni dalla notificazione.
3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto             Se il fallimento è revocato, restano salvi gli effetti
su cui si basa l'impugnazione, con le relative con-                degli atti legalmente compiuti dagli organi della
clusioni;                                                          procedura.
4) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorren-            Le spese della procedura ed il compenso al curato-
te intende avvalersi e dei documenti prodotti.                     re sono liquidati dal tribunale, su relazione del
Il reclamo non sospende gli effetti della sentenza                 giudice delegato, con decreto reclamabile ai sensi
impugnata, salvo quanto previsto dall'articolo 19,                 dell'articolo 26 (1).
primo comma.                                                       (1) Articolo così sostituito prima dall'art. 16, D.Lgs. 9 gennaio
Il termine per il reclamo decorre per il debitore                  2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stes-
dalla data della notificazione della sentenza a                    so decreto e poi dal comma 7 dell’art. 2, D.Lgs. 12 settembre
norma dell'articolo 17 e per tutti gli altri interessa-            2007, n. 169, con la decorrenza ed i limiti previsti dall’art. 22
                                                                   del medesimo decreto. Precedentemente la Corte costituzio-
ti dalla data della iscrizione nel registro delle im-              nale, con sentenza 20-27 novembre 1980, n. 151 (Gazz. Uff. 3
prese ai sensi del medesimo articolo. In ogni caso,                dicembre 1980, n. 332), aveva dichiarato l'illegittimità costi-
si applica la disposizione di cui all'articolo 327,                tuzionale dell'art. 18, primo comma, nella parte in cui preve-
primo comma, del codice di procedura civile.                       deva che il termine di quindici giorni per fare opposizione de-
Art. 19                                            R.D. 16 marzo 1942, n. 267                                                       6

corresse per il debitore dalla affissione della sentenza dichia-     Entro trenta giorni dalla comunicazione, il credito-
rativa di fallimento.                                                re ricorrente o il pubblico ministero richiedente
Art. 19. Sospensione della liquidazione dell'at-                     possono proporre reclamo contro il decreto alla
tivo - Proposto il reclamo, la corte d'appello, su                   corte d'appello che, sentite le parti, provvede in
richiesta di parte, ovvero del curatore, può, quan-                  camera di consiglio con decreto motivato. Il debi-
do ricorrono gravi motivi, sospendere, in tutto o in                 tore non può chiedere in separato giudizio la con-
parte, ovvero temporaneamente, la liquidazione                       danna del creditore istante alla rifusione delle
dell'attivo (1).                                                     spese ovvero al risarcimento del danno per re-
(…) (2).                                                             sponsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 del
L'istanza si propone con ricorso. Il presidente, con                 codice di procedura civile (1).
decreto in calce al ricorso, ordina la comparizione                  Il decreto della corte d'appello è comunicato a cu-
delle parti dinanzi al collegio in camera di consi-                  ra del cancelliere alle parti del procedimento di cui
glio. Copia del ricorso e del decreto sono notifica-                 all'articolo 15 (1).
te alle altre parti ed al curatore (3).                              Se la corte d'appello accoglie il reclamo del credi-
(1) Comma così modificato dal comma 8 dell’art. 2, D.Lgs. 12
                                                                     tore ricorrente o del pubblico ministero richieden-
settembre 2007, n. 169, con la decorrenza ed i limiti previsti       te, rimette d'ufficio gli atti al tribunale, per la di-
dall’art. 22 dello stesso decreto.                                   chiarazione di fallimento, salvo che, anche su se-
(2) Il comma che recitava: “Se è proposto ricorso per cassa-         gnalazione di parte, accerti che sia venuto meno
zione i provvedimenti di cui al primo comma o la loro revoca
                                                                     alcuno dei presupposti necessari (1).
sono chiesti alla Corte di appello.” è stato abrogato dal
comma 8 dell’art. 2, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, con la        I termini di cui agli articoli 10 e 11 si computano
decorrenza ed i limiti previsti dall’art. 22 dello stesso decreto.   con riferimento al decreto della corte d'appello (1)
(3) Articolo così sostituito dall'art. 17, D.Lgs. 9 gennaio 2006,    (2).
n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso de-
                                                                     (1) Comma così modificato dal comma 10 dell’art. 2, D.Lgs.
creto.
                                                                     12 settembre 2007, n. 169, con la decorrenza ed i limiti previ-
Art. 20. Morte del fallito durante il giudizio di                    sti dall’art. 22 dello stesso decreto.
                                                                     (2) Articolo così sostituito dall'art. 19, D.Lgs. 9 gennaio 2006,
opposizione - (…) (1).                                               n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso de-
(1) L’articolo che recitava: “Se il fallito muore durante il giu-    creto. Precedentemente la Corte costituzionale, con sentenza
dizio di opposizione, il giudizio prosegue in confronto delle        21-28 maggio 1975, n. 127 (Gazz. Uff. 4 giugno 1975, n. 145)
persone indicate nell'art. 12, osservate le disposizioni degli       aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 22, nella parte in cui
artt. 299 e seguenti del Codice di procedura civile” è stato         negava al fallito la legittimazione a proporre reclamo contro
abrogato dal comma 9 dell’art. 2, D.Lgs. 12 settembre 2007,          la pronuncia del tribunale che avesse respinto l'istanza per la
n. 169, con la decorrenza ed i limiti previsti dall’art. 22 dello    dichiarazione di fallimento di socio illimitatamente responsa-
stesso decreto.                                                      bile.

Art. 21. Revoca della dichiarazione di fallimento                     Capo II - Degli organi preposti al fallimento
- (…) (1).
(1) L’articolo che recitava: “Se la sentenza dichiarativa di fal-         Sezione I - Del tribunale fallimentare
limento è revocata restano salvi gli effetti degli atti legal-
mente compiuti dagli organi del fallimento.                          Art. 23. Poteri del tribunale fallimentare - Il tri-
Le spese della procedura ed il compenso al curatore sono li-         bunale che ha dichiarato il fallimento è investito
quidati dal tribunale con decreto non soggetto a reclamo, su
relazione del giudice delegato.
                                                                     dell'intera procedura fallimentare; provvede alla
Le spese di procedura e il compenso al curatore sono a carico        nomina ed alla revoca o sostituzione, per giustifi-
del creditore istante che è stato condannato ai danni per            cati motivi, degli organi della procedura, quando
avere chiesto la dichiarazione di fallimento con colpa. In caso      non è prevista la competenza del giudice delegato;
contrario il curatore può ottenere il pagamento, in tutto o in
                                                                     può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il
parte, secondo le modalità stabilite dalle speciali norme vi-
genti per l'attribuzione di compensi ai curatori, che non pote-      curatore, il fallito e il comitato dei creditori; deci-
rono conseguire adeguate retribuzioni.” abrogato dall'art.           de le controversie relative alla procedura stessa
18, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata          che non sono di competenza del giudice delegato,
nell'art. 153 dello stesso decreto.                                  nonché i reclami contro i provvedimenti del giudi-
Art. 22.    Gravami contro il provvedimento che                      ce delegato.
respinge l'istanza di fallimento - Il tribunale, che                 I provvedimenti del tribunale nelle materie previ-
respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimen-                ste da questo articolo sono pronunciate con de-
to, provvede con decreto motivato, comunicato a                      creto, salvo che non sia diversamente disposto (1).
cura del cancelliere alle parti.
7                                                  R.D. 16 marzo 1942, n. 267                                               Art. 24

(1) Articolo così sostituito dall'art. 20, D.Lgs. 9 gennaio 2006,   8) procede all'accertamento dei crediti e dei diritti
n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso de-     reali e personali vantati dai terzi, a norma del capo
creto.
                                                                    V.
Art. 24. Competenza del tribunale fallimentare                      Il giudice delegato non può trattare i giudizi che
- Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è com-               abbia autorizzato, né può far parte del collegio in-
petente a conoscere di tutte le azioni che ne deri-                 vestito del reclamo proposto contro i suoi atti.
vano, qualunque ne sia il valore.                                   I provvedimenti del giudice delegato sono pro-
(…) (1) (2).                                                        nunciati con decreto motivato (2).
(1) Il comma che recitava: “Salvo che non sia diversamente          (1) Numero così modificato dal comma 2 dell’art. 3, D.Lgs. 12
previsto, alle controversie di cui al primo comma si applicano      settembre 2007, n. 169, con la decorrenza ed i limiti previsti
le norme previste dagli articoli da 737 a 742 del codice di         dall’art. 22 dello stesso decreto.
procedura civile. Non si applica l'articolo 40, terzo comma,        (2) Articolo così sostituito dall'art. 22, D.Lgs. 9 gennaio 2006,
del codice di procedura civile” abrogato dal comma 1 dell’art.      n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso de-
3, D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, con la decorrenza ed i         creto.
limiti previsti dall’art. 22 dello stesso decreto.
(2) Articolo così sostituito dall'art. 21, D.Lgs. 9 gennaio 2006,   Art. 26. Reclamo contro i decreti del giudice de-
n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso de-     legato e del tribunale - Salvo che sia diversamente
creto.                                                              disposto, contro i decreti del giudice delegato e
                                                                    del tribunale, può essere proposto reclamo al tri-
         Sezione II - Del giudice delegato                          bunale o alla corte di appello, che provvedono in
Art. 25. Poteri del giudice delegato - Il giudice                   camera di consiglio.
delegato esercita funzioni di vigilanza e di control-               Il reclamo è proposto dal curatore, dal fallito, dal
lo sulla regolarità della procedura e:                              comitato dei creditori e da chiunque vi abbia inte-
1) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è             resse.
richiesto un provvedimento del collegio;                            Il reclamo è proposto nel termine perentorio di
2) emette o provoca dalle competenti autorità i                     dieci giorni, decorrente dalla comunicazione o dal-
provvedimenti urgenti per la conservazione del                      la notificazione del provvedimento per il curatore,
patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su                 per il fallito, per il comitato dei creditori e per chi
diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto                ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il
incompatibile con l'acquisizione;                                   provvedimento; per gli altri interessati, il termine
3) convoca il curatore e il comitato dei creditori                  decorre dall'esecuzione delle formalità pubblicita-
nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo                 rie disposte dal giudice delegato o dal tribunale, se
ravvisi opportuno per il corretto e sollecito svol-                 quest'ultimo ha emesso il provvedimento. La co-
gimento della procedura;                                            municazione integrale del provvedimento fatta dal
4) su proposta del curatore, liquida i compensi e                   curatore mediante lettera raccomandata con avvi-
dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito                  so di ricevimento, telefax o posta elettronica con
alle persone la cui opera è stata richiesta dal me-                 garanzia dell'avvenuta ricezione in base al testo
desimo curatore nell'interesse del fallimento;                      unico delle disposizioni legislative e regolamentari
5) provvede, nel termine di quindici giorni, sui re-                in materia di documentazione amministrativa, di
clami proposti contro gli atti del curatore e del                   cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
comitato dei creditori;                                             dicembre 2000, n. 445, equivale a notificazione.
6) autorizza per iscritto il curatore a stare in giudi-             Indipendentemente dalla previsione di cui al terzo
zio come attore o come convenuto. L'autorizza-                      comma, il reclamo non può più proporsi decorso il
zione deve essere sempre data per atti determina-                   termine perentorio di novanta giorni dal deposito
ti e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni                  del provvedimento in cancelleria.
grado di essi. Su proposta del curatore, liquida i                  Il reclamo non sospende l'esecuzione del provve-
compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incari-                  dimento.
co conferito ai difensori nominati dal medesimo                     Il reclamo si propone con ricorso che deve conte-
curatore (1);                                                       nere:
7) su proposta del curatore, nomina gli arbitri, ve-                1) l'indicazione del tribunale o della corte di appel-
rificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla                lo competente, del giudice delegato e della proce-
legge;                                                              dura fallimentare;
                                                                    2) le generalità del ricorrente e l'elezione del do-
                                                                    micilio nel comune in cui ha sede il giudice adito;
Art. 27                                            R.D. 16 marzo 1942, n. 267                                                      8

3) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto              b) studi professionali associati o società tra pro-
su cui si basa il reclamo, con le relative conclusio-               fessionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i
ni;                                                                 requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale
4) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorren-             caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve
te intende avvalersi e dei documenti prodotti.                      essere designata la persona fisica responsabile
Il presidente, nei cinque giorni successivi al depo-                della procedura;
sito del ricorso, designa il relatore, e fissa con de-              c) coloro che abbiano svolto funzioni di ammini-
creto l'udienza di comparizione entro quaranta                      strazione, direzione e controllo in società per
giorni dal deposito del ricorso.                                    azioni, dando prova di adeguate capacità impren-
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione                     ditoriali e purché non sia intervenuta nei loro con-
dell'udienza, deve essere notificato, a cura del re-                fronti dichiarazione di fallimento.
clamante, al curatore ed ai controinteressati entro                 (…) (1).
cinque giorni dalla comunicazione del decreto.                      Non possono essere nominati curatore il coniuge, i
Tra la data della notificazione e quella dell'udienza               parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i
deve intercorrere un termine non minore di quin-                    creditori di questo e chi ha concorso al dissesto
dici giorni.                                                        dell'impresa durante i due anni anteriori alla di-
Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni                 chiarazione di fallimento, nonché chiunque si trovi
prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel co-                  in conflitto di interessi con il fallimento (2).
mune in cui ha sede il tribunale o la corte d'appel-                (1) Il comma che recitava: “Nel provvedimento di nomina, il
lo, e depositando una memoria contenente l'e-                       tribunale indica le specifiche caratteristiche e attitudini del
sposizione delle difese in fatto e in diritto, nonchè               curatore” abrogato dal comma 4 dell’art. 3, D.Lgs. 12 set-
                                                                    tembre 2007, n. 169, con la decorrenza ed i limiti previsti
l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti
                                                                    dall’art. 22 dello stesso decreto.
prodotti.                                                           (2) Articolo così sostituito dall'art. 25, D.Lgs. 9 gennaio 2006,
L'intervento di qualunque interessato non può                       n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso de-
avere luogo oltre il termine stabilito per la costitu-              creto.
zione della parte resistente, con le modalità per                   Art- 29. Accettazione del curatore - Il curatore
questa previste.                                                    deve, entro i due giorni successivi alla partecipa-
All'udienza il collegio, sentite le parti, assume an-               zione della sua nomina, far pervenire al giudice
che d'ufficio i mezzi di prova, eventualmente de-
                                                                    delegato la propria accettazione (1).
legando un suo componente.                                          Se il curatore non osserva questo obbligo, il tribu-
Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione                    nale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza
delle parti, il collegio provvede con decreto moti-
                                                                    alla nomina di altro curatore.
vato, con il quale conferma, modifica o revoca il
                                                                    (1) Comma così modificato dall'art. 26, D.Lgs. 9 gennaio
provvedimento reclamato (1).                                        2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stes-
(1) Articolo così sostituito prima dall'art. 23, D.Lgs. 9 gennaio   so decreto.
2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stes-
so decreto e poi dal comma 3 dell’art. 3, D.Lgs. 12 settembre       Art. 30. Qualità di pubblico ufficiale - Il curato-
2007, n. 169, con la decorrenza ed i limiti previsti dall’art. 22   re, per quanto attiene all'esercizio delle sue fun-
del medesimo decreto.                                               zioni, è pubblico ufficiale.
              Sezione III - Del curatore                            Art. 31. Gestione della procedura - Il curatore
                                                                    ha l'amministrazione del patrimonio fallimentare e
Art. 27. Nomina del curatore - Il curatore è no-                    compie tutte le operazioni della procedura sotto la
minato con la sentenza di fallimento, o in caso di                  vigilanza del giudice delegato e del comitato dei
sostituzione o di revoca, con decreto del tribunale                 creditori, nell'àmbito delle funzioni ad esso attri-
(1).                                                                buite.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 24, D.Lgs. 9 gennaio 2006,   Egli non può stare in giudizio senza l'autorizzazio-
n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso de-     ne del giudice delegato, salvo che in materia di
creto.
                                                                    contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e
Art. 28.   Requisiti per la nomina a curatore -                     di diritti di terzi sui beni acquisiti al fallimento, e
Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di                   salvo che nei procedimenti promossi per impugna-
curatore:                                                           re atti del giudice delegato o del tribunale e in
a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ra-               ogni altro caso in cui non occorra ministero di di-
gionieri commercialisti;                                            fensore.
9                                                  R.D. 16 marzo 1942, n. 267                                             Art. 31-bis.

Il curatore non può assumere la veste di avvocato                   Il curatore deve inoltre indicare gli atti del fallito
nei giudizi che riguardano il fallimento (1).                       già impugnati dai creditori, nonché quelli che egli
(1) Articolo così sostituito dall'art. 27, D.Lgs. 9 gennaio 2006,   intende impugnare. Il giudice delegato può chie-
n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso de-     dere al curatore una relazione sommaria anche
creto.                                                              prima del termine suddetto (3).
Art. 31-bis. Comunicazioni del curatore. (1)                        Se si tratta di società, la relazione deve esporre i
Le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti              fatti accertati e le informazioni raccolte sulla re-
sui beni che la legge o il giudice delegato pone a                  sponsabilità degli amministratori e degli organi di
carico del curatore sono effettuate all'indirizzo di                controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei
posta elettronica certificata da loro indicato nei                  alla società (3).
casi previsti dalla legge.                                          Il giudice delegato ordina il deposito della relazio-
Quando è omessa l'indicazione di cui al comma                       ne in cancelleria, disponendo la segretazione delle
precedente, nonché nei casi di mancata consegna                     parti relative alla responsabilità penale del fallito e
del messaggio di posta elettronica certificata per                  di terzi ed alle azioni che il curatore intende pro-
cause imputabili al destinatario, tutte le comuni-                  porre qualora possano comportare l'adozione di
cazioni sono eseguite esclusivamente mediante                       provvedimenti cautelari, nonché alle circostanze
deposito in cancelleria.                                            estranee agli interessi della procedura e che inve-
In pendenza della procedura e per il periodo di                     stano la sfera personale del fallito. Copia della re-
due anni dalla chiusura della stessa, il curatore è                 lazione, nel suo testo integrale, è trasmessa al
tenuto a conservare i messaggi di posta elettroni-                  pubblico ministero (3).
ca certificata inviati e ricevuti.                                  Il curatore, ogni sei mesi successivi alla presenta-
                                                                    zione della relazione di cui al primo comma, redige
(1) Articolo inserito dall’art. 17, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221.                         altresì un rapporto riepilogativo delle attività svol-
                                                                    te, con indicazione di tutte le informazioni raccol-
Art. 32. Esercizio delle attribuzioni del curatore                  te dopo la prima relazione, accompagnato dal
- Il curatore esercita personalmente le funzioni del                conto della sua gestione. Copia del rapporto è tra-
proprio ufficio e può delegare ad altri specifiche                  smessa al comitato dei creditori, unitamente agli
operazioni, previa autorizzazione del comitato dei                  estratti conto dei depositi postali o bancari relativi
creditori, con esclusione degli adempimenti di cui                  al periodo. Il comitato dei creditori o ciascuno dei
agli articoli 89, 92, 95, 97 e 104-ter. L'onere per il              suoi componenti possono formulare osservazioni
compenso del delegato, liquidato dal giudice, è                     scritte. Altra copia del rapporto è trasmessa, as-
detratto dal compenso del curatore (1).                             sieme alle eventuali osservazioni, per via telemati-
Il curatore può essere autorizzato dal comitato dei                 ca all'ufficio del registro delle imprese, nei quindici
creditori, a farsi coadiuvare da tecnici o da altre                 giorni successivi alla scadenza del termine per il
persone retribuite, compreso il fallito, sotto la sua               deposito delle osservazioni nella cancelleria del
responsabilità. Del compenso riconosciuto a tali                    tribunale (3). Nello stesso termine altra copia del
soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del              rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, è
compenso finale del curatore (2).                                   trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ai
(1) Comma così modificato dal comma 5 dell’art. 3, D.Lgs. 12        creditori e ai titolari di diritti sui beni (4).
settembre 2007, n. 169, con la decorrenza ed i limiti previsti
                                                                    (1) Rubrica così modificata dal comma 6 dell’art. 3, D.Lgs. 12
dall’art. 22 dello stesso decreto.
                                                                    settembre 2007, n. 169, con la decorrenza ed i limiti previsti
(2) Articolo così sostituito dall'art. 28, D.Lgs. 9 gennaio 2006,
                                                                    dall’art. 22 dello stesso decreto.
n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso de-
                                                                    (2) Comma così modificato prima dall'art. 29, D.Lgs. 9 gen-
creto.
                                                                    naio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello
Art. 33. Relazione al giudice e rapporti riepilo-                   stesso decreto e poi dal comma 6 dell’art. 3, D.Lgs. 12 set-
                                                                    tembre 2007, n. 169, con la decorrenza ed i limiti previsti
gativi (1) - Il curatore, entro sessanta giorni dalla               dall’art. 22 dello stesso decreto.
dichiarazione di fallimento, deve presentare al                     (3) Gli attuali commi secondo, terzo, quarto e quinto così so-
giudice delegato una relazione particolareggiata                    stituiscono gli originari commi secondo, terzo e quarto, ai
sulle cause e circostanze del fallimento, sulla dili-               sensi di quanto disposto dall'art. 29, D.Lgs. 9 gennaio 2006,
                                                                    n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso de-
genza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impre-               creto.
sa, sulla responsabilità del fallito o di altri e su                (4) Il periodo: "Nello stesso termine altra copia del rapporto,
quanto può interessare anche ai fini delle indagini                 assieme alle eventuali osservazioni, è trasmessa a mezzo po-
preliminari in sede penale (2).                                     sta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui
Art. 34                                            R.D. 16 marzo 1942, n. 267                                                     10

beni." è stato aggiunto dall’art. 17, D.L. 18 ottobre 2012, n.      (1) Comma aggiunto dal comma 8 dell’art. 3, D.Lgs. 12 set-
179, convertito con L. 17 dicembre 2012, n. 221.                    tembre 2007, n. 169, con la decorrenza ed i limiti previsti
                                                                    dall’art. 22 dello stesso decreto.
Art. 34.     Deposito delle somme riscosse - Le                     (2) Comma così modificato dal comma 8 dell’art. 3, D.Lgs. 12
somme riscosse a qualunque titolo dal curatore                      settembre 2007, n. 169, con la decorrenza ed i limiti previsti
sono depositate entro il termine massimo di dieci                   dall’art. 22 dello stesso decreto.
                                                                    (3) Articolo prima modificato dall'articolo unico, L. 20 ottobre
giorni dalla corresponsione sul conto corrente in-                  1952, n. 1375, e poi così sostituito dall'art. 31, D.Lgs. 9 gen-
testato alla procedura fallimentare aperto presso                   naio 2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello
un ufficio postale o presso una banca scelti dal cu-                stesso decreto.
ratore. Su proposta del curatore il comitato dei
creditori può autorizzare che le somme riscosse
                                                                    Art. 36. Reclamo contro gli atti del curatore e
                                                                    del comitato dei creditori - Contro gli atti di am-
vengano in tutto o in parte investite con strumenti
                                                                    ministrazione del curatore, contro le autorizzazio-
diversi dal deposito in conto corrente, purchè sia
                                                                    ni o i dinieghi del comitato dei creditori e i relativi
garantita l'integrità del capitale (1).
                                                                    comportamenti omissivi, il fallito e ogni altro inte-
La mancata costituzione del deposito nel termine
                                                                    ressato possono proporre reclamo al giudice dele-
prescritto è valutata dal tribunale ai fini della re-
                                                                    gato per violazione di legge, entro otto giorni dalla
voca del curatore.
                                                                    conoscenza dell'atto o, in caso di omissione, dalla
(…) (2).
                                                                    scadenza del termine indicato nella diffida a prov-
Il prelievo delle somme è eseguito su copia con-
                                                                    vedere. Il giudice delegato, sentite le parti, decide
forme del mandato di pagamento del giudice de-
                                                                    con decreto motivato, omessa ogni formalità non
legato (3).
                                                                    indispensabile al contraddittorio.
(1) Periodo aggiunto dal comma 7 dell’art. 3, D.Lgs. 12 set-
                                                                    Contro il decreto del giudice delegato è ammesso
tembre 2007, n. 169, con la decorrenza ed i limiti previsti
dall’art. 22 dello stesso decreto.                                  ricorso al tribunale entro otto giorni dalla data
(2) Il comma che recitava: “Se è prevedibile che le somme di-       della comunicazione del decreto medesimo. Il tri-
sponibili non possano essere immediatamente destinate ai            bunale decide entro trenta giorni, sentito il cura-
creditori, su richiesta del curatore e previa approvazione del      tore e il reclamante, omessa ogni formalità non
comitato dei creditori, il giudice delegato può ordinare che le
disponibilità liquide siano impiegate nell'acquisto di titoli
                                                                    essenziale al contraddittorio, con decreto motiva-
emessi dallo Stato.” è stato abrogato dal comma 7 dell’art. 3,      to non soggetto a gravame.
D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169, con la decorrenza ed i limiti     Se è accolto il reclamo concernente un compor-
previsti dall’art. 22 dello stesso decreto.                         tamento omissivo del curatore, questi è tenuto a
(3) Articolo così sostituito dall'art. 30, D.Lgs. 9 gennaio 2006,
                                                                    dare esecuzione al provvedimento della autorità
n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso de-
creto.                                                              giudiziaria. Se è accolto il reclamo concernente un
                                                                    comportamento omissivo del comitato dei credi-
Art. 35. Integrazione dei poteri del curatore - Le                  tori, il giudice delegato provvede in sostituzione di
riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi,                quest'ultimo con l'accoglimento del reclamo (1).
le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi,         (1) Articolo così sostituito dall'art. 32, D.Lgs. 9 gennaio 2006,
la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pe-                n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso de-
gni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di                  creto.
eredità e donazioni e gli atti di straordinaria am-
ministrazione sono effettuate dal curatore, previa
                                                                    Art. 36-bis. Termini processuali - Tutti i termini
                                                                    processuali previsti negli articoli 26 e 36 non sono
autorizzazione del comitato dei creditori.
                                                                    soggetti alla sospensione feriale (1).
Nel richiedere l'autorizzazione del comitato dei
creditori, il curatore formula le proprie conclusioni               (1) Articolo aggiunto dall'art. 33, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5,
                                                                    con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto.
anche sulla convenienza della proposta (1).
Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cin-                Art. 37. Revoca del curatore - Il tribunale può in
quantamila euro e in ogni caso per le transazioni,                  ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su
il curatore ne informa previamente il giudice dele-                 richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, re-
gato, salvo che gli stessi siano già stati autorizzati              vocare il curatore.
dal medesimo ai sensi dell'articolo 104-ter comma                   Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti
ottavo (2).                                                         il curatore e il comitato dei creditori (1).
Il limite di cui al secondo comma può essere ade-                   Contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza
guato con decreto del Ministro della giustizia (3).                 di revoca, è ammesso reclamo alla corte di appello
11                                                R.D. 16 marzo 1942, n. 267                                           Art.37-bis

ai sensi dell'articolo 26; il reclamo non sospende                 Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante
l'efficacia del decreto (2).                                       il fallimento, deve rendere il conto della gestione a
(1) Comma così sostituito dall'art. 34, D.Lgs. 9 gennaio 2006,     norma dell'art. 116.
n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso de-    (1) Comma così sostituito dall'art. 36, D.Lgs. 9 gennaio 2006,
creto.                                                             n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso de-
(2) Comma aggiunto dall'art. 34, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5,      creto.
con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto.     (2) Comma così modificato dall'art. 36, D.Lgs. 9 gennaio
                                                                   2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stes-
Art.37-bis.      Sostituzione del curatore e dei                   so decreto.
componenti del comitato dei creditori - Conclusa
l'adunanza per l'esame dello stato passivo e prima                 Art. 39. Compenso del curatore - Il compenso e
della dichiarazione di esecutività dello stesso, i                 le spese dovuti al curatore, anche se il fallimento
creditori presenti, personalmente o per delega,                    si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza
che rappresentano la maggioranza dei crediti                       del curatore con decreto del tribunale non sogget-
ammessi, possono effettuare nuove designazioni                     to a reclamo, su relazione del giudice delegato,
in ordine ai componenti del comitato dei creditori                 secondo le norme stabilite con decreto del Mini-
nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 40; posso-            stro della giustizia (1).
no chiedere la sostituzione del curatore indicando                 La liquidazione del compenso è fatta dopo l'ap-
al tribunale le ragioni della richiesta e un nuovo                 provazione del rendiconto e, se del caso, dopo l'e-
nominativo. Il tribunale, valutate le ragioni della                secuzione del concordato. È in facoltà del tribuna-
richiesta di sostituzione del curatore, provvede al-               le di accordare al curatore acconti sul compenso
la nomina dei soggetti designati dai creditori salvo               per giustificati motivi.
che non siano rispettati i criteri di cui agli articoli            Se nell'incarico si sono succeduti più curatori, il
28 e 40 (1).                                                       compenso è stabilito secondo criteri di proporzio-
Dal computo dei crediti, su istanza di uno o più                   nalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della
creditori, sono esclusi quelli che si trovino in con-              procedura, salvi eventuali acconti (2).
flitto di interessi.                                               Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribu-
Nella stessa adunanza, i creditori che rappresen-                  nale, può essere preteso dal curatore, nemmeno
tano la maggioranza di quelli ammessi, indipen-                    per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti
dentemente dall'entità dei crediti vantati, possono                fatti contro questo divieto sono nulli, ed è sempre
stabilire che ai componenti del comitato dei credi-                ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato,
tori sia attribuito, oltre al rimborso delle spese di              indipendentemente dall'esercizio dell'azione pe-
cui all'articolo 41, un compenso per la loro attività,             nale (3).
in misura non superiore al dieci per cento di quel-                (1) Comma così modificato dall'art. 37, D.Lgs. 9 gennaio
lo liquidato al curatore (1) (2).                                  2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stes-
                                                                   so decreto. Vedi, anche, il D.M. 25 gennaio 2012, n. 30.
(1) Comma così sostituito dal comma 9 dell’art. 3, D.Lgs. 12       (2) Comma aggiunto dall'art. 37, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5,
settembre 2007, n. 169, con la decorrenza ed i limiti previsti     con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto.
dall’art. 22 dello stesso decreto.                                 (3) Comma così modificato dall'art. 37, D.Lgs. 9 gennaio
(2) Articolo aggiunto dall'art. 35, D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5,   2006, n. 5, con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stes-
con la decorrenza indicata nell'art. 153 dello stesso decreto.     so decreto.
Art. 38. Responsabilità del curatore - Il curatore
adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla                   Sezione IV - Del comitato dei creditori
legge o derivanti dal piano di liquidazione appro-                 Art. 40. Nomina del comitato - Il comitato dei
vato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'in-             creditori è nominato dal giudice delegato entro
carico. Egli deve tenere un registro preventiva-                   trenta giorni dalla sentenza di fallimento sulla ba-
mente vidimato da almeno un componente del                         se delle risultanze documentali, sentiti il curatore
comitato dei creditori, e annotarvi giorno per                     e i creditori che, con la domanda di ammissione al
giorno le operazioni relative alla sua amministra-                 passivo o precedentemente, hanno dato la dispo-
zione (1).                                                         nibilità ad assumere l'incarico ovvero hanno se-
Durante il fallimento l'azione di responsabilità                   gnalato altri nominativi aventi i requisiti previsti.
contro il curatore revocato è proposta dal nuovo                   Salvo quanto previsto dall'articolo 37-bis, la com-
curatore, previa autorizzazione del giudice delega-                posizione del comitato può essere modificata dal
to, ovvero del comitato dei creditori (2).                         giudice delegato in relazione alle variazioni dello
                                                                   stato passivo o per altro giustificato motivo.
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