Legge 104/92 permessi lavorativi ed altri aspetti previdenziali

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Legge 104/92 permessi lavorativi ed altri aspetti previdenziali
S.A.F.
                                    SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

  IL SISTEMA FISCALE NELL’ATTUALE SCENARIO ITALIANO:
RIPERCUSSIONI SULLA VITA DELLE PERSONE CON DISABILITA’

  Legge 104/92 permessi lavorativi
    ed altri aspetti previdenziali

                              Renzo Radicioni

      12 novembre 2012 - Unità Spinale Unipolare Ospedale Niguarda Ca’ Granda
S.A.F.
                               SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

                           FONTI
 art. 33, L. 5.2.1992 n. 104, e successive modificazioni
 D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, e successive modificazioni
 D. Lgs. 18 luglio 2011 n. 119
 Decreto Interministeriale, Dipartimento della Solidarietà Sociale, Decreto
21 luglio 2000 n. 278
 Nota Ministero del Lavoro 9 agosto 2011 n. 32
 Interpello Ministero del Lavoro 17 giugno 2011 n. 24
 Circolare Inps 11 luglio 2003 n. 128
Circolare Inps 3 dicembre 2010 n. 155
 Circolare Inps 6 marzo 2012 n. 32
 Messaggio Inps 30 dicembre 2011 n. 24705
PERMESSI RETRIBUITI
                    art. 33 L. 104/92 – art. 42 D. Lgs. 151/2001

                       SOGGETTI AVENTI DIRITTO

 il   dipendente in situazione di disabilità grave accertata ai sensi
dell’art. 4, comma 1, L. 104/92;

 i dipendenti genitori che assistono figli di età inferiore ai tre
anni in situazione di disabilità grave;

 il dipendente per assistere ciascun familiare in situazione di
disabilità grave, ivi compresi i dipendenti genitori che assistono
figli di età superiore a tre anni

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PERMESSI RETRIBUITI
                      art. 33 L. 104/92 – art. 42 D. Lgs. 151/2001

                          SOGGETTI AVENTI DIRITTO

Per familiare si intende oltre il coniuge, i parenti e gli affini entro il 2° grado

  Parenti 1° grado              genitori, figli        Affini 1° grado                      suocero/a,
                                                                                           nuora, genero

                                nonni, fratelli,                                            suocero/a,
  Parenti 2° grado              sorelle, nipoti        Affini 2° grado                     nuora, genero
                                 (figli di figli)

Nel caso in cui i genitori o il coniuge della persona in situazione di grave disabilità
abbiano compiuto più di 65 anni, siano affetti da patologie invalidanti,
siano deceduti o mancanti
                              bisnonni, zii, nipoti                                        zii acquisiti,
 Parenti 3° grado             (figli di fratelli e/o     Affini 3° grado                  nipoti acquisiti
                                     sorelle)

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                    SOGGETTI NON AVENTI DIRITTO

 ai   lavoratori a domicilio;

 agli addetti ai lavori domestici e familiari;

 ai lavoratori agricoli a tempo determinato occupati a giornata, né
per se stessi né in qualità di genitori o familiari;

 ai lavoratori autonomi;

 ai lavoratori parasubordinati

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                                         REQUISITI
 essere lavoratori dipendenti e assicurati per le prestazioni economiche di maternità presso l’INPS;

 la persona che chiede o per la quale si chiede i permessi sia in una situazione di disabilità grave ai sensi

dell’art. 3, comma 3, L. 104/92 (accertata dalla Commissione dell’ASL art. 4, comma 1, L. 104/92);

 la persona in disabilità grave non sia ricoverata a tempo pieno;

 la persona in disabilità grave deve recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare
visite e terapie appositamente certificate;

 la persona in disabilità grave sia in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve
termine;

 la persona in disabilità grave ricoverata a tempo pieno necessita, documentato dai sanitari della
struttura, assistenza da parte di un genitore o di un familiare

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                   espressione MANCANTE

“… deve essere intesa non solo come situazione di assenza
naturale e giuridica (celibato o stato di figlio naturale non
riconosciuto), ma deve ricomprendersi anche ogni altra
condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e
debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra
autorità      pubblica:       divorzio,        separazione                 legale            o
abbandono” (Circolare Inps 6.3.2012 n. 32)

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PERMESSI RETRIBUITI
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                                 REFERENTE UNICO
È il soggetto che assume il ruolo e la connessa responsabilità di porsi
quale punto di riferimento della gestione generale dell’intervento,
assicurandone il coordinamento e curando la costante verifica della
rispondenza dei bisogni dell’assistito                            (Consiglio di Stato parere n. 5078/2008)

beneficia dei permessi mensili per tutti i mesi di assistenza alla
persona con grave disabilità, con esclusione di eventuali altri soggetti,
(Min. Lav. Interpello 24/2011)   unica eccezione art. 33, comma 3, lett. a)
ultimo periodo               (….il diritto è riconosciuto ad entrambi i coniugi, anche adottivi, per l’assistenza al

figlio con grave disabilità, che possono fruirne anche alternativamente)

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PERMESSI RETRIBUITI
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                       PERMESSI SPETTANTI

                                                     prolungare il congedo parentale
  genitori naturali,                                fino al compimento del 3° anno d’età
adottivi o affidatari che                           o
   assistono figli con                               2 ore di permesso retribuito fino
disabilità grave fino al                            al compimento del 3° anno di età
 compimento del 3°                                  o
     anno di età                                     3 giorni di permesso retribuite
                                                    mensili

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PERMESSI RETRIBUITI
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                       PERMESSI SPETTANTI

                                                     prolungare il congedo parentale
  genitori naturali,                                (massimo      3    anni complessivi
adottivi o affidatari che                           compreso      il    congedo parentale
                                                    ordinario)
   assistono figli con
disabilità grave fino al                            o
 compimento del 8°                                   3 giorni di permesso retribuite
     anno di età                                    mensili

                                        10               S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
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                       PERMESSI SPETTANTI

  genitori naturali,
adottivi o affidatari che
  assistono figli con                                3 giorni di permesso retribuite
                                                    mensili
 disabilità grave con
più di 8° anni di età

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               PERMESSI SPETTANTI
                                     il richiedente che non presta abitualmente
 Assistenza per                      assistenza alla persona con disabilità grave,
periodi inferiori                    spetta 1 gg di permesso ex lege 104/92 per ogni 10
                                     gg di assistenza continuativa
    al mese                          (Circolare Inps 11/7/2003 n. 128)

                                     il numero dei giorni di permesso deve essere
   Part-time                         riproporzionato e arrotondato all’unita inferiore o
                                     superiore
   verticale                         x: a (gg. lavoro effettivi) = b (3 gg) : c (gg. lavorativi)
                                     (Circolare Inps 17/7/2000 n. 133)

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PERMESSI RETRIBUITI
                     art. 33 L. 104/92 – art. 42 D. Lgs. 151/2001

                        DOCUMENTAZIONE
 certificazione rilasciata dalla Commissione di cui all’art. 4 legge 104/92;

 certificazione     provvisoria     del   medico     specialista      nella      patologia
denunciata. Tale documentazione può essere presa in considerazione solo se
trascorsi almeno 90 gg dalla richiesta di riconoscimento della grave
disabilità alla Commissione Medica Integrata. Produce effetto fino
all’accertamento definitivo;

 (in caso di certificazione provvisoria) dichiarazione nella quale il
lavoratore richiedente si dimostri consapevole il riconoscimento della prestazione
è transitoria;

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PERMESSI RETRIBUITI
                      art. 33 L. 104/92 – art. 42 D. Lgs. 151/2001

                 TRATTAMENTO ECONOMICO

E’ dovuta un’indennità a carico dell’INPS pari all’intero ammontare
della retribuzione.

L’indennità è anticipata dal datore di lavoro, il quale la recupera
tramite i conguagli contributivi.

I periodi di assenza sono computati nell’anzianità di servizio, ma sono
esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità (salvo una
specifica previsione di miglio favore prevista dalla contrattazione collettiva).

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CONGEDO STRAORDINARIO
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                       SOGGETTI AVENTI DIRITTO

   coniuge convivente della persona con grave disabilità;

 genitori naturali, adottivi o affidatari della persona con grave
disabilità, qualora: 1) il figlio non sia coniugato o non conviva con il coniuge;
2) il coniuge del figlio non lavori o sia lavoratore autonomo; 3) il coniuge del
figlio abbia espressamente rinunciato per lo stesso soggetto

 fratelli o sorelle (alternativamente) conviventi con la persona con
grave disabilità

                                    15              S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
CONGEDO STRAORDINARIO
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                            CONVIVENZA

Per convivenza si deve fare riferimento, in via esclusiva,
alla residenza, ai sensi dell’art. 43 C.C., ovvero l’eventuale
dimora temporanea (iscrizione nello schedario della popolazione
temporanea di cui all’art. 32 D.P.R. 223/89)    non potendo ritenersi
conciliabile la condizione di domicilio e/o la mera elezione
di domicilio speciale previsto per determinati atti o affari
dall’art. 47 C.C.

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CONGEDO STRAORDINARIO
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                          DURATA

Congedo retribuito fino ad un massimo di 2 anni
nell’arco dell’intera vita lavorativa per assistere la
persona con disabilità grave.

Utilizzati i 2 anni la persona avrà esaurito anche il limite
individuale   per   “gravi       e     documentati                      motivi
familiari”.

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CONGEDO STRAORDINARIO
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                     TRATTAMENTO ECONOMICO

L’indennità tiene conto dell’ultima retribuzione, con
esclusivo riferimento alle voci fisse e continuative del
trattamento (Circ. Inps. 6.3.2012 n. 32).

La somma spettante non può in ogni caso essere superiore
ad un massimale rivalutato annualmente (per il 2012 è pari ad €
45.471,78).

                                  18              S.A.F.- SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO
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