LE NOVITÀ DELLA LEGGE FALLIMENTARE A SEGUITO DEL DECRETO GLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE IN DIFFICOLTÀ

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LE NOVITÀ DELLA LEGGE FALLIMENTARE A SEGUITO DEL DECRETO
                              SVILUPPO
       GLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE IN DIFFICOLTÀ
                                                [luglio 2012]
                                                    ***

         Il Decreto Legge n. 83/2012 c.d. “Crescita e sviluppo” è stato approvato dal
Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 giugno 2012 ed è stato pubblicato nel
supplemento ordinario numero 129 della Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2012.
         La pubblicazione non ha comportato rilevanti modifiche, soprattutto, per
quanto attiene all’art. 33, rubricato “Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità
aziendale”, contenuto nel capo III “Misure per facilitare la gestione delle crisi aziendali”. Tale
disposizione si inserisce nella serie di interventi sull’impianto originario della legge
fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) a distanza di quasi due anni dalle disposizioni
introdotte dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazione, nella Legge 30
luglio 2010, n. 122; con l’art. 33 del Decreto, oltre alla modifica di preesistenti articoli
della legge fallimentare, ne vengono inseriti altri cinque nuovi (artt. 169 – bis, 182 –
quinquies, 182 –sexies, 186 –bis e 236 – bis L.F.)
         Il 26 giugno u.s. è stato poi presentato alla Camera dei Deputati il disegno di
legge di conversione del Decreto: come noto, infatti, i Decreti Legge entrano in vigore
immediatamente ma devono essere convertiti in legge entro 60 giorni, pena la decadenza
retroattiva degli effetti prodotti.
         E’ stato quindi avviato un ciclo di “audizioni informali” che hanno tra l’altro
coinvolto il Ministero dello Sviluppo Economico e le parti sociali.
         Lunedì 9 luglio è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti.
         Il Decreto è stato convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 134 (G.U. 11 agosto
2012, n. 187, suppl. ord. N. 171).
         Per quanto attiene all’entrata in vigore delle disposizioni del Decreto quelle
contenute nell’art. 33, a differenza di tutte le altre, sono soggette a una previsione
“temporale” ad hoc.
         Il comma 3 dell’art. 33 del Decreto, infatti, prevede che le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo e per l’omologazione
di accordi di ristrutturazione dei debiti introdotti dal 30° giorno successivo alla entrata in
vigore della legge di conversione, nonché ai piani di cui al comma 1, lett a), n. 1) elaborati
successivamente al predetto termine. Si tratta di una scelta peculiare che, come hanno
osservato i primi commentatori, è dovuta alla presenza in decreto di una nuova norma
penale relativa al professionista-attestatore (di cui si dirà in seguito).

          1.      Gli obiettivi della riforma.
          □       Eliminazione dei gravi disincentivi al tempestivo accesso alle procedure
concorsuali alternative al fallimento da parte delle imprese in crisi (quali (i) l’insufficiente
protezione del debitore durante la preparazione del piano di ristrutturazione che poteva
essere esposto a azioni esecutive individuali ex art. 182-bis, comma 6 e (ii) le
problematiche emerse con le prime forme di “nuova finanza” ex art. 182-quater); e
dall’altra parte, l’introduzione di misure atte a garantire due tra gli incentivi più
importanti nell’ambito delle ristrutturazioni vale a dire la garanzia della stabilità degli atti
compiuti dall’imprenditore e la previsione di una disciplina peculiare per chi ha creduto
nell’impresa in questa fase delicata mediante concessione di risorse finanziarie.

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□       Principale conseguenza è, dunque, il favor verso un’emersione anticipata della
difficoltà di adempimento dell’imprenditore. In linea con i principi ispiratori della riforma
complessiva del diritto fallimentare, le nuove norme tendono a favorire una denuncia tempestiva
della propria situazione di crisi, piuttosto che l’assoggettamento a misure di controllo esterno che
la rilevino.

          □       Favorire la continuità aziendale (concetto di natura aziendale che fa breccia nel
diritto fallimentare: v. art. 2423-bis c.c.; IAS 1; Principio di revisione n. 570; Documento Banca
d’Italia, Consob e Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009 e Comunicazione Consob n. 9012559). La
continuità aziendale non viene concepita come un valore in sé, ma soltanto in quanto strumentale
alla soddisfazione dell'interesse del ceto creditorio.

          □       Coordinamento tra le regole del diritto fallimentare (ad esempio, vi è
coordinamento tra art. 168 L.F. riguardante gli effetti della presentazione del ricorso per
concordato e l’art. 184 L.F. sugli effetti del concordato: ora è prevista infatti la pubblicazione ex
officio della domanda per concordato e da quel momento si segna lo spartiacque tra creditori
concorsuali e non).

         □        Facilitare il coordinamento tra regole del diritto societario e quelle del diritto
fallimentare: in ragione della interferenza sempre maggiore tra le due discipline; prevalenza della
legge speciale sul diritto societario “comune”.

          2.       Le misure adottate dal Decreto.
          2.1      IL C.D. CONCORDATO “ANTICIPATO” (ART. 161 L.F.)
          L’anticipazione degli effetti positivi del concordato viene raggiunta accordando una
“protezione anticipata” all’imprenditore rispetto a possibili aggressioni, dal punto di vista delle
azioni esecutive, promosse dai suoi creditori.
          In questo senso, vanno i nuovi commi dell’art. 161 L.F. che consentono all’imprenditore
– sulla falsariga del chapter 11 del Bankruptcy Code americano – la facoltà di depositare un ricorso
contenente la mera domanda di concordato preventivo, senza la necessità di produrre,
contestualmente alla stessa la proposta, il piano e l’ulteriore documentazione richiesta dal
secondo e terzo comma dell’articolo 161 L.F., salvo che per il deposito dei bilanci della società
relativi agli ultimi tre esercizi. Al momento del deposito del ricorso, sarà il giudice ad assegnare al
debitore un termine, compreso tra sessanta e cento venti giorni eventualmente prorogabile di altri
sessanta in presenza di “giustificati motivi”, per integrare il ricorso. In alternativa, e con
conservazione degli effetti prodotti dal ricorso sino all’omologa, è possibile depositare domanda
ex art. 182-bis, comma 1° L.F.. Tale disposizione potrebbe essere strumentalizzata dal debitore al
fine di ottenere una maggiore protezione a proprio esclusivo vantaggio: di conseguenza, è
verosimile aspettarsi che i Tribunali nella determinazione del termine per l’integrazione e
dell’eventuale proroga adottino criteri molto prudenziali, valutando, per ciascun caso di specie,
l’esigenza connesse alla predisposizione e presentazione del piano e la necessità di garanzia dei
creditori della procedura.
          A partire dal deposito l’imprenditore è libero di compiere gli atti di ordinaria
amministrazione e, previa autorizzazione del Tribunale, anche quelli “urgenti” di straordinaria
amministrazione. Inoltre i crediti di terzi sorti per effetto di atti legalmente compiuti dal debitore
in questo periodo sono prededucibili. In tal modo si spingono i terzi a contrarre con
l’imprenditore in concordato, promuovendo la prosecuzione dell’attività produttiva. Pur

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riconoscendo che la nuova disposizione potrà sortire effetti positivi certamente si
pongono alcuni dubbi interpretativi con particolare riguardo al contenuto dell’atto
introduttivo e al potere di valutazione del giudice di fronte alla valutazione della “mera
domanda”. Infatti ci si può domandare: se l’imprenditore non presenta la proposta, né il
piano, né la restante documentazione, cosa presenta? Si tratta semplicemente di una
domanda di successiva integrazione? Se così fosse, quali parametri avrà il giudice per
fissare, a sua discrezione il termine entro il quale la documentazione andrà presentata?
Certamente l’imprenditore dovrà indicare se sussistono quei “giustificati motivi” a
sostegno di una ulteriore proroga.
          Quanto ai poteri del giudice, sul punto, nonostante le nuove disposizioni non
siano ancora entrate in vigore, si è già espresso il Tribunale di Monza, in data 20 giugno
2012. In occasione della fase di istruttoria prefallimentare le parti hanno più volte chiesto
il differimento del termine di udienza per la pendenza delle trattative che avrebbe dovuto
condurre al deposito dell’istanza di desistenza. Il Tribunale ha dichiarato fallita la società
per mancato raggiungimento di un accordo con i creditori, in presenza di tutti gli altri
presupposti richiesti per la fallibilità, precisando – a fronte del fatto che una delle parti
aveva invocato il contenuto del nuovo Decreto al fine di riservarsi di integrare la
documentazione necessaria per proporre una domanda di concordato - che “la nuova
norma inserita dall’art. 33 DL 15 giugno 2012, contenente misure urgenti per la crescita,
che consente all’imprenditore di depositare il solo ricorso riservandosi d’integrarlo con la
proposta, il piano e la documentazione, quando venga proposta nel corso di un
procedimento prefallimentare, non solo non preclude, ma “comporta la necessità di un vaglio
da parte del tribunale delle esigenze di tutela della massa dei creditori al fine di operare un bilanciamento
degli interessi riconducibili all’autonomia negoziale con quelli pubblicistici peculiari della procedura
fallimentare”.

          2.2       NUOVA MODULAZIONE DELLA FIGURA DEL PROFESSIONISTA (ARTT.
67, COMMA 3, LETT. D) E 236-BIS L.F.)
          La figura del professionista attestatore si innova sotto tre profili, vale a dire,
rispettivamente, quello:
          (1) dell’indipendenza, in quanto si sostituisce la lettera d) del terzo comma
dell’’articolo 67 L.F. prescrivendo, anche mediante il rinvio alle cause di ineleggibilità e
decadenza dei sindaci (art. 2399 c.c.), che il professionista designato dal debitore deve
essere indipendente, cioè non deve essere legato a quest’ultimo da rapporti personali o di
lavoro e, più in generale, non deve nutrire alcun interesse all’operazione di risanamento
(in tal modo rimarcando la necessaria autonomia del professionista anche dai creditori);
          (2) delle competenze, in quanto egli non si limita più solo ad attestare i piani di
risanamento o gli accordi di ristrutturazione ma nuovi documenti, nell’ottica di
“attestarne la funzionalità rispetto alla migliore soddisfazione dei creditori: così accade
per la “finanza interinale”, per il pagamento di crediti anteriori rispetto alla domanda di
ammissione al concordato con continuità per il pagamento di beni e servizi; la
prosecuzione dei contratti di natura pubblica se l’attestatore conferma “la conformità al
piano e la ragionevole capacità di adempimento”; e, ancora, la partecipazione a
“procedure di assegnazione di contratti pubblici” se la società presenta in gara una
relazione di un professionista che attesti la ragionevole capacità di adempimento
          (3) della rilevanza penale della sua condotta, con l’introduzione del reato di falso
in attestazioni e relazioni (art. 236-bis L.F.), applicabile in caso di esposizione di
informazioni false o di omissione di informazioni rilevanti. Se poi l’attestatore abbia da

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ciò tratto un ingiusto profitto per sé o altri si ricade nell’aggravante con aumento della pena base
di 5 anni e multa da Euro 50.000 a Euro 100.000. Le conseguenze di questa norma potrebbero
registrarsi sotto il profilo della durata delle procedura – andando così in parziale contro-tendenza
– rispetto ai principi ispiratori del Decreto volti a velocizzarlo in considerazione dell’esigenza che
gli attestatori avranno di verificare i dati che vanno ad esaminare ad esempio svolgendo una
adeguata due diligence.

          2.3      ESENZIONE DA REVOCATORIA (ART. 67, COMMA 3, LETT. D), L.F.)
          Si integra la lettera e) del terzo comma dell’articolo 67 L.F., prevedendo espressamente il
non assoggettamento all’azione revocatoria fallimentare degli atti, pagamenti e garanzie
legalmente poste in essere dal debitore dopo il deposito del ricorso per concordato preventivo e
anche prima dell’ammissione alla procedura.
          La norma deve essere letta congiuntamente al nuovo ultimo comma dell’articolo 161 L.F.
(punto 4 della lettera b) dell’articolato), che prevede la prededucibilità dei crediti dei terzi sorti da
atti di straordinaria ed ordinaria amministrazione legalmente posti in essere dal debitore dopo il
deposito del ricorso.
          Lo scopo della norma è quello di promuovere la continuazione aziendale, incentivando i
terzi a contrarre con l’impresa in crisi.

         2.4      CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE (ART. 169 – BIS L.F.)
         Si tratta di un intervento teso a razionalizzare i costi dell’impresa in crisi tramite una
nuova disciplina finora assente nell’ambito del concordato. Previa autorizzazione del Tribunale, il
debitore può sciogliersi dai contratti in corso oppure può chiedere la sospensione della loro
esecuzione sino a 60 giorni qualora ciò facilita la risoluzione della crisi. Per il terzo contraente del
debitore in crisi vi è il riconoscimento del diritto a un indennizzo la cui misura è parametrata - in
conformità alle scelte già adottate nella vigente disciplina inglese e francese - al risarcimento del
danno da inadempimento. Tale credito è, diversamente da quanto accade per i crediti di cui agli
artt. 72 ss. L.F., attratto nel regime del concorso tra i creditori. La facoltà di scioglimento è
preclusa per i rapporti di lavoro subordinato, di locazione e fondati su contratto preliminare di
compravendita d'immobile abitativo trascritto.

          2.5      ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE (ART. 182-BIS L.F.)
          La protezione dell’imprenditore viene raggiunta anche tramite una modifica della
disciplina degli accordi di ristrutturazione. In particolare viene ridotto lo spazio originariamente
lasciato all’autonomia privata, prevedendo:
          (1) l’obbligo dell'integrale (anziché del regolare) pagamento dei creditori estranei, nonché,
          (2) sempre con riferimento a tali creditori, una moratoria legale di 120 giorni
dall'omologazione, ove titolari di crediti scaduti a quella data, e dalla scadenza, se successiva. In
questo modo si consente al debitore in crisi di poter beneficiare del c.d. scaduto fisiologico;
          (3) simmetricamente, mediante la scelta adottata nel sesto comma dell'arti. 161 L.F., si
consente al debitore che ha depositato una proposta di accordo ai sensi del sesto comma dell'art.
182 bis L.F., non solo di depositare un accordo diverso da quello annunciato nella proposta, ma
anche, di presentare una domanda di concordato preventivo, anche anticipata, conservando gli
effetti protettivi già prodottisi.

         2.6       FINANZA INTERINALE (182-QUINQUIES L.F.)
         E’ una nuova forma di nuova finanza che si affianca a quelle già previste dall’art. 182-
quater L.F., differenziandosene in modo sostanziale.

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Le principali caratteristiche di questa “finanza interinale” sono le seguenti:
         (1) non è “soggettivamente” limitata, nel senso che le banche non sono gli unici
soggetti che possono erogarla.Ci si potrebbe chiedere se vi sarà lo spazio per nuovi
operatori del “debt restructuring”, ossia di soggetti specializzati, direi anche soggetti ad un
regime di vigilanza piuttosto stringente, che siano in grado di finanziare l’impresa sul lato
debito oltre che con interventi in capitale di rischio. Si potrebbe, quindi, aprire una
nuova stagione di operazioni in ragione di questa opportunità. Tra l’altro se si legge l’art.
32 del Decreto, quello riguardante i nuovi strumenti di finanziamento per le imprese, si
rileva come le società non emittenti, diversi dalle banche o dalle micro-imprese
(Raccomandazione 2003/361/CE) possano emettere cambiali finanziarie e obbligazioni
a determinate condizioni, anche in deroga ai limiti previsti dal codice civile e con
previsioni fiscalmente efficienti. Ci si chiede: se questa sia nuova finanza e in che modo
si possano quindi combinare le previsioni dell’art. 33 con quelle dell’art. 32.
         (2) non è circoscritta dal punto di vista temporale, nel senso che si può trattare
di finanziamenti, anche individuati per tipologia, che non siano ancora oggetto di
negoziazione;
         (3) può essere garantita da pegno e ipoteca; e
         (4) è certamente prededucibile, senza dover attendere l’omologa. Si incentiva
quindi un mercato della finanza interinale secondo un modello ispirato ai “first day orders”
del Bankruptcy Code statunitense.
         Per ottenere questi effetti il debitore che abbia depositato una domanda ex artt.
161, primo o sesto comma L.F. (quindi anche con concordato “anticipato”, e 182-bis,
primo o sesto comma L.F.) ha la facoltà di richiedere subito al Tribunale di essere
autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili e a pagare i fornitori anteriori le cui
prestazioni siano funzionali alla prosecuzione dell'attività d'impresa.
         Il Tribunale accorda o meno la predetta autorizzazione sulla base delle risultanze
della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, lettera d)
L.F., che il debitore deve produrre, e, ove occorra, assunte sommarie informazioni.
         I finanziamenti e i pagamenti possono in ogni caso essere autorizzati sempre che
siano funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori concorsuali.
         In costanza di procedimento per l'omologazione di un accordo di
ristrutturazione l'autorizzazione al pagamento di crediti anteriori provoca l'esenzione
dall'azione revocatoria fallimentare.

         2.7      PERDITA DEL CAPITALE DELLA SOCIETÀ IN CRISI (ART. 182-SEXIES
L.F.)
         Si introduce un importante incentivo alla risoluzione delle situazioni di crisi di
impresa, rappresentato dalla non operatività, in costanza dei procedimenti di concordato
preventivo e per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, degli obblighi di
capitalizzazione della società in perdita e, soprattutto, della causa di scioglimento per
riduzione o perdita del capitale sociale.
         La norma recepisce un orientamento interpretativo diffuso in tema di
concordato preventivo (per la verità formatosi soprattutto con riguardo al concordato
liquidatorio piuttosto che rispetto a quello con continuità aziendale) ma lo estende anche
al procedimento di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis, commi primo e sesto, L.F..
         Al momento dell'omologazione gli obblighi di capitalizzazione saranno evasi
proprio per effetto del piano o dell'accordo di ristrutturazione.

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2.8      CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE (ART. 186 BIS L.F.)
          Con la lettera h) dell’articolo 33 del Decreto si introduce una disciplina di favore per i
piani di concordato preventivo finalizzati alla prosecuzione dell'attività d'impresa. Si tratta di una
prassi già presente e già adottata in determinate situazioni.
          In proposito, la nuova norma – art. 186-bis L.F. – prevede quale presupposto applicativo
che il piano contempli la prosecuzione dell’attività di impresa, la cessione di azienda in esercizio o
il conferimento dell’azienda in esercizio in una o più società. Pertanto, è il contenuto del piano a
determinare l’applicazione della norma che si integra – nei limiti della compatibilità – con le
disposizioni generali previste dall’art. 160 L.F.: dovrebbe quindi ritenerssssi che anche in questo
caso si possano richiedere gli effetti anticipati del concordato previsti dalla norma vista poco fa.
          La norma si riferisce anche al contenuto del piano. Vi è un contenuto necessario, nel
senso che esso deve contenere l’indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione
dell’attività d’impresa, nonché delle risorse necessarie e delle relative modalità di copertura.
Quanto al contenuto eventuale, invece, si riconosce al debitore la possibilità di prevedere nel
piano una moratoria sino a un anno per il pagamento dei creditori muniti di cause legittime di
prelazione salvo che si preveda la liquidazione di beni o diritti su cui sussiste la causa di
prelazione.
          E’ previsto inoltre l’intervento dell’attestatore a conferma della funzionalità della
prosecuzione dell’impresa rispetto al miglior soddisfacimento dei creditori.
          L’ultima parte della norma è poi dedicata ai rapporti contrattuali pendenti. C’è la volontà
da parte del legislatore di chiarire che il regime generale – quello previsto dall’art. 72 L.F. – non è
applicabile per analogia come sostenuto da alcuni in passato.
          Facendo salva la norma dettata in generale per la sorte dei contratti, si prevede che per il
solo effetto dell’apertura della procedura essi non si risolvono.
          L'ammissione alla procedura di concordato con continuità non impedisce la
continuazione dei contratti stipulati con la pubblica amministrazione, purché un professionista in
possesso dei requisiti di cui all'art. 67 lettera d) L.F. attesti la conformità al piano e la ragionevole
capacità di adempimento dell'impresa.
          In deroga alle regole di esclusione di cui all'art. 38 del codice dei contratti pubblici, si
prevede inoltre che l'impresa in concordato con continuità può partecipare alle procedure di
aggiudicazione dei contratti pubblici, purché presenti in gara una relazione di un professionista
indipendente sulla proprie capacità di adempimento e sempre che, a garanzia degli interessi della
stazione appaltante, il concorrente ricorra all'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 49 codice
contratti pubblici e, ove partecipi in ATI con altre imprese in bonis, non rivesta il ruolo di
mandatario.

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TABELLA DI RAFFRONTO DELLA LEGGE FALLIMENTARE (R.D. 16 MARZO
      1942, N. 267) COME MODIFICATA DALLA LEGGE N. 134/2012 DI CONVERSIONE DEL
                              DECRETO LEGGE N. 83/2012

         VECCHIO TESTO                                             NUOVO TESTO

Art. 67, comma 3                                          Art. 67, comma 3
(Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie)              (Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie)

Non sono soggetti all'azione revocatoria:                 Non sono soggetti all'azione revocatoria:

a) i pagamenti di beni e servizi effettuati a) i pagamenti di beni e servizi effettuati
nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini
d'uso;                                             d'uso;

b) le rimesse effettuate su un conto corrente             b) le rimesse effettuate su un conto corrente
bancario, purché non abbiano ridotto in maniera           bancario, purché non abbiano ridotto in maniera
consistente e durevole l'esposizione debitoria del        consistente e durevole l'esposizione debitoria del
fallito nei confronti della banca;                        fallito nei confronti della banca;

c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai   c) le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai
sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui     sensi dell'articolo 2645-bis del codice civile, i cui
effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo        effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo
della suddetta disposizione, conclusi a giusto            della suddetta disposizione, conclusi a giusto
prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso               prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso
abitativo, destinati a costituire l'abitazione            abitativo, destinati a costituire l'abitazione
principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini     principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini
entro il terzo grado;                                     entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso
                                                          non abitativo destinati a costituire la sede
                                                          principale           dell'attività        d'impresa
                                                          dell'acquirente, purché alla data di
                                                          dichiarazione di fallimento tale attività sia
                                                          effettivamente esercitata ovvero siano stati
                                                          compiuti investimenti per darvi inizio;

d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su        d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse
beni del debitore purché posti in essere in               su beni del debitore purché posti in essere in
esecuzione di un piano che appaia idoneo a                esecuzione di un piano che appaia idoneo a
consentire il risanamento della esposizione               consentire il risanamento della esposizione
debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio    debitoria dell'impresa e ad assicurare il
della sua situazione finanziaria e la cui                 riequilibrio della sua situazione finanziaria;
ragionevolezza sia attestata da un professionista         un professionista indipendente designato dal
iscritto nel registro dei revisori contabili che abbia    debitore, iscritto nel registro dei revisori legali
i requisiti previsti dall’art. 28, lettere a) e b) ai     ed in possesso dei requisiti previsti
sensi dell’art. 2501-bios, quarto comma, del              dall'articolo 28, lettere a) e b) deve attestare la
codice civile;                                            veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del
                                                          piano; il professionista è indipendente
                                                          quando non è legato all'impresa e a coloro
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che hanno interesse all'operazione di
                                                         risanamento da rapporti di natura personale o
                                                         professionale tali da comprometterne
                                                         l'indipendenza di giudizio; in ogni caso, il
                                                         professionista deve essere in possesso dei
                                                         requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice
                                                         civile e non deve, neanche per il tramite di
                                                         soggetti con i quali è unito in associazione
                                                         professionale, avere prestato negli ultimi
                                                         cinque anni attività di lavoro subordinato o
                                                         autonomo in favore del debitore ovvero
                                                         partecipato agli organi di amministrazione o
                                                         di controllo; il piano può essere pubblicato
                                                         nel registro delle imprese su richiesta del
                                                         debitore;

e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere   e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere
in esecuzione del concordato preventivo,                 in esecuzione del concordato preventivo,
dell'amministrazione         controllata,     nonché     dell'amministrazione         controllata,     nonché
dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182-       dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo
bis;                                                     182-bis, nonché gli atti, i pagamenti e le
                                                         garanzie legalmente posti in essere dopo il
                                                         deposito del ricorso di cui all'articolo 161;

f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni
lavoro effettuate da dipendenti ed altri di lavoro effettuate da dipendenti ed altri
collaboratori, anche non subordinati, del fallito;  collaboratori, anche non subordinati, del
                                                    fallito;

g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti   g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili
alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi     eseguiti alla scadenza per ottenere la
strumentali all'accesso alle procedure concorsuali       prestazione di servizi strumentali all'accesso
di amministrazione controllata e di concordato           alle      procedure        concorsuali      di
preventivo.                                              amministrazione controllata e di concordato
                                                         preventivo.

Art. 69 – bis                                            Art. 69 – bis
(Decadenza dall’azione)                                  (Decadenza       dall’azione    e   computo       dei
                                                         termini)

1. Le azioni revocatorie disciplinate nella presente     1. Le azioni revocatorie disciplinate nella presente
sezione non possono essere promosse decorsi tre          sezione non possono essere promosse decorsi tre
anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque        anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque
decorsi cinque anni dal compimento dell’atto.            decorsi cinque anni dal compimento dell’atto.

                                                         2. Nel caso in cui alla domanda di concordato
                                                         preventivo segue la dichiarazione di
                                                         fallimento, i termini di cui agli articoli 64, 65,
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67, primo e secondo comma, e 69 decorrono
                                                          dalla data di pubblicazione della domanda di
                                                          concordato nel registro delle imprese.

Art. 72, comma 8                                          Art. 72, comma 8
(Rapporti pendenti)                                       (Rapporti pendenti)

8. Le disposizioni di cui al primo comma non si           8. Le disposizioni di cui al primo comma non si
applicano al contratto preliminare di vendita             applicano al contratto preliminare di vendita
trascritto ai sensi dell’articolo 2645-bis del codice     trascritto ai sensi dell’articolo 2645-bis del codice
civile avente ad oggetto un immobile ad uso               civile avente ad oggetto un immobile ad uso
abitativo destinato a costituire l’abitazione             abitativo destinato a costituire l’abitazione
principale dell’acquirente o di suoi parenti ed           principale dell’acquirente o di suoi parenti ed
affini entro il terzo grado.                              affini entro il terzo grado ovvero un immobile
                                                          ad uso non abitativo destinato a costituire la
                                                          sede principale dell'attività d'impresa
                                                          dell'acquirente.

Art. 161                                                  Art. 161
(Domanda di concordato)                                   (Domanda di concordato)

1. La domanda per l’ammissione alla procedura di          1. La domanda per l'ammissione alla procedura di
concordato preventivo è proposta con ricorso,             concordato preventivo è proposta con ricorso,
sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in      sottoscritto dal debitore, al tribunale del luogo in
cui l’impresa ha la propria sede principale; il           cui l'impresa ha la propria sede principale; il
trasferimento della stessa intervenuto nell’anno          trasferimento della stessa intervenuto nell'anno
antecedente al deposito del ricorso non rileva ai         antecedente al deposito del ricorso non rileva ai
fini della individuazione della competenza.               fini della individuazione della competenza.

2. Il debitore deve presentare con il ricorso:        2. Il debitore deve presentare con il ricorso:
a) una aggiornata relazione sulla situazione a) una aggiornata relazione sulla situazione
patrimoniale,      economica      e       finanziaria patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
dell’impresa;

b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e
l’elenco nominativo dei creditori, con l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione
l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
prelazione;

c) l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su
beni di proprietà o in possesso del debitore;             beni di proprietà o in possesso del debitore;

d) il valore dei beni e i creditori particolari degli d) il valore dei beni e i creditori particolari degli
eventuali soci illimitatamente responsabili.          eventuali soci illimitatamente responsabili;

                                                          e) un piano contenente la descrizione
                                                          analitica delle modalità e dei tempi di
                                                          adempimento della proposta.
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3. Il piano e la documentazione di cui ai commi          3. Il piano e la documentazione di cui ai commi
precedenti devono essere accompagnati dalla              precedenti devono essere accompagnati dalla
relazione di un professionista in possesso dei           relazione di un professionista, designato dal
requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d),   debitore, in possesso dei requisiti di cui
che attesti la veridicità dei dati aziendali e la        all’articolo 67, terzo comma, lett. d), che attesti la
fattibilità del piano medesimo.                          veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano
                                                         medesimo. Analoga relazione deve essere
                                                         presentata nel caso di modifiche sostanziali
                                                         della proposta o del piano.

4. Per la società la domanda deve essere 4. Per la società la domanda deve essere approvata
approvata e sottoscritta a norma dell’ articolo 152. e sottoscritta a norma dell'articolo 152.

5. La domanda di concordato è comunicata al 5. La domanda di concordato è comunicata al
pubblico ministero.                         pubblico ministero ed è pubblicata, a cura del
                                            cancelliere, nel registro delle imprese entro il
                                            giorno successivo al deposito in cancelleria.
                                            (4)

                                                         6. L'imprenditore può depositare il ricorso
                                                         contenente la domanda di concordato
                                                         unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre
                                                         esercizi, riservandosi di presentare la
                                                         proposta, il piano e la documentazione di cui
                                                         ai commi secondo e terzo entro un termine
                                                         fissato dal giudice compreso fra sessanta e
                                                         centoventi giorni e prorogabile, in presenza di
                                                         giustificati motivi, di non oltre sessanta
                                                         giorni. Nello stesso termine, in alternativa e
                                                         con conservazione sino all'omologazione
                                                         degli effetti prodotti dal ricorso, il debitore
                                                         può depositare domanda ai sensi dell'articolo
                                                         182-bis, primo comma. In mancanza, si
                                                         applica l'articolo 162, commi secondo e terzo.

                                                         7. Dopo il deposito del ricorso e fino al
                                                         decreto di cui all'articolo 163 il debitore può
                                                         compiere gli atti urgenti di straordinaria
                                                         amministrazione previa autorizzazione del
                                                         tribunale, il quale può assumere sommarie
                                                         informazioni. Nello stesso periodo e a
                                                         decorrere dallo stesso termine il debitore può
                                                         altresì compiere gli atti di ordinaria
                                                         amministrazione.      I    crediti     di  terzi
                                                         eventualmente sorti per effetto degli atti
                                                         legalmente compiuti dal debitore sono
                                                         prededucibili ai sensi dell'articolo 111.

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                                                         10
8. Con il decreto di cui al sesto comma, primo
                                                       periodo, il tribunale dispone gli obblighi
                                                       informativi periodici, anche relativi alla
                                                       gestione finanziaria dell'impresa, che il
                                                       debitore deve assolvere sino alla scadenza del
                                                       termine fissato. In caso di violazione di tali
                                                       obblighi, si applica l'articolo 162, commi
                                                       secondo e terzo.

                                                       9. La domanda di cui al sesto comma è
                                                       inammissibile quando il debitore, nei due
                                                       anni precedenti, ha presentato altra domanda
                                                       ai sensi del medesimo comma alla quale non
                                                       abbia fatto seguito l'ammissione alla
                                                       procedura di concordato preventivo o
                                                       l'omologazione          dell'accordo      di
                                                       ristrutturazione dei debiti.

                                                       10. Fermo quanto disposto dall'articolo 22,
                                                       comma 1, quando pende il procedimento per
                                                       la dichiarazione di fallimento il termine di cui
                                                       al sesto comma è di sessanta giorni,
                                                       prorogabili, in presenza di giustificati motivi,
                                                       di non oltre sessanta giorni.

Art. 168                                               Art. 168
(Effetti della presentazione del ricorso)              (Effetti della presentazione del ricorso)

1. Dalla data della presentazione del ricorso e fino   1. Dalla data della pubblicazione del ricorso nel
al momento in cui il decreto di omologazione del       registro delle imprese e fino al momento in cui
concordato preventivo diventa definitivo, i            il decreto di omologazione del concordato
creditori per titolo o causa anteriore al decreto      preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo
non possono, sotto pena di nullità, iniziare o         o causa anteriore [...] non possono, sotto pena di
proseguire azioni esecutive sul patrimonio del         nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e
debitore.                                              cautelari sul patrimonio del debitore.

2. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte 2. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte
dagli atti predetti rimangono sospese, e le dagli atti predetti rimangono sospese e le
decadenze non si verificano.                      decadenze non si verificano.

3. I creditori non possono acquistare diritti di       3. I creditori non possono acquistare diritti di
prelazione con efficacia rispetto ai creditori         prelazione con efficacia rispetto ai creditori
concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del       concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del
giudice nei casi previsti dall'articolo precedente.    giudice nei casi previsti dall'articolo precedente.
                                                       Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta
                                                       giorni che precedono la data della
                                                       pubblicazione del ricorso nel registro delle
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                                                       11
imprese sono inefficaci rispetto ai creditori
                                                       anteriori al concordato.

                                                       Art. 169-bis
                                                       (Contratti in corso di esecuzione)

                                                       1. Il debitore nel ricorso di cui all'articolo 161
                                                       può chiedere che il Tribunale o, dopo il
                                                       decreto di ammissione, il giudice delegato lo
                                                       autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di
                                                       esecuzione alla data della presentazione del
                                                       ricorso. Su richiesta del debitore può essere
                                                       autorizzata la sospensione del contratto per
                                                       non più di sessanta giorni, prorogabili una
                                                       sola volta.

                                                       2. In tali casi, il contraente ha diritto ad un
                                                       indennizzo equivalente al risarcimento del
                                                       danno        conseguente       al      mancato
                                                       adempimento. Tale credito è soddisfatto
                                                       come credito anteriore al concordato.

                                                       3. Lo scioglimento del contratto non si
                                                       estende alla clausola compromissoria in esso
                                                       contenuta.

                                                       4. Le disposizioni di questo articolo non si
                                                       applicano ai rapporti di lavoro subordinato
                                                       nonché' ai contratti di cui agli articoli 72,
                                                       ottavo comma, 72 ter e 80 primo comma.

Art. 178                                               Art. 178
(Adesioni alla proposta di concordato)                 (Adesioni alla proposta di concordato)

1. Nel processo verbale dell'adunanza dei              1. Nel processo verbale dell'adunanza dei creditori
creditori sono inseriti i voti favorevoli e contrari   sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei
dei creditori con l'indicazione nominativa dei         creditori con l'indicazione nominativa dei votanti
votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti.       e dell'ammontare dei rispettivi crediti. È altresì
                                                       inserita l'indicazione nominativa dei creditori
                                                       che non hanno esercitato il voto e
                                                       dell'ammontare dei loro crediti.

2. Il processo verbale è sottoscritto dal giudice 2. Il processo verbale è sottoscritto dal giudice
delegato, dal commissario e dal cancelliere.      delegato, dal commissario e dal cancelliere.

3. Se nel giorno stabilito non è possibile compiere 3. Se nel giorno stabilito non è possibile compiere
tutte le operazioni, la loro continuazione viene tutte le operazioni, la loro continuazione viene
rimessa dal giudice ad un'udienza prossima, non rimessa dal giudice ad un'udienza prossima, non
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                                                       12
oltre otto giorni, senza bisogno di avviso agli oltre otto giorni, dandone comunicazione agli
assenti.                                        assenti.

4. Le adesioni, pervenute per telegramma o per        4. I creditori che non hanno esercitato il voto
lettera o per telefax o per posta elettronica nei     possono far pervenire il proprio dissenso per
venti giorni successivi alla chiusura del verbale,    telegramma o per lettera o per telefax o per
sono annotate dal cancelliere in calce al medesimo    posta elettronica nei venti giorni successivi
e sono considerate ai fini del computo della          alla chiusura del verbale. In mancanza, si
maggioranza dei crediti.                              ritengono consenzienti e come tali sono
                                                      considerati ai fini del computo della
                                                      maggioranza dei crediti. Le manifestazioni di
                                                      dissenso e gli assensi, anche presunti a norma
                                                      del presente comma, sono annotati dal
                                                      cancelliere in calce al verbale.

Art. 179                                              Art. 179
(Mancata approvazione del concordato)                 (Mancata approvazione del concordato)

1. Se nei termini stabiliti non si raggiungono le     1. Se nei termini stabiliti non si raggiungono le
maggioranze richieste dal primo comma                 maggioranze richieste dal primo comma
dell’articolo 177, il giudice delegato ne riferisce   dell’articolo 177, il giudice delegato ne riferisce
immediatamente al tribunale, che deve                 immediatamente al tribunale, che deve provvedere
provvedere a norma dell'art. 162, secondo             a norma dell'art. 162, secondo comma.
comma.
                                                      2. Quando il commissario giudiziario rileva,
                                                      dopo l'approvazione del concordato, che sono
                                                      mutate le condizioni di fattibilità del piano,
                                                      ne dà avviso ai creditori, i quali possono
                                                      costituirsi nel giudizio di omologazione fino
                                                      all'udienza di cui all'articolo 180 per
                                                      modificare il voto.

Art. 180, comma 4                                     Art. 180, comma 4
(Giudizio di omologazione)                            (Giudizio di omologazione)

4. Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale   4. Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale
assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o     assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o
disposti di ufficio, anche delegando uno dei          disposti di ufficio, anche delegando uno dei
componenti del collegio. Nell’ipotesi di cui al       componenti del collegio. Nell’ipotesi di cui al
secondo periodo del primo comma dell’articolo         secondo periodo del primo comma dell’articolo
177 se un creditore appartenente ad una classe        177 se un creditore appartenente ad una classe
dissenziente contesta la convenienza della            dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata
proposta, il tribunale può omologare il               formazione       delle    classi,    i    creditori
concordato qualora ritenga che il credito possa       dissenzienti che rappresentano il venti per
risultare soddisfatto dal concordato in misura non    cento dei crediti ammessi al voto, contestano
inferiore rispetto alle alternative concretamente     la convenienza della proposta, il tribunale può
praticabili.                                          omologare il concordato qualora ritenga che il
                                                      credito possa risultare soddisfatto dal concordato
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                                                      13
in misura non inferiore rispetto alle alternative
                                                         concretamente praticabili.

Art. 182-bis                                             Art. 182-bis
(Accordi di ristrutturazione dei debiti)                 (Accordi di ristrutturazione dei debiti)

1. L’imprenditore (2) in stato di crisi può              1. L'imprenditore in stato di crisi può domandare,
domandare, depositando la documentazione di              depositando la documentazione di cui all'articolo
cui all'articolo 161, l’omologazione di un accordo       161, l'omologazione di un accordo di
di ristrutturazione dei debiti stipulato con i           ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori
creditori rappresentanti almeno il sessanta per          rappresentanti almeno il sessanta per cento dei
cento dei crediti, unitamente ad una relazione           crediti, unitamente ad una relazione redatta da un
redatta da un professionista in possesso dei             professionista, designato dal debitore, in
requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d)    possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo
sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare    comma, lettera d) sulla veridicità dei dati
riferimento alla sua idoneità ad assicurare il           aziendali e sull’attuabilità dell’accordo stesso con
regolare pagamento dei creditori estranei.               particolare riferimento alla sua idoneità ad
                                                         assicurare l’integrale pagamento dei creditori
                                                         estranei nel rispetto dei seguenti termini: a)
                                                         entro centoventi giorni dall’omologazione, in
                                                         caso di crediti già scaduti a quella data; b)
                                                         entro centoventi giorni dalla scadenza, in
                                                         caso di crediti non ancora scaduti alla data
                                                         dell’omologazione.

2. L'accordo è pubblicato nel registro delle 2. L'accordo e' pubblicato nel registro delle
imprese e acquista efficacia dal giorno della sua imprese e acquista efficacia dal giorno della sua
pubblicazione.                                    pubblicazione.

3. Dalla data della pubblicazione e per sessanta         3. Dalla data della pubblicazione e per sessanta
giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale   giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale
data non possono iniziare o proseguire azioni            data non possono iniziare o proseguire azioni
cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore.       cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore,
Si applica l'art. 168 secondo comma.                     né acquisire titoli di prelazione se non
                                                         concordati. Si applica l' articolo 168, secondo
                                                         comma.

4. Entro trenta giorni dalla pubblicazione i             4. Entro trenta giorni dalla pubblicazione i
creditori e ogni altro interessato possono               creditori e ogni altro interessato possono
proporre opposizione. Il tribunale, decise le            proporre opposizione. Il tribunale, decise le
opposizioni, procede all'omologazione in camera          opposizioni, procede all'omologazione in camera
di consiglio con decreto motivato.                       di consiglio con decreto motivato.

5. Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte     5. Il decreto del tribunale e' reclamabile alla corte
di appello ai sensi dell’ articolo 183, in quanto        di appello ai sensi dell' articolo 183, in quanto
applicabile, entro quindici giorni dalla sua             applicabile, entro quindici giorni dalla sua
pubblicazione nel registro delle imprese.                pubblicazione nel registro delle imprese.

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                                                         14
6. Il divieto di iniziare o proseguire le azioni        6. Il divieto di iniziare o proseguire le azioni
cautelari o esecutive di cui al terzo comma può         cautelari o esecutive di cui al terzo comma può
essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso      essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso
delle trattative e prima della formalizzazione          delle trattative e prima della formalizzazione
dell'accordo di cui al presente articolo,               dell'accordo di cui al presente articolo,
depositando presso il tribunale competente ai           depositando presso il tribunale competente ai
sensi dell'articolo 9 la documentazione di cui          sensi dell'articolo 9 la documentazione di cui
all'articolo 161, primo e secondo comma, e una          all'articolo 161, primo e secondo comma, lettere
proposta di accordo corredata da una                    a), b), c) e d), e una proposta di accordo
dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di       corredata da una dichiarazione dell'imprenditore,
autocertificazione, attestante che sulla proposta       avente valore di autocertificazione, attestante che
sono in corso trattative con i creditori che            sulla proposta sono in corso trattative con i
rappresentano almeno il sessanta per cento dei          creditori che rappresentano almeno il sessanta per
crediti e da una dichiarazione del professionista       cento dei crediti e da una dichiarazione del
avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo        professionista avente i requisiti di cui all'articolo
comma, lettera d), circa la idoneita' della proposta,   67, terzo comma, lettera d), circa la idoneità della
se accettata, ad assicurare il regolare pagamento       proposta, se accettata, ad assicurare l’integrale
dei creditori con i quali non sono in corso             pagamento dei creditori con i quali non sono in
trattative o che hanno comunque negato la               corso trattative o che hanno comunque negato la
propria disponibilita' a trattare. L'istanza di         propria disponibilità a trattare. L'istanza di
sospensione di cui al presente comma e'                 sospensione di cui al presente comma e'
pubblicata nel registro delle imprese e produce         pubblicata nel registro delle imprese e produce
l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle    l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle
azioni esecutive e cautelari, nonche' del divieto di    azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di
acquisire titoli di prelazione, se non concordati,      acquisire titoli di prelazione, se non concordati,
dalla pubblicazione.                                    dalla pubblicazione.

7. Il tribunale, verificata la completezza della        7. Il tribunale, verificata la completezza della
documentazione depositata, fissa con decreto            documentazione depositata, fissa con decreto
l'udienza entro il termine di trenta giorni dal         l'udienza entro il termine di trenta giorni dal
deposito dell'istanza di cui al sesto comma,            deposito dell'istanza di cui al sesto comma,
disponendo la comunicazione ai creditori della          disponendo la comunicazione ai creditori della
documentazione stessa. Nel corso dell'udienza,          documentazione stessa. Nel corso dell'udienza,
riscontrata la sussistenza dei presupposti per          riscontrata la sussistenza dei presupposti per
pervenire a un accordo di ristrutturazione dei          pervenire a un accordo di ristrutturazione dei
debiti con le maggioranze di cui al primo comma         debiti con le maggioranze di cui al primo comma
e delle condizioni per il regolare pagamento dei        e delle condizioni per l’integrale pagamento dei
creditori con i quali non sono in corso trattative o    creditori con i quali non sono in corso trattative o
che hanno comunque negato la propria                    che hanno comunque negato la propria
disponibilita' a trattare, dispone con decreto          disponibilità a trattare, dispone con decreto
motivato il divieto di iniziare o proseguire le         motivato il divieto di iniziare o proseguire le
azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di   azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di
prelazione se non concordati assegnando il              prelazione se non concordati assegnando il
termine di non oltre sessanta giorni per il             termine di non oltre sessanta giorni per il deposito
deposito dell'accordo di ristrutturazione e della       dell'accordo di ristrutturazione e della relazione
relazione redatta dal professionista a nonna del        redatta dal professionista a norma del primo
primo comma. Il decreto del precedente periodo          comma. Il decreto del precedente periodo e'

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e' reclamabile a norma del quinto comma in reclamabile a norma del quinto comma in quanto
quanto applicabile.                        applicabile.

8. A seguito del deposito dell'accordo di                8. A seguito del deposito di un accordo di
ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal    ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal
tribunale trovano applicazione le disposizioni di        tribunale trovano applicazione le disposizioni di
cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma.            cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se
                                                         nel medesimo termine è depositata una
                                                         domanda di concordato preventivo, si
                                                         conservano gli effetti di cui ai commi sesto e
                                                         settimo.

Art. 182-quater                                          Art. 182-quater
(Disposizioni in tema di prededucibilità dei             (Disposizioni in tema di prededucibilità dei
crediti nel concordato preventivo, negli                 crediti nel concordato preventivo, negli
accordi di ristrutturazione dei debiti)                  accordi di ristrutturazione dei debiti)

1. I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi     1. I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi
forma effettuati da banche e intermediari                forma effettuati [...]       in esecuzione di un
finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli   concordato preventivo di cui agli articoli 160 e
106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre           seguenti ovvero di un accordo di ristrutturazione
1993, n. 385, in esecuzione di un concordato             dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis)
preventivo di cui agli articoli 160 e seguenti           sono prededucibili ai sensi e per gli effetti
ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti      dell'articolo 111.
omologato ai sensi dell'articolo 182-bis) sono
prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo
111.

2. Sono parificati ai prededucibili ai sensi e per gli   2. Sono parificati ai crediti di cui al primo
effetti dell'articolo 111, i crediti derivanti da        comma i crediti derivanti da finanziamenti
finanziamenti effettuati dai soggetti indicati al        erogati in funzione della presentazione della
precedente       comma       in   funzione      della    domanda di ammissione alla procedura di
presentazione della domanda di ammissione alla           concordato preventivo o della domanda di
procedura di concordato preventivo o della               omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei
domanda di omologazione dell'accordo di                  debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal
ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti     piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo di
siano previsti dal piano di cui all'articolo 160 o       ristrutturazione e purché la prededuzione sia
dall'accordo di ristrutturazione e purche' la            espressamente disposta nel provvedimento con
prededuzione sia espressamente disposta nel              cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione
provvedimento con cui il tribunale accoglie la           al concordato preventivo ovvero l'accordo sia
domanda di ammissione al concordato preventivo           omologato. (2)
ovvero l'accordo sia omologato.

3. In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies         3. In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del
del codice civile, il primo comma si applica anche       codice civile, il primo e il secondo comma si
ai finanziamenti effettuati dai soci, fino a             applicano anche ai finanziamenti effettuati
concorrenza dell'ottanta per cento del loro              dai soci fino alla concorrenza dell'ottanta per
ammontare.                                               cento del loro ammontare. Si applicano i
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commi primo e secondo quando il
                                                     finanziatore ha acquisito la qualità di socio in
                                                     esecuzione dell'accordo di ristrutturazione
                                                     dei debiti o del concordato preventivo.
                                                     [comma abrogato]

4. Sono altresì prededucibili i compensi spettanti   4. Con riferimento ai crediti indicati al secondo
al professionista incaricato di predispone la        comma, i creditori, anche se soci, sono esclusi
relazione di cui agli articoli 161, terzo comma,     dal voto e dal computo delle maggioranze per
182-bis, primo comma, purche' cio' sia               l'approvazione del concordato ai sensi dell'articolo
espressamente disposto nel provvedimento con         177 e dal computo della percentuale dei crediti
cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione   prevista all'articolo 182-bis, primo e sesto comma.
al concordato preventivo ovvero l'accordo sia
omologato.

5. Con riferimento ai crediti indicati ai commi
secondo, terzo e quarto, i creditori sono esclusi
dal voto e dal computo delle maggioranze per
l'approvazione del concordato ai sensi
dell'articolo 177 e dal computo della percentuale
dei crediti prevista all'articolo 182-bis, primo e
sesto comma.

                                                     Art. 182-quinquies
                                                     (Disposizioni in tema di finanziamento e di
                                                     continuità    aziendale    nel     concordato
                                                     preventivo e negli accordi di ristrutturazione
                                                     dei debiti)

                                                     1. Il debitore che presenta, anche ai sensi
                                                     dell'articolo 161 sesto comma, una domanda
                                                     di ammissione al concordato preventivo o una
                                                     domanda di omologazione di un accordo di
                                                     ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo
                                                     182 bis, primo comma, o una proposta di
                                                     accordo ai sensi dell'articolo 182 bis, sesto
                                                     comma, puo' chiedere al tribunale di essere
                                                     autorizzato, assunte se del caso sommarie
                                                     informazioni, a contrarre finanziamenti,
                                                     prededucibili ai sensi dell'articolo 111, se un
                                                     professionista designato dal debitore in
                                                     possesso dei requisiti di cui all'articolo 67,
                                                     terzo comma, lettera d), verificato il
                                                     complessivo        fabbisogno         finanziario
                                                     dell'impresa sino all'omologazione, attesta
                                                     che tali finanziamenti sono funzionali alla
                                                     migliore soddisfazione dei creditori.

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                                                     17
2. L'autorizzazione di cui al primo comma
          puo'    riguardare     anche      finanziamenti
          individuati soltanto per tipologia ed entita', e
          non ancora oggetto di trattative.

          3. Il tribunale può autorizzare il debitore a
          concedere pegno o ipoteca a garanzia dei
          medesimi finanziamenti.

          4. Il debitore che presenta domanda di
          ammissione al concordato preventivo con
          continuità aziendale, anche ai sensi
          dell'articolo 161 sesto comma, può chiedere al
          tribunale di essere autorizzato, assunte se del
          caso sommarie informazioni, a pagare crediti
          anteriori per prestazioni di beni o servizi, se
          un professionista in possesso dei requisiti di
          cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d),
          attesta che tali prestazioni sono essenziali per
          la prosecuzione della attività di impresa e
          funzionali ad assicurare la migliore
          soddisfazione dei creditori. L'attestazione del
          professionista non è necessaria per pagamenti
          effettuati fino a concorrenza dell'ammontare
          di nuove risorse finanziarie che vengano
          apportate al debitore senza obbligo di
          restituzione o con obbligo di restituzione
          postergato alla soddisfazione dei creditori.

          5. Il debitore che presenta una domanda di
          omologazione       di     un      accordo       di
          ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo
          182-bis, primo comma, o una proposta di
          accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto
          comma, può chiedere al Tribunale di essere
          autorizzato, in presenza dei presupposti di
          cui al quarto comma, a pagare crediti anche
          anteriori per prestazioni di beni o servizi. In
          tal caso i pagamenti effettuati non sono
          soggetti all'azione revocatoria di cui
          all'articolo 67.

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