Le agenzie di viaggio particolarità contabili e fiscali - ODCEC ...

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Le agenzie di viaggio particolarità contabili e fiscali - ODCEC ...
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                        Le agenzie di viaggio
                    particolarità contabili e fiscali

            ODCEC Torino – Gruppo di lavoro fiscalità agenzie di viaggio
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            Le agenzie di viaggio e tour operator, per effetto della specifica normativa fiscale
            relativa all’attività svolta, presentano particolarità rilevanti nell’ambito della
            corretta imputazione ai fini IVA e di bilancio dei ricavi conseguiti.
             I principali aspetti da considerare sono :

            • l’annotazione ai fini IVA dei ricavi conseguiti;
            • la competenza temporale dei ricavi;
            • la rilevazione del costo (o minor ricavo) IVA 74-ter.
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            Tipologie di attività
            Le agenzie di viaggio si possono distinguere, secondo la tipologia di attività
            svolta, in:
            agenzie organizzatrici;
            agenzie venditrici in proprio;
            agenzie venditrici intermediarie;
            possono svolgere anche più di una delle attività sopra descritte.

            Tipologie di servizi
            I servizi più comuni offerti dalle agenzie di viaggio sono :
            servizi di trasporto (aereo, ferroviario, navale, ecc.)
            servizi di soggiorno (alberghi, villaggi, alloggi, ecc.)
            visite, escursioni, convegni, manifestazioni
            Molto spesso le agenzie vendono la combinazione di più servizi come se fosse
            una prestazione unica, come ad esempio i viaggi e le vacanze offerte dai Tour
            Operator.
            In questo caso infatti viene offerto al cliente finale un unico pacchetto
            comprensivo di viaggio, soggiorno ed eventuali altri servizi.
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                       Annotazione ai fini IVA dei ricavi conseguiti

                le Agenzie Viaggi possono operare in due distinti regimi IVA:

            •   il regime IVA ordinario: per la vendita di servizi singoli non
                preacquisiti e per i ricavi di intermediazione;

            •   il regime IVA speciale di cui all’articolo 74-ter del D.P.R.
                633/1972: per la vendita di pacchetti turistici o per la
                vendita di servizi singoli preacquisiti.
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            Per il primo, valgono le note regole del regime IVA ordinario: l’agenzia viaggi
            emetterà fattura (o ricevuta fiscale, o rileverà il corrispettivo di vendita) per la
            cessione o prestazione effettuata con eventuale addebito di imposta.

            Da rilevare, in particolare, che ai servizi fatturati dall’agenzia viaggi si applicano
            gli stessi regimi di imponibilità/non imponibilità/esenzione e le stesse aliquote
            IVA dell’operazione sottostante (ad esempio: aliquota IVA 10% per il servizio di
            trasporto passeggeri in Italia, o di Hotel in Italia, esenzione IVA in caso di
            assicurazioni, ecc.).

            L’agenzia viaggi procederà quindi all’annotazione nei registri IVA seguendo
            quanto previsto dalla normativa ordinaria.
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            Per il regime IVA 74-ter, invece, vigono le seguenti particolarità:

            innanzitutto l’agenzia viaggi è obbligata a documentare sempre i corrispettivi di
            vendita tramite emissione di fattura, anche se non espressamente richiesta dal
            cliente;

            la fattura va emessa all’atto del pagamento dell’intero corrispettivo del
            pacchetto o servizio o, se antecedente, alla data di partenza del viaggiatore,
            nulla valendo a tal fine il percepimento di acconti (articolo 74-ter, comma 7, DPR
            633/1972) che potranno quindi non essere oggetto di fatturazione. Come
            chiarito dalla M. 30/1980, infatti, l’eventuale percepimento di acconti, così come
            l’emissione della fattura da parte dell’agenzia, non determina il sorgere
            dell’obbligazione tributaria che avviene solo e solamente all’incasso dell’intero
            corrispettivo o di inizio del viaggio;

            inoltre, le fatture emesse in regime 74-ter possono essere annotate nei registri
            IVA entro il mese successivo a quello in cui le prestazioni si considerano
            effettuate con il conseguente differimento della rilevazione e dell’obbligo di
            versamento dell’eventuale debito IVA.
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            Competenza temporale dei ricavi
            Ai fini della rilevazione contabile e di bilancio dei ricavi, si distinguono le due
            principali tipologie di ricavi:
            • ricavi di vendita in proprio di pacchetti e servizi turistici;
            • ricavi di intermediazione.
            In relazione ai ricavi di vendita di pacchetti o servizi turistici, questi devono
            essere imputati a bilancio in base al principio della competenza temporale, che
            coincide con il momento in cui è ultimata la prestazione o il servizio a favore del
            cliente (quindi la data di ritorno dal soggiorno o di ultimazione del servizio
            venduto) in base ai corretti principi contabili nazionali ed ai sensi dell’articolo
            109 TUIR.
            Per i ricavi di intermediazione, invece, l’ultimazione della prestazione si verifica
            nel momento in cui si conclude il contratto tra l’agenzia organizzatrice e il cliente
            consumatore finale (R.M. 115/E/2005) con tutte le conseguenze del caso in
            termini di rilevazione contabile e in bilancio delle provvigioni o compensi di
            intermediazione maturati.
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            Rilevazione del costo (o minor ricavo) IVA 74-ter
             particolarità del settore agenzie viaggi è quella dello storno IVA ex articolo 74-ter.
             La contabilizzazione dei ricavi e dei costi in regime 74-ter (quindi la contabilizzazione
            dei ricavi relativi alla vendita di pacchetti turistici o servizi singoli preacquisiti) avviene
            al lordo della relativa IVA, che viene calcolata (ed eventualmente scorporata) in sede di
            liquidazione IVA periodica.
            Di conseguenza al momento della rilevazione in contabilità della liquidazione IVA
            periodica che comporti un debito di imposta, si predisporrà la relativa scrittura
            contabile per tener conto del minor ricavo conseguente allo scorporo dell’IVA a debito
            avvenuto al momento del calcolo della liquidazione IVA.
            Ai fini IVA è possibile annotare i corrispettivi di vendita entro il mese successivo, con la
            conseguenza che, in prossimità della chiusura dell’esercizio, può presentarsi il caso di
            corrispettivi di vendita maturati nell’esercizio in chiusura ma con rilevazione
            dell’eventuale debito IVA nel nuovo esercizio: per la corretta rilevazione dell’esatta
            competenza temporale del costo IVA 74-ter, sarà necessario imputare, nell’esercizio in
            chiusura, l’importo relativo all’IVA incorporata nei corrispettivi di vendita.
             Può capitare che il viaggiatore saldi l’intero corrispettivo entro l’esercizio in chiusura,
            con effettuazione della relativa liquidazione IVA (con conseguente contabilizzazione del
            costo IVA 74-ter emerso dalla liquidazione stessa), ma che il ricavo sia di competenza
            dell’esercizio successivo in quanto il turista rientra dal viaggio nel nuovo esercizio. In
            questo caso sarà necessario imputare il costo IVA 74-ter già rilevato in sede di
            liquidazione IVA, al corretto esercizio di competenza (il successivo)
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            Operazioni con l’estero- intrastat

             In merito alle operazioni effettuate con soggetti esteri, intesi come soggetti UE e
            fuori UE, la normativa da applicare varia a seconda della prestazione che
            l’agenzia di viaggi svolge:
            • la vendita di un “pacchetto turistico”, essendo un servizio assoggettato a Iva
                nel Paese del prestatore, non deve essere dichiarata negli elenchi riepilogativi
                dei servizi resi e ricevuti (Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 36/E/2010,
                Parte I, § 12). Ai sensi, infatti, dell’articolo 307 della Direttiva n.
                2006/112/CE, la cessione di pacchetti turistici si considera territorialmente
                rilevante nel luogo di stabilimento dell’agenzia di viaggi ed è per questa
                ragione che l’operazione, anche se resa nell’ambito di un rapporto “B2B”,
                risulta estranea alla regola territoriale generale prevista, per le prestazioni di
                servizi “generiche”, dall’articolo 7-ter, comma 1, lett. a), D.P.R. 633/1972 e, di
                conseguenza, anche dall’obbligo di presentazione dei modelli Intrastat, ex
                articolo 50, comma 6, D.L. 331/1993.
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             • per i servizi singoli (es. hotel, volo, ecc.) resi dall’agenzia di viaggi in nome e
               per conto dei clienti, soggetti passivi, stabiliti in altri Stati membri, per i quali
               la citata Circolare n. 36/E/2010 (Parte I, § 13) ha precisato che si applica la
               regola territoriale generale prevista per le prestazioni “generiche”, basata
               sulla tassazione nel Paese del committente, con il conseguente obbligo di
               presentazione del modello INTRA .

             I singoli servizi previamente acquisiti dall’agenzia di viaggi sono, invece, esclusi
             dall’adempimento, siccome la rivendita è soggetta al regime speciale ai sensi
             dell’articolo 74-ter, comma 5-bis, D.P.R. 633/1972.
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             Tra le prestazioni di intermediazione rese dal tour operator sono comprese
             anche quelle fornite tramite Internet, come nel caso delle prenotazioni on line di
             singoli servizi (hotel, volo, guida turistica). Come specificato dalla Circolare n.
             36/E/2010 (Parte I, § 15), la circostanza che la prestazione sia resa con l’ausilio
             della rete Internet non comporta automaticamente che il servizio possa essere
             qualificato come commercio elettronico “diretto”. Infatti, il mezzo elettronico
             costituisce un mero strumento di raccolta delle prenotazioni e viene utilizzato
             come mezzo di comunicazione, equiparabile ad un telefono o ad un fax.
             Nel caso per esempio in cui il tour operator italiano emette fattura per i servizi
             resi ad un operatore con sede in altro Paese UE per l’intermediazione effettuata,
             tramite il proprio portale, per realizzare la vendita dei servizi effettuata dal tour
             operator stesso, l’operazione si configura come una prestazione di
             intermediazione effettuata in nome e per conto del soggetto passivo
             comunitario. Essendo territorialmente rilevante nel Paese del committente, la
             stessa deve essere rilevata negli elenchi riepilogativi delle prestazioni rese .
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         Esterometro

          L’agenzia di viaggi, al pari degli altri soggetti, deve comunicare le
         operazioni con l’estero nei seguenti casi:
          Il primo riguarda le fatture di vendita -. In questo caso l’agenzia può
         emettere la fattura elettronica ( per le operazioni con l’estero, non è
         obbligatoria).
         Il secondo caso sono le fatture di acquisto. Tali fatture , senza distinzione,
         vanno inserite tutte nell’esterometro . L’Agenzia delle Entrate ha chiarito
         che vanno inserite non solo le fatture, ma anche tutti i documenti di conto,
         anche se non sono invoice.
         Nel caso in cui l’agenzia lavori come intermediario, dunque, in linea di
         massima l'esterometro è evitabile, in quanto la fattura viene emessa
         direttamente al cliente e il documento relativo alle commissioni rientra
         nella casistica delle fatture di vendita.
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