LAVORO ACCESSORIO: LE NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2010

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SEAC S.P.A                                                                           EDITORIA FISCALE
                            LAVORO ACCESSORIO: LE NOVITÀ
                                DELLA FINANZIARIA 2010

L’INPS, con la Circolare n. 17 del 3 febbraio 2010, riepiloga il quadro normativo ed illustra le novità in
tema di lavoro occasionale di tipo accessorio, introdotte dalla Finanziaria 2010 (articolo 2, commi 148
e 149, Legge n. 191/2009).

Si rammenta che con le modifiche apportate all’articolo 70, D.Lgs. n. 276/2003, è mutata la sfera di
applicazione di tale fattispecie contrattuale dal punto di vista oggettivo e soggettivo. Infatti, è stato
ampliato l’ambito di attività di lavoro accessorio e sono state previste nuove tipologie di prestatori e
committenti, con l’intento di favorire un maggior utilizzo dei buoni lavoro (c.d. voucher).

L’Istituto precisa, inoltre, che la disciplina operativa per le prestazioni occasionali è rimasta invariata e
rimanda alle circolari già emanate e alle indicazioni presenti sul sito www.inps.it, per quanto riguarda
le caratteristiche dei buoni lavoro e le modalità procedurali del sistema voucher.
LA NUOVA DISCIPLINA
La Circolare n. 17/2010 dell’INPS ribadisce che la Legge Biagi (art. 70 e ss., D.Lgs. n. 276/2003) ha
regolamentato le prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, cioè quelle attività lavorative non
riconducibili ad alcuna tipologia contrattuale specifica di lavoro subordinato od autonomo, con l’intento di
contrastare il lavoro sommerso ed irregolare, garantendo in tal modo una protezione assicurativa e
previdenziale a lavoratori che ne erano totalmente privi.

La disciplina normativa ha subito varie modifiche, ad opera di alcuni provvedimenti legislativi come la
c.d. “Manovra d’estate 2008” (art. 22 del DL n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008) e il
“decreto incentivi” (art. 7-ter, comma 12, del DL n. 5/2009, convertito nella Legge n. 33/2009).

Recentemente è intervenuta anche la finanziaria 2010 (art. 2, commi 148 e 149), che ha ridefinito il
campo applicativo di questa particolare fattispecie contrattuale, apportando novità all’articolo 70 del
D.Lgs. n. 276/2003, senza prevedere alcun cambiamento riguardo le modalità operative, come previste
dallo stesso Istituto previdenziale.

Pertanto, le modifiche concernono i soggetti interessati dal ricorso al lavoro accessorio, siano essi
prestatori (studenti, pensionati, lavoratori part-time, percettori di prestazioni a sostegno del reddito) o
committenti (enti locali), nonché le attività (impresa familiare, maneggi e scuderie).
Tali aspetti sono presi in esame dalla circolare dell’INPS, che delinea il quadro generale di
applicazione delle novità soffermandosi sugli aspetti di maggior interesse.

CAMPO APPLICATIVO: PRESTATORI
Una delle modifiche più significative riguardanti il lavoro occasionale di tipo accessorio è l’estensione
dell’utilizzo dei voucher, quali sistema di pagamento delle prestazioni di determinati soggetti.

Per inciso si ricorda che le prestazioni di lavoro accessorio sono retribuite mediante buoni, i c.d.
voucher (per le modalità di pagamento si veda la Circolare INPS n. 88/2009), come previsto dall’art.
72 del D.Lgs. n. 276/2003, del valore nominale pari a 10 euro.

Tale valore comprende:
• la quota contributiva a favore della Gestione separata INPS pari al 13%;
•   quella a favore dell’INAIL pari al 7%;
•   una quota per la gestione del servizio (il concessionario è l’INPS) pari al 5%.

Di conseguenza, il valore netto, cioè il corrispettivo netto della prestazione, in favore del lavoratore è
pari a 7,50 euro. Nel caso di utilizzo di voucher multipli del valore complessivo lordo pari a 50 euro, il
valore netto risulta pari a 37,50 euro.
Quindi, in ogni voucher sono incorporate sia l’assicurazione anti - infortuni dell’INAIL che il contributo
INPS, che viene accreditato sulla posizione individuale contributiva del lavoratore che, se non
presente, sarà aperta d’ufficio dall’Istituto.

Il valore nominale dei “buoni” viene periodicamente aggiornato tenuto conto sia della retribuzione
media rilevata per attività affini a quella svolta dal lavoratore accessorio, sia dei costi di gestione del
servizio.

Il prestatore di lavoro occasionale percepirà il proprio compenso restituendo, presso i concessionari
individuati e autorizzati dal Ministero del Lavoro, il buono datogli dall’utilizzatore.
All’atto della ricezione del buono il concessionario procederà alla registrazione dei dati anagrafici e
del codice fiscale del lavoratore provvedendo contestualmente alla corresponsione del dovuto.
Nello specifico le novità concernono i seguenti prestatori.

Studenti under 25
Secondo il dettato del comma 1, lettera e), dell’articolo 70 sono previste novità riguardo l’impiego di
giovani studenti in attività lavorative di natura occasionale; nello specifico viene stabilito che:

•   è consentito ai giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso
    un istituto scolastico di ogni ordine e grado, prestare attività di natura occasionale di lavoro
    accessorio in qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università,
    compatibilmente con gli impegni scolastici, il sabato e la domenica e durante i periodi di
    vacanza;
    a questo proposito secondo le indicazioni contenute nella circolare INPS n. 104 del 1° dicembre
    2008 si considerano:
     “vacanze natalizie” il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;
     “vacanze pasquali” il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì
       dell’Angelo;
     “vacanze estive” i giorni compresi dal 1° giugno al 30 settembre;

•   è possibile l’impiego di studenti con meno di 25 anni di età in qualunque periodo dell’anno e in
    qualsiasi settore produttivo, compresi gli enti locali, le scuole e le università, qualora siano
    regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’università.

Pertanto, i giovani universitari possono svolgere prestazioni di carattere accessorio senza vincoli
temporali, sempre nel limite di 5.000 euro, per singolo committente, nell’anno solare.

Pensionati
Con riferimento a tali soggetti il nuovo articolo 70, comma 1, lettera h-bis, ribadisce che possono
svolgere attività di natura occasionale nell’ambito di qualsiasi settore produttivo.
Inoltre, viene data la possibilità di un loro impiego anche in favore degli enti locali.

Lavoratori a tempo parziale
Viene aggiunto al comma 1, dell’articolo 70 un ulteriore periodo, per cui, in via sperimentale per
l’anno 2010, anche i lavoratori regolarmente occupati con contratto a tempo parziale potranno
effettuare prestazioni di lavoro accessorio in qualsiasi settore produttivo.
L’unica eccezione riguarda l’impossibilità dell’utilizzo dei buoni lavoro presso il proprio datore (per
ulteriori prestazioni si può ricorrere al lavoro supplementare), a salvaguardia dell’occupazione regolare
con contratto part-time e per evitare forme elusive della relativa disciplina.

Percettori di prestazioni a sostegno del reddito
In base alla proroga contenuta nell’articolo 70, comma 1-bis, del D.Lgs n. 276/2003, anche per l’anno
2010, in via sperimentale, i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito
potranno svolgere lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali.

Quindi, gli enti locali potranno affiancare le politiche a sostegno del reddito con iniziative di politica
attiva del lavoro a favore degli stessi percettori di ammortizzatori sociali.
L’INPS individua le categorie destinatarie di tale previsione nei:

•   percettori di prestazioni di integrazione salariale;
•   percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione (disoccupazione ordinaria,
    mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione edili).
Si rammenta che in queste ipotesi il limite massimo dei compensi per le attività occasionali è, per
singolo percettore, pari ad euro 3.000 (non euro 5.000) per anno solare.

Come già sottolineato dall’INPS (Circolare n. 88/2009), la norma pone come condizione per lo
svolgimento di lavoro accessorio da parte di tali soggetti il rispetto dell’art. 19, comma 10, del DL n.
185/2008, convertito nella Legge n. 2/2009, che subordina il diritto a percepire qualsiasi trattamento
di sostegno al reddito, previsto in materia di ammortizzatori sociali:
• alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o,
• a seconda della specifica tipologia di sussidio, a un percorso di riqualificazione professionale.

Secondo il comma 1-bis dell’art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003 si ricorda, inoltre, che
“L’INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del
salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio”.

COMMITTENTI: GLI ENTI LOCALI
Una delle novità più rilevanti in tema di lavoro occasionale è la possibilità dell’utilizzo dei voucher
anche da parte degli enti locali. Condizione indispensabile per il ricorso a prestazioni di carattere
accessorio da parte di un committente pubblico e degli enti locali, secondo il nuovo comma 2-ter
dell’articolo 70 del D.Lgs. n. 276/2003 è il rispetto dei vincoli fissati dalla disciplina vigente di
contenimento delle spese di personale e, qualora previsto, dal patto di stabilità interno.

Secondo le previsioni della legge finanziaria 2010 possono svolgere prestazioni occasionali in favore
degli enti locali:

•   i giovani studenti con meno di 25 anni di età (art. 70, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 276/2003);
•   i pensionati (art. 70, comma 1, lettera h-bis), del D.Lgs. n. 276/2003);
•   i titolari di contratto di lavoro a tempo parziale (art. 70, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003);
•   i percettori di prestazioni integrative a sostegno del reddito (art. 70, comma 1-bis, del D.Lgs. n.
    276/2003).
Inoltre, all’articolo 70, comma 1, lettera b), viene previsto che il committente di lavori di giardinaggio,
pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti può essere anche un ente locale.
Di conseguenza, le attività che riguardano i suddetti lavori sono limitate, nell’ambito del settore
pubblico, agli enti locali, ovvero a: comuni, province, città metropolitane, comunità montane, comunità
isolane e unioni di comuni, nonché consorzi cui partecipano enti locali (art. 2, D.Lgs. n. 267/2000).

Per le altre attività ex art. 70 del D.Lgs. n. 276/2003, trova applicazione l’art. 1, comma 2, del D.Lgs.
n. 276/2003, per cui il decreto stesso “non trova applicazione per le Pubbliche Amministrazioni e per il
loro personale”.
Unica eccezione in tal senso, come già evidenziato dall’INPS (Circolare n. 88/2009), riguarda le
manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà (art.
70, comma 1, lettera d, del D.Lgs. n. 276/2003).

Infine, preme evidenziare che, secondo il dettato dell’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001,
nella dicitura “committente pubblico” vanno ricomprese
“tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le
istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni,
le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie,
gli istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro
associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”.

SFERA APPLICATIVA: ATTIVITÀ
Per quanto concerne le attività lavorative di natura occasionale, la Legge n. 191/2009 ha esteso la
possibilità del ricorso ai buoni lavoro da parte dell’impresa familiare e ha esteso il lavoro accessorio
alle prestazioni svolte nei maneggi e nelle scuderie.

Impresa familiare
Le attività lavorative di natura occasionale nell’ambito dell’impresa familiare (articolo 70, comma 1,
lettera g) nel limite di 10.000 euro per ciascun anno fiscale, non sono più circoscritte al commercio,
al turismo e ai servizi, ma possono interessare tutti i settori produttivi.

Si sottolinea che per impresa familiare (art. 230 bis c.c.) deve intendersi quella cui collaborano il
coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. Quindi, ne fanno parte il titolare ed i
familiari (anche non conviventi con il titolare) che svolgono la loro attività in modo continuativo e
prevalente.

La circolare INPS puntualizza che nel caso in cui il familiare coadiutore partecipi all’attività con
carattere di abitualità e prevalenza e non sia ravvisabile un rapporto di lavoro dipendente, i suddetti
familiari devono provvedere all’iscrizione nelle gestioni di appartenenza con versamento dei relativi
contributi (Circolare INPS n. 76/2009).

Riguardo l’impresa familiare di cui all’articolo 70, comma 1, lettera g), del D.Lgs. n. 276/2003, si
applica la normale disciplina contributiva e assicurativa del lavoro subordinato (art. 72, comma 4-
bis, D.Lgs. n. 276/2003).
Viene confermato che l’ambito applicativo della disposizione sul lavoro accessorio considera le
imprese familiari nella veste di “datori di lavoro” nei confronti di soggetti estranei all’imprenditore e
all’impresa familiare stessa.

L’Istituto, con riferimento al ricorso ai voucher da parte delle imprese familiari, prospetta due ipotesi:
•   nel caso di impiego di prestatori all’interno dell’attività normalmente esercitata nel campo delle
    proprie attività specifiche ex articolo 70, lettera g), potranno essere utilizzati i buoni, purché sia
    applicato il regime contributivo e assicurativo del lavoro subordinato;
•   nel caso di lavoro accessorio secondo le altre tipologie di attività (restanti lettere dell’art. 70,
    comma 1), si potranno utilizzare i buoni lavoro ordinari con il regime contributivo e assicurativo
    agevolato, il quale prevede la contribuzione pari al 13% da versare alla gestione separata (come
    previsto per tutti i settori e tutte le tipologie di imprese).

Maneggi e scuderie
Al comma 1 dell’articolo 70 del D.Lgs. n. 276/2003 viene introdotta la lettera h-ter), per cui sono
prestazioni di lavoro accessorio le attività lavorative di natura occasionale rese nell’ambito di attività
svolte nei maneggi e nelle scuderie.

MODALITÀ OPERATIVE
Viene ribadito che il ricorso ai buoni lavoro è circoscritto al rapporto diretto tra prestatore ed
utilizzatore finale, senza il tramite di intermediari.
Pertanto, è escluso che un’impresa (cooperativa o agenzia del lavoro), possa reclutare e retribuire
lavoratori per lo svolgimento di prestazioni a favore di terzi, come nel caso dell’appalto o della
somministrazione.

Si conferma, inoltre, il limite massimo delle erogazioni per tutte le tipologie di prestatori fissato nella
misura massima di 5.000 euro nel corso di un anno solare, con riferimento al medesimo committente.
Tale limite va considerato per il prestatore come netto e, quindi, il limite di importo lordo per il
committente è di 6.660 euro, corrispondenti a 4.995 euro netti per prestatore.

Per i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito il limite di importo, per
anno solare, è pari ad euro 3.000 netti complessivi, corrispondenti per il committente a 4.000 euro
lordi.
L’importo complessivo per le imprese familiari, invece, non deve essere superiore ad euro 10.000
nel corso di ciascun anno fiscale (corrispondente ad un importo lordo di 13.333 euro).

Per le istruzioni operative circa la concreta attuazione delle attività di lavoro accessorio, così come
disciplinate dal dettato normativo, si rimanda alle indicazioni dello stesso Istituto previdenziale,
contenute nelle Circolari n. 81/2008, n. 94/2008, n. 104/2008, n. 44/2009, n. 76/2009 e n. 88/2009.

                                                            A cura degli Esperti dell’Editoria Fiscale SEAC
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