IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI - GDPR UE 2016/679 - Corso Formazione Privacy GDPR - 1 modulo Giugno 2018 - Sistemi ...

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IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI - GDPR UE 2016/679 - Corso Formazione Privacy GDPR - 1 modulo Giugno 2018 - Sistemi ...
IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO
      SULLA PROTEZIONE DEI DATI
                   GDPR UE 2016/679

Corso Formazione Privacy GDPR – 1° modulo Giugno 2018   1
IL NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO SULLA PROTEZIONE DEI DATI - GDPR UE 2016/679 - Corso Formazione Privacy GDPR - 1 modulo Giugno 2018 - Sistemi ...
PRINCIPALI NOVITÀ DEL GDPR

Regole comuni per tutti i paesi UE per eliminare disparità di trattamento per i soggetti interessati

Introdotto il principio cardine di "Accountability", ovvero della "Responsabilizzazione" del Titolare
del trattamento dei dati, che deve essere in grado di dimostrare la conformità al regolamento. Il
Titolare deve obbligatoriamente documentare tutti i trattamenti effettuati, gli eventuali rischi e le
misure di protezione adottate.

Ai diritti dell'interessato già esistenti (trasparenza, accesso, rettifica, cancellazione, diritto di
opposizione) se ne aggiungono di nuovi quali il diritto all’oblio e il diritto alla portabilità.

Introdotti i principi di "Privacy by Design" e "Privacy by Default" i quali implicano che i trattamenti
debbano essere concepiti, sin dal momento della loro ideazione, nel rispetto delle regole fissate dal
legislatore e impostati di conseguenza

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PRINCIPALI NOVITÀ DEL GDPR

Introduzione della Contitolarità nel trattamento dei dati. Viene introdotta la nomina obbligatoria per
il Responsabile esterno per i soggetti che effettuano operazioni di trattamento per il Titolare (con
contratto o altro atto giuridico a norma UE).
Al momento non è più codificata la figura del Responsabile Interno.

Introduzione della figura del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD - DPO), figura obbligatoria
per alcune categorie di soggetti Titolari del Trattamento (PA, soggetti la cui attività principale consiste
nel trattamento su larga scala di dati particolari o sul controllo regolare e sistematico degli interessati,
sempre su larga scala).

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PRINCIPALI NOVITÀ DEL GDPR

Viene istituito il "Registro delle attività di Trattamento", da redigersi a cura del Titolare sul quale
rendicontare tutte le attività in materia di protezione e circolazione dei dati personali trattati. Nel caso
il Titolare operi anche come Responsabile esterno del trattamento, dovrò rendicontare con modalità
analoghe le attività svolte su un altro specifico registro.

L’informativa deve essere accessibile , concisa e scritta con linguaggio chiaro e semplice con un
numero limitato di riferimenti normativi. Deve essere fornita per iscritto

Il consenso oltre che libero, specifico e informato, deve essere inequivocabile. E’ valido solo se la
volontà è espressa in modo NON equivoco per ogni singolo trattamento.
il titolare dovrà sempre essere in grado di dimostrare che l'interessato abbia prestato il consenso ad uno
specifico trattamento.

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PRINCIPALI NOVITÀ DEL GDPR

E’ stato sancito l’obbligo per il Titolare, di comunicare le violazioni o perdite di dati anche accidentali
(DATA BREACH) all’Autorità Garante, senza ingiustificato ritardo e, ove possibile,
entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, nonché al soggetto interessato,
qualora la violazione dei dati personali sia suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti
e le libertà dello stesso

La legge applicabile è quella del soggetto interessato del trattamento, I Titolari (tra i quali anche social
network, piattaforme web e motori di ricerca) saranno quindi soggetti alla normativa Europea anche se
aventi sede fuori dall’UE.

Sono previste sanzioni amministrative fino a 20.000.000 di Euro, o in alternativa, se superiore,
il 4% del fatturato mondiale annuo. Tali sanzioni possono essere attenuate da comportamenti virtuosi.

Ad oggi non è ancora possibile definire sanzioni penali comunitarie, tali sanzioni sono stabilite dai singoli
stati membri. E' previsto anche il risarcimento di danni materiali o immateriali. In ogni caso le sanzioni
devono essere EFFETTIVE, PROPORZIONATE e DISSUASIVE.

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RIASSUMENDO BREVEMENTE

La principale novità è il principio di ACCOUNTABILITY, ovvero della "Responsabilizzazione del
titolare" che deve essere in grado di dimostrare la conformità al regolamento, chiunque agisca sotto
la sua autorità e abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso
(PROCEDURE e FORMAZIONE).

E’ OBBLIGATORIO documentare tutti i trattamenti effettuati, trattamenti che vanno progettati e
configurati secondo i dettami del Regolamento

                                 3 NUOVI ADEMPIMENTI IMPORTANTI:

1. I Registri dei trattamenti (per Titolari e Responsabili)
2. L'analisi dei rischi (necessaria per definire le misure di sicurezza adeguate da applicarsi)
3. Data Breach , violazione dei dati personali (fraudolenta o accidentale)

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RESTANO PERO'ANCORA DA DEFINIRE:

• Le disposizioni di adeguamento

• Codici di condotta e certificazioni

• I provvedimenti generali (le linee guida)

• Il concetto di Larga Scala

• La figura dei manutentori

• Semplificazioni

• ……………….

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Ma cosa intendiamo esattamente per dati personali ?

"dato personale": qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile
("interessato"); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o
indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di
identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici
della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale

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Categorie particolari di dati personali (gli ex dati sensibili)

Sono i dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le
convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, dati genetici, dati
biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute
o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

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Principi applicabili al trattamento dei dati personali
                    e alla loro libera circolazione
I dati personali devono essere
– trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato ("liceità, correttezza e
  trasparenza");
– raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia
  incompatibile con tali finalità;
– adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati
  ("minimizzazione dei dati");
– esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o
  rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati ("esattezza");
– conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore
  al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
– trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza, che comprenda la protezione da trattamenti non
  autorizzati o illeciti, dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentale, mediante misure tecniche e
  organizzative ADEGUATE.

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Liceità del trattamento

perché un trattamento di dati personali sia considerato lecito, deve incorrere almeno una delle
seguenti condizioni:
a)   l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più
     specifiche finalità;
b)   il trattamento è necessario all’esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o
     all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
c)   il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del
     trattamento;
d)   il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un’altra
     persona fisica;
e)   il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso
     all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
f)   il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del
     trattamento, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali
     dell’interessato.

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Trattamento di categorie particolari di dati personali
                      (gli ex dati sensibili)

Per quanto riguarda tali dati, il loro trattamento è vietato in prima battuta, a meno
che il titolare possa dimostrare di soddisfare almeno una delle condizioni fissate
all’articolo 9, paragrafo 2 del Regolamento.

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Condizioni di liceità per il Trattamento di categorie particolari di dati
                                       personali

•   l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità
    specifiche;
•   il trattamento è effettuato da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che
    persegua finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali;
•   il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;
•   il trattamento è necessario per uno dei seguenti scopi:
      – per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in
          materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale;
      – per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi
          nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;
      – per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali
          esercitino le loro funzioni giurisdizionali;
      – per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri;
      – per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del
          dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o
          sociali;
      – per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica;
      – per il perseguimento di fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini
          statistici.

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Consenso al trattamento dei dati
Quando il trattamento si fonda sul consenso dell’interessato, il titolare deve sempre essere in grado di
dimostrare che l'interessato ha prestato il proprio consenso, che è valido se:

•   all'interessato è stata resa l'informazione sul trattamento dei dati personali;
•   è stato espresso dall'interessato liberamente, in modo inequivocabile e, se il trattamento persegue
    più finalità, specificamente con riguardo a ciascuna di esse. Il consenso deve essere sempre
    revocabile;
•   Occorre verificare che la richiesta di consenso sia chiaramente distinguibile da altre richieste o
    dichiarazioni rivolte all’interessato, per esempio all’interno della modulistica.
•   Non è ammesso il consenso tacito o presunto (per esempio, presentando caselle già spuntate su un
    modulo).
•   Quando il trattamento riguarda le “categorie particolari di dati personali” (art.9) il consenso deve
    essere “esplicito”; lo stesso vale per il consenso a decisioni basate su trattamenti automatizzati
    (compresa la profilazione ).
•   Il consenso non deve essere necessariamente “documentato per iscritto”, né è richiesta la “forma
    scritta”, anche se questa è modalità idonea a configurare l’inequivocabilità del consenso e il suo essere
    “esplicito”.

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Informativa al trattamento dei dati (Art.13 – 14)

L’informativa deve essere fornita all’interessato prima di effettuare il trattamento, quindi prima della raccolta dei dati
(Art.13)

Nel caso di dati personali non raccolti direttamente presso l’interessato (Art.14), l’informativa deve essere fornita
entro un termine ragionevole che non può superare 1 mese dalla raccolta.

L’informativa è data, in linea di principio, per iscritto e preferibilmente in formato elettronico (soprattutto nel contesto
di servizi online.

In base al Regolamento, si deve porre particolare attenzione alla formulazione dell’informativa, che deve essere
soprattutto comprensibile e trasparente per l’interessato, attraverso l’uso di un linguaggio chiaro e semplice.

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Informativa al trattamento dei dati (Art.13 – 14)

I contenuti dell’informativa sono più ampi rispetto al Codice, in particolare, il titolare deve sempre specificare:

•   la propria identità ed i dati di contatto;
•   I dati di contatto del RPD-DPO (Responsabile della protezione dei dati – DPO), ove applicabile;
•   Le finalità del trattamento;
•   la base giuridica del trattamento;
•   Qual è il suo interesse legittimo se quest’ultimo costituisce la base giuridica del trattamento;
•   Gli eventuali destinatari dei dati;
•   Eventuali responsabili del trattamento
•   L'eventuale trasferimento di dati personali verso Paesi terzi e, in caso affermativo, attraverso quali strumenti (es. Paese terzo
    giudicato adeguato dalla Commissione europea; BCR di gruppo; specifiche clausole contrattuali modello, ecc.);
•   Se i dati non sono raccolti direttamente presso l’interessato (articolo 14 del Regolamento), l’informativa deve comprendere anche le
    categorie dei dati personali oggetto di trattamento;
•   il periodo di conservazione dei dati o i criteri seguiti per stabilire tale periodo di conservazione;
•   Se il trattamento comporta processi decisionali automatizzati (anche la profilazione), la logica di tali processi e le conseguenze
    previste per l’interessato;
•   i diritti degli interessati (compreso il diritto alla portabilità dei dati);
•   il diritto di presentare un reclamo all’autorità di controllo.

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Diritti dell'interessato

L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma o meno di un trattamento di dati che lo
riguardino, e in tal caso di aver accesso alle informazioni in questione.
Di seguito un breve riassunto dei diritti che può esercitare l'interessato:
• Accesso ( a tutte le informazioni che lo riguardano)
• Rettifica (variazione dei dati inesatti)
• Cancellazione - diritto all'oblio (eliminazione dei dati conservati ma anche deindicizzazione dal web)
• Limitazione (riduzione anche parziale dell'utilizzo)
• Portabilità (trasmissione dei dati da un Titolare ad altro Titolare in formato elettronico ove tecnicamente possibile)
• Diritto di opposizione (opporsi al trattamento relativo a particolari finalità es. Marketing)

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Esercizio dei diritti
L'interessato ha il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento la conferma o meno di un trattamento di dati che lo riguardino, e
consigliabile effettuare tale richiesta con un formato "dimostrabile", cartaceo od informatico. Se l’interessato presenta la richiesta
mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell’interessato, le informazioni dovranno essere fornite in un formato
elettronico di uso comune

Tenuto conto delle finalità del trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti, anche
fornendo una dichiarazione integrativa.

Su richiesta specifica, l titolare fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste
dall'interessato, il titolare può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi..

Su richiesta motivata e lecita, titolare ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali dell'interessato

Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati
personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.

Il titolare del trattamento fornisce all’interessato le informazioni relative all’azione intrapresa riguardo a una richiesta relativa
all'esercizio dei diritti, senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro un mese dal ricevimento della richiesta stessa. Tale
termine può essere prorogato di due mesi, se necessario, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Il titolare del
trattamento informa l’interessato di tale proroga, e dei motivi del ritardo, entro un mese dal ricevimento della richiesta.

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Titolare del trattamento

la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro
organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità
e i mezzi del trattamento di dati personali.

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Contitolari del Trattamento

Allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e i mezzi del
trattamento, essi sono contitolari del trattamento.
Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in
merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR, con particolare riguardo all'esercizio dei
diritti dell'interessato, e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli
articoli 13 e 14

L'accordo riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati. Il
contenuto essenziale dell'accordo è messo a disposizione dell'interessato se richiesto.

Indipendentemente dalle disposizioni dell'accordo, l'interessato può esercitare
i propri diritti ai sensi del presente regolamento nei confronti di e contro ciascun titolare del
trattamento.

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Responsabile del Trattamento

Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo
ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in
atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire la conformità al GDPR.

Il responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta,
specifica o generale, del titolare del trattamento, il responsabile del trattamento informa il titolare del
trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili
del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro
atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del
trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la
natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i
diritti del titolare del trattamento.

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Autorizzati al trattamento
                               (gli ex incaricati al trattamento)
La figura dell’incaricato del trattamento , precedentemente prevista dal Codice della Privacy, non viene
più espressamente citata nel GDPR.

il regolamento non ne esclude la presenza in quanto fa riferimento a “persone autorizzate al trattamento
dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile” (Art. 4, n. 10).

Chiunque agisca sotto l'autorità del Titolare del trattamento, ed abbia accesso a dati personali, non può
trattare tali dati se non è istruito in tal senso (FORMAZIONE sulla normativa e sulle PROCEDURE
INTERNE).

La formazione dovrebbe essere finalizzata ad illustrare i rischi generali e specifici dei trattamenti di dati,
le misure organizzative, tecniche ed informatiche adottate, nonché le responsabilità e le sanzioni.

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Privacy by Design e by Default

L'articolo 25, introduce il principio di privacy by design e privacy by default, un approccio concettuale
innovativo che impone alle aziende l'obbligo di avviare un progetto prevedendo, fin da subito, prima di
iniziare il trattamento, gli strumenti a tutela dei dati personali.

Privacy by design impone di esaminare e configurare il trattamento dei dati prevedendo sino dalla fase
di progettazione le garanzie previste dal Regolamento per tutelare i diritti degli interessati, definendo le
modalità di raccolta e trattamento solamente dei dati necessari , evidenziando anche i ruoli e le
autorizzazioni dei soggetti preposti.

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Privacy by Default

Il principio di privacy by default stabilisce che, per impostazione predefinita, i sistemi di trattamento
debbano essere configurati in maniera tale da non permettere trattamenti di dati ulteriori rispetto a
quanto progettato, consentendone l'accesso solamente alle persone preposte al trattamento degli stessi.

Ogni volta che si avvia un progetto che prevede un nuovo trattamento di dati, le Imprese devono
predisporre e documentare una valutazione di impatto Privacy (DPIA o VIP).

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Registri delle attività di trattamento

L’obbligo del registro non compete alle imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno
che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell’interessato,
il trattamento non sia occasionale o includa il trattamento di categorie particolari di dati, o di dati
giudiziari.

Va da sé che tutte le organizzazioni che hanno dei dipendenti di cui trattano anche dati relativi allo stato
di salute e quindi particolari saranno obbligate alla tenuta del registro dei trattamenti.

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Ogni Titolare del trattamento dovrà tenere un registro delle attività di trattamento svolte sotto la
propria responsabilità, se il Titolare del Trattamento effettua trattamenti di dati per altri Titolari, agisce
come Responsabile esterno del trattamento ed è quindi tenuto a redigere un registro analogo per ogni
Titolare del trattamento per conto del quale agisce.

Una corretta compilazione dei Registri, serve per conoscere quali trattamenti sono svolti in azienda o in
outsourcing, da chi, con quali modalità e misure di sicurezza, ma soprattutto, per mettere il Titolare in
condizioni di dimostrarlo.

I registri potranno essere tenuti anche in formato elettronico, e dovranno essere messi a disposizione
dell’Autorità Garante qualora lo richieda, così come è previsto dal par. 4 dell’art. 30

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Registro dei trattamenti del Titolare

a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del contitolare del
trattamento e del responsabile della protezione dei dati (DPO);
b) le finalità del trattamento;
c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;
d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i
destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali;
e) Se presenti, i trasferimenti di dati personali verso paesi terzi e la loro identificazione;
f) ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;
g) una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative

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Registro dei trattamenti del Responsabile

Ogni Responsabile del trattamento tiene obbligatoriamente un registro di tutte le categorie di
attività relative al trattamento svolte per conto di un Titolare del trattamento, contenente:
a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del
trattamento per conto del quale agisce e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;
b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
c) Se presenti, i trasferimenti di dati personali verso paesi terzi e la loro identificazione;
d) una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative

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Registro dei trattamenti del Titolare                       Registro dei trattamenti del Responsabile

a) il nome e i dati di contatto del titolare del              a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei
trattamento e, ove applicabile, del contitolare del           responsabili del trattamento, di ogni titolare del
trattamento e del responsabile della protezione dei           trattamento per conto del quale agisce e, ove
dati (DPO);                                                   applicabile (DPO);
b) le finalità del trattamento;
c) una descrizione delle categorie di interessati e
delle categorie di dati personali;                            b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di
d) le categorie di destinatari a cui i dati personali         ogni titolare del trattamento;
sono stati o saranno comunicati, compresi i
destinatari di paesi terzi od organizzazioni
internazionali;
e) Se presenti, i trasferimenti di dati personali verso       c) Se presenti, i trasferimenti di dati personali verso
paesi terzi e la loro identificazione;                        paesi terzi e la loro identificazione;
f) ove possibile, i termini ultimi previsti per la
cancellazione delle diverse categorie di dati;
g) una descrizione generale delle misure di sicurezza         d) una descrizione generale delle misure di sicurezza
tecniche e organizzative                                      tecniche e organizzative

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Mappatura dei trattamenti

Per una corretta compilazione del registro dei trattamenti, vanno precedentemente mappati i flussi di
dati interni ed eventualmente anche quelli affidati all’esterno dell’organizzazione.

Le informazioni da rilevare e valutare sono le seguenti:
•   Tipologia di dati personali (comuni e particolari)
•   Categorie di interessati (es. dipendenti, clienti, fornitori, utenti)
•   Finalità del trattamento e loro liceità
•   Destinatari a cui possono essere comunicati (anche extra UE)
•   Soggetti che concorrono al trattamento (interni od esterni)
•   Dove sono conservati i dati
•   Tempi di conservazione dei dati

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Ma ci sono altri soggetti esterni alla nostra organizzazione che
                     concorrono al trattamento dei dati?

•   Contitolari
•   Responsabili esterni e Sub responsabili (affido un trattamento ad una società
    che lo subappalta ad un'altra)
•   Sito Internet – come è stato configurato, chi lo gestisce?
•   Manutentori HW /SW, che attività svolgono per noi? Effettuano solamente manutenzioni o hanno
    accessi autonomi al nostro sistema informatico?
•   Collaboratori esterni - Consulenti
•   Stagisti

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Analisi dei rischi

Il GDPR, non indica puntualmente le linee guida per proteggere le informazioni, ma chiede di essere in
grado di dimostrare di averle protette in modo adeguato, per arrivare a questo, il Titolare deve
valutare soprattutto i rischi legati al trattamento dei dati.

Di seguito i principali rischi oggetto di valutazione:
•   rischi significativi per i diritti e le libertà fondamentali della persona
•   rischio di distruzione accidentale o illegale
•   rischio di perdita dei dati
•   rischio di modifica non voluta
•   rischio di comunicazione e diffusione non consentita

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Analisi dei rischi

Diventa a questo punto molto utile, se non indispensabile, al fine di dimostrare il principio di
accountability, seguire un percorso logico, che dimostri come si sono protette le informazioni gestite
e quali rischi corrono gli interessati.

Le eventuali vulnerabilità e le successive azioni correttive, vanno documentate in formato cartaceo o
elettronico.

L'analisi dei rischi è efficace quando il suo fine ultimo è determinare l'esistenza dei cinque rischi indicati
e le contromisure prese per ridurli. Solo in questo modo l'analisi dei rischi sarà adeguata allo stile
dell’azienda, alle sue modalità di lavoro e alla sua capacità di spesa.

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Violazione di dati personali

Per violazione dei dati personali (data breach) si intende la violazione di sicurezza che comporta
accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non
autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

In caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento notifica la violazione all'autorità di
controllo entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che
la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la
notifica all'autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, è corredata dei motivi del ritardo.

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Violazione di dati personali

Corso Formazione Privacy GDPR – 1° modulo Giugno 2018   35
FORMAZIONE

Il GDPR reintroduce l’obbligo della formazione a tutti i livelli

Chiunque agisca sotto l'autorità del Titolare del trattamento, ed abbia accesso a dati
personali, non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso (FORMAZIONE sulla
normativa e sulle PROCEDURE interne).

La formazione dovrebbe essere finalizzata ad illustrare i rischi generali e specifici dei
trattamenti di dati, le misure organizzative, tecniche ed informatiche adottate, nonché le
responsabilità e le sanzioni.

Il Programma di Formazione va rivisto ed aggiornato periodicamente, a fronte di nuovi
trattamenti effettuati dall'organizzazione o a seguito di evoluzioni della normativa

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SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art.83 – Condizioni generali per infliggere sanzioni amministrative

Ogni Autorità di controllo provvede affinché le sanzioni pecuniarie inflitte siano in ogni singolo
caso EFFETTIVE,PROPORZIONATE e DISSUASIVE.

Al momento di decidere se infliggere una sanzione e di fissare l'ammontare della stessa si
terranno in debito conto una serie di condizioni che potranno essere attenuanti o aggravanti

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SANZIONI AMMINISTRATIVE
Di seguito gli elementi oggetto di valutazione:
1) La natura, la gravità e la durata della violazione nonchè il numero degli interessati lesi ed il danno subito
2) Il carattere doloso o colposo
3) le misure adottate dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per attenuare il danno subito
     dagli interessati;
4) il grado di responsabilità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento tenendo conto delle
     misure tecniche e organizzative da essi messe in atto
5) eventuali precedenti violazioni pertinenti commesse;
6) il grado di cooperazione con l’autorità di controllo al fine di porre rimedio alla violazione e attenuarne i possibili
     effetti negativi
7) le categorie di dati personali interessate dalla violazione
8) la maniera in cui l’autorità di controllo ha preso conoscenza della violazione (notifica o denuncia)
9) La verifica se siano stati precedentemente disposti provvedimenti relativamente allo stesso oggetto ed il rispetto
     di tali provvedimenti
10) l’adesione ai codici di condotta approvati o a meccanismi di certificazione
11) eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso, ad esempio i benefici finanziari
     conseguiti o le perdite evitate, quale conseguenza della violazione.

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SANZIONI AMMINISTRATIVE
Dopo la verifica degli 11 punti precedenti, viene definita l'effettiva sanzione a fronte della specifica violazione come
specificato nei paragrafi 4. e 5.:
  4. la violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni pecuniarie fino a 10.000.000 €, o per le imprese, fino al 2 % del
  fatturato mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore:
    a) gli obblighi del titolare del trattamento e del responsabile del trattamento a norma degli articoli 8, 11, da 25 a 39, 42 e 43 (Art.8
    consenso dei minori- Art.25 privacy by design e by default – Art.22 profilazione – Art.24 Responsabilità del Titolare – Art.28
    Responsabile esterno del trattamento – Art.30 Registri dei trattamenti- Art.35 Analisi dei rischi) ;
    b) gli obblighi dell’organismo di certificazione a norma degli articoli 42 e 43;
    c) gli obblighi dell’organismo di controllo a norma dell’articolo 41, paragrafo 4;

  5. la violazione delle disposizioni seguenti è soggetta a sanzioni pecuniarie fino a 20 000 000 €, o per le imprese, fino al 4 % del fatturato
  mondiale totale annuo dell’esercizio precedente, se superiore:
    a) i principi di base del trattamento, comprese le condizioni relative al consenso, a norma degli articoli 5, 6, 7 e 9 (liceità, consenso e
    trattamento di dati particolari);
    b) i diritti degli interessati a norma degli articoli da 12 a 22;
    c) i trasferimenti di dati personali a un destinatario in un paese terzo o un’organizzazione internazionale a norma degli articoli da 44
       a 49;
    d) qualsiasi obbligo ai sensi delle legislazioni degli Stati membri adottate a norma del capo IX;
    e) l’inosservanza di un ordine, di una limitazione provvisoria o definitiva di trattamento o di un ordine di sospensione dei flussi di dati
       dell’autorità di controllo ai sensi dell’articolo 58 (poteri del Garante).

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SANZIONI PENALI (Art.84)
1.   Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle altre sanzioni per le violazioni del presente
     regolamento in particolare per le violazioni non soggette a sanzioni amministrative
     pecuniarie a norma dell’articolo 83, e adottano tutti i provvedimenti necessari per assicurarne
     l’applicazione. Anche per questa fattispecie, le sanzioni dovranno essere effettive,
     proporzionate e dissuasive.
2.   E' previsto anche il risarcimento di danni materiali o immateriali (affidando l'incarico ad un
     legale)
3.   Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del
     paragrafo 1 al più tardi entro 25 maggio 2018, e comunica senza ritardo ogni successiva
     modifica.

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QUALI SONO I 10 PASSI DA COMPIERE PER ADEGUARSI AL GDPR

Per adempiere a quanto previsto dal GDPR i Titolari del trattamento devono:

1. Formarsi per conoscere la nuova normativa GDPR
2. Rilevare le categorie di Dati Personali oggetto di trattamento
3. Mappare i trattamenti e le finalità
4. Individuare ruoli, responsabilità e compiti degli addetti al trattamento
5. Rilevare gli asset (uffici e dispositivi)
6. Definire l’analisi dei rischi (minacce, misure tecniche, Data Breach)
7. Definire e attuare gli adempimenti previsti
8. Definire le procedure organizzative e tecniche conformi al GDPR
9. Stilare la documentazione che comprova la conformità al GDPR
10. Formare e tenere aggiornati gli addetti al trattamento

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