IL MIELE Regolamenti del pacchetto igiene - nella produzione primaria - Apival

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IL MIELE
Regolamenti del pacchetto igiene
   nella produzione primaria

   Corso apicoltori Pergine Valsugana
            21 febbraio 2020
             dr. Gerola Roberto
          APSS – Servizio Veterinario
PACCHETTO IGIENE

•     REG. (CE) N. 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 28
      gennaio2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare,
      istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della
      sicurezza alimentare

      Reg.(CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
    del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari

      Reg.(CE) N. 2073/2005 DELLA COMMISSIONE del 15 novembre 2005 sui criteri
      microbiologici applicabili ai prodotti alimentari
Istituisce l’EFSA
   Autorità europea per la
    sicurezza alimentare

Definisce cosa si intende per
  impresa alimentare, OSA,
  produzione primaria,

obbliga l’OSA alla tracciabilità
ogni soggetto pubblico o
  privato, con o senza fini di
lucro, che svolge una qualsiasi
delle attività connesse ad una
   delle fasi di produzione,
trasformazione e distribuzione
         degli alimenti
la persona fisica o giuridica
   responsabile di garantire il
rispetto delle disposizioni della
     legislazione alimentare
nell'impresa alimentare posta
       sotto il suo controllo
GARANTIRELA
          COLLABORARE
                                           SICUREZZA
            con le A.C.
                                         DELL’ALIMENTO

                          COMPITI DELL’OSA
URGENZA                                                   RESPONSABILITA’

          TRASPARENZA                    TRACCIABILITA’
tutte le fasi della produzione,
    dell'allevamento o della
   coltivazione dei prodotti
primari, compresi il raccolto, la
  mungitura e la produzione
   zootecnica precedente la
  macellazione e comprese la
 caccia e la pesca e la raccolta
      di prodotti selvatici
Vegetali
Allevamento del bestiame
        Latte crudo
Uova (escluso il confezionamento)
  Prodotti della pesca e
         acquacoltura
            Miele
        Selvaggina
Macellazione e trasformazione
          delle carni

  Produzione di formaggi,
         ricotta,ecc.
 Miele miscelato con vegetali
 ancorché non trasformati e
     prodotti in azienda
   Es. miele con nocciole
la miscelazione di due
 prodotti primari porta ad un
prodotto non primario, anche
  se di tipo non trasformato
la possibilità di ricostruire e
  seguire il percorso di un
alimento, o di una sostanza
destinata o atta ad entrare a
  far parte di un alimento
attraverso tutte le fasi della
      produzione, della
   trasformazione e della
        distribuzione
E’ disposta in tutte le fasi della
          produzione, della
      trasformazione e della
           distribuzione la
        rintracciabilità degli
   alimenti, e di qualsiasi altra
    sostanza destinata o atta a
     entrare a far parte di un
              alimento
Gli operatori del settore
      alimentare devono
     disporre di sistemi e
  procedure per individuare
 le imprese alle quali hanno
   fornito i propri prodotti.

Le informazioni al riguardo
 sono messe a disposizione
  delle autorità competenti
       che le richiedano
• deve essere mantenuto un
  elenco aggiornato dei
  FORNITORI di tutto il materiale
  acquistato (miele, famiglie,
  regine, alimenti zuccherini tipo
  sciroppo e candito e proteici,
  farmaci, ecc)
• devono essere conservati i
  relativi documenti di acquisto di
  ogni fornitura
• ogni partita prodotta deve
  essere opportunamente
  identificata (tramite numero di
  lotto, codice alfanumerico, data
  di produzione, ecc …)
• Tramite tali registrazioni è
  possibile risalire a tutte le
  informazioni relative ad ogni
  lotto di produzione.
Miele di castagno                               Tracciabilità interna
                 Prodotto da
              Nome e cognome
              Via………. n° civico
               CAP – Comune

Paese di                  da consumarsi                 Deve esserci un collegamento tra
origine: Italia           preferibilmente
                                                         il lotto indicato sulla scheda di
                          entro il 31.12.2020
                                                        produzione e quello riportato in
500 g                                                                 etichetta

                           SCHEDA DI PRODUZIONE
                   Tipologia                                Data    Controllo
  Data                                                                        Note
                    miele e      Lotto      Quantitativo invasetta-  visivo
smielatura
                  provenienza                prodotto      mento     vasetti
Tracciabilità in uscita

in caso di vendita diretta al consumatore finale:
• ogni prodotto aziendale deve riportare in etichetta il numero di lotto

 in caso di vendita conto terzi (ingrosso):
• ogni prodotto aziendale deve riportare in etichetta e/o sul documento di
    trasporto/fattura il numero di lotto
• deve essere mantenuto un elenco aggiornato dei CLIENTI
• devono essere conservati i documenti di trasporto/fatture, riportanti i
    numeri di lotti relativi alle partite venduti, in alternativa, tenere un
    registro con la destinazione dei lotti stessi.
Rintracciabilità

            La rintracciabilità
             riguarda anche i
                  materiali
                 destinati al
              contatto con gli
             alimenti (MOCA)
Se un operatore del settore
alimentare ritiene o ha motivo
di ritenere che un alimento da
    lui importato, prodotto,
     trasformato, lavorato o
distribuito non sia conforme ai
   requisiti di sicurezza degli
 alimenti, e l'alimento non si
   trova più sotto il controllo
 immediato di tale operatore
     del settore alimentare,

   esso deve avviare
immediatamente procedure
per ritirarlo e informarne le
    autorità competenti
l'operatore informa i
consumatori, in maniera
  efficace e accurata, del
   motivo del richiamo
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2.html

   Richiami di prodotti
 alimentari da parte degli
        operatori

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2
_1_3_5.jsp?lingua=italiano&menu=notizie
&p=avvisi&tipo=richiami&dataa
Reg.(CE) n. 852/04
                      riguarda sia

Prodotti di origine
                                     vegetali
    animale
Reg.(CE) n. 852/04

               Il Reg.(CE) n. 852/04 non si applica:

• alla produzione primaria per uso domestico privato;
• alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione
  domestica di alimenti destinati al consumo domestico
  privato;
• alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari
  dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali
  che forniscono direttamente il consumatore finale.
Reg.(CE) n. 852/04

 Il Reg.(CE) 852/04 stabilisce le norme generali in materia di
   igiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del
settore alimentare, tenendo conto in particolare dei seguenti
                            principi
Reg.(CE) n. 852/04

   la responsabilità principale per la sicurezza degli
alimenti incombe all'operatore del settore alimentare
Reg.(CE) n. 852/04

Deve essere garantita la sicurezza degli alimenti lungo
    tutta la catena alimentare, a cominciare dalla
                 produzione primaria
Reg.(CE) n. 852/04

                       Obblighi generali

Gli operatori del settore alimentare garantiscono che tutte le
        fasi della produzione, della trasformazione e della
     distribuzione degli alimenti sottoposte al loro controllo
  soddisfino i pertinenti requisiti di igiene fissati nel presente
                           regolamento.
Reg.(CE)
                              n. 852/04

           PRODUTTORE                                TRASFORMATORE
            PRIMARIO

                                                                 Autocontrollo
                   Autocontrollo          Requisiti dei
Requisiti dei                                                 Analisi dei pericoli e
                                          laboratori di
laboratori di                                                  individuazione dei
                   manuale di              smielatura
 smielatura                                                      punti critici di
                  corretta prassi         ALLEGATO
ALLEGATO I                                                     controllo secondo
                     igienica
                                               II             I principi del sistema
                                                                      HACCP
Reg.(CE) n. 852/04

       Registrazione nel registro delle imprese alimentari
   ogni operatore del settore alimentare notifica all'opportuna autorità
    competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno
stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi
   di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della
                 registrazione del suddetto stabilimento.

 Gli operatori del settore alimentare fanno altresì in modo che l'autorità
  competente disponga costantemente di informazioni aggiornate sugli
     stabilimenti, notificandole, tra l'altro, qualsivoglia cambiamento
   significativo di attività nonché ogni chiusura di stabilimenti esistenti.
Reg.(CE) n. 852/04

Registrazione nel registro delle imprese alimentari

 tutti gli OSA devono registrarsi nel registro delle
                 imprese alimentari
Registro delle Imprese alimentari

  E’ l'anagrafe delle imprese alimentari: si trovano infatti i dati
(costituzione, modifica, cessazione) di tutte le I.A. , con sede sul
                     territorio della Provincia

   Tale registro è un archivio fondamentale al quale possono
               accedere tutti gli organi di controllo.
Registro delle Imprese alimentari

    La Notifica di Inizio Attività (SCIA) è un procedimento
amministrativo con cui il responsabile della ditta autocertifica
 che l’attività viene esercitata nel rispetto di quanto richiesto
    dalla normativa comunitaria per il settore alimentare.
Reg.(CE) n. 852/04

L’OSA deve comunicare all’A.C. ogni variazione riferibile a

                        Struttura
                   Tipologia di attività
                      Chiusura, ecc.
CHI PRODUCE MIELE PER AUTOCONSUMO

NON E’ OBBLIGATO A FARE LA REGISTRAZIONE NEL
             REGISTRO DELLE I.A.

       Obbligatoria invece l’iscrizione nella BDA
REGISTRAZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
              ALIMENTARI

                    SCIA

   Segnalazione Certificata Inizio Attività
dove si presenta la SCIA

  Per i laboratori di smielatura, come per tutti gli
              alimenti di origine animale

la SCIA può essere presentata al Servizio Veterinario
        dell’APSS territorialmente competente
SCIA

     La Segnalazione Certificata Inizio Attività è prevista

per tutte le imprese di produzione, trasformazione, trasporto,
          magazzinaggio, somministrazione di alimenti
S.C.I.A. SEMPLICE
               https://www.apss.tn.it/documents/10180//96314//Scia+semplice

                           Il/La sottoscritto/a C.F. nato a il
                           residente a       via/P.zza ___ n° _____
                                          in qualità di:
                        ⃞ titolare della omonima Ditta individuale
                             ⃞ legale rappresentante della Società
                                   con sede legale in    Prov.
                    via/P.zza _______ n° _____ C.A.P. ___________
            partita IVA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C.F._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

                                       PRESENTA
Segnalazione Certificata di Inizio Attività Semplice nel settore alimentare presso la sede
                                          operativa
                              ubicata al seguente indirizzo:
                    Denominazione o insegna della sede operativa
                Comune di ______________________Prov. _______
            Via/Piazza ____n°________________________C.A.P. _______
        Tel.__Cell.____________________________n°fax________________
                    Data inizio attività _______________________
S.C.I.A. SEMPLICE
                   https://www.apss.tn.it/documents/10180//96314//Scia+semplice

QUADRO A) Dati identificativi dell’attività d’impresa
TIPO DI ATTIVITA’:
❑ Vendita al dettaglio in sede fissa (Commercio di alimenti e bevande senza attività di
    produzione o confezionamento)
❑ Produttori primari (allevamento o coltivazioni prodotti della terra, della caccia e della pesca)
❑ Operatori economici del settore non alimentare che implementano la propria offerta
commerciale con alimenti (tabaccherie, negozi di articoli sportivi, elettrodomestici, casalinghi etc)
RIPORTARE CODICE ISTAT ATTIVITÀ PREVALENTE _________________________________
(vedi tabella allegata alle istruzioni)
INDICARE EVENTUALI ALTRI CODICI ISTAT
    ___________________________________________________
(aggiungere i codici ISTAT delle attività accessorie che vengono svolte)
S.C.I.A. SEMPLICE
                     https://www.apss.tn.it/documents/10180//96314//Scia+semplice

•   ALLEGATI:
•    1 copia della relazione tecnica sui requisiti in materia d’igiene firmata dal titolare o dal legale
    rappresentante con la descrizione sommaria dei locali, degli impianti, delle attrezzature, dei sistemi
    utilizzati per assicurare la salubrità e la conservazione degli alimenti,
•   con l’indicazione delle modalità di approvvigionamento idrico, di smaltimento rifiuti e l’eventuale impianto
    di ventilazione meccanica e/o condizionamento dell’aria firmata dal titolare o dal legale rappresentante -
    solo nel caso di vendita al dettaglio;
•    1 copia della planimetria dei locali, dove viene svolta l’attività oggetto della presente notifica, in scala
    adeguata e preferibilmente 1:100, firmata da un tecnico abilitato e controfirmata dal titolare o dal legale
    rappresentante (indicare la collocazione delle attrezzature principali o layout) - solo nel caso di vendita al
    dettaglio;
•    Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
•    Attestazione di versamento sul c.c.p. n. 15249386 intestato a: Azienda Prov.le per i Servizi Sanitari –
    Dipartimento di Prevenzione – Serv. Tesoreria – dell’importo di € 51,00 per gli insediamenti zootecnici per
    la produzione di alimenti destinati all’uomo e per la vendita al dettaglio di prodotti di origine animale
    quando l’impresa alimentare non è accolta in un negozio di generi alimentari o in strutture della GDO e
    dell’importo di € 50, 00 per le altre attività.
SCIA AMBULANTI /COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
         https://www.apss.tn.it/documents/10180//96314//Scia+ambulanti

Codici ATECO
Allevamento apistico: 01.49.30
Laboratorio produttore primario: 99.99.03
Laboratorio trasformatore: 99.99.04
Ambulante: 47.81.09
Commercio al dettaglio via internet: 47.81.10
quando deve essere fatta la SCIA

Il modulo viene presentato ai fini della registrazione delle imprese alimentari
    ai sensi del Reg. CE 852/04 nei seguenti casi:
• quando si inizia una nuova attività;
• quando un impresa già in essere apre un nuovo laboratorio in un’altra
    sede;
• quando viene modificata l’ubicazione della sede operativa;
• quando viene modificato sostanzialmente il processo produttivo di
    un’attività già esistente apportando variazioni allo stesso o alla tipologia
    dei prodotti lavorati;
• quando vengono effettuate modifiche strutturali sostanziali di un’attività
    già esistente con l’aggiunta o l’eliminazione di uno o più locali, oppure
    con la ridefinizione degli spazi dedicati all’attività produttiva.
https://www.apss.tn.it/
SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA E SERVIZI
             VETERINARI

       SCIA imprese alimentari

            DOCUMENTI

        Modulo SCIA semplice
             (x produttori primari)

Modulo SCIA imprese alimentari (ex DIA
              differita)
               (x trasformatori)
Tipologie di
                          attività

PRODUTTORE
                                             TRASFORMATORE
 PRIMARIO

                                              Può lavorare
Lavora solo il                               anche il miele di
proprio miele                                     altri

                Non può
                                  Può effettuare
               effettuare
                                   operazioni di
             operazioni di
                                  trasformazione
            trasformazione
Tipologie di
                             attività

Produttore primario     Produttore primario         Trasformatore
   non registrato             registrato       Alleva o non alleva api
 nel registro delle      nel registro delle                ed
        I.A.                    I.A.           ha un laboratorio dove
                                                         lavora
                             alleva api            il proprio miele,
      alleva api        ed ha un laboratorio    ma confeziona anche
lavorazione esclusiva     con lavorazione          miele acquistato
  del proprio miele          esclusiva             o comunque non
                         del proprio miele       prodotto in azienda
TIPOLOGIE DI
                                               ATTIVITA’

                  PRODUTTORE
                                                             TRASFORMATORE
                   PRIMARIO
                         Solo il proprio                      Può lavorare anche il
                             miele                               miele di altri

     Non                                                           registrato
                                   registrato
  registrato
    autoconsumo                non ha nessuna limitazione   non ha nessuna limitazione
limitazioni di vendita                 di vendita                   di vendita
➊ PRODUTTORE PRIMARIO NON REGISTRATO

 alleva api e lavora esclusivamente il proprio miele
NON è registrato nel registro delle imprese alimentari
produce il miele essenzialmente per autoconsumo

                HA GRANDI LIMITAZIONI DI VENDITA
   Può cedere il proprio miele direttamente al consumatore finale
 o a negozi solo occasionalmente, su richiesta, piccoli quantitativi e
     solamente a livello locale (Provincia e Province contermini)

                              NON PUÒ

                  LAVORARE IL MIELE DI ALTRI
          EFFETTUARE OPERAZIONI DI TRASFORMAZIONE
➋ PRODUTTORE PRIMARIO REGISTRATO

    alleva api ed ha un laboratorio con lavorazione esclusiva del
proprio miele;
  deve essere registrato nel registro delle imprese alimentari
come produttore primario (SCIA semplice);
  i requisiti del laboratorio sono quelli dell’allegato I del Reg. CE
852/04;
  non ha nessuna limitazione di vendita

                             NON PUÒ

                  LAVORARE IL MIELE DI ALTRI;
           EFFETTUARE OPERAZIONI DI TRASFORMAZIONE
➌                     TRASFORMATORE

• alleva api ed ha un laboratorio dove lavora il proprio miele, ma
   confeziona anche miele acquistato o comunque non prodotto in azienda;
• oppure non alleva api ma ha un laboratorio dove confeziona
  esclusivamente miele acquistato;
• deve essere registrato nel registro delle imprese alimentari come
  trasformatore (SCIA differita);
• i requisiti del laboratorio sono quelli dell’allegato II del Reg. (CE) n.
  852/04.

                                  PUÒ

                   LAVORARE IL MIELE DI ALTRI
            EFFETTUARE OPERAZIONI DI TRASFORMAZIONE

                 •non ha nessuna limitazione di vendita
Direttamente dall’interessato (smar card)
        o tramite associazione (entro 20gg)

       Censimento annuale dal 01.11 al 31.12

prevista sanzione da €100 a € 300 per omessa denuncia possesso
                              apiari
Requisiti dei laboratori
    di smielatura

                           Dr. Gerola Roberto
                                  APSS
Requisiti dei laboratori di smielatura

In particolare due allegati del Reg.(CE) 852/04

  Allegato I                      Allegato II
Reg.(CE) 852/04
                       Allegato I

     REQUISITI IGIENICI DEI LOCALI DI SMIELATURA

Per i produttori primari valgono i requisiti igienici previsti
           dall’Allegato I del Reg.(CE) n. 852/2004.
pavimenti, pareti in
                                      materiale
                                     FACILMENTE
             Le attrezzature          LAVABILE E
             devono essere          DISINFETTABILE         utilizzare acqua
              costituite da                              potabile in modo da
           materiali facilmente                              prevenire la
                lavabile e                                 contaminazione
              disinfettabile

                                       L’OSA deve                  Il personale deve
Protezione contro gli               assicurare, che i               essere in buona
 animali infestanti                 prodotti primari                    salute ed
  (ratti, striscianti,              siano protetti da               adeguatamente
       mosche)                       contaminazioni                formato sui rischi
                                                                    igienico sanitari
Reg.(CE) 852/04
                   Allegato I

    Trattasi di requisiti di carattere generale che
       riguardano tutta la produzione primaria

spetta al singolo produttore adeguare alla sua realtà
              l’applicazione di dette misure
Reg.(CE) 852/04
                  Allegato I

Il locale deve essere adeguatamente ampio in base al
  potenziale produttivo tale da consentire un’adeguata
                 pulizia e disinfezione
Reg.(CE) 852/04
                     Allegato I

                 Il laboratorio deve essere

   protetto da contaminazioni di natura fisica, chimica,
             microbiologica e da odori estranei

evitare la contaminazione da parte di animali e altri insetti
                           nocivi
Reg.(CE) 852/04

I prodotti per la pulizia e la disinfezione non devono essere
    conservati nelle aree dove vengono manipolati alimenti
                   (detergenti/disinfettanti)

   devono essere riposti in apposito locale o armadio
Requisiti dei laboratori
        di smielatura dei «trasformatori»

I requisiti dei laboratori di smielatura dei
«trasformatori» sono stabiliti dal Reg.(CE)
             852/04 Allegato II
Reg.(CE) 852/04
                          Allegato II

    Questa tipologia di laboratorio richiede necessariamente la
                   presenza di locali destinati a:

• lavorazione,
• confezionamento,
• deposito dei vasetti
• servizi igienici che non devono dare direttamente sui locali di
  manipolazione degli alimenti
• spogliatoio
GRAZIE PER
L’ ATTENZIONE
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