FOCUS MENSILE FISCALITA' LE NOVITA' DELLE DICHIARAZIONI FISCALI 2017 - Alla luce anche della manovra fiscale (D.L. 50/2017)

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FOCUS MENSILE FISCALITA' LE NOVITA' DELLE DICHIARAZIONI FISCALI 2017 - Alla luce anche della manovra fiscale (D.L. 50/2017)
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2017

                              FOCUS MENSILE FISCALITA’

                  LE NOVITA’ DELLE DICHIARAZIONI FISCALI 2017

                     Alla luce anche della manovra fiscale (D.L. 50/2017)

                                  Torino, lì 23 maggio 2017

            Relatore:
            Andrea Gippone - Commercialista
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                                  TERMINI DI PRESENTAZIONE

            Modello REDDITI PF

            Modalità di presentazione        Scadenza dei termini

            Presentazione cartacea presso    Dal 2 maggio ed entro il 30 giugno
            gli uffici postali
            Presentazione telematica        Entro il 30 settembre, che slitta al
            diretta o tramite intermediario 2 ottobre x l’anno 2017

            Possono presentare la dichiarazione cartacea SOLO coloro i quali:
            - non possono presentare il 730 per mancanza di un sostituto;
            - Facendo il 730, devono compilare alcuni quadri del Modello Redditi;
            - presentano la dichiarazione per conto di un soggetto deceduto
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                                  TERMINI DI PRESENTAZIONE

            Modello REDDITI PF
            Nel caso di dichiarazione presentata da eredi occorre distinguere:

            Data del decesso      Modalità di                Scadenza dei termini
                                  presentazione
            Entro il 28/02/2017   Presentazione cartacea     Dal 2 maggio ed entro il 30
                                  presso                     giugno
                                  gli uffici postali
            Dal 1° marzo 2017     Presentazione cartacea     Termini prorogato di 6 mesi.
            Entro il 30/06/2017   presso                     Nuova scadenza 02/01/2018
                                  gli uffici postali
            Entro il 28/02/2017   Presentazione telematica   Entro il 30 settembre, che
                                  diretta o tramite          slitta al 2 ottobre x l’anno
                                  intermediario              2017
            Dal 1° marzo 2017     Presentazione telematica   Termini prorogato di 6 mesi.
            Entro il 30/06/2017   diretta o tramite          Nuova scadenza 02/04/2018
                                  intermediario
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                               TERMINI DI PRESENTAZIONE

            Modello REDDITI SP

                    Il termine di presentazione (solo telematica) è per tutti il 30
            settembre, che nel caso del 2017, slitta al 2 ottobre.
                    Le istruzioni di quest’anno hanno inoltre specificato che i
            soggetti con esercizio NON coincidente con l’anno solare, devono
            attrarre il reddito nel periodo d’imposta in cui l’esercizio si chiude ed
            utilizzare pertanto il Modello REDDITI SP 2017 per gli esercizi che
            terminano nel 2016.
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                                 TERMINI DI PRESENTAZIONE

            Modello REDDITI SP
                     Occorre inoltre distinguere circa il modello da utilizzare per
            casi particolari, quali:
            - Cessazioni dell’attività senza messa in liquidazione;
            - Cessazioni dell’attività con messa in liquidazione;
            - Trasformazione.

                                                   Modulistica da utilizzare
             Il periodo ricomprende il 31/12       Modello REDDITI SP 2017
             Il periodo NON ricomprende il 31/12   Modello Unico SP 2016
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                               TERMINI DI PRESENTAZIONE

            Modello REDDITI SP
                       Esempio: società di persone messa in liquidazione con
            iscrizione al Registro Imprese in data 20/07/2016

             Periodo                  Modulistica da       Scadenza
                                      utilizzare
             Periodo 01/01/2016 –     Modello Unico SP     Entro il nono mese
             19/07/2016               2016                 (entro il 30/04/2017)
             Periodo 20/07/2016 –     Modello REDDITI SP   Entro il 02/10/2017
             31/12/2016               2017
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                                 TERMINI DI PRESENTAZIONE

            Modello REDDITI SC
            Vale   la   regola   per    cui    occorre    presentare   la   dichiarazione,
            esclusivamente in forma telematica, entro l’ultimo giorno del nono mese
            successivo alla chiusura del periodo d’imposta.
            Periodo                           Modulistica da       Scadenza
                                              utilizzare
            Il periodo NON ricomprende il Modello Unico SC 2016 Entro il nono mese
            31/12
            Il periodo ricomprende il         Modello REDDITI SC   Entro il 02/10/2017
            31/12                             2017

            Si ricorda che il D.L. 244/2016 (Decreto Milleproroghe) ha posticipato
            al 16/10 la scadenza per i soggetti diversi dalle Microimprese.
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                               TERMINI DI PRESENTAZIONE

            Modello REDDITI SC
            Esempio: società di capitali messa in liquidazione con iscrizione al
            Registro Imprese in data 02/12/2016

            Periodo                    Modulistica da         Scadenza
                                       utilizzare
            Periodo 01/01/2016 –       Modello Unico SC 2016 Entro il nono mese
            01/12/2016                                       (ossia il 02/10/2017)
            Periodo 02/12/2016 –       Modello REDDITI SC     Entro il 02/10/2017
            31/12/2016                 2017
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                                TERMINI DI PRESENTAZIONE

            Dichiarazione Irap 2017
            Occorre distinguere tra i diversi soggetti:

            Soggetti                           Scadenza

            Soggetti IRPEF                     Entro il 30/09 (per l’anno 2017
                                               entro il 02/10)
            Soggetti IRES e Amministrazioni    Entro l’ultimo giorno del nono
            Pubbliche                          mese successivo

            Anche per l’Irap il D.L. 244/2016 (Decreto Milleproroghe) ha
            posticipato al 16/10 la scadenza per i soggetti IRES diversi dalle
            Microimprese.
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                                 TERMINI DI PRESENTAZIONE

            Regola comune a tutti i soggetti e a tutte le dichiarazioni

                     Le    presentazioni    delle      dichiarazioni     che    avvengono
            successivamente alla data di scadenza prevista, ma entro il 90°giorno
            successivo    sono   tardive   ma   valide,    mentre      quelle   presentate
            successivamente a tale data vengono comunque considerate omesse
            benché siano utili per la determinazione delle imposte.
            Se la presentazione è tardiva occorre versare le sanzioni previste dalla
            legge (artt. 2 e 8, D.P.R. n. 322/1998).
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                                 SCADENZE DI VERSAMENTO

            Persone fisiche

                     Le scadenze per il versamento delle imposte dirette e
            dell’Irap a saldo e del I acconto (così come modificate dal D.L.
            193/2016) sono fissate al 30 giugno 2017, posticipabile al 30 luglio con
            la maggiorazione dello 0,40%, mentre quella per il versamento del II
            acconto è fissata al 30/11. (vale anche per i soggetti con esercizio a
            cavallo d’anno).
                     Il piano di rateizzazione si differenzia tra titolari di partiva e
            non secondo il seguente schema:
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                                 SCADENZE DI VERSAMENTO

            Persone fisiche

                      NON titolari di p.iva       Titolari di p.iva
               Rata   Vers. 30/06   Vers. 30/07   Vers. 30/06     Vers. 30/07
               1°     30/06         30/07         30/06           30/07
               2°     31/07         31/08         17/07           21/08
               3°     31/08         02/10         21/08           18/09
               4°     02/10         31/10         18/09           16/10
               5°     31/10         30/11         16/10           16/11
               6°     30/11                       16/11
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                                 SCADENZE DI VERSAMENTO

            Società di persone
                    Il versamento a saldo e in acconto è dovuto esclusivamente
            per l’Irap, ed è fissato entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo
            a quello di chiusura del periodo d’imposta.
            Nel caso di soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno
            solare, vanno a coincidere con la data del 30 giugno senza
            maggiorazione e del 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.
                    Anche in questo caso è prevista la possibilità di rateizzare il
            versamento del saldo e del I acconto secondo il seguente schema:
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                                 SCADENZE DI VERSAMENTO

            Società di persone

              Rata   Versam. 30/06   Versam. 30/07
              1°     30/06           30/07
              2°     17/07           21/08
              3°     21/08           18/09
              4°     18/09           16/10
              5°     16/10           16/11
              6°     16/11
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                                 SCADENZE DI VERSAMENTO

            Soggetti IRES
                     Il versamento a saldo e in acconto è fissato entro l’ultimo
            giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo
            d’imposta, nel caso di approvazione del bilancio entro il termine
            ordinario dei 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
            Nel caso di approvazione successivamente ai 120 giorni ma entro il
            maggior termine di 180 giorni dalla chiusura del periodo d’imposta, il
            versamento deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a
            quello di approvazione.
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                                 SCADENZE DI VERSAMENTO

            Soggetti IRES
                     Infine, nel caso in cui l’approvazione dovesse avvenire
            successivamente al maggior termine dei 180 giorni dalla chiusura
            dell’esercizio, viene comunque previsto che il versamento debba
            avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo al termine di cui
            sopra. Pertanto, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con
            l’anno solare, entro il 31 luglio o il 30 agosto con la maggiorazione dello
            0,40%. Di seguito uno schema riepilogativo:
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                               SCADENZE DI VERSAMENTO

            Soggetti IRES

            Versamento senza maggiorazione:
                               Data di approvazione del bilancio
             Rata   Entro 120 gg Oltre120     Oltre 150 ma         Oltre i 180
                                 ma entro 150 entro 180
             1°     30/06       30/06           31/07              31/07
             2°     17/07       17/07           21/08              21/08
             3°     21/08       21/08           18/09              18/09
             4°     18/09       18/09           16/10              16/10
             5°     16/10       16/10           16/11              16/11
             6°     16/11       16/11
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                               SCADENZE DI VERSAMENTO

            Soggetti IRES

            Versamento con maggiorazione:
                               Data di approvazione del bilancio
             Rata   Entro 120 gg Oltre120     Oltre 150 ma         Oltre i 180
                                 ma entro 150 entro 180
             1°     31/07       31/07           30/08              30/08
             2°     21/08       21/08           18/09              18/09
             3°     18/09       18/09           16/10              16/10
             4°     16/10       16/10           16/11              16/11
             5°     16/11       16/11
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                                 VERSAMENTO DELL’ACCONTO

            L’importo da prendere a base per la determinazione dell’acconto e la
            ‘’differenza’’, in particolare:
            - Se < di 51,65 l’acconto NON è dovuto;
            - Se > di 51,65 ma < 257,52 l’acconto va versato in unica soluzione con
               la scadenza del II acconto;
            - Se > di 257,52 l’acconto deve essere versato in due rate, delle quali
               la prima del 40% e la seconda del 60%.
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                                MODALITA’ DI VERSAMENTO

            Il D.L. n. 50/2017 (Manovra correttiva) ha apportato importanti
            modifiche circa l’utilizzo dei crediti in compensazione, stabilendo che
            dal 24 aprile 2017 (entrata in vigore della norma):
            - l’utilizzo di crediti relativi ad Iva, Imposte dirette, Irap e ritenute
              alla fonte in compensazione orizzontale potrà avvenire liberamente
              per importi non superiori a 5.000 euro, mentre per le somme
              eccedenti occorre aver apporto il visto di conformità sulla
              dichiarazione da cui scaturiscono tali crediti;
            - Il versamento di deleghe contenenti crediti in compensazione dovrà
              avvenire secondo nuove regole.
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23 MAGGIO
2017

                                   MODALITA’ DI VERSAMENTO

            IL D.L. n. 50/2017 (Manovra correttiva) ha apportato alcune rilevanti
            modifiche circa le modalità di versamento, ed in particolare:

                                 F24 a debito        F24 a debito con    F24 con saldo a
                                                     crediti             zero
            Soggetti privati     Cartaceo, con       Canali telematici e Solo con canali
                                 canali telematici o internet banking    telematici
                                 internet banking
            Titolari di p. iva   Con canali          Solo con canali     Solo con canali
                                 telematici o        telematici          telematici
                                 internet banking
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23 MAGGIO
2017

                                   MODALITA’ DI VERSAMENTO
            La Risoluzione n. 57/E dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito due punti
            del D.L. n. 50/2017:
            - l’utilizzo di crediti relativi a dichiarazioni presentate entro la data
              di entrata in vigore del D.L. n. 50/2017 rimane soggetto alla
              precedente normativa;
            - Gli strumenti di controllo dell’agenzia delle Entrate circa le corrette
              modalità di versamento delle deleghe F24 non potranno essere
              operativi prima del 1°giugno 2017.
            Infine è giunta un’ulteriore precisazione circa il bonus Renzi e i crediti
            da assistenza fiscale utilizzati in compensazione orizzontale, che
            stabilisce la NON obbligatorietà dell’utilizzo dei canali telematici.
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13 FEBBRAIO
2017

                                   NOVITA’ DEL QUADRO DI

                     Una   delle   novità   più   significative   comune   a   tutte   le
          dichiarazioni annuali 2017 è rappresentata dal fatto di aver eliminato
          la distinzione tra dichiarazioni integrative a favore e a sfavore in
          relazione alla loro presentabilità.
              In particolare l’articolo 5 del D.L. 193/2016 ha uniformato il termine
          di presentazione delle dichiarazioni integrative, le quali sono ora
          entrambe presentabili entro il termine previsto pe l’accertamento (non
          oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce
          la dichiarazione originaria).
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13 FEBBRAIO
2017

                                NOVITA’ DEL QUADRO DI
                   Circa l’utilizzabilità del credito risultante dalla integrativa “a
          favore” occorre distinguere due casi.
          1) La dichiarazione integrativa è presentata entro il termine previsto
              per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di
              imposta successivo: in tal caso il credito è liberamente utilizzabile
              in detrazione o in compensazione o chiesto a rimborso.
          2) La dichiarazione integrativa è presentata oltre il termine previsto
              per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di
              imposta successivo: in tal caso il credito è utilizzabile in
              compensazione di debiti sorti nel periodo d’imposta successivo,
              ovvero chiesto a rimborso.
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13 FEBBRAIO
2017

                                 NOVITA’ DEL QUADRO DI
                     Circa le modalità di compilazione, occorre indicare nelle
          colonne:
          1) Solo in caso di operazioni straordinarie, il C.F. cui si riferisce la
              dichiarazione integrativa;
          2) il codice tributo relativo al credito derivante dalla D.I.;
          3) L’anno relativo al modello utilizzato per la D.I.;
          4) Il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito relativo
              ad errori contabili;
          5) Il credito derivante dal minor debito o dal maggior credito
              risultante dalla D.I., per la quota non chiesta a rimborso.
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13 FEBBRAIO
2017

                             NOVITA’ DELLE LOCAZIONI BREVI
                    L’art. 4 del D.L. 50/2017 ha introdotto importanti modifiche
          circa la gestione e la modalità di tassazione delle locazioni brevi. In
          particolare viene previsto che:
          - Gli intermediari, con decorrenza dal 1°giugno 2017 dovranno in ogni
              caso operare la ritenuta del 21% sui contratti di locazione brevi da
              loro stessi fatti sottoscrivere e intermediati e provvedere al
              relativo versamento;
          - Gli intermediari, dovranno inoltre trasmettere i dati relativi ai
              contratti stipulati stessi;
          - Viene estesa anche ai contratti che prevedono l’erogazione di
              prestazioni di servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali
              la possibilità di applicare la cedolare secca.
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