FAQ aggiornate al 14.10.2020 - Federpesca

Pagina creata da Samuele Napolitano
 
CONTINUA A LEGGERE
FAQ aggiornate al 14.10.2020

Decreto Direttoriale n°9113287 del 10 settembre 2020 recante attuazione del “Decreto
ministeriale n° 9010471 del 17 luglio 2020 di cui all’articolo 78, comma 2, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che istituisce il
Fondo pesca e acquacoltura per l’emergenza Covid-19.” - Modalità e termini di presentazione
delle domande relativamente ai contributi di competenza del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali – Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, nei settori
pesca marittima e acquacoltura.

1)
DOMANDA: I soci di cooperativa della pesca, esercenti attività di allevamento molluschi bivalvi,
iscritti alla Camera di Commercio, affidatari, ma non titolari, di un’area attribuita in concessione
dalla Regione Emilia Romagna alla cooperativa, privi di natante con V Categoria, possono presentare
comunque la domanda allegando autocertificazione "settore acquacoltura IMPIANTO".

RISPOSTA: Si, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: sia impresa di acquacoltura iscritta alla
camera di commercio come acquacoltura e che abbia un reddito con fatturato prevalente
proveniente da attività di acquacoltura, come previsto nella normativa di riferimento.

2)
DOMANDA: con riferimento alla domanda di contributo per la misura in oggetto, può essere
indicata alla voce “e-mail” (sia nella dichiarazione cartacea allegata alla domanda, sia nel campo
pertinente della domanda on line) la stessa mail per diversi soggetti in modo da poter monitorare
più facilmente gli esiti delle domande oppure è necessario indicare un solo indirizzo mail univoco
per ogni domanda.

RISPOSTA: Si, in caso di invio delle domande da parte di consulenti si può utilizzare un'unica mail
per più imprese.

3)
DOMANDA: una domanda presentata in maniera non precisa può essere “sanata” presentando una
nuova domanda sostitutiva.

RISPOSTA: Si, è possibile inserire una nuova richiesta per sanare una domanda inviata
erroneamente. Ai fini della valutazione della pratica verrà considerato solo l'ultimo invio.

4)
DOMANDA: viene evidenziato il caso in cui una società semplice agricola operante nel settore
acquacoltura (allevamento di mitili) sia socia di una cooperativa la quale cooperativa è titolare di
concessione regionale di specchio di mare. Il socio società semplice è titolare dell’affidamento in
gestione di una porzione del vivaio. Nella compilazione della domanda occorre selezionare
“Impianto” oppure “Unità di V categoria”. Per meglio dire non è stata compresa la differenza tra le
due scelte ed il criterio da seguire nella predetta scelta tra le due alternative.
RISPOSTA: Il contributo è destinato alle imprese di pesca e acquacoltura. Pertanto, se si tratta di
impresa iscritta alla camera di commercio, come acquacoltura ma non armatrice di Unità di V
categoria e con reddito prevalente proveniente da acquacoltura, è ammissibile. Si deve inserire
selezionando la voce impianti e compilando i dati che richiede il sistema compreso il valore del
fatturato. Dove reca “denominazione“, se impresa individuale, si può mettere il nome e cognome.

5)
DOMANDA: nel caso in cui una società abbia più motopesca iscritte in compartimenti diversi, è
possibile presentare un’unica istanza e un’unica dichiarazione, andando naturalmente ad inserire
due Direzioni Marittime?

RISPOSTA: Si possono inserire tutte e due le unità indicando le diverse direzioni marittime.

6)
DOMANDA: Nel campo dei dati anagrafici riferito al numero di iscrizione al registro imprese si deve
riportare il codice fiscale dell'impresa, in quanto da tempo costituisce il numero di iscrizione, oppure
si intende il numero REA?

RISPOSTA: Si, ma è importante evidenziare la data di iscrizione.

7)
DOMANDA: una volta stampata la ricevuta non si è salvato il campo relativo alla Direzione
Marittima che, quindi nella ricevuta ricezione domanda, risulta vuoto. E’ un campo indispensabile,
tenendo conto che tutti gli altri campi ed allegati sono stati compilati, e quindi la domanda può
andare avanti regolarmente, oppure questa mancanza può arrivare a invalidare la domanda?

RISPOSTA: la domanda può ritenersi inviata correttamente, non è necessario integrarla o
ripresentarla.

8)
DOMANDA: il consenso al trattamento dei dati non è riportato sul facsimile e non è previsto sul
form on line; si chiede se bisogna inoltrare una nuova richiesta aggiungendo sulla dichiarazione
sostitutiva il consenso al trattamento dei dati.

RISPOSTA: no, per l'invio del trattamento dei dati personali non è necessario presentare una nuova
domanda.      Sarà      sufficiente    inviare      una     comunicazione       all'indirizzo  pec:
aoo.pemac@pec.politicheagricole.gov.it indicando nell'oggetto il numero di pratica assegnato dal
sistema.

9)
DOMANDA: Nell'invio delle domande per l'assegnazione dei contributi in oggetto si sono commessi
degli errori:
1) per la ditta xxxxxxx, codice fiscale xxxxxxx armatrice di 2 motopescherecci, è stata inviata una
domanda per ogni singola imbarcazione da pesca, invece che un'unica domanda con l'inserimento
delle due imbarcazioni da pesca
2) Per la ditta xxxxxx, codice fiscale xxxxxx armatore di n. 2 imbarcazioni da pesca, è stata inserita
nella domanda una sola imbarcazione. E’ possibile rinviare per le ditte sopra menzionate una nuova
domanda correttiva e considerare nulle quelle inviate?
RISPOSTA:
1) per la ditta xxxxx non è necessario inviare nessuna altra richiesta a correzione o integrazione in
quanto lo stesso armatore può presentare singole domande per ciascun peschereccio armato.
L'invio di un'unica domanda per più pescherecci è solo una scelta che può fare l'impresa se lo ritiene
più comodo.
2) Per la ditta xxxxxx, considerato quanto sopra specificato, si può provvedere all'invio di una nuova
domanda solo per l'unità da pesca non inserita nella prima istanza.

10)
DOMANDA: è possibile presentare l'istanza di contributo da parte dell'armatore che ha ceduto
l'unità successivamente all'entrata in vigore del presente decreto?

RISPOSTA: al contributo ha diritto l'impresa che era armatrice del natante alla data del 3 giugno.
Pertanto dovrà essere presentata domanda esclusivamente per l'unità da pesca di cui il richiedente
era armatore alla data del 3 giugno 2020.

11)
DOMANDA: la Cooperativa xxxx è autorizzata anche all'esercizio della Pesca in acque interne con
Autorizzazioni Provinciali/Regionali. All'inizio dell'anno, da fatturato, l'attività prevalente è stata
proprio quella delle acque interne per poi proseguire con le acque marittime, ma proprio a causa
del Covid-19 le imbarcazioni da pesca marittima hanno ridotto quasi a quota zero l'attività di
produzione. E’ possibile richiedere il contributo per le Unità da pesca marittima senza ovviamente
richiedere successivamente quello per le acque interne (Art. 3 Decreto MIPAAF Prot. 9010471 del
17/7/20) o sono due pratiche con Iter diversi?

RISPOSTA: la prevalenza del reddito è uno dei requisiti di ammissibilità. Pertanto se non è
soddisfatto il requisito che il reddito prevalente derivi dalla pesca marittima, non è possibile
presentare istanza per le unità da pesca. Per i contributi previsti per le acque interne sarà la Regione
competente eventualmente ad emanare il bando per la concessione dei contributi. I due iter sono
differenti.

12)
DOMANDA: per la compilazione della domanda per l’ottenimento dei contributi a fondo perduto di
cui all’art.78 comma 2 del DL 17/03/2020 (emergenza covid-19), il fatturato medio del triennio
2017/2019, non essendo indicato in dichiarazione dei redditi trattandosi di società semplice agricola
(impresa acquacoltura), occorre prendere a riferimento il volume d’affari dichiarato ai fini Iva nelle
dichiarazioni Iva del triennio considerato?

RISPOSTA: si i dati della dichiarazione Iva sono equivalenti a quelli indicati in bilancio.

13)
DOMANDA:1) in caso di attività di MITILICOLTURA con più impianti in concessione, occorre
presentare più' domande? 2) il rimborso è per impianto o per contribuente?

RISPOSTA: Se per ogni impianto si detiene una gestione fiscale separata e, pertanto ogni impianto
produce un proprio fatturato con propri bilanci e dichiarazioni dei redditi, si può presentare istanza
per ciascun impianto, inserendo più domande. Qualora la gestione fiscale dell'impresa fosse unica
per tutti gli impianti, quindi con un unico fatturato prodotto da tutti gli impianti gestiti, si deve
presentare una Ministero delle politiche agricole singola istanza.

14)
DOMANDA: varie società di acquacoltura hanno ricevuto in sub-concessione delle aree lagunari
nella laguna di Venezia; alcune hanno vari appezzamenti assegnati con lo stesso disciplinare, li devo
considerare come impianti diversi o posso fare una richiesta unica?

RISPOSTA: in questo caso è una sola domanda in quanto il fatturato di tutti gli impianti è unico.

15)
DOMANDA: Il bando può essere presentato da una società cooperativa che esercita l'attività di
"Pesca in acque interne"? Ha come attività prevalente l'attività di pesca in acque intere e lagunari e
attività secondaria Acquacoltura. Non utilizza imbarcazioni di V categoria.

RISPOSTA: No, l'acquacoltura deve essere l'attività prevalente della società. Per le acque interne
sarà eventualmente la Regione competente ad emanare il proprio bando

16)
DOMANDA: si chiede cosa indicare nel campo “IMPIANTO” in caso di soci di cooperativa della pesca,
affidatari, ma non titolari di una area attribuita in concessione dalla Regione Emilia Romagna al
Consorzio delle Cooperative che, a sua volta, ha riassegnato parte delle concessioni alle singole
Cooperative composte dai soci suddetti.

RISPOSTA: nel campo denominazione va indicato il nome della società richiedente il contributo, nel
caso di impresa individuale va indicato il nome e cognome del titolare della ditta. Gli altri campi
corrispondono all'indirizzo della sede legale dell'impresa.

17)
DOMANDA: quesito circa l’art. 1 del citato DD in merito alla data del 03.06.2020, rileviamo che è
noto che le barche che operano alla pesca/cattura di “ricci di mare” nei mesi di maggio e giugno
disarmano per inattività, riarmando poi dal mese di luglio. Dette imbarcazioni sono state
regolarmente armate nei mesi di marzo e aprile 2020, chiediamo se sia possibile, anche con
un’interpretazione autentica, nel caso di pesche stagionali, considerare questa interruzione come
compatibile per la stagionalità ed ammissibile quindi a contributo nonostante il mancato
armamento del giorno 03/06/2020?

RISPOSTA: la data riferita all'armamento al 3 giugno 2020 è uno dei criteri di ammissibilità previsti
già dal decreto ministeriale del 17/07/2020, pertanto non può essere derogata se non con un atto
della Ministra.

18)
DOMANDA: ci giungono da marinerie del centro-nord Italia segnalazioni di problemi di compilazione
delle schermate del portale SIAN/Sipa per la presentazione delle domande relative all’acquacoltura.
Ci viene indicato che per l’identificazione della collocazione dell’impianto vengono richiesti:
indirizzo, cap, provincia e comune, tutti dati che possono essere coerenti con impianti di
allevamento a terra, ma che non trovano collocazione con impianti a mare ove l’unico criterio
identificativo sono le coordinate oppure in lagune e valli la presenza di zone gestite tramite “diritti
esclusivi di pesca”. Ci segnalano inoltre che in alcuni areali gli impianti di acquacoltura (in particolare
molluschicoltura e venericoltura) utilizzano come barche asservite ad impianto quasi
esclusivamente imbarcazioni in “uso conto proprio” o in altra località imbarcazioni iscritte nei
registri provinciali (o Ispettorati di porto), non utilizzando barche con licenza di V^ categoria. Si
chiede se sia possibile una estensione interpretativa della norma per far rientrare tra i soggetti
finanziabili anche le tipicità sopra indicate.

RISPOSTA: si deve premettere che i contributi sono destinati a tutte le imprese dell'acquacoltura.
La voce impianti va intesa come impianto/impresa. Pertanto nel campo denominazione va indicato
il nome della società richiedente il contributo, nel caso di impresa individuale va indicato il nome e
cognome del titolare della ditta. Gli altri campi corrispondono all'indirizzo della sede legale
dell'impresa. Le imprese che non hanno unità di V categoria ma soddisfano i criteri di ammissibilità
previsti per l'acquacoltura, cioè essere iscritte alla camera di commercio come impresa di
acquacoltura ed hanno un reddito prevalente proveniente da acquacoltura, procederanno
selezionando la voce impianto e compilando i campi come sopra indicato.

19)
DOMANDA: una S.n.c. oltre a svolgere attività di pesca marittima (4 unità imbarcate) svolge anche
attività di commercio all'ingrosso di pesce (una unità che si occupa della commercializzazione). Ai
fini dell'attività prevalente, di cosa si deve tener conto, del reddito o del volume di affari delle
distinte attività? Bisogna tener conto l'anno 2020 o la media degli ultimi tre anni?

RISPOSTA: ai fini della dimostrazione della sussistenza del requisito di attività prevalente, bisogna
tenere conto del reddito.

20)
DOMANDA: l'impresa di acquacoltura armatrice di un natante iscritto nei registri dell'Ufficio
Marittimo di competenza nella categoria CONTO PROPRIO, e che svolge come attività prevalente la
molluschicoltura, è beneficiaria del sostegno finanziario? In tal caso, nonostante il natante non sia
iscritto nei registri come imbarcazione di V categoria ma CONTO PROPRIO, la procedura di inoltro
della domanda è selezionare "Acquacoltura" e successivamente "Unità di V categoria"? Infine, è
giusto utilizzare il fac simile "dichiarazione aiuti COVID settore acquacoltura V categoria art. 2 del
DD n.9113287"?

RISPOSTA: La prevalenza richiesta quale requisito per accedere al contributo riguarda il reddito e
non l’attività. Le imprese che non hanno unità di V categoria ma soddisfano i criteri di ammissibilità
previsti per l'acquacoltura, cioè essere iscritte alla camera di commercio come impresa di
acquacoltura ed hanno un reddito prevalente proveniente da acquacoltura, procederanno
selezionando la voce impianto, compilando i campi inserendo nella denominazione il nome della
società richiedente, il contributo; nel caso di impresa individuale va indicato il nome e cognome del
titolare della ditta. Gli altri campi corrispondono all'indirizzo della sede legale dell'impresa.

21)
DOMANDA: una ditta individuale iscritta in Camera di Commercio, come: "Attività primaria pesca
in acque marine lagunari"; "Attività secondaria in acque marine lagunari (Acquacoltura)" La Ditta
nel triennio 2017-2019 ha svolto attività di acquacoltura. La domanda di contributo è ammissibile?
RISPOSTA: se l'impresa soddisfa i criteri di ammissibilità della domanda previsti per l'acquacoltura,
cioè essere iscritta alla camera di commercio come impresa di acquacoltura ed avere un reddito
prevalente proveniente da acquacoltura, la domanda è ammissibile.

22)
DOMANDA: uno studio commercialista può presentare la domanda con una delega firmata? - per
"unità V categoria" cosa si intende di preciso? - il "numero UE" dove lo posso trovare?

RISPOSTA: Lo studio di consulenza può inviare la domanda di contributo, ma i documenti da allegare
alla domanda (autocertificazione e documento di identità) devono essere riferiti e sottoscritti
esclusivamente dall'impresa richiedente. Non sono ammesse deleghe alla firma. Le unità di V
categoria sono le navi e galleggianti stabilmente destinati a servizi di impianti da pesca per le quali
il Mipaaf rilascia la licenza di pesca. Il numero UE si trova sulla licenza di pesca

23)
DOMANDA: in una vostra risposta riportata nelle faq del 05.10.2020 viene indicato che l'invio del
trattamento dei dati personali, in quanto non riportato nel fax simile dell'autocertificazione, può
essere inviata una comunicazione tramite pec all'indirizzo da voi riportato. Si chiede se basta
indicarla nella pec oppure occorra allegarla dopo essere stata firmata dall'impresa beneficiaria e se
occorra anche allegare copia del documento di identità. Ci siamo accorti che una dichiarazione
allegata ad una domanda riportava la data errata, anziché 02.10.2020 è indicato 02.10.220. Si
pensava di ripresentare una nuova domanda con la nuova dichiarazione con data corretta. Chiede
se tale dichiarazione debba riportare la data, corretta, del giorno di quella presentata oppure
indicare la data del giorno in cui viene firmata. Un nostro associato, ottenuto il nulla osta nel 2019
dal Mistero per il trasferimento della licenza di pesca dalla vecchia imbarcazione ad una di nuova
costruzione, nel mese di marzo 2020 ha posto l'imbarcazione in disarmo con successivo cambio di
categoria e presentando alla Capitaneria di Porto di Venezia tutta la documentazione richiesta per
il trasferimento della licenza di pesca che alla data attuale deve essere ancora rilasciata dalla stessa
Capitaneria. Dal momento che per la presentazione della domanda di contributo la condizione è che
l'imbarcazione sia in armamento al 03.06.2020, condizione che non è stato possibile ottenere, si
chiede se in dette condizione il nostro associato può presentare domanda di contributo.

RISPOSTA: Per quanto concerne il trattamento dei dati è sufficiente l’invio alla pec. Nel testo basta
far riferimento al numero di domanda ricevuto per email al momento della presentazione. Per la
richiesta relativa all'errore della data riportata nell'allegato si comunica che non è necessario
ripresentare istanza, trattasi di errore materiale che non inficia la domanda già presentata. Per
l'armamento alla data del 3 giugno 2020, essendo uno dei requisiti di ammissibilità non è possibile
disattenderlo. L'istanza non potrà essere ammissibile.

24)
DOMANDA: nel compilare il modulo del Covid-19, alcune nostre cooperative di Messina non
trovano il compartimento marittimo proprio di Messina.

RISPOSTA: Si deve selezionare la direzione marittima non la Capitaneria di Porto. Per Messina la
Direzione marittima è Catania.
25)
DOMANDA: un pensionato, che svolge l'attività di pescatore in acque marittime nonché armatore
di una imbarcazione alla data del 3/6/2020, può presentare l'istanza per il sostegno finanziario di
cui al sub a) dell'articolo 3, comma 1 del D.M. n. 9010471 del 17/07/2020), visto che il reddito della
pensione è superiore al reddito che percepisce con l'attività di pesca.

RISPOSTA: no in quanto il reddito prevalente deve essere relativo all'attività di pesca ed è un criterio
di ammissibilità.

26)
DOMANDA: nella dichiarazione che viene allegata all’istanza vengono indicati i dati identificativi
delle imbarcazioni; in due natanti nell’attestazione provvisoria della licenza di pesca è indicato il
nuovo numero di iscrizione al RR.NN.MM.GG (correttamente indicato nella dichiarazione allegata
alla domanda), all’interno del sistema SIAN, quando viene inserito il numero UE riporta ancora il
vecchio numero dei RR.NN.MM.GG, quindi esiste discordanza tra dichiarazione e sistema SIAN.

RISPOSTA: la domanda può essere inviata anche in presenza delle descritte incongruenze.

27)
DOMANDA: alcune imprese del comparto ittico, le quali hanno già inoltrato domanda per ottenere
il beneficio economico al Mipaaf relativo al cluster della pesca marittima, successivamente si sono
accorte che il loro reddito prevalente non derivava dalla pesca marittima ma bensì
dall’acquacoltura. E’ possibile annullare la domanda e presentarne una nuova oppure si chiede
come procedere per integrare la documentazione a correzione dell’errore.

RISPOSTA: le imprese possono inserire le domande nella sezione acquacoltura ed inviare una pec
all'indirizzo pemac4@pec.politicheagricole.gov.it con la formale rinuncia alle domande inviate sulla
pesca. Dovrà essere indicato nella rinuncia il numero di pratica attribuito dal sistema al momento
dell'inserimento della domanda.

28)
DOMANDA: si richiedono chiarimenti in merito al periodo di riferimento del decreto. Si parla di
imbarcazioni in armamento alla data 03 / 06 ma non si fa riferimento se il periodo è quello
successivo o il precedente. Nel caso fosse il periodo precedente a tale data, nella cooperativa sono
state in armamento 2 imbarcazioni differenti ma in periodi diversi (a febbraio la prima poi a marzo
aprile e quasi tutto maggio la seconda, successivamente ancora la prima fino al 03 06). In questo
caso possono accedere al contributo entrambe o solo una?

RISPOSTA: sono ammissibili al contributo solo le imbarcazioni che erano armate alla data del 3
giugno. Pertanto sarà ammissibile solo l'imbarcazione che era armata il 3 giugno 2020.

29)
DOMANDA: una ditta individuale, che svolge sia attività di pesca in acque marine sia l’attività di
commercio al dettaglio di articoli igienico sanitari, al Registro delle Imprese risulta come attività
prevalente la pesca in acque marine; il reddito di entrambe le attività è pari a zero in quanto nelle
due attività sia nell’anno 2018 che nell’anno 2019 è stata rilevata una perdita d’esercizio. Si chiede
se, ai fini della richiesta del contributo, come attività prevalente si possa considerare la pesca
marittima così come risulta nel certificato camerale.
RISPOSTA: Si, ma la ditta deve essere armatrice di unitá da pesca armata alla data del 3 giugno 2020.

30)
DOMANDA: un armatore è contemporaneamente imbarcato nella propria imbarcazione come
pescatore autonomo che svolge esclusivamente l’attività di pesca in acque marine e percepisce la
pensione contributiva; può percepire il contributo di cui all’art.78 comma 2 del D.L. 17 marzo 2020
n.18 convertito con modificazione, dalla legge 24 aprile 2020 n.27?

RISPOSTA: Si, se presenta istanza come impresa di pesca marittima ed é armatore di unità da pesca
in armamento alla data del 3 giugno 2020.

31)
DOMANDA: esiste una procedura di correzione delle domande inviate tramite il sistema SIAN.IT, a
seguito di errato inserimento di alcuni dati?

RISPOSTA: Deve ripresentare l’istanza; si terrà conto per l'istruttoria dell'ultima domanda inserita a
Sistema.

32)
DOMANDA: si chiede l’importo del contributo per la misura prevista dall’articolo 2 “sostegno
finanziario di cui al sub b) dell’articolo 3, comma 1 del D.M. n. 9010471 del 17 luglio 2020”. Per
quando riguarda l’attiva di acquacoltura si chiede se l’opzione “impianti” fa riferimento all’ipotesi
in cui l’impresa non disponga di imbarcazioni ma svolga nell’impianto l’attività precedentemente
indicata?

RISPOSTA: Si. Nelle FAQ troverà piú informazioni che potranno chiarire ulteriori dubbi.

33)
DOMANDA: una Cooperativa ha presentato istanza per la concessione dei contributi. Da un
controllo effettuato, e per un mero errore di contabilizzazione del fatturato, si sono accorti che la
Pesca Marittima, seppur con 7 imbarcazioni, non risulta essere la fonte di reddito prevalente che
tuttavia proviene dalla pesca nelle acque interne. In attesa che la Regione Lazio emani una omologa
circolare, c’è necessità di annullare l'istanza. Qual è l’iter da seguire ovvero l'indirizzo di PEC al quale
indirizzare la rinuncia al contributo in oggetto?

RISPOSTA: potete inviare una mail con la rinuncia al                                 seguente     indirizzo
pemac4@pec.politicheagricole.gov.it, specificando RINUNCIA DOMANDA

34)
DOMANDA: Sono state inviate due richieste per armatori nostri associati; nelle dichiarazioni inviate
manca l’indirizzo c’è solo la città e il CAP. Bisogna inviare la domanda? Bisogna annullare la
precedente?

RISPOSTA: Sarà sufficiente inviare all'indirizzo pec pemac4@pec.politicheagricole.gov.it una
comunicazione ad integrazione delle pratiche già trasmesse. Nell'oggetto della pec dovrà essere
indicato il numero di pratica e la dizione INTEGRAZIONE INDIRIZZO.
35)
DOMANDA: per un'impresa di acquacoltura armatrice di un'imbarcazione di V categoria, iscritta alla
camera di commercio come impresa di acquacoltura ed avente un reddito prevalente proveniente
da acquacoltura, la presentazione dell'istanza selezionando la tipologia "Unità V categoria" deve
essere considerata esclusiva rispetto alla tipologia "Impianto" oppure la medesima impresa può
presentare due diverse istanze?

RISPOSTA: Qualora il fatturato, la gestione fiscale e il reddito fossero unici per entrambe le attività
si può presentare una sola istanza o come V categoria o come Impianto. Se invece le due attività
producessero redditi e fatturati separati allora si possono presentare due istanze.

36)
DOMANDA: una società che svolge più attività reddituali ma come attività prevalente la
mitilicoltura, il valore relativo al fatturato medio del triennio 2017/2019 va valorizzato
esclusivamente dai ricavi relativi alla produzione di mitili o la media è data dal fatturato complessivo
dichiarato dalla società?

RISPOSTA: il valore del fatturato deve essere riferito all'attività prevalente (che deve essere o
attività di pesca o acquacoltura).
Puoi anche leggere