Elusione del patto di stabilità interno e responsabilità per danno erariale degli amministratori degli enti locali

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Elusione del patto di stabilità interno e responsabilità per danno erariale degli amministratori degli enti locali
Elusione del patto di stabilità interno
            e responsabilità per danno erariale
           degli amministratori degli enti locali*

              di Paola Maria Zerman- Avvocato dello Stato

La gravità della situazione economica e la scarsezza delle risorse pubbliche
a cui non di rado si contrappone la mala gestio delle stesse, impone criteri
rigorosi nel valutare le responsabilità degli amministratori degli enti
pubblici e dei tecnici di cui gli stessi si avvalgono.
A ciò si aggiunge la rilevanza sempre maggiore assunta dalla salvaguardia
degli equilibri di bilancio nell’ambito del processo di integrazione europea,
così che il rispetto delle regole sull’indebitamento si pone come uno dei
cardini del sistema della finanza pubblica, attorno ai quali fa perno
l’osservanza del patto di stabilità interno, in vista del conseguimento degli
obiettivi posti dal patto europeo di stabilità e crescita.
In questo contesto si inserisce la sentenza con cui la Corte dei conti (Sez.
giurisdizionale per la Regione Piemonte, sent. 6/2013, Pres. Sfrecola – Est.
Valero) ha condannato gli amministratori del Comune di Alessandria per
avere artificiosamente conseguito il rispetto del patto di stabilità interno,
attraverso una non corretta imputazione delle entrate e delle spese. Nessuna
scusante, ma anzi la responsabilità a titolo di dolo sia per i vertici politici
che per i tecnici compiacenti.

Il rispetto del patto di stabilità interno all’esame della giurisprudenza.

Le responsabilità ravvisate dalla Corte sono conseguenti alla violazione del
patto di stabilità interno. Esso, come è noto, costituisce diretta
promanazione del Patto di stabilità e di crescita, stipulato dagli Stati membri
dell’Unione europea per il controllo delle rispettive politiche di bilancio, al
fine di mantenere fermi i requisiti di adesione all’Unione economica e
monetaria europea.
Il Patto di stabilità e crescita trova, in particolare, il suo fondamento
normativo nell’art. 121 del trattato sul funzionamento dell’UE in materia di
politica economica coordinata tra gli stati membri, nonché nell’art. 126 (art.
104 prima del Trattato di Lisbona) che pone vincoli stringenti in relazione al
disavanzo pubblico dei singoli Stati, vincoli la cui cogenza è assicurata (sin
dal protocollo CE n. 20 sui “disavanzi eccessivi” del 1992) dalla previsione
di una particolare procedura di infrazione per “deficit eccessivo”.

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Il Patto di stabilità interno nasce dunque dall’esigenza di assicurare la
convergenza delle economie degli Stati membri dell’Unione europea verso
specifici parametri, comuni a tutti e condivisi a livello europeo nell’ambito
del Patto di stabilità e crescita.
Uno degli obiettivi primari delle regole che costituiscono il Patto di stabilità
interno è il controllo dell’indebitamento degli enti territoriali (Regioni ed
enti locali). La definizione di tali regole avviene nell’ambito della
predisposizione e dell’approvazione della manovra annuale di finanza
pubblica (v. per l’anno 2013 l’art. 31 della l. 12.11.2011, n. 183, legge di
stabilità 2012 )
Al fine di raggiungere gli obiettivi del Patto di stabilità interno, lo Stato
fissa i principi fondamentali, nell’esercizio della potestà legislativa
concorrente in materia di «armonizzazione dei bilanci pubblici e
coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» (art. 117,
terzo comma, Cost.).
La Corte costituzionale, in più occasioni (v. da ultimo Corte cost. 8 del 2013
e 212/2012), ha posto in rilievo, in primo luogo, che l’obiettivo del
contenimento della spesa pubblica corrente rientra nella finalità generale del
coordinamento finanziario, con la conseguenza che «il legislatore statale
può legittimamente imporre alle Regioni vincoli alle politiche di bilancio -
anche se questi ultimi, indirettamente, vengono ad incidere sull’autonomia
regionale di spesa - per ragioni di coordinamento finanziario volte a
salvaguardare, proprio attraverso il contenimento della spesa corrente,
l’equilibrio unitario della finanza pubblica complessiva, in connessione con
il perseguimento di obiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi
comunitari» (sentenza n. 237 del 2009). Tra tali obblighi v’è quello di
rispettare il Patto di stabilità e di crescita. I vincoli derivanti dal Patto di
stabilità interno si applicano in modo uniforme a tutti gli enti territoriali di
una certa dimensione, trattandosi di “una misura in qualche modo di
emergenza, che tende a realizzare, nell’ambito della manovra finanziaria
annuale disposta con legge, un obiettivo di carattere nazionale» (sentenza n.
36 del 2004).
La giurisprudenza amministrativa, dal canto suo, ha fatto muro sia contro
l’impugnazione del budget sanitario previsto in attuazione delle norme sul
patto di stabilità interno (v. Cons. Giust. Amm. Sic., sent. 291 del 2012), che
confermando le delibere regionali di annullamento in autotutela di atti di
pagamento in violazione del piano di stabilità interno, adottati dalla giunta
precedente (Cons. Stato, sent. n. 3361 del 2012).

Il versante relativo al riconoscimento della responsabilità per danno erariale
degli amministratori che abbiano dolosamente o colpevolmente violato i
limiti imposti dal rispetto del piano di stabilità interno è stato più volte
all’attenzione della Corte dei conti (v. da ultimo: in materia di illegittima

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stabilizzazione del personale precario C. conti, Sez. giur. Calabria, sent.
22.10.2012, n. 293; Sez. giur. Umbria, sent. 16.12.2011, n. 184).

Del tutto inedito è il caso preso in esame dalla sentenza della Sezione
piemontese della Corte, relativo alla simulazione di rispetto del patto di
stabilità attraverso artifici contabili diretti a “far quadrare i conti” ed evitare
così le sanzioni che si sarebbero abbattute sull’ente nel successivo esercizio
finanziario.

La violazione del patto di stabilità interno.

Il legislatore prevede pesanti ripercussioni sul bilancio dell’anno successivo
a carico dell’ente locale inadempiente. Quest’ultimo, infatti si vedrà ridurre
il fondo sperimentale di riequilibrio e il fondo perequativo nella misura pari
alla differenza tra il risultato registrato e l’obbiettivo programmatico
predeterminato. L’Ente locale, oltre a non poter impegnare spese correnti al
di sopra di quelle medie degli ultimi tre anni, non potrà ricorrere
all’indebitamento per investimenti, né ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo; dovrà infine ridurre le indennità di funzione e i gettoni di
presenza (art. 31, c. 26, l. n. 183 del 2011).
Ma il legislatore ha previsto anche l’ipotesi, come nel caso di specie, in cui
il rispetto del patto di stabilità sia stato solo fittizio, perché “artificiosamente
conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle
uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive” (art. 31,
comma 31, l. 183). L’accertamento di tale illecita condotta è attribuito alla
Corte dei conti, la quale può irrogare agli amministratori una sanzione fino
ad un massimo di dieci volte l’indennità di carica percepita e al responsabile
del servizio economico-finanziario una sanzione pecuniaria fino a tre
mensilità del trattamento retributivo.

Il cumulo della sanzione pecuniaria con il risarcimento per il danno
erariale

La condotta artificiosamente elusiva del patto di stabilità è foriera per chi la
pone in essere (amministratori e tecnici) di ben più ampie responsabilità
rispetto alle sanzioni sopra descritte. Con la pronuncia in esame, infatti, la
Corte ha chiarito che l’applicabilità delle sanzioni di cui al comma 31 non
esclude la configurabilità di una concorrente responsabilità amministrativo-
contabile, secondo le regole comuni dell’art. 52, r.d. 1214/34. Infatti, il
fittizio conseguimento degli obiettivi del Patto di stabilità previsto come
illecito amministrativo secondo lo schema sanzionatorio, è una condotta che
può essere produttiva di un danno erariale. E così suon di condanne
milionarie si sono abbattute sul capo del sindaco, della giunta e dei

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consiglieri del Comune di Alessandria per avere artefatto il bilancio
consuntivo nell’intento di “simulare il rispetto del patto di stabilità”.
Tale danno, chiarisce la sentenza, è riconducibile alla maggior spesa
rispetto a quella che l’Ente locale avrebbe legittimamente potuto sostenere
in base alle limitazioni previste dalla normativa se fosse stata esposta in
modo veritiero la situazione finanziaria dell’Ente per l’anno 2010 ed
avessero attestato la inosservanza dei vincoli di finanza previsti per quello
stesso esercizio. In altre parole, il danno risarcibile è rapportabile ai
maggiori costi che sono stati sostenuti nel corso del 2011, in violazione dei
divieti, che non si sarebbero legittimamente potuti affrontare se fosse stata
correttamente certificata l’inosservanza del Patto sulla base dei reali
risultati dell’esercizio finanziario precedente (2010).
Il danno provocato al Comune con l’approvazione di un rendiconto
inveritiero incide direttamente sull’interesse, collettivo e di rilevanza
costituzionale, della salvaguardia della finanza pubblica “allargata” che,
nella valutazione comparativa degli interessi richiesta per l’individuazione
di possibili vantaggi ai sensi dell’art. 1, co. 1 bis, L. 20/94, prevale rispetto
all’effettuazione di spese - seppure per servizi resi ai cittadini - vietate dalla
legge.

Il comportamento illecito

Il comportamento illecito è dunque stato ravvisato dalla Corte nella
sistematica alterazione delle risultanze del rendiconto, attuata su precisa
direttiva impartita dal Sindaco e dall’Assessore alle Finanze, i quali,
consapevoli del fatto che i risultati negativi della gestione 2010 avevano
comportato lo sforamento del patto di stabilità per quell’anno, in spregio
alla normativa vigente avevano dettato la linea illecita da seguire al fine di
far comparire una diversa realtà contabile e di poter disporre delle risorse
per l’anno successivo in violazione del divieto sussistente per gli enti
inadempienti alla normativa sul patto.

L’autonomia del giudizio contabile dal giudizio penale.
La Corte, dopo aver preliminarmente riconosciuto l’esistenza della propria
giurisdizione nei confronti dei responsabili, essendo gli stessi titolari di un
rapporto di servizio nei confronti della Pubblica amministrazione, supera
poi agevolmente l’esistenza di un processo penale non ancora concluso a
carico dei medesimi.
Abolita, nel codice di procedura penale del 1988 la pregiudiziale penale, le
valutazioni del Giudice contabile, avendo per oggetto la tutela della finanza
e dei patrimoni pubblici, non sono necessariamente dipendenti dalla
qualificazione che dei medesimi fatti possa aver operato il Giudice penale,
(es. esistenza di una truffa o altri reati).

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Il giudice contabile, che non è vincolato al procedimento di formazione
della prova proprio del processo penale, può dunque liberamente valutare gli
elementi acquisiti in tale sede per porli alla base del proprio convincimento,
annettendo ad essi autonomo rilievo probatorio.

Le singole responsabilità
Il grado di responsabilità da porre a carico dei convenuti a vario titolo
(Sindaco, assessori, consiglieri comunali e dirigente tecnico) è graduato
dalla Corte in base all’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave
(presupposto per l’azione di responsabilità) in capo agli stessi.

Il Sindaco e assessore alle Finanze
La piena responsabilità a titolo di dolo è riconosciuta dalla Corte a carico
del Sindaco e all’Assessore alle Finanze. Gli stessi, infatti, volutamente
avevano fatto comparire una diversa realtà contabile al fine di poter disporre
delle risorse per l’anno successivo in violazione del divieto sussistente per
gli enti inadempienti alla normativa sul Patto.

Il Ragioniere capo.
Nessuno sconto anche per il tecnico compiacente, assunto ad hoc dal
Sindaco con il fine di far quadrare i conti. Lo stesso ha dato corso alle
direttive del vertice politico in modo accondiscendente ed acritico, ben
consapevole delle conseguenze dannose di tale operato e quindi pienamente
responsabile, a titolo di dolo, dell’operazione illecita che, su input politico,
ha contribuito a portare a termine. Il dirigente, infatti, per conseguire il
risultato richiesto dagli Organi politici, aveva posto in essere una serie di
attività di propria competenza, con violazione di elementari regole di
contabilità pubblica. Infatti, oltre ad impartire agli uffici le disposizioni
idonee a raggiungere il fine illecito della rendicontazione inveritiera
dell’esercizio 2010 sottoscriveva i documenti ufficiali in conseguenza
formati: i pareri di regolarità tecnica ex art. 49 T.U.E.L. sulla proposta di
consuntivo (deliberazione di Giunta comunale) e sul consuntivo
(deliberazione di Consiglio comunale) per il 2010, nonché la certificazione
del rispetto del Patto di Stabilità per lo stesso esercizio.

Gli assessori.

Colpa grave viene riconosciuta dalla Corte in capo agli altri Assessori.
Infatti, la proposta di rendiconto presentava una serie di gravi anomalie che
avrebbero dovuto insospettire un amministratore comunale mediamente
attento e avveduto, in particolare gli Assessori che dovevano avere ben
presente la situazione economico-finanziaria del Comune, in virtù delle
competenze attribuite alla Giunta dall’art. 48 TUEL, delle deleghe ricevute
e delle conseguenti risorse loro assegnate. Collaborando con il Sindaco nel

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governo del Comune, su ciascun Assessore incombe- a parere del Giudice
contabile- un dovere “particolarmente pregnante e puntuale di diligenza”
nell’adempimento di tali obblighi, specie per i connessi rilevanti riflessi
sulle finanze del Comune che derivano dall’approvazione di un atto
fondamentale quale il rendiconto dell’esercizio finanziario precedente.
È un elementare dovere di ciascun componente della Giunta comunale
prendere visione piena e consapevole dell’oggetto delle deliberazioni
portate all’approvazione di tale Organo. Tale dovere assume particolare
rilevanza, in occasione dell’approvazione del consuntivo della gestione
dell’ente locale.

La insussistenza della c.d. “esimente politica”

Prima di giungere ad un giudizio di condanna la Corte si interroga sulla
sussistenza della c.d. esimente politica prevista dall’art. 1, comma ter, della
l. n. 20 del 1994, in base alla quale “Nel caso di atti che rientrano nella
competenza propria degli uffici tecnici o amministrativi la responsabilità
non si estende ai titolari degli organi politici che in buona fede li abbiano
approvati ovvero ne abbiano autorizzato o consentito l’esecuzione”.
Ma a giudizio della Corte non ne sussistono gli estremi. La c.d. “esimente
politica” - prevista per gli amministratori politico/elettivi i quali si limitino
ad “approvare” “atti che rientrano nella competenza propria degli uffici
tecnici o amministrativi” - vale nei limiti in cui l’organo politico abbia
approvato tali atti “in buona fede” ovvero senza alcun sospetto di
irregolarità di essi, come quella propria di un soggetto chiamato a esercitare
un incarico pubblico di particolare rilevanza, in forza di un rapporto di
servizio onorario con l’ente territoriale. Il livello dell’impegno esigibile
deve essere parametrato all’importanza dell’atto da compiersi: il grado di
diligenza da osservarsi da parte degli assessori, in occasione
dell’approvazione della proposta al Consiglio del rendiconto – atto
fondamentale nella gestione finanziaria dell’ente locale - deve essere
proporzionale alla rilevanza dell’interesse alla correttezza dell’atto da parte
del Comune o della comunità amministrata, come beneficiaria ultima
dell’attività dell’Ente.
La condotta degli assessori che deliberarono il progetto di rendiconto 2010
la relazione di accompagnamento è, pertanto, caratterizzata da colpa grave.

I consiglieri comunali
La condotta dei consiglieri convenuti – ad eccezione di quelli che
espressamente si erano dissociati- che avevano approvato la deliberazione
del Consiglio sul rendiconto 2010 è caratterizzata da colpa grave.
Emergeva chiaramente dalle conclusioni della relazione del Collegio dei
revisori dei conti l’illegittimità, dal punto di vista contabile, di una serie di
operazioni sul fronte della spesa e dell’entrata, che avrebbero poi

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condizionato i risultati di gestione e, in ultima analisi, i parametri di
osservanza del Patto. Ugualmente critica era stata la relazione del Presidente
della Commissione bilancio del consiglio comunale.
Semmai non vi fosse stata piena consapevolezza, da parte di consiglieri
convenuti, delle criticità espresse dall’Organo di revisione nella propria
relazione in occasione dell’esposizione della relazione avanti il Consiglio da
parte dei Revisori i consiglieri avrebbero dovuto fugare ogni dubbio in
merito all’illegittimità della proposta deliberativa, eventualmente
richiedendo ulteriori chiarimenti.

* pubblicato su “Diritto e pratica amministrativa” ed. il sole 24 ore
marzo 2013

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Sezione giurisdizionale Piemonte, Sent. n. 6 del 16/01/2013

Sent. n. 6/2013

                              REPUBBLICA ITALIANA

                        IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

                               LA CORTE DEI CONTI

                  SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL PIEMONTE

Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte composta dai seguenti magistrati:

- dott. Salvatore SFRECOLA Presidente

- dott. Massimo VALERO Giudice – relatore

- dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 19027 del Registro di Segreteria, promosso

con citazione depositata in data 17 maggio 2012 a firma del Vice Procuratore Generale

dott. Corrado Croci contro

Piercarlo FABBIO (c.f. FBBPCR55D27A182E), n. ad Alessandria il 27.04.1955, ivi

residente in via Luigi Canina n. 4, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Claudio

Simonelli     (c.f.    SMNCLD35E31A182M)              e      Roberto     Cavallone   (c.f.

CVLRRT58E11B885Q), entrambi con Studio in Alessandria, Avv. Giuseppe Greppi

(c.f. GRPGPP55E05G471R), con Studio in Casale Monferrato ed elettivamente

domiciliato   presso    lo   Studio   del    Prof.    Avv.     Stefano   Ambrosini   (c.f.

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MBRSFN69E02L219R), in Torino, via Cernaia n. 15;

Luciano VANDONE (c.f. VNDLCN37S08A182N), n. ad Alessandria l’8.11.1937, ivi

residente in via Tripoli n. 9, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Marco Paneri (c.f.

PNRMRC83D29A182H), Marco Conti (c.f. CNTMCN77E15A182S) e Giuseppe

Cormaio (c.f. CRMGPP68L16A182Q) del Foro di Alessandria ed elettivamente

domiciliato presso lo Studio del prof. Avv. Stefano Ambrosini, in Torino, via Cernaia

n. 15;

Carlo Alberto RAVAZZANO (c.f. RVZCLL55C11L304Q), n. a Tortona l’11.03.1955,

residente in Alessandria, via Faà di Bruno n. 56, rappresentato e difeso dall’Avv. Luca

Gastini (c.f. GSTLCU63C28A182K), del Foro di Alessandria e con Studio ivi in

Piazzetta Santa Lucia n.1 ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell’Avv.

Maria Ribaldone (c.f. RBLMLN63P52D332N) in Torino, Corso Re Umberto I n.6;

Paolo BONADEO, (c.f. BNDPLA71H05L304K), nato a Tortona (AL) il 05.06.1971,

residente in Castellazzo Bormida (AL), via Bainsizza n. 15, rappresentato e difeso

dall’Avv. Andrea Ivan Bullo (c.f. BLLNRV71L29F205V), del Foro di Milano,

dall’Avv. Virginio Azzalini (c.f. ZZLVGN55T03I917F) e dall’Avv. Elivia Robera (c.f.

LBRLVE63E60L219G), del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso lo

Studio di quest’ultima, in Torino, via Barbaroux, n. 25;

Serafino Vanni LAI, (c.f. LAISFN39A07A663Z), nato a Bari Sardo (OG) il

07.01.1939, residente in Solero (AL), via Ghisiglieri n. 18, rappresentato e difeso dagli

Avv.ti Marco Paneri e Marco Conti del Foro di Alessandria ed elettivamente

domiciliato presso lo Studio del prof. Avv. Stefano Ambrosini, in Torino, via Cernaia

n. 15;

Gian Paolo OLIVIERI, (c.f. LVRGPL41T26A182D), nato a Alessandria il 26.12.1941,

ivi residente in via Achille Sclavo n. 35, rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Ivan

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Bullo, del Foro di Milano e dall’Avv. Elivia Robera, del Foro di Torino ed

elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest’ultima, in Torino, via Barbaroux, n.

25;

Ugo ROBUTTI, (c.f. RBTGUO50B06A182W), nato a Alessandria il 06.02.1950, ivi

residente in Spinetta Marengo via Bottazzi n. 1, rappresentato e difeso dall’Avv.

Andrea Ivan Bullo, del Foro di Milano, dall’Avv. Virginio Azzalini e dall’Avv. Elivia

Robera, del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di

quest’ultima, in Torino, via Barbaroux, n. 25;

Gabrio SECCO, (c.f. SCCGBR43R25E445D), nato a Lanzo Torinese (TO) il

25.10.1943, residente in Alessandria, corso Roma n. 10, rappresentato e difeso

dall’Avv. Luca Gastini, del Foro di Alessandria e con Studio ivi in Piazzetta Santa

Lucia n.1, e dall’Avv. Patrizia Polliotto (c.f. PLLPRZ62C61G674B), del Foro di

Torino ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest’ultima, in Torino, via

Roma, n. 366;

Franco TRUSSI, (c.f. TRSFNC51A08A182N), nato a Alessandria il 08.01.1951, ivi

residente in fraz. San Michele via Balostra n. 4, rappresentato e difeso dall’Avv. Luca

Gastini, del Foro di Alessandria e con Studio ivi in Piazzetta Santa Lucia n.1, e

dall’Avv. Patrizia Polliotto, del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso lo

Studio di quest’ultima, in Torino, via Roma, n. 366;

Mario BOCCHIO, (c.f. BCCMRA68T02A124C), nato a Alba (CN) il 02.12.1968, ivi

residente in via Rossini n. 13, rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Ivan Bullo, del

Foro di Milano e dall’Avv. Elivia Robera, del Foro di Torino ed elettivamente

domiciliato presso lo Studio di quest’ultima, in Torino, via Barbaroux, n. 25;

Davide BUZZI LANGHI, (c.f. BZZDVD74E16A182T), nato a Alessandria il

16.05.1974, ivi residente in corso Cavallotti n. 35, rappresentato e difeso dall’Avv.

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Andrea Ivan Bullo, del Foro di Milano, dall’Avv. Virginio Azzalini e dall’Avv. Elivia

Robera, del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di

quest’ultima, in Torino, via Barbaroux, n. 25;

Mauro CAPPELLETTI, (c.f. CPPMRA51R28Z614G), nato in Venezuela (EE) il

28.10.1951, residente in Alessandria, via Cavour n. 47, rappresentato e difeso

dall’Avv. Andrea Ivan Bullo, del Foro di Milano, dall’Avv. Virginio Azzalini e

dall’Avv. Elivia Robera, del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso lo

Studio di quest’ultima, in Torino, via Barbaroux, n. 25;

Giuseppe CARIDI, (c.f. CRDGPP57A28L063Q), nato a Taurianova (RC) il

28.01.1957, residente in Alessandria, via Filippona n. 41 fraz. Lobbi, rappresentato e

difeso dall’Avv. Andrea Ivan Bullo, del Foro di Milano e dall’Avv. Elivia Robera, del

Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest’ultima, in

Torino, via Barbaroux, n. 25;

Gianfranco CUTTICA DI REVIGLIASCO, (c.f. CTTGFR57H30L219X), nato a

Torino il 30.06.1957, residente in Cassine (AL), via Municipio n. 14, rappresentato e

difeso dall’Avv. Andrea Ivan Bullo, del Foro di Milano e dall’Avv. Elivia Robera, del

Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest’ultima, in

Torino, via Barbaroux, n. 25;

Stefano Luigi Maria FOGLINO, (c.f. FGLSFN61L26A182N), nato a Alessandria il

26.07.1961, residente in Castelletto Monferrato (AL), via Giacomo Matteotti n. 15,

rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Ivan Bullo, del Foro di Milano, dall’Avv.

Virginio Azzalini e dall’Avv. Elivia Robera, del Foro di Torino ed elettivamente

domiciliato presso lo Studio di quest’ultima, in Torino, via Barbaroux, n. 25;

Maurizio GRASSANO, (c.f. GRSMRZ62D22A182D), nato a Alessandria il

22.04.1962, ivi residente in via Galileo Galilei n. 12, rappresentato e difeso dall’Avv.

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Andrea Ivan Bullo, del Foro di Milano e dall’Avv. Elivia Robera, del Foro di Torino

ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest’ultima, in Torino, via

Barbaroux, n. 25;

Walter GRASSI, (c.f. GRSWTR45T31L219K), nato a Torino il 31.12.1945, residente

in Alessandria, Spalto Gamondio n. 16, rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Ivan

Bullo, del Foro di Milano, dall’Avv. Virginio Azzalini e dall’Avv. Elivia Robera, del

Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest’ultima, in

Torino, via Barbaroux, n. 25;

Gloria Teresa GRILLO, (c.f. GRLGRT49D50A182J), nata a Alessandria il

10.04.1949, ivi residente in via Isonzo n. 22, rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea

Ivan Bullo, del Foro di Milano, dall’Avv. Virginio Azzalini e dall’Avv. Elivia Robera,

del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest’ultima, in

Torino, via Barbaroux, n. 25;

Cristian LA GRECA, (c.f. LGRCST76S04A182E), nato a Alessandria il 04.11.1976,

ivi residente in corso Acqui n. 49, rappresentato e difeso dall’Avv. Silvio Bolloli ed

elettivamente domiciliato presso il suo Studio, in Alessandria, corso Lamarmora, n. 21,

rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Ivan Bullo, del Foro di Milano e dall’Avv.

Elivia Robera, del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di

quest’ultima, in Torino, via Barbaroux, n. 25;

Emanuele LOCCI, (c.f. LCCMNL80H23A182I), nato a Alessandria il 23.06.1980, ivi

residente in corso IV Novembre n. 9, rappresentato e difeso dall’Avv. Marco Paneri ed

elettivamente domiciliato presso il suo Studio, in Alessandria, via Verdi, n. 40,

rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Ivan Bullo, del Foro di Milano, dall’Avv.

Virginio Azzalini e dall’Avv. Elivia Robera, del Foro di Torino ed elettivamente

domiciliato presso lo Studio di quest’ultima, in Torino, via Barbaroux, n. 25;

                                       pag. 5 di 74
Antonio Giovanni MACONI, (c.f. MCNNNG63T21G388X), nato a Pavia il

21.12.1963, residente in Alessandria, fraz. Valle S. Bartolomeo – via Alessandria n.

47, rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Ivan Bullo, del Foro di Milano, dall’Avv.

Virginio Azzalini e dall’Avv. Elivia Robera, del Foro di Torino ed elettivamente

domiciliato presso lo Studio di quest’ultima, in Torino, via Barbaroux, n. 25;

Fedele MICO’, (c.f. MCIFDL33A03B617K), nato a Canolo (RC) il 03.01.1933,

residente in Alessandria, corso Virginia Marini n. 23, rappresentato e difeso dall’Avv.

Andrea Ivan Bullo, del Foro di Milano e dall’Avv. Elivia Robera, del Foro di Torino

ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest’ultima, in Torino, via

Barbaroux, n. 25;

Carmine Antonio PASSALACQUA, (c.f. PSSCMN68M05A182D), nato a Alessandria

il 05.08.1968, ivi residente in via R. Wagner n. 18, rappresentato e difeso dall’Avv.

Andrea Ivan Bullo, del Foro di Milano e dall’Avv. Elivia Robera, del Foro di Torino

ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest’ultima, in Torino, via

Barbaroux, n. 25;

Massimo PICCOLO, (c.f. PCCMSM64P30L304V), nato a Tortona (AL) il 30.09.1964,

residente in Alessandria, S. Giuliano Nuovo via Ca da Po n. 17, rappresentato e difeso

dall’Avv. Andrea Ivan Bullo, del Foro di Milano e dall’Avv. Elivia Robera, del Foro di

Torino ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest’ultima, in Torino, via

Barbaroux, n. 25;

Vittoria POGGIO, (c.f. PGGVTR52T61A182U), nata a Alessandria il 21.12.1952, ivi

residente in corso Teresio Borsalino n. 44, rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea

Ivan Bullo, del Foro di Milano, dall’Avv. Virginio Azzalini e dall’Avv. Elivia Robera,

del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest’ultima, in

Torino, via Barbaroux, n. 25;

                                       pag. 6 di 74
Fabrizio PRIANO, (c.f. PRNFRZ63E16A182E), nato a Alessandria il 16.05.1963, ivi

residente in via Emilio Faà di Bruno n. 33, rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea

Ivan Bullo, del Foro di Milano, dall’Avv. Virginio Azzalini e dall’Avv. Elivia Robera,

del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest’ultima, in

Torino, via Barbaroux, n. 25;

Claudio PRIGIONE, (c.f. PRGCLD50L08F205Z), nato a Milano il 08.07.1950,

residente in Alessandria, fraz. Litta Parodi via Vecchia Alessandria n. 1, rappresentato

e difeso dall’Avv. Andrea Ivan Bullo, del Foro di Milano e dall’Avv. Elivia Robera,

del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest’ultima, in

Torino, via Barbaroux, n. 25;

Oreste ROSSI, (c.f. RSSRST64C24A182E), nato a Alessandria il 24.03.1964, ivi

residente in Spinetta Marengo via Levata n. 49B, rappresentato e difeso dall’Avv.

Andrea Ivan Bullo, del Foro di Milano e dall’Avv. Elivia Robera, del Foro di Torino

ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest’ultima, in Torino, via

Barbaroux, n. 25;

Aldo ROVITO, (c.f. RVTLDA41B10Z315P), nato in Etiopia (EE) il 10.02.1941,

residente in Alessandria, corso Cento Cannoni n. 12, rappresentato e difeso dall’Avv.

Andrea Ivan Bullo, del Foro di Milano, dall’Avv. Virginio Azzalini e dall’Avv. Elivia

Robera, del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di

quest’ultima, in Torino, via Barbaroux, n. 25;

Roberto SARTI, (c.f. SRTRRT54S24L570D), nato a Valenza (AL) il 24.11.1954,

residente in Alessandria, via Michele Bonelli n. 7, rappresentato e difeso dall’Avv.

Andrea Ivan Bullo, del Foro di Milano, dall’Avv. Virginio Azzalini e dall’Avv. Elivia

Robera, del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di

quest’ultima, in Torino, via Barbaroux, n. 25;

                                       pag. 7 di 74
Maurizio SCIAUDONE, (c.f. SCDMRZ59R29B354L), nato a Cagliari il 29.10.1959,

residente in Alessandria, via Giacomo Brodolini n. 52, rappresentato e difeso dall’Avv.

Andrea Ivan Bullo, del Foro di Milano, dall’Avv. Virginio Azzalini e dall’Avv. Elivia

Robera, del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di

quest’ultima, in Torino, via Barbaroux, n. 25;

Pietro TASCHERI, (c.f. TSCPTR55D06A182G), nato a Alessandria il 06.04.1955,

residente in Pietra Marazzi (AL), Strada Bricchi n. 3, rappresentato e difeso dall’Avv.

Andrea Ivan Bullo, del Foro di Milano, dall’Avv. Virginio Azzalini e dall’Avv. Elivia

Robera, del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di

quest’ultima, in Torino, via Barbaroux, n. 25.

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Ritenuto in

                                          FATTO

Con l’atto introduttivo del presente giudizio parte pubblica chiede la condanna nei

confronti degli odierni convenuti, a diverso titolo e in differente misura, per l’asserito

danno erariale subito dal Comune di Alessandria in conseguenza dei fatti appresso

decritti.

L’atto di citazione riferisce che con esposto-denuncia, pervenuto in data 15 giugno

2011, i consiglieri di minoranza del Comune di Alessandria segnalavano una serie di

gravi irregolarità amministrativo-contabili contenute nel Rendiconto dell’ente per

l’esercizio 2010.

A seguito di tale denuncia, la Procura contabile – così come la Procura della

Repubblica di Alessandria, che nel frattempo aveva avviato un analogo procedimento

penale – apriva un’istruttoria e conferiva ad un esperto contabile un incarico di

consulenza tecnica. Gli elementi acquisiti all’esito delle indagini svolte dal Requirente

                                         pag. 8 di 74
contabile e dagli Inquirenti penali, riportati in citazione, evidenziavano quanto segue.

All’incirca a metà dell’anno 2010 e nel novembre dello stesso anno, l’Assessore al

Bilancio VANDONE veniva informato dall’ex Ragioniere Capo del Comune di

Alessandria, dr. Zaccone, in merito ad alcune criticità relative al rispetto del patto di

stabilità 2010 da parte dell’Ente.

A inizio del gennaio 2011 avevano inizio le operazioni di rettifica dell’esercizio

finanziario 2010, che avrebbero impegnato l’ufficio di ragioneria per tutto il mese;

effettuato il monitoraggio semestrale del patto di stabilità 2010, l’Assessore

VANDONE veniva informato che l’obiettivo programmatico 2010 del patto non era

rispettato per un importo di oltre 20 milioni di euro, cifra all’incirca pari all’introito

complessivo delle operazioni straordinarie previste per il riequilibrio finanziario.

Dagli atti dell’indagine penale emerge che, dapprima, nonostante le evidenti criticità

del bilancio, l’Assessore VANDONE confermava al dr. Zaccone la volontà del

Sindaco e della Giunta di rispettare il patto di stabilità; poi, il dr. Zaccone riproduceva

in una nota informativa datata 03.01.2011 la situazione (natura ed importi) degli

interessi passivi dell’ente, nota che l’Assessore VANDONE non aveva ritenuto

opportuno presentare in Giunta.

Le rilevanti criticità nella gestione del bilancio 2010 erano state più volte riferite dagli

uffici all’Assessore VANDONE e al Dirigente dr. Zaccone. Successivamente –

sostituito il dr. Zaccone nella carica di Dirigente del Servizio – i funzionari dell’ufficio

redigevano un documento che rappresentava la situazione esistente e lo consegnavano

all’Assessore VANDONE e all’Arch. Pelizzone, incaricato di reggere l’interim;

quest’ultimo rifiutava di leggerlo.

La Procura espone ancora che con deliberazione della Giunta Comunale di Alessandria

del 19.01.2011 veniva autorizzata l’assunzione di un Dirigente ai sensi dell’art. 110,

                                         pag. 9 di 74
co. 1, T.U.E.L., e con Decreto dell’allora Sindaco di Alessandria, Piercarlo FABBIO,

era revocato, a decorrere dal 20.01.2011, l’incarico di Direttore della Direzione Staff

Economico Finanziaria al Dirigente dott. Zaccone; inoltre, era conferito l’incarico di

Direttore ad interim della Direzione Staff Economico Finanziaria all’Arch. Enrico

Pelizzone.

Infine, veniva dato mandato al Direttore della Direzione Staff Risorse Umane e

Organizzazione per l’avvio della procedura finalizzata al conferimento di un incarico

di dirigente a tempo determinato ex art. 110 T.U.E.L. quale Direttore della Direzione

Staff Economico Finanziaria, lasciato vacante dal dr. Zaccone e coperto, solo

interinalmente, dall’arch. Pelizzone.

In data 25.01.2011, a seguito di procedura di selezione, con decreto sindacale veniva

conferito l’incarico di Direttore della Direzione Staff Economico Finanziaria al

convenuto RAVAZZANO, assunto ai sensi dell’art. 110, co. 1, T.U.E.L., a decorrere

dal 26.01.2011 e fino alla scadenza del mandato del Sindaco FABBIO.

L’articolo 11 del contratto stipulato con il Dott. Carlo Alberto Ravazzano, rubricato

“clausola risolutiva espressa”, prevedeva la risoluzione di diritto in caso di attestazione

di mancato rispetto del patto di stabilità interno 2010 o in caso di superamento dei

parametri limitativi delle assunzioni riferentesi alle “Spese di personale” per l’anno

2010 altrimenti vincolanti per l’Ente. La Procura desume da tali circostanze che la

suddetta assunzione, ad hoc, di un dirigente a termine, fosse preordinata a coprire una

redazione inveritiera del bilancio già decisa dai vertici politici del Comune di

Alessandria.

In data 29.01.2011 veniva convocata una “riunione informale” di Giunta per discutere

un documento, predisposto dalla Direzione Economico Finanziaria ed illustrato

dall’Assessore VANDONE, avente ad oggetto “Informativa – Aggiornamento sul

                                        pag. 10 di 74
rispetto del Patto di Stabilità 2010”.

Al termine della riunione, le proposte contenute nel citato documento, illustrate

dall’Assessore VANDONE e dal Sindaco, ottenevano l’approvazione dagli Assessori

presenti (Serafino LAI, Giampaolo OLIVIERI e Ugo ROBUTTI) e dal Sindaco

FABBIO, il quale sottoscriveva il documento, pur disconoscendo successivamente la

nota in calce allo stesso “29.01.2011 – la Giunta, visto, autorizza”.

Il documento in questione dà atto in premessa che “da una prima elaborazione di

monitoraggio del Patto di Stabilità, secondo i dati contabili risultanti al 20.01.2011

sull’esercizio 2010, si evidenzia un saldo negativo superiore all’obiettivo

programmato” e che “si sono fortemente innalzate le sanzioni a carico degli enti locali

che non dichiarano di aver rispettato il patto di stabilità, introducendo pesanti

condizionamenti all’attività amministrativa dell’esercizio finanziario successivo”;

quindi, propone alla Giunta di “autorizzare gli uffici competenti ad effettuare le

imputazioni contabili necessarie al raggiungimento dell’obiettivo prefissato”, secondo

un prospetto allegato.

Tale allegato, che dalle testimonianze assunte nel procedimento penale risulta redatto

sulla base di un prospetto consegnato all’ufficio di ragioneria del comune dal

RAVAZZANO, proponeva, in palese violazione delle norme e dei principi di

contabilità degli Enti Locali:

- di ridurre, per gli importi non ancora pagati, una serie di spese impegnate nel 2010 in

relazione ad obbligazioni giuridicamente perfezionatesi nel corso di quell’esercizio,

correggendo le determinazioni d’impegno e liquidazione di spesa col riportarle

all’esercizio 2011 per un importo corrispondente (o per un importo minore rispetto a

quello originariamente impegnato), e conseguentemente trasferendo allo stesso

esercizio 2011 la spesa e il suo pagamento, anziché inserire la parte non pagata in

                                         pag. 11 di 74
conto residui passivi a consuntivo 2010;

- di variare in aumento una serie di entrate già accertate nel 2010, o di inserirle a

Rendiconto come residui attivi, pur in assenza di un valido atto di accertamento,

oppure di mantenerle a Rendiconto, pur trattandosi di crediti assolutamente incerti e di

dubbia esigibilità.

In seguito, la Giunta, in regolare composizione e con la presenza del Segretario

comunale, approvava in data 9.04.2011 la proposta di Rendiconto consuntivo e di

relazione di accompagnamento, redatti sulla base delle direttive generali impartite a

conclusione della predetta “riunione informale” del 29.01.2011. Gli uffici finanziari

del Comune procedevano, quindi, a redigere un Rendiconto 2010 del tutto inveritiero e

non conforme alle norme e ai principi contabili, al fine di rappresentare fittiziamente il

rispetto del Patto di Stabilità Interno.

Secondo quanto emerge dalla consulenza tecnica disposta dalla Procura contabile, le

operazioni autorizzate nella “riunione informale” dalla Giunta del 29.01.2011 relative

al Rendiconto 2010 e volte a fare apparentemente conseguire il rispetto del Patto di

Stabilità Interno sono state, in sintesi, le seguenti:

1) sul versante Entrata, sono state contabilizzate in modo non corretto alcune entrate

già accertate nel 2010, così da pervenire a una variazione in aumento dell’entrata

effettiva; ovvero sono state inserite a Rendiconto, come residui attivi, delle somme in

assenza di un valido atto di accertamento ex art. 179, co. 2, T.U.E.L., o sono state

mantenute, come residui attivi, all’atto del loro riaccertamento ex art. 228, co. 3,

T.U.E.L. in funzione del loro corretto inserimento nel conto del bilancio, delle somme

evidentemente sovrastimate, in violazione del principio di prudenza. L’effetto è stato,

anche in questo secondo caso, un incremento fittizio delle entrate, ai fini del conteggio

del risultato di esercizio;

                                           pag. 12 di 74
2) sul versante Spesa sono state stralciate dal Rendiconto 2010 una serie d’impegni di

spesa regolarmente assunti in relazione ad obbligazioni giuridicamente perfezionatesi

nel corso di quell’esercizio per un totale di € 11.453.524,17 e per i quali non si era

proceduto nell’esercizio 2010 al relativo pagamento, in tutto o in parte, trasferendoli

sull’esercizio successivo.

In particolare, gli impegni di spesa già assunti nel 2010 in relazione ad obbligazioni

perfezionatesi in corso di esercizio, e per i quali non era ancora stato emesso alcun atto

di liquidazione, o per cui era stato emesso l’atto di liquidazione per l’intero importo,

che tuttavia non era stato, in tutto o in parte, pagato nel corso del medesimo esercizio,

erano stralciati e corretti con un nuovo impegno e un nuovo atto di liquidazione, per

l’importo non ancora pagato o per un importo minore rispetto a quello originariamente

impegnato.

L’operazione contabile era compiuta direttamente dalle impiegate del Servizio

Bilancio, senza alcun provvedimento o richiesta del Dirigente responsabile del

Servizio che aveva a suo tempo impegnato la spesa, come imposto, invece, dagli artt.

183 e 184 T.U.E.L.

Con nota datata 29.03.2011 veniva trasmesso al Ministero dell’Economia e Finanze il

prospetto per la certificazione della verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di

stabilità interno per l’anno 2010 a firma del Sindaco FABBIO e del Responsabile del

Servizio Finanziario RAVAZZANO, in cui era attestato il rispetto dello stesso.

Con delibera del 9.04.2011 la Giunta comunale (oltre al Sindaco FABBIO e

all’Assessore VANDONE, gli Assessori: Paolo BONADEO, vice Sindaco, Serafino

LAI, Giampaolo OLIVIERI, Ugo ROBUTTI, Gabrio SECCO e Franco TRUSSI), su

proposta e su relazione dell’Assessore alle Finanze VANDONE e con il parere

favorevole ex art. 49 T.U.E.L. del RAVAZZANO, adottava la proposta di Rendiconto

                                       pag. 13 di 74
consuntivo (redatta secondo gli indirizzi espressi nella decisione presa nella “riunione

informale” del 29.01.2011) e di relazione illustrativa ex art. 151, co. 6, T.U.E.L., da

sottoporre all’approvazione del Consiglio.

Il suddetto progetto di Rendiconto consuntivo 2010 indicava un risultato di

amministrazione positivo pari ad € 3.871.775,49.

Dopo la sua approvazione da parte della Giunta, la proposta di consuntivo 2010, prima

di essere portata in Consiglio comunale, era sottoposta a esame dal Collegio dei

Revisori dei conti: due dei componenti esprimevano parere favorevole condizionato

all’acquisizione dagli Uffici comunali di tutta la documentazione attestante le

variazioni apportate e nell’intesa che per le riserve espresse si fosse provveduto entro il

termine di legge a rettificare il Rendiconto 2010, mentre il terzo componente

esprimeva parere negativo, invitando l’organo consiliare ad adottare i provvedimenti

conseguenti.

Successivamente, suddetta proposta di Rendiconto 2010, corredata della relazione di

accompagnamento e della relazione dei Revisori dei conti, veniva portata all’esame

della competente Commissione Bilancio del Consiglio Comunale di Alessandria.

Nella conseguente relazione del Presidente della Commissione Bilancio, messa a

disposizione del Consiglio comunale riunitosi il 4 e 5 maggio 2011 per l’approvazione

del rendiconto in discorso, erano evidenziate gravi irregolarità del documento

contabile e, tra l’altro, la sussistenza di:

· irregolarità nell’annullamento di impegni di spesa regolarmente assunti, che risultano

annullati o cancellati e non registrati tra le insussistenze nell’elenco dei residui passivi,

allegato al rendiconto, per complessivi € 8.512.949,49;

· una grave anomalia relativa all’imputazione delle spese derivanti dal contratto di

servizio con AMAG s.p.a. in materia di “gestione di impianti di climatizzazione e

                                          pag. 14 di 74
distribuzione gas negli edifici comunali”, con probabile necessità di provvedere al

pagamento in misura superiore rispetto a quanto rendicontato nei residui passivi e

conseguente creazione di debiti fuori bilancio ed ulteriore modifica in negativo sia del

risultato di amministrazione che del Saldo finanziario programmatico del Patto di

Stabilità 2010;

· anomalie nella fase di accertamento di maggiori entrate, per € 2.727.276, rispetto a

quanto previsto sia nella fase di riequilibrio che in quella di assestamento del bilancio

2010.

La discussione in Consiglio nelle predette sedute terminava con l’approvazione della

proposta di Rendiconto 2010 della Giunta comunale, con parere favorevole del

RAVAZZANO e con voto favorevole del Sindaco e dei Consiglieri odierni convenuti.

Il Consulente Tecnico del Pubblico Ministero ha concluso che, eliminando le gravi

irregolarità contabili riscontrate e rettificando, di conseguenza, il Rendiconto

consuntivo 2010, approvato dal Consiglio Comunale di Alessandria il 5.05.2011, si

desume che:

a) nella redazione del Rendiconto dell’anno 2010 del Comune di Alessandria non sono

state rispettate le norme ed i principi in materia di finanza pubblica in quanto sono

state inserite maggiori Entrate e minori Spese che hanno portato l’avanzo di

amministrazione di € 3.871.775,49 ad un disavanzo di amministrazione di €

16.235.103,84 e l’avanzo della gestione di competenza di € 10.584.228,77 ad un

disavanzo della gestione di competenza di € 9.522.650,56. Le maggiori Entrate e le

minori Spese non sono giustificate da provvedimenti formali dei Dirigenti comunali e

il Bilancio non risulta, quindi, veritiero;

b) nel Rendiconto 2010 sono state inserite Entrate maggiori in contrasto con le norme e

i principi in materia di finanza pubblica per € 6.533.420,07;

                                         pag. 15 di 74
c) nel Rendiconto 2010 sono state fatte riduzioni e cancellazioni di Spese correnti in

contrasto con le norme e i principi in materia di finanza pubblica per € 13.573.459,26;

d) rettificando le maggiori Entrate e inserendo le minori Spese, il Rendiconto dell’anno

2010 non rispetta l’obiettivo di saldo del Patto di Stabilità Interno per € 23.567.206,44:

l’obiettivo programmatico annuale del saldo finanziario è pari a - € 377.000,00, mentre

il saldo finanziario del Rendiconto è pari a - € 23.944.206,44.

Parimenti, la Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte della Corte dei Conti, con

deliberazione n. 115 del 29.09.2011, riscontrava una serie di criticità in grado di

inficiare la veridicità dei bilanci 2009 e 2010.

Successivamente, con deliberazione n. 279/2011 del 28.11.2011 la medesima Sezione

riscontrava una serie di gravi irregolarità nella gestione finanziaria del Comune di

Alessandria, censurando, tra l’altro, in termini sostanzialmente analoghi ai rilievi

mossi dal consulente designato dal P.M., dall’organo di revisione e dal Presidente della

Commissione consiliare Bilancio, il mancato riporto nel Rendiconto di esercizio, tra i

residui passivi, di numerosi impegni di spesa assunti nel 2010, con conseguente

alterazione dei risultati di amministrazione dichiarati nel medesimo documento

contabile. La Sezione di Controllo attivava, per l’effetto, le procedure previste dall’art.

6, co. 2, del D.Lgs. 6.09.2011, n. 149, concedendo al Comune di Alessandria termine

di trenta giorni per l’adozione delle misure correttive.

A seguito della citata delibera n. 279/2011 della Sezione Regionale di Controllo della

Corte dei Conti, il Consiglio Comunale di Alessandria, con le deliberazioni nn. 147 e

148, entrambe adottate nella seduta del 30.12.2011, riapprovava il rendiconto

consuntivo per gli esercizi 2009 e 2010, e con la deliberazione n. 149, assunta

anch’essa nella stessa seduta, riapprovava, di conseguenza, il bilancio di previsione

2011.

                                        pag. 16 di 74
E’ stato, per l’effetto, rideterminato il risultato di amministrazione, che si presenta

negativo per l’importo di - € 10.095.361,71, a fronte dell'avanzo originariamente

accertato che era risultato positivo per l'importo di € 3.871.775,49.

A seguito della rettifica così operata dei risultati di amministrazione, il Comune di

Alessandria, corrispondendo con la Sezione Regionale di Controllo, riconosceva che

contrariamente a quanto dichiarato con la nota datata 29.03.2011, prot. 19279/2011,

inviata al Ministero dell’Economia e Finanze, a firma del Sindaco FABBIO e del

Responsabile del Servizio Finanziario RAVAZZANO, gli obiettivi del Patto di

Stabilità Interno non risultavano raggiunti nel 2010. All’esito della procedura di cui

all’art. 6, co. 2, del D.Lgs. n.149/2011, accertato il perdurante inadempimento del

Comune nell’adozione di misure correttive idonee a effettivamente risanare la propria

situazione finanziaria gravemente deficitaria, in tal modo invertire la tendenza al suo

progressivo deterioramento, e ricorrendo le condizioni previste dall’art. 244 del TUEL,

veniva infine dichiarato lo stato di dissesto del Comune di Alessandria.

Terminata l’istruttoria, l’Ufficio requirente ha emesso nei confronti dei convenuti in

epigrafe l’invito a dedurre, ipotizzando il dolo per il Sindaco FABBIO, l’Assessore

alle Finanze VANDONE e il Dirigente del Settore Staff Economico Finanziario

RAVAZZANO e la colpa grave per gli altri amministratori locali in epigrafe, in

relazione al danno erariale causato al Comune di Alessandria ed individuato nel

maggior esborso sostenuto dall’ente locale nel corso del 2011 rispetto a quanto la

normativa in allora vigente avrebbe permesso e quantificato, ratione temporis, con

riferimento ai divieti previsti dalle norme vigenti per gli esercizi finanziari 2010

(quando è stato violato il Patto) e 2011 (quando sono state sostenute le maggiori spese

altrimenti precluse dalla legge), e dunque del D.L. 112/2008 e del D.L. 78/2010.

Tutti gli invitati a dedurre hanno fatto pervenire alla Procura nei termini le loro

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deduzioni difensive, senza richiesta di audizione personale.

La Procura regionale citava, infine, gli odierni convenuti a comparire innanzi a questa

Sezione, confermando i motivi di addebito formulati a carico degli indagati nell’invito

a dedurre loro notificato, con alcune rettifiche e precisazioni in punto alla

quantificazione del danno, e con la richiesta di condanna al risarcimento in favore del

Comune di Alessandria in relazione alle seguenti voci:

- esubero spese correnti: € 9.993.823,68 (nell’atto di citazione la Procura ha fatto

riserva di integrare in aumento, nel prosieguo del giudizio, il quantum di detta voce di

danno in relazione ad alcuni debiti fuori bilancio di parte corrente, per i quali la Giunta

ha proposto al Consiglio di adottare apposito provvedimento di riconoscimento ai sensi

dell’art. 194 T.U.E.L., relativamente ai quali non è possibile risalire alle annualità in

cui sono stati assunti e, quindi, se ricadano nel divieto derivante dalla violazione del

Patto 2010);

- spese per il personale e per incarichi di collaborazione: € 621.208,64;

- mancata riduzione del 30% sulle indennità di funzione ed i gettoni di presenza: €

276.654,84;

e così per un totale di € 10.891.729,16, ripartiti come di seguito:

a) i Sigg.ri Piercarlo FABBIO, Luciano VANDONE e Carlo Alberto RAVAZZANO, a

titolo di dolo, in solido tra loro, della somma di € 6.535.037,49;

b) i Sigg.ri Serafino LAI, Giampaolo OLIVIERI, Ugo ROBUTTI, Paolo BONADEO,

Gabrio SECCO e Franco TRUSSI, a titolo di colpa grave, della somma complessiva di

€ 3.267.518,74, così suddivise:

- per quote individuali del 20 % sul totale, pari ad € 653.503,74 ciascuno, per i Sigg. ri

Serafino LAI, Giampaolo OLIVIERI, Ugo ROBUTTI;

- e per quote individuali del 13,33 % sul totale, pari ad € 435.560,24 ciascuno, per i

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Sigg.ri Paolo BONADEO, Gabrio SECCO e Franco TRUSSI;

c) i Sigg.ri BOCCHIO Mario, BUZZI LANGHI Davide, CAPPELLETTI Mauro,

CARIDI Giuseppe, CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco, FOGLINO Stefano

Luigi Maria, GRASSANO Maurizio, GRASSI Walter, GRILLO Gloria Teresa, LA

GRECA Cristian, LOCCI Emanuele, MACONI Antonio Giovanni Antonio, MICO’

Fedele, PASSALACQUA Carmine Antonio, PICCOLO Massimo, POGGIO Vittoria,

PRIANO Fabrizio, PRIGIONE Claudio, ROSSI Oreste, ROVITO Aldo, SARTI

Roberto, SCIAUDONE Maurizio e TASCHERI Pietro, a titolo di colpa grave, della

somma complessiva di € 1.089.172,91, per quote individuali paritetiche sul totale, pari

ad € 47.355,34 ciascuno; o di altre somme ulteriori da accertare in corso di causa o

secondo una diversa ripartizione delle responsabilità, con interessi al tasso legale sulla

somma annualmente rivalutata, decorrenti dal pagamento di ciascuna spesa avvenuta

in violazione del divieto derivante dalla inosservanza del Patto di Stabilità Interno, fino

al saldo effettivo. Con condanna, altresì, alle spese di giudizio.

In data 20 novembre 2012 i difensori dei convenuti, ad eccezione di Mauro

CAPPELLETTI, poi costituitosi con avvocato all’udienza pubblica, depositavano le

comparse di costituzione e risposta nel presente giudizio.

Le contestazioni delle difese si appuntano, innanzitutto, sul criterio di valutazione

degli elementi d’accusa tratti dal coevo procedimento penale, sotto il profilo della loro

efficacia probatoria nell’attuale processo per responsabilità amministrativa. Nel merito,

è contestata l’esistenza di un danno erariale, in forza di quanto disposto dall’art. 31,

comma 28, della L. 12-11-2011 n. 183, “Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2012”: “Agli enti locali per i quali

la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno

seguente a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a

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quello in cui è stato accertato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, le

sanzioni di cui al comma 26. La rideterminazione delle indennità di funzione e dei

gettoni di presenza di cui al comma 2, lettera e), dell'articolo 7 del decreto legislativo 6

settembre 2011, n. 149, è applicata ai soggetti di cui all'articolo 82 del testo unico di

cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, in carica

nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione del patto di stabilità interno”. Secondo le

difese, il danno come configurato dalla Procura contabile non sussisterebbe poiché nel

2011 non si doveva attuare, così come non si è attuato, alcun divieto di spesa e, al più

il dubbio resterebbe sull’applicabilità delle “sanzioni” al Comune di Alessandria nel

2012 piuttosto che nel 2013.

In particolare, a supporto di tale interpretazione la difesa del VANDONE richiama

quanto affermato nel parere della Sezione regionale di controllo per il Molise n.

115/2012: “In effetti, da quanto il Comune richiedente ha esposto nella richiesta di

parere, risulta che nel corso dell’esercizio 2011 l’Amministrazione abbia certificato il

rispetto del patto 2010 e che solo successivamente, nel 2012, per effetto della

deliberazione di questa Sezione n. 66/2012, abbia accertato il mancato rispetto del

Patto relativo al medesimo esercizio finanziario 2010 con conseguente obbligo di

provvedere ex art. 31 comma 29 della L.n.183/2011, nel termine di 30 giorni, alla

trasmissione della nuova certificazione al Dipartimento Ragioneria Generale dello

Stato presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. La fattispecie di conseguenza,

si attaglia pedissequamente al disposto del citato comma 28 in quanto la violazione del

patto di stabilità interno - certificata solo nel 2012 - risulta essere stata accertata

successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce. In questi casi,

prosegue la norma in commento, le sanzioni si applicano nell'anno successivo a quello

in cui è stato accertato il mancato rispetto del Patto e quindi a far data dall’esercizio

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