Dott Castagnetti Ivan - CIRCOLARE 13 DEL 2604 2019 - ivancastagnetti.it

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CIRCOLARE 13             DEL 26 04 2019

              dott Castagnetti Ivan

Scadenzario e adempimenti
amministrativi maggio 2019
pag.2

                                Decreto crescita in corso di pubblicazione pag.5
                                LE NOVITA’ PIù IMPORTANTI
                                    • Superammortamenti per il 2019
                                    • Riduzione imposte su utili lasciati in società
                                    • Maggiore detrazione imu

Le perdite fiscali dei soggetti irpef
imprese in contabilità semplificata ordinaria e
forfettaria pag.6

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Scadenze maggio                                                                          2019
16/05/2019 INAIL SALDO E ACCONTO la 1° rata, con pagamento il 16.5.2019, pari al 50% del premio, senza maggiorazione di interessi;
16/05/2019 pagamento contributi artigiani e commercianti fissi
16/05/2019 VERSAMENTO IVA TRIMESTRALE
16/05/2019 versamento ritenute alla fonte effettuate
16/05/2019 imposta sugli intrattenimenti versamento
16/05/2019 versamento contributi inps dipendenti
16/05/2019 versamento contributi inps amministratori e collaboratori
16/05/2019 LIQUIDAZIONE IVA SOGGETTI mensili
16/05/2019 LIBRO UNICO DEL LAVORO registrazione dei dati del mese precedente
19/05/2019 termine periodo transitorio per applicazione delle sanzioni in materia di privacy.
20/05/2019 VERSAMENTO ENASARCO I trimestre 2019
25/05/2019 presentazione modello intra relativo al mese precedente
30/05/2019 versamento imposta di registro contratti di locazione
31/05/2019 ANNOTAZIONE PLAFOND ACQUISTI IN SOSPENSIONE - la dichiarazione di intento va inviata al Fisco e al fornitore prima della
consegna della merce acquistata.
31/05/2019 comunicazione delle operazioni transfrontaliere del mese precedente
31/05/2019 Estromissione immobile imprenditore individuale
31/05/2019 COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI IVA DEL TRIMISTRE gennaio febbraio marzo
31/05/2019 COMUNICAZIONE AL FISCO SOCIETA’ FINANZIARIE IN BASE AL BILANCIO 2018
30/05/2019 TERMINE DEPOSITO BILANCI approvato 30/4
31/05/2019 consegna al Caf modello 730
31/05/2019 COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI IVA DEL TRIMESTRE gennaio febbraio marzo

Alcune scadenze particolari dei prossimi mesi –
     -    10/06/ 2019 Detrazioni ipef per lavori ultimati dal 01/01/2019 al 11/3/2019 dichiarazione enea
     -    16/06/2019 VERSAMENTO ACCONTO imu E TASI
     -    29/06/2019 invio modelli 730 per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno
     -    30/06/2019 VERSAMENTO CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO
     -    30/06/2019 dichiarazione imu
     -    30/06/2019 spa con amministratori delegati – informazioni al consiglio
     -    30/06/2019 pensionati con lavoro autonomo comunicazioni all’inps
     -    30/06/2019 condomini versamento ritenute inferiori ad euro 500
     -    30/06/2018 soggetti trimestrali pagamento iva ultimo trimestre anno precedente con maggiorazione
     -    30/06/2019 PGAMENTO IMPOSTE E CONTRIBUTI SALDO ED ACCONTO
     -    30/06/2019 cooperative versamento contributo se aderente ad una associazione nazionale riconosciuta, il versamento va
          effettuato entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio;
     -    30/06/2019 rivalutazione terreni e partecipazioni non quotate di persone fisiche
     -    30/06/2019 chi ha fatto istanza di rottamazione riceve comunicazione agenzia delle Entrate Riscossione degli importi da
          pagare con le relative scadenze (se ha scelto il pagamento in 10 rate per 5 anni)
     -    01/07/2019 entrate in vigore processo tributario telematico – per tutti gli atti deposito telematico
     -    01/07/2019 (il termine originario del 29 giugno 2019 cade di sabato), per le dichiarazioni730 presentate dal contribuente
          entro il 22 giugno 2019;
     -    08/072019 (il termine originario del 7 luglio cade di domenica), per le dichiarazioni 730 presentate dal contribuente dal 23
          al 30 giugno 2019
     -    16/07/2019 versamento contributi agricoltori
     -    20/07/2019 pagamento bollo fatture elettroniche II trimestre
     -    23/07/2019 per le dichiarazioni 730 presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio 2019.
     -    25/07/2019 INTRA TRIMESTRALE
     -    31/07/2019 invio agli agenti del conto provvigioni II trimestre
     -    31/07/2019 rimborso iva infrannuale
     -    31/07/2019 pagamento intero importo o prima rata rottamazione ruoli
     -    31/04/2019 carbon tax
     -    20/08/2019 INAIL - la 2° rata, in scadenza il 20.8.2019, pari al 25% del premio con maggiorazione degli interessi;
          31/10/2019 presentazione dichiarazione 770 unificata.
     -    18/11/2019 INAIL - la 3° rata, in scadenza il 18.11.2019, pari al 25% del premio con maggiorazione degli interessi

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-   30/11/2019 pagamento seconda rata rottamazione ruoli (le altre rate scadono il 31/7 e 30/11 di ogni anno).
-   30/11/2019 pagamento rata 35% definizione ruoli
-   16/12/2018 nuova normativa crisi impresa le società, quando ricorrono i nuovi requisiti, devono provvedere a nominare
    gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al
    predetto comma entro nove mesi dalla predetta data (ovvero entro il 16.12.2019).
    31/12/2019 fine nuova cedolare secca sulle locazioni commerciali trova applicazione solo ai contratti stipulati nel 2019
    (ovvero dall'1.1.2019 al 31.12.2019)
-   31/12/2019 fine proroga interventi di riqualificazione energetica
-   31/12/2019 fine proroga interventi patrimonio edilizio
-   31/12/2019 fine proroga bonus mobili
-   31/12/2019 fine proroga bonus verde
-   31/12/2019 pagamento acconto 20% e ordine accettato per usufruire iperammortamenti beni consegnati fino al 31/12/2020
-   31/12/2019 pagamento acconto 20% e ordine accettato per usufruire superammortamenti beni consegnati fino al 31/12/2020 decreto
    crescita
-   31/12/2019 scadenza credito di imposta formazione 4.0
-   1/1/2020 nuovo regime sostitutivo ricavi da 65.001 a 100.000 aliquota al 20%
-   31/03/2020 pagamento 20% rata definizione ruoli
-   31/12/2020 scadenza periodo riconoscimento contributo voucher manager finanziaria 2019

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ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
                             Maggio   2019

DICHIARAZIONE DEI REDDITI                                                                    -   OCCORRE CONSEGNARE ALLO STUDIO LA
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA STESURA DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI CON URGENZA – LA CIRCOLARE
11/2019 ILLUSTRA TUTTI GLI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI

Entro il 16/05/2019 - versamento saldo e acconto inail

ESTEROMETRO 30/5/2019 – comunicazione delle operazioni con l’estero e con la cee
effettuate nel mese di aprile 2019

PRIVACY occorre adeguarsi entro il 19/5/2019 – la nuova legge sulla privacy impone alcuni
adempimenti – tutti hanno dei dati delle persone fisiche e quindi tutti si devono adeguare alla nuova normativa – occorre dare agli interessati
(persone fisiche di cui raccogliamo i dati ) l’informativa – occorre predisporre le misure di sicurezza tecniche ed organizzative a tutela dei dati - La
privacy deve essere implementata in base alle singole esigenze del cliente – non esiste un modello unico - 19/05/2019 termine periodo
transitorio per applicazione delle sanzioni in materia di privacy.
LO STUDIO FORNISCE CONSULENZA SPECIFICA IN QUESTA MATERIA – I CLIENTI INTERESSATI LO
DEVONO COMUNICARE ALLO STUDIO –
Anche se il Parlamento aveva chiesto un vero e proprio "periodo di grazia" che prevedesse anche una temporanea sospensione delleispezioni del
Garante, secondo i trattati internazionali non è di fatto giuridicamente possibile derogare ad un regolamento emanato dall'Unione europea, e dal 25
maggio 2018 le sanzioni del GDPR sono pienamente in vigore e direttamente applicabili in Italia come in ogni altro Stato membro. Tuttavia, per
quello che è stato possibile il Legislatore è andato incontro alle richieste della politica, e nel decreto è stato previsto un periodo di otto mesi in cui il
Garante dovrà tenere conto della fase iniziale di attuazione, esercitando una certa gradualità nel comminare le sanzioni alle aziende ritardatarie
(dec legls 10/8/2018 n. 101 art. 22 comma 13) . Una volta trascorso il periodo transitorio di otto mesi, (TERMINA IL 19/5/2019) prenderanno
il via i controlli e le ispezioni della Guardia di Finanza e del garante della privacy
Vi sono alcuni adempimenti obbligatori – TRA I QUALI IL REGISTRO DEI TRATTAMENTI E UN MANUALE PRIVACY che il GDPR prevede che
ciascuna impresa o professionista effettui -

31/05/2019 Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva
del primo trimestre. Si devono comunicare al Fisco i dati della liquidazione Iva del primo
trimestre – 2019. L’obbligo riguarda sia i contribuenti mensili, sia i contribuenti trimestrali.

Deposito bilanci – CHI HA APPROVATO IL BILANCIO AL 30/4/2019 LO DEVE DEPOSITARE AL
REGISTO DELLE IMPRESE ENTRO IL 30/5/2019

Cariche sociali            –occorre controllare se vi sono cariche sociali (amministratori e sindaci) in scadenza con
l’approvazione del bilancio al 31/12/2018

DITTE MANDANTI CON AGENTI DI COMMERCIO                                                                   entro il 20/05/2019 occorre
VERSARE L’ENASARCO RELATIVA AL 1 TRIMESTRE 2019

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Decreto crescita in corso di pubblicazione – LE NOVITA’ PIU’
IMPORTANTI
Il decreto reintroduce inoltre il superammortamento al 130% sui beni strumentali nuovi, aumenta la deducibilità dell'Imu per gli
immobili delle imprese e semplifica la mini-IRES introdotta con la legge di bilancio 2019, puntando ad una progressiva riduzione
dell'aliquota sugli utili reinvestiti fino al 20,5%. V
Dal lato degli investimenti, viene previsto il potenziamento della Nuova Sabatini e l’istituzione di un fondo di garanzia per le medie
imprese. Allo stesso tempo, vengono introdotti il rifinanziamento del fondo di garanzia per la prima casa e l’estensione del sisma
bonus per i soggetti incapienti, mentre arrivano incentivi alla rigenerazione urbana.
Per favorire maggiormente gli investimenti nelle imprese emergenti, è introdotta la società di investimento semplice.

 MINORE TASSAZIONE SUGLI UTILI LASCIATI IN AZIENDA
 il decreto crescita abroga la tassazione agevolata degli utili reinvestiti in beni strumentali e in nuova occupazione e la sostituisce con
una agevolazione diretta ad incentivare solo il mantenimento degli utili nella disponibilità dell’impresa, a prescindere dal loro
impiego.
Partendo dal 2019, dopo l’ACE e senza che sia diventata operativa l’agevolazione che doveva sostituirla, al reddito d’impresa
dichiarato può essere applicata un’aliquota ridotta fino a concorrenza degli utili di esercizio accantonati a riserve disponibili.

In pratica, supponendo che un soggetto IRES abbia accantonato a riserva l’intero utile di esercizio relativo al 2018 (100.000 euro) e
che nel 2019 il reddito dello stesso soggetto sia pari a 120.000 euro, la tassazione sul 2019 sarà così articolata:
- sui primi 100.000 euro si applicherà l’aliquota IRES scontata al 22,5%
- sui restanti 20.000 euro si applicherà l’aliquota IRES ordinaria del 24%.

Il decreto prevede un incremento dell’agevolazione scaglionato del tempo, attraverso le seguenti aliquote ridotte:
- 22,5% nel 2019;
- 21,5% nel 2020;
- 20,5% nel 2021;
- 20% a regime, a partire dal 2022.

La norma precisa che rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018. Ciò non significa
però che l’agevolazione abbia necessariamente un andamento incrementale, vale a dire che nel calcolo del reddito agevolato del
2020 si possa tenere conto sia dell’utile accantonato nel 2018 che dell’utile accantonato nel 2019, in quanto il beneficio spetta nei
limiti dell’incremento del patrimonio netto che deve assunto senza tenere conto degli utili accantonati a riserva agevolati nei periodi
d’imposta precedenti. Tale passaggio merita un approfondimento perché non risulta di immediata comprensione.

È tuttavia previsto che il reddito agevolato non possa superare l’incremento del patrimonio netto dato dalla differenza tra
patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta di riferimento (senza considerare il risultato del medesimo
esercizio e gli accantonamenti di utili agevolati) e il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta in corso
al 31 dicembre 2018, senza considerare il risultato del medesimo esercizio.
Come precisa la relazione illustrativa al decreto, si tratta di un meccanismo di tipo forfetario che lavora per masse e consente la
computabilità degli utili accantonati soltanto nella misura in cui, rispetto al dato del 2018, si sia verificato un incremento patrimoniale,
prescindendo completamente dalle cause che hanno determinato la movimentazione del patrimonio netto.
Si supponga che il patrimonio netto di una società al 31 dicembre 2018 sia pari a 1.500, al netto dell’utile di 100 conseguito nello
stesso anno.
L’utile di 100 viene accantonato per intero a riserva e costituirà la base di calcolo per l’agevolazione nel 2019.
Nel corso del 2019, l’utile di esercizio è pari a 130 e anch’esso viene accantonato per intero a riserva.
Al fine del calcolo dell’agevolazione nel 2020, occorre considerare il patrimonio netto della società risultante nel bilancio 2020 pari a
1730. La norma precisa però che il predetto patrimonio deve essere assunto “al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei
periodi d’imposta precedenti”.
Cosa si debba intendere per utili agevolati nei periodi d’imposta precedenti non viene precisato né, dal decreto, né dalla relazione.
Dovrebbe tuttavia potersi affermare che il patrimonio netto rilevante è quello contabile (1730), al netto dell’utile relativo al 2018,
accantonato nel 2019, in quanto già “agevolato” nel 2019.

Pertanto, il patrimonio netto rilevante nel 2020 sarà 1630 (1730-100) e l’incremento da considerare ai fini della soglia sarà pari a 130
(1630-1500).
Ipotizzando che il reddito fiscale della società nel 2020 sia pari a 300, l’aliquota ridotta del 21,5% si applicherà solo su 130, per
effetto del limite dell’incremento del patrimonio netto.

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In linea di principio, quindi, l’agevolazione dovrebbe spettare limitatamente all’utile del periodo d’imposta precedente accantonato,
in quanto per gli altri accantonamenti opererebbe l’effetto soglia del patrimonio netto.

superammortamento con tetto a 2,5 milioni
Ritorna il superammortamento per gli acquisti di beni materiali strumentali nuovi effettuati dal 1° aprile al 31 dicembre 2019, con
estensione al 30 giugno 2020 in presenza di ordini vincolanti ed acconti minimi del 20% effettuati entro la fine del 2019.
E’ una delle novità del decreto crescita, che reintroduce la maggiorazione del 130% degli ammortamenti e dei canoni di leasing,
venuta meno a partire dal 1° gennaio 2019. La proroga, che riguarda imprese e professionisti, conferma l’impianto generale della
legge di Stabilità del 2016, ma introduce un tetto massimo di 2,5 milioni di euro agli investimenti agevolabili.
L’aliquota di ammortamento resta pari al 130% e, così come stabilito per l’agevolazione fruibile nel 2018, la maggiorazione non si
applicherà ai veicoli ed altri mezzi di trasporto (articolo 164, comma 1, del Tuir), anche se strumentali all’attività propria dell’impresa.
La novità riguarda l’irrilevanza degli investimenti di importo superiore ai 2,5 milioni di euro. La parte di spesa eccedente resterà
quindi fuori dal beneficio. Il plafond agevolabile di 2,5 milioni di euro, evidentemente, riguarda esclusivamente gli investimenti
effettuati dal 1° aprile al 31 dicembre 2019 (inclusa la coda al 30 giugno 2020), restando irrilevanti a tal fine gli investimenti effettuati
nei primi tre mesi dell’esercizio.

IMU SUI CAPANNONI, LA DEDUCIBILITÀ CRESCE FINO AL 70% NEL 2022
Incremento graduale della deducibilità dell’Imu dal 50% nel 2019 fino al 70% nel 2022, per i fabbricati strumentali. Il decreto crescita
interviene nuovamente sulla disciplina dell’imposta comunale ai fini del reddito d’impresa e di lavoro autonomo, a pochi mesi dalla
legge di Bilancio 2019 che ha raddoppiato, dal 20% al 40%, la quota d’imposta deducibile.
Le percentuali di deduzione sono così scaglionate: il 50% del tributo già a partire da quest’anno; il 60% negli anni 2020 e 2021; il
70% a decorrere dal 2022. Il tributo è riferito ai soli fabbricati strumentali, così come definiti nell’articolo 43 del Tuir. Per quanto
riguarda le imprese, sono inclusi sia gli immobili strumentali per natura che quelli per destinazione. I primi sono costituiti dalle unità
immobiliari aventi destinazione catastale diversa da quella abitativa, non utilizzati dall’impresa.
I fabbricati strumentali per destinazione, invece, sono quelli utilizzati esclusivamente e direttamente per l’esercizio dell’attività
commerciale, a prescindere dalla categoria catastale. Per i lavoratori autonomi, il fabbricato strumentale è solo quello utilizzato
esclusivamente per l’esercizio dell’attività professionale. Pertanto, gli studi professionali utilizzati promiscuamente anche a fini
personali non generano Imu deducibile. Ugualmente, non danno diritto a deduzione i “fabbricati merce” e i “fabbricati patrimonio”. I
primi sono esenti da Imu, a condizione che siano stati costruiti dall’impresa, siano contabilizzati nelle rimanenze e non locati. Ne
consegue che scontano l’imposta le unità acquistate, e non costruite, dall’impresa proprietaria, oltre che i beni affittati. Gli immobili
patrimonio sono le unità aventi destinazione catastale abitativa non destinate a vendita.

RIPORTO DELLE PERDITE FISCALI DEI SOGGETTI IRPEF
La circ. Agenzia delle Entrate 10.4.2019 n. 8 fornisce, al § 2.13, chiarimenti in merito alla nuova disciplina relativa al riporto
delle perdite fiscali dei soggetti IRPEF.

PERDITE DI IMPRESA SOGGETTI IRPEF SI SCOMPUTANO SOLO DAL REDDITO DI IMPRESA NEL LIMITE DELL’80% -
L’ECCEDENZA E’ RIPORTABILE NEGLI ANNI SUCCESSIVI SENZA LIMITE DI TEMPO
In particolare, l'art. 8 del TUIR, come riformulato dall'art. 1 co. 23-26 della L. 30.12.2018 n. 145, dispone che le perdite derivanti
dall'esercizio d'impresa, in forma individuale o associata, in contabilità semplificata e ordinaria, sono scomputate dal reddito
d'impresa e, per l'eccedenza, dal reddito d'impresa dei periodi successivi, nel limite dell'80% di quest'ultimo, senza limitazioni
temporali.

Decorrenza – DAL 2018
Il nuovo regime opera dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 (2018, per i soggetti "solari"), fatte salve le
disposizioni transitorie previste per i soggetti in contabilità semplificata.

Soggetti in contabilità ordinaria – si applicano anche alle perdite in corso
In relazione alle imprese in contabilità ordinaria, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, pur in assenza di un regime transitorio, le
nuove regole di riporto si applicano anche alle perdite maturate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui L. 145/2018.
Ne risulta che possono essere riportate in avanti senza vincoli temporali anche le perdite con riferimento alle quali il quinquennio non
sia già scaduto anteriormente al periodo d'imposta 2018 (si tratta delle perdite maturate nei periodi 2013-2017).

Soggetti in contabilità semplificata- regime transitorio per perdite del periodo 2017 2018 2019
Limitatamente alle imprese minori in contabilità semplificata, sono previste disposizioni transitorie per le perdite prodotte nel 2017,
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2018 e 2019 il cui riporto avviene entro percentuali di reddito inferiori all'80%.
La quota di perdita relativa al periodo d'imposta 2017 non compensata con il reddito complessivo di tale anno è computata in
diminuzione dei redditi d'impresa conseguiti:
- nei periodi d'imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% degli stessi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
- nel periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60% degli stessi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

Un'ulteriore deroga riguarda le perdite che si producono nel 2018 e nel 2019. Nello specifico:
- le perdite del periodo 2018 sono computate in diminuzione dei redditi d'impresa relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2020 in misura
non superiore, rispettivamente, al 40% e al 60% dei medesimi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
- le perdite del periodo 2019 sono computate in diminuzione dei redditi d'impresa relativi al periodo d'imposta 2020 in misura non
superiore al 60% dei medesimi e per l'intero importo che trova capienza in essi.
Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, con la circ. 8/2019 (§ 2.13), ha chiarito che le perdite residue del 2017, non compensate nel
triennio 2018-2020 in applicazione della disposizione transitoria, possono essere compensate negli esercizi successivi secondo la
nuova disciplina dettata dall'art. 8 del TUIR, ossia senza limiti di tempo, nella misura ordinaria dell'80%.
Si precisa, altresì, che le limitazioni previste dal regime transitorio in relazione all'utilizzo delle perdite prodotte negli anni 2017, 2018
e 2019 dalle imprese in contabilità semplificata si applicano anche se l'impresa abbia successivamente adottato la contabilità
ordinaria.

Soggetti in regime forfetario
Le perdite prodotte anteriormente l'accesso al regime forfetario (L. 190/2014) sono computate in diminuzione del reddito
imponibile secondo le regole ordinarie stabilite dal TUIR (art. 1 co. 68 della L. 190/2014).
L'Agenzia precisa che, alla luce delle modifiche apportate all'art. 8 del TUIR, le suddette perdite:
- se realizzate nei periodi di applicazione della contabilità ordinaria, risultano utilizzabili esclusivamente in abbattimento del reddito
d'impresa e sono riportabili senza limiti di tempo, in misura non superiore all'80% dei relativi redditi conseguiti in detti periodi
d'imposta;
- se realizzate nei periodi di applicazione della contabilità semplificata, possono essere oggetto di riporto sulla base delle nuove
modalità indicate nell'art. 8 co. 3 del TUIR e nel rispetto del peculiare regime transitorio, a condizione che siano maturate a partire
dal periodo d'imposta 2017.

Soggetti in regime di vantaggio
Le perdite fiscali generatesi nel corso dell'applicazione del regime di vantaggio (DL 98/2011) sono computate in diminuzione del
reddito conseguito nell'esercizio d'impresa, arte o professione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero
importo che trova capienza in essi; se realizzata nei primi tre periodi d'imposta in cui viene esercitata l'attività, la perdita è riportabile
senza limiti di tempo (art. 1 co. 108 della L. 244/2007).
Secondo l'Agenzia, in considerazione di quanto sopra, le modifiche operate all'art. 8 del TUIR non si riflettono sulla disciplina
speciale pro tempore vigente per i soggetti che fruiscono del c.d. regime dei minimi

regime delle perdite riepilogo
Fattispecie                                     Normativa applicabile alle perdita
                                                riduzione del reddito complessivo – se il reddito complessivo non è capiente non è
perdite professionisti                          previsto il riporto agli anni successivi
                                                riduzione reddito soci sempre nel limite dell’80% del reddito di impresa - socio di
                                                capitale di una sas limite utilizzo perdita massima pari alla sua quota di capitale
perdite snc e sas                               sociale sottoscritto
perdite primi 3 periodi di imposta
 nuova attività                                 no limiti di utilizzo nel limite dell’80% - si possono utilizzare per intero

snc e sas                                       se varia compagine sociale e attività limite al riporto di perdite
                                                La circolare chiarisce che anche le perdite attribuite ai soci dalle Srl trasparenti
                                                sono ora riportabili senza vincoli di tempo, sempre nei limiti dell'80% degli altri
                                                redditi d'impresa conseguiti in ciascun anno e per l'intero importo che trova
                                                capienza in essi (si tratta delle perdite del periodo 2013-2017). Non vi è più limite
                                                temporale dei 5 anni.
Srl trasparenti

                                                                                                                                             7
nessun limite di riporto temporale (prima era previsto un limite di 5 anni) - riducono
                                      solo il reddito di impresa e lo riducono fino all'80% - vale anche per le perdite in
perdite da contabilità semplifica e   corso ancora disponibili per chi era in contabilità ordinaria (perdite dei periodi
ordinaria – regola a regime           2013-2017)
                                      non sono stati resi chiarimenti in merito alle modalità di utilizzo delle perdite
                                      d'impresa nel periodo di cessazione dell'attività. Logica vuole che in questi casi le
                                      eccedenza di perdite possano essere utilizzate integralmente fino al loro
                                      esaurimento e senza rispettare alcun limite in quanto le disposizioni previste dal
                                      Tuir mirano solo a diluire l'utilizzo delle perdite ma non a proibirne l'uso.
cessazione attività
                                      nel 2018 e 2019 nel limite del 40% del reddito - nel 2020 nel limite del 60% dal
                                      2021 quelle che residuano limite dell'80%
                                      limiti che valgono anche se l’impresa passa in ordinaria
                                      le disposizioni transitorie dettate per le imprese in contabilità semplificata trovano
contabilità semplificata              applicazione anche se l’impresa ha optato, dopo il 2017, per il regime di contabilità
 perdite del 2017                     ordinaria.
                                      Ciò significa, dunque, che le imprese in contabilità semplificata, penalizzate
                                      dall’introduzione del regime di cassa, continueranno ad essere penalizzate anche
                                      negli anni 2018, 2019 e 2020, quando, in luogo dell’ordinario utilizzo delle
                                      perdite nei limiti dell’80% dei redditi conseguiti, dovranno limitare gli utilizzi al 40%-
                                      60%, indipendentemente dalla successiva opzione per il regime di contabilità
                                      ordinaria.

contabilità semplificata              nel 2019 nel limite del 40%, nel 2020 limite del 60% dal 2021 nel limite dell'80%
 perdite 2018 e 2019                  limiti che valgono anche se l’impresa passa in ordinaria
                                      Le perdite prodotte anteriormente l'accesso al regime forfetario (L. 190/2014) sono
                                      computate in diminuzione del reddito imponibile secondo le regole ordinarie
                                      stabilite dal TUIR (art. 1 co. 68 della L. 190/2014).
                                      - se realizzate nei periodi di applicazione della contabilità ordinaria, risultano
                                      utilizzabili esclusivamente in abbattimento del reddito d'impresa e sono riportabili
Contabilità forfettaria               senza limiti di tempo, in misura non superiore all'80% dei relativi redditi conseguiti
                                      in detti periodi d'imposta;
                                      - se realizzate nei periodi di applicazione della contabilità semplificata, possono
                                      essere oggetto di riporto sulla base delle nuove modalità indicate nell'art. 8 co. 3
                                      del TUIR e nel rispetto del peculiare regime transitorio, a condizione che siano
                                      maturate a partire dal periodo d'imposta 2017.

                                      Le perdite fiscali generatesi nel corso dell'applicazione del regime di vantaggio
                                      (DL 98/2011) sono computate in diminuzione del reddito conseguito nell'esercizio
                                      d'impresa, arte o professione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il
                                      quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi; se realizzata nei primi tre
                                      periodi d'imposta in cui viene esercitata l'attività, la perdita è riportabile senza limiti
                                      di tempo (art. 1 co. 108 della L. 244/2007).
                                      Secondo l'Agenzia, in considerazione di quanto sopra, le modifiche operate all'art.
                                      8 del TUIR non si riflettono sulla disciplina speciale pro tempore vigente per i
Regime di vantaggio                   soggetti che fruiscono del c.d. regime dei minimi

                                                                                                                                    8
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