DISCIPLINARE DI PRODUZIONE - Latte crudo vaccino di alta qualità - SOLO LATTE LUCANO

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DISCIPLINARE DI PRODUZIONE - Latte crudo vaccino di alta qualità - SOLO LATTE LUCANO
Regolamento del marchio Solo Latte Lucano

      DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
                     Latte crudo vaccino di alta qualità

Disciplinate realizzato nell’ambito della Sottomisura 9.1 del PSR Basilicata 2014-2020

    OP PLATANO MELANDRO LATTE – Sottomisura 9.1 PSR Basilicata 2014-2020
Regolamento del marchio Solo Latte Lucano

1. Premessa

Il presente lavoro è frutto di un lungo percorso avviatosi l’ormai lontano 23 gennaio 2016 con la
costituzione di una cooperativa di allevatori vaccini su successivamente sarebbe diventata una
Organizzazione di Produttori.

Il riconoscimento ufficiale da parte della Regione Basilicata avveniva in data 28 aprile 2017 con
Determina Dirigenziale N. 14 AG2017/D.00273.

Ma ancora, questo gruppo di allevatori nel novembre 2018 proponeva un progetto di filiera alla regione

Basilicata appunto dal titolo Solo Latte Lucano (SLL) contraddistinto dal marchio          . Anche questa
progettualità è stata accolta dalla Regione Basilicata con Determina Dirigenziale del 17/10/2019 n. 991.

L’OP, unica riconosciuta in Basilicata per il settore latte vaccino, è un punto di riferimento per l’intero
compato lucano. I programmi di sviluppo stanno raggiungendo livelli inaspettati sino a qualche anno fa
e questo ci fa bene sperare per il futuro.

La realizzazione di un Disciplinare di Produzione rappresnta un punto imprescindibile di tutta la politica
di sviluppo portata avanti dagli allevatori. L’obiettivo è quello di darsi regole comuni per la produzione
affinché l’intera filiera ne possa trarre giovamento.

Pertanto, a supporto del marchio di qualità Solo Latte Lucano          , l’OP pLatano Melandro Latte, ha
ritenuto opportuno operare sulla filiera del latte crudo partendo dalla produzione di latte per giungere
tutti gli altri livelli della filiera.

Sulla base di tali considerazioni l’OP pLatano Melandro Latte ha definito e documentato nel presente
Disciplinare di produzione le condizioni generali, le modalità operative per la produzione e le
caratteristiche microbiologiche, chimiche organolettiche del latte crudo di alta qualità, destinato alla
trasformazione e al consumo. I produttori, per poter identificare il loro prodotto con il marchio Solo Latte

Lucano         , devono attuare, durante tutto il ciclo produttivo, le disposizioni riportate nel presente
disciplinare di produzione.

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Regolamento del marchio Solo Latte Lucano

Le modalità di produzione riportate nel presente disciplinare si propongono di garantire la qualità del
prodotto finale nello spirito delle norme europee e nazionali, nell’ottica della completa soddisfazione
del consumatore finale.

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2. Introduzione

2.1. Composizione della filiera

Di seguito si riportano alcune caratteristiche degli operatori che intervengono nella filiera del latte crudo

qualità Solo Latte Lucano      .

Produttori: aziende agricole in possesso del riconoscimento o registrazione ASL di competenza che
producono e vendono latte crudo alta qualità.

2.2. Adesione al Marchio

I produttori che intendono produrre e vendere latte crudo di alta qualità usufruendo del marchio Solo

Latte Lucano      dovranno compilare una richiesta (“Domanda di adesione Sistema di tracciabilità Solo

Latte Lucano         ” (MD-01)) da consegnare all’OP Platano Melandro Latte nel quale si
impegnano ad applicare i requisiti definiti nel presente Disciplinare di produzione.

2.3. Schema di controllo

L’uso del marchio Solo Latte Lucano           è subordinato al soddisfacimento dei fattori riportati nei
paragrafi successivi del presente Disciplinare, per il cui riscontro l’OP Platano Melandro Latte svolge
specifiche verifiche (che possono essere di tipo analitico e/o ispettivo).

Le verifiche saranno programmate solo dopo invio della richiesta (A-01) e adeguamento del Produttore
al presente Disciplinare di Produzione.

A domanda accettata e a seguito dei controlli di conformità, l’OP Platano Melandro Latte attribuisce un
codice univoco di identificazione al Produttore: “Codice Marchio”. Tale codice autorizza il Produttore a

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produrre e vendere latte crudo di alta qualità con il marchio Solo Latte Lucano       .

I dati identificativi di ciascun Produttore aderente al marchio sono registrati e mantenuti aggiornati dagli
incaricati dell’OP Platano Melandro Latte in apposito elenco (vedi sito internet sololattelucano.it che sarà
disponibile nel secondo semestre 2020).

La validità dell’inserimento è subordinata al mantenimento da parte del Produttore delle caratteristiche
di idoneità. Per il mantenimento della qualifica sono periodicamente programmate dall’OP Platano
Melandro Latte delle verifiche di sorveglianza.

Per ulteriori dettagli si rimanda al Regolamento del Marchio Solo Latte Lucano            – A-02.

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3. Definizioni

 Bovine sottoposte a controllo        Vacche presenti in allevamento da almeno due
                                      mesi (sia nella fase di lattazione che in quella di
                                      asciutta) e tutte le manze gravide a partire dal
                                      settimo mese di gestazione.

 Codice Marchio                       Codice univoco di identificazione rilasciato al
                                      Produttore richiedente dall’OP Platano Melandro
                                      Latte a seguito dei controlli di conformità.

 Commercializzazione                  la detenzione, il deposito e l’esposizione di latte ai
                                      fini della vendita al minuto esclusivamente al
                                      consumatore, nonché la vendita medesima

 Latte crudo                          Latte prodotto mediante secrezione della
                                      ghiandola mammaria di vacche sottoposto
                                      esclusivamente ai seguenti trattamenti fisici:
                                      • filtrazione ottenuta con filtri idonei ad eliminare
                                      solamente i corpi estranei del latte;
                                      • refrigerazione immediata dopo la mungitura
                                      fino al raggiungimento (entro 30 minuti dal
                                      termine della mungitura) di una temperatura
                                      compresa tra 0°C e +4°;
                                      • deposito, alla temperatura di cui al punto
                                      precedente, ed agitazione meccanica fino al
                                      momento del trasporto per la vendita;
 Non Conformità                       Non soddisfacimento dei requisiti stabiliti nel
                                      presente Disciplinare di Produzione e nella
                                      documentazione ad esso collegata.

 Richiedente:                         Produttore che richiede all’OP Platano Melandro
                                      l’uso del marchio Solo Latte Lucano        .

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4. Descrizione del prodotto finito

4.1 Prodotto

   1. latte crudo di alta qualità conforme alla normativa vigente.

4.2. Specifiche tecniche

Caratteristiche chimiche (media geometrica degli ultimi tre mesi)

   1. latte crudo di alta qualità conforme alla normativa vigente.

Caratteristiche microbiologiche

   2. latte crudo di alta qualità conforme alla normativa vigente

Modalità di consegna e trasporto:

Durante tutte le operazioni di trasporto e consegna dovrà essere garantito il mantenimento della catena
del freddo.

   3. consegna: automezzo refrigerato

   4. conservazione: ≤ + 4°C

   4.3. Specifiche commerciali

Il latte crudo di alta qualità viene ritirato presso il Produttore, il quale, unitamente al trasportatore,
compilano il Modello A-03, sul quale, fra l’altro viene specificato:

       a) Data e ora del ritiro;

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     b) Data di mungitura;

     c) Lotto di produzione;

     d) Luogo del ritiro e georeferenziazione fotografica;

     e) Il mezzo che ritira il latte deve riportare ben visibile il la dicitura TRASPORTIAMO SOLO LATTE

        LUCANO, unitamente al Marchio         .

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   5. Descrizione del processo di produzione

Le fasi di produzione del latte crudo di alta qualità sono schematicamente rappresentate nel
diagramma di flusso riportato nella Figura 01

           Acquisto foraggi e mangimi                          Produzione foraggi e cereali

                                            Stoccaggio
                                        foraggi, mangimi e
                                            cereali da
                                             sfarinare

             Preparazione                                                    Acqua
                razione                                                   abbeveraggio
              alimentare                                                     bovine

                                          Alimentazione
                                           delle bovine

                                        Bovine in lattazione

              Mungitura

                                                                         Stoccaggio latte

               Trasporto

                                            Consegna ai
                                             caseifici

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5.1. Griglia dei requisiti riferiti al processo produttivo

Il prodotto commercializzato è latte munto, refrigerato, consegnato ai caseifici.

A garanzia delle caratteristiche sopra espresse di seguito sono riportati i requisiti che nelle varie fasi di
processo il produttore deve rispettare. Questo in aggiunta e fatto salvo tutto quanto di competenza
dell’ASL in materia di benessere animale, farmacovigilanza, bonifica sanitaria obbligatoria e vigilanza
veterinaria permanente.

                                                                     REQUISITO
    FASE
                              OGGETTO                                         DESCRIZIONE
                                                              Il latte crudo deve essere prodotto esclusivamente dall’azienda
                  Origine del latte crudo                     responsabile del conferimento a marchio Solo Latte Lucano            , in
                                                              conformità al presente Disciplinare.
 Produzione del
 latte crudo                                                  Individuazione delle bovine in lattazione secondo quanto previsto al
                  Bovine in lattazione
                                                              paragrafo 7.1

                                                              Predisposizione di un documento di autocontrollo aziendale in conformità
                  Intero processo produttivo
                                                              al capitolo 6.2.
                                                              Predisposizione e aggiornamento della razione alimentare secondo quanto
                                                              previsto al paragrafo 7.1. La razione attiva dovrà riportare la firma
                  Razione alimentare
                                                              dell’alimentarista mentre quelle superate dovranno essere archiviate per
                                                              un periodo minimo di 12 mesi.
 Alimentazione    Approvvigionamento foraggi                  Almeno per il 50% derivanti da autoproduzione.
                                                              Prima della somministrazione della razione giornaliera dovranno essere
                  Pulizia mangiatoie
                                                              rimossi i residui relativi al pasto precedente.
                                                              Negli abbeveratoi non deve essere ravvisabile la presenza di sporcizia (es.:
                  Pulizia abbeveratoi
                                                              alghe, ecc.).
                                                              L’azienda deve individuare formalmente il responsabile veterinario
                  Cure e profilassi sanitaria non
                                                              dell’allevamento (il nome del quale dovrà essere indicato nel documento di
                  obbligatoria.
                                                              autocontrollo).
                                                              E’ fatto obbligo per l’azienda dotarsi di un protocollo minimo di
                  Profilassi sanitaria
                                                              biosicurezza.
                                                              L’azienda deve disporre di attestazione rilasciata dall’autorità competente
                  Benessere animale                           che dichiari il rispetto del benessere animale previsto dalla normativa
 Gestione della                                               vigente.
 mandria
                                                              Colorazione rossa (o altro colore utile a tale scopo) di arti posteriori e
                                                              mammella degli animali per i quali in seguito a controllo veterinario si sia
                                                              ravvisata la necessità di trattare l’animale con farmaci richiedenti tempi di
                  Identificazione degli animali “trattati”.
                                                              sospensione. La terapia e l’indicazione dei tempi di sospensione del latte
                                                              dovranno essere documentati (dovrà essere riportata chiaramente la data
                                                              di riabilitazione al conferimento).
                                                              Prima di riammettere il capo in lattazione eseguire almeno un controllo
                  Inserimento dei capi trattati in
                                                              (Delvotest o analisi di laboratorio) sul latte della singola bovina sottoposta a
                  lattazione
                                                              trattamento antibiotico per rilevare l’eventuale presenza di inibenti.

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                                                               REQUISITO
   FASE
                              OGGETTO                                   DESCRIZIONE
                                                        Dovrà essere predisposta opportuna procedura relativa
                                                        all’esecuzione delle operazioni di mungitura. Essa dovrà prevedere
                   Esecuzione della mungitura
                                                        obbligatoriamente un trattamento di pre e post disinfezione del
                                                        capezzolo con prodotti autorizzati dal Ministero della Sanità
                                                        Sono impiegati filtri di mungitura che dovranno essere cambiati ad
                   Filtri di mungitura
                                                        ogni mungitura
                                                        In seguito alla mungitura di animali “trattati” o comunque
                                                        evidenzianti problemi i gruppi di mungitura prima di essere
                   Pulizia dei gruppi di mungitura
                                                        riutilizzati, dovranno essere accuratamente lavati. In alternativa, tali
Mungitura                                               animali, dovranno essere munti per ultimi
                                                        La procedura inerente le operazioni di lavaggio deve essere
                                                        documentata: in essa devono essere indicate le modalità e la
                   Pulizia della sala di mungitura e
                                                        frequenza di esecuzione delle operazioni nonchè i prodotti
                   degli impianti.
                                                        impiegati con le relative dosi. E’ fatto obbligo di conservare le
                                                        schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati.
                                                        E fatto obbligo per l’azienda effettuare il controllo della funzionalità
                   Controllo efficienza impianto di
                                                        dell’impianto a cura di un tecnico qualificato. L’esito di tale
                   mungitura
                                                        controllo dovrà essere verbalizzato ed il verbale archiviato.
                                                        La frequenza con la quale si dovrà procedere alla sostituzione delle
                   Sostituzione tettarelle
                                                        tettarelle non dovrà eccedere i termini indicati dalla ditta fornitrice.
                                                        E fatto obbligo per l’azienda effettuare il controllo della funzionalità
                                                        dell’impianto con cadenza almeno mensile utilizzando un
                   Controllo funzionalità impianto di
                                                        termometro provvisto di rapporto di taratura valido. L’esito di tale
                   refrigerazione
                                                        controllo dovrà essere registrato su apposito modello A-04 ed
                                                        archiviato.
                                                        La temperatura del latte in cisterna dovrà abbassarsi a 4° C in un
                   Raffreddamento del latte             tempo max di 30’ dal termine della mungitura. Tale temperatura
Stoccaggio                                              dovrà poi, essere sempre mantenuta entro detto limite.
                                                        Il latte deve essere segregato in contenitori opportunamente
                   Segregazione del latte proveniente
                                                        identificati ed il loro contenuto dovrà essere adeguatamente
                   da animali “trattati”
                                                        smaltito.
                                                        Dopo ogni svuotamento la cisterna dovrà essere pulita. La
                                                        procedura inerente le operazioni di lavaggio deve essere
                   Pulizia della cisterna refrigerata
                                                        documentata: in essa devono essere indicate le modalità di
                                                        esecuzione, i prodotti impiegati e le relative dosi.
                                                        Compilare con attenzione il Modello A-03 con tutte le indicazioni inerenti il
                   Alla raccolta presso I produttori
                                                        lotto, la data di mungitura, compreso la foto georeferenziata del ritiro.

Raccolta e                                              La procedura riguardante le operazioni di distribuzione presso I
distribuzione ai                                        caseifici deve essere documentata e deve evidenziare un sistema di
caseifici                                               monitoraggio della temperatura durante tutte le fasi fino alla
                   Fasi della distribuzione
                                                        consegna. In nessun caso, a seguito di qualsiasi controllo sul
                                                        prodotto in qualsiasi momento, la temperatura rilevata deve
                                                        superare gli 8°C.

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6. Prove e controlli

6.1. Piano dei controlli e delle prove

La garanzia di qualità per il latte crudo oggetto del presente documento si basa sul controllo dell’intero
ciclo di produzione. A tal fine il Produttore deve effettuare dei controlli di processo e delle prove
analitiche che conducano, sulla base di criteri oggettivi e verificabili, alla valutazione della conformità del
prodotto ai requisiti di sicurezza e salubrità.

Nell’allegato 02 viene riportato il “Piano dei controlli e delle prove”.

6.2. Sistema di autocontrollo

Il produttore deve avere in atto un sistema di prevenzione dei rischi e controllo dei punti critici secondo
il metodo HACCP nel rispetto della normativa vigente, istruzioni operative e procedure aziendali per
garantire un sistema di lavoro costante basato sulla profilassi.

L’applicazione del sistema HACCP deve essere svolta nelle fasi di raccolta e distribuzione del latte ai
caseifici, ma anche nelle fasi a monte. Dovranno, quindi, essere controllati: lo stato di salute degli
animali, le operazioni di mungitura, gli alimenti e la preparazione quotidiana della razione.

6.3. Gestione verifiche ispettive

I Produttori hanno il compito di svolgere almeno una volta l’anno specifica verifica ispettiva utilizzando

la “Lista di riscontro latte crudo a marchio Solo Latte Lucano             ” (A-05). I risultati delle verifiche
ispettive sono registrati nell’apposito spazio presente nella lista di riscontro utilizzata. L’OP Platano
Melandro Latte si riserva di chiedere copia del modello A-05 per gli eventuali controlli.

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6.4. Gestione delle non conformità

Qualora fossero rilevate non conformità sul prodotto è cura del Produttore, dopo aver segregato e
identificato il prodotto per evitarne la commercializzazione, provvedere al loro trattamento. In funzione
della gravità e della tipologia di non conformità, il Produttore individua l’azione da attuare. L’azione, il
responsabile della sua attuazione e la tempistica vengono registrate sulla scheda “Rapporto non
conformità” (A-06). Il Produttore ha il compito di verificare l’attuazione e l’efficacia dell’Azione correttiva
intrapresa.

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7. Rintracciabilità

7.1. Identificazione e rintracciabilità

Nella tabella sottostante sono riepilogati gli elementi di tracciabilità (identificazione e registrazione) da
adottare in ogni fase del ciclo produttivo.

      FASE             PRODOTTO                 ELEMENTI PER LA TRACCIABILITA’                               DOCUMENTI /
                          DA                                                                                REGISTRAZIONI
                      RINTRACIARE
 Acquisto foraggi,                            Nome alimento                                                 - Bolle/fatture di
 mangimi,                                     - Codice identificativo univoco alimento (lotto o n°bolla o   acquisto
 integratori,                                 data acquisto/produzione)                                     - MD-06
 Produzione di                                - Quantità
 foraggi e cereali                            - Data/periodo di produzione/acquisto
 Stoccaggio foraggi                           Codice identificativo univoco alimento (lotto o n°bolla o     - Bolle/fatture di
 – mangimi -          Foraggi, mangimi,       data acquisto/produzione)                                     acquisto
 integratori          integratori,
                      Produzione di foraggi   - Identificazione area di stoccaggio                          - Mappa-Registro
                      e cereali                                                                             aziendale
 Preparazione                                 - Codice identificativo univoco alimento (lotto o n°bolla o   - Razione alimentare
 razione alimentare                           data acquisto/produzione)
                                                                                                            - MD-06
                                              - Quantità di ogni alimento
                                              - Data/periodo utilizzo alimento

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     FASE             PRODOTTO                  ELEMENTI PER LA TRACCIABILITA’                                    DOCUMENTI /
                         DA                                                                                      REGISTRAZIONI
                     RINTRACIARE
Abbeveraggio delle
                     Acqua
                                              - Identificazione tipo acqua (pozzo – acquedotto)                  - Bollette acqua
bovine
                                              - Data/Periodo di utilizzo                                         - Registro aziendale
                                              - Codice identificativo univoco alimento (lotto o n°bolla o data
                                              acquisto/produzione)
Alimentazione
                                                                                                                 - Razione alimentare
giornaliera delle    Alimento-Bovine in
                     lattazione
                                              - Quantità di ogni alimento                                        - Modello A-06
bovine
                                              - Data utilizzo alimento                                           - Modello A-07
                                              - Codici identificativi bovine in lattazione
                                              - Codice ASL identificativo dell’azienda
Bovine in
                     Bovine in lattazione
lattazione                                    - Codici identificativi bovine in lattazione                       - Modello A-07
                                              - Data/periodo
                     Bovine in infermeria
Mungitura bovine                              - Codici identificativi bovine in infermeria                       - Registro aziendale
in infermeria
                                              - Data/periodo in infermeria
Bovine in
                                              - Codici identificativi bovine in lattazione
mungitura            Latte crudo
                                                                                                                 - Modello A-07
giornaliera                                   - Data di produzione
                                                                                                                 - Registro aziendale
                                              - Quantità prodotta
                                              - Codice di identificazione dei frigo
Stoccaggio latte                                                                                                 - Modello A-07
                     Latte crudo
della giornata                                - Quantità di latte prodotto/stoccato
                                                                                                                 - Registro aziendale
                                              - Data di stoccaggio
                                              - Lotto
Raccolta e
consegna del latte   Caseificio               - Targa del mezzo di trasporto                                     - Bolla di trasporto
ai caseifici         destinatario del latte
                     crudo                    - Data di consegna                                                 - MD-08
                                              - Cliente

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Regolamento del marchio Solo Latte Lucano

8. Principali documenti di riferimento

   a) Regolamento del Marchio Solo Latte Lucano

   b) Direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la
       produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti
       a base di latte

   c) Direttiva 96/16/CE del Consiglio, del 19 marzo 1996, relativa alle indagini statistiche da effettuare
       nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

   d) DM 14/1/2005: linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte,
       pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 30 del 7 febbraio 2005 il Decreto
       del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 14 gennaio 2005 "Linee guida per la stesura del
       manuale aziendale per la rintracciabilità del latte".

   e) Regolamento (ce) n. 852/2004 del parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2004
       sull’igiene dei prodotti alimentari

   f) Regolamento (CE) N. 853/2004 del parlamento europeo e del consiglio del 29 aprile 2004 che
       stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale

   g) Regolamento CE n.178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002
       Gazzetta ufficiale n. L 031 del 01/02/2002 pag. 0001 – 0024 che stabilisce i principi e i requisiti
       generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e
       fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare

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Regolamento del marchio Solo Latte Lucano

9. Allegati e modelli

Al presente Disciplinare sono collegati i seguenti documenti:

ALLEGATI
Allegato nr. 01 Piano dei controlli e delle prove analitiche

MODELLI:

   •   Modello A-01 Domanda di ammisione del produttore al sistema dei controlli e al sistema di

       tracciabilita del Marchio Solo Latte Lucano

   •   Modello A-02 Regolamento del Marchio Solo Latte Lucano

   •   Modello A-03 Consegna latte dal Produttore al Trasportatore

   •   Modello A-04 Controllo funzionale degli impianti di refrigerazione del latte

   •   Modello A-05 Controllo Ispettivo interno da parte del Produttore

   •   Modello A-06 Non conformità

   •   Modello A-07 Controllo razione alimentare

I modelli sopra elencati sono documenti obbligatori per l’adesione al sistema di certificazione e

tracciabilità del latte commercializzato con il Marchio Solo Latte Lucano   .

I documenti suddetti devono essere conservati almeno per tre anni e possono essere sia su supporto
cartaceo che informatico.

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Regolamento del marchio Solo Latte Lucano
                                         ALLEGATO 1 – PIANO DEI CONTROLLI DELLE PROVE ANALITICHE
Fase processo                                                 Matrice                                                       Trattamento       Responsabilità
                    Criticità       Tipo di controllo                          Frequenza      Riferimenti accetabilità                                          Registrazione
  / prodotto                                               campionamento                                                   non conformità     (ed esecutore)
                                                                                                                           Latte non
                Latte non          Materia grassa        Campio di latte                     Non inferiore al 3.5%
                                                                               2 volte al                                  destinato al       Laboratorio      Certificato di
                adatto alla        Materia proteica      ottenuto dopo la                    Non inferiore a 3,2 g/lt
                                                                               mese                                                           esterno          analisi
                trasformazione     Acido lattico         mungitura                           Non superiore a 30ppm
                                                                                                                           marchio
                Presenza                                                                                                   Latte non
                                                         Campio di latte
                sostanze                                                       2 volte al                                  destinato al
                                   Test rapidi           ottenuto dopo la                    Assenza                                          Azienda          Registro interno
                inibenti nel                                                   mese
                                                         mungitura
                latte                                                                                                      marchio
                Presenza                                                                                                   Latte non
                                                         Campio di latte
                detergenti e                                                   2 volte al                                  destinato al
                                   Test rapidi           ottenuto dopo la                    Assenza                                          Azienda          Registro interno
                disinfettanti di                                               mese
                                                         mungitura
                pulizia                                                                                                    marchio
                                                                                                                           Latte destinato
                Presenza di                                                                                                allo
                                                         Campio di latte
                aflatossine                                                    6 volte al                                  smaltimento,       Laboratorio      Certificato di
                                   Aflatossine M1        ottenuto dopo la                    ≤ 50 ppb
                superiore ai                                                   mese                                        verificare         esterno          analisi
                                                         mungitura
Produzione      limiti fissati                                                                                             razione
del latte                                                                                                                  alimentare
crudo                                                                                        ≤ 25.000 u.f.c./ml (media
                                   Tenore di germi a
                                                                                             calcolata su 2 mesi con
                                   30°C                                                                                    Latte non
                Superamento                              Campio di latte                     almeno 2 prelievi a mese)
                                                                               2 volte al                                  destinato al       Laboratorio      Certificato di
                dei criteri del                          ottenuto dopo la                    ≤ 300.000 u.f.c./ml
                                                                               mese                                                           esterno          analisi
                latte crudo                              mungitura                           (media calcolata su 3
                                                                                                                           marchio
                                                                                             mesi con almeno 2
                                   Cellule somatiche
                                                                                             prelievi al mese)
                Presenza di                                                                                                Ripristino
                corpi                                                                                                      funzionalità del
                particellari       Integrità e pulizia                         Ad ogni                                     filtro e
                                                         Nessuno                             Filtro integro e pulito                          Azienda          Registro interno
                organici ed        del filtro                                  mungitura                                   ulteriore
                inorganici nel                                                                                             filtrazione del
                latte                                                                                                      latte
                                                                                                                           Latte non
                                                         Campione di latte
                Aggiunta di                                                    6 volte                                     destinato al       Laboratorio      Certificato di
                                   Crioscopia            ottenuto dopo la                    ≤ -0,520 °C
                acqua nel latte                                                l’anno                                                         esterno          analisi
                                                         mungitura
                                                                                                                           marchio
                                                                                                                           Ripristino delle
                Aumento della
Stoccaggio                         Temperature di        Latte stoccato su                                                 condizioni di
                carica                                                         Ogni giorno   ≤ 4 °C                                           Azienda          Modello A-04
del latte                          conservazione         ogni refrigeratore                                                corretta
                microbica
                                                                                                                           conservazione
                                                                                             ≤ 4 °C
Consegna del    Aumento della                                                                                              Ripristino delle
                                   Temperatura di                              Ogni          ≤ 9 °C tollerati durante il
latte al        carica                                   Camion di trasporto                                               condizioni di      Azienda          Registro interno
                                   trasporto                                   trasporto     tempo di distribuzione ai
caseificio      microbica                                                                                                  temperatura
                                                                                             caseifici

                           OP PLATANO MELANDRO LATTE – Sottomisura 9.1 PSR Basilicata 2014-2020
Regolamento del marchio Solo Latte Lucano

                                              Articolo 1 – Premessa

1.   L’OP Platano Melandro Latte e l’Ati Solo Latte Lucano, con lo scopo di valorizzare e promuovere il latte

     vaccino lucano hanno istituito un marchio collettivo denominato Solo Latte Lucano           (vedi art. 16). L’OP
     Platano Melandro Latte e l’Ati Solo Latte Lucano sono titolari del suddetto Marchio.

2.   Con l'Istituzione del marchio Solo Latte Lucano         l’OP Platano Melandro Latte e l’Ati Solo Latte Lucano
     si propongono di promuovere lo sviluppo della filiera del latte per la trasformazione e in particolare per il
     latte vaccino. In particolare il marchio sarà utilizzato per contraddistinguere: il latte vaccino crudo da
     destinare alla produzione di formaggi e paste filate.

3. II marchio si propone di valorizzare le attività zootecniche, i processi, le lavorazioni e prodotti caratteristici
  del territorio lucano in relazione ai seguenti aspetti:

     a) Qualità, sicurezza alimentare e salubrità dei prodotti con l'obiettivo di promuovere:
       •   l'utilizzo di fattori produttivi idonei per produzioni di qualità;
       •   lo sviluppo di sistemi produttivi adeguati al fine di evitare contaminazioni al prodotto e garantirne la
       qualità;
       •   lo sviluppo di sistemi di controllo dei parametri tossicologici per la qualità e la sicurezza
       alimentare;
       •   la messa a punto di sistemi che possano misurare e documentare se I fattori individuati sono o
       meno gestiti correttamente.

     b) Salvaguardia ambientale con l'obiettivo di promuovere:
       •   l'utilizzo di prodotti eco-compatibili, a basso impatto ambientale;

       •   il risparmio energetico;

       •   la valorizzazione sistemi dl produzione eco-compatibili e l'applicazione di tecniche innovative;

       •   tecniche di difesa rispettose dell'ambiente;

       •   la pianificazione di interventi nel rispetto del basso utilizzo della chimica;

       •   l'applicazione di tecnologie a basso impatto ambientale;

       •   la corretta gestione dei reflui zootecnici per utilizzazione agronomica.

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Regolamento del marchio Solo Latte Lucano

    c) Rintracciabilità con l'obiettivo di promuovere:
        •    chiarezza nelle eventuali responsabilità;
        •    procedure dl ritiro dal mercato In modo mirato del prodotto non conforme,
        •    la sicurezza alimentare a garanzia del consumatore;
        •    la disponibilità di elementi per documentare i vari passaggi compiuti lungo la filiera.

4. Il Marchio è concesso in uso alle Imprese di cui all'art. 02 che:

    a) presentano formale Domanda d'uso (vedi art. 03);

    b) osservano e si impegnano ad osservare nel tempo le disposizioni del presente
            Regolamento e quanto disposto negli specifici Disciplinari di Produzione di cui all'art. 15.

    c) superano positivamente i controlli previsti al presente Regolamento (vedi art. 5).

5. L’OP Platano Melandro Latte e l’Ati Solo Latte Lucano operano in tal senso al fine di:

    •       tutelare e difendere, a norma di legge, il marchio collettivo di cui sopra;
    •       autorizzare i soggetti previsti dall'art. 2, ad utilizzare il suddetto marchio collettivo,
            determinando le modalità di concessione e d'uso del marchio stesso, nonché le relative
            sanzioni;
    •       controllare, ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui sopra, che il marchio collettivo sia
            usato conformemente alle leggi ed alle presenti norme.

                        A r t . 2 . C h i p u ò a d e r i r e a l m a r c h i o Solo Latte Lucano

1. La richiesta d'uso del marchio di cui all'art. 01 può essere presentata da Produttori di latte vaccino
  e da Caseifici che utilizzano il latte crudo vaccino per la produzione di formaggi e paste filate e:
   a)   realizzano, attraverso la propria attività, le finalità del marchio di cui all'art. 01.;
   b)   svolgono attività per le quali è stato predisposto ed approvato dall’OP Platano Melandro Latte e
        dall’Ati Solo Latte Lucano lo specifico Disciplinare di Produzione (vedi art. 15);

   c)   risultano essere iscritte nel Registro Imprese della Camera di Commercio della Basilicata
        ovvero che svolgono attività d'impresa ai sensi della normativa vigente;

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Regolamento del marchio Solo Latte Lucano

     d)    risultano essere In possesso di tutte te autorizzazione previste dalla normativa vigente.

                          Art. 3. Richiesta di adesione al marchio Solo Latte Lucano

1.       Le Imprese di cui all'art. 02 interessate all'uso del marchio Solo Latte Lucano   devono presentare
         Domanda scritta di adesione al marchio.

2.       Le Domande dl adesione devono essere presentate per lo specifico Disciplinare di Produzione

         Solo Latte Lucano      (vedi art. 15).

3.       Le Imprese devono utilizzare il modello di Domanda di adesione previsto dal Disciplinare di
         Produzione. Il modello per inoltrare la Domanda di adesione sarà disponibile dal secondo
         semestre 2020 sul sito Web sololattelucano.it.

4.       Nella Domanda per la concessione d'uso del marchio deve essere riportato/dichiarato:
     o     la denominazione e/o ragione sociale e/o nome e cognome dell'Impresa richiedente,
           indicando espressamente i dati anagrafici del legale rappresentante nel caso di persona
           giuridica;

     o     l'indirizzo della sede amministrativa/operativa dell'Impresa richiedente (in caso di più sedi
           operative andranno indicati tutti gli indirizzi delle dette sedi);

     o     informazioni sulle strutture produttive;

     o     l'accettazione delle regole stabilite nel Disciplinare di Produzione e nel presente
           Regolamento (a tal proposito l'Impresa richiedente consegna all'atto della presentazione
           della Domanda copia del presente Regolamento firmato per accettazione);

5.       L'Impresa richiedente deve compilare la Domanda In tutte le sue parti e farla firmare dal suo
         legale rappresentante.

6.       La Domanda, corredata dl tutti gli allegati richiesti, deve essere inviata via pec a
         opplatanomelandro@open.legalmail.it.

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                   Art. 4. Esame della domanda di adesione al marchio

1.   A ricezione della Domanda di cui all'art. 3 l’OP Platano Melandro Latte e l’Ati Solo Latte Lucano
     avviano l'esame della Domanda entro 30 giorni dal protocollo della stessa.

2.   L’OP Platano Melandro Latte e l’Ati Solo Latte Lucano verificano la completezza e congruità della
     documentazione presentata, nonché l'esistenza dei requisiti dichiarati e provvede a dare
     comunicazione scritta all'Impresa interessata circa gli esiti della verifica. L'eventuale mancato
     accoglimento della domanda dovrà contenere l'indicazione dei motivi che l'hanno determinata.

3.   L’OP Platano Melandro Latte e l’Ati Solo Latte Lucano hanno la facoltà di avvalersi dl Enti e/o di
     Organizzazioni specifiche, qualificate per le verifiche che dovesse ritenere opportuno.

4.   Nei casi in cui la Domanda non risulti essere corredata della documentazione richiesta, l’OP
     Platano Melandro Latte e l’Ati Solo Latte Lucano contattano l'Impresa richiedente al fine di
     sollecitare l'invio della documentazione mancante o eventuali integrazioni necessarie ai fini
     della valutazione. L'Impresa ha 30 giorni di tempo per presentare le integrazioni richieste pena la
     decadenza della Domanda: le integrazioni richieste devono essere inviate via pec a
     opplatanomelandro@open.legalmail.it.

5.   Solo in caso di esito positivo dell'esame della Domanda l’OP Platano Melandro Latte e l’Ati Solo
     Latte Lucano procederanno all'avvio dei controlli dl cui all'art. 5.

6.   L'avvio dei controlli è comunque subordinato al pagamento da parte dell'Impresa
     richiedente delle somme previste nel presente Regolamento (vedi art. 20). Il pagamento dovrà
     essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione scritta da parte dell’OP Platano Melandro
     Latte e dell’Ati Solo Latte Lucano dell'avvio dell'esame della Domanda.

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                                     Art. 5.C o n t r o l l i d i c o n f o r m i t à

1.   Le verifiche sulla conformità delle imprese richiedenti ai requisiti stabiliti nel Disciplinare di
     Produzione dichiarati nelle Domande, sono effettuate da un Organismo di Controllo Terzo e
     Indipendente (d'ora in poi Organismo di Controllo), secondo le modalità previste dal pian o di
     controlli relativi.

2.   Con frequenze e modalità diverse, stabilite in base al tipo e alla criticità dei prodotti, le verifiche
     riportate nei piani di controllo possono prevedere:

     o    ispezioni presso l'operatore basate su colloqui, esame dl documenti, verifica delle modalità
          operative adottate lungo tutta la filiera produttiva (es.: esame della documentazione
          tecnica prevista per le attività dl autocontrollo stabilite dal disciplinare, ispezioni dei luoghi
          di produzione, trasformazione, conservazione, e commercializzazione dei prodotti, ecc.);

     o    prelievo di campioni di prodotto ed esecuzione di esami analitici, secondo i piani di controllo
          specifici del Disciplinare di Produzione;

3. I piani di controllo sono approvati dall’OP Platano Melandro Latte e dall’Ati Solo Latte Lucano. Copia
     dei suddetti piani, saranno disponibili sul sito Web sololattelucano.it a partire dal secondo
     semestre 2020.

4. L'Organismo di Controllo, su mandato dell’OP Platano Melandro Latte e dell’Ati Solo Latte Lucano,
     procede alla programmazione delle verifiche, contattando entro 30 giorni l'Impresa
     richiedente. Il programma viene definito sulla base delle informazioni riportate nella Domanda
     presentata dall'Impresa richiedente e del piano dei controlli del Disciplinare di Produzione.

5. L'Organismo di Controllo provvederà a comunicare all’OP Platano Melandro Latte, all’Ati Solo
     Latte Lucano e all'Impresa richiedente la data e le attività di ispezione che andrà a svolgere.

6. Gli esiti del controllo sono registrati dall'Organismo di Controllo in specifici rapporti consegnati
     alll’OP Platano Melandro Latte e all’Ati Solo Latte Lucano entro 10 giorni dalla data di effettuazione
     dell'ispezione.

7. Ove dalle verifiche di conformità emergano delle non conformità (ossia non rispetto dei requisiti
     specificati nel Disciplinare di Produzione relativo e/o nel presente Regolamento), queste vengono

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  registrate dall'Organismo di Controllo nei rapporti consegnati all’OP Platano Melandro Latte e
  all’Ati Solo Latte Lucano.

8. Nel caso di non conformità gravi che pregiudicano la conformità al disciplinare di produzione,
  l'iter di concessione viene sospeso fino ad avvenuta risoluzione da parte dell'Impresa. Nel caso
  di non conformità che non pregiudicano la conformità al disciplinare di produzione oggetto dl
  controllo, l’OP Platano Melandro Latte e l’Ati Solo Latte Lucano si riservano di presentare formale
  richiesta dl azioni correttive da apportare a cura dell'Impresa richiedente entro un tempo
  stabilito.

9. L’OP Platano Melandro Latte e l’Ati Solo Latte Lucano provvederanno, tramite un ulteriore ispezione
  o controlli analitici, alla verifica della risoluzione delle non conformità rilevate. A tal proposito l’OP
  Platano Melandro Latte e l’Ati Solo Latte Lucano si riservano l'opportunità dl richiedere ulteriori
  verifiche al fine di valutare l'avvenuto adeguamento. Le ulteriori attività di verifica sono a carico
  dell'Impresa riddedente.

  10.      In caso di esito non conforme delle analisi sui campioni di prodotto prelevati durante il
controllo, il risultato analitico viene comunicato dall’OP Platano Melandro Latte e dalll’Ati Solo Latte
Lucano all'Impresa richiedente entro 10 giorni dal ricevimento del Rapporto dl Prova. L'Impresa
richlecente dispone di 7 giorni per chiedere la ripetizione della prova. Qualora dalla
ripetizione dovesse riconfermarsi l'esito non conforme, i costi di tale attività sono aggiuntivi
a quelli già riconosciti in fase di avvio della domanda e da imputarsi all'Impresa richiedente .

  11.      L'Impresa richiedente si Impegna a consentire libero accesso all'Organismo di Controllo
garantendo assistenza e informazioni utili per l'espletamento del controllo.

  12.      Il rifiuto o la mancata esecuzione delle azioni correttive o il rifiuto o il mancato
assoggettamento alle verifiche entro il tempo indicato, comporta il non accoglimento della Domanda
e verrà comunicato all'Impresa dall’OP Platano Melandro Latte e dalll’Ati Solo Latte Lucano.

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Regolamento del marchio Solo Latte Lucano

                                      Art. 6. Concessione all'uso del marchio

1.       L’OP Platano Melandro Latte e l’Ati Solo Latte Lucano istituiscono apposito Comitato del Marchio

         responsabile della concessione all'uso del Marchio Solo Latte Lucano        .

2.       Il Comitato del Marchio è composto almeno dai seguenti membri:

     o     Il presidente dell’OP Platano Melandro Latte o suo delegato;

     o     Il rappresentate legale del capofila dell’Ati Solo Latte Lucano o suo delegato;

     o     Un tecnico esperto di agroalimentare e sistemi qualità;

3.       L'Ufficio Marchio convoca le riunioni del Comitato del Marchio, e prepara, a chiusura dei
         controlli previsti all'art. 5, le pratiche relative ad ogni Impresa richiedente. Le pratiche sono
         comprensive delle Informazioni/decisioni relative all'esame della Domanda e degli esiti delle
         verifiche sulla conformità dell'Impresa richiedente.

4.       Ogni singola pratica viene sottoposta e presentata dall'Ufficio Marchio all'esame del Comitato
         del Marchio che può decidere di:

     o     rilasciare la concessione all'uso del Marchio senza condizioni;

     o     non procedere alla concessione richiedendo verifiche supplementari e/o Integrazione di
           informazioni/dati/documenti;

     o     bocciare la proposta di concessione.

5. Le decisioni del Comitato del Marchio sono insindacabili da parte dell’OP Platano Melandro Latte
     e dell’Ati Solo Latte Lucano. Ogni riunione del Comitato del Marchio viene verbalizzata.
6.       Un dipendente assunto con il progetto sottomisura 9.1 Psr Basilicat a 2014/2020,
         successivamente ratifica le procedure seguite durante l'iter di concessione e dispone
         sull'emissione del verbale d'istruttoria che riporta le attività svolte e le relative conclusioni.

7.       Nel caso di esito positivo dell'esame del Comitato del Marchio, il dipendente assunto con il
         progetto sottomisura 9.1 Psr Basilicata 2014/2020 dispone per l'emissione di specifico

         Attestato che autorizza l'Impresa all'uso del Marchio Solo Latte Lucano             .

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      Contestualmente viene assegnato all'Impresa richiedente II "Codice Marchio" che la identifica
      all'interno del Sistema di Marchio.

8.    L'Attestato viene rilasciato all'Impresa richiedente singola.

9.    L'emissione dell'Attestato e del relativo "Codice Marchio' è subordinato al pagamento dei
      corrispettivi da parte dell'Impresa richiedente (vedi alt. 20).

10. L'Impresa    alla quale è stato concesso l'uso del Marchio viene Iscritta in apposito elenco
      aggiornato dall'Ufficio Marchio e consultabile nel sito web sololattelucano.it dal secondo
      semestre 2020.

11. Nel   caso di esito negativo e/o nel caso in cui l'Impresa richiedente non accetti le conclusioni
      riportate nel verbale dl Istruttoria, potrà ricorrere secondo le modalità previste nell'art. 11 del
      presente Regolamento.

12. La    concessione all'uso del Marchio è tacitamente rinnovata salvo diversamente disposto
      dall’OP Platano Melandro Latte e dall’Ati Solo Latte Lucano e/o dall'Impresa secondo le modalità
      previste nel presente Regolamento.

13.

                                            Art. 7. Diritti e doveri

1.    Le Imprese che hanno ottenuto la concessione all'uso del Marchio hanno II diritto di utilizzarlo
      secondo le modalità e le forme stabilite nell'art. 15 del presente Regolamento.

2.    La possibilità d'uso del Marchio è comunque subordinata al continuo rispetto de lle
      disposizioni riportate nel presente Regolamento e nel Disciplinare di Produzione. A tal
      proposito l'Impresa si impegna nel mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso
      il rilascio della concessione all'uso del Marchio.

3.    L'Impresa si assoggetta alle verifiche dell'Organismo di Controllo consentendo libero accesso,
      assistenza e informazioni utili per l'espletamento del controllo. SI impegna Inoltre ad attivare le

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Regolamento del marchio Solo Latte Lucano

     opportune azioni correttive necessarie alla risoluzione delle non conformità eventualmente
     rilevate dall'Organismo di Controllo.

4.   L'Impresa non compie alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque ledere la
     reputazione del Marchio. in particolare non immette in commercio con II Marchio prodotti non
     conformi ai requisiti stabiliti nel Disciplinare di Produzione; qualora questi fossero già stati
     immessi li ritira immediatamente dal mercato.

5.   L'Impresa si impegna a comunicare tempestivamente per Iscritto, all'Ufficio Marchio, ogni
     variazione del dati/informazioni inizialmente comunicati e/o eventuali situazioni che possano
     pregiudicare la sua conformità ai requisiti stabiliti nel presente Regolamento e/o Disciplinare di
     Produzione.

6.   L'Impresa ha il diritto di reclamare (vedi art. 10) ed ove ritenuto opportuno ricorrere (vedi art.
     11) contro le decisioni in materia di concessione all'uso del Marchio intraprese dall’OP Platano
     Melandro Latte e dall’Ati Solo Latte Lucano.

7.   L'Impresa ha il diritto di rinunciare all'uso del Marchio secondo le modalità stabilite nell'art. 12.

8.   L'Impresa si impegna a corrispondere all’OP Platano Melandro Latte e all’Ati Solo Latte Lucano
     quanto stabilito nel presente Regolamento all'art. 20, indipendentemente dal risultato.

                                           Art. 8. Sorveglianza

1.   Il continuo rispetto, da parte dell'Impresa autorizzata, delle disposizioni riportate nel presente
     Regolamento e nel Disciplinare di Produzione, è periodicamente verificato dall'Organismo di
     Controllo incaricato dall’OP Platano Melandro Latte e dall’Ati Solo Latte Lucano, sulla base dei piani
     di controllo.

2.   L'Impresa, attraverso debita documentazione di registrazione e secondo quanto previsto nel
     Disciplinare di Produzione, dovrà dare evidenza oggettiva all'Organismo di Controllo che tale
     conformità alle disposizioni sopra citate è stata mantenuta durante tutto il periodo di
     concessione.

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Regolamento del marchio Solo Latte Lucano

3.   La frequenza, le modalità e i tipi di verifica sono stabiliti nei piani di controllo specifici per
     Disciplinare di Produzione, salvo diversamente disposto dal Comitato del Marchio.

4.   L'Organismo di Controllo, con la collaborazione dell'Ufficio Marchio, procede alla
     programmazione delle verifiche. Il programma viene definito sulla base degli esiti delle
     precedenti verifiche e del piano dei controlli del Disciplinare di Produzione.

5.   Le verifiche possono essere programmate e/o a sorpresa.

6.   In caso di verifiche programmate, l'Organismo dl Controllo provvederà a darne
     comunicazione all'Impresa indicando le attività che svolgerà e la data dl attuazione.

7.   Le modalità dl esecuzione delle verifiche e la gestione delle eventuali non conformità emerse
     avviene con le stesse procedure stabilite all'art. 05.

8.   Nel caso in cui l'Impresa comunichi all’OP Platano Melandro Latte e all’Ati Solo Latte Lucano
     variazioni/situazioni che possano pregiudicare la sua conformità ai requisiti statiliti nel
     presente Regolamento e/o Disciplinare di Produzione, l'Ufficio Marchio si riserva di
     programmare tutte le azioni necessarie a verificarne la conformità.

                                             Art. 9. Sanzioni

1.   Salvo dolo e/o colpa grave, le non conformità provocate da un non rispetto de i requisiti stabiliti
     dal presente Regolamento e/o dal Disciplinare di Produzione, possono essere sottoposte ad un
     sistema sanzionatorio.

2.   Le sanzioni prevedono l'interruzione dell'uso del Marchio che va da un minimo di 30 glomi di
     sospensione fino alla revoca della concessione; in relazione della gravità e/o reiterazione della
     non conformità rilevata. Quanto detto fatto salvo Il diritto di rivalsa, nelle sedi più opportune, a
     seguito di danni provocati all’OP Platano Melandro Latte e all’Ati Solo Latte Lucano e al marchio Solo

     Latte Lucano     .
3.   La revoca della concessione all'uso del Marchio viene comunque avviata in occasione di:

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        o rifiuto al pagamento dei corrispettivi per i servizi dell’OP Platano Melandro Latte e dell’Ati
               Solo Latte Lucano per oltre 30 giorni dopo il ricevimento della diffida inviata all'Impresa
               per lettera raccomandata;
        o fallimento o liquidazione dell'Impresa;

4.    Il Comitato del Marchio è responsabile dell'applicazione delle sanzioni suddette.

5.    Le sanzioni, con la motivazione della loro applicazione, sono comunicate all'Impresa
      dall'Ufficio Marchio attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno.

6.    In caso di sospensione, l'Impresa sanzionata non potrà utilizzare il Marchio per tutto il periodo
      stabilito: potrà tornare ad utilizzarlo solo al termine del periodo di sospensione e comunque solo
      dopo aver comunicato e dimostrato all’OP Platano Melandro Latte e all’Ati Solo Latte Lucano di
      aver regolarizzato la propria posizione. L’OP Platano Melandro Latte e l’Ati Solo Latte Lucano si
      riservano di programmare delle verifiche per accertare l'adempimento delle condizioni
      richieste.

                                 Art. 10. Piano delle comunicazioni

1. L’OP Platano Melandro Latte e l’Ati Solo Latte Lucano si impegnano a sviluppare l'attività di
     comunicazione e promozione del marchio, valorizzando tutti gli strumenti che riterranno più
     idonei;

2. Nel quadro del piano delle comunicazioni sarà facoltà dell’OP Platano Melandro Latte e dell’Ati
     Solo Latte Lucano rendere noti, oltre agli elenchi degli aderenti al marchio anche, sanzioni
     comminate e inadempienze riscontrate nel rispetto della legislazione vigente in tema di privacy;

Art. Il. Reclami

1.    Reclami su disservizi provocati dall’OP Platano Melandro Latte e dall’Ati Solo Latte Lucano in materia

      di Marchio Solo Latte Lucano         possono essere presentati dalle Imprese e da tutte le parti
      interessate in forma scritta all'Ufficio Marchio. La modulistica da utilizzare sarà scaricabile dal sito
      sololattelucano.it dal secondo semetre 2020 o può essere richiesta all'Ufficio Marchio.

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Regolamento del marchio Solo Latte Lucano

2.   L'Ufficio Marchio provvede affinché siano avviate le verifiche necessarie per valutare la
     fondatezza del reclamo e se del caso intraprendere con sollecitudine le necessarie azioni
     correttive per la risoluzione delle cause che l'hanno determinato.

                                             Art. 12. Ricorsi

 1. Nel   caso in cui l'Impresa non concordi con le valutazioni espresse dagli Organi decisionali
dell’OP Platano Melandro Latte e dell’Ati Solo Latte Lucano, può presentare ricorso scritto che verrà
valutato dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio della Basilicata.

2.   Il ricorso dovrà essere presentato all'Ufficio Marchio entro 30 giorni dalla data di notifica della
     decisione presa dall’OP Platano Melandro Latte e dall’Ati Solo Latte Lucano.

3.   La Camera Arbitrale è indipendente dall’OP Platano Melandro Latte e dall’Ati Solo Latte Lucano e i
     suoi giudizi sono insindacabili.

4.   La decisione della Camera Arbitrale è comunicata all'Impresa per Iscritto a cura dell'Ufficio
     Marchio.

5.   In caso di esito negativo del ricorso presentato, le spese re lative sono a carico dell'Impresa.

                                          Art. 13. Rinuncia

1.   L'Impresa ha il diritto di rinunciare all'uso del marchio

2.   In tal caso deve inviare all'Ufficio Marchio la richiesta di rinuncia attraverso raccomandata con
     ricevuta di ritorno.

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                        Art. 14. Azioni successive alla revoca/rinuncia

1. Le Imprese oggetto di revoca e/o rinuncia devono:

      o cessare l'uso del Marchio;
      o eliminare dalla carta intestata, documentazione tecnica, materiale pubblicitario di

        qualsiasi genere, etc. il Marchio ed ogni riferimento alla dicitura Solo Latte Lucano      ;

      o restituire gli originali delle autorizzazioni concesse dall’OP Platano Melandro Latte e dall’Ati
          Solo Latte Lucano.

2.    In caso di inosservanza di tali disposizioni, l’OP Platano Melandro Latte e l’Ati Solo Latte Lucano si
      riservano di ricorrere a vie legali.

3.    L'Ufficio Marchio dell’OP Platano Melandro Latte e dell’Ati Solo Latte Lucano, in caso di revoca
      e/o rinuncia dell'impresa autorizzata, provvederà ad escluderla dagli elenchi pubblicati sul sito
      web sololattelucano.it.

                                     Art. 15. Disciplinare di Produzione

1.    Il Disciplinare di Produzione contiene le prescrizioni che le imprese devono rispettare per ottenere
      la concessione all'uso del Marchio.

2.    Il Disciplinare di Produzione è di proprietà dell’OP Platano Melandro Latte e dell’Ati Solo Latte
      Lucano.

                               Art. 16. II Marchio e sue modalità d'uso

1. Il Marchio è cosi denominato: Solo Latte Lucano         ;

2. DI seguito è riportata la descrizione del Marchio: li marchio è stato costruito in figure
     geometriche mantenendo un corretto equilibrio tra le forme grafiche. La scelta degli elementi
     grafici, in un gioco di chiaro scuro che esalta maggiormente l’unicità del marchio, è legata ai criteri

       OP PLATANO MELANDRO LATTE – Sottomisura 9.1 PSR Basilicata 2014-2020
Regolamento del marchio Solo Latte Lucano

  tematici riguardanti il riferimento territoriale della lucania e la goccia bianca che rappresenta
  appunto il latte lucano.

3- Il Marchio deve essere utilizzato dall'Impresa nel rispetto delle seguenti norme:
  o    Potrà essere riprodotto utilizzando i colori del marchio registrato da richiedere all’Ufficio
       Marchi dell’OP Platano Melandro Latte e dell’Ati Solo Latte Lucano. Il carattere da utilizzare per
       la dicitura è Textile Regular.

  o    nel caso di riduzione o ingrandimento del Marchio, devono sempre essere rispettate le
       proporzioni dimensionali.

  o    dovrà essere utilizzato solo per contraddistinguere il prodotto per il quale si è ottenuto la
       concessione da parte dell’OP Platano Melandro Latte e dell’Ati Solo Latte Lucano.

  o    potrà essere applicato come etichetta sui prodotti o sugli involucri, come incisione o rilievo
       e usato altresì per carta da lettera, stampati, buste e per manifestazioni pubblicitarie di
       qualsiasi genere.

  •    dovrà essere utilizzato in associazione con il marchio o la denominazione dell'Impresa
      concessionaria. Non potrà invece essere affiancato ad altri marchi, icone e sponsor.

      OP PLATANO MELANDRO LATTE – Sottomisura 9.1 PSR Basilicata 2014-2020
Regolamento del marchio Solo Latte Lucano

     o     dovrà essere utilizzato in modo corretto e non ingannevole nel rispetto della legislazione vigente
           in materia.

4.       In ogni caso l'Impresa deve prendere tutte le precauzioni necessarie affinché nelle sue
         pubblicazioni e nella sua pubblicità non nasca confusione tra i prodotti per cui è concesso l'uso
         del marchio e per quelli non.

5.       La pubblicità relativa al Marchio è vietata quando l'Impresa non sia ancora stata autorizzata
         dell’OP Platano Melandro Latte e dell’Ati Solo Latte Lucano ed in caso di sospensione, cancellazione
         o rinuncia dell'iscrizione dagli elenchi dell’OP Platano Melandro Latte e dell’Ati Solo Latte Lucano;

6.       Non è concesso cedere a terzi, neppure parzialmente, il diritto all'uso del Marchio.

7.       L'uso del Marchio In modo e per scopi diversi da quelli previsti dal presente Regolamento,
         comporterà per l'Impresa l'immediata revoca della concessione all'uso del Marchio.

                               Art. 17. Modifiche delle norme e/o delle condizioni

1.       Copie aggiornate dl tutti I documenti (es.: presente Regolamento, Disciplinari di Produzione,

         Tariffario, ecc.) collegati al Marchio Solo Latte Lucano         saranno disponibili sul sito web
         sololattelucano.it dal secondo semestre 2020 o presso l'Ufficio Marchio.

2.       Qualora venissero apportate delle variazioni ai documenti sopra menzionati, l’OP Platano
         Melandro Latte e l’Ati Solo Latte Lucano daranno tempestiva comunicazione scritta alle Imprese
         già autorizzate e/o con domanda in corso di esame.

         OP PLATANO MELANDRO LATTE – Sottomisura 9.1 PSR Basilicata 2014-2020
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