DDL S. 2412 Fascicolo Iter - Senato della Repubblica XVIII Legislatura - Disposizioni per favorire la staffetta generazionale

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Senato della Repubblica
   XVIII Legislatura

          Fascicolo Iter
          DDL S. 2412

 Disposizioni per favorire la staffetta generazionale

                 18/12/2022 - 06:44
Indice

1. DDL S. 2412 - XVIII Leg.              1
    1.1. Dati generali                   2
    1.2. Testi                           3
        1.2.1. Testo DDL 2412            4
DDL S. 2412 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura                                        1. DDL S. 2412 - XVIII Leg.

                           1. DDL S. 2412 - XVIII Leg.

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DDL S. 2412 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura                                                                       1.1. Dati generali

   1.1. Dati generali
                                collegamento al documento su www.senato.it

   Disegni di legge
   Atto Senato n. 2412
   XVIII Legislatura

   Disposizioni per favorire la staffetta generazionale

   Iter
   18 novembre 2021: assegnato (non ancora iniziato l'esame)
   Successione delle letture parlamentari
    S.2412                                  assegnato (non ancora iniziato l'esame)

   Iniziativa Parlamentare
   Mauro Antonio Donato Laus ( PD )
   Cofirmatari
   Valeria Fedeli ( PD ), Gianni Pittella ( PD ), Alessandro Alfieri ( PD ), Bruno Astorre ( PD ),
   Tommaso Cerno ( PD ), Eugenio Comincini ( PD ), Luciano D'Alfonso ( PD ), Vincenzo
   D'Arienzo ( PD ), Andrea Marcucci ( PD ), Salvatore Margiotta ( PD ), Vanna Iori ( PD ),
   Tatjana Rojc ( PD )
   Natura
   ordinaria
   Presentazione
   Presentato in data 11 ottobre 2021; annunciato nella seduta n. 366 del 12 ottobre 2021.
   Classificazione TESEO
   PART TIME
   Articoli
   DISOCCUPAZIONE GIOVANILE (Art.1), MISURE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE (Art.1),
   ETA' PENSIONABILE (Art.1), CONTRIBUTI FIGURATIVI (Art.1), CONTRATTI DI LAVORO A
   TEMPO INDETERMINATO (Art.1), GIOVANI (Art.1), DATORI DI LAVORO (Art.2), IMPRESE
   PRIVATE (Art.2), AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE (Art.2), ISTITUTO NAZIONALE PER L'
   ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO ( INAIL ) (Art.2)
   Assegnazione
   Assegnato alla 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in
   sede redigente il 18 novembre 2021. Annuncio nella seduta n. 382 del 25 novembre 2021.
   Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 5ª (Bilancio)

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DDL S. 2412 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura                                    1.2. Testi

                                        1.2. Testi

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DDL S. 2412 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura                                                                              1.2.1. Testo DDL 2412

   1.2.1. Testo DDL 2412
                                collegamento al documento su www.senato.it

   Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA
                                                                                                        N. 2412
                                               DISEGNO DI LEGGE
   d'iniziativa dei senatori LAUS , FEDELI , PITTELLA , ALFIERI , ASTORRE , CERNO ,
   COMINCINI , D'ALFONSO , D'ARIENZO , MARCUCCI , MARGIOTTA , IORI e ROJC
   COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 OTTOBRE 2021
   Disposizioni per favorire la staffetta generazionale
   Onorevoli Senatori. - L'impatto dell'emergenza sanitaria da COVID-19 sulla vita economica e sociale
   del Paese ha reso ancor più impellente l'esigenza di rafforzare politiche e azioni concrete che
   favoriscano l'accesso delle giovani generazioni al mondo del lavoro. Tra queste misure, assumono
   particolare rilievo quelle che danno diretta attuazione al principio di solidarietà intergenerazionale,
   prevedendo la possibilità di procedere a nuove assunzioni, previo accompagnamento alla quiescenza
   dei lavoratori in servizio. Un esempio di attuazione del principio di solidarietà intergenerazionale si
   ritrova nel contratto di espansione, previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
   n. 148, per la parte relativa alla disciplina dell'agevolazione all'esodo, prorogato e modificato
   dall'articolo 1, comma 349, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) e,
   successivamente, dall'articolo 39 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
   modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-
   19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali). Esso reca però la previsione di
   limiti dimensionali delle imprese che possono accedere alle misure previste (inizialmente imprese con
   organico superiore a 1.000 unità) successivamente ridotti, esclusivamente per il 2021, a 100 unità.
   L'attuazione del principio di solidarietà intergenerazionale nelle dinamiche di accesso al mercato del
   lavoro rappresenta tuttavia, se opportunamente sostenuta e disciplinata in via generale, un formidabile
   strumento di riequilibrio delle politiche per l'occupazione. Mediante opportune forme di disciplina
   delle ipotesi di « staffetta » intergenerazionale è infatti possibile garantire nuova occupazione e
   assicurare adeguata formazione in ingresso mediante l'affiancamento dei lavoratori in uscita, di
   maggiore esperienza, ma anche facilitare l'accesso alla pensione per i lavoratori anziani e, allo stesso
   tempo, ridurre il costo del lavoro per le imprese, prevedendo specifiche forme di incentivo al ricorso a
   tali strumenti.
   Per questo, il presente disegno di legge mira a introdurre in via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e
   2024 - in vista di una successiva stabilizzazione - il contratto di part-time « generazionale », l'accesso
   al quale non è subordinato a requisiti dimensionali, né a processi di ristrutturazione aziendale, ma è
   previsto in via generale e opportunamente incentivato.
   A tal fine, l'articolo 1 prevede - da un lato - la possibilità per i lavoratori che si trovino a non più di
   trentasei mesi dal conseguimento del diritto alla pensione, previo esplicito consenso in forma scritta, di
   accettare la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con una riduzione
   oraria del 50 per cento dell'orario giornaliero, settimanale o mensile, ma senza subire alcuna riduzione
   della retribuzione che, per metà, è corrisposta dal datore di lavoro e, per l'altra metà, mediante la
   Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI). A fronte della riduzione oraria, a
   integrazione della differenza contributiva tra la retribuzione a tempo parziale e la retribuzione a tempo
   pieno del lavoratore, è riconosciuta apposita contribuzione figurativa.
   Con i risparmi di spesa derivanti dalla riduzione oraria dei lavoratori interessati, i datori di lavoro

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DDL S. 2412 - Senato della Repubblica
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   assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, soggetti di età inferiore ai trentasei anni di
   età. Al fine di incentivare il ricorso al part-time cosiddetto « generazionale », l'articolo 2 prevede che -
   per un periodo massimo di trentasei mesi - i datori di lavoro che usufruiscano di questo strumento
   siano esonerati dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali, con
   esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
   lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e
   applicato su base mensile.
   L'articolo 3 disciplina la copertura finanziaria.
   DISEGNO DI LEGGE
   Art. 1.
   (Staffetta generazionale)
   1. Al fine di favorire la cosiddetta « staffetta generazionale », nonché di sostenere l'occupazione
   giovanile, anche per far fronte alla crisi sociale ed economica derivante dall'emergenza epidemiologica
   da COVID-19, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14
   settembre 2015, n. 148, in via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, ai lavoratori che si trovino
   a non più di trentasei mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, che abbiano
   maturato il requisito minimo contributivo, o anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-
   legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è
   riconosciuta la possibilità, previo esplicito consenso in forma scritta, di accettare la trasformazione del
   contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con una riduzione oraria del 50 per cento
   dell'orario giornaliero, settimanale o mensile.
   2. Nei casi di cui al comma 1, i datori di lavoro privati corrispondono ai lavoratori interessati una
   retribuzione pari alla metà di quella spettante al momento della trasformazione di cui al medesimo
   comma, mentre la parte rimanente è erogata, per l'importo corrispondente, mediante la prestazione di
   cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. A fronte della riduzione oraria di cui al
   comma 1, ad integrazione della differenza contributiva tra la retribuzione a tempo parziale e la
   retribuzione a tempo pieno del lavoratore, è riconosciuta apposita contribuzione figurativa.
   3. Con i risparmi di spesa derivanti dalla trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a
   tempo parziale di cui al comma 1, i datori di lavoro assumono, con contratto di lavoro a tempo
   indeterminato, soggetti di età inferiore ai trentasei anni.
   Art. 2.
   (Esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro)
   1. Ai datori di lavoro privati che usufruiscano della possibilità di cui all'articolo 1, con esclusione del
   settore agricolo e del lavoro domestico, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi,
   l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori
   di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
   gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua,
   riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni
   pensionistiche.
   Art. 3.
   (Copertura finanziaria)
   1. Le misure di cui alla presente legge sono riconosciute entro il limite complessivo di spesa di 200
   milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. L'Istituto nazionale della previdenza
   sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane,
   strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la
   finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle
   politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
   2. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
   2022, 2023 e 2024, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui

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DDL S. 2412 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura                                                                         1.2.1. Testo DDL 2412
   all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
   modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

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Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge.
Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti
di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di
composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative
sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo
approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato
trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei
lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto
all'iter del disegno di legge.
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