DDL S. 2261 Fascicolo Iter - Senato della Repubblica XVIII Legislatura - Modifiche agli articoli 335, 407, 453 e 477 del codice di procedura ...

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Senato della Repubblica
                       XVIII Legislatura

                                 Fascicolo Iter
                                 DDL S. 2261

Modifiche agli articoli 335, 407, 453 e 477 del codice di procedura penale, in materia di tempi del
                                          procedimento

                                       12/09/2021 - 13:08
Indice

1. DDL S. 2261 - XVIII Leg.              1
    1.1. Dati generali                   2
    1.2. Testi                           3
        1.2.1. Testo DDL 2261            4
DDL S. 2261 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura                                        1. DDL S. 2261 - XVIII Leg.

                           1. DDL S. 2261 - XVIII Leg.

Senato della Repubblica                                                       Pag. 1
DDL S. 2261 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura                                                                              1.1. Dati generali

   1.1. Dati generali
                                collegamento al documento su www.senato.it

   Disegni di legge
   Atto Senato n. 2261
   XVIII Legislatura

   Modifiche agli articoli 335, 407, 453 e 477 del codice di procedura penale, in materia di tempi del
   procedimento

   Iter
   3 giugno 2021: da assegnare
   Successione delle letture parlamentari
    S.2261                                                                da assegnare

   Iniziativa Parlamentare
   Luigi Vitali ( FIBP-UDC )
   Cofirmatari
   Franco Dal Mas ( FIBP-UDC )
   Alberto Balboni ( FdI ) (aggiunge firma in data 16 giugno 2021)
   Maria Virginia Tiraboschi ( FIBP-UDC ) (aggiunge firma in data 16 giugno 2021)
   Adriano Paroli ( FIBP-UDC ) (aggiunge firma in data 16 giugno 2021)
   Anna Carmela Minuto ( FIBP-UDC ) (aggiunge firma in data 16 giugno 2021)
   Maria Alessandra Gallone ( FIBP-UDC ) (aggiunge firma in data 16 giugno 2021)
   Roberta Toffanin ( FIBP-UDC ) (aggiunge firma in data 16 giugno 2021)
   Emilio Floris ( FIBP-UDC ) (aggiunge firma in data 16 giugno 2021)
   Enrico Aimi ( FIBP-UDC ) (aggiunge firma in data 16 giugno 2021)
   Fiammetta Modena ( FIBP-UDC ) (aggiunge firma in data 16 giugno 2021)
   Giacomo Caliendo ( FIBP-UDC ) (aggiunge firma in data 16 giugno 2021)
   Massimo Mallegni ( FIBP-UDC ) (aggiunge firma in data 16 giugno 2021)
   Nazario Pagano ( FIBP-UDC ) (aggiunge firma in data 16 giugno 2021)
   Urania Giulia Rosina Papatheu ( FIBP-UDC ) (aggiunge firma in data 16 giugno 2021)
   Natura
   ordinaria
   Presentazione
   Presentato in data 3 giugno 2021; annunciato nella seduta n. 333 del 8 giugno 2021.
   Classificazione TESEO
   DIRITTO PROCESSUALE PENALE , CODICE E CODIFICAZIONI
   Classificazione provvisoria
   Articoli
   PUBBLICO MINISTERO (Artt.1, 2, 3), COMUNICAZIONI GIUDIZIARIE (Art.1), INDAGINI
   GIUDIZIARIE (Art.1), AZIONE PENALE (Art.2), ARCHIVIAZIONE DI ATTI E PROCEDIMENTI
   (Art.2), GIUDIZIO IMMEDIATO (Art.3), DIBATTIMENTO (Artt.3, 4)

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DDL S. 2261 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura                                    1.2. Testi

                                        1.2. Testi

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   1.2.1. Testo DDL 2261
                                collegamento al documento su www.senato.it

   Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA
                                                                                                      N. 2261
                                              DISEGNO DI LEGGE
   d'iniziativa dei senatori VITALI , DAL MAS , BALBONI , TIRABOSCHI , PAROLI , MINUTO ,
   GALLONE , TOFFANIN , FLORIS , AIMI , MODENA , CALIENDO , MALLEGNI ,
   PAGANO e PAPATHEU
   COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 2021
   Modifiche agli articoli 335, 407, 453 e 477 del codice di procedura penale, in materia di tempi del
   procedimento
   Onorevoli Senatori. - La riforma che si propone qui di seguito, sebbene basata sulla modifica di
   pochissime disposizioni del codice di procedura penale, tuttavia consente di rivoluzionare il sistema
   ottenendo importanti e fondamentali obbiettivi che riportano il nostro Paese a livelli accettabili di
   civiltà giuridica.
   Innanzitutto, i tempi del processo penale si abbrevierebbero drasticamente e sarebbe così possibile
   rispettare il principio costituzionale della ragionevole durata, principio che l'Italia ha sempre violato e
   continua a violare.
   Sotto un altro aspetto, si impedirebbe l'abuso e comunque l'uso eccessivo delle misure cautelari come
   strumento per ottenere spazi mediatici e l'indebita anticipazione della condanna dell'imputato, che una
   volta arrestato viene dipinto nella opinione pubblica come già colpevole.
   L'obbligo di instaurazione del giudizio nell'immediatezza dall'applicazione della misura cautelare
   impone invece il controllo giurisdizionale dell'ipotesi accusatoria nel corso del dibattimento, nel quale
   si applicano tutte le garanzie del giusto processo.
   All'esito del giudizio rapidamente instaurato e rapidamente concluso, ovviamente, l'accusa potrà
   risultare fondata con la conseguente condanna dell'imputato oppure infondata con il conseguente
   proscioglimento dell'imputato. E allora, nel primo caso, la privazione della libertà personale sarà stata
   giustificata essendo, appunto, l'imputato risultato colpevole; nel secondo caso, il riconoscimento
   dell'innocenza avvenuto in tempi rapidi sarà almeno riuscito a limitare al massimo l'ingiusta privazione
   della libertà personale ante judicium subita.
   Come si vede, attraverso la prospettata riforma si sposta il baricentro della giustizia penale sulla
   giurisdizione, che è l'unico organo deputato all'accertamento dei diritti e delle verità processuali,
   piuttosto che sugli uffici delle procure della Repubblica, come invece purtroppo accade oggi.
   Infine anche il rispetto dei termini massimi per le indagini preliminari, costantemente violati, servirà a
   rendere celere il processo e la tutela delle garanzie dell'imputato e di tutti i soggetti, comprese le
   vittime del reato, che sono coinvolti nella vicenda processuale.
   DISEGNO DI LEGGE
   Art. 1.
   1. All'articolo 335 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
   « 1. Il pubblico ministero, a pena di nullità assoluta, iscrive entro ventiquattro ore, nell'apposito
   registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria
   iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il
   reato stesso è attribuito ».

Senato della Repubblica                                                                                     Pag. 4
DDL S. 2261 - Senato della Repubblica
XVIII Legislatura                                                                            1.2.1. Testo DDL 2261
   Art. 2.
   1. All'articolo 407 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dal seguente:
   « 3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal
   giudice, il pubblico ministero deve, a pena di nullità assoluta, esercitare l'azione penale o richiedere
   l'archiviazione ».
   Art. 3.
   1. All'articolo 453 del codice di procedura penale, il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:
   « 1-bis. Il pubblico ministero, a pena di nullità assoluta, richiede il giudizio immediato, anche fuori dei
   termini di cui all'articolo 454, comma 1, e comunque entro sessanta giorni dall'esecuzione di una
   misura cautelare personale per il reato in relazione al quale la persona sottoposta alle indagini è stata
   sottoposta alla misura.
   1-bis.1. A pena di nullità assoluta, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di cui al
   comma 1-bis deve essere dichiarata l'apertura del dibattimento nei confronti dell'imputato ».
   Art. 4.
   1. All'articolo 477 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
   « 2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono previste a pena di nullità assoluta ».
   Art. 5.
   1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
   finanza pubblica. L'amministrazione e i soggetti interessati provvedono alla sua attuazione con le
   risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
   Art. 6.
   1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
   Ufficiale.

Senato della Repubblica                                                                                     Pag. 5
Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge.
Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti
di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di
composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative
sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo
approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato
trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei
lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto
all'iter del disegno di legge.
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