CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI (CGO) BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE ED AMBIENTALI (BCAA)

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CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI (CGO) BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE ED AMBIENTALI (BCAA)
CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI
              (CGO)
               e
BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE
      ED AMBIENTALI (BCAA)
CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI (CGO) BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE ED AMBIENTALI (BCAA)
Indice
____________________________________________________

Introduzione ……………………………………………………………………………………………………… 1

CGO – Criteri di Gestione Obbligatori ………………………………………………………………… 2

BCAA – Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali ……………………………………….. 5

Destinatari e condizionalità ……………………………………………………………………………….. 9

Sottoscrizione dell’impegno ……………………………………………………………………………. 10

Controlli ………………………………………………………………………………………………………….. 11

Riduzione degli aiuti e deroghe …………………………………………………………………...... 14
CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI (CGO) BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE ED AMBIENTALI (BCAA)
Introduzione
____________________________________________________

Il Regolamento CE n. 1782/03 ha introdotto regimi di sostegno per gli agricoltori e, in

particolare, ha stabilito norme comuni in merito ai regimi di sostegno nell’ambito della Politica

Agricola Comune (PAC). Questo regolamento, unitamente alle successive modifiche introdotte

dal Regolamento CE 73/09, rappresenta una importante riforma della politica agricola comune

e introduce, tra l’altro, l’obbligo per gli agricoltori di rispettare i Criteri di Gestione Obbligatori

(CGO) e di mantenere i terreni in Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA).

L’insieme di queste regole va sotto il nome di Condizionalità che può essere definita come il

principio secondo il quale gli agricoltori, per poter beneficiare di pagamenti diretti deve

rispettare i Criteri di Gestione Obbligatori e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali. La

Condizionalità ha il principale obiettivo di salvaguardare l’ambiente, pur garantendo

all’agricoltore gli aiuti necessari. In altri termini l’Unione Europea dice all’agricoltore: “Io ti

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CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI (CGO) BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE ED AMBIENTALI (BCAA)
garantisco un aiuto “a condizione” che tu, nello svolgere la tua attività di coltivatore o

allevatore, rispetti una serie di impegni in favore della collettività”.

Il mancato rispetto di tali obblighi prevede una sanzione; come vedremo in maniera più

approfondita di seguito essa è costituita dalla riduzione dell’aiuto economico a cui l’agricoltore

avrebbe diritto e può arrivare, nei casi più gravi, fino alla totale esclusione degli aiuti.

                                    Approfondimenti:
1) http://www.agricoltura.regione.campania.it/riforma_pac/condizionalita-ppt-1.pdf

2)http://www.agea.gov.it/portal/page/portal/AGEAPageGroup/HomeAGEA/Osservatorio/C

ondizionalit%C3%A0

CGO – Criteri di Gestione Obbligatori
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I Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) sono costituiti da 18 atti comunitari già in vigore e già

recepiti dagli stati membri che riguardano la sicurezza alimentare, la salute delle piante e degli

animali e il benessere degli animali. I Criteri di Gestione Obbligatori sono definiti ai sensi del

Regolamento CE n. 1782/03 e successive modifiche introdotte dall’allegato II del Regolamento

CE 73/2009. I Criteri di Gestione Obbligatori sono suddivisi in tre ambiti di condizionalità: il

primo riguarda sia l’ambiente (5 atti) sia la salute degli animali relativamente alla loro

identificazione e registrazione (3 atti), il secondo è relativo alla sanità pubblica e alla salute

degli animali e delle piante ed è costituito da 4 atti a cui si aggiungono 3 atti relativi alla

notifica delle malattie, il terzo riguarda il benessere degli animali e si compone di 3 atti. Di

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seguito viene riportata una descrizione degli atti e delle norme che costituiscono ogni campo

di condizionalità.

Campo di condizionalità 1. Ambiente (5 atti in vigore dal 1.1.2005):

A1 - Conservazione degli uccelli selvatici.

A2 - Protezione acque sotterranee dall’inquinamento provocato da sostanze pericolose.

A3 - Protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di

depurazione in agricoltura.

A4 - Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti

agricole.

A5 - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Campo di condizionalità 1. Sanità pubblica e salute degli animali - identificazione e

registrazione degli animali (3 atti in vigore dal 1.1.2005):

A6 - Identificazione e registrazione dei suini.

A7 - Identificazione e registrazione dei bovini ed etichettatura delle carni bovine e dei prodotti

a base di carni bovine.

A8 - Identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini.

Campo di condizionalità 2 - Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante (4 atti in

vigore dal 1.1.2006):

B9 - Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

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B10 - Divieto d’utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle

sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali.

B11 - Sicurezza alimentare. Obbligo di rintracciabilità. Istituzione Autorità Europea per la

Sicurezza Alimentare.

B12 - Encefalopatie spongiformi trasmissibili: prevenzione, controllo ed eradicazione.

Campo di condizionalità 2 – Notifica delle malattie (3 atti in vigore dal 1.1.2006):

B13 - Lotta contro l’afta epizootica.

B14 - Lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia

vescicolare dei suini.

B15 - Lotta ed eradicazione della febbre catarrale degli ovini.

Campo di condizionalità 3 – Igiene e benessere degli animali (3 atti):

C16 - Norme minime per la protezione dei vitelli.

C17 - Norme minime per la protezione dei suini.

C18 - Protezione degli animali negli allevamenti.

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BCAA – Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali
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Le   Buone    Condizioni   Agronomiche      e

Ambientali (BCAA) sono 5 norme nazionali

riportate nell’allegato III del Regolamento

CE 73/2009. Gli Stati membri sono tenuti ad

attuare e rispettare queste norme per garantire il raggiungimento di obiettivi prioritari fissati

dall’Unione Europea, quali: proteggere il suolo mediante misure i donee, mantenere i livelli di

sostanze organiche del suolo mediante opportune pratiche agricole, proteggere la struttura

del suolo, assicurare il livello minimo di mantenimento dell’ecosistema, evitare il

deterioramento dell’habitat, proteggere e gestire le risorse idriche. Di seguito viene riproposta

una descrizione che specifica, per ogni norma, quali sono gli obiettivi da raggiungere e le

eventuali norme obbligatorie da attuare.

     • NORMA 1: EROSIONE DEL SUOLO

       Obiettivo: proteggere il suolo dall’erosione mediante misure idonee.

       Norma 1.1: “Interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali nei terreni in

       pendio”. Per garantire la fertilità del terreno, conservandone la produttività, è

       necessario proteggere i primi strati del terreno che sono particolarmente ricchi di

       humus e di vita microbiotica. Inoltre, si riesce ad assicurare la biodiversità e a ridurre il

       dissesto idro-geologico. Il rischio di erosione riguarda principalmente i terreni in pendio

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seminati con colture annuali e quelli in cui le zolle sono particolarmente frantumate. In

  questi terreni la pioggia disgrega le particelle che compongono il terreno e le trasporta

  a causa dello scorrimento superficiale delle acque di deflusso. L’intervento consiste

  nella creazione di solchi acquai temporanei con andamento trasversale rispetto alla

  pendenza che, regolando lo scorrimento delle acque di deflusso, permettono una

  diminuzione dell’erosione.

                            Approfondimento:
  http://www.arbea.basilicata.it/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gi

  d=1061&tmpl=component&format=raw&Itemid=73]

• NORMA 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO

  Obiettivo: mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune

  pratiche.

  Norma 2.1 “Gestione delle stoppie e dei residui colturali”. La corretta gestione delle

  stoppie e dei residui colturali permette di mantenere e, quindi, non distruggere il

  livello di sostanza organica nel suolo. La sostanza organica è un elemento

  fondamentale per mantenere inalterata la fertilità di un terreno. I fattori che

  contribuiscono a mantenere un giusto livello di sostanza organica sono vari: natura del

  suolo, temperatura climatica e pratiche agronomiche. Per quanto riguarda questo

  ultimo aspetto bisogna tener presente che l’interramento delle stoppie e dei residui

  colturali contribuiscono alla conservazione della sostanza organica, diversamente dalla

  loro bruciatura che, incidendo negativamente sul terreno, è del tutto vietata.

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Norma 2.2 “Avvicendamento delle colture”. Per salvaguardare il livello di sostanza

  organica nel suolo è necessario anche avvicendare le colture sullo stesso

  appezzamento di terreno al fine di evitare un impoverimento del terreno stesso.

• NORMA 3: STRUTTURA DEL SUOLO

  Obiettivo: mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate.

  Norma 3.1 “Mantenimento in efficienza della rete di sgrondo per il deflusso delle acque

  superficiali”. Mantenere in efficienza la rete di sgrondo per far defluire rapidamente le

  acque superficiali permette di ottenere numerosi benefici per il terreno: conserva la

  porosità, favorisce il drenaggio, permette lo scambio gassoso fra terreno e atmosfera,

  combatte l’erosione, favorisce la crescita delle radici. Gli interventi consistono

  prevalentemente nella ripulitura di scoline e canali collettori dalla vegetazione, nella

  realizzazione di sistemazioni idraulico-agrarie e nella preservazione della vegetazione

  presente nei canali utili per contenere l’erosione e salvaguardare la biodiversità.

• NORMA 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO

  Obiettivo: assicurare un livello minimo di mantenimento ed evitare il deterioramento

  degli habitat.

  Norma 4.1 “Protezione del pascolo permanente”. La presenza di pascolo in un terreno

  permette il corretto sgrondo delle acque riducendo il rischio di erosione; inoltre

  contribuisce a mantenere nel suolo un buon livello di sostanza organica. Ovviamente il

  pascolo deve essere eseguito correttamente, evitando sia la sovra-utilizzazione che per

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l’eccessivo carico di bestiame danneggia la copertura vegetale sia la sotto-utilizzazione

che causa scarsa cura del terreno e, quindi, deterioramento del terreno.

Norma 4.2 “Gestione delle superfici ritirate dalla produzione”. I terreni ritirati dalla

produzione devono essere gestiti con l’attuazione di corrette pratiche agronomiche. In

particolare, queste aree devono essere sottoposte ad un livello minimo di

mantenimento evitandone l’abbandono. In questo modo si garantiscono una serie di

benefici tra cui: la limitazione del rischi incendi, la conservazione del potenziale

produttivo e della fertilità, la preservazione dai rischi di erosione e dilavamento.

Norma 4.3 “Manutenzione degli oliveti”. Mantenere gli oliveti in buone condizioni

agronomiche e vegetative consente di ridurre i rischi di erosione, frane e permette di

preservare zone che altrimenti sarebbero destinate all’abbandono. In particolare, gli

oliveti in buone condizioni rappresentano un importante “agroecosistema” che

favorisce la biodiversità animale e vegetale.

Norma 4.4 “Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio”. Gli elementi

caratteristici del paesaggio vanno mantenuti al fine di evitare il deterioramento

dell’habitat. L’imprenditore è tenuto a contrastare il naturale degrado causato dagli

agenti atmosferici e dalle pratiche agronomiche.

NORMA 5: PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

Norma 5.1 “Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l’utilizzo delle acque ai

fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione”. Il livello minimo di protezione delle

acque è garantito quando vengono rispettate le procedure di autorizzazione (licenza di

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attingimento, concessioni) previste per l’uso delle acque ai fini dell’irrigazione. Queste

procedure consentono di gestire al meglio l’utilizzo delle risorse idriche preservandole

dall'inquinamento e dal ruscellamento.

Destinatari e condizionalità
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Il rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatori e delle Buone Condizioni Agronomiche e

Ambientali è obbligatorio per tutti gli agricoltori che intendono beneficiare di:

- regime di pagamento unico;

- alcune misure del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Campania 2007 – 2013;

- pagamenti relativi ai programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei

vigneti;

- programmi di sostegno per la vendemmia verde o pagamenti del premio di estirpazione;

- azioni ambientali previste nei programmi operativi del settore ortofrutticolo.

Il rispetto di tali atti e norme prende il nome di CONDIZIONALITÀ.

La condizionalità, di fatto, prevede che il sostegno pubblico alle aziende sia subordinato al

rispetto delle suddette norme. Il mancato rispetto della condizionalità implica una riduzione

dei pagamenti diretti corrisposti o da corrispondere all’azienda beneficiaria secondo uno

specifico meccanismo che sarà spiegato più avanti. Gli impegni di condizionalità devono essere

rispettati su qualsiasi superficie agricola dell’azienda beneficiaria di pagamenti diretti, inclusi i

terreni in relazione ai quali non si percepisce alcun aiuto.

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Sottoscrizione dell’impegno
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Quando un agricoltore richiede il pagamento PAC o altri pagamenti diretti sottoscrive anche

l’impegno al rispetto delle norme di condizionalità per la propria azienda agricola. Di

conseguenza il fascicolo aziendale di ciascun agricoltore viene aggiornato acquisendo tutte le

informazioni necessarie alla gestione del regime di condizionalità (es. presenza in azienda di

terrazzamenti, canali collettori ecc). In questo modo l’agricoltore è informato riguardo gli

impegni di condizionalità che è tenuto a rispettare in funzione dell’ubicazione della propria

azienda, rispetto alla perimetrazione delle aree sensibili dal punto di vista ambientale nonché

della tipologia di utilizzazione del suolo.

Controlli
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Il controllo degli impegni assunti nell’ambito dei CGO e delle BCAA viene effettuato dall’AGEA

(Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura); per lo svolgimento di controlli strettamente

specialistici l’AGEA può avvalersi del supporto di enti di controllo specializzati (es. ASL, ARPA,

ecc.) che svolgono la propria attività

istituzionale di verifica e controllo. I

controlli   possono     essere    di   tipo

documentale o oggettivo.

I controlli documentali vengono svolti

acquisendo le informazioni fornite dagli

agricoltori ed eventualmente dagli enti di controllo specializzati; i controlli oggettivi sono

effettuati grazie all’ausilio di particolari tecnologie e strumenti (ad esempio: il telerilevamento

e le immagini aerofotogrammetriche) e attraverso i controlli in azienda.

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Nella fase di controllo in azienda il rispetto degli Atti e delle Norme è accertato attraverso la

compilazione di apposite "check list" ove sono indicati una serie di indici di verifica strutturati

in portata, gravità e durata.

       La portata individua l’entità della violazione.

       La gravità specifica l’importanza delle conseguenze dell’infrazione in riferimento agli

obiettivi previsti dalla disposizione da rispettare.

       La durata indica il tempo necessario per il ripristino delle condizioni preesistenti

all’infrazione; essa dipende anche dalla possibilità di annullare l’effetto dell’infrazione attuando

specifici interventi correttivi.

Il livello della violazione di un Atto o di una Norma in termini di portata, gravità e durata viene

quantificato con un numero:

       1, se il livello è basso;

       3, se il livello è medio;

       5, se il livello è alto.

Una volta individuati i tre indici per ogni atto o norma violata, si sommano i tre valori

corrispondenti e si calcola la media aritmetica dei tre indici (portata, gravità e durata) per

ottenere un unico punteggio medio che, ovviamente, sarà compreso tra 1 e 5. Quindi per ogni

campo di condizionalità si sommano i punteggi medi ottenuti per ogni infrazione riscontrata,

ottenendo così un punteggio totale riferito ad uno specifico campo di condizionalità. In seguito,

sulla base delle griglie di valutazione proprie per ogni campo di condizionalità, si verifica in

quale delle tre classi di punteggio, corrispondenti alle tre aliquote di riduzione (1%-3%-5%), si

colloca il punteggio totale ottenuto in precedenza e si applica la relativa riduzione riferita a

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quel campo di condizionalità. Infine, si sommano le aliquote parziali di riduzione ottenute per

ciascun campo di condizionalità pervenendo così alla riduzione complessiva.

Inoltre, il sistema di controllo prevede anche una “forma di avvertimento” strutturata su tre

livelli, al fine di garantire un’applicazione della condizionalità basata sull’incentivazione di

specifici interventi correttivi; in tal modo si intende favorire, ove possibile, il cosiddetto

"ravvedimento" conseguente all’infrazione.

I tre livelli di avvertimento sono costituiti da:

1. Segnalazione: se attraverso un controllo viene riscontrata un’infrazione di portata inferiore

ad un livello minimo stabilito per ogni Atto e Norma, l’azienda riceve una segnalazione e non

subisce alcuna riduzione del pagamento diretto. Se si riscontra una successiva ripetizione della

stessa infrazione l’agricoltore subisce la riduzione del pagamento diretto anche se tale

infrazione sia di portata inferiore al livello minimo stabilito. La segnalazione va, dunque, intesa

come un avvertimento nei confronti dell’azienda rispetto a comportamenti non conformi alle

pertinenti norme.

2. Intervento correttivo: se un controllo evidenzia un’infrazione che prevede la riduzione del

pagamento diretto, l’agricoltore può effettuare un intervento correttivo ma solo nei casi

previsti per ogni Atto e Norma e nel rispetto delle prescrizioni tecniche e dei tempi stabiliti

dall’autorità di controllo competente. Nell’ipotesi in cui gli interventi correttivi siano stati

attuati con successo la riduzione del pagamento diretto sarà dell’1%, misura minima prevista.

3. Ammonizione: qualora si riscontrino una serie di violazioni che comportano la

quantificazione di una percentuale di riduzione del pagamento diretto superiore al 15% ,

l’agricoltore riceve un richiamo scritto da parte dell’Autorità di controllo competente. Il

richiamo lo informa che nel caso di ulteriore ripetizione della stessa infrazione l’inadempienza

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viene ritenuta intenzionale e, di conseguenza, l’agricoltore subisce la riduzione del pagamento

diretto a cui avrebbe diritto (o nei casi più gravi l’esclusione dallo stesso), in base a quanto

previsto per ogni infrazione.

A conclusione del controllo in azienda viene redatta la relazione di controllo che riporta i

risultati della verifica effettuata. Infine, le procedure di controllo si concludono attraverso le

seguenti fasi:

- Acquisizione a video terminale delle misurazioni effettuate, elaborazione dei parametri

rilevati e calcolo dei valori risultanti dai vari indici di verifica.

- Quantificazione della riduzione: una volta completata la relazione di controllo questa viene

trasmessa all’Organismo pagatore competente che, in base ai risultati ottenuti dai controlli

effettuati ed acquisiti in un’apposita banca dati, quantifica l’eventuale riduzione del

pagamento diretto da applicare a carico dell’azienda controllata.

- Convocazione dell’agricoltore: gli agricoltori ai quali è stata riscontrata una violazione sono

convocati al fine di visionare direttamente i risultati dei controlli svolti e vengono informati in

merito alla rilevanza delle violazioni accertate; in questa fase all’agricoltore viene anche

notificato un verbale contenente l’eventuale proposta di riduzione del pagamento diretto ed

ogni avviso utile alla gestione del fascicolo aziendale (anche per le successive annualità).

- Eventuale intervento correttivo: qualora siano previsti interventi correttivi per una o più

norme violate, l’autorità di controllo notifica all’agricoltore le modalità ed i tempi per la

realizzazione degli stessi. In questo caso la riduzione del pagamento diretto viene sospesa e

stabilita nella corretta misura solo a seguito del controllo sull’esecuzione degli interventi

correttivi prescritti. Nel caso non si riescano ad eseguire i controlli entro il termine stabilito per

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l’erogazione del pagamento diretto gli importi relativi alle riduzioni vengono detratti dai

successivi pagamenti destinati all’agricoltore.

                                     Approfondimento:
                                http://www.vireal.it/?page_id=54]

Riduzione degli aiuti e deroghe
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Le riduzioni vengono applicate all’importo totale del pagamento

diretto che è stato erogato o dovrebbe essere erogato

all’agricoltore a seguito della domanda presentata o da

presentare nell’anno civile in cui è avvenuto l’accertamento.

Qualora l’infrazione sia dovuta a negligenza, oppure nell’ipotesi

in cui la violazione sia commessa per la prima volta, è prevista

una penalizzazione per ciascun campo di condizionalità che in base alla rilevanza della

inadempienza, può essere pari all’ 1%, al 3% o al 5% dell’importo complessivo del pagamento

diretto. Tali aliquote, in caso di ripetizione della stessa violazione, sono moltiplicate per il

fattore 3 sino a raggiungere la soglia massima del 15%; oltre tale soglia l’agricoltore subisce

l’ammonizione e, in caso di ulteriore violazione, la stessa non è più imputabile a negligenza.

Dunque, l’infrazione viene considerata intenzionale quando:

- supera i livelli stabiliti dall’autorità di controllo;

- si ha un mancato adempimento degli interventi correttivi;

- si riscontra il carattere di intenzionalità;

- l’infrazione viene reiterata.

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Nel primo anno di infrazione, la riduzione non può essere superiore al 5%. Bisogna altresì

ricordare che l’obbligo del rispetto degli impegni relativi ai Criteri di Gestione Obbligatori e del

mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali può subire delle

DEROGHE in caso di circostanze eccezionali o in presenza di cause di forza maggiore quali:

a) incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore ovvero malattia grave o morte di

uno o più dei componenti dell'impresa familiare;

b) calamità naturale;

c) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

d) epizoozia sul patrimonio zootecnico;

e) vincolo agroambientale che influenza la produttività aziendale nel triennio;

f) furto di animali;

g) incendio doloso della produzione o di parte dell'azienda agricola;

h) sequestro di persona dell'agricoltore o di suoi familiari;

i) sequestro giudiziario o conservativo dell'azienda agricola ovvero pignoramento immobiliare

del terreno con nomina di custode;

j) nomina di curatore commissario o liquidatore giudiziario per società agricole;

k) incapacità dell'agricoltore ad esercitare l'attività agricola ovvero a richiedere i relativi premi

per colpa motivata di un terzo.

La documentazione relativa ai casi di forza maggiore deve essere comunicata in forma scritta

all’Organismo pagatore competente entro il termine di 10 giorni a decorrere dal momento in

cui l’agricoltore è in condizione di potere adempiere a tale obbligo.

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