CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE ANTONIO SAGGIO - EUR-Lex

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CONCLUSIONI DELL'AVV. GEN. SAGGIO — CAUSA C-290/98

                           CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
                                      ANTONIO SAGGIO
                                 presentate il 18 maggio 2000 *

1. Con ricorso depositato il 28 luglio 1998                 modifiche introdotte dal Trattato sull'U-
la Commissione contesta alla Repubblica                    nione europea, artt. 57, n. 2, prima e
d'Austria di non avere correttamente adem-                 seconda frase, e 100 A del Trattato CE e,
piuto taluni obblighi derivanti dalla diret-               successivamente, in seguito alle modifiche
tiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giu-                 introdotte dal Trattato di Amsterdam,
gno 1991, relativa alla prevenzione dell'uso               artt. 47 CE, n. 2, prima e seconda frase, e
del sistema finanziario a scopo di riciclag-               95 CE). Le disposizioni in questione preve-
gio dei proventi di attività illecite1 (nel                devano in sostanza che il Consiglio, deli-
prosieguo: la «direttiva»). Gli obblighi in                berando a maggioranza qualificata, su
questione attengono alla necessità di prov-                proposta della Commissione ed in coope-
vedere affinché il riciclaggio sia vietato e di            razione col Parlamento europeo, adottasse,
garantire che gli enti creditizi e finanziari              rispettivamente, «le direttive intese al coor-
prevedano l'identificazione dei loro clienti.              dinamento delle disposizioni legislative,
                                                           regolamentari ed amministrative degli Stati
                                                           membri relative all'accesso alle attività non
                                                           salariate e all'esercizio di queste» ultime,
                                                           nonché «le misure relative al ravvicina-
                                                           mento delle disposizioni legislative, regola-
                                                           mentari ed amministrative degli Stati mem-
                                                           bri che hanno per oggetto l'instaurazione
La normativa comunitaria pertinente                        ed il funzionamento del mercato interno».

Scopo e contenuto della direttiva sul rici-
claggio

                                                           3. Lo scopo della direttiva è duplice: da un
                                                           lato, essa si propone di disciplinare le
2. Rilevo anzitutto che la direttiva in                    condizioni di accesso all'attività creditizia
questione è stata adottata sulla base degli                e finanziaria, sul presupposto che «nel caso
artt. 57, n. 2, prima e seconda frase, e                   in cui gli enti creditizi e finanziari vengano
100 A del Trattato CEE (divenuti, dopo le                  utilizzati per riciclare i proventi di attività
                                                           illecite (...) possono risultare gravemente
                                                           compromesse la solidità e la stabilità del-
* Lingua originale: l'italiano.                            l'ente coinvolto e la credibilità dell'intero
1 — GU L 166, pag. 77.                                     sistema finanziario, che perderebbe di con-

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seguenza la fiducia del pubblico» 2 ; dall'al-                  a Strasburgo» 6 . La definizione, contenuta
tro, essa mira a garantire il buon funziona-                    nell'art. 1, terzo trattino, della direttiva,
mento del mercato unico, sulla premessa                         include quattro tipi di «azioni commesse
che «l'assenza di iniziative comunitarie                        intenzionalmente»: a) «la conversione o il
contro il riciclaggio potrebbe indurre gli                      trasferimento di beni, effettuati essendo a
Stati membri, allo scopo di proteggere il                       conoscenza del fatto che essi provengono
proprio sistema finanziario, ad adottare                        da un'attività criminosa o da una parteci-
provvedimenti che potrebbero essere in                          pazione a tale attività, allo scopo di occul-
contrasto con il completamento del mer-                         tare o dissimulare l'origine illecita dei beni
cato unico» 3 . Ciò spiega le due distinte basi                 medesimi o di aiutare chiunque sia coin-
giuridiche utilizzate per la sua adozione.                      volto in tale attività a sottrarsi alle conse-
Più in generale, la direttiva intende evitare                   guenze giuridiche delle proprie azioni»;
che, «per facilitare le proprie attività cri-                   b) «l'occultamento o la dissimulazione
minose, coloro che procedono al riciclaggio                     della reale natura, provenienza, ubicazione,
[possano], se non si adottano alcune misure                     disposizione, movimento, proprietà dei
di coordinamento a livello comunitario,                         beni o diritti sugli stessi, effettuati essendo
tentare di trarre vantaggio dalla libertà dei                   a conoscenza del fatto che tali beni pro-
movimenti di capitali e dalla libera presta-                    vengono da un'attività criminosa o da una
zione dei servizi finanziari che lo spazio                      partecipazione a tale attività»; e) «l'acqui-
finanziario integrato comporta» 4.                              sto, la detenzione o l'utilizzazione di beni
                                                                essendo a conoscenza, al momento della
                                                                loro ricezione, che tali beni provengono da
                                                                un'attività criminosa o da una partecipa-
                                                                zione a tale attività»; d) «la partecipazione
                                                                ad uno degli atti di cui ai punti precedenti,
                                                                l'associazione per commettere tale atto, il
                                                                tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare,
                                                                istigare o consigliare qualcuno di commet-
                                                                terlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione».
4. In tale prospettiva, sottolineo che la                       Nell'ambito di tali attività criminose, la
direttiva dà del riciclaggio — percepito                        conoscenza, l'intenzione o la finalità pos-
come forma di «attività criminosa che                           sono essere accertate in base a circostanze
rappresenta una particolare minaccia pei-                       di fatto obiettive. Inoltre, secondo la diret-
le società degli Stati membri» 5— una                           tiva, il riciclaggio «comprende anche i casi
definizione ripresa direttamente «dalla con-                    in cui le attività che hanno dato origine ai
venzione delle Nazioni Unite contro il                          beni da riciclare sono compiute nel territo-
traffico illecito di stupefacenti e sostanze                    rio di un altro Stato membro o di un paese
psicotrope adottata a Vienna il 19 dicem-                       terzo».
bre 1988 (...) ed estesa a sua volta a tutte le
attività criminose dalla convenzione del
Consiglio d'Europa su riciclaggio, identifi-
cazione, sequestro e confisca dei proventi di
reato, aperta alla firma l'8 novembre 1990
                                                                5. Fatte queste premesse di carattere gene-
                                                                rale, mi soffermerò brevemente sulle dispo-
2 — Si veda   il primo 'considerando'.
3 — Si veda   la prima parte del secondo 'considerando'.
4 — Si veda   la seconda parte del secondo 'considerando'.
5 — Si veda   la seconda parte del terzo 'considerando'.        6 — Si vedano il quarto ed il nono 'considerando'.

                                                                                                                     I - 7837
CONCLUSIONI DELL'AVV. GEN. SAGGIO — CAUSA C-290/98

 sizioni della direttiva che maggiormente                  con più operazioni tra le quali sembri
 rilevano ai fini della presente causa.                    esistere una connessione», precisando al
                                                           riguardo che, nel caso in cui l'importo
                                                           dell'operazione non sia noto nel momento
                                                           in cui quest'ultima viene avviata, l'ente
                                                           creditizio o finanziario «procederà all'iden-
                                                           tificazione non appena l'importo sia cono-
 6. L'art. 2 della direttiva prevede il divieto            sciuto e si constati che il limite è rag-
 di ogni forma di riciclaggio, divieto che, se             giunto».
 basato «su misure adeguate e sanzioni,
 costituisce una condizione necessaria nella
 lotta contro tale fenomeno» 7 . La formula-
 zione del divieto all'uopo utilizzata è la
 seguente: «Gli Stati membri provvedono a
 che il riciclaggio, quale definito nella pre-
 sente direttiva, sia vietato».

                                                           8. Due disposizioni tese a rafforzare l'ef-
                                                          fetto utile della direttiva sono previste ai
                                                          nn. 5 e 6 dell'art. 3. La prima di queste
                                                          prevede che, qualora sia dubbio se i clienti
 7. L'art. 3 della direttiva stabilisce invece            agiscano per proprio conto o qualora sia
 l'obbligo per gli enti creditizi e finanziari di         certo che essi non agiscono per proprio
 procedere all'identificazione dei loro                   conto, «gli enti creditizi e finanziari adot-
 clienti, «onde evitare che coloro che pro-               tano congrue misure per ottenere informa-
 cedono al riciclaggio approfittino dell'ano-             zioni sull'effettiva identità delle persone per
 nimato per svolgere le proprie attività                  conto delle quali questi clienti agiscono».
criminose» 8 . In particolare, l'art. 3 prevede           La seconda di tali disposizioni richiede agli
regole differenziate per i clienti stabili e per          enti creditizi e finanziari di procedere
i clienti occasionali degli enti creditizi e              all'identificazione del cliente anche quando
finanziari. Per quanto riguarda i primi, il               il limite precitato di 15 000 ecu per opera-
n. 1 del detto articolo stabilisce l'obbligo              zione non venga raggiunto, «qualora vi sia
per gli Stati membri di garantire che i                   sospetto di riciclaggio».
predetti enti ne prevedano l'identificazione
 «mediante documento probante quando
allacciano rapporti di affari, ed in partico-
lare quando aprono un conto o libretti di
deposito od offrono servizi di custodia dei
beni». Per quanto concerne i secondi, il n. 2
dello stesso articolo impone l'obbligo del-
l'identificazione «per tutte le operazioni
(...) il cui importo sia pari o superiore a
15 000 ecu, a prescindere dal fatto che                   9. Nell'ottica di quest'ultima disposizione
siano effettuate con un'unica operazione o                giova anche ricordare che gli artt. 5 e 6
                                                          della direttiva prevedono, in termini gene-
                                                          rali, l'obbligo per gli Stati membri di
7 — Si veda il decimo 'considerando'.                     provvedere affinché «gli enti creditizi e
8 — Si veda l'undicesimo 'considerando'.                  finanziari esaminino con particolare atten-
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zione ogni operazione che essi considerino                        rale e particolare atte ad assicurare l'esecu-
particolarmente atta, per la sua natura, ad                       zione degli obblighi (...) determinati dagli
avere una connessione con il riciclaggio» 9 e                     atti delle istituzioni della Comunità», men-
«collaborino pienamente con le autorità                           tre l'art. 189, terzo comma, del Tratta-
responsabili per la lotta contro il riciclag-                     to CE (divenuto art. 249 CE, terzo
gio».                                                             comma) stabilisce che la direttiva «vincola
                                                                  lo Stato membro cui è rivolta per quanto
                                                                  riguarda il risultato da raggiungere, salva
                                                                  restando la competenza degli organi nazio-
                                                                  nali in merito alla forma e ai mezzi».

10. Dal canto suo, l'art. 14 della direttiva
prevede che gli Stati membri adottino «le
misure atte a garantire la piena applica-
zione di tutte le disposizioni della (...)
direttiva» e stabiliscano «le sanzioni da
applicare in caso di violazione delle dispo-
sizioni adottate in esecuzione della mede-
sima».
                                                                  13. Con decisioni 94/1/CECA, CE del
                                                                  Consiglio e della Commissione, del
                                                                  13 dicembre 1993, relativa alla conclusione
                                                                  dell'accordo sullo Spazio economico euro-
                                                                  peo tra le Comunità europee, i loro Stati
11. Il termine per l'adeguamento dei                              membri e la Repubblica d'Austria, la
sistemi giuridici nazionali alla direttiva era                    Repubblica di Finlandia, la Repubblica
fissato, in virtù dell'art. 16, n. 1, di que-                     d'Islanda, il Principato del Liechtenstein,
st'ultima, al 1 ° gennaio 1993.                                   il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la
                                                                  Confederazione elvetica 10, e 94/2/CECA,
                                                                  CE del Consiglio e della Commissione,
                                                                  della stessa data, relativa alla conclusione
                                                                  del protocollo che adegua l'accordo sullo
                                                                  Spazio economico europeo tra le Comunità
                                                                  europee, i loro Stati membri e la Repub-
Altre disposizioni rilevanti                                      blica d'Austria, la Repubblica di Finlandia,
                                                                  la Repubblica d'Islanda, il Principato del
                                                                  Liechtenstein, il Regno di Norvegia e il
                                                                  Regno di Svezia 11, è stato approvato
                                                                  l'accordo sullo Spazio economico europeo
12. Com'è noto, l'art. 5, primo comma, del                        (nel prosieguo: l'«accordo SEE») ed il pro-
Trattato CE (divenuto art. 10 CE, primo                           tocollo che lo adegua. L'accordo SEE è
comma) prevede che gli Stati membri                               entrato in vigore il 1 ° gennaio 1994 12.
adottino «tutte le misure di carattere gene-

                                                                  10 — GU 1994, L 1, pag. 1.
9 — Il tredicesimo 'considerando' specifica die gli enti in       11 — Ibidem, pag. 571.
    questione «devono esaminare con particolare attenzione le
    operazioni con paesi terzi che non applichino norme per la    12 — Si veda l'informazione sulla data di entrata in vigore
    prevenzione del riciclaggio comparabili a quelle stabilite         dell'accordo sullo Spazio economico europeo e del proto-
    dalla Comunità o ad altre norme equivalenti emanate in sedi        collo che adegua l'accordo sullo Spazio economico euro-
    internazionali e recepite dalla Comunità».                         peo (GU 1994, L 1, pag. 606).

                                                                                                                   I - 7839
CONCLUSIONI DELL'AVV. GEN. SAGGIO — CAUSA C-290/98

 14. L'art. 7 dell'accordo SEE prevede che               16. Il Trattato relativo all'adesione del
 «gli atti cui è fatto riferimento o contenuti           Regno di Norvegia, della Repubblica d'Au-
negli allegati del presente accordo (...) sono           stria, della Repubblica di Finlandia e del
vincolanti per le Parti contraenti e sono (...)          Regno di Svezia all'Unione europea 14 è
recepiti nei rispettivi ordinamenti giuri-               entrato in vigore il 1 ° gennaio 1995,
dici», mentre il successivo art. 36, n. 2,               secondo quanto previsto al suo art. 2,
ricorda che gli allegati IX, x e XI dell'ac-             n. 2. L'Atto di adesione della Norvegia,
cordo SEE contengono disposizioni specifi-               dell'Austria, della Finlandia e della Sve-
che in materia di libera prestazione dei                 zia 15 (nel prosieguo: l'«Atto di adesione»),
servizi. Ora, l'allegato IX dell'accordo SEE,            allegato al predetto Trattato del quale
concernente i servizi finanziari, menziona               costituisce parte integrante, prevede
al punto II, iii), n. 23, la direttiva sul               all'art. 2 che dal momento dell'adesione
riciclaggio.                                             «gli atti adottati dalle istituzioni prima
                                                         dell'adesione vincolano i nuovi Stati mem-
                                                         bri e si applicano in tali Stati alle condizioni
                                                        previste (...) dal presente atto». Secondo
                                                        l'art. 166 dell'Atto di adesione, «Dal
                                                        momento dell'adesione i nuovi Stati mem-
                                                        bri sono considerati come destinatari delle
                                                        direttive (...) ai sensi dell'articolo 189 del
                                                        Trattato CE (...), purché tali direttive (...)
                                                        siano state notificate a tutti gli Stati membri
                                                        attuali» fermo restando che «i nuovi Stati
 15. L'art. 108 dell'accordo SEE prevede                membri sono considerati come aventi rice-
che gli Stati AELS (EFTA), suoi firmatari,              vuto notifica di tali direttive (...) dopo
istituiscano un organo di vigilanza indipen-            l'adesione». Infine, ai sensi dell'art. 168
dente, denominato «Autorità di vigilanza                dello stesso Atto, «I nuovi Stati membri
AELS (EFTA)», nonché procedure analo-                   mettono in vigore le misure necessarie per
ghe a quelle vigenti nella Comunità euro-               conformarsi, dal momento dell'adesione,
pea per assicurare l'adempimento degli                  alle disposizioni delle direttive (...), ai sensi
obblighi derivanti dall'accordo. Al                     dell'articolo 189 del Trattato CE (...), fatti
riguardo, l'accordo fra gli Stati AELS
(EFTA) del 2 maggio 1992, relativo all'i-
stituzione di un'autorità di vigilanza e di
una Corte di giustizia 13, stabilisce, tra
l'altro, una procedura d'infrazione simile,
per sommi capi, a quella prevista dal-
l'art. 169 del Trattato CE (divenuto
art. 226 CE). Ai fini della presente causa
giova rilevare che l'art. 31 di tale accordo
prevede che l'Autorità di vigilanza possa,
con apposita lettera d'intimazione, invitare
uno Stato AELS (EFTA) a presentare le sue
osservazioni sull'eventuale violazione di
obblighi derivanti dall'accordo SEE.

                                                        14 — GU 1994, L 241, pag. 21.
13 — GU 1994, L 344, pag. 1.                            15 — GU 1994, C 241, pag. 21.

I - 7840
COMMISSIONE / AUSTRIA

salvi gli eventuali termini previsti nell'e-      La normativa nazionale pertinente
lenco riportato nell'allegato XIX o in altre
disposizioni del presente atto». La direttiva
sul riciclaggio non è menzionata nel pre-
detto allegato, né forma oggetto di specifi-
che disposizioni dell'Atto di adesione.
                                                  Considerazione introduttiva

                                                  18. Mi limiterò in questa sede a fornire gli
                                                  opportuni ragguagli sulla normativa nazio-
                                                  nale rilevante ai fini della presente causa.
                                                  Tale normativa comprende essenzialmente
                                                  alcune disposizioni del codice penale
                                                  austriaco 16 (nel prosieguo: lo «StGB»),
                                                  della legge bancaria austriaca 17 (nel pro-
                                                  sieguo: la «BWG») e della legge austriaca
                                                  sui depositi 18 (nel prosieguo: la «DG»),
                                                  nonché talune comunicazioni ufficiali della
                                                  Banca nazionale austriaca 19.

17. Ricordo infine alcune disposizioni tran-
sitorie relative alle procedure d'infrazione
avviate dall'Autorità di vigilanza AELS
(EFTA) prima dell'adesione dei nuovi Stati        Diritto penale
membri all'Unione europea. Secondo
l'art. 172, nn. 6 e 7, dell'Atto di adesione,
a partire dalla data di adesione «i nuovi
Stati membri provvedono affinché tutti [i]        19. Per quanto concerne il diritto penale,
casi di cui l'Autorità di vigilanza EFTA è        l'art. 165 dello StGB prevede espressa-
stata investita nel quadro della procedura        mente il reato di «riciclaggio» («Geldwä-
di vigilanza ai sensi del Trattato SEE prima      scherei»), descritto, in buona sostanza,
dell'adesione siano trasmessi senza indugi        come il comportamento di chi nasconde
alla Commissione, che li tratta come casi
ricadenti sotto le corrispondenti disposi-
zioni comunitarie, sempre assicurando che         16 — Strafgesetzbuch (BGBl. n. 60/1974 e successive modifica-
si continui ad osservare il diritto di difesa»,        zioni). Rilevano ai fini della presente causa le modifiche del
                                                       1993 (BGBl. n. 527/1993), del 1996 (BGBl. n. 762/1996) e
sul presupposto che «le decisioni prese                del 1998 (BGBl. n. 153/1998).
dall'Autorità di vigilanza EFTA rimangono         17 — Bankwesengesetz (BGBl. n. 63/1979 e successive modifi-
                                                       cazioni). Rilevano ai fini della presente causa le modifiche
valide dopo l'adesione, purché la Commis-              del 1993 (BGBl. n. 5 3 2 / 1 9 9 3 ) , del 1996
                                                       (BGBl. n. 446/1996) e del 1998 (BGBl. n. 11/1998).
sione non prenda una decisione debita-            18 — Depotgesetz (BGBl. n. 424/1969 e successive modifica-
mente motivata in contrario, conforme-                 zioni).
mente ai principi fondamentali della legi-        19 — Kundmachungen der Österreichischen Nationalbank
                                                       DL 1/91, DL 2/91 e DL 1/99, trasmessi dal governo
slazione comunitaria».                                 austriaco il 3 febbraio 2000 su richiesta della Corte.

                                                                                                        I - 7841
CONCLUSIONI DELL'AVV. GEN. SAGGIO — CAUSA C-290/98

  beni provenienti da attività criminose com-                          l'ambito di una relazione d'affari durevole,
 piute da altri, o ne altera l'origine fornendo                        a b b i a n o un i m p o r t o di a l m e n o
 false informazioni sulla loro provenienza,                            200 000 ATS, a prescindere dal fatto che
 natura, titolarità, disponibilità, cessione o                         si tratti di un'unica operazione o di più
 localizzazione 20. Fino al 1998 tale disposi-                         operazioni connesse, fermo restando che, se
 zione subordinava la punibilità del reato di                          l'importo dell'operazione non è noto, l'i-
 riciclaggio alla condizione che i beni nasco-                         dentificazione del cliente avverrà quando
 sti, o la cui origine è alterata, fossero «di un                      l'importo sarà conosciuto o si constaterà
 valore superiore a 100 000 ATS». Dopo il                              che il predetto limite è raggiunto; e) esi-
 1 ° ottobre 1998 tale condizione è stata                              stono fondati motivi di sospettare che il
 soppressa nell'ambito di una riformula-                               cliente partecipi ad attività di riciclaggio.
 zione dell'ipotesi di reato mirante a rendere                         Gli enti creditizi e finanziari, inoltre,
 più penetrante la repressione del fenomeno                            devono chiedere ai loro clienti se intendano
 del riciclaggio. Restano le aggravanti pre-                           svolgere la relazione d'affari per proprio
 viste per i casi in cui i beni riciclati siano                        conto o per conto di terzi e, in quest'ultimo
 «di un valore superiore a 500 000 ATS» o                              caso, quale sia l'identità del loro mandante.
 l'autore del reato sia membro di un'orga-
 nizzazione criminale 21, nonché l'esimente
 introdotta 22 per i casi di ravvedimento
 attivo degli autori del reato.

                                                                      21. Fino al 31 luglio 1996 le predette
Normativa bancaria                                                    disposizioni sull'identificazione dei clienti
                                                                      prevedevano deroghe alla loro applicazione
                                                                      rispetto, tra l'altro, all'apertura di «conti di
                                                                      risparmio» («Sparbücher») e di «conti
20. Per quanto riguarda la legislazione                               titoli» («Wertpapierkonten»), nonché alle
bancaria austriaca, occorre sottolineare                              transazioni che li riguardano, fatto salvo
che essa contiene disposizioni destinate a                            quanto stabilito dalla Banca nazionale
combattere il fenomeno del riciclaggio. In                            austriaca per i residenti e gli «stranieri»
particolare, l'art. 40 della BWG prevede                              («Ausländer») 23. A partire dal 1 ° agosto
l'obbligo per gli enti creditizi e finanziari di                      1996 l'obbligo di identificazione è stato
procedere all'identificazione dei clienti                             esteso — con effetto a quella data —
quando: a) viene stabilita una relazione                              all'apertura di conti titoli 24, mentre per
d'affari durevole; b) vengono effettuate                              quanto concerne le transazioni effettuate a
operazioni che, pur non iscrivendosi nel-                             partire da tali conti o in favore di essi

20 — Il diritto penale austriaco, peraltro, sanziona anche il reato   23 — Si vedano al riguardo i punti 8.2.2 e 8.2.3 della comuni-
     di ricettazione, previsto dall'art. 164 dello StGB, la cui            cazione ufficiale («Kundmachung») della Banca nazionale
     fattispecie si differenzia da quella del reato di riciclaggio         austriaca DL 2/91, come modificata dalla comunicazione
     nel senso che, nella prima, prevale l'elemento dell'assi-             ufficiale DL 1/99. Ai sensi dei punti 2.2.1 e 2.2.2 della
     stenza prestata dal reo all'autore di un reato contro il              comunicazione ufficiale DL 1/91, per «stranieri»
     patrimonio al fine di nascondere o utilizzare i proventi del          («Ausländer») si intendono essenzialmente i soggetti non
     crimine.                                                              residenti nel territorio austriaco.
21 — Nel senso previsto dall'art. 278-bis dello StGB.                 24 — Ad essi trova applicazione l'art. 11 della DG, che stabilisce
                                                                           una serie di obblighi specifici in capo all'ente creditizio
22 — Dall'art. 165-bis dello StGB.                                         presso il quale vengono aperti.

I - 7842
COMMISSIONE / AUSTRIA

l'obbligo è stato previsto limitatamente                        Lo svolgimento della procedura d'infra-
all'accettazione ed all'acquisizione di valori                  zione
mobiliari 25. Invece, la deroga per l'aper-
tura di conti di risparmio è stata mante-
nuta, così come per le transazioni ad essi
afferenti.
                                                                La procedura dinanzi all'Autorità di vigi-
                                                                lanza AELS (EFTA)

                                                                23. Il 1 ° gennaio 1994 entrava in vigore
                                                                l'accordo SEE. In tale contesto, con lettera
                                                                del 17 giugno 1994 l'Autorità di vigilanza
                                                                AELS (EFTA) chiedeva al governo
22. I conti di risparmio sono regolati dagli                    austriaco dettagliate informazioni sulla
artt. 31 e 32 della BWG. Si tratta, in buona                    normativa nazionale di recepimento della
sostanza, di depositi pecuniari — aperti                        direttiva sul riciclaggio. Le autorità austria-
presso istituti di credito a ciò autorizzati —                  che fornivano tali informazioni con lettera
che non vengono utilizzati per effettuare                       del 25 luglio 1994.
operazioni di pagamento ma solo a fini
d'investimento, e dai quali pertanto si
possono prelevare somme solamente a certe
condizioni e su presentazione di documenti
speciali (libretti di risparmio), nominativi o
al portatore. Nel caso di libretti al porta-                    24. Presa conoscenza delle predette infor-
tore, l'accesso al deposito può essere subor-                   mazioni, l'Autorità di vigilanza AELS
dinato alla presentazione di una «parola                        (EFTA) inviava il 9 dicembre 1994 al
d'ordine» particolare da parte del cliente.                     governo austriaco una lettera di diffida ai
Ai fini della presente causa giova notare che                   sensi del predetto art. 31 dell'accordo tra
le uniche operazioni consentite in relazione                    gli Stati AELS (EFTA) del 2 maggio 1992,
ai conti di risparmio sono i versamenti ed i                    relativo all'istituzione di un'autorità di
prelievi, che vengono trascritti sul libretto;                  vigilanza e di una Corte di giustizia,
a partire da tali conti non è invece possibile,                 invitando tale governo a conformarsi tem-
in linea di principio, emettere assegni o                       pestivamente a tutte le disposizioni della
effettuare bonifici, anche se sono possibili                    direttiva rimaste fino ad allora inattuate. Le
bonifici effettuati da terzi in favore di un                    autorità austriache rispondevano a tale
conto di risparmio. I conti in questione                        lettera il 9 gennaio 1995, riferendosi larga-
sono produttivi di interessi al tasso concor-                   mente a quanto già esposto nella loro
dato, interessi che vengono di norma cal-                       lettera del 25 luglio 1994.
colati e versati alla fine dell'anno solare,
termine che coincide normalmente con la
scadenza del deposito 26 .

                                                                25. L'adesione dell'Austria all'Unione euro-
25 — Si veda l'art. 40, n. 5, della BWG.                        pea ha avuto luogo il 1 ° gennaio 1995. In
26 — Art. 32, n. 5, della BWG. Peraltro, i conti di risparmio
     possono essere vincolati ad una certa durata.              conformità a quanto previsto dall'art. 172,

                                                                                                      I - 7843
CONCLUSIONI DELL'AVV. GEN. SAGGIO — CAUSA C-290/98

 n. 6, dell'Atto di adesione, l'Autorità di       28. Ritenendo dunque che l'inadempi-
 vigilanza AELS (EFTA) ha trasmesso alla          mento agli obblighi della direttiva conti-
 Commissione, per competenza, l'intera            nuasse a sussistere, la Commissione deci-
 corrispondenza scambiata col governo             deva di presentare, ai sensi dell'art. 169,
 austriaco.                                       secondo comma, del Trattato CE (divenuto
                                                  art. 226 CE, secondo comma), il presente
                                                  ricorso, depositato nella cancelleria della
                                                  Corte il 28 luglio 1998.

La procedura dinanzi alla Commissione

26. La Commissione decideva il 20 dicem-
bre 1995 di riassumere la procedura d'in-         Conclusioni delle parti
frazione, invitando il governo austriaco a
presentare le proprie osservazioni su un
certo numero di addebiti relativi all'adem-
pimento degli obblighi previsti dalla diret-      29. Nelle conclusioni del ricorso introdut-
tiva. A tale proposito, il 14 febbraio 1996       tivo della presente causa la Commissione
veniva inviata una lettera di diffida ai sensi    chiede in sostanza alla Corte di statuire nel
dell'art. 169, primo comma, del Tratta-           modo seguente:
to CE (divenuto art. 226 CE, primo
comma). Il governo austriaco presentava
le proprie osservazioni con una lettera del
proprio rappresentante permanente del
12 aprile 1997, ma tali osservazioni non
erano ritenute soddisfacenti dalla Commis-       — constatare che la Repubblica d'Austria
sione.                                             non ha rispettato gli obblighi derivanti
                                                   dal Trattato CE e dagli artt. 2 e 3,
                                                   nn. 1, 5 e 6, della direttiva, nella
                                                   misura in cui:
27. Persuasa della sussistenza dell'infra-
zione al diritto comunitario, la Commis-
sione decideva di inviare al governo
austriaco un parere motivato ai sensi e per
gli effetti del predetto art. 169, primo              — ha limitato il divieto di riciclaggio
comma, del Trattato CE. Tale parere                     stabilito all'art. 165 dello StGB ai
veniva notificato con lettera del 21 feb-               soli beni di valore superiore a
braio 1997. Al parere motivato le autorità              100 000 ATS;
austriache rispondevano prima il 4 aprile
1997 con una lettera del Ministro federale
delle Finanze, e poi il 17 aprile 1997 con
una lettera del loro rappresentante perma-
nente. Entrambe queste risposte venivano
giudicate insoddisfacenti dalla Commis-              — ha previsto l'identificazione del
sione.                                                 cliente in occasione dell'apertura
I - 7844
COMMISSIONE / AUSTRIA

       di un conto titoli solo a partire dal   30. Nella replica 27 la Commissione ha
       1 ° agosto 1996, e non dal 1 °          modificato il primo degli addebiti mossi al
       gennaio 1994 (data di entrata in        governo austriaco, chiedendo alla Corte di
       vigore dell'accordo SEE);               «constatare che la Repubblica d'Austria è
                                               venuta meno agli obblighi derivanti dal
                                               Trattato e dall'art. 2 della direttiva (...),
                                               poiché ha esteso il divieto di riciclaggio,
                                               previsto dall'art. 165 dello StGB, ai beni di
                                               valore inferiore a 100 000 ATS solo a
                                               partire dal 1 ° ottobre 1998». La Commis-
   — ha previsto l'identificazione del         sione chiede pure alla Corte di voler
     cliente in occasione di transazioni       «dichiarare irricevibile l'eccezione figu-
     effettuate a partire da conti titoli      rante al punto IV del controricorso»28,
     esistenti o in favore di essi solo        ossia l'eccezione di illegittimità sollevata
     limitatamente all'accettazione ed         dal governo austriaco in relazione all'art. 3
     all'acquisizione di valori mobiliari      della direttiva.
     destinati a tali conti, secondo
     quanto previsto dall'art. 40, n. 5,
     della BWG;

                                               31. Il governo austriaco, da parte sua,
   — non ha previsto l'identificazione         chiede in sostanza alla Corte di volere:
     del cliente in occasione dell'aper-
     tura di un conto di risparmio a
     partire dal 1° gennaio 1994;

                                               — respingere in toto il ricorso;
   — non ha previsto l'identificazione
     del cliente in occasione di opera-
     zioni effettuate in relazione ad un
     conto di risparmio aperto anterior-
     mente o successivamente al
     1 ° gennaio 1994;
                                               — condannare la Commissione al paga-
                                                 mento delle spese.

                                               27 — Replica, punto 1.4. La modifica peraltro, per un evidente
                                                    difetto di coordinamento, non è stata ripresa nelle
— condannare la Repubblica d'Austria al             conclusioni contenute alla fine della replica (punto 4.1.1}.
  pagamento delle spese.                       28 — Replica, punto 4.2.

                                                                                                   I - 7845
CONCLUSIONI DELL'AVV. GEN. SAGGIO — CAUSA C-290/98

 Sulla data di decorrenza dell'obbligo per il                        sione circa la data di decorrenza dell'ob-
 governo austriaco di conformarsi alle                               bligo di conformarsi alle disposizioni della
 disposizioni della direttiva                                        direttiva 31, all'udienza del 15 marzo 2000
                                                                     esso ha invece sostenuto che tale obbligo
                                                                     potrebbe essere fatto decorrere solo dalla
                                                                     data di adesione dell'Austria all'Unione
                                                                     europea, ossia dal 1° gennaio 1995, e che
                                                                     l'accertamento di presunti addebiti riferiti
                                                                     al periodo intercorrente fra il 1 ° gennaio
 La posizione delle parti                                            1994 — data di entrata in vigore dell'ac-
                                                                     cordo SEE — ed il 31 dicembre 1994
                                                                     esulerebbe dalla competenza della Corte.

 32. Nel suo ricorso la Commissione pro-
pone di assumere il 1 ° gennaio 1994, data
di entrata in vigore dell'accordo SEE, come
data di decorrenza dell'obbligo per il
governo austriaco di conformarsi alle                               L'opinione dell'avvocato generale
disposizioni della direttiva 29 e, pertanto,
di considerare che i comportamenti illegit-
timi imputati a tale governo abbiano avuto
inizio in quel momento. Peraltro, la Com-
missione non spiega, nemmeno nella                                  34. Ancorché tardive, le osservazioni criti-
replica 30, le ragioni della sua tesi se non                        che mosse in udienza dal governo austriaco
con un vago riferimento a quanto previsto                           alla tesi sostenuta dalla Commissione mi
dai precitati artt. 7 e 36 dell'accordo SEE                         sembrano convincenti, anche in relazione
circa il carattere vincolante degli atti                            alla giurisprudenza della Corte che è venuta
comunitari richiamati nell'allegato IX del-                         formandosi circa le relazioni intercorrenti
l'accordo stesso — fra i quali figura la                            fra l'ordine giuridico comunitario ed il
direttiva sul riciclaggio — e l'obbligo per le                      diverso ordine giuridico risultante dall'ac-
Parti contraenti di recepirli nei rispettivi                        cordo SEE.
ordinamenti giuridici.

                                                                    35. Rilevo al riguardo che, secondo il
                                                                    precitato art. 166 dell'Atto di adesione, i
33. Se nel corso della procedura scritta il                         nuovi Stati membri — fra cui la Repubblica
governo austriaco non ha espressamente                              d'Austria — sono considerati come desti-
contestato la tesi sostenuta dalla Commis-                          natari delle direttive comunitarie preesi-
                                                                    stenti a partire dal momento della loro
29 — Si veda il punto 17 del ricorso, ove si fa riferimento a
     quanto esposto nella lettera di diffida del 14 febbraio 1996
     e nel parere motivato del 21 febbraio 1997.                    31 — Si veda il capitolo B.4 del controricorso, ove si affronta il
30 — Al punto 31 della replica la tesi è ribadita senza ulteriori        problema della trasposizione retroattiva della direttiva, ma
     commenti.                                                           non si mette in discussione la data di trasposizione.

I - 7846
COMMISSIONE / AUSTRIA

adesione, e come aventi ricevuto notifica di                     36. Certo, secondo quanto previsto dal-
tali direttive dopo l'adesione. Inoltre, ai                      l'art. 7 dell'accordo SEE, le Parti con-
sensi del già citato art. 168 dello stesso                       traenti — fra le quali l'Austria — erano
Atto, i nuovi Stati membri devono adottare                       tenute a recepire le direttive menzionate
le misure necessarie per conformarsi alle                        negli allegati dell'accordo — fra le quali
disposizioni delle direttive preesistenti solo                   quella sul riciclaggio — fin dal momento
dal momento della loro adesione, a meno                          dell'entrata in vigore dell'accordo stesso.
che non vengano previsti termini diversi per                     Ma tale obbligo va inquadrato nell'ambito
il recepimento di tali direttive. Secondo tali                   del peculiare ordine giuridico instauratosi
disposizioni, l'obbligo per il governo                           fra la Comunità e gli Stati AELS (EFTA) in
austriaco di adeguarsi a quanto previsto                         seguito all'accordo SEE, ordine in base al
nella direttiva sul riciclaggio non può che                      quale solo la Corte AELS (EFTA) era ed è
decorrere dal 1 ° gennaio 1995, data di                          competente a pronunciarsi sulle controver-
adesione dell'Austria all'Unione europea,                        sie relative agli Stati AELS (EFTA). Ora,
nessun altro termine speciale essendo pre-                       dopo l'adesione la Repubblica d'Austria fa
                                                                 parte integrante della Comunità ed è sog-
visto dagli allegati dell'Atto di adesione.
                                                                 getta a partire dal 1 ° gennaio 1995 al
Nell'unico precedente specifico in mate-
                                                                 diritto comunitario, alla stregua del quale
ria 32, del resto, la Corte sembra implicita-
                                                                 vanno valutati i suoi comportamenti. In
mente ammettere l'idea che la Repubblica                         tale ottica, ammettere che all'Austria pos-
d'Austria sia tenuta al rispetto della nor-                      sano essere imputati addebiti che, in parte,
mativa comunitaria solamente a partire                           riguardano periodi, anche limitati, nei quali
dalla sua adesione all'Unione europea,                           tale Stato, pur essendo contraente dell'ac-
avvenuta il 1 ° gennaio 1995 33 .                                cordo SEE, non aveva ancora aderito
                                                                 all'Unione europea significa attribuire alla
                                                                 Corte la competenza a pronunciarsi su
                                                                 controversie che, ratione materiae, non le
                                                                 appartengono. Tale affermazione trova
                                                                 riscontro in quanto di recente ha stabilito
                                                                 la Corte stessa in due sentenze pregiudiziali
                                                                 riguardanti, rispettivamente, la Svezia 34 e
32 — Semenza 28 ottobre 1999. causa C-328/96, Commissione/
     Austria (non ancora pubblicata nella Raccolta). Si tratta dil'Austria 35 e concernenti la responsabilità
     una sentenza relativa al rispetto della normativa comuni-    dello Stato membro per i danni causati
     taria in materia di appalti pubblici, con riferimento alla
     procedura di aggiudicazione dei lavori relativi al nuovo     dalla non corretta trasposizione di alcune
     centro amministrativo e culturale di Sankt Pölten.
33 — Nella sentenza precitata, al punto 63, la Corte afferma
                                                                  direttive. Nella prima di tali sentenze la
     quanto segue: «La Commissione ricorda, in primo luogo,       Corte ha stabilito, tra l'altro, che essa non è
     come sin dalla sua adesione all'Unione europea, avvenuta
     il 1°gennaio 1995, la Repubblica d'Austria fosse tenuta al   competente a pronunciarsi sull'interpreta-
     rispetto della normativa comunitaria, della quale fanno      zione dell'accordo SEE per quanto riguarda
     parte le direttive relative all'aggiudicazione degli appalti
     pubblici» (il corsivo è mio). Più oltre, nel motivare il suo la sua applicazione negli Stati AELS
     giudizio sul caso di specie (punti 74-79), la Corte non fa
     più menzione della data di decorrenza dell'obbligo di        (EFTA), né in base al Trattato CE né in
     rispettare le direttive pertinenti, ma solo — a mio          base allo stesso accordo SEE, e che «la
     avviso — perché ciò appare irrilevante ai fini della
     decisione della causa, la quale riguarda precisamente        circostanza che lo Stato dell'AELS conside-
     «appalti conclusi prima del 6 febbraio 1996, ma alla data
     del 7 marzo 1996 non ancora eseguiti o, per quanto           rato sia successivamente divenuto Stato
     possibile, ancora annullabili» (punto 79), ossia attività i
     cui effetti si situano interamente dopo l'adesione dell'Au-
     stria all'Unione europea. Dal canto suo, l'avvocato gene-
     rale Alber proponeva, nelle sue conclusioni (punto 59), di
     non affrontare la questione della data di decorrenza
     dell'obbligo per il governo austriaco di conformarsi al      34 — Sentenza 15 giugno 1999, causa C-321/97, Andersson e
     diritto comunitario, dal momento che questo, in ogni caso,        Wåkerås-Andersson (Racc. pag. I-3551).
     è divenuto imperativo per l'Austria a partire dal momento    35 — Sentenza 15 giugno 1999, causa C-140/97, Rechberger e a.
     dell'adesione di quest'ultima all'Unione europea.
                                                                       (Racc. pag. I-3499).

                                                                                                                   I - 7847
CONCLUSIONI DELL'AVV. GEN. SAGGIO — CAUSA C-290/98

 membro dell'Unione europea (...) non può                          vero che la Corte ha ammesso, in alcune
 avere l'effetto di attribuire alla Corte una                      sentenze 40 anteriori a quelle richiamate,
 competenza relativa all'interpretazione del-                     che l'ambito di applicazione di alcune
 l'accordo SEE per quanto riguarda l'appli-                       disposizioni del Trattato CE può estendersi
 cazione di quest'ultimo a situazioni che                          «agli effetti delle situazioni sorte prima
 esulano dall'ordinamento giuridico comu-                         dell'adesione di [uno] Stato membro alle
 nitario» 36 , fermo restando che «le compe-                      Comunità» 41 , ciò è stato sempre affermato
 tenze della Corte comprendono l'interpre-                        sul presupposto che dette disposizioni fos-
 tazione del diritto comunitario, di cui                          sero vincolanti per tale Stato solo alla data
 l'accordo SEE forma parte integrante, per                        della sua adesione all'Unione europea 42.
 quanto attiene alla sua applicazione nei                         Inoltre, deroghe del genere si giustificano
 nuovi Stati membri a decorrere dalla data                        solo in base all'importanza del principio
 della loro adesione» 37 . Nella seconda delle                    affermato — nei casi di specie si trattava
 predette sentenze la Corte ha precisato che                      del divieto di discriminazione in base alla
 essa «non ha competenza, né ai sensi                             nazionalità — e della gravità dell'infra-
 dell'art. [234 CE] né in forza dell'Accordo                      zione a tale principio, criteri che impon-
 SEE, a pronunciarsi sull'interpretazione                         gono alla Corte di valutare con particolare
 dell'Accordo SEE sotto il profilo della sua                      attenzione le posizioni soggettive degli
esecuzione da parte della Repubblica d'Au-                        operatori colpiti dalle misure nazionali
stria durante il periodo precedente all'ade-                      confliggenti col diritto comunitario 43 .
sione di tale Stato all'Unione europea» 38 ,
essendo «competente unicamente a pro-
nunciarsi sul se uno Stato membro che ha
aderito all'Unione europea il 1 ° gennaio
1995» 39 abbia correttamente recepito le
disposizioni di una direttiva dopo tale data.
Da tali pronunce si ricava l'idea che,
dall'angolo visuale del diritto comunitario,
possano essere sindacati dalla Commis-                           37. Contro la predetta linea di ragiona-
sione e giudicati dalla Corte solo quei                          mento non possono, a mio avviso, trarsi
comportamenti degli Stati membri che                             argomenti utili dalla lettura delle disposi-
riguardino periodi successivi all'adesione                       zioni transitorie di cui all'art. 172, nn. 6
di questi ultimi all'Unione europea. Se è                        e 7, dell'Atto di adesione, relative alle
                                                                 procedure avviate dall'Autorità di vigilanza

                                                                 40 — Sentenze 26 settembre 1996, causa C-43/95, Data Delecta
                                                                       e Forsberg (Racc. pag. I-4661), e 2 ottobre 1997, causa
                                                                       C-122/96, Saldanha e MTS (Racc. pag. I-5325). Le due
                                                                       sentenze concernevano la compatibilità con l'art. 6 del
                                                                      Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 12 CE)
                                                                      di normative svedesi e austriache relative alla cautio
                                                                      ittdicatwn solvi.
                                                                 41 — Sentenza Saldanha e MTS, punto 14.
                                                                 42 — Nelle due cause citate, le conclusioni dell'avvocato gene-
                                                                      rale La Pergola sottolineavano che questioni relative a fatti
36 — Sentenza Andersson, punto 30.                                    antecedenti l'adesione di un altro Stato membro fuorie-
37 — Ibidem, punto 31 (il corsivo è mio).                             scono dal campo di applicazione temporale del Tratta-
                                                                      to CE. Si vedano soprattutto i punti 11 e 12 delle
38 — Sentenza Rechberger, punto 38.                                   conclusioni nella causa Saldanha e MTS (Racc. 1997,
39 — Ibidem, punto 40. Si veda pure il punto 44, ove si parla         pag. I-5327).
     espressamente dell'«obbligo, incombente alla Repubblica     43 — La Corte ha infatti sottolineato che «l'azione della causa
     d'Austria ai sensi del diritto comunitario, di attuare la        principale è connessa all'esercizio delle libertà fondamen-
     direttiva successivamente alla sua adesione all'Unione           tali garantite dal diritto comunitario» (sentenza Saldanha e
     europea in data 1 ° gennaio 1995».                               MTS, punto 17).

I - 7848
COMMISSIONE / AUSTRIA

AELS (EFTA). Tali disposizioni, infatti,                             austriaco che riguardano il periodo com-
prevedono, rispettivamente, che i casi di                            preso fra il 1 ° gennaio 1994, data di entrata
cui l'Autorità è stata investita nel quadro                          in vigore dell'accordo SEE, ed il 1 ° gennaio
della procedura di vigilanza siano trasmessi                         1995, data di adesione dell'Austria all'U-
alla Commissione dopo l'adesione di uno                              nione europea.
Stato membro che fosse, prima, Parte
contraente dell'accordo SEE, e che le deci-
sioni prese dalla stessa Autorità rimangano
valide anche dopo l'adesione. Esse, però,
nulla dicono della data di decorrenza
dell'obbligo per il governo di un nuovo
Stato membro di conformarsi al diritto
comunitario, né del momento a partire dal
quale le infrazioni a tale diritto possono                           Sulla pretesa violazione dell'obbligo di
essere sindacate dalla Commissione. Al                               provvedere a che il riciclaggio sia vietato
riguardo, non può che farsi riferimento a
quanto stabilito dai predetti artt. 166 e 168
dell'Atto di adesione, da cui si desume che
il momento in questione coincide con
quello dell'adesione del nuovo Stato mem-
bro all'Unione europea 44.
                                                                     L'addebito originario della Commissione e
                                                                     la sua modifica dopo la proposizione del
                                                                     ricorso

38. Sulla base delle osservazioni che prece-                         39. Nelle conclusioni del ricorso introdut-
dono, ritengo pertanto che la Corte debba                            tivo della presente causa la Commissione
dichiarare 45 la propria incompetenza a                              chiede, in primo luogo, alla Corte di
pronunciarsi su quella parte degli addebiti                          constatare che il governo austriaco non
rivolti dalla Commissione al governo                                 avrebbe rispettato l'obbligo derivante dal-
                                                                     l'art. 2 della direttiva, che impone agli Stati
                                                                     membri di provvedere a che il riciclaggio
44 — Questa soluzione risulta insoddisfacente nella misura in cui    sia vietato, in quanto tale governo circo-
     non consente alla Commissione di sindacare ed alla Corte
     di valutare i comportamenti di un nuovo Stato membro            scriverebbe il campo di applicazione del
     contrari al diritto comunitario — di cui l'accordo SEE fa       reato di riciclaggio — previsto e discipli-
     parte integrante — che si siano svolti durante la vigenza
     del predetto accordo ma prima dell'adesione di tale Stato       nato dall'art. 165 dello StGB — ai soli beni
     all'Unione europea. Si tratta di un arco temporale limitato
     nel quale uno Stato membro si vede garantire, per cosi dire,    di valore superiore a 100 000 ATS. In altre
     una sorta di immunità per il passato. Certo, in astratto i      parole, la Commissione rimprovera all'Au-
     comportamenti illegali che si situano all'interno del
     predetto arco temporale potrebbero essere sindacati dal-        stria di avere previsto una soglia quantita-
     l'Autorità di vigilanza AELS (EFTA) e dalla Corte AELS
     (EFTA), ma a partire dall'adesione dei nuovi Stati membri       tiva per la punibilità delle operazioni di
     tale possibilità è praticamente preclusa dalle disposizioni     riciclaggio, in contrasto con la previsione
     estremamente riduttive dell'art. 5 dell'Accordo sulle dispo-
     sizioni transitorie per il periodo successivo all'adesione di   della direttiva che impone agli Stati membri
     certi Stati AELS (EFTA) all'Unione europea.
                                                                     di vietare sempre e senza limitazioni il
45 — Sulla base del principio desumibile dall'art. 92, n. 1, del
     regolamento di procedura.                                       riciclaggio.

                                                                                                          I - 7849
CONCLUSIONI DELL'AVV. GEN. SAGGIO — CAUSA C-290/98

 40. Con lettera del Ministro federale della                L'opinione dell'avvocato generale sulla
 Giustizia del 28 agosto 1998 alla Commis-                  ricevibilità della modifica dell'addebito
 sione e, successivamente, nel controri-                    originario dopo la proposizione del ricorso
 corso 46 depositato il 9 ottobre 1998, il
 governo austriaco comunicava che
 l'art. 165 dello StGB era stato opportuna-
 mente modificato da una legge federale
 adottata dal Nationalrat nel luglio 1998 e                 43. Come ho indicato in precedenza, il
 pubblicata nell'agosto 1998 47 . Tale novella              governo austriaco non ha eccepito nella
 sopprimeva la soglia quantitativa di                       controreplica l'irricevibilità della modifica
 100 000 ATS con effetto dal 1 ° ottobre                    dell'addebito originario formulata dalla
 1998.                                                      Commissione. Peraltro, secondo l'art. 92,
                                                            n. 2, del regolamento di procedura, l'irri-
                                                            cevibilità per motivi di ordine pubblico può
                                                            in qualsiasi momento venire rilevata d'uffi-
                                                            cio dalla Corte. Ora, nel caso di specie la
                                                            modifica operata dalla Commissione incide
41. Dopo aver preso conoscenza dell'avve-                   sull'identificazione dell'oggetto della con-
nuta modifica della disposizione nazionale                  troversia e mette in discussione le garanzie
incriminata, la Commissione procedeva                       procedurali previste dal Trattato, ragioni
anch'essa nella replica 48 ad una modifica                  per le quali la valutazione della ricevibilità
della formulazione originaria dell'addebito                 di tale modifica può essere inquadrata nella
mosso al governo austriaco, chiedendo alla                  predetta norma regolamentare 49.
Corte di «constatare che la Repubblica
d'Austria è venuta meno agli obblighi
derivanti dal Trattato e dall'art. 2 della
direttiva (...) poiché ha esteso il divieto di
riciclaggio, previsto dall'art. 165 dello
StGB, ai beni di valore inferiore a                        44. Osservo in via preliminare che, secondo
100 000 ATS solo a partire dal 1 ° ottobre                 una giurisprudenza costante, «la lettera di
1998». Le conclusioni poste alla fine della                diffida inviata dalla Commissione allo
replica, peraltro, non menzionavano la                     Stato membro e poi il parere motivato
predetta modifica, per un evidente difetto                 della Commissione delimitano la materia
di coordinamento.                                          del contendere, che quindi non può più
                                                           essere ampliata» 50, dal momento che la
                                                           possibilità per lo Stato interessato di difen-
                                                           dersi costituisce una garanzia essenziale per
                                                           la regolarità del procedimento di accerta-
                                                           mento dell'inadempimento imputato a que-
                                                           st'ultimo 51 . Ora, nella presente causa non è
42. Nella controreplica il governo
austriaco ha preso atto della modifica
dell'addebito operata dalla Commissione,                   49 — Giurisprudenza costante. Si veda, ex mukis, la sentenza
senza pronunciarsi sulla sua ricevibilità.                      15 giugno 1993, causa C-225/91, Matra/Commissione
                                                                (Racc. pag. I-3203, punto 13).
                                                           50 — Sentenza 9 novembre 1999, causa C-365/97, Commis-
                                                                sione/Italia (non ancora pubblicata nella Raccolta,
46 — Controricorso, punto II.1.                                 punto 23).
47 — BGBl. n. 153/1998.                                    51 — Si veda, ex multis, la sentenza 17 settembre 1996, causa
                                                                C-289/94, Commissione/Italia (Racc. pag. I-4405,
48 — Replica, punto 1.4.                                        punto 15).

I - 7850
COMMISSIONE / AUSTRIA

contestato che l'addebito originariamente                             della controversia, nel senso di prevedere
formulato nelle conclusioni del ricorso sia                           nuovi addebiti o di aggravare quelli esi-
lo stesso addebito imputato dalla Commis-                             stenti 53. Ora, nel caso di specie la Com-
sione all'Austria nella lettera di diffida del                        missione, dopo aver preso conoscenza del-
14 febbraio 1996 e nel parere motivato del                            l'intervenuta modifica della normativa
21 febbraio 1997. Da questo punto di                                  nazionale incriminata nel senso da essa
vista, la Commissione ha rispettato piena-                            preconizzato, avrebbe potuto mantenere
mente le regole del procedimento d'infra-                             inalterate le conclusioni, chiedendo la con-
zione. Il problema che si pone riguarda                               statazione dell'inadempimento con riferi-
esclusivamente la fase successiva alla pre-                           mento al momento dell'emissione del
sentazione del ricorso: si tratta di verificare                       parere motivato, oppure rinunziare parzial-
se la modifica dell'addebito in questione,                            mente agli atti sul punto interessato.
operata dalla Commissione, possa conside-                             Invece, la Commissione ha scelto una terza
rarsi ricevibile.                                                     via, gravida di conseguenze negative di cui,
                                                                      evidentemente, non si è resa conto: ha cioè
                                                                      modificato l'addebito, chiedendo alla Corte
                                                                      di accertare che l'Austria è venuta meno
                                                                      agli obblighi derivanti dalla direttiva nella
                                                                      misura in cui ha eliminato la soglia quanti-
                                                                      tativa di cui all'art. 165 dello StGB sola-
                                                                      mente a partire dal 1 ° ottobre 1998,
                                                                      lasciando scoperto il periodo antecedente.
                                                                      Così facendo, la Commissione ha modifi-
45. Nutro seri dubbi al riguardo. La giuri-                           cato il contenuto sostanziale del proprio
sprudenza ha ammesso che, nell'ambito di                              addebito, trasformandolo da censura rela-
un procedimento volto all'accertamento                                tiva all'insufficiente estensione quantitativa
dell'inadempimento di uno Stato membro                                del divieto di riciclaggio a censura relativa
ad obblighi derivanti a suo carico dal                                alla mancanza di effetti retroattivi della
diritto comunitario, l'oggetto della contro-                          novella introdotta nel 1998. In tali condi-
versia possa essere modificato dopo la                                zioni, ritengo che la modifica introdotta
presentazione del ricorso per effetto di                              nella replica — indipendentemente da ogni
comportamenti imputabili allo Stato con-
venuto, ma solo nel senso di restringere gli
addebiti, ossia di limitare la materia del
                                                                      53 — Si veda la sentenza 22 giugno 1993, causa C-243/89,
c o n t e n d e r e 52. N o n s o n o invece                               Commissione/Danimarca (Racc. pag. I-3353, punti 15
ammesse — in quanto violerebbero il                                        e 19), nonché le conclusioni dell'avvocato generale
                                                                           Tesauro (Racc. pag. I-3373, punto 7). La Corte ha ritenuto
diritto di difesa dello Stato membro inte-                                 irricevibile l'ampliamento degli addebiti, formulato dalla
                                                                           Commissione in occasione della replica, con riferimento
ressato — modifiche alle conclusioni del                                   alle informazioni fornite dal governo danese nell'ambito
                                                                           del controricorso. Nella sentenza 25 aprile 1996, causa
ricorso che introducano una variazione                                     C-274/93, Commissione/Lussemburgo (Racc. pag. I-2019,
sostanziale od un ampliamento dell'oggetto                                 punti 11-13), la Corte ha— con un formalismo che mi
                                                                           sembra eccessivo — dichiarato irricevibile un ricorso
                                                                           diretto a far constatare l'inadempimento, da parte del
                                                                           governo lussemburghese, dell'obbligo di recepire le dispo-
                                                                           sizioni di una direttiva, perché la Commissione, dopo aver
52 — Si vedano, a puro tìtolo di esempio, le sentenze 12 ottobre           fatto valere nelle conclusioni del ricorso «la mancata
     1995, cansa C-257/94, Commissione/Italia (Race,                       trasposizione da parte della legge lussemburghese di talune
     pag. I-3041, punto 4), e 14 dicembre 1995, causa                      disposizioni», ha successivamente chiesto «di accertare che
     C-17/95, Commissione/Francia (Racc. pag. I-4895,                      il Granducato di Lussemburgo non ha adottato tutti i
     punto 4). In quest'ultima causa l'avvocato generale                   provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva»,
     La Pergola parla di «rinunzia parziale agli atti» per                 impedendo così allo Stato membro convenuto — peraltro
     definire i casi di restrizione degli addebiti intervenuti dopo        non costituitosi — di «pronunciarsi sulle censure (...)
     la presentazione del ricorso (si veda la nota 4 delle                 relative all'insufficiente trasposizione dì talune singole
     conclusioni nella causa C-17/95, Racc. pag. I-4896).                  disposizioni della direttiva».

                                                                                                                         I - 7851
CONCLUSIONI DELL'AVV. GEN. SAGGIO — CAUSA C-290/98

 considerazione circa la sua fondatezza 54 —                            fine di evitare che dell'anonimato approfit-
 concretizzi un nuovo addebito, ovviamente                              tino coloro che procedono al riciclaggio. La
 non preceduto dalla necessaria procedura                               Commissione interpreta questa disposi-
 precontenziosa che avrebbe dovuto essere                               zione come l'espressione di un principio
 avviata secondo le regole previste dal                                 generale — introdotto dalla direttiva nel
 Trattato CE.                                                           quadro di una progressiva sensibilizza-
                                                                        zione, a livello internazionale, contro i
                                                                        rischi ed i pericoli del riciclaggio — di
                                                                        sfavore verso ogni forma di anonimato
                                                                        bancario o finanziario, basandosi sul pre-
                                                                        supposto che l'anonimato favorisce ogget-
46. Per queste ragioni propongo alla Corte                              tivamente l'insorgere di fenomeni criminosi
di dichiarare irricevibile il nuovo addebito                           volti a riciclare i proventi di attività illecite.
formulato dalla Commissione nella replica                              In tale ottica, la Commissione fa espresso
in sostituzione di quello originario.                                  riferimento 55 alle iniziative assunte nelle
                                                                       principali istanze internazionali (Nazioni
                                                                       Unite, Consiglio d'Europa etc.), ed in
                                                                       particolare alle raccomandazioni della
                                                                        «Task Force finanziaria contro il riciclag-
                                                                       gio» («Financial Action Task Force on
                                                                       Money Laundering»), istituita nel luglio
Sull'obbligo di garantire che gli enti credi-                          1989 dal vertice di Parigi dei sette paesi più
tizi e finanziari prevedano l'identificazione                          industrializzati 56. Assumono pertanto un
dei loro clienti                                                       rilievo importante, in quest'ordine di idee,
                                                                       le disposizioni previste ai nn. 5 e 6 del-
                                                                       l'art. 3 della direttiva, secondo cui gli enti
                                                                       creditizi e finanziari devono, qualora sia
                                                                       dubbio se il cliente agisca per proprio conto
                                                                       o sia certo che non agisce per proprio
La posizione della Commissione                                         conto, informarsi sull'identità del man-
                                                                       dante e, qualora vi sia sospetto di riciclag-
                                                                       gio, procedere sempre all'identificazione
                                                                       del cliente.
47. Come si è visto in precedenza, l'art. 3
della direttiva prevede che gli Stati membri
impongano agli enti creditizi e finanziari di
procedere all'identificazione dei loro clienti
stabili e — per le operazioni di valore pari
o superiore a 15 000 ecu — occasionali, al

54 — In effetti, la Commissione chiede in buona sostanza
     all'Austria — forse senza rendersene conto — di attribuire
                                                                       48. Seguendo questa linea di ragiona-
     efficacia retroattiva all'estensione della responsabilità         mento, la Commissione ritiene che il pre-
     penale per riciclaggio ai beni di valore inferiore a
     100 000 ATS. Ma tale richiesta confligge col principio
     «che ordina di non applicare la legge penale in modo
     estensivo a discapito dell'imputato, che è il corollario del
     principio della previsione legale dei reati e delle pene, e più   55 — Si vedano in particolare il punto 44 del ricorso ed il
     in generale del principio di certezza del diritto» (si veda la         punto 8 della replica.
     sentenza 12 dicembre 1996, cause riunite C-74/95 e                56 — A tale struttura si richiama pure la direttiva, nel suo
     C-129/95, X, Racc. pag. I-6609, punto 25).
                                                                            settimo 'considerando'.

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