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COMUNE DI BERNAREGGIO

CAPITOLATO D’ONERI PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DI IMPIANTI SPORTIVI

COMUNALI ED ANNESSO LOCALE RISTORO SITI IN LARGO DONATORI DI SANGUE

                        PERIODO 1° APRILE 2014 – 31 MARZO 2020

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n° 35 del 06/06/2013 si è dato indirizzo in
merito alla gestione degli impianti sportivi ed annesso locale ristoro siti in Largo Donatori di Sangue
si articola il seguente capitolato d’oneri:

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE
La gestione dei seguenti impianti sportivi, di proprietà del Comune di Bernareggio, ubicati in Largo
Donatori di Sangue:
• due campi esterni con fondo artificiale;
• una palestra con spogliatoi, docce e locali di servizio;
• un locale ristoro;
• un area con fondo naturale (prato erboso) sul retro della palestra
come da planimetria allegata (Allegato A).

ART. 2 - PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Concessione di servizi ai sensi art. 30 D.Lgs 163/2006; il prezzo di aggiudicazione sarà determinato
dall’importo offerto in aumento rispetto all’importo a base di gara ed in base alle disposizioni della
Legge Regione Lombardia 27/2006 di Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di
impianti sportivi di proprietà di Enti pubblici territoriali.

ART. 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE
La presente concessione ha durata di anni 6 (SEI), dal 01/04/2014 al 31/03/2020, salvo motivata
disdetta da parte dell’Amministrazione da comunicare con raccomandata A.R. e con preavviso di
almeno tre mesi.
Il Concessionario potra’ recedere dal contratto per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad
adempiere agli obblighi contrattuali, con preavviso non minore di tre mesi mediante comunicazione
con lettera raccomandata.
Alla scadenza del rapporto il gestore deve restituire i locali ricevuti nello stato in cui sono stati
consegnati, salvo la normale usura del tempo o derivante dall’attività svolta.

ART. 4 – SERVIZI DA SVOLGERE
ATTIVITA’ SPORTIVA
1. Il concessionario deve gestire gli impianti allo scopo di favorire lo sviluppo della pratica delle
attività sportive compatibili con le destinazioni d’uso delle strutture.
2. Le spese relative ai consumi di utenze di energia elettrica - gas - acqua saranno a carico del
concedente.

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3. Il Concessionario è obbligato a quanto di seguito prescritto:
a) non svolgere negli impianti e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni del
presente capitolato, salvo espresso consenso del Comune da richiedersi di volta in volta;
b) assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti, rispondendo del loro deterioramento doloso
o colposo;
c) effettuare gli interventi e sostenere le spese per la manutenzione ordinaria necessari ed
indispensabili per il buon funzionamento degli impianti, compreso la pulizia dello stesso e la
manutenzione dell’area verde;
d) segnalare immediatamente al Comune tutte le circostanze e i fatti che, rilevati nell’espletamento
della gestione, possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;
e) tenere indenne il Comune da qualunque azione che possa essere loro intentata da terzi per il
risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall’esecuzione delle attività sportiva, a tale
scopo i concessionari dovranno stipulare apposite assicurazioni a proprie spese;
f) applicare le tariffe secondo le modalità stabilite dal Comune con deliberazione della Giunta
comunale, nei confronti di persone fisiche, gruppi organizzati o altre Associazioni sportive locali
che richiedano l’utilizzazione degli impianti;
g) segnalare le necessità di interventi straordinari agli impianti ed ai terreni di gioco;
h) garantire l’immediato allertamento dei servizi di pronto intervento per assistenza medica nei casi
di urgenza, nonché degli organi di polizia per assicurare una continua, attenta e sicura sorveglianza
dei frequentatori degli impianti per evitare che siano esercitate attività che possano arrecare molestia
o danno ai frequentatori medesimi;
i) limitare l’accesso agli impianti ad un numero adeguato di utenti, in base alla loro capacità
ricettiva, ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla vigilanza igienico - sanitaria e di sicurezza
e prevenzione dagli infortuni, assumendosi ogni eventuale responsabilità per incidenti o danni
causati da sovraffollamento;
l) assumere a proprio carico le tasse, imposte ed i premi per le assicurazioni di propria competenza;
m) rendere disponibili gli impianti per eventi sponsorizzati o organizzati dal Comune (due l’anno);
n) mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto della presente convenzione garantendone la
sicurezza; gli eventuali danni e deterioramenti provocati da incuria o da negligenza o da arbitrarie
distrazioni dall’uso dovranno senz’altro essere rifusi in solido dal Concessionario.
4. Per la conduzione degli impianti e delle attrezzature sportive i concessionari potranno avvalersi
delle prestazioni specialistiche di terzi, restando il comune estraneo da qualsiasi rapporto con essi.
Del pari il Comune rimane indenne e sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per proteste di terzi
- tra essi compresi i frequentatori degli impianti - in dipendenza di danni, disturbi e molestie
derivanti dalla inosservanza da parte dei Concessionari e dei loro eventuali dipendenti, incaricati,
volontari, comunque ed a qualsiasi titolo impiegati nella gestione, delle norme legislative e
regolamentari che riguardino l’esercizio e la gestione degli impianti e delle attività.
5. Al termine di ogni anno di attività il Concessionario presenterà al Comune il rendiconto degli
incassi derivanti dall’utilizzo degli impianti.

SERVIZIO RISTORO
1. Il servizio è prestato nei locali indicati nel presente capitolato, con responsabilità organizzativa a
   carico del gestore e con le modalità indicate nel presente capitolato e comunque concordate con
   l’Amministrazione.

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2. Il servizio ristoro deve essere in funzione tutti i giorni, escluso naturalmente il giorno di riposo e
   per i periodi di chiusura per ferie.
3. Il gestore deve garantire la protrazione degli orari di apertura e di chiusura del servizio in
   occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive aperte al pubblico. L’orario di apertura
   non potrà essere autorizzato oltre le 23,00 nel periodo invernale e oltre le 24,00 nel periodo
   estivo come sopra individuati. Restano ferme le estensioni dell’orario di apertura accettate in
   sede di gara.

Stante l’inserimento e la vicinanza del locale ristoro nel complesso del centro sportivo il servizio
deve essere svolto in accordo con la gestione dei servizi sportivi di responsabilità Pallacanestro
Bernareggio, garantendo lo svolgimento e il supporto all’attività di interesse pubblico al fine di
perseguire un pieno utilizzo pubblico di tutti gli impianti affidati.
La gestione del servizio ristoro è basata sul fondamentale principio lo stesso è prioritariamente inteso
quale attività a supporto alla gestione sportiva e del tempo libero di interesse pubblico che si svolge
nel comparto del Centro Sportivo Comunale.
I gestori dei due servizi hanno l’onere e la responsabilità di svolgere le loro attività al pubblico con
la logica della piena collaborazione.
I servizi prestati al pubblico devono avere la caratteristica della ricerca della reciproca utilità e
collaborazione. In questa logica:
a) Il Gestore si dovrà incaricare, durante i propri orari e periodi di apertura, di svolgere il “servizio
     reception” per gli accessi alle strutture sportive. I dettagli saranno regolati con specifico accordo
     fra le parti.
b) Gli orari di apertura del punto ristoro dovranno garantire il supporto alle attività sportive e
     ricreative; in ogni caso si potrà ricorrere all’uso di distributori automatici la cui gestione è di
     competenza del gestore del servizio ristoro.
c) Il punto ristoro deve essere fornito di una vasta gamma di generi di consumo di ottima qualità e
     in quantità sufficiente per soddisfare le esigenze dell’utenza. Le dosi da impiegare per i generi di
     caffetteria e per la mescita di bevande devono corrispondere alle norme di legge ed in mancanza
     alle consuetudini di piazza.
d) La pasticceria dolce e salata e ogni altro genere di “colazione” (panini, pizze, sandwiches,
     toasts,ecc.) deve essere di prima qualità e fresca di giornata. La vendita di generi avariati,
     adulterati o contenenti sostanze nocive o comunque non rispondenti alle disposizioni di legge in
     materia, darà luogo alla risoluzione immediata del contratto, con notifica delle inadempienze alle
     Autorità competenti.
e) E’ fatto divieto della vendita di superalcolici.
f) Il listino prezzi deve essere esposto in modo visibile nel locale a cura del gestore.

Il gestore assume a proprio carico ogni rischio di carattere economico legato alla gestione del punto
di ristoro e qualsiasi responsabilità civile, penale amministrativa connessa alla gestione stessa,
ritenendo pertanto sollevata l’Amministrazione da ogni onere e responsabilità.
Il gestore si impegna a condurre il punto di ristoro con proprietà e decoro, attenendosi alle
disposizioni che l’Amministrazione dovesse impartire; risponde direttamente all’Amministrazione
stessa, la quale per mezzo del dipendente indicato quale referente, può verificare in qualsiasi
momento il rispetto delle norme igienicosanitarie, la qualità dei prodotti utilizzati per la preparazione
delle vivande ed in vendita, l’igiene dei locali utilizzati e la pulizia delle attrezzature.
Sono a carico del gestore i seguenti oneri:

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•   all’aggiudicazione deve richiedere, a propria cura e spese, l’autorizzazione sanitaria ed in
    generale tutte le autorizzazioni necessarie per l’esercizio dell’attività di gestione, entro 10 giorni
    naturali consecutivi dalla data di consegna dei locali, risultante da apposito verbale, e deve dare
    inizio all’attività entro e non oltre 10 giorni naturali e consecutivi dalla data del rilascio delle
    prescritte autorizzazioni, salvo cause di forza maggiore accertate dall’Amministrazione;
•   gli adempimenti amministrativi, gli oneri relativi e ogni tassa, imposta e contributo afferenti la
    gestione del punto di ristoro;
•   la consegna all’Amministrazione di copia della documentazione concernente le domande, le
    autorizzazioni previste dalle vigenti normative per l’esercizio dell’attività;
•   la fornitura di tutte le materie prime ed il loro stoccaggio nel magazzino a disposizione;
•   la fornitura di tovaglie, tovaglioli e coprimacchia, nonché di stoviglie, posaterie ed ogni altra
    ulteriore attrezzatura che si renderà necessaria;
•   ogni ulteriore attrezzatura che ritenesse necessaria per la gestione, che non fosse fornita
    dall’Amministrazione, sempreché compatibile con le norme vigenti e consentita in riferimento
    alla tipologia dei locali;
•   il personale per la preparazione e la distribuzione dei generi di consumo, per la pulizia del punto
    ristoro, della saletta e dei vani di servizio, delle attrezzature e dei relativi oneri retributivi,
    previdenziali ed assicurativi.
•   la pulizia giornaliera dei locali e delle aree esterne, contrassegnati nella planimetria, nel rispetto
    delle norme igienico-sanitarie previste per la gestione dell’attività del punto di ristoro, nonché di
    quelle che potranno essere impartite dall’Amministrazione sulla base delle esigenze specifiche
    dovute alla natura del servizio e del luoghi;
•   lo smaltimento dei rifiuti solidi, con trasporto e deposito dei medesimi all’esterno dell’immobile,
    negli appositi punti di raccolta, con riferimento al vigente regolamento comunale;
•   le tasse e le imposte indirette di esercizio e di rivendita;

L’assuntore si obbliga altresì:
• a condurre il servizio direttamente;
• al mantenimento in buono stato di conservazione dei locali e degli arredi presenti, ed in perfetto
   stato di funzionamento i relativi impianti;
• all’osservanza delle leggi sul lavoro e sulla previdenza sociale, nonché di tutti gli oneri derivanti
   dal D.Lgs. n.81/2009 e successive modificazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nei
   confronti di tutto il personale che utilizza;
• ad intrattenere rapporti con i fornitori a suo esclusivo nome;
• a rispettare ed esporre in modo ben visibile i prezzi pattuiti;
• ad utilizzare in maniera razionale e comunque con la diligenza “del buon padre di famiglia”
   l’acqua potabile, l’energia elettrica e quant’altro sia riferibile alla comune conduzione
   dell’immobile.
1. L’Amministrazione mette a disposizione del gestore:
• l’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande intestata al Comune di
   Bernareggio;
• i locali di cui all’art.1, dotati di energia elettrica, acqua e quant’altro riferibile alla conduzione
   dell’immobile e non separabile;
• gli impianti nonché gli elementi di arredo e le attrezzature, già in dotazione del punto di ristoro.
2. Sarà compito del gestore provvedere in tutto o in parte alla sostituzione o reintegro degli arredi,
   attrezzature o altro materiale che resterà di sua proprietà alla cessazione del contratto.

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3. Le autorizzazioni comunali per la somministrazione di alimenti e bevande e tutte le altre licenze
    e autorizzazioni inerenti alla gestione del servizio ristoro sono intestate al Comune, non
    trasferibili a terzi a nessun titolo, e sono vincolate allo stesso esercizio pubblico fisicamente
    ubicato nel Centro Sportivo. Il rilascio di tali permessi è subordinato alla stipula della presente
    contratto, con l’accettazione di tutte le norme in essa contenute. Al termine del contratto, sia per
    naturale scadenza sia per anticipata risoluzione, licenze e autorizzazioni devono essere restituite
    all’Amministrazione comunale concedente; in ogni caso, decadono automaticamente.
4. Il personale deve essere idoneo ed adeguato, qualitativamente e quantitativamente, all’attività di
    gestione del punto di ristoro. Il gestore è tenuto a comunicare preventivamente
    all’Amministrazione i nominativi delle persone che intende impiegare per l’espletamento del
    servizio. Devono altresì essere comunicate entro 10 gg dal loro verificarsi eventuali variazioni
    successive.
5. Il personale deve vestire in maniera decorosa ed adeguata al luogo, Il personale addetto alla
    manipolazione, preparazione e distribuzione di cibi e bevande deve essere in regola con la
    vigente normativa sanitaria. Il personale necessario è assunto direttamente dal gestore che è
    tenuto ad osservare la legislazione vigente in materia di contratti di categoria.
L’Associazione deve fornire a tutto il personale gli indumenti di lavoro come prescritto dalle vigenti
norme in materia di igiene (D.P.R. n.327/80 art. 42 ) da indossare durante le ore di servizio. Si dà
espressamente atto che nessun rapporto di lavoro, ad alcun titolo, si intende instaurato tra il gestore
ed il personale di cui questo si avvalga e l’Amministrazione, che resta del tutto estranea ai rapporti
tra gestore e dipendenti

ART. 5 - UTILIZZO IMPIANTI
I beni oggetto della convenzione appartengono al patrimonio comunale indisponibile e restano
assoggettati al regime per essi previsto dal codice civile.
L’utilizzo degli impianti, ad esclusione del locale ristoro, avverrà compatibilmente con l’utilizzo da
parte degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Bernareggio, e pertanto dalle ore 16,30 alle 24,00 dei
giorni feriali e dalle 8,00 alle 24,00 il sabato e la domenica e per tutto il periodo di chiusura delle
Scuole; salvo modifiche del calendario scolastico.
L’accesso agli impianti è comunque riservato in via prioritaria alle associazioni, alle società sportive
e ai cittadini del Comune di Bernareggio, secondo il principio di garantire l’accesso alla struttura nel
modo più ampio alle diverse discipline.
Gli impianti dovranno restare aperti per tutto l’anno.
Gli orari di accesso ai servizi dovranno tenere conto dell’uso scolastico.
Eventuali periodi di chiusura dovranno essere concordati con l’Assessorato allo Sport.

ART. 6 – CANONE ANNUO DI CONCESSIONE.
L’importo della concessione è stimato in € 360.000,00 (trecentosessantamila); l’importo a base di
gara in € 78.000,00 (settantottomila) oltre Iva se dovuta (vedi piano finanziario allegato B);
 Il corrispettivo deve essere versato in rate semestrali anticipate entro il giorno 10 del primo mese di
ciascun semestre. Il pagamento del primo corrispettivo deve essere effettuato entro 20 giorni
dall’inizio del servizio.
Il medesimo corrispettivo deve intendersi comprensivo dell’indennità di avviamento per il locale
ristoro per cui nulla è dovuto, a tale titolo, in caso di cessazione del rapporto.
Dal 1° aprile 2015 verrà riconosciuto l’adeguamento Istat., nella misura del 100% della variazione
dell’indice Istat dei prezzi al consumo verificatisi nell’anno precedente.

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ART. 7 – CESSIONE
E’ vietata la cessione delle attività oggetto della presente concessione, a pena della sua nullità.

ART. 8 – SPONSORIZZAZIONI
Il Concessionario potrà avvalersi d’imprese pubbliche e\o private per la sponsorizzazione della
attività sportiva e delle manifestazioni connesse, i relativi introiti sono di competenza del
Concessionario, così come pure gli introiti derivanti dall’apposizione di materiale pubblicitario
all’interno del Centro Sportivo, che dovrà essere allestito nel rispetto dei canoni di estetica senza
deturpare l’aspetto degli impianti.

ART. 9 - OSSERVANZA DELLE LEGGI SUL LAVORO
Il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese alle assicurazioni obbligatorie per legge
del proprio personale dipendente in ordine alle specifiche prestazioni, nonché al pieno rispetto dei
vigenti specifici contratti collettivi nazionali di categoria e quelli territoriali sottoscritti dai maggiori
organi rappresentativi del movimento cooperativistico.

Art. 10 - PENALI
1. In caso di inadempimento degli obblighi assunti, il gestore, oltre ad ovviare alle infrazioni
   contestate formalmente, sarà passibile, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, di una
   pena pecuniaria variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 a seconda della
   gravità dell’infrazione.
2. Sono considerate inadempienze contrattuali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• mancato o ritardato pagamento del corrispettivo o di somme a qualsiasi titolo dovute. Oltre
   all’applicazione della penale di cui al presente articolo, l’Amministrazione nei casi di mancato a
   ritardato pagamento, avrà la facoltà di applicare a carico del gestore gli interessi di mora nella
   misura legale ed eventualmente avvalersi sul deposito cauzionale;
• mancata osservanza delle disposizioni legislative, di regolamenti, norme e prescrizioni delle
   competenti Autorità in materia di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro e di
   quant’altro possa comunque interessare l’espletamento del servizio;
• carenze nella pulizia dei locali, delle attrezzature, dei macchinari, dei mobili e di quant’altro
   sotto il diretto controllo del gestore;
• presenza e/o erogazione di generi alimentari scaduti e/o recanti etichette prive di data di
   scadenza, avariati, adulterati o contenenti sostanze nocive o comunque non rispondenti alle
   disposizioni di legge in materia;
• chiusura ingiustificata del punto di ristoro;
• mancata o parziale esecuzione del servizio nel rispetto degli orari previsti;
• mancata esposizione dei prezzi.
3. L’applicazione della penale sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza. Il
   gestore, nei cinque giorni successivi dalla data di notifica potrà presentare le proprie
   giustificazioni. L’applicazione delle penali di cui al precedente comma non esonera comunque
   l’aggiudicatario al risarcimento di eventuali maggiori danni;
4. Qualora le inadempienze dovessero essere significative o reiterare nel tempo, l’Amministrazione
   si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto a norma dell’art.1456 C.C., mediante
   semplice disdetta raccomandata AR senza preavviso. E’ facoltà dell’Amministrazione risolvere il
   contratto ai sensi per gli effetti dell’art 1456 del C.C. con riserva del risarcimento danni, anche
   nei seguenti casi:

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•   esecuzione di lavori o installazione di apparecchiature senza la preventiva autorizzazione da
    parte dell’Amministrazione;
•   interruzione del servizio protratto per oltre 5 giorni all’anno salvo cause di forza maggiore
    debitamente comunicate e riconosciute dall’Amministrazione;
•   inosservanza grave e reiterata delle disposizioni di legge o di regolamento riguardanti l’igiene e
    la sicurezza accertata dagli organi competenti;
•   cessione del contratto o subappalto del servizio;
•   fallimento del gestore o scioglimento della società.

ART. 11 - CAUZIONE
1. La garanzia provvisoria costituita con le modalità stabilite dal bando e dal disciplinare di gara,
   copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario.
2. Il gestore dovrà costituire una garanzia fideiussoria definitiva pari al 10% dell’importo
   contrattuale, riferito all’intera durata, a garanzia della perfetta ed integrale esecuzione delle
   obbligazioni assunte.
3. Le modalità di costituzione della garanzia sono quelle stabilite dall’art.113 “Garanzie di
   esecuzione e coperture assicurative” del D.Lgs. n.163/2006.

Art. 12 - CONTROLLI E VERIFICHE
1. L’Amministrazione nominerà un proprio referente che potrà in qualsiasi momento effettuare
   verifiche sull’andamento del servizio, al fine del rispetto delle clausole contrattuali e delle
   disposizioni impartite nonché delle norme igienico-sanitarie e la qualità dei prodotti. Le
   eventuali contestazioni verranno presentate al gestore o al referente che lo stesso indicherà.
2. Il gestore deve consentire il libero accesso al referente dell’Amministrazione incaricato di
   svolgere gli accertamenti e le verifiche. Copia delle chiavi dei locali del punto di ristoro saranno
   in possesso dell’Ufficio Tecnico Comunale, onde consentire l’accesso ai locali medesimi in caso
   di necessità o pericolo, per i quali saranno adottati i necessari provvedimenti.

Art. 13 - CONTROVERSIE
1. Qualora sorgano contestazioni tra il gestore e l’Amministrazione, si procederà in via principale
   alle loro definizione diretta, mediante transazione nel rispetto del codice civile.
2. Le controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono
   deferite ad arbitri. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile,
   salvo quanto disposto dal codice dei contratti e, in particolare, dall'art. 241.
3. Le controversie che non saranno definite ai sensi dei commi precedenti saranno devolute al
   giudice ordinario del Foro di Monza

Art. 14 - TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO
1. Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/03 i dati personali forniti dagli interessati, obbligatori per le
   finalità connesse all’affidamento del servizio, saranno trattati in conformità alle disposizioni
   contenute nella legge medesima, con la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art.7 della legge.
2. L’Amministrazione esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto e in
   ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate alle verifiche ed al
   controllo della spesa.
3. Il legale rappresentante dell’Associazione è nominato “Responsabile del trattamento dei dati
   personali” necessari per le attività a finalità istituzionale di cui al presente contratto, ai sensi
   dell'art. 29 del D. Lgs. 29-7-2003, n. 196.

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Art. 15 - INADEMPIENZE, PENALITA’ E RISOLUZIONE DELL’APPALTO
In caso di verifica negativa e/o di inadempienze ai contenuti del presente capitolato, entro il termine
di 10 giorni, il Comune richiede con contestazione scritta all’aggiudicatario adeguate motivazioni a
quanto rilevato.
In caso di mancata risposta alla contestazione o di accertamento di inadempimento non grave, il
Comune addebita all’aggiudicataria una penalità da € 500,00.= a € 3.000,00.=, da determinarsi a
cura del Comune in relazione alla gravità dell’infrazione, che verrà escussa direttamente dal deposito
cauzionale.
Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo, anche in deroga all' art.
1456 del Codice Civile, senza che ciò possa determinare il riconoscimento di pretese di alcun genere
a favore dell’aggiudicataria nel caso di:
a) violazione al divieto di cessione del contratto;
b) subappalto, anche parziale del servizio, se non preventivamente autorizzato, come disposto dal
     successivo art. 32 del presente capitolato;
c) reiterato e grave inadempimento nell’esecuzione del servizio da parte del concessionario;
d) gravi irregolarità che possano arrecare danni agli utenti dei servizi o, anche indirettamente, al
     Comune;
e) violazione dell’obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;
f) inosservanza ripetuta delle prescrizioni del Comune volte ad assicurare le regolarità dei servizi,
     l’igiene e la pulizia dei locali, la sicurezza degli utenti e il rispetto di leggi, regolamenti e del
     presente capitolato.
Si conviene come unica formalità preliminare alla risoluzione del contratto la contestazione degli
addebiti mediante azione per rivalsa dei danni in conseguenza dell’inadempimento da parte
dell’aggiudicatario dei propri impegni contrattuali e delle penali maturate. L’esecuzione in danno
non esclude eventuali responsabilità civili e penali dell’aggiudicataria, per il fatto che ha determinato
la risoluzione.
La risoluzione opera di diritto, nel momento in cui il Comune informa l’associazione di volersi
avvalere della presente clausola risolutiva espressa.
Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto ad incamerare l’intera cauzione,
dedotti gli eventuali prelevamenti già effettuati e di affidare, anche con procedura negoziale, la
restante prestazione a terzi in danno dell’aggiudicatario inadempiente, ferma restando la rifusione
degli eventuali danni nei confronti dell’Amministrazione.

Art. 16 - STIPULA DEL CONTRATTO
La stipula del contratto, che avverrà nella forma pubblica amministrativa, è subordinata alla
presentazione dei sotto elencati documenti:
a)     Cauzione definitiva;
b)     Polizza assicurativa RCT, che comprenda i danni causati agli ospiti della struttura ed a terzi
in essa presenti, e che si estenda a tutte le attività e i rischi inerenti la gestione del servizio, con
primaria compagnia contratta dal concessionario, con massimale unico di almeno €. 1.000.000,00.=.

Art. 17 - TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
L’aggiudicatario è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 136/2010 al
fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto ed a comunicare
l’attivazione di un conto corrente dedicato.

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Art. 18 - ALTRE NORME
I termini e le comminatorie contenute nel presente capitolato operano di pieno diritto senza obbligo
per il Comune della costituzione in mora. L’esecuzione dell’incarico comporta la piena ed
incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dalle disposizioni contenute nel
presente capitolato. L’aggiudicatario si obbliga per sé, e per i suoi aventi causa.
Per quanto non previsto nel presente atto, si applicano le diverse disposizioni normative che
regolamentano la materia dei servizi oggetto della presente concessione.

ART. 19 – SPESE
L’aggiudicataria è tenuta al pagamento di tutte le spese contrattuali dovute secondo le leggi in
vigore.

                                             §§§§§§§

Allegati al Capitolato:
Allegato “A” Planimetria luogo e impianti oggetto della concessione
Allegato “B” Piano Finanziario
Allegato “C” Tariffe impianti sportivi
Allegato “D” Elenco attrezzature

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