CIRCOLARE PAYROLL 01.2019 - Zeta Service

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CIRCOLARE PAYROLL 01.2019

MINISTERO DEL LAVORO: ESONERO DAL PAGAMENTO DEL TFR E DEL CONTRIBUTO DI
LICENZIAMENTO PER LE IMPRESE IN PROCEDURA FALLIMENTARE
(MINISTERO DEL LAVORO CIRCOLARE N. 19 DEL 11/12/2018)

L’articolo 43 del Decreto Legge n. 109 del 28 settembre 2018 ha introdotto la possibilità di
richiedere il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, sino a 12 mesi, alle
imprese che abbiano cessato la propria attività produttiva e non siano ancora concluse le procedure
di licenziamento di tutti i lavoratori.
Inoltre l’articolo 43 bis introduce la possibilità per le aziende sottoposte a procedura fallimentare o
in amministrazione straordinaria, che fruiscono del trattamento di Cigs negli anni 2019 e 2020, di
essere esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto e
dal pagamento del c.d. contributo di licenziamento.
Si ricorda che le quote di tfr maturate durante il periodo di CIG sono a carico del datore di lavoro,
mentre quelle relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro per stipula
di contratto di solidarietà sono a carico della gestione di afferenza, ad eccezione di quelle relative
ai lavoratori licenziati per motivo oggettivo o nell’ambito di una procedura di licenziamento
collettivo, entro 90 giorni dal termine del periodo di fruizione del trattamento di integrazione
salariale.

MINISTERO DELL’ECONOMIA: AGGIORNATO IL SAGGIO DEGLI INTERESSI LEGALI
(MINISTERO DELL’ECONOMIA, DECRETO MINISTERIALE DEL 12 DICEMBRE 2018)
Il Ministro dell’economia e delle finanze, con decreto 12 dicembre 2018 pubblicato nella Gazzetta
ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2018, ha fissato allo 0,8% in ragione d’anno il saggio degli interessi
legali, con decorrenza dal 1° gennaio 2019.
DECRETO SEMPLIFICAZIONI 2019, ABOLITO IL LUL TELEMATICO
(DECRETO LEGGE N. 135 DEL 14 DICEMBRE 2018)
Sulla G.U. n. 290 del 14-12-2018 è stato pubblicato il DECRETO-LEGGE 14 dicembre 2018, n. 135
recante “disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica
amministrazione” che tra le principali misure, prevede l’abrogazione dell’art. 15 del D. Lgs. 151/2015
che stabiliva l’entrata in vigore del libro unico del lavoro telematico, prevista per l’1° gennaio 2019.

ANPAL: PROROGA DEI TERMINI PER USUFRUIRE DELL’INCENTIVO OCCUPAZIONE NEET
(ANPAL, DECRETO N. 581 DEL 28 DICEMBRE 2018)
L’ANPAL ha emanato il decreto n. 581 del 28 dicembre 2018, con il quale proroga i termini per
usufruire dell’Incentivo Occupazione NEET.
Caratteri dell’incentivo
L’incentivo è riconosciuto anche per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019, nei
limiti delle disponibilità̀ finanziarie, pari a 160 milioni, e dovrà̀ essere fruito, a pena di decadenza,
entro il 28 febbraio 2021.
L’assunzione deve riguardare una sede di lavoro ubicata in tutto il territorio nazionale, con la sola
esclusione della provincia di Bolzano, con una delle seguenti tipologie contrattuali:
- a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
- apprendistato professionalizzante;
anche part-time.
Misura dell’esonero
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale posta a carico del datore di lavoro, con l’esclusione
dei premi INAIL, per 12 mesi entro un tetto massimo pari a 8.060 euro su base mensile,
riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.
La fruizione deve rispettare le condizioni dettate dal “de minimis”, tranne che in caso di assunzione
che comporti un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei dipendenti dei dodici mesi
precedenti l'assunzione stessa.

CAMERA E SENATO DELLA REPUBBLICA: PUBBLIGATA IN GAZZETTA UFFICIALE LA LEGGE
FINANZIARIA PER L’ANNO 2019
(LEGGE N. 145 DEL 30/12/18 GU. N 302 DEL 31/12/8 SUPPL. ORD. N. 62)

Le principali novità previste dalla legge finanziaria per l’anno 2019 in materia di lavoro sono le
seguenti:

      Esteso anche per l’anno 2019 il credito d’imposta per le spese di formazione nel settore delle
       tecnologie. (art.1 co.78)
      Agevolazioni per le assunzioni a tempo indeterminato nelle regioni di Abruzzo, Molise,
       Campania, Sicilia, Puglia, Basilicata, Calabria e Sardegna (art.1 co. 247). Per assunzioni a
       tempo indeterminato di soggetti con meno di 35 anni, ovvero con almeno 35 anni privi di un
       impiego regolarmente retribuito, esonero al 100% fino ad un massimo di 8.060,00 x 36 mesi.
      Estensione del trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori che in seguito a periodi di
       cig in deroga non possono accedere alla Naspi (art. 1 co 251-252).
      Prorogato per il 2019 il congedo obbligatorio padre, che per il 2019 viene innalzato a 5 giorni.
       (art.1 co. 278).
      Previsione del trattamento di cigs, per la durata massima di 12 mesi per le imprese che
       operano in aeree di crisi complessa (art.1 co. 282-285).
      Incentivo impiego giovani autotrasportatori. (art. 1 co 291 e ss). Rimborso del 50% delle
       spese sostenute per il conseguimento della patente x l’abilitazione come autotrasportatore
       per conto di terzi di lavoratori assunti a tempo indeterminato di età inferiore a 35 anni.
      Inasprimento delle sanzioni per contrastare il lavoro sommerso e per le violazioni in materia
       di salute e sicurezza sul lavoro. (art. 1 co. 445).
      Possibilità di fruire del congedo obbligatorio di maternità per i 5 mesi successivi al parto. (art.
       1 co. 485)
      Previsione per i datori di lavoro di concedere lo smart working in via prioritaria alle lavoratrici
       entro 3 anni dalla conclusione del congedo obbligatorio di maternità o ai lavoratori con figli
       in condizione di disabilità. (art. 1 co. 486)
      Innalzamento del bonus asilo nido a 1500 euro per gli anni 2019, 2020 e 2021. (art. 1 co.
       488).
      Rimborso dall’ INAIL del 60% della retribuzione ai datori che completano percorsi di
       reinserimento al lavoro di un soggetto con disabilità al fine della salvaguardia del posto di
       lavoro. (art.1 co. 533).
      Agevolazione per assunzioni a tempo indeterminato (anche con trasformazione da T.D.) dal
       01.01.2019 al 31.12.0219 di laureati con 110 e lode (e media di almeno 108/110 rimanendo
nel corso degli studi) di età entro i 30 anni o in possesso di un dottorato di ricerca con età
       entro i 34 anni. Esonero 100% contributi fino ad un massimo di 8.000€ per 12 mesi (art. 1 co
       706 e ss).
      Revisioni delle tariffe inail e slittamento del termine per l’autoliquidazione al 16/5/2019 e al
       31/3/19 per l’invio delle basi di calcolo. (art. 1 co. 1121-1126).
      Stanziamento risorse per il finanziamento di percorsi di apprendistato per la qualifica, il
       diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di
       specializzazione tecnica superiore e di alternanza scuola- lavoro (adesso denominato
       “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento). Art. 1 co. 281 e 784.

BCE: NESSUNA MODIFICA DEL TUR
(BANCA CENTRALE EUROPEA COMUNICATO STAMPA DEL 13/12/2018)

La Bce con comunicato del 13/12/18 ha reso noto che il TUR rimane invariato allo 0,00%.
Gli interessi di dilazione dei debiti contributivi rimangono pari allo 6,00%, mentre le sanzioni per
omissioni contributive rimangono pari al 5,5%.

AGENZIA DELLE ENTRATE: PUBBLICATE LE NUOVE TABELLE CON I VALORI AUTO PER IL 2019
(AGENZIA DELLE ENTRATE, COMUNICATO IN G.U 295 DEL 20/12/18 SUPPLEMENTO
ORDINARIO N. 57)

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale i costi chilometrici ACI per
l’individuazione del fringe benefit auto 2019.
Ai sensi dell’art. 51, c. 4, del DPR 917/86, per gli autoveicoli e i motocicli concessi dall’azienda ad
uso promiscuo ai propri dipendenti, il valore del benefit è pari al 30% dell’importo corrispondente
ad una percorrenza convenzionale di 15.000 Km calcolato sulla base del costo chilometrico
riportato nelle tabelle nazionali ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.

INPS: PUBBLICATA UNA GUIDA OPERATIVA PER GLI EVENTI DI MALATTIA ALL’ESTERO
(INPS, GUIDA OPERATIVA DEL 04/12/2018)
L'Inps ha pubblicato, attraverso il proprio sito internet, una guida operativa per il trattamento degli
eventi di malattia insorti all'estero ad uso degli aventi diritto alla tutela previdenziale che soggiornino
temporaneamente fuori dall'Italia.
Il documento prende in esame tre fattispecie di evento: malattie insorte in Paesi appartenenti alla
Ue, malattie insorte in Paesi Extra Ue firmatari di accordi bilaterali, malattie insorte in Paesi Extra Ue
non firmatari di accordi bilaterali.
       Malattie insorte in Paesi appartenenti alla Ue: (si includono i Paesi che fanno parte dello
        Spazio Economico Europeo ossia Islanda, Norvegia, Liechtenstein e Svizzera) la regola
        generale prevede l’applicazione della legislazione corrispondente alla sede in cui si trova
        l'istituto previdenziale presso il quale è assicurato il lavoratore (quindi per il lavoratore italiano
        assicurato all'Inps la legislazione italiana). Pertanto si applicano le ordinarie regole:
        trasmissione del certificato di malattia al datore ed all'Inps entro 2 giorni lavorativi
        (eventualmente anticipandolo via fax, Pec o e-mail). Il certificato lo rilascia il medico curante
        nello Stato di soggiorno o la istituzione incaricata. Non è necessaria la sua traduzione (della
        quale si occuperà l'Inps).
       Malattie insorte in Paesi Extra Ue firmatari di accordi bilaterali: malattie insorte in Paesi extra
        Ue con i quali siano in vigore accordi o convenzioni bilaterali. Le regole sono le stesse vedute
        precedentemente tranne che per la legalizzazione del certificato di malattia, che è necessaria
        se l'accordo espressamente non prevede la esenzione. La legalizzazione è l’attestazione che
        il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni del Paese in cui è stato redatto
        il certificato di malattia. Non è sufficiente a tali fini la sola attestazione dell'autenticità della
        firma del traduttore abilitato o della conformità della traduzione all'originale.
       Malattie insorte in Paesi Extra Ue non firmatari di accordi bilaterali: in tale eventualità
        l'indennità di malattia potrà essere corrisposta dall'Inps solo dopo la presentazione della
        certificazione originale, legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare
        all'estero. La legalizzazione potrà avvenire anche in un momento successivo al rientro del
        lavoratore in Italia, ma in ogni caso entro il termine di prescrizione annuale.

INPGI, CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE DOVUTA SOLO DOPO IL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI
DURATA DELLA CIGS
(INPGI, CIRCOLARE N. 6 DEL 04/12/2018)
L’INPGI, con la circolare n. 6 del 4 dicembre scorso, ha fornito precisazioni in merito al contributo
addizionale dovuto dalle imprese del settore dell’editoria dal 1 gennaio 2018. In merito, l’istituto ha
precisato che il contributo deve essere calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al
giornalista per le ore di lavoro non prestate e la misura dell’aliquota varia in funzione della durata di
utilizzo delle integrazioni salariali nell’ambito del quinquennio mobile.
Ai fini del superamento delle 52 e 104 settimane che comportano l’incremento delle aliquote del
contributo addizionale, devono essere computati i soli trattamenti di CIGS per i quali sia stata
presentata istanza a decorrere dal 1 gennaio 2018.
La maggiorazione dell’aliquota, avuto riguardo alla mensilizzazione dei periodi di paga e delle
relative denunce contributive all’Istituto (DASM), interviene con decorrenza a decorrere dal mese
successivo a quello in cui si realizza il superamento dei predetti limiti di durata.
Inoltre – prosegue l’INPGI – la base di calcolo del contributo addizionale è la retribuzione che sarebbe
spettata al giornalista per le ore di lavoro non prestate, maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive
(c.d. “retribuzione persa”).
Nella procedura DASM dovrà essere indicata la retribuzione persa, considerando anche i ratei delle
mensilità aggiuntive, quali la tredicesima e la redazionale e, al fine di escludere i trattamenti di
integrazione salariale straordinaria richiesti prima del 1°gennaio 2018 dall’imposizione contributiva
in oggetto, dovrà essere valorizzata la data di richiesta del trattamento di integrazione salariale.
L’INPGI evidenzia inoltre che, nel nuovo DASM, dovranno essere indicati tutti i dati riguardanti le
integrazioni salariali, fino ad oggi trasmessi via mail al Servizio Prestazioni.

MINISTERO DEL LAVORO: INAIL, RIDUZIONE DEI PREMI E CONTRIBUTI PER L’ANNO 2019
(MINISTERO DEL LAVORO, DECRETO MINISTERIALE DEL 22/10/2018)
Il Ministero del Lavoro ha pubblicato, il 7 dicembre scorso, il D.M. 22 ottobre 2018: tale decreto ha
approvato la determinazione Inail n. 356/2018 decretando la riduzione, in misura pari al 15,24% per
l'anno 2019, dell'importo dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali.

INPS: RIDUZIONE CONTRIBUTIVA NEL SETTORE DELL’EDILIZIA PER L’ANNO 2018
(INPS, CIRCOLARE N. 118 DEL 13 DICEMBRE 2018)
L’INPS ha emanato la circolare n. 118 del 13 dicembre 2018, con la quale fornisce le indicazioni
operative per l’ammissione al regime agevolato nel settore dell’edilizia per l’anno 2018.
Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti, nella misura dell’11,50%, per le
assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati per 40 ore a
settimana. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.
L’accesso al beneficio è subordinato alle seguenti condizioni:
      rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, che impone
       a tutti i datori di lavoro, che intendano fruire dei benefici normativi e contributivi previsti dalla
       normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, il possesso dei requisiti di regolarità
       contributiva attestata tramite il documento unico di regolarità contributiva, fermi restando
       gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di
       quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni
       sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
       nazionale;
      rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
       convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, in materia di retribuzione
       imponibile;
      i datori di lavoro non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione
       in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di

       applicazione dell’agevolazione (art. 36-bis, comma 8, del decreto-legge n. 223/2006).

Inoltre, che la riduzione contributiva non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche
agevolazioni contributive ad altro titolo (ad esempio, esonero strutturale per le assunzioni a tempo
indeterminato previsto dalla legge n. 205/2017 o “Incentivo Occupazione Mezzogiorno” per le
assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2018, disciplinato dal decreto
direttoriale dell’ANPAL n. 2/2018 e successiva rettifica).
Presentazione dell’istanza di riduzione contributiva
Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2018
dovranno essere inviate, entro il 15 marzo 2019, esclusivamente in via telematica avvalendosi del
modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito Internet
dell’Istituto, nella sezione “Comunicazioni on-line”, funzionalità “Invio nuova comunicazione”.
In caso di esito positivo, al fine di consentire il godimento del beneficio, sarà attribuito alla posizione
contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da dicembre 2018 a febbraio
2019. L’esito sarà visualizzabile all’interno del cassetto previdenziale aziende.
Compilazione del flusso Uniemens
I datori di lavoro autorizzati alla fruizione potranno esporre lo sgravio nel flusso Uniemens con le
seguenti modalità: il beneficio corrente dovrà essere esposto con il codice causale L206
nell’elemento “AltreACredito” di “DatiRetributivi”; per il recupero degli arretrati dovrà essere
utilizzato   esponendo     il   beneficio   corrente    con   codice    causale     L207,   nell’elemento
“AltrePartiteACredito” di “DenunciaAziendale”.
In caso di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro interessato a recuperare lo sgravio per i
mesi antecedenti la sospensione o la cessazione dovrà inoltrare l’istanza avvalendosi della
funzionalità “Contatti” del cassetto previdenziale aziende.
Per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella
sezione individuale del primo flusso Uniemens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora
in forza, senza valorizzare le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero, ma valorizzando
l’elemento “TipoLavStat” con il codice NFOR, che contraddistingue gli operai non più in carico
presso l’azienda.

INPS: SGRAVIO CONTRIBUTIVO MISURE DI CONCILIAZIONE VITA PRIVATA- LAVORO PER
L’ANNO 2018
(INPS MESSAGGIO N. 4823 DEL 21/12/18).

L’Inps con il messaggio n. 4823 del 21/12/18 comunica che sono terminate le operazioni di controllo
sul deposito del contratto aziendale e di calcolo della misura del beneficio, per le aziende che hanno
previsto all’interno dei contratti di secondo livello misure per la conciliazione della vita privata con
quella lavorativa ed hanno richiesto il beneficio contributivo come illustrato nella circolare 91/2018.
I datori di lavoro riceveranno una comunicazione all’interno del modulo di istanza “Conciliazione
Vita-Lavoro 2018” della piattaforma “DiResCo”, relativamente all’esito della domanda e all’importo
di sgravio eventualmente riconosciuto.
L’importo dello sgravio è determinato dall’inps e lo stesso non può comunque superare il 5%
dell’imponibile previdenziale dell’anno precedente la domanda.
Il conguaglio del benefico accordato potrà essere effettuato sulle denunce relative a dicembre 2018
e gennaio 2019.
Alle matricole ammesse al beneficio è attribuito, da dicembre 2018, il codice di autorizzazione 6J.
Per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti, i datori di lavoro interessati
valorizzeranno all’interno di  di  di 
il codice causale di nuova istituzione “L902”, avente il significato di “conguaglio sgravio per
conciliazione vita-lavoro ai sensi del D.I. del 12 settembre 2017 – annualità 2018”; nell’elemento
, indicheranno il relativo importo.

INPS: FLUSSO UNIEMENS ANTICIPATO
(INPS MESSAGGIO N. 4806 DEL 21/12/2018)

L’Inps con il messaggio n. 4806 fornisce indicazioni relative al nuovo flusso UniEmens “anticipato” in
relazione alla liquidazione delle prestazioni pensionistiche. E’ compilato da parte del datore di lavoro
con le informazioni necessarie e sufficienti alla liquidazione di una pensione provvisoria, in attesa del
flusso definitivo scaturente dall’elaborazione degli stipendi.
Il flusso dovrà valorizzare i dati relativi agli ultimi due mesi del rapporto di lavoro del pensionando.
Le informazioni da trasmettere sono solo quelle utili all’accredito dell’anzianità previdenziale ai soli
fini del raggiungimento del diritto alla prestazione pensionistica.
La trasmissione del flusso in parola verrà richiesta al datore di lavoro qualora il requisito contributivo
per la pensione anticipata o la pensione di vecchiaia venga maturato nei due mesi antecedenti la
cessazione dal servizio.
Il canale di trasmissione telematico sarà disponibile dal 1° aprile 2019.
Al fine di evitare sovrapposizione tra le denunce anticipate e quelle ordinarie, afferenti la stessa
competenza, e di accelerare l’elaborazione delle denunce anticipate, queste ultime possono essere
trasmesse dal momento in cui si ha contezza e certezza delle coperture settimanali e comunque non
oltre il quindicesimo giorno del mese successivo alla competenza del mese.
La denuncia “anticipata” dovrà contenere i seguenti dati:
    matricola azienda,
    dati anagrafici del soggetto,
    mese di competenza,
 codice fiscale lavoratore,
     qualifica,
     tipo contribuzione,
     tipo lavoratore,
     le coperture settimanali.

La denuncia dovrà essere valorizzata, nel mese di competenza in cui ricorre, la data di cessazione dal
servizio.
Non dovrà invece contenere le sezioni relative:
     all’imponibile,
     al Mese precedente (elemento ),
     alle Variabili retributive (elemento )
     alla CIG pregressa (elemento
- l’applicazione del massimale contributivo e pensionabile (soggetti di prima occupazione successiva
al 31.12.1995);
- la verifica dell’esatto ammontare esente dei fringe benefit;
- l’imputazione, per competenza, degli elementi variabili della retribuzione;
- i conguagli legati al versamento del TFR al Fondo Tesoreria e relative compensazioni contributive
e la rivalutazione annuale del TFR conferito al fondo tesoreria.
Le operazioni di conguaglio, in via generale, possono essere effettuate, oltre che con il flusso
UniEMens di competenza del mese di dicembre 2018 in scadenza il prossimo 31 gennaio, anche con
la denuncia del mese di gennaio 2019, da trasmettere entro il 28 febbraio.
Elementi variabili della retribuzione
Si tratta di specifiche fattispecie, legate alla corresponsione di straordinari, trasferte, malattia,
infortunio, permessi, ferie, CIG, indennità di cassa, congedi vari. Al riguardo va osservato che gli
elementi relativi al mese di dicembre 2018 corrisposti o trattenuti nel mese di gennaio 2019 si
considerano:
- con il principio di competenza (dicembre 2018) ai fini assicurativi, posizione del lavoratore;
- retribuzioni del mese di gennaio 2019 ai fini dell’assoggettamento contributivo;
Detti importi non incidono dunque nella determinazione dei massimali dell'anno 2018.
Contributo aggiuntivo IVS
Si tratta di una contribuzione aggiuntiva applicata nel caso di regimi pensionistici che prevedono
aliquote a carico del dipendente inferiori al 10%. Esso deve essere calcolato sulle quote di
retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile pari, per il 2018, a €
46.630,00. Il predetto limite deve essere mensilizzato: l'aliquota aggiuntiva dell'1% deve essere
applicata mensilmente sulla retribuzione eccedente, per il 2018, € 3.886,00, vale a dire un dodicesimo
di € 46.630,00. Ne deriva che il calcolo del contributo effettuato applicando il criterio della
mensilizzazione va verificato a fine anno, o comunque nel mese di cessazione del rapporto, al fine di
procedere ad eventuali operazioni di conguaglio.
Fringe benefits
Il valore dei fringe benefit concessi ai dipendenti non concorre a formare reddito imponibile a
condizione che non risulti superiore (compresi i benefit corrisposti da precedenti datori di lavoro),
nel periodo d’imposta, a € 258,23. La somma dei benefit di valore superiore al predetto limite, per
effetto dell’armonizzazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale, anche ai fini contributivi,
concorre interamente a formare reddito imponibile.
Solo ai fini contributivi, l’INPS ha precisato che in caso di superamento del limite di esenzione,
l’azienda opererà il conguaglio e provvederà al versamento dei contributi solo sul valore del fringe –
benefit da essa erogato.
Gestione del Fondo di Tesoreria
L’INPS rammenta come il versamento delle quote di TFR va effettuato mensilmente, salvo conguaglio
a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro. In occasione delle operazioni di conguaglio,
quindi, le aziende devono provvedere alla sistemazione delle differenze a debito o a credito
eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate al Fondo di Tesoreria e
alla regolarizzazione delle connesse misure compensative. L’Istituto precisa inoltre che la quota di
TFR che le aziende versano mensilmente al Fondo di Tesoreria affluisce al netto dell’ammontare
corrispondente all’importo del contributo dello 0,50%, calcolato sull’imponibile previdenziale.
Ne deriva che le aziende, che sono anche state ammesse alla fruizione dello sgravio contributivo
sulle retribuzioni di secondo livello, all’atto del recupero della percentuale di incentivo spettante,
recuperano anche il citato contributo aggiuntivo IVS dello 0,50%.
Una volta restituito ai datori di lavoro, detto contributo riassume la sua natura originaria di TFR e, di
conseguenza, concorre a implementare la quota che le aziende sono tenute a versare al Fondo di
Tesoreria. Per il versamento di tali differenze va utilizzato nella denuncia individuale il codice CF03.
Il TFR versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno, ovvero alla data
di cessazione del rapporto di lavoro e tale incremento al netto dell’imposta sostitutiva deve essere
imputato alla posizione del singolo lavoratore. Il costo della rivalutazione resta a carico del Fondo di
Tesoreria. Sulle somme oggetto di rivalutazione, va versata all’Erario l’imposta sostitutiva dell‘11%
posta a carico del lavoratore.

INAIL: AUTOLIQUIDAZIONE 2019, RINVIO DEL TERMINE DI PAGAMENTO DEI PREMI
(INAIL, COMUNICATO DEL 04/01/2019)

L’INAIL, con un comunicato del 4 gennaio 2019, ha reso noto che è stato rinviato al prossimo mese
di maggio il termine per il pagamento dei premi in autoliquidazione 2018-2019 per l’assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Lo slittamento è disposto dall’art. 1, co. 1125,
della legge n.145 del 30 dicembre 2018 al fine di consentire l’applicazione delle nuove tariffe dei
premi oggetto di revisione.
In particolare, l’istituto precisa che:
1. il termine del 31 dicembre 2018 entro cui l’Inail rende disponibili al datore di lavoro gli elementi
necessari per il calcolo del premio assicurativo è stato differito al 31 marzo 2019;
2. il termine del 16 febbraio 2019 entro cui inviare la comunicazione motivata di riduzione delle
retribuzioni presunte è stato differito al 16 maggio 2019;
3. il termine del 16 febbraio 2019 previsto per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi ordinari
e dei premi speciali unitari artigiani, dei premi relativi al settore navigazione, per il pagamento in
unica soluzione e per il pagamento della prima rata in caso di rateazione ai sensi delle leggi 449/1997
e 144/1999 è stato differito al 16 maggio 2019;
4. il termine del 28 febbraio 2019 per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni
è stato differito al 16 maggio 2019.
Il differimento dei termini disposto dalla citata legge di bilancio 2019 riguarda la Tariffa ordinaria
dipendenti (tod) delle gestioni "Industria", "Artigianato", "Terziario" ed "Altre Attività", nonché la
Tariffa dei premi speciali unitari artigiani e la Tariffa dei premi del settore navigazione.
Restano confermati al 18.02.2019 – conclude l’Inail – i termini di scadenza per il pagamento e per gli
adempimenti relativi ai premi speciali anticipati per il 2019 relativi alle polizze scuole, apparecchi rx,
sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori. Detti
premi, per il 2019, in attesa della loro revisione continueranno ad usufruire della riduzione prevista
dalla legge 147/2013 che per l’anno in corso è pari al 15,24%.
Resta, inoltre, confermato al 18 febbraio 2019 il termine di scadenza dei premi per i lavoratori
somministrati relativi al 4° trimestre 2018.

Riassumendo:
In aggiunta a quanto sopra, in relazione alla revisione delle tariffe che sarà operativa dal 1° gennaio
2019, viene stabilita, dalla medesima decorrenza:
• la soppressione del premio supplementare per la copertura assicurativa contro la silicosi (artt. 153
e 154 del DPR n. 1124/1965);
• l’esclusione dei premi INAIL dall’ambito di applicazione della riduzione contributiva relativa al
settore edile (attualmente pari all’11,50%);
• la riduzione al 110 per mille (in precedenza 130 per mille) del tasso massimo, applicabile, per le
lavorazioni più pericolose, al valore di base del premio INAIL.

La riduzione tariffaria sarà sottoposta a revisione al termine del primo triennio di applicazione (ossia
alla fine del 2021).

AGENZIA DELLE ENTRATE: RIPRESA DEI VERSAMENTI DEI TRIBUTI SOSPESI PER LE
POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA
(AGENZIA DELLE ENTRATE, RISPOSTA 5/2018)

L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 5 del 2018 risponde in merito alla ripresa del versamento
dei tributi sospesi che poteva essere richiesto dai contribuenti con domicilio nelle zone colpite dagli
eventi sismici del 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
L’agenzia chiarisce che i contribuenti dovranno riprendere i versamenti, anche con la possibilità di
rateizzarli, utilizzando gli ordinari codici tributo ed indicando come "anno di riferimento", l'anno di
imposta originario al quale si riferisce il pagamento.
In caso di rateizzazione si dovrà indicare per ogni tributo il numero della rata in pagamento (nn)
rispetto al numero di rate prescelto (rr).
Il contribuente potrà richiedere di ritenere e versare i tributi sospesi al sostituto d’imposta che dovrà
seguire le medesime indicazioni. In tale ipotesi il sostituto dovrà effettuare i versamenti utilizzando
gli ordinari codici tributo delle ritenute, indicando nel modello F24 il mese "corrente" in cui è operata
la ritenuta a seguito della ripresa dei versamenti e, come anno di riferimento, l'anno di imposta
originario a cui si riferisce il pagamento del tributo sospeso.
SEZIONE CONTRATTI COLLETTIVI E FONDI

FONDO EST: COMUNICAZIONE DELLE NUOVE COORDINATE IBAN
(FONDO EST, CIRCOLARE N. 6 DEL 20/12/2018)
Il Fondo Est, il fondo di assistenza sanitaria integrativa del commercio, turismo, servizi e dei settori
affini, ha reso noto il cambiamento delle proprie coordinate bancarie. Nella circolare n. 6 del 20
dicembre 2018 è specificato che aziende e intermediari che si avvalgano della modalità di
versamento della contribuzione al fondo mediante bonifico dovranno, d’ora in avanti, utilizzare il
seguente codice iban: IT15C0503403265000000058300.

                                     SEZIONE RINNOVI CCNL

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO - RINNOVO DEL C.C.N.L.

Con l'ipotesi di accordo 21 dicembre 2018 Assolavoro con Felsa-Cisl, Nidil-Cgil e Uiltemp hanno
rinnovato il c.c.n.l. per i lavoratori in somministrazione. L'accordo decorre dal 1° gennaio 2019 e
scadrà il 31 dicembre 2021.

Efficacia dell'accordo

Le parti si impegnano a sottoporre l'ipotesi di accordo ai rispettivi organi deliberativi o assembleari,
nei termini previsti dagli statuti. Il consenso di tali organi costituisce condizione di efficacia per
l'entrata in vigore dell'accordo di rinnovo, ad esclusione delle disposizioni per favorire la continuità
occupazionale e quelle relative all'implementazione della misura di sostegno al reddito dei lavoratori
in somministrazione, che si applicano dalla data di sottoscrizione dell'intesa.

Contratto a tempo determinato

Durata
Dal 1° gennaio 2019 per i contratti di somministrazione a tempo determinato, la durata massima
della successione di contratti tra le stesse parti è così stabilita:

- nelle ipotesi di somministrazione con lo stesso utilizzatore la durata massima è individuata dal
contratto collettivo dell'utilizzatore; in mancanza di tale disciplina la durata è fissata in 24 mesi;

- nelle ipotesi di somministrazione con diversi utilizzatori, la successione dei contratti non può in
ogni caso superare la durata massima complessiva di 48 mesi.

Regime transitorio

Tutti i periodi di lavoro a tempo determinato tra le stesse parti, sono conteggiati, ai fini dell'anzianità
lavorativa antecedente al 1° gennaio 2019, per un massimo di 12 mesi nell'arco temporale di 5 anni
(1° gennaio 2014 - 31 dicembre 2018).

Sono fatti salvi eventuali interventi normativi o ministeriali che stabiliscano di non considerare alcuni
periodi ai fini del superamento dei limiti di durata.

Proroghe

Il periodo di assegnazione iniziale può essere prorogato per 6 volte nell'arco temporale di 24 mesi;
qualora il contratto collettivo applicato dall'utilizzatore preveda un diverso limite di durata, il numero
delle proroghe per ogni singolo contratto è elevato a 8.

Il contratto può essere prorogato nel limite massimo di 8 proroghe nei seguenti ipotesi, individuate
dall'accordo:

- "lavoratori svantaggiati" e "molto svantaggiati" di cui al Regolamento UE n. 651/2014 e lavoratori
privi di impiego da almeno 12 mesi;
- lavoratori ricollocati presso un diverso utilizzatore nell'ambito della procedura di qualificazione e
riqualificazione professionale;

- lavoratori ricollocati presso un diverso utilizzatore nell'ambito della procedura in mancanza di
occasioni di lavoro;

- tipologie di lavoratori individuati dalla contrattazione di 2° livello e/o territoriale,

- lavoratori con disabilità di cui alla L. n. 68/1999.

Sono esclusi dalla durata massima i contratti di somministrazione a tempo determinato con i
lavoratori assunti a tempo indeterminato dall'Agenzia.

Ulteriori ipotesi potranno essere individuate dalla contrattazione applicata dagli utilizzatori.

Nel caso di somministrazione di lavoro, qualora l'utilizzatore sia la PA, il termine iniziale può essere
prorogato per 6 volte nell'arco temporale di 36 mesi.

Assistenza integrativa - Sostegno al reddito

Ai lavoratori in somministrazione a tempo determinato o indeterminato disoccupati da almeno 45
giorni e che comunque abbiano lavorato per almeno 110 giornate nell'arco degli ultimi 12 mesi, è
riconosciuto un contributo una tantum d'importo pari a € 1.000,00 a carico del Fondo di solidarietà
bilaterale (FSB); il contributo è pari a € 780,00 per gli stessi lavoratori che abbiano lavorato almeno
90 giornate nell'arco degli ultimi 12 mesi.

Contratto a tempo determinato con monte ore retributivo garantito (MOG)
Le parti, a seguito della sperimentazione quadriennale in base al previgente c.c.n.l., stabiliscono di
adottare definitivamente l'utilizzo del contratto di somministrazione a tempo determinato con monte
ore retributivo garantito (MOG), che viene così modificato.

Il contratto con monte ore garantito può essere stipulato per una durata minima di 1 mese. Al
lavoratore è garantita una retribuzione minima pari al 30% su base mensile dell'orario di lavoro
normale a tempo pieno applicato presso l'azienda utilizzatrice.

Il contratto con monte ore garantito può essere stipulato anche per una durata minima di 3 mesi. Al
lavoratore è garantita una retribuzione minima pari al 25% su base mensile dell'orario di lavoro
normale a tempo pieno applicato presso l'azienda utilizzatrice.

Nel contratto di lavoro viene indicata la fascia oraria di riferimento (6/14, 14/22, 22/6 o fascia oraria
alternativa della durata massima di 6 ore) che può essere modificata fino a 8 ore con il consenso del
lavoratore dando un preavviso di almeno una settimana.

In caso di mancato rispetto del preavviso, viene riconosciuta, per un periodo pari a quello del
preavviso dovuto, una maggiorazione del 10% non incrementale su tutte le ore lavorate
successivamente. Per ciascun cambio fascia in violazione del suddetto preavviso il periodo di
applicazione della maggiorazione è pari a una settimana. Dopo il 4° cambio fascia, anche con
preavviso, la maggiorazione diviene permanente per tutta la durata del contratto inizialmente
pattuito, proroghe escluse. Tale disciplina si applica a tutti i contratti stipulati dal 1° gennaio 2019.

L'attività lavorativa può essere richiesta al lavoratore in funzione delle effettive esigenze organizzative
dell'utilizzatore. L'orario e/o il giorno della prestazione devono essere comunicati al lavoratore con
un preavviso di almeno 24 ore.

Il lavoratore, nell'ambito della fascia stabilita, deve essere disponibile alla chiamata; in caso di rifiuto
giustificato non vi è obbligo di retribuzione minima. Il rifiuto ingiustificato, nell'ambito della fascia
contrattualmente prevista, si configura come assenza ed è soggetto a provvedimento disciplinare.
L'attività lavorativa richiesta al di fuori della fascia oraria prevista non obbliga il lavoratore
all'adempimento.
La retribuzione viene calcolata esclusivamente su base oraria.

Le ore eccedenti il monte ore minimo garantito sono retribuite come lavoro ordinario fino a
concorrenza del normale orario di lavoro a tempo pieno applicato nell'azienda utilizzatrice; per le
ore che superano tale limite spettano le maggiorazioni previste dal contratto collettivo applicato
nell'azienda utilizzatrice.

Nelle ipotesi di superamento medio, nell'arco di sei mesi presso lo stesso utilizzatore, del 20% del
monte ore garantito, si procede al consolidamento del monte ore inizialmente previsto in misura pari
al 50% della maggiorazione.

Tutti gli elementi diretti, indiretti e differiti sono liquidati mensilmente con la retribuzione di
riferimento. I ratei di ferie maturate e non godute e il t.f.r. sono liquidati alla fine del rapporto.

Il periodo di prova è ammesso nei limiti e con le modalità previste per i lavoratori in somministrazione
assunti a tempo pieno ed è esigibile esclusivamente nel primo mese di missione. In caso di dimissioni
non viene applicata la penalità di risoluzione anticipata del rapporto.

L'accordo individua i settori nei quali è consentito stipulare contratti di somministrazione per
incrementare la forza lavoro.

Contratto a tempo indeterminato

Sistema incentivante

Sono previsti i seguenti incentivi a carico della bilateralità:

- contributo annuale di € 1.000,00 in caso di missione pari ad almeno 12 mesi continuativi,
riconosciuto per un massimo di 3 annualità;
- rimborso di una mensilità dell'indennità di disponibilità in caso di ricollocazione del lavoratore
presso un diverso utilizzatore, con missione superiore a 6 mesi; qualora il lavoratore venga ricollocato
nei primi 30 giorni di disponibilità, il rimborso viene riparametrato rispetto alla indennità
effettivamente erogata al lavoratore,

La contrattazione integrativa può individuare ulteriori strumenti di incentivazione finalizzati alla
stabilizzazione o la ricollocazione dei lavoratori.

Indennità di disponibilità

L'indennità prevista per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, per i periodi in cui
non prestano attività presso aziende utilizzatrici, restano a disposizione dall'APL è elevata a € 800
mensili, comprensiva del trattamento di fine rapporto.

In caso di assunzione part time, l'indennità è riparametrata in funzione dell'orario ridotto e comunque
non può essere inferiore a € 400. Qualora il lavoratore abbia svolto una missione con orario superiore
a quello risultante dal part-time contrattualmente previsto al momento della prima assunzione,
l'indennità di disponibilità deve essere riparametrata in relazione alla media dell'orario di lavoro
svolto negli ultimi 12 mesi.

Aspettativa

Durante il periodo di disponibilità o durante la "procedura per mancanza di occasioni di lavoro", il
lavoratore può richiedere un periodo di aspettativa non retribuita nella misura massima di 4 mesi,
con sospensione dei corrispettivi obblighi di reperibilità e di corresponsione della relativa indennità.

Procedura in mancanza di occasioni di lavoro
Durante la procedura in mancanza di occasioni di lavoro, l'agenzia corrisponde al lavoratore un
compenso mensile pari a € 1.000,00 comprensivo del t.f.r. (per i lavoratori con contratto di
somministrazione part-time, l'importo da corrispondere è riparametrato in base all'orario di lavoro
con un minimo mensile di € 500,00 comprensivo del t.f.r.).

Percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale

I lavoratori in somministrazione con 45 giorni di disoccupazione che abbiano lavorato per almeno
110 giornate ovvero i lavoratori che hanno terminato la "procedura in mancanza di occasioni di
lavoro" possono accedere a percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale presso una APL.
Il diritto deve essere esercitato entro 68 giorni dalla maturazione dei requisiti, a pena di decadenza
e una sola volta nell'anno di calendario.

Il limite massimo di durata del corso è di 30 ore e il limite massimo economico finanziabile è pari a
€ 4.000,00.

Le Parti decidono di istituire una Commissione tecnica che, in collaborazione con Formatemp,
definisca entro il 31 marzo 2019 le modalità operative dell'istituto.

                                     SEZIONE SCADENZE CCNL

CCNL ABBIGLIAMENTO E CONFEZIONI – Industria

Previdenza complementare

Il Fondo PREVIMODA viene alimentato mediante:

a) un contributo pari all'1,5% dell'ERN a carico azienda (1,70% dal 1° gennaio 2019 e 2,00% dal 1°
ottobre 2019) e all'1,5% a carico del lavoratore afferente i singoli periodi mensili, per 13 mensilità (*).
Le aziende inoltre versano un contributo aggiuntivo pari allo 0,20% dell'ERN, destinato integralmente
al finanziamento di un'assicurazione per premorienza ed invalidità permanente;

b) una quota da dedurre dall'accantonamento annuale al t.f.r. pari al 2% dello stesso ERN (per i
lavoratori di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993 tale quota sarà pari all'intero
accantonamento annuale) (**).

Il primo versamento al fondo può essere fatto nel mese di iscrizione.

Il lavoratore può effettuare versamenti aggiuntivi, alle condizioni stabilite dallo statuto del Fondo,
fermo restando l'ammontare del contributo a carico delle aziende ovvero contributi volontari una
tantum.

----------

(*) Per i lavoratori a domicilio, la percentuale è calcolata sulla tariffa di cottimo pieno
esclusivamente riferita all'elemento retributivo nazionale.

(**) Per i lavoratori a domicilio, una quota dell'indennità sostitutiva del t.f.r. pari al 2% della tariffa di
cottimo pieno riferita all'elemento retributivo nazionale (in caso di iscrizione alla previdenza
pubblica successiva al 28 aprile 1993, l'intera indennità sostitutiva del t.f.r.).

Elemento di garanzia retributiva

A favore dei lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, dipendenti da aziende prive di
contrattazione aziendale, che percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi, oltre a
quanto spettante dal c.c.n.l., viene erogato un elemento di garanzia retributiva uguale per tutti i
lavoratori, pari a:

- € 250 per il 2017;

- € 300 per il 2018;

- € 300 per il 2019.

Tale importo va erogato con la retribuzione dei mesi di gennaio 2018, gennaio 2019 e gennaio 2020
ai lavoratori aventi titolo in base alla situazione retributiva individuale rilevata nell'anno precedente,
con assorbimento fino a concorrenza di quanto individualmente erogato.
L'e.g.r. - comprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il t.f.r. - viene
corrisposto per intero ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento e
ridotto proporzionalmente in dodicesimi in caso di minor servizio nel periodo di riferimento
(considerando mese intero la frazione superiore a 15 giorni) o di rapporti a tempo parziale.

Le aziende in crisi nell'anno di erogazione o nell'anno precedente, che abbiano fatto ricorso ad
ammortizzatori sociali o a procedure concorsuali fallimentari, possono sospendere, ridurre o differire
la corresponsione dell'e.g.r. per l'anno di competenza.

CCNL AGRICOLTURA – Contoterzismo

Minimi

Dal 1° gennaio 2019

                                         Livelli Minimo conglobato

                                           1°         1.979,22

                                           2°         1.867,50

                                           3°         1.729,03

                                           4°         1.586,38

                                           5°         1.504,84

                                           6°         1.312,26

CCNL ASSICURAZIONI - Personale amministrativo e addetto alla produzione

Minimi tabellari

Addetti al call/contact center

       Liv/classe                                    Importi mensili
Dal 1.1.2015 Dal 1.1.2016 Dal 1.1.2017 Dal 1.1.2018 Dal 1.1.2019 Dal 1.7.2019

       A - 12ª    2.068,77     2.079,12     2.099,91      2.125,11     2.202,74     2.232,32

       A - 11ª    2.020,83     2.030,94     2.051,24      2.075,86     2.151,69     2.180,59

       A - 10ª    1.972,89     1.982,76     2.002,59      2.026,62     2.100,65     2.128,86

        A - 9ª    1.924,96     1.934,58     1.953,93      1.977,38     2.049,61     2.077,14

        A - 8ª    1.877,02     1.886,40     1.905,27      1.928,13     1.998,56     2.025,40

        A - 7ª    1.829,08     1.838,22     1.856,61      1.878,88     1.947,52     1.973,68

        A - 6ª    1.781,14     1.790,04     1.807,95      1.829,64     1.896,48     1.921,95

        A - 5ª    1.733,20     1.741,87     1.759,28      1.780,40     1.845,43     1.870,22

        A - 4ª    1.685,26     1.693,69     1.710,63      1.731,15     1.794,39     1.818,49

        A - 3ª    1.637,32     1.645,51     1.661,96      1.681,91     1.743,35     1.766,76

        A - 2ª    1.589,38     1.597,33     1.613,30      1.632,66     1.692,30     1.715,03

        A - 1ª    1.541,44     1.549,15     1.564,64      1.583,42     1.641,26     1.663,30

        B - 7ª    1.133,07     1.138,73     1.150,12      1.163,92     1.192,07     1.208,07

        B - 6ª    1.108,43     1.113,98     1.125,12      1.138,62     1.166,15     1.181,81

        B - 5ª    1.083,80     1.089,22     1.100,12      1.113,32     1.140,24     1.155,55

        B - 4ª    1.059,17     1.064,47     1.075,11      1.088,01     1.114,32     1.129,29

        B - 3ª    1.034,54     1.039,71     1.050,11      1.062,71     1.088,41     1.103,03

        B - 2ª    1.009,91     1.014,96     1.025,11      1.037,41     1.062,50     1.076,76

        B - 1ª     985,28       990,20      1.000,10      1.012,11     1.036,58     1.050,50

Provvigioni

I compensi provvigionali per gli addetti alla produzione sono considerati retribuzione per il 75%

del loro ammontare (la restante quota del 25% sarà attribuita a titolo di rimborso spese).
Al personale di produzione in servizio al 18 dicembre 1999 vengono erogate quote percentuali - da
individuare in sede aziendale - dei compensi provvigionali liquidati, tali da determinare mediamente
i seguenti importi:

                            Livelli Importi medi

                                     2015   2016   2017   2018     2019

                            4        979,19 984,09 993,93 1.005,86 1.019,37

                            3        731,97 735,63 742,99 751,91   762,01

                            2        556,88 559,66 565,26 572,04   579,72

                            1        398,26 400,25 404,25 409,10   414,59

Viene comunque garantito un importo minimo pari al 50% degli importi sopra indicati.

Per l'anno di assunzione, gli importi spettano "pro rata" e saranno corrisposti nell'anno successivo;
per l'anno di cessazione spetta l'importo relativo all'anno precedente, se prestato in servizio, nonchè
i dodicesimi di quello spettante per l'anno in corso.

CCNL AUTOTRASPORTI MERCI E LOGISTICA

Minimi

Autotrasporto merci - Personale viaggiante

Dal 01.01.2019

                                Livelli            Minimo conglobato

                                C3                 1.692,56

                                B3                 1.692,37

                                A3                 1.692,18
F2                   1.647,46

                              E2                   1.647,28

                              D2                   1.647,09

                              H1                   1.596,62

                              G1                   1.590,22

                              I - 0/6 mesi         1.399,71

                              I - dal 7 mese       1.476,05

                              L - 0/6 mesi         1.399,71

                              L - 7/15 mesi        1.476,05

                              L - dal 16 mese      1.514,23

                                             Note alle tabelle

- Minimo conglobato: comprende l'indennità di contingenza e l'E.d.r. confederale.

- Liv. 3SJ: abrogato dall'accordo di rinnovo 3 dicembre 2017.

- Personale viaggiante neopatentato (patente da meno di 3 anni), neoassunto a tempo
indeterminato, la retribuzione tabellare seguirà la seguente progressione: 90% per il 1° e 2° anno,
95% per il 3° anno e 100% dal 4° anno.

- Personale viaggiante - Riders: sono inquadrati nei seguenti livelli retributivi: I con parametro 110
(116 dopo 6 mesi) per il personale che utilizza cicli; L con parametro 110 (116 dopo 6 mesi, 119 dopo
ulteriori 9 mesi) per il personale che utilizza ciclomotori e motocicli.

CCNL CARTA Industria

Minimi

Dal 01.01.2019

                                   Livelli   Minimi di retribuzione

                                   Q         2.547,94
AS      2.539,92

                                 A       2.237,74

                                 B1      2.040,60

                                 B2S     1.990,78

                                 B2      1.926,73

                                 C1S     1.819,13

                                 C1      1.755,11

                                 C2      1.640,70

                                 C3      1.559,28

                                 D1      1.494,11

                                 D2      1.412,35

                                 E       1.322,61

CCNL CHIMICA - Aziende industriali

Minimi

Settore chimico e chimico farmaceutico

Dal 1° gennaio 2019

   Categorie Minimo contrattuale Indennità di posizione organizzativa E.d.r. contrattuale E.a.r.

      A1           2.275,52                      443,96                       46,00       190,00

      A2           2.275,52                      248,07                       42,00       190,00

      A3           2.275,52                      194,70                       39,00       190,00

      B1           2.097,22                      250,76                       38,00       100,00

      B2           2.097,22                      173,39                       36,00       100,00

      C1           1.885,25                      260,40                       34,00         ---

      C2           1.885,25                      190,61                       32,00         ---
D1            1.741,03                        264,23                       31,00      ---

       D2            1.741,03                        178,74                       29,00      ---

       D3            1.741,03                        133,73                       28,00      ---

       E1            1.572,87                        213,41                       27,00      ---

       E2            1.572,87                        134,27                       24,00      ---

       E3            1.572,87                        79,42                        23,00      ---

       E4            1.572,87                        38,17                        22,00      ---

        F            1.539,46                         0,00                        21,00      ---

Gli incrementi dei minimi contrattuali non sono assorbiti se non in presenza di clausole di
assorbimento che qualifichino le somme riconosciute aziendalmente come anticipazione sui futuri
aumenti contrattuali.

In mancanza di tali clausole, qualora la situazione aziendale richieda l'assorbimento ne deve essere
data preventiva informazione alla R.S.U. o, in mancanza, alle organizzazioni territoriali.

Settore lubrificanti e GPL

Dal 1° gennaio 2019

      Categorie Minimo contrattuale E.d.r contrattuale Elemento aggiuntivo della retribuzione

            Q1          2.998,00             50,00                        180,00

            Q2          2.725,00             45,00                        158,00

            A           2.611,00             42,00                          ---

            B           2.421,00             38,00                          ---

            C           2.205,00             35,00                          ---

            D           2.068,00             31,00                          ---

            E           1.921,00             29,00                          ---
F             1.793,00                25,00                              ---

           G             1.758,00                25,00                              ---

           H             1.655,00                24,00                              ---

            I            1.521,00                21,00                              ---

Note alle tabelle

- E.d.r. contrattuale: va erogato per il numero delle mensilità previste dal c.c.n.l. e gli importi non
hanno riflessi sugli istituti contrattuali e legali, diretti e indiretti, compreso il t.f.r.

- Elemento aggiuntivo della retribuzione: è assorbibile dal superminimo individuale (e non è
cumulabile con il trattamento previsto per le prestazioni eccedenti o straordinarie o analoghi
trattamenti, nel settore chimico).

CCNL CINEMATOGRAFIA – Produzione

Minimi

Dal 1° gennaio 2019

                                          Livelli Minimo conglobato

                                            7S           2.233,94

                                            7            2.198,60

                                            6            1.946,18

                                           5S            1.782,51

                                            5            1.742,01

                                           4S            1.699,70

                                            4            1.600,32
3          1.458,88

                                           2          1.314,31

                                           1          1.185,32

Welfare aziendale

Dal 1° gennaio 2018 è istituito un "pacchetto welfare" consistente in servizi che il dipendente può
richiedere, per se o per i suoi familiari, a scelta tra quelli indicati nell'art. 51, D.P.R. n. 917/1986, per i
seguenti importi mensili:

- € 10 dal 1° gennaio 2018;

- € 10 dal 1° gennaio 2019;

- € 5 dal 1° gennaio 2020.

Le modalità di fruizione saranno stabilite da accordi aziendali/territoriali.

I lavoratori potranno convertire nel pacchetto welfare eventuali premi di risultato stabiliti da accordi
aziendali successivi al 1° gennaio 2018.

E' stabilita inoltre dal 1° gennaio 2018 un benefit di € 10 per buoni spesa, carburante, ricariche
telefoniche, libri, ecc.) secondo modalità di fruizione stabilite da accordi aziendali/territoriali.

Tutte le voci retributive contrattate nelle aziende o corrisposte unilateralmente dalle aziende prima
del 1° gennaio 2018, anche se con erogazione successiva al 1° gennaio 2018, non sono computabili
nel perimetro di attuazione dell'accordo 8 gennaio 2018 in tema di welfare.

Eventuali erogazioni già esistenti, in sovrapposizione con il pacchetto welfare, avranno efficacia fino
alla loro vigenza. Le somme in sovrapposizione saranno destinate ad altri istituti di welfare previsti
dall'accordo.

Previdenza complementare
La previdenza complementare è attuata mediante adesione al Fondo Byblos, autorizzato all'esercizio
dell'attività in data 31 gennaio 2002.

Sono destinatari del fondo tutti i lavoratori non in prova, assunti a tempo indeterminato o
determinato di durata pari o superiore a 6 mesi consecutivi presso la stessa impresa nell'arco
dell'anno solare.

La contribuzione mensile a carico del datore di lavoro (per 12 mensilità) è pari all'1% della
retribuzione contrattuale (minimo, contingenza, E.d.r., E.a.r., 13ª e 14ª mensilità e scatti di anzianità).

Dal 1° gennaio 2019 è poi introdotto un contributo aggiuntivo a carico azienda pari ad € 5 mensili
per dipendente, per 12 mensilità.

Per i lavoratori di prima occupazione antecedente al 29 aprile 1993, è prevista la destinazione al
fondo del 27% del t.f.r. maturando nell'anno, mentre per quelli assunti successivamente il t.f.r. è
destinato integralmente.

CCNL COMUNICAZIONE – Piccola e media Industria

Minimi

Dal 1° gennaio 2019

Settori Grafico-editoriale, Informatico-servizi innovativi

                             Livelli   Minimi Contingenza E.d.r. confederale

                            Quadro 1.931,05       541,65           10,33

                               1       1.923,37   539,99           10,33

                               2       1.625,14   533,19           10,33

                               3       1.516,88   530,40           10,33
4    1.418,93    528,03           10,33

                                5    1.317,30    525,47           10,33

                                6    1.216,20    523,01           10,33

                                7    1.055,56    519,63           10,33

                                8     971,84     517,35           10,33

                                9     886,24     515,40           10,33

                                10    777,88     512,87           10,33

Settore Cartario-cartotecnico

                            Livelli Minimi Contingenza E.d.r. confederale

                                Q    1.896,57   536,53           10,33

                                AS 1.885,39     536,53           10,33

                                A    1.608,77   530,50           10,33

                                B1 1.426,48     525,47           10,33

                             B2S 1.380,99       523,65           10,33

                                B2 1.320,07     523,65           10,33

                             C1S 1.221,49       520,12           10,33

                                C1 1.160,94     520,12           10,33

                                C2 1.054,97     517,79           10,33

                                C3   980,09     516,39           10,33

                                D1   918,06     515,27           10,33

                                D2   841,87     513,56           10,33

                                E    758,76     511,84           10,33

Ex Festività

In sostituzione delle festività infrasettimanali abolite per effetto del combinato disposto di cui alla L.
n. 54/1977 (come modificata dal D.P.R. n. 792/1985) e alla L. n. 336/2000, vengono riconosciute 24
ore di permesso retribuito per il settore grafico-editoriale ed informatico-servizi innovativi e 23 ore
per il settore cartario-cartotecnico. Dal 1° gennaio 2019 vengono riconosciute 32 ore annue.

Le modalità di fruizione vengono convenute in sede aziendale.

Per la festività del 4 novembre il lavoratore beneficia del trattamento previsto per le festività che
coincidono con la domenica.

Ferie

Il periodo annuale di ferie è ragguagliato a 4 settimane e mezza, pari a 173 ore e 15 minuti (settore
grafico-editoriale, informatico-servizi innovativi) e a 166 ore e 50 minuti (settore cartario-
cartotecnico).

Ai fini del computo delle ferie si considerano i periodi di assenza per malattia, infortunio, gravidanza
e puerperio nei limiti del periodo di comporto e per altre assenze giustificate nei limiti di tre mesi
complessivi nell'anno.

Impiegati

Per ogni anno di servizio spetta il seguente periodo di ferie:

a) settore grafico-editoriale ed informatico-servizi innovativi: 173 ore e 15 minuti (175 ore e 30 minuti
dal 1° gennaio 2019).

b) settore cartario-cartotecnico:

                 Anni di servizio Ore/minuti fino al 31.12.2018 Ore/minuti dal 1.1.2019

                 fino al 10° anno 166/30                         168/38

                 dall'11° al 15°   173/18                        175/39

                 oltre il 15°      192/30                        195
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