Brexit I futuri rapporti commerciali tra Italia e Regno Unito - Gli approfondimenti di

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Brexit I futuri rapporti commerciali tra Italia e Regno Unito - Gli approfondimenti di
Gli approfondimenti di

                                              Brexit
 I futuri rapporti commerciali
     tra Italia e Regno Unito

                           Profili fiscali e doganali
                     To do list: il tuo business è pronto?

                                                    Dicembre 2020

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Indice
                                                       Prefazione
       Capitolo                      Capitolo

         1                            2                Correva l’anno 2016 quando – contro ogni pronostico ed in controtendenza rispetto
                                                       agli exit poll delle ore precedenti – i cittadini del Regno Unito sancivano la volontà di
                                                       lasciare l’Unione europea, dopo un sodalizio che dura dal lontano 1973.
Brexit: storia di un        Le operazioni tra Italia
accordo (mancato)               e Regno Unito          Da allora è partito un lungo iter di negoziati, tra posticipi e prese di posizioni più o
                                                       meno rigide di Londra e Bruxelles – una su tutte, il “backstop” irlandese.
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                                                       A più di quattro anni da quel referendum, il divorzio tra Sua Maestà Elisabetta II ed
                                                       il Vecchio Continente non ha ancora trovato un suo epilogo: lo spettro del “No deal”
       Capitolo                      Capitolo          incombe su entrambe le sponde della Manica e preoccupa imprese, professionisti e

         3                            4                lavoratori.

                                                       Senza un accordo che disciplini le future relazioni, a partire dal 1° gennaio 2021 ci
                                                       saranno implicazioni considerevoli sui flussi di merci da e verso UK, di cui gli operatori
 To do list: il tuo         Il supporto di Ayming      dovranno tenere conto per tempo per evitare di vedere limitati o sospesi i propri
business è pronto?                                     traffici.
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                                                       Nelle prossime settimane le imprese italiane saranno chiamate inevitabilmente a
                                                       gestire diversi aspetti cruciali per continuare a fare business con il Regno Unito:
                                                       logistica, fiscalità, dazi doganali e tassi di cambio, solo per citarne alcuni.

                                                       Con una pianificazione attenta ed intelligente, la Brexit può trasformarsi in una
                                                       interessante opportunità per rendere più efficiente il proprio modello di business.
                                                       Ayming Lab, nella sua funzione di hub di ricerca, vuole creare consapevolezza sulle
                                                       variabili con le quali le imprese che operano verso il Regno Unito dovranno misurarsi,
                                                       per mantenere la concorrenzialità in un mercato che rappresenta – in termini di
                                                       volumi – il quinto sbocco per l’export del Made in Italy.

                                                                                              Paolo Intini
                                                                                       Avvocato ed esperto fiscale
                                                                                          Head of Ayming Lab

                                                                                                                                                    3
Brexit I futuri rapporti commerciali tra Italia e Regno Unito - Gli approfondimenti di
Il 1° febbraio 2020 il Regno Unito cessa ufficialmente di essere uno Stato Membro
Capitolo 1             dell’Unione europea. Inizia da allora un periodo di transizione, durante il quale UK mantiene
                       uno status di “Stato Membro di fatto”: le normative europee – con i dovuti adattamenti –
                       continuano ad applicarsi come in precedenza.

Brexit:                Il termine del periodo di transizione è fissato per il 31 dicembre 2020: è questa la data
                       entro la quale Bruxelles e Londra devono disciplinare le loro future relazioni.

storia di un accordo   L’andamento dei negoziati è stato altalenante e spesso basato su equilibri precari; la dif-
                       fusione del Covid-19 in Europa la scorsa primavera ha comportato ulteriori rallentamenti.
                       Lo scorso 16 ottobre il Consiglio UE rilevava con preoccupazione che, su diverse tematiche

(mancato)              dibattute, non era stata raggiunta un’intesa sufficiente.

                       Lo scenario del “No Deal” diventa più concreto con il passare delle ore: a partire dal 1°
                       gennaio 2021, in mancanza di un accordo, nei confronti delle entità del Regno Unito che
                       operano nel territorio dell’Unione – ergo anche in Italia – troverà applicazione la disciplina
                       relativa ai soggetti di Paesi terzi.

                       “ Siamo assolutamente determinati a raggiungere
                       un accordo equo con il Regno Unito. Faremo tutto il
                       possibile, ma non a qualsiasi prezzo.
                       Michel Barnier, Capo Negoziatore per l’UE
                                                                                        ”

                                                                                                                        5
Brexit I futuri rapporti commerciali tra Italia e Regno Unito - Gli approfondimenti di
23 giugno 2016                                         25 novembre 2018                                           11 aprile 2019                                 31 gennaio 2020

        Con il 51,9% delle                                       Dopo mesi di lavoro,                                       I leader dell’UE, in                         Il Regno Unito lascia
       preferenze, il Regno                                     Regno Unito e Unione                                       un vertice speciale,                           ufficialmente l’UE a
        Unito vota l’uscita                                      europea definiscono                                    approvano una proroga                           mezzanotte CET (23:00
    dall’UE. Il “Leave” prevale                                 un accordo sui termini                                  della Brexit “flessibile”                        ora del Regno Unito).
    sul “Remain” con un gap                                      di uscita. L’accordo è                                   fino al 31 ottobre: in
      di 1,3 milioni di voti. Il                              firmato dai leader dei 27                                 caso di raggiungimento
     giorno seguente, l’allora                                Stati Membri dell’Unione,                                di un accordo di divorzio,
       Primo Ministro David                                          ma necessita                                         il Regno Unito potrà
    Cameron rassegna le sue                                      dell’approvazione del                                lasciare l’Unione prima di
      dimissioni: gli succede                                         Regno Unito.                                               tale data.
           Theresa May.

                                      29 marzo 2017                                           20 marzo 2019                                         28 ottobre 2019                                 1° gennaio 2021

                                   Il Regno Unito esercita                                   In mancanza di un                                       La Brexit viene                              Senza un accordo che
                                   ufficialmente la facoltà                                  accordo in seno al                                     posticipata al 31                              disciplini la relazione
                                     di recesso volontario                                Parlamento sulla ratifica                                  gennaio 2020.                               con l’Unione europea, il
                                   unilaterale dall’Unione.                                dell’accordo negoziato                                                                                Regno Unito acquisirà lo
                                      Parte ufficialmente                                 dalla May con Bruxelles,                                                                                status di Paese terzo a
                                    un conto alla rovescia                                    il Primo Ministro                                                                                       tutti gli effetti.
                                         di due anni per                                      britannico chiede
                                     formalizzare l’uscita.                               ufficialmente all’Unione
                                                                                            europea il posticipo
                                                                                             della Brexit dal 29
                                                                                            marzo al 30 giugno.

6                                                                                                                                                                                                                            7
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L’economia britannica e quella europea sono connesse da stabili e consolidate interdipendenze
                           commerciali: nel 2019 il 43% delle cessioni di beni dal Regno Unito verso l’estero era destinato
                           all’Unione europea; reciprocamente, il Fondo Monetario Internazionale stima che il 13% delle

Capitolo 2                 esportazioni europee finisca oltremanica.

                           Altrettanto stretti sono i rapporti bilaterali tra Roma e Londra: l’Italia è il settimo paese fornitore

Le operazioni
                           del Regno Unito, rappresentando contestualmente il nono mercato di sbocco per le esportazioni
                           britanniche.

                           Specularmente, dal lato italiano, il Regno Unito è destinatario del 5,1% dell’export dell’Italia,

tra Italia e Regno Unito   costituendo in termini assoluti il quinto mercato, con una dinamica in crescita tra il 2017 ed il 2019.
                           Il Bel Paese è il decimo Paese fornitore, con il 2,6% delle importazioni totali.

                           Di chiara evidenza l’impatto che la fine del periodo transitorio potrebbe avere sul commercio
                           internazionale, qualora le imprese non si preparino per tempo.

                                  I. L’attuale regime

                           Nell’ambito delle operazioni business-to-business, le cessioni di beni dall’Italia verso il Regno Unito
                           si qualificano come intracomunitarie, ai sensi dell’art. 41 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

                           Perché si realizzi una cessione intracomunitaria devono sussistere congiuntamente determinati
                           requisiti:
                              ◦ Requisito soggettivo
                                   Cedente ed acquirente devono essere entrambi operatori economici – in altri termini, titolari
                                   di una partita IVA – in due diversi Stati Membri dell’Unione europea. A partire dallo scorso 1°
                                   gennaio 2020, con l’entrata in vigore delle c.d. “Quick Fixes”, diventa requisito sostanziale
                                   – e non più meramente formale – anche l’iscrizione al c.d. VIES (VAT Information Exchange
                                   System), l’archivio delle partite IVA abilitate a porre in essere operazioni intracomunitarie.

                              ◦   Requisito oggettivo
                                  La compravendita dei beni oggetto di transazione deve avvenire a titolo oneroso: non
                                  costituiscono operazioni intracomunitarie le cessioni a titolo gratuito. La cessione deve
                                  comportare l’acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà sui beni.

                              ◦   Requisito territoriale
                                  I beni devono effettivamente subire un trasferimento da uno Stato Membro dell’Unione
                                  europea ad un altro. Una cessione che comporti lo spostamento fisico della merce all’interno
                                  del medesimo Stato sarà da considerarsi una transazione domestica.

                           Restano escluse dalla disciplina contenuta nell’articolo 41 del D.L. n. 331 – e seguono il regime
                           impositivo interno previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – le cessioni di beni per le quali
                           manca uno soltanto dei presupposti sopra riportati.

                           Pur non avendone tutti i requisiti, sono considerate in ogni caso operazioni assimilate alle cessioni
                           intracomunitarie
                              ◦ le cessioni a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi da chiunque effettuate, anche nei
                                  confronti di privati (art. 41 citato, comma 2, lett. b);

                              ◦   l’invio di beni nel territorio di altro Stato membro in “conto proprio” (art. 41, comma 2, lett.
                                  c). Secondo tale disposizione, un operatore nazionale che per esigenze della sua impresa
                                  invia beni in un altro Stato Membro – per esempio, per avere uno stock di merce in loco,
                                  disponibile ad una successiva vendita – effettua una cessione assimilata alle vendite
                                  intracomunitarie.

                                                                                                                                     9
Brexit I futuri rapporti commerciali tra Italia e Regno Unito - Gli approfondimenti di
Sotto il profilo IVA, le cessioni intracomunitarie costituiscono operazioni non imponibili:                                   II. E-commerce da e verso il Regno Unito: l’attuale regime delle vendite a distanza
     ◦ il cedente italiano emette fattura senza applicazione dell’IVA, che viene integrata dal cessionario UK con
         il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. reverse charge): attraverso una fictio juris – cui conseguono        Nell’ambito delle cessioni di beni business-to-consumer da e verso il Regno Unito, attualmente
         determinati adempimenti documentali – il cessionario si rende, contemporaneamente, “debitore” e                    trova applicazione la disciplina intraunionale delle vendite a distanza, di cui alla direttiva
         “creditore” di imposta, in tal modo portando a compimento la tassazione nel Regno Unito, luogo di                  2006/112/CE (recepita nel nostro ordinamento dall’art. 40, comma 3, e art. 41, comma 1, lett.
         destinazione dei beni;                                                                                             b del D.L. n. 331). Le regole in parola sono applicabili anche alle vendite che avvengono tramite
                                                                                                                            e-commerce.
     ◦   tali operazioni danno il diritto di portare in detrazione l’IVA assolta sugli acquisti e implicano la necessità
         di porre in essere gli adempimenti contabili e documentali previsti dalle norme IVA vigenti (a titolo              Tali cessioni sono caratterizzate dai seguenti requisiti:
         esemplificativo: obbligo di emettere fattura e di contabilizzare l’operazione nei registri IVA);                      ◦ l’acquisto è perfezionato da un soggetto privato;

     ◦   è necessario annotare le transazioni negli elenchi Intrastat – ove dovuti – del periodo di riferimento:               ◦   il trasporto della merce venduta è effettuato direttamente a cura del fornitore o per suo
         trattasi di comunicazioni riepilogative delle operazioni intracomunitarie avvenute in un determinato arco                 conto.
         temporale, da trasmettere all’Agenzia delle Dogane.
                                                                                                                            In tale fattispecie, la transazione è da intendersi non imponibile nello Stato Membro del fornitore,
     Specularmente, gli acquisti business-to-business di beni da un fornitore UK – al ricorrere dei requisiti               mentre è soggetta ad IVA nello Stato Membro di destinazione dei beni (il Paese dell’acquirente-
     soggettivo, oggettivo e territoriale di cui sopra – saranno considerati acquisti intracomunitari, ai sensi dell’art.   privato consumatore).
     38 del citato D.L. n. 331: l’IVA è dovuta dal cessionario italiano, il quale assolve l’imposizione tributaria in
     Italia mediante reverse charge.                                                                                        L’imposta dovrà essere applicata nel luogo di destinazione secondo le regole e con le aliquote
                                                                                                                            ivi vigenti: il cedente, pertanto, ha l’obbligo di identificarsi direttamente – ai sensi dell’art. 35-ter
     Analogamente a quanto avviene per le cessioni, sono considerate operazioni assimilate agli acquisti                    del D.P.R. n. 633 – nello Stato dell’acquirente, mediante apertura di una partita IVA locale, ed
     intracomunitari:                                                                                                       assolvere agli obblighi relativi al tributo: versamenti di imposta, obblighi comunicativi, dichiarazioni
     ◦ l’introduzione in Italia di beni provenienti dal Regno Unito “in contro proprio”, per finalità rientranti            periodiche.
         nell’esercizio dell’impresa (art. 38 citato, comma 3, lett. b);
                                                                                                                            In altri termini, un operatore italiano che vende nei confronti di privati consumatori nel Regno
     ◦   l’acquisto a titolo oneroso di mezzi di trasporto nuovi, anche se non effettuati nell’esercizio dell’impresa       Unito avrà l’obbligo di aprire una partita IVA UK ed applicare l’IVA locale sulle vendite.
         (art. .38, comma 3, lett. e).
                                                                                                                            La disposizione non si applica quando l’ammontare complessivo delle vendite effettuate in
     Per espressa previsione normativa, non sono invece considerati acquisti intracomunitari, tra gli altri:                ciascuno Stato Membro non abbia superato nell’anno solare precedente – o non superi nell’anno
     ◦ i beni inviati dal Regno Unito in Italia per una lavorazione o per una perizia, ovvero per essere                    in corso – determinate soglie, pari a:
         temporaneamente utilizzati nel territorio dello Stato per l’esecuzione di prestazioni di servizi (art. 38,            ◦ 70.000 sterline, nel caso di operatore italiano che vende a privati consumatori in UK;
         comma 5, lett. a);
                                                                                                                               ◦   35.000 euro, per operatori UK che vendono beni a consumatori in Italia.
     ◦   i beni provenienti dal Regno Unito per essere installati, montati o assiemati in Italia dal fornitore UK o per
         suo conto (art. 38, comma 5, lett. b).                                                                             Per le cessioni il cui ammontare risulti inferiore al limite stabilito dai singoli Stati di cui alla tabella,
                                                                                                                            il cedente può applicare l’IVA nel proprio Stato Membro, sulla base delle proprie aliquote e dei
                                                                                                                            relativi adempimenti documentali.

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Brexit I futuri rapporti commerciali tra Italia e Regno Unito - Gli approfondimenti di
III. Il regime futuro in caso di “No deal”                                                                 Analogamente, gli acquisti in Italia di beni dal Regno Unito si qualificheranno come importazioni: l’IVA
                                                                                                                         verrà assolta in dogana al momento dell’importazione, esattamente come avviene oggi per la merce
      Il prossimo 31 dicembre 2020 terminerà il regime transitorio conseguente all’uscita del Regno                      proveniente da Paesi extra-UE.
      Unito dall’Unione europea: senza un accordo che disciplini le future relazioni, a partire dal 1°
      gennaio 2021 ci saranno implicazioni considerevoli sui flussi di merci da e verso il Regno Unito, di               Tale regime si applicherà a prescindere dalla qualifica soggettiva – privato o impresa –
      cui gli operatori dovranno tenere conto per tempo per evitare di vedere limitati o sospesi i propri                dell’importatore.
      traffici.

      In caso di mancato accordo con la UE, cadono le distinzioni tra operazioni business-to-business                  Il caso: le operazioni a cavallo d’anno
      e business-to-consumer sotto il profilo del regime fiscale applicabile: a prescindere dalla
      qualifica soggettiva del cessionario, le vendite di merci verso il Regno Unito saranno considerate               È plausibile che un bene – oggetto di una cessione business-to-business – venga spedito dall’Italia du-
      esportazioni, secondo il significato fornito dall’art. 8 del D.P.R. n. 633.                                      rante il periodo transitorio ed arrivi a destinazione nel Regno Unito dopo il 1° gennaio 2021.
                                                                                                                       Tale ipotesi è espressamente disciplinata dall’art. 51 dell’Accordo di recesso, il quale prevede che le
      Costituiscono esportazioni le cessioni – aventi una destinazione al di fuori del territorio dell’UE –            operazioni la cui spedizione o trasporto sia iniziata prima della fine del periodo transitorio continuano
      eseguite:                                                                                                        a considerarsi cessioni intracomunitarie, a patto di poter provare la data di inizio della spedizione o del
        ◦ mediante trasporto o spedizione dei beni all’estero, effettuato direttamente da parte del                    trasporto medesimi. Tale prova può essere validamente fornita alle Autorità doganali attraverso il docu-
             cedente o per suo conto (esportazioni dirette, art. 8 citato, comma 1, lett. a);                          mento di trasporto.

         ◦    a favore di cessionari-operatori economici – restando esclusi i privati – non residenti, con
              consegna dei beni in Italia e spedizione o trasporto fuori dal territorio dell’UE a cura o per
              conto del cessionario stesso (esportazioni indirette, art. 8, comma 1, lett. b);                                IV. Profili doganali
         ◦    mediante trasporto o spedizione all’estero dei beni a cura o a nome del primo cedente                    Il Regno Unito perderà il suo status equivalente a quello di uno Stato Membro anche sotto il profilo
              nazionale, su incarico del cessionario residente (c.d. esportazioni triangolari, art. 8, comma           doganale: il termine del periodo transitorio comporta l’uscita anche sostanziale dal Mercato Unico e
              1, lett. c). In questo caso un’impresa residente A (fornitore) cede un bene all’impresa                  dall’Unione doganale.
              residente B (acquirente intermedio), che a sua volta rivende i beni all’impresa C non
              residente in UE (acquirente finale).                                                                     In difetto del raggiungimento di un accordo con l’Unione europea, a partire dal 1° gennaio 2021
                                                                                                                       entreranno in vigore le regole della WTO (Organizzazione Mondiale del Commercio), il che significherebbe
      Al pari delle cessioni intracomunitarie, anche le esportazioni – sotto il profilo IVA – si qualificano           l’applicazione di tariffe sulle esportazioni verso il Regno Unito e controlli doganali alle frontiere.
      come operazioni non imponibili: il cedente italiano emetterà una fattura senza applicazione
      dell’IVA.                                                                                                        Secondo l’agenzia di rating Standard & Poor’s, per l’Italia l’applicazione di tali regole – con la clausola di
                                                                                                                       nazione più favorita – implicherebbe l’imposizione di dazi elevati, specie per alcuni comparti caratterizzati
      Differenza sostanziale è che l’IVA verrà applicata in dogana nel Regno Unito e pagata                            da una forte presenza di piccole imprese: il settore agroalimentare verrebbe gravato di un dazio medio
      dall’importatore, al momento dell’importazione in loco.                                                          del 13%, seguito dall’abbigliamento con un dazio dell’11%, la moda del 10,4%, le calzature del 9,1% e
                                                                                                                       gli autoveicoli dell’8,8%: questi tre comparti – considerati congiuntamente – valgono da soli il 30,2% del
                                                                                                                       Made in Italy nel Regno Unito (Confartigianato, settembre 2019).

     La prova dell’esportazione                                                                                        Nell’ottica di colmare eventuali vuoti normativi e regolamentari, la HMRC – l’autorità fiscale del Regno
                                                                                                                       Unito – ha emanato un protocollo per disciplinare i futuri controlli doganali che le merci provenienti
     In questo contesto, diventa particolarmente importante la prova dell’avvenuta esportazione – in altri             dall’Unione europea subiranno al loro arrivo oltremanica, riassunto nel documento dal titolo “The Border
     termini, dell’effettiva uscita dei beni oggetto di compravendita dal territorio dell’Unione europea – specie      with the European Union Importing and Exporting Goods” del 13 luglio 2020, aggiornato in una nuova
     con riferimento alle esportazioni indirette, in relazione alle quali il cedente non ha un controllo diretto del   versione l’8 ottobre successivo.
     trasporto o della spedizione.
     Il regime di non imponibilità è ammesso solo se l’esportazione verso il Regno Unito è eseguita entro 90
     giorni dalla consegna dei beni al cessionario. Qualora tale termine non venga rispettato, sussistono profili
     sanzionatori in capo al cedente, per aver emesso indebitamente la fattura senza applicazione dell’IVA.

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Brexit I futuri rapporti commerciali tra Italia e Regno Unito - Gli approfondimenti di
Per permettere agli operatori comunitari di adeguarsi al nuovo sistema, controlli e adempimenti                      V. Identificazione diretta e rappresentanza fiscale
         saranno gradualmente introdotti in tre fasi distinte:
                                                                                                                       Un’impresa residente in uno Stato Membro dell’Unione europea, che voglia effettuare operazioni
            ◦   1° gennaio 2021                                                                                        rilevanti ai fini IVA in Italia e che non abbia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato,
                ◦ l’importazione di beni controllati – a titolo esemplificativo: sostanze tossiche, prodotti           ha necessità di aprire una posizione fiscale in Italia, al fine di adempiere agli obblighi tributari e
                    ittici, armi da fuoco, beni soggetti ad accisa – sarà subordinata alla presentazione di            documentali che ne derivano.
                    una dichiarazione doganale (ordinaria o semplificata, a seconda delle circostanze);
                ◦ per tutti gli altri beni, sarà possibile presentare le dichiarazioni doganali – e pagare i           Lo strumento attraverso il quale è possibile dare forma a questa necessità è l’istituto della
                    relativi dazi – con un differimento massimo di sei mesi (c.d. “delayed declarations”).             identificazione diretta, previsto a livello unionale dalla Direttiva n. 2000/65/CE.
                                                                                                                       Con questo sistema è consentito a ciascuna impresa stabilita in un determinato Stato Membro di:
            ◦   1° aprile 2021:                                                                                           ◦ rilevare correttamente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in un altro Stato;
                ◦ l’importazione di prodotti di origine animale – a titolo esemplificativo: carne,
                    alimenti per animali domestici, miele, prodotti caseari e prodotti a base di uova – e                 ◦   eseguire la detrazione dell’imposta;
                    di origine vegetale necessiterà di una notifica preventiva in dogana e della relativa
                    documentazione sanitaria;                                                                             ◦   adempiere agli obblighi di pagamento – ove dovuti – per le operazioni ivi effettuate.
                ◦ icontrolli su tali importazioni verranno effettuati non in dogana ma al punto di
                    destinazione dei beni.                                                                             Più diffusamente, l’identificazione diretta in Italia è obbligatoria quando:

            ◦   1° luglio 2021:                                                                                           ◦   un’impresa non residente pone in essere nel territorio dello Stato cessioni di beni o prestazioni
                ◦ tutti i prodotti importati nel Regno Unito saranno assoggettati a nuove formalità IVA e                     di servizi nei confronti di soggetti che agiscono in qualità di privati consumatori o di soggetti non
                    doganali;                                                                                                 stabiliti in Italia;
                ◦ i controlli relativi a prodotti di origine animale e vegetale saranno effettuati
                    direttamente in dogana;                                                                               ◦   lo impongono specifiche esigenze legate alla disciplina degli scambi intraunionali.
                ◦ gli operatori che importano qualsiasi merce – senza limitazioni – dovranno
                    presentare una dichiarazione doganale e pagare IVA, dazi e accise ove dovuti;                      In Italia, la procedura di identificazione diretta di un’impresa è disciplinata dall’art. 35-ter del D.P.R.
                ◦ cesserà la possibilità di avvalersi delle delayed declarations.                                      n. 633: a fronte di alcuni oneri documentali, all’impresa non residente viene rilasciata una partita IVA
                                                                                                                       italiana – requisito imprescindibile per poter operare correttamente nel territorio dello Stato.

                                                                                                                       Al momento, non essendo in vigore alcuno specifico accordo di reciproca assistenza con altri Paesi
     Must do: il codice EORI                                                                                           extra-UE, alle imprese stabilite al di fuori dell’Unione non è consentito identificarsi direttamente negli
                                                                                                                       Stati Membri dell’Unione europea.
     Per esportare verso il Regno Unito è necessario essere titolari di un codice EORI (Economic Operators Regi-
     stration and Identification), combinazione alfanumerica rilasciata dall’Agenzia delle Dogane necessaria per       Per operare, tali imprese dovranno nominare un rappresentante fiscale: si tratta di un soggetto
     la registrazione e identificazione degli operatori economici nei rapporti con le autorità doganali. Gli opera-   che rappresenta l’impresa non residente ai fini dell’assolvimento dell’IVA in Italia, da nominare
     tori ed i trasportatori con sede nell’Unione europea dovranno dotarsi di un numero EORI GB per eseguire           obbligatoriamente nelle medesime ipotesi per cui è prevista l’identificazione diretta.
     le formalità doganali nel Regno Unito.
                                                                                                                       Analogamente a quanto avviene con l’identificazione diretta, attraverso la rappresentanza fiscale
                                                                                                                       l’impresa estera mantiene lo status di soggetto non residente ai fini fiscali, ma al contempo diviene
                                                                                                                       destinatario degli obblighi e dei diritti previsti dalla disciplina fiscale interna con riferimento alle
                                                                                                                       operazioni rilevanti – dal punto di vista IVA – nel territorio italiano.

14                                                                                                                                                                                                                                    15
Brexit I futuri rapporti commerciali tra Italia e Regno Unito - Gli approfondimenti di
Nei confronti dell’Amministrazione finanziaria, il rappresentante fiscale è solidalmente responsabile                    VI. Rimborso dell’IVA assolta nel Regno Unito
         con l’impresa rappresentata per il versamento dell’IVA – ove dovuta – in Italia: motivo per il quale la
         rappresentanza fiscale è più onerosa – in termini documentali ed economici – dell’identificazione                 A determinate condizioni, un’impresa italiana che effettui acquisti – nell’esercizio della propria attività
         diretta.                                                                                                          – in uno Stato Membro dell’Unione europea, in relazione ai quali è stata applicata l’IVA locale, può
                                                                                                                           ottenere il rimborso dell’imposta assolta all’estero.

                                                                                                                           Presupposto fondamentale per recuperare l’IVA secondo tale modalità è che l’impresa richiedente
                                                                                                                           non sia già identificata direttamente nello Stato di riferimento: diversamente, l’IVA assolta localmente
     Must do: nomina del rappresentante fiscale                                                                            potrebbe essere validamente recuperata attraverso l’ordinario meccanismo della detrazione.

     A livello operativo, le imprese del Regno Unito identificate direttamente in Italia, per poter continuare ad          Tipicamente, e salvo specificità proprie di alcuni Stati, tali spese sono relative a:
     operare anche dopo il termine del periodo di transizione, dovranno cessare la propria partita IVA italiana e             ◦ servizi alberghieri e di ristorazione;
     nominare un rappresentante fiscale.                                                                                      ◦ catering;
                                                                                                                              ◦ noleggio auto a breve termine;
     In relazione a tale circostanza, emergono due punti di attenzione cruciali:                                              ◦ ticket per fiere e manifestazioni;
     ◦ rapporti tra clienti e fornitori: per non pregiudicare il diritto alla detrazione dell’IVA, si rende                   ◦ servizi sui beni immobili;
          fondamentale comunicare tempestivamente ogni variazione alle proprie controparti;                                   ◦ stampi industriali che restano presso il fornitore.

     ◦     trasferimento delle posizioni soggettive pregresse: occorrerà verificare con i propri consulenti la             Per gli Stati Membri, è prevista una procedura semplificata: le imprese presentano la richiesta di
           trasferibilità di alcuni status eventualmente maturati in capo all’identificazione diretta. A titolo            rimborso direttamente all’Amministrazione finanziaria del proprio Stato (c.d. procedura ex VIII Direttiva
           esemplificativo: posizioni creditorie, qualifica di esportatore abituale, plafond maturato e non utilizzato.    UE), che provvederà a trasmettere la stessa alle amministrazioni degli Stati coinvolti.

                                                                                                                           Al di fuori dell’Unione europea, gli unici Paesi alle cui amministrazioni locali è possibile richiedere il
                                                                                                                           rimborso dell’IVA assolta localmente sono Norvegia e Svizzera, in virtù di specifici accordi di reciprocità
                                                                                                                           (secondo la c.d. procedura ex XIII Direttiva UE).

         Allo stato attuale, le Autorità fiscali del Regno Unito non prevedono la possibilità volontaria per le            Con riferimento al Regno Unito, alla fine del periodo transitorio non sarà più possibile adoperare la
         imprese non residenti di nominare un rappresentante fiscale in UK, se non in alcuni casi specifici che            procedura semplificata di cui all’VIII Direttiva. Non sarà tantomeno esperibile la procedura di cui alla XIII
         presentano un alto profilo di rischio fiscale.                                                                    Direttiva, in difetto – allo stato attuale – di un accordo di reciprocità.

         Allo stato attuale non sono previsti cambiamenti in questo senso: trattasi, in ogni caso, di un punto di
         attenzione per le le imprese italiane che operano nel Regno Unito attraverso un’identificazione diretta,
         nell’eventualità di modifiche legislative britanniche sul tema.

                                                                                                                          Recupero dell’IVA assolta nel 2020

                                                                                                                          Ai sensi dell’art. 51 dell’Accordo di Recesso tra Unione europea e Regno Unito, le domande di rimborso
                                                                                                                          relative a IVA pagata nel corso del 2020 da un impresa italiana in UK – e viceversa – dovranno essere
                                                                                                                          trasmesse, secondo la procedura di cui all’VIII direttiva, entro e non oltre il 31 marzo 2021. Sarà inoltre
                                                                                                                          possibile visualizzare o rettificare le istanze già presentate fino al 31 gennaio 2022.

                                                                                                                          Con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 in poi, allo stato attuale, l’unica possibilità per
                                                                                                                          le imprese italiane di recuperare l’IVA assolta nel Regno Unito è quella di “by-passare” il vuoto normativo
                                                                                                                          attraverso la nomina di un rappresentante fiscale in UK, che proceda secondo l’ordinario meccanismo
                                                                                                                          della detrazione.

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Capitolo 3

To do list:       Ogni impresa che opera con il Regno Unito, per non farsi trovare impreparata e non vedere
                  “congelate” le possibilità di fare business con le proprie controparti oltremanica, dovrà

il tuo business   analizzare attentamente diversi aspetti.

                  Un cambiamento impattante come la Brexit può costituire la giusta occasione per rivedere il tuo

è pronto?         modello di business.

                    ◦   Verifica e adattamento della supply chain
                        I flussi di beni da e verso il Regno Unito andranno attentamente studiati, al fine di
                        individuare i conseguenti impatti fiscali e valutare le possibilità di ottimizzazione degli
                        stessi. Hai una partita IVA in UK? Confrontati subito con il tuo consulente di fiducia per
                        individuare la soluzione più adatta al tuo caso.

                    ◦   Quantificazione dell’impatto sui prezzi
                        Il tasso di cambio Euro-Sterlina ed i dazi doganali influiranno inevitabilmente sulla
                        marginalità delle vendite e sui prezzi di acquisto. È opportuno rivedere i flussi di
                        approvvigionamento da UK e fissare dei prezzi di vendita che continuino ad essere
                        profittevoli per il tuo business, ma la contempo concorrenziali.

                    ◦   Richiesta codice EORI
                        Con l’uscita del Regno Unito dall’Unione doganale, il codice EORI diventerà un requisito
                        imprescindibile per la gestione di tutti gli adempimenti in dogana: attivarsi subito per
                        richiederlo è una necessità concreta.

                    ◦   Gestione degli adempimenti doganali in entrata e in uscita
                        La burocrazia doganale potrebbe essere una variabile con la quale la tua impresa non ha
                        dimestichezza: preparati a gestire al meglio tutti gli adempimenti per mitigare i rischi ed
                        evitare di incorrere in pesanti sanzioni.

                    ◦   Ottimizzazione della logistica
                        I clienti britannici potrebbero preferire fornitori locali, specie in caso di rallentamento
                        delle spedizioni a seguito delle formalità doganali. Per mantenere la concorrenzialità e
                        velocizzare i flussi, sii pronto a fronteggiare tali dinamiche ed a valutare la preventiva
                        delocalizzazione della merce oltremanica.

                    ◦   Monitoraggio dell’evoluzione normativa
                        Tutto quello a cui ti sei preparato potrebbe cambiare repentinamente: confrontati
                        periodicamente con il tuo consulente di fiducia.

                    ◦   Formazione interna
                        La tua risorsa più preziosa è il capitale umano: assicurati che il personale della tua
                        impresa sia allineato per recepire correttamente tutte le novità e per gestirle nel migliore
                        dei modi.

                                                                                                                      19
Capitolo 4

Il supporto   Ayming è una società di consulenza internazionale con oltre 30 anni di esperienza, che

di Ayming
              vanta una presenza diretta in 15 paesi tra Europa, Nord America e Asia.

              Grazie ad una rete capillare di quasi 1.400 esperti, il gruppo Ayming assiste più di
              15.000 imprese clienti in tre continenti.

              Ayming ti affianca come partner strategico nel miglioramento delle performance della
              tua impresa attraverso un’attenta pianificazione fiscale e la gestione della compliance,
              con l’obiettivo di ottimizzare il carico tributario e minimizzare i rischi.

              La metodologia del nostro team – all’interno del quale abbiamo costituito una task force
              dedicata alla Brexit – combina l’expertise fiscale e legale con un approccio pragmatico
              fortemente votato al risultato.

              I nostri consulenti ti guideranno tra le soluzioni più adatte alla tua impresa per
              mantenere le tue relazioni commerciali con il Regno Unito al massimo della profittabilità
              e dell’efficienza, garantendo la piena compliance con le normative applicabili:
                 ◦ analizziamo il tuo business model e la tua supply chain, al fine di individuare best
                      practise e aree di miglioramento. I nostri consulenti interagiscono direttamente
                      con tutti gli stakeholder coinvolti: ogni possibile aspetto rilevante viene
                      debitamente approfondito;

                ◦   attraverso uno studio di fattibilità, ti aiutiamo a scegliere la strada da percorrere
                    e la struttura da implementare più confacente alle esigenze del tuo business,
                    quantificando i vantaggi fiscali ottenibili;

                ◦   ti supportiamo nel raggiugere concretamente gli obiettivi condivisi: ti assistiamo
                    nella burocrazia fiscale e doganale, nella compliance in Italia e Regno Unito e
                    nella gestione di tutti gli adempimenti previsti dalle norme applicabili.

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Gli approfondimenti di

              Ayming Italia
       Via Roberto Lepetit 8/10 – Milano
            ayminglab@ayming.it
              +39 02 80 58 32 23
                         www.ayming.it

  Team di progetto
  ◦   Federica Alba - Business Development Consultant
  ◦   Alessandro Grigoletto - Ayming Lab Intern
  ◦   Paolo Intini - Avvocato & Esperto Fiscale | Head of Ayming Lab
  ◦   Pasquale Marra - Marketing Intern

FURTHER TOGETHER
                                             Copyright© 2020 Ayming Italia srl SB. All rights reserved
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