APPUNTI IN MATERIA DI APE SOCIALE - Presentano - Data aggiornamento: 23 marzo 2018 - Studio Naldi

Pagina creata da Alex Donati
 
CONTINUA A LEGGERE
APPUNTI IN MATERIA DI APE SOCIALE - Presentano - Data aggiornamento: 23 marzo 2018 - Studio Naldi
&

            Presentano

APPUNTI IN MATERIA DI APE SOCIALE

               Data aggiornamento: 23 marzo 2018
APPUNTI IN MATERIA DI APE SOCIALE - Presentano - Data aggiornamento: 23 marzo 2018 - Studio Naldi
INDICE

Normativa di riferimento………………………………………………………………………….….
A chi spetta………………………………………………………………………………………………....
Requisito anagrafico……………………………………………………………………………………
Requisito contributivo……………………………………………………………………..………….
Requisito soggettivo e relativa documentazione………………………………...
Altre Condizioni………………………………………………………………………………..……….

Termini per la presentazione della domanda e iter…………………..…………………

Misura dell’ape sociale …………………………………………………………………….……….

Termini per il pagamento della indennità di fine servizio………………………..….

Allegato A al decreto ministerale 5 febbraio 2018……………………………………….
APPUNTI IN MATERIA DI APE SOCIALE - Presentano - Data aggiornamento: 23 marzo 2018 - Studio Naldi
Le nuove forme di anticipo pensionistico: Ape
                                                                     Sociale
                                                                     L’anticipo pensionistico cd. “Ape Social” è uno degli interventi in materia di
                                                                     flessibilità pensionistica previsti per la prima volta dall’accordo Governo sindacati
                                                                     del 28 settembre 2016.

                                                                                                                           Da Slide 2016 team economico Palazzo Chigi
Le nuove forme di anticipo pensionistico: Ape Sociale | 23/03/2018

                                                                     NORMATIVA DI RIFERIMENTO

                                                                      • ART. 1 COMMI 179-186 LEGGE 232 del 11/12/2016 (Legge di Bilancio 2017)

                                                                      • D.P.C.M. 88 del 23/05/2017

                                                                      • CIRCOLARE INPS 100 del 16/06/2017

                          1
APPUNTI IN MATERIA DI APE SOCIALE - Presentano - Data aggiornamento: 23 marzo 2018 - Studio Naldi
• Messaggio Inps 2884 del 11/07/2017

                                                                      • Art 1 commi 162 lettere b), c), d), e) e h), 163, 164, 165 e 167 LEGGE 27
                                                                        dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018)

                                                                      • Circolare Inps n. 34 del 23/02/2018

                                                                      • Decreto ministeriale 5 febbraio 2018

                                                                                       L’ANTICIPO PENSIONISTICO CD. “APE SOCIAL”

                                                                     L’Ape sociale non è un trattamento pensionistico, bensì un’indennità a sostegno
                                                                     di categorie di soggetti in particolari condizioni socio economiche.
                                                                     Si tratta di un’indennità ponte, che accompagnerà il richiedente alla pensione di
                                                                     vecchiaia, e che l’INPS corrisponderà a coloro che, compiuti i 63 anni di età,
                                                                     posseggono una determinata anzianità contributiva e che si trovano nelle
Le nuove forme di anticipo pensionistico: Ape Sociale | 23/03/2018

                                                                     “situazioni           personali”           previste           dalla          legge.
                                                                     La durata della corresponsione non potrà quindi essere superiore al periodo
                                                                     intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell’età
                                                                     anagrafica prevista per l’accesso alla pensione di vecchiaia di cui all’art. 24,
                                                                     comma         6    dl     201/2011      convertito     nella      L.     214/2011).
                                                                     È una misura a budget, con la Legge di Bilancio 2018 sono stati previsti nuovi limiti
                                                                     di spesa: “630 milioni di euro per l'anno 2018, di 666,5 milioni di euro per l'anno
                                                                     2019, di 530,7 milioni di euro per l'anno 2020, di 323,4 milioni di euro per l'anno
                                                                     2021, di 101,2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 6,5 milioni di euro per l'anno
                                                                     2023”(art 1 con 162 lett. h)).

                                                                     L’ape è istituita in via sperimentale dal 01.05.2017 al 31.12.2018.

                          2
A CHI SPETTA

                                                                      •  Residenti in Italia (Circ. INPS 100/2017)
                                                                      • Iscritti a:
                                                                               • Assicurazione generale obbligatoria
                                                                               • Forme sostitutive
                                                                               • Forme esclusive
                                                                               • Gestione separata
                                                                     Che possono far valere il requisito anagrafico, quello contributivo e le condizioni
                                                                     socio economiche come di seguito indicate.

                                                                      Art 1 Co 179 l. 232/2016
                                                                      «L’Ape (tutti i tipi di Ape) può essere richiesto dagli
                                                                      iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme
                                                                      sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione
                                                                      separata di cui all’art 2, co 26, della legge 8 agosto 1995 n.
                                                                      335»

                                                                           Rimangono esclusi: liberi professionisti
Le nuove forme di anticipo pensionistico: Ape Sociale | 23/03/2018

                          3
REQUISITO ANAGRAFICO

                                                                     Età minima 63 ANNI.
                                                                     È uno di quei requisiti che non deve essere per forza realizzato entro la data in cui
                                                                     si fa domanda per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’Ape Sociale,
                                                                     l’importante è che sia soddisfatto entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
                                                                     Il requisito anagrafico è il criterio di prevalenza per accedere all’Ape Sociale, ossia
                                                                     chi sia avvicina maggiormente all’età prevista per il conseguimento della pensione
                                                                     di vecchiaia avrà accesso privilegiato rispetto ai più giovani.

                                                                      Art 11 co 1 D.P.C.M. 88 del 23/05/2017
                                                                      1. Il monitoraggio delle domande positivamente certificate,
                                                                      ai fini della individuazione di eventuali scostamenti
                                                                      rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per
                                                                      legge, è   effettuato dall'INPS, sulla base della data di
                                                                      raggiungimento del requisito anagrafico per l'accesso al
                                                                      trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo
                                                                      24, comma 6, del decreto-legge n. 201 del 2011 e, a parità di
                                                                      requisito, della data di presentazione della domanda di
                                                                      riconoscimento delle condizioni per l'accesso all'APE
Le nuove forme di anticipo pensionistico: Ape Sociale | 23/03/2018

                                                                      sociale.

                          4
REQUISITO CONTRIBUTIVO

                                                                     Il requisito dell’anzianità contributiva varia a seconda della condizione soggettiva
                                                                     dell’art 1 co. 179 L. 232/2016 lettere a) b) c) e d)

                                                                        • anzianità contributiva di almeno 30 ANNI per le situazioni soggettive di cui
                                                                          alle lettere a) b) e c)
                                                                        • Anzianità contributiva di almeno 36 ANNI per la situazione soggettiva di cui
                                                                          all’ipotesi d)

                                                                     La legge di Bilancio 2018 (art. 1, co. 162, lett. e)) ha inserito il comma 179-bis che
                                                                     recita: “Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 179, i requisiti
                                                                     contributivi richiesti alle lettere da a) a d) del medesimo comma sono ridotti, per
                                                                     le donne, di dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di due anni”.
                                                                     Perciò per le donne con figli (legittimi, naturali ed adottivi) i requisiti richiesti
                                                                     possono essere ridotti di 12 mesi per ogni figlio fino ad un massimo di due anni di
                                                                     riduzione.

                                                                     CALCOLO DELL’ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA UTILE
Le nuove forme di anticipo pensionistico: Ape Sociale | 23/03/2018

                                                                     Il requisito contributivo può essere soddisfatto utilizzando tutta la contribuzione
                                                                     versata o accreditata, a qualsiasi titolo, nella o nelle gestioni rientranti nell’ambito
                                                                     di applicazione della norma (i contributi accreditati nell’Assicurazione Generale
                                                                     Obbligatoria INPS, nelle forme sostitutive ed esclusive, nonché presso la Gestione
                                                                     Separata INPS).

                                                                     I versamenti contributivi per periodi coincidenti, si considerano una sola volta ai
                                                                     fini del diritto all’indennità.

                                                                     Il requisito contributivo non può essere perfezionato totalizzando i
                                                                     periodi assicurativi italiani con quelli esteri, maturati in Paesi UE, Svizzera, SEE o
                                                                     extracomunitari convenzionati con l’Italia.

                                                                     Non essendo l’ape sociale un trattamento pensionistico, non rilevano per il
                                                                     raggiungimento del requisito contributivo le maggiorazioni di cui il soggetto
                                                                     potrebbe beneficiare al pensionamento.

                          5
REQUISITO SOGGETTIVO E RELATIVA DOCUMENTAZIONE

                                                                     Oltre al requisito anagrafico e a quello contributivo, per poter accedere all’APE
                                                                     SOCIAL, gli interessati devono poter far valere una delle situazioni soggettive
                                                                     indicate nell’art 1 co 179 della L. 232/2017 così come modificate dall’art 1 Comma
                                                                     162 della legge 205 del 27 dicembre 2017 (legge di bilancio 2018).

                                                                     Le schede seguenti indicheranno inoltre, per ogni categoria, la documentazione
                                                                     da inviare per la domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’Ape
                                                                     Sociale, infatti, unitamente alla domanda di riconoscimento delle condizioni di
                                                                     accesso all’APE sociale, l’interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva
                                                                     di atto di notorietà circa la sussistenza delle condizioni che danno titolo al
                                                                     riconoscimento, nonché una serie di documenti a riprova della sussistenza delle
                                                                     condizioni:

                                                                     CONDIZIONE LETTERA A) DISOCCUPATI
Le nuove forme di anticipo pensionistico: Ape Sociale | 23/03/2018

                                                                      Art 1 comma 179 lett. a) L 232/2016
                                                                      a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di
                                                                      cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche
                                                                      collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione
                                                                      consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7
                                                                      della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del
                                                                      termine del rapporto di lavoro        a tempo determinato a
                                                                      condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti
                                                                      la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per
                                                                      almeno diciotto mesi* hanno concluso integralmente la
                                                                      prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre
                                                                      mesi – e sono in possesso di un’anzianità contributiva di
                                                                      almeno 30 anni

                                                                     * testo aggiunto dall’art 1 comma 162 lett. b) legge di Bilancio 2018

                                                                     Tale fattispecie riguarda pertanto i soggetti che sono disoccupati a seguito di
                                                                     licenziamento individuale o collettivo, dimissioni per giusta causa, nei casi di

                          6
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, intervenuta nell’ambito della
                                                                     procedura di conciliazione obbligatoria, e a partire dal 2018, anche per i soggetti
                                                                     a cui sia scaduto un contratto a tempo determinato purché, nei 36 mesi
                                                                     precedenti alla data di scadenza del contratto, abbiano periodi di lavoro
                                                                     dipendente pari ad almeno 18 mesi (anche non continuativi). La circolare Inps
                                                                     34/2018 specifica che per rapporto di lavoro dipendente si intende qualsiasi
                                                                     rapporto di lavoro subordinato.

                                                                     Viene richiesto inoltre che l’interessato abbia concluso da almeno tre mesi di
                                                                     fruire dell’intera prestazione per la disoccupazione di cui di seguito indichiamo gli
                                                                     aspetti principali:

                                                                      •   NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’impiego) viene prevista nei casi di
                                                                          perdita involontaria del posto di lavoro ed interessa tutti i lavoratori
                                                                          dipendenti con la sola esclusione degli assunti a tempo indeterminato delle
                                                                          pubbliche amministrazioni e gli agricoli. Ha inglobato dal 1/5/2015 l’ASpI e la
                                                                          Mini ASpI. Viene riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le
                                                                          dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto
                                                                          di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione
                                                                          obbligatoria.
                                                                      •   ASDI (assegno di disoccupazione) indennità di disoccupazione che interviene
                                                                          una volta esaurito il periodo di NASpI per fornire una ulteriore tutela di
                                                                          sostegno al reddito a quei lavoratori che, dopo aver fruito della NASpI, si
Le nuove forme di anticipo pensionistico: Ape Sociale | 23/03/2018

                                                                          trovino ancora senza occupazione e in condizioni di particolare disagio
                                                                          economico (rilevato con l’Isee).

                                                                     La Circolare INPS n. 100/2017, al paragrafo 5, specifica i requisiti che il soggetto
                                                                     deve possedere al momento in cui fa domanda di riconoscimento delle condizioni
                                                                     per l’accesso all’Ape e quali possono essere soddisfatti anche in seguito.

                                                                      Con riguardo alle condizioni di cui all’art. 2, comma
                                                                      1, lettera a), del decreto, (occorre) che:
                                                                      - il soggetto abbia lo stato di disoccupato (risultante dalle
                                                                      apposite liste esistenti presso i Centri per l’impiego) o, se
                                                                      lavoratore agricolo, risulti non occupato sulla base delle
                                                                      risultanze Unilav;
                                                                      - abbia concluso di fruire integralmente della prestazione di
                                                                      disoccupazione spettante.

                          7
Quindi il soggetto al momento della domanda deve:
                                                                       • Essere disoccupato
                                                                       • Non conseguire alcuna prestazione di disoccupazione

                                                                     Il beneficio dell’APE sociale non si applica ai soggetti semplicemente inoccupati
                                                                     che non hanno fruito di alcuna prestazione di disoccupazione e ai soggetti che
                                                                     hanno percepito una prestazione di disoccupazione in seguito alla cessazione del
                                                                     rapporto di lavoro avvenuta per cause diverse da quelle indicate tassativamente
                                                                     dalla legge.

                                                                     Al momento della domanda non è necessario aver terminato il periodo almeno
                                                                     trimestrale di conclusione della prestazione per la disoccupazione, che deve
                                                                     maturare entro la fine dell’anno in corso.
                                                                     La circolare 34/2018 dell’INPS chiarisce che, ai fini dell’accoglimento della
                                                                     domanda di verifica delle condizioni di accesso all’APE sociale, lo svolgimento,
                                                                     successivamente al termine della prestazione di disoccupazione, di attività
                                                                     lavorativa che non determini il venir meno dello status di disoccupazione, non
                                                                     sospende il decorso dei predetti tre mesi.

                                                                     Lo stato di disoccupazione sarà verificato tramite la consultazione della
Le nuove forme di anticipo pensionistico: Ape Sociale | 23/03/2018

                                                                     permanenza del richiedente nelle liste di disoccupazione presenti presso i centri
                                                                     per l’impiego.

                                                                     Per i lavoratori che, al termine della percezione della Naspi, abbiano beneficiato
                                                                     dell’assegno di disoccupazione ASDI, il diritto alla percezione dell’APE sociale
                                                                     potrà essere esercitato al termine della percezione dell’ASDI.
                                                                     Nei casi in cui la durata dell’ASDI sia inferiore ai tre mesi, resta ferma la necessità
                                                                     che siano trascorsi tre mesi dalla fruizione dell’intera prestazione di
                                                                     disoccupazione NASPI.

                                                                     Il decreto specifica che i disoccupati che al momento della domanda di
                                                                     riconoscimento delle condizioni, risultino beneficiari dell’assegno di
                                                                     disoccupazione ASDI, il diritto al trattamento pensionistico anticipato potrà
                                                                     essere esercitato al termine della percezione della stessa. Nei casi in cui la durata
                                                                     dell’ASDI sia inferiore a tre mesi, occorre comunque che siano trascorsi tre mesi
                                                                     dalla fruizione dell’intera prestazione di disoccupazione NASpI.

                          8
Per quanto riguarda gli operai agricoli, l’INPS, con circolare n. 100/2017, precisa
                                                                     che il computo del trimestre di cui all’art. 2 del DPCM, venga computato a far data
                                                                     dal licenziamento o dimissioni per giusta causa se avvenuti nell’anno in cui è
                                                                     proposta la domanda di pensionamento o, se avvenuti in precedenza, dalla fine
                                                                     dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda. L’INPS precisa
                                                                     inoltre che l’indennità di disoccupazione agricola corrisposta nel 2017 deve
                                                                     considerarsi ininfluente ai fini dell’Ape social, trattandosi di prestazione riferita ad
                                                                     eventi        di        disoccupazione             relativi       all’anno        2016.
                                                                     L’ape è incompatibile con le prestazioni di sostegno al reddito, fa eccezione la
                                                                     indennità di disoccupazione agricola in quanto la stessa è erogata l’anno
                                                                     successivo a quello in cui si sono verificati gli eventi di occupazione e
                                                                     disoccupazione

                                                                     DOCUMENTAZIONE
                                                                     Unitamente alla domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al
                                                                     beneficio, l’interessato deve produrre una dichiarazione sostitutiva di atto di
                                                                     notorietà circa la sussistenza delle condizioni che danno titolo al riconoscimento,
                                                                     nonché i seguenti documenti a riprova della sussistenza delle condizioni:
                                                                      • se licenziato, occorre allegare la lettera di licenziamento e indicare quando ha
                                                                         terminato il periodo di disoccupazione;
                                                                      • se dimesso, allegare la lettera di dimissioni per giusta causa e indicare quando
                                                                         ha terminato il periodo di disoccupazione;
Le nuove forme di anticipo pensionistico: Ape Sociale | 23/03/2018

                                                                      • se cessato per risoluzione consensuale, allegare il verbale di accordo stipulato
                                                                         ai sensi dell’art. 7 della Legge 604/66 e indicare quando ha terminato di
                                                                         godere della prestazione di disoccupazione;
                                                                      • se operaio agricolo, allegare la documentazione richiamata nei precedenti
                                                                         punti in relazione alla fattispecie nella quale il lavoratore rientra e deve
                                                                         indicare da quanto tempo ha cessato il rapporto di lavoro.
                                                                      • Se cessato per scadenza contratto a tempo determinato non deve essere
                                                                         allegata alcuna documentazione in quanto le strutture territoriali
                                                                         verificheranno la sussistenza di un contratto di lavoro a termine e la relativa
                                                                         data di scadenza dalle comunicazioni obbligatorie (UNILAV).

                                                                     Lo stato di disoccupazione potrà essere verificato da INPS tramite la permanenza
                                                                     del richiedente nelle liste di disoccupazione presso i centri per l’impiego.

                          9
CONDIZIONE LETTERA B) ASSISTENZA A PORTATORE DI HANDICAP

                                                                      Art 1 comma 179 lett. b) L 232/2016
                                                                      b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei
                                                                      mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con
                                                                      handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3,
                                                                      comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero un
                                                                      parente o un affine di secondo grado convivente qualora i
                                                                      genitori o il coniuge della persona con handicap in
                                                                      situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età
                                                                      oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o
                                                                      siano deceduti o mancanti* e sono in possesso di un’anzianità
                                                                      contributiva di almeno 30 anni;

                                                                     * testo aggiunto dall’art 1 comma 162 lett. c) legge di Bilancio 2018

                                                                     Il requisito richiesto considera le seguenti condizioni:

                                                                      •   sussistenza del tipo di relazione indicato dalla legge: l’assistenza deve essere
                                                                          riferita al coniuge, alla persona in unione civile o ad un parente di primo grado
                                                                          (figlio o genitore). In relazione alla stessa persona con handicap in situazione
                                                                          di gravità è possibile concedere il beneficio ad uno solo dei soggetti che
Le nuove forme di anticipo pensionistico: Ape Sociale | 23/03/2018

                                                                          l’assistono.
                                                                          Così come modificato dalla legge di bilancio 2018 la domanda di
                                                                          riconoscimento potrà essere presentata anche da un parente di secondo
                                                                          grado o da un affine entro il secondo grado che assistono da almeno sei mesi
                                                                          il soggetto convivente affetto da handicap grave ma solo se i parenti della
                                                                          persona con handicap si trovino in una delle seguenti condizioni:

                                                                          - abbiano compiuto i settanta anni di età (condizione che viene valutata al
                                                                            momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso all’APE
                                                                            sociale)
                                                                          - siano affetti da patologie invalidanti (con la circolare 34/2018 l’inps
                                                                            afferma che si farà riferimento, in assenza di un’esplicita definizione di
                                                                            legge, soltanto alle patologie a carattere permanente indicate dall’articolo
                                                                            2, comma 1, lettera d), nn. 1, 2 e 3 del Decreto del Ministro per la
                                                                            Solidarietà Sociale, di concerto con i Ministri della Sanità, del Lavoro e
                                                                            della Previdenza Sociale e per le Pari Opportunità n. 278 del 21 luglio 2000
                                                                            (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della L. 8

10
marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari),
                                                                             che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per i gravi
                                                                             motivi di cui all’articolo 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000.
                                                                           - siano deceduti o mancanti (per mancanza si intende sia la situazione di
                                                                             assenza naturale e giuridica (celibato/nubilato o stato di figlio naturale
                                                                             non riconosciuto), ma anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente
                                                                             assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità
                                                                             giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale
                                                                             o abbandono di minori, dichiarazione di assenza o di morte presunta dello
                                                                             scomparso, risultanti da documentazione dell’autorità giudiziaria o di altra
                                                                             pubblica autorità (cfr. la circolare n. 155 del 3.12.2010).

                                                                                 TABELLA PARENTELA E AFFINITA’
Le nuove forme di anticipo pensionistico: Ape Sociale | 23/03/2018

                                                                     Fonte: sito inps

                                                                      •    requisito della convivenza: La convivenza (stessa residenza anagrafica/stesso
                                                                           numero civico anche se in separato appartamento) è indispensabile per tutti
                                                                           i soggetti. Si ritiene che il requisito della “convivenza”, in analogia con
                                                                           precedenti interpretazioni, sia soddisfatto anche attraverso l’istituto della

11
“dimora abituale “, del richiedente e della persona in situazione di handicap
                                                                         grave nello stesso stabile e in caso di “dimora temporanea”, cioè tramite
                                                                         l’iscrizione del dipendente richiedente il congedo allo schedario della
                                                                         popolazione temporanea ex art. 32 del D.P.R. 30.5.1989, n. 223.
                                                                         Sul concetto di convivenza utile per il diritto all’APE sociale, si richiama la
                                                                         circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 18 febbraio 2010
                                                                         in materia di convivenza ai fini del riconoscimento del diritto al congedo
                                                                         straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001 (cfr.
                                                                         messaggio n. 6512/2010).
                                                                         si ritiene condizione sufficiente la residenza nel medesimo stabile, allo stesso
                                                                         numero civico, anche se non necessariamente nello stesso interno
                                                                         (appartamento). Il requisito della convivenza sarà accertato d’ufficio, previa
                                                                         indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il
                                                                         reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l’eventuale
                                                                         dimora temporanea (iscrizione nello schedario della popolazione
                                                                         temporanea di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 223/89), ove diversa dalla dimora
                                                                         abituale (residenza) del dipendente o del disabile. In alternativa
                                                                         all’indicazione degli elementi di cui sopra, l’interessato ha facoltà di produrre
                                                                         una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.

                                                                         Lo status di soggetto che assiste e convive deve sussistere da almeno 6 mesi,
                                                                         deve sussistere al momento della presentazione della domanda e permanere
                                                                         fino al momento in cui si accede al beneficio. I sei mesi si intendono
Le nuove forme di anticipo pensionistico: Ape Sociale | 23/03/2018

                                                                         continuativi.

                                                                     •   Riconoscimento della condizione di “handicap grave” del familiare assistito.
                                                                         L’handicap si considera “grave” quando ricorrono le condizioni indicate
                                                                         dall’art.   3,    commi       1     e     3    della      L.    104/1992.

                                                                     Ai sensi dell’art. 3 comma 1 L. 104/92
                                                                     “… È persona handicappata colui che presenta una minorazione
                                                                     fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva,
                                                                     che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di
                                                                     integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di
                                                                     svantaggio sociale o di emarginazione.

12
Le nuove forme di anticipo pensionistico: Ape Sociale | 23/03/20

                                                                       Art 3 comma 3 L. 104/92
                                                                       La situazione di gravità si determina qualora” la minorazione,
                                                                       singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale,
                                                                       correlata all’età’, in modo da rendere necessario un intervento
                                                                       assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera
                                                                       individuale o in quella di relazione, la situazione assume
                                                                       connotazione di gravità…”

                                                                          La gravità si considera “accertata” quando sono stati eseguiti gli accertamenti
                                                                          previsti dall’art. 4, comma 1 della medesima L. 104/1992.
                                                                          A seguito di tali accertamenti la commissione Medica rilascia apposito
                                                                          verbale1.

13                                                                 1
                                                                       Al verbale suddetto sono equiparati:

                                                                   - l’accertamento provvisorio di cui all’articolo 2, comma 2, del D.L. 324/93 convertito dalla L. 423/93,
                                                                   come modificato dall’articolo 25, comma 4, lett. a), del D.L. 90/2014, convertito dalla L. 114/2014;

                                                                   - il certificato provvisorio di cui all’articolo 2, comma 3-quater, del D.L. 324/93, convertito dalla L.
                                                                   423/93, introdotto dall’articolo 25, comma 4, lettera c), del D.L. 90/2014, convertito dalla L. 14/2014.

                                                                   Essi producono l’effetto di rendere possibile l’accesso al beneficio, a condizione che il verbale
                                                                   definitivo confermi il giudizio di handicap grave.
                                                                   Ne consegue che il verbale definitivo che non confermi il giudizio di handicap grave
                                                                   dell’accertamento/certificato provvisorio, sia con data precedente alla data di accesso al beneficio,
                                                                   che con data successiva, preclude il riconoscimento del diritto.
                                                                   Nel secondo caso gli eventuali ratei riscossi, in quanto indebitamente percepiti, saranno oggetto di
                                                                   recupero.

                                                                   •     Qualora l’handicap grave sia stato riconosciuto con decreto di omologa o sentenza, occorre
                                                                         segnalare tale circostanza nel campo “note” all’interno della domanda. In adempimento
                                                                         dell’obbligo di allegazione documentale sancito dall’articolo 5, comma 1, lettera c), del predetto
                                                                         decreto n. 87 del 2017, l’interessato dovrà allegare il dispositivo del decreto di omologa/sentenza
                                                                         che ha accertato l’handicap.
                                                                   •     Il verbale di invalidità civile non equivale a quello rilasciato ai sensi della legge 104/1992 e,
                                                                         pertanto, non consente l'accesso al beneficio, né da esso è possibile dedurre l’esistenza di
                                                                         handicap in situazione di gravità. Ciò in quanto i due giudizi hanno natura medico-legale diversa e
                                                                         producono effetti giuridici distinti.
                                                                   •     Ai verbali di handicap grave soggetti a revisione, la cui scadenza è successiva al 19 agosto 2014
                                                                         (data di entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114), si applica l’articolo 25, comma 6-bis,
                                                                         del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge succitata, ai sensi del quale “nelle more
                                                                         dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e
                                                                         le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i
                                                                         diritti acquisti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura”.
                                                                   •     Il verbale di handicap grave per il quale sia scaduto il termine di revisione, pertanto, conserva i
                                                                         suoi effetti ai fini dell’accesso all’APE sociale. Qualora prima della data di accesso al beneficio,
                                                                         intervenga un eventuale verbale di revisione che comporti la non conferma dell’handicap grave e
•    Periodo temporale: Il requisito dell’assistenza e convivenza con la persona
                                                                              con disabilità da almeno sei mesi presuppone lo status di disabilità per tutto
                                                                              il periodo in questione. I sei mesi, pertanto, devono intendersi continuativi

                                                                     DOCUMENTAZIONE

                                                                     Alla domanda di accesso ai benefici dovrà essere allegata:

                                                                         •    Autodichiarazione in cui il richiedente deve dichiarare di assistere uno di
                                                                              soggetti e precisare da quale data presta assistenza, deve inoltre dichiarare
                                                                              la data dalla quale convive con il medesimo portatore di handicap.
                                                                              In caso di richiesta da parte di un parente di secondo grado o affine di primo
                                                                              o secondo grado, dovrà essere dichiarato che il coniuge/unito civilmente e i
                                                                              parenti di primo grado conviventi con la persona con disabilità grave, si
                                                                              trovano in una delle seguenti situazioni :compimento dei settant’anni d’età,
                                                                              patologie invalidanti, decesso, assenza.
                                                                         •    Certificazione attestante l’handicap in situazione di gravità della persona a cui
                                                                              si presta assistenza.
                                                                         •    In caso di richiesta di accesso all’ape da parte di un parente di secondo grado
                                                                              o affine di primo o secondo grado la documentazione relativa alla patologia
                                                                              invalidante del parente di primo grado o convivente: la documentazione del
                                                                              medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato
Le nuove forme di anticipo pensionistico: Ape Sociale | 23/03/2018

                                                                              o del medico di medicina generale o della struttura sanitaria nel caso di
                                                                              ricovero o intervento chirurgico per l’opportuna valutazione medico legale
                                                                              (cfr. la circolare n. 32 del 2012, paragrafo 3.1) va indirizzata all’ Unità
                                                                              Operativa Complessa/Unità Operativa Semplice (UOC/UOS) territorialmente
                                                                              competente.

                                                                             abbia una data antecedente alla data di accesso al beneficio, il diritto non potrà essere
                                                                             riconosciuto.

                                                                     •    Al contrario, in presenza di un verbale con data di revisione antecedente al 19 agosto 2014 e il
                                                                          termine di revisione sia scaduto, la domanda di certificazione non può essere accolta.
                                                                     Si ricorda a tale riguardo che, come indicato nel messaggio n. 2901/2015 “I cittadini (…) in possesso
                                                                     di un verbale di legge 104/1992 con revisione scaduta in data antecedente al 19 agosto 2014 (entrata
                                                                     in vigore della Legge n°114/2014) saranno tenuti a presentare una nuova domanda di accertamento
                                                                     sanitario”.
                                                                     •        Riguardo all’accertamento dell’handicap di soggetti con patologie oncologiche e di soggetti
                                                                     affetti dalla sindrome di Down, si faccia riferimento alla normativa richiamata dalla Circolare Inps
                                                                     34/2018 al punto 8 del paragrafo 3

14
FAC SIMILE VERBALE RICONOSCIMENTO ART. 3 C.3 L.104/92

ATTENZIONE: Verificare
che il requisito della
condizione di handicap grave
sia riconosciuto da almeno 6
mesi (anche tramite verbale
precedente)

                                                                                                                                    ATTENZIONE: Verificare
                                                                                                                                    la presenza della situazione
                                                                                                                                    di gravità (ex art. 3 c. 3
                                                                                                                                    L.104/92)
     Le nuove forme di anticipo pensionistico: Ape Sociale | 23/03/2018

                                                                                                         ATTENZIONE: Verificare
                                                                                                         che il verbale sia valido alla
                                                                                                         data della domanda.

     15
CONDIZIONE LETTERA C) ESSERE INVALIDO CIVILE CON RIDUZIONE DELLA
                                                                     CAPACITA’ LAVORATIVA PARI O SUPERIORE AL 74%

                                                                      Art 1 co 179 lett. C) L. 232/2017
                                                                      c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata
                                                                      dalle   competenti    commissioni  per   il   riconoscimento
                                                                      dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento e
                                                                      sono in possesso di un’anzianità contributiva di almeno 30
                                                                      anni;

                                                                     Per poter accedere al beneficio viene richiesto il riconoscimento di invalidità
                                                                     civile del richiedente, da parte delle apposite Commissioni Mediche, in
                                                                     percentuale non inferiore al 74%.

                                                                     DOCUMENTAZIONE

                                                                     Il richiedente dovrà documentare la richiesta riportando gli estremi del verbale in
                                                                     corso di validità rilasciato dalle Commissioni Sanitarie competenti in materia di
                                                                     accertamento di invalidità civile, nonché allegare il relativo verbale di invalidità
                                                                     civile attestante un’invalidità a suo carico di grado almeno pari al 74%.
Le nuove forme di anticipo pensionistico: Ape Sociale | 23/03/2018

16
FACSIMILE VERBALE RICONOSCIMENTO INVALIDITA’ CIVILE (>= 74%)
Le nuove forme di anticipo pensionistico: Ape Sociale | 23/03/2018

                                                                                                                                    ATTENZIONE:
                                                                                                                                    Verificare la
                                                                                                                                    percentuale di
                                                                                                                                    invalidità

                                                                      ATTENZIONE:
                                                                      Verificare che il verbale
                                                                      si valido alla data della
                                                                      domanda

17
CONDIZIONE LETTERA D) ESSERE LAVORATORE DIPENDENTE DI CUI ALLE
                                                                     PROFESSIONI INDICATE NELL’ALLEGATO A) DEL DM 5 FEBBRAIO 2018

                                                                         Art 1 co 179 lett. d) L. 232/2016
                                                                         d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza
                                                                         dell’indennità, […] all’interno delle professioni indicate
                                                                         nell’allegato C2 annesso alla legge 232/2016 che svolgono da
                                                                         almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni
                                                                         negli ultimi sette*, attività lavorative per le quali è
                                                                         richiesto un impegno tale da rendere particolarmente
                                                                         difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo
                                                                         continuativo e sono in possesso di un’anzianità contributiva
                                                                         di almeno 36 anni.

                                                                     * Il testo è stato modificato dalla Legge di Bilancio 2018.

                                                                     Bisogna sottolineare che l’attività faticosa o pesante deve essere svolta al
                                                                     momento della domanda.

                                                                     Il previgente testo della legge di Bilancio 2017 prevedeva un requisito pari a sei
                                                                     anni in via continuativa. L’art. 53, comma 2 del DL n. 50 del 24 aprile 2017, aveva
                                                                     fornito poi una interpretazione autentica all’art. 1, comma 199 della L. 232/2016,
                                                                     chiarendo che le attività lavorative si intendevano svolte in via continuativa
                                                                     quando le medesime non avessero subito interruzioni nei sei anni precedenti il
                                                                     momento del pensionamento per un periodo complessivamente superiore a 12
Le nuove forme di anticipo pensionistico: Ape Sociale | 23/03/2018

                                                                     mesi e a condizione che le attività lavorative fossero state svolte nel settimo anno
                                                                     precedente il pensionamento, per una durata almeno pari all’interruzione
                                                                     predetta.

                                                                     La Legge di Bilancio 2018 ha modificato il requisito ed è pertanto venuta meno la
                                                                     condizione della necessaria “continuità” dell’attività c.d. gravosa come delineata
                                                                     nella norma di interpretazione autentica di cui all’articolo 53 sopra richiamato.

                                                                     A decorrere dal 1° gennaio 2018 lo svolgimento delle attività lavorative c.d.
                                                                     gravose utile per l’accesso al beneficio dell’APE sociale si intende realizzato,
                                                                     alternativamente, nei casi in cui il soggetto, alla data di perfezionamento dei
                                                                     requisiti:

                                                                     2
                                                                      Per le caratteristiche delle attività di cui all’allegato C sopra richiamato si veda allegato A al
                                                                     Regolamento attuativo più sotto riportato.

18
• svolga o abbia svolto negli ultimi dieci anni, almeno sette anni di attività
                                                                             c.d. gravosa;
                                                                           • svolga o abbia svolto negli ultimi sette almeno 6 anni di attività c.d. gravosa.

                                                                      Ai fini del computo dei sette anni o dei sei anni di svolgimento di attività c.d.
                                                                     gravosa, si prendono in considerazione i periodi coperti da contribuzione
                                                                     obbligatoria riferita all’attività c.d. gravosa e i periodi in cui è stata accreditata
                                                                     contribuzione figurativa per eventi verificatesi in costanza del rapporto di lavoro
                                                                     con svolgimento di attività c.d. gravosa (ad esempio, malattia, maternità nel
                                                                     rapporto di lavoro, etc.).

                                                                     Caratteristiche delle attività lavorative indicate nell’allegato B della Legge 27
                                                                     dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018)

                                                                     L’elenco delle attività gravose di cui all’allegato B della Legge 27 dicembre 2017,
                                                                     n. 205 (legge di bilancio 2018) è stato poi specificato dall’allegato A al decreto
                                                                     ministeriale 5/02/2018.

                                                                           A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli
                                                                              edifici.
Le nuove forme di anticipo pensionistico: Ape Sociale | 23/03/2018

                                                                           B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle
                                                                              costruzioni.
                                                                           C. Conciatori di pelli e di pellicce.
                                                                           D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
                                                                           E. Conduttori di mezzi pesanti e camion
                                                                           F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche
                                                                              ospedaliere con lavoro organizzato in turni.
                                                                           G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non
                                                                              autosufficienza.
                                                                           H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili Nido.
                                                                           I. Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati.
                                                                           L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia.
                                                                           M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.
                                                                           N. Operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca3.

19                                                                   3
                                                                         Categoria inserita dalla Legge di Bilancio 2018
O. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o
                                                                                soci di cooperative4.
                                                                             P. Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori
                                                                                del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella
                                                                                normativa del decreto legislativo n. 67 del 20115.
                                                                             Q. Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in
                                                                                acque interne6.

                                                                     Si sottolinea che l’art 1 co 165 della Legge di Bilancio 2018 ha eliminato per
                                                                     tutte le categorie l’applicazione del limite relativo al livello di tariffa INAIL
                                                                     precedentemente previsto.

                                                                     Per la descrizione delle categorie vedi (in fondo alla dispensa) l’allegato A al
                                                                     decreto 367 del 5 febbraio 2018 che specifica le professioni di cui all'allegato B
                                                                     della legge 27 dicembre 2017, n. 205

                                                                     DOCUMENTAZIONE

                                                                     Ai fini della presentazione della domanda pertanto, il richiedente deve in primo
                                                                     luogo farsi rilasciare una dichiarazione dal datore di lavoro pubblico o privato
                                                                     (Modello AP116) o un lavoratore domestico (Modello AP117).

                                                                         •    La Dichiarazione del datore di lavoro redatta su apposito modulo predisposto
Le nuove forme di anticipo pensionistico: Ape Sociale | 23/03/2018

                                                                              da INPS riporterà l’indicazione dei periodi di lavoro svolto alle sue
                                                                              dipendenze, le mansioni svolte e il livello di inquadramento attribuito, il
                                                                              contratto collettivo applicato e, con riferimento alle attività lavorative di cui
                                                                              all’allegato A, lettere da a) a e) g, e da i) a m), l’applicazione delle voci di tariffa
                                                                              INAIL con un tasso medio di tariffa non inferiore al 17 per mille. (ipotesi
                                                                              lettera d)

                                                                     Il modello è scaricabile/compilabile nel sito INPS – nella sezione: Prestazione e
                                                                     servizi/tutti i moduli/ ATTESTAZIONE DATORE DI LAVORO in relazione alle attività
                                                                     lavorative di cui all'allegato A del D.P.C.M. 23 maggio 2017 n. 87 e all'allegato A
                                                                     del D.P.C.M. 23 maggio 2017 n. 88 (art. 48 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445).

                                                                     Ecco un esempio di quello che viene richiesto nel modulo:

                                                                     4
                                                                       Categoria inserita dalla Legge di Bilancio 2018
                                                                     5
                                                                       Categoria inserita dalla Legge di Bilancio 2018
                                                                     6
                                                                       Categoria inserita dalla Legge di Bilancio 2018

20
Le nuove forme di anticipo pensionistico: Ape Sociale | 23/03/2018

21
                                                      …
                                                                          …
ALTRE CONDIZIONI

                                                                     INCOMPATIBILITÀ

                                                                      •   Cessazione dell’attività lavorativa: la concessione dell’indennità è
                                                                          subordinata alla cessazione dell’attività lavorativa,
                                                                      •   Non titolarità di pensione diretta: L’indennità non spetta a coloro che sono
                                                                          già titolari di un trattamento pensionistico diretto,
                                                                      •   Incompatibilità con trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di
                                                                          disoccupazione involontaria, (Naspi, mini-Aspi, Asdi e dis- coll) e con
                                                                          l’indennizzo previsto per la cessazione delle attività commerciali di cui all’art.
                                                                          1 del dlgs 207/1996.,

                                                                     Il ricorrere di una qualsiasi delle ipotesi sopra riportate, alla data di accesso al
                                                                     trattamento, impedisce la concessione del beneficio.

                                                                     Nelle ipotesi in cui, invece, il percettore di APE sociale venga a trovarsi nella
                                                                     condizione di poter richiedere un trattamento di sostegno al reddito connesso
                                                                     allo stato di disoccupazione e presenti domanda per il relativo trattamento,
                                                                     quest’ultima sarà rigettata in ragione della predetta incompatibilità dell’APE
                                                                     sociale con le prestazioni a sostegno del reddito. Fa eccezione il caso in cui il
                                                                     percettore di APE sociale presenti domanda di indennità di disoccupazione
Le nuove forme di anticipo pensionistico: Ape Sociale | 23/03/2018

                                                                     agricola per periodi di disoccupazione antecedenti alla decorrenza dell’APE
                                                                     sociale, in considerazione che l’indennità di disoccupazione è richiesta ed erogata
                                                                     l’anno successivo a quello in cui si sono verificati gli eventi di occupazione e
                                                                     disoccupazione.
                                                                     In questa ipotesi, salvaguardando il mantenimento delle condizioni che hanno
                                                                     consentito l’accesso all’APE sociale nell’anno precedente, l’indennità di
                                                                     disoccupazione agricola può essere erogata nei limiti normativamente previsti di
                                                                     capienza                annua               di             365               giorni.
                                                                     In particolare, il requisito, consistente nell’avere concluso da tre mesi la
                                                                     percezione del trattamento di disoccupazione agricola, verrà preservato – in fase
                                                                     di calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola nell’anno successivo –
                                                                     considerando non indennizzabili i tre mesi antecedenti alla decorrenza dell’APE
                                                                     sociale.

22
Ape e attività lavorativa

                                                                     L’indennità è invece compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa, in
                                                                     Italia o all’estero, purché la percezione di redditi da lavoro dipendente o
                                                                     parasubordinato sia nel limite di euro 8.000 annui lordi mentre, per i redditi
                                                                     derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui.
                                                                     Nei casi di superamento, nell’anno, dei limiti di reddito previsti dalla legge, la
                                                                     prestazione non è più dovuta dall’inizio dell’anno in cui il suddetto superamento
                                                                     si è verificato.

                                                                     DECADENZA

                                                                      •   La decadenza dal diritto è prevista nel caso di raggiungimento dei requisiti
                                                                          alla pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente
                                                                          (non invece in caso di pensione indiretta o invalidità civile), in questo
                                                                          caso l’indennità è revocata dalla data di decorrenza della pensione
                                                                      •   La decadenza è prevista inoltre nel caso venga meno la residenza in Italia,
                                                                          qui l’indennità viene revocata dal primo giorno del mese successivo al venir
                                                                          meno della residenza stessa.

                                                                     In questi casi, per consentire all’Inps la tempestiva revoca del trattamento, il
                                                                     percettore di APE sociale deve dare all’Istituto della causa di decadenza entro 5
                                                                     giorni             dal             verificarsi            della            stessa.
                                                                     Decorso tale termine, sul recupero dell’indebito, sarà dovuta anche la
Le nuove forme di anticipo pensionistico: Ape Sociale | 23/03/2018

                                                                     corresponsione degli interessi legali come chiarito al par. 9 della presente
                                                                     circolare.

                                                                     CESSAZIONE E REVOCA

                                                                      •   Il trattamento di APE sociale cessa in caso di decesso del titolare e non è
                                                                          reversibile ai superstiti.
                                                                      •   L’indennità cessa il primo giorno del mese successivo al compimento dell’età
                                                                          anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di
                                                                          cui all’articolo 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
                                                                          convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (art. 1,
                                                                          comma 179, della legge di Bilancio 2017).
                                                                      •   Se l’APE sociale risulta indebitamente erogato per carenza dei requisiti
                                                                          richiesti le sedi devono procedere all’annullamento dell’indennità di APE
                                                                          sociale dalla decorrenza.
                                                                      •   Nelle ipotesi in cui, in corso di godimento del relativo trattamento,
                                                                          intervengano delle cause di decadenza, le sedi devono procedere

23
all’annullamento o alla revoca dell’indennità di APE sociale:
                                                                         – Nei casi di superamento, nell’anno, dei limiti di reddito previsti dalla legge,
                                                                         la prestazione non è più dovuta dall’inizio dell’anno in cui il suddetto
                                                                         superamento si è verificato.

                                                                     TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E ITER

                                                                     È stato previsto un sistema che prevede la presentazione di due domande ad INPS
                                                                     da parte del cittadino

                                                                        • Domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’Ape sociale
                                                                        • Domanda di accesso all’Ape

                                                                     I soggetti già in possesso di TUTTI I REQUISITI, e che NON SVOLGANO ATTIVITA’
                                                                     LAVORATIVA, possono, contestualmente alla presentazione delle domande di
Le nuove forme di anticipo pensionistico: Ape Sociale | 23/03/2018

                                                                     riconoscimento delle condizioni, o nelle more dell’istruttoria, presentare
                                                                     domanda di accesso.

24
1^ domanda: Domanda di riconoscimento dei requisiti
                                                                                            termini: 31.03.2018, 15.07.2018, 30.11.2018*

                                                                     * Le domande presentate oltre i rispettivi termini di scadenza del 31 marzo oppure del 15 luglio 2018 e, comunque,
                                                                       non oltre il 30 novembre 2018, sono prese in considerazione esclusivamente se all'esito del monitoraggio dello
                                                                                             “scaglione” precedente residuano le necessarie risorse finanziarie.

                                                                                             Istruttoria da parte di INPS delle condizioni di accesso
                                                                              RISPOSTA ENTRO:
                                                                          •   30 giugno 2018 per le domande presentate entro il 31 marzo 2018;
                                                                          •   15 ottobre 2018 per le domande presentate entro il 15 luglio 2018;
                                                                          •   31 dicembre 2018 per le domande presentate oltre 15 luglio ma entro il 30
                                                                              novembre del medesimo anno.

                                                                                                 riconosce la sussistenza delle
riconosce la
                                                                                                 condizioni ma differisce la                            non riconosce la
sussistenza delle
                                                                                                 decorrenza in ragione di                               insussistenza delle
condizioni ed
                                                                                                 un'insufficiente copertura
Le nuove forme di anticipo pensionistico: Ape Sociale | 23/03/2018

indica la prima                                                                                                                                         condizioni e dunque
                                                                                                 finanziaria - in questo caso la                        rigetta la domanda
decorrenza utile.
                                                                                                 prima decorrenza utile sarà poi
                                                                                                 indicata successivamente

                                                                                                                                    Decorrenza assegno: 1^gg mese
                                                                     2^ domanda
                                                                                                                                    successivo alla presentazione della
                                                                     l’interessato potrà presentare
                                                                                                                                    domanda di accesso.
                                                                     la domanda di APE sociale
                                                                                                                                    Assegno corrisposto fino alla
                                                                     alla sede INPS di residenza
                                                                                                                                    maturazione del diritto a pensione di
                                                                                                                                    vecchiaia

25
E’ stata prevista (circolare inps 34/2018) una particolare decorrenza del
                                                                     trattamento per i soggetti che hanno maturato tutti i requisiti e le condizioni
                                                                     come disciplinate dalla legge di bilancio 2018 e presentato domanda di verifica
                                                                     delle condizioni e domanda di accesso al beneficio.

                                                                     Esclusivamente per i soggetti che dal 1° gennaio 2018 si trovano nelle condizioni
                                                                     per accedere al beneficio, come disciplinato dalla legge di bilancio 2018, e che
                                                                     abbiano presentato sia la domanda di verifica delle condizioni sia quella di accesso
                                                                     al beneficio entro il 31 marzo 2018, il trattamento avrà decorrenza, in deroga al
                                                                     regime stabilito per il 2018, dal primo giorno del mese successivo al
                                                                     perfezionamento di tutti i requisiti, compresa la cessazione dell’attività lavorativa.
                                                                     Il trattamento non potrà in ogni caso avere decorrenza anteriore al 1° febbraio
                                                                     2018.
                                                                     Ciò in quanto i soggetti che rientrano nelle predette categorie non hanno potuto
                                                                     presentare la domanda di verifica delle condizioni di accesso, nonché la domanda
                                                                     di accesso ai benefici in parola completa di tutti gli elementi necessari per
                                                                     l’istruttoria.

                                                                     DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELLE CONDIZIONI PER L’ACCESSO
                                                                     ALL’APE SOCIALE

                                                                     L’invio delle domande deve essere effettuato esclusivamente in via telematica, le
Le nuove forme di anticipo pensionistico: Ape Sociale | 23/03/2018

                                                                     domande presentate in modalità diversa da quella telematica non potranno
                                                                     essere prese in considerazione.

                                                                     PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

                                                                     Le domande di APE Sociale devono essere presentate tramite procedura ONLINE
                                                                     rivolgendosi ad intermediari e patronati oppure accedendo con PIN dispositivo al
                                                                     servizio online “Domanda di Prestazioni pensionistiche: Pensione, Ricostituzione,
                                                                     Ratei maturati e non riscossi, Certificazione del diritto a pensione”.

                                                                     Dopo essere entrati nel portale, ed aver inserito codice fiscale e PIN, per
                                                                     richiedere l’APE Sociale è necessario seguire il seguente ITER:
                                                                               - Nel menu a Sinistra Cliccare NUOVA DOMANDA
                                                                               - Completare la sezione ANAGRAFICA
                                                                               - Scegliere nel riquadro DATI PRODOTTO - “Certificazioni”

26
- Selezionare prodotto “Verifica del diritto di accesso”, indicare il tipo
                                                                                “APE Sociale” ed inserire la Tipologia di richiedente dal menu a
                                                                                tendina

                                                                              - Cliccare     su     PROSEGUI        e     seguire    la    procedura.
                                                                                Il sistema farà dei controlli preliminari, e segnalerà eventuali errori
                                                                                come ad esempio: “Non è possibile effettuare questa tipologia di
                                                                                domanda: PER LE DOMANDE RELATIVE AL 2017 è necessario avere
                                                                                alla data del 31/12/2017 un'età non inferiore a 63 anni”
Le nuove forme di anticipo pensionistico: Ape Sociale | 23/03/2018

                                                                     MISURA DELL’APE SOCIALE

                                                                     L’Ape sociale è erogata mensilmente, per dodici mensilità l’anno ed è pari
                                                                     all’importo della rata mensile della pensione calcolata sulla base della
                                                                     contribuzione esistente al momento della domanda di accesso al beneficio nella
                                                                     gestione cui il soggetto è iscritto (art. 1, comma 181, della legge di Bilancio
                                                                     2017). L’indennità non può in ogni caso superare l’importo mensile di € 1.500
                                                                     lordi.

27
Nel caso in cui il diritto sia maturato valutando la contribuzione versata in
                                                                     più gestioni previdenziali , (indicate dal comma 179 della L. 232/2016) il calcolo
                                                                     della prestazione è effettuato pro quota per ciascuna gestione in relazione ai
                                                                     rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole previste da ciascun
                                                                     ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
                                                                     L’importo dell’indennità erogato non è soggetto a rivalutazioni.

                                                                     Ricordiamo che durante il periodo in cui si riceve l’indennità non spetta
                                                                     contribuzione figurativa, né i relativi periodi di fruizione sono utili per il diritto a
                                                                     pensione.

                                                                     Il trattamento di APE sociale cessa in caso di decesso del titolare e non è
                                                                     reversibile ai superstiti. Ai beneficiari non spettano gli assegni al nucleo familiare.

                                                                     TERMINI PER IL PAGAMENTO DELLA INDENNITÀ DI FINE SERVIZIO

                                                                     Per i lavoratori delle pubbliche amministrazioni (art. 1 comma 2 e 70, comma 4
                                                                     d.lgs. 165/2001) nonché per gli enti pubblici di ricerca che cessano l’attività
                                                                     lavorativa e richiedono l’ape sociale, i termini per il pagamento delle indennità di
Le nuove forme di anticipo pensionistico: Ape Sociale | 23/03/2018

                                                                     fine servizio comunque denominate, iniziano a decorrere dal compimento dell’età
                                                                     prevista           per         la           pensione          di          vecchiaia.

                                                                       TERMINI PER ILPAGAMENTO DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO O DI FINE
                                                                                                  RAPPORTO

                                                                      LIMITI DI ETA’ PENSIONE VECCHIAIA           360 giorni (12 mesi) + 90 giorni

28
26-2-2018                             GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA               Serie generale - n. 47

                                                                                                           ALLEGATO A

    a) Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici

    Classificazioni Istat 6.1 - 8.4.1 - 8.4.2

    Limitatamente al personale inquadrato come operaio nei settori dell'industria estrattiva,
    dell'edilizia e della manutenzione degli edifici.

    Le professioni comprese in questo gruppo si occupano, utilizzando strumenti, macchine e tecniche
    diverse, dell'estrazione e della lavorazione di pietre e minerali, della costruzione, della rifinitura e
    della manutenzione di edifici e di opere pubbliche, nonche' del mantenimento del decoro
    architettonico, della pulizia e dell'igiene delle stesse.

    Fanno parte di tale gruppo gli operai dell' industria estrattiva, dell'edilizia, della manutenzione degli
    edifici, della costruzione e manutenzione di strade, dighe e altre opere pubbliche.

     b) Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni

    Classificazioni Istat 7.4.4.2 - 7.4.4.3 - 7.4.4.4

    Conduttori di gru e di apparecchi di sollevamento

    Le professioni comprese in questa unita' manovrano macchine fisse, mobili o semoventi, per il
    sollevamento di materiali, ne curano l'efficienza, effettuano il posizionamento, ne dirigono e
    controllano l'azione durante il lavoro, effettuano le operazioni di aggancio e sgancio delle masse da
    sollevare, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni atmosferiche e
    di contesto, della natura del carico e delle norme applicabili.

    Conduttori di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni

    Le professioni comprese in questa categoria manovrano macchine per la perforazione nel settore delle
    costruzioni, ne curano l'efficienza, ne effettuano il posizionamento, ne dirigono e controllano l'azione
    durante il lavoro, provvedono al rifornimento, agendo nel rispetto delle caratteristiche meccaniche,
    delle condizioni del terreno e dei materiali da perforare, del tipo di lavoro da svolgere e delle norme
    applicabili.

    c) Conciatori di pelli e di pellicce

    Classificazioni Istat 6.5.4.1

    Le professioni comprese in questa unita' si occupano della prima lavorazione e rifinitura del cuoio,
    delle pelli e delle pellicce, raschiano, sottopongono a concia, nappano, scamosciano, rifilano e
    portano a diverso grado di rifinitura i materiali della pelle animale in modo da renderli utilizzabili per
    confezionare capi e complementi di abbigliamento, accessori di varia utilita', calzature,
    rivestimenti e altri manufatti in cuoio e pelle.

                                                        — 26 —
26-2-2018                              GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA             Serie generale - n. 47

    d) Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante

    Classificazioni Istat 7.4.1.1 e personale viaggiante

    Conduttori di convogli ferroviari

    Le professioni comprese in questa categoria conducono locomotori ferroviari con propulsori diesel,
    elettrici o a vapore per il trasporto su rotaia di persone e merci.

    Personale viaggiante

    Personale che espleta la sua attivita' lavorativa a bordo e nei viaggi dei convogli ferroviari.

    e) Conduttori di mezzi pesanti e camion

    Classificazioni Istat 7.4.2.3

    Le professioni comprese in questa unita' guidano autotreni e mezzi pesanti per il trasporto di merci,
    sovrintendono alle operazioni di carico e di scarico, provvedendo al rifornimento, agendo nel rispetto
    delle caratteristiche meccaniche, delle condizioni viarie e delle norme applicabili

    f) Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro
    organizzato in turni

    Professioni sanitarie infermieristiche

    Cosi' come definite dal DECRETO DEL MINISTRO DELLA SANITA' 14 settembre 1994, n. 739

    Professioni sanitarie ostetriche

    Cosi' come definite dal DECRETO DEL MINISTRO DELLA SANITA' 14 settembre 1994, n. 740

    Le attivita' devono essere con lavoro organizzato a turni ed espletate nelle strutture ospedaliere

    g) Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza

    Classificazioni Istat 5.4.4.3

    Addetti all'assistenza personale

    Le professioni comprese in questa unita' assistono, nelle istituzioni o a domicilio, le persone anziane,
    in convalescenza, disabili, in condizione transitoria o permanente di non autosufficienza o con
    problemi affettivi, le aiutano a svolgere le normali attivita' quotidiane, a curarsi e a mantenere
    livelli accettabili di qualita' della vita. Attivita' espletate anche presso le famiglie

                                                        — 27 —
26-2-2018                              GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA                       Serie generale - n. 47

        h) Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido

       Classificazioni Istat 2.6.4.2

       Le professioni comprese in questa unita' organizzano, progettano e realizzano attivita' didattiche
       finalizzate, attraverso il gioco individuale o di gruppo, a promuovere lo sviluppo fisico, psichico,
       cognitivo e sociale nei bambini in eta' prescolare. Programmano             tali attivita', valutano
       l'apprendimento degli allievi, partecipano alle decisioni sull'organizzazione scolastica, sulla
       didattica e sull'offerta formativa; coinvolgono i genitori nel processo di apprendimento dei figli,
       sostengono i bambini disabili lungo il percorso scolastico.

       L'ambito della scuola dell'infanzia comprende : a. servizi educativi per l'infanzia (articolati in: nido e
       micronido; servizi integrativi; sezioni primavera) b. scuole dell'infanzia statali e paritarie.

        i)      Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati

       Classificazioni Istat 8.1.3.1

       Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati

       Le professioni classificate in questa categoria provvedono alle operazioni di carico, scarico e
       movimentazione delle merci all'interno di aeroporti, stazioni ferroviarie, porti, imprese,
       organizzazioni e per le stesse famiglie; raccolgono e trasportano i bagagli dei viaggiatori e dei clienti
       di alberghi e di altre strutture ricettive.

       l) Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia

       Classificazioni Istat 8.1.4.1 - 8.1.4.3

       Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali

       Le professioni classificate in questa categoria mantengono puliti e in ordine gli ambienti di imprese,
       organizzazioni, enti pubblici ed esercizi commerciali.

       Personale non qualificato addetto alla pulizia nei servizi di alloggio e nelle navi

       Le professioni classificate in questa categoria cura il riordino e la pulizia delle camere, dei bagni, delle
       cucine e degli ambienti comuni; provvede alla sostituzione delle lenzuola, degli asciugamani e di altri
       accessori a disposizione dei clienti.

        m) Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

       Classificazioni Istat 8.1.4.5

       Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

       Le professioni classificate in questa unita' provvedono alla raccolta dei rifiuti nelle strade, negli edifici,
       nelle industrie e nei luoghi pubblici e al loro caricamento sui mezzi di trasporto presso i luoghi di
       smaltimento, si occupano della raccolta dagli appositi contenitori dei materiali riciclabili e del loro
       caricamento su mezzi di trasporto.

                                                          — 28 —
Puoi anche leggere