Acquisto auto UE: operative le verifiche sugli acquisti senza versamento preventivo dell'IVA

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COMMENTO

VERIFICHE

Acquisto auto UE: operative le verifiche sugli
acquisti senza versamento preventivo
dell’IVA
di Andrea Amantea | 28 LUGLIO 2020

 L’Agenzia delle Entrate, in data 17 luglio, ha approvato il provvedimento che fissa i termini e le modalità
 della verifica delle condizioni di esclusione dal versamento mediante modello F24 Elide dell’IVA dovuta,
 ai fini dell’immatricolazione degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, oggetto di acquisto intraco-
 munitario.
 La verifica riguarda sia i consumatori finali sia gli esercenti impresa arti o professioni.

Premessa
Con il D.L. n. 262/2006 e ss.mm.ii, è stato previsto l’obbligo di preventivo versamento dell’IVA con il
modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” per la successiva immatricolazione di veicoli di
provenienza comunitaria.
         Adempimenti acquisto auto intracomunitario da mercati paralleli
         Cosa                     Versamento IVA anticipato rispetto all’immatricolazione legata alla
                                  prima cessione interna
         Soggetti     interes-    Soggetto passivo nel territorio dello Stato che opera nel settore com-
         sati                     merciale della vendita di veicoli e motoveicoli
         Cessioni     interes-    Acquisto intracomunitario di auto e motoveicoli e loro rimorchi
         sate
         Cessioni escluse         Acquisti veicoli usati (regime del margine) e veicoli strumentali
         Mercati interes-         Mercati paralleli rispetto alla casa madre
         sati dalle disposi-
         zioni
         Principali mercati       Acquisti intracomunitari e importazioni di autoveicoli motoveicoli e lo-
         esclusi                  ro rimorchi nuovi provenienti direttamente dalle case costruttrici e de-
                                  stinati al mercato nazionale, provvisti di codice di antifalsificazione

Sono esclusi da tale previsione ossia dal versamento preventivo (rispetto all’immatricolaizone)
dell’IVA con F24 Elide:

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Acquisto auto UE: operative le verifiche sugli acquisti senza versamento preventivo dell’IVA

   gli acquisti, effettuati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, di autoveicoli e motoveicoli usati
     provenienti da altri Stati membri dell’Unione Europea e che presentano i requisiti per essere in-
     clusi nel regime IVA dei beni usati di cui all’art. 36 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 (regime IVA del
     margine);
   gli acquisti, effettuati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, di autoveicoli e motoveicoli pro-
     venienti da altri Stati membri dell’Unione Europea e destinati ad essere utilizzati dall’acquirente
     come beni strumentali all’esercizio dell’attività artistica, professionale o d’impresa;
   gli acquisti di autoveicoli e motoveicoli usati effettuati in altri Stati membri dell’Unione Europea,
     fuori dall’esercizio di imprese, arti e professioni.

Le verifiche poste in essere dall’Agenzia delle Entrate: le previsioni del Decreto
Fiscale 2019
Il Decreto Fiscale, D.L. 124/2019, con l’art. 9, ha attribuito, a livello normativo, all’Agenzia delle Entrate
il compito di effettuare un controllo preventivo sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal
versamento dell’IVA ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e
loro rimorchi oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso. Si veda il nuovo comma (9-bis)
dell’art. 1 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, in materia di immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli di
provenienza comunitaria.
A tal proposito si rimanda anche al commento Acquisto auto UE: verifica preventiva anche per i con-
sumatori finali.

        Ricorda
        La norma citata dispone che la sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento IVA
        mediante modello F24-elementi identificativi (c.d. ELIDE) deve essere verificata dall’Agenzia
        delle Entrate. È stabilito pertanto l’obbligo di una preventiva verifica dell’Agenzia delle En-
        trate in tutti i casi in cui non è previsto il versamento dell’IVA, equiparando conseguen-
        temente ai fini di tale controllo tutte le operazioni effettuate da soggetti titolari di partita IVA a
        quelle effettuate da soggetti consumatori finali (fonte dossier ufficiale D.L. n. 124/2019).

Era demandato ad un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, l’individuazione dei termini e della
modalità delle verifiche in parola.

        Attenzione
        In data 17 luglio è stato approvato il provvedimento avente ad oggetto “definizione di termini
        e modalità della verifica sulla sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento me-
        diante modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, in attuazione dell’art. 9 del D.L. 26
        ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che
        ha introdotto il comma 9-bis all’art. 1 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modifica-
        zioni, dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286“.

Fatta tale doverosa ricostruzione analizziamo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate.

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Acquisto auto UE: operative le verifiche sugli acquisti senza versamento preventivo dell’IVA

Modalità e termini di effettuazione delle verifiche: le indicazioni dell’Agenzia
delle Entrate
Il provvedimento del 17 luglio fissa procedure di verifiche molto simili per le varie ipotesi di esen-
zione del versamento anticipato dell’IVA con F24 ELIDE.
Come già anticipato sopra e qui in breve richiamate, ipotesi, riconducibili a:
   acquisti di autoveicoli e motoveicoli usati di provenienza comunitaria rientranti nel regime IVA
     del margine;
   acquisti di autoveicoli e motoveicoli di provenienza comunitaria destinati ad essere utilizzati co-
     me beni strumentali all’esercizio dell’attività artistica, professionale o di impresa;
   acquisti di autoveicoli e motoveicoli usati effettuati in altri Stati membri dell’Unione Europea, fuo-
     ri dall’esercizio di imprese, arti e professioni.

        Ricorda
        Tutte le procedure di verifica legate alle diverse ipotesi appena esposte prevedono simili fasi,
        anche sulla base delle previsioni di cui al provvedimento, Prot. n. 2018/84332, del 19 aprile
        2018.

Con il provvedimento citato, l’Amministrazione finanziaria ha disposto che le istanze necessarie
all’immatricolazione di autoveicoli e motoveicoli oggetto di acquisto in altro Stato membro
dell’Unione Europea, devono essere presentate esclusivamente alle Direzioni Provinciali
dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competenti in ragione del domicilio fiscale del con-
tribuente, rilevato alla data di presentazione dell’istanza stessa. Il tutto è finalizzato alla succes-
siva comunicazione al centro elaborazione dati (C.E.D.) del Dipartimento per i trasporti degli estremi
identificativi sia di autoveicoli e motoveicoli rientranti legittimamente nel regime del margine sia quel-
li c.d. strumentali al fine di consentire l’immatricolazione in esclusione dall’adempimento di cui all’art.
1, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 (versamento anticipato IVA con F24 ELIDE).
         LE VERIFICHE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
         Acquisti rientranti nel regime del margine
         1°      Presentazione istanza alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate territorial-
         fase    mente competente, esibendo in originale la documentazione che attesti l’esistenza
                 dei requisiti per la legittima applicazione dello speciale regime IVA dei beni usati e al-
                 legando copia del documento di identità del cedente, se persona fisica.
         2°      L’Agenzia delle Entrate rilascia per ogni istanza apposito numero di protocollo, prov-
         fase    vede ad acquisire copia conforme degli originali esibiti e inserisce i dati del veicolo, tra
                 i quali il numero di telaio, nel sistema informativo di comunicazione con il centro ela-
                 borazione dati (C.E.D.) del Dipartimento per i trasporti.
         3°      L’Agenzia verifica che vi siano i seguenti presupposti:
         fase     che il veicolo abbia le caratteristiche per essere considerato usato ai sensi dell’art.
                     38, comma 4, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla
                     Legge 29 ottobre 1993, n. 427;
                  la presenza, fra i precedenti proprietari del veicolo, di un soggetto rimasto inciso
                     a titolo definitivo dall’Imposta sul valore aggiunto.

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Acquisto auto UE: operative le verifiche sugli acquisti senza versamento preventivo dell’IVA

In caso di esito positivo della verifica effettuata, la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate
provvede alla comunicazione degli elementi identificativi dell’autoveicolo e del motoveicolo al centro
elaborazione dati (C.E.D.) del dipartimento per i trasporti, al fine di consentirne l’immatricolazione
senza che sia necessario il versamento dell’imposta mediante modello “F24 Versamenti con elementi
identificativi”. Se per l’acquisto di veicoli destinati ad essere utilizzati come beni strumentali la proce-
dura non si discosta in maniera sostanziale da quella fin qui analizzata merita una specifica trattazio-
ne la verifica disposta in capo ai consumatori finali. Soprattutto in riferimento alla documentazione
oggetto di controllo.
         LE VERIFICHE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
         Acquisti da parte di consumatori finali
         1°      Il soggetto non operante nell’esercizio di imprese, arti o professioni presenta istanza
         fase    alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente in
                 base al proprio domicilio fiscale alla data di presentazione dell’istanza stessa, esiben-
                 do in originale la documentazione che attesti l’acquisto del veicolo in altro Stato
                 Membro dell’Unione Europea e che detto veicolo possa considerarsi bene usato ai
                 sensi dell’art. 38 comma 4 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331.
                 All’istanza deve essere allegata:
                 a. documentazione relativa al pagamento del veicolo, in originale; nel caso di paga-
                       mento in contanti, per somme di denaro contante di importo pari o superiore a
                       10.000 euro, l’apposita dichiarazione di trasferimento di denaro contante ai sensi
                       del D.Lgs. 19 novembre 2008, n. 195, art. 3;
                 b. pratica di censimento già trasmesso al centro elaborazione dati (C.E.D.) del dipar-
                       timento per i trasporti, compilato in tutti i suoi campi, come previsto dall’art. 2 del
                       Decreto 26 marzo 2018 ”Obblighi di comunicazione in materia di acquisto e di
                       scambio di autovetture di provenienza intracomunitaria”;
                 c. copia del documento d’identità del cedente comunitario, se persona fisica non
                       soggetto passivo IVA.
         2°      L’Agenzia delle Entrate rilascia per ogni istanza apposito numero di protocollo, prov-
         fase    vede ad acquisire copia conforme degli originali esibiti e inserisce i dati del veicolo, tra
                 i quali il numero di telaio, nel sistema informativo di comunicazione con il centro ela-
                 borazione dati (C.E.D.) del Dipartimento per i trasporti.
         3°      L’Agenzia delle Entrate rilascia per ogni istanza apposito numero di protocollo e prov-
         fase    vede ad acquisire copia conforme degli originali esibiti.
         4°      L’Agenzia delle Entrate verifica:
         fase    a. l’effettività dell’acquisto operato in proprio dal richiedente, non soggetto passivo
                     d’imposta, in altro Stato membro dell’Unione Europea;
                 b. che il veicolo abbia le caratteristiche per essere considerato usato ai sensi dell’art.
                     38, comma 4, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla Legge
                     29 ottobre 1993, n. 427.

In caso di esito positivo della verifica effettuata, la Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate
provvede alla comunicazione dell’esito positivo al centro elaborazione dati (C.E.D.) del dipartimento
per i trasporti, al fine di consentire l’immatricolazione del veicolo senza che sia necessario il versa-
mento dell’imposta mediante modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”.

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Acquisto auto UE: operative le verifiche sugli acquisti senza versamento preventivo dell’IVA

        Attenzione
        La verifica posta in essere dall’Agenzia delle Entrate, si esaurisce nel termine di 30 giorni dalla
        data di presentazione dell’istanza.

Qualora dalla verifica dovessero emergere gravi elementi di rischio connessi a possibili fenomeni di
frode IVA, al fine di consentire l’esecuzione di riscontri specifici e più approfonditi da parte delle strut-
ture competenti per il controllo, il termine può essere esteso di ulteriori 30 giorni.

        Riferimenti normativi
   D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 1;
   D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, art. 9;
   Agenzia delle Entrate, Provvedimento 17 luglio 2020, n. 265336.

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